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Decisione

52.2019.178

Competenza della giurisdizione civile in materia di contestazione da parte di un privato della riconsegna di spazi appartenenti ai beni amministrativi di un Comune

29 aprile 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i locali in parola dovevano essergli riconsegnati;

che il 4 dicembre 2018 RI

1 ha domandato all'Esecutivo comunale d'indicare i rimedi giuridici per

contestare la decisione, alla quale si è pure opposto con scritto dl 21

dicembre successivo alla medesima Autorità;

che l'8 febbraio 2019

il Municipio ha confermato la richiesta di riconsegna dei citati locali nel

termine assegnato;

che il 13 marzo 2019 il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso che RI 1 aveva

interposto contro la decisione municipale;

secondo il Governo la determinazione era fondata sul diritto privato, di modo

che essa non costituiva una decisione impugnabile secondo l'art. 208 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);

che RI 1 si aggrava ora

dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento della risoluzione

governativa appena descritta e la retrocessione degli atti al Consiglio di

Stato per nuova decisione;

che secondo il ricorrente il Governo sarebbe caduto nell'arbitrio, in quanto

avrebbe in sostanza avvallato l'adozione di una decisione da parte di un organo

(il Municipio) incompetente, sostituitosi indebitamente all'Ufficio del demanio

pubblico;

che il Tribunale ha rinunciato a chiedere la presentazione di una risposta in

applicazione dell'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e a esigere la

prestazione dell'anticipo delle spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

considerato, in diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data, così come la legittimazione attiva

dell'insorgente (art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC); tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 LPAmm);

che oggetto

dell'impugnativa è il quesito di sapere se a torto o a ragione il Governo ha

ritenuto che la richiesta di riconsegna dei locali dello stabile __________ non

è una decisione impugnabile;

che deve innanzitutto

essere disattesa la tesi avanzata dal ricorrente,

secondo cui la procedura sarebbe retta dalla legge sul demanio pubblico del 18

marzo 1986 (LDP; RL 720.100); essa è determinante unicamente in relazione al

rapporto di base sorto tra il Cantone, proprietario dei fondi, e il Comune

beneficiario dell'autorizzazione di uso speciale del comparto in parola;

che determinante in

questa sede è, invece, soltanto il rapporto giuridico esistente tra il Comune e

il ricorrente;

che la decisione

Considerandi

impugnata spiega in modo diffuso la distinzione tra beni amministrativi e beni

patrimoniali e le conseguenze che ne derivano sul loro utilizzo; non è qui

necessario ripeterla;

che essa, tuttavia, oltre a omettere di verificare cosa prevede la

regolamentazione comunale concretamente applicabile, non si esprime sulla

natura del bene in esame, concludendo apoditticamente che il contratto insorto

tra le parti sarebbe esclusivamente retto dal diritto privato e di competenza

del giudice civile;

che ora, analogamente a

quanto prevede l'art. 176 LOC, gli art. 95 segg. del regolamento comunale di __________

del 5 novembre 1990 (regolamento comunale) distinguono tra beni patrimoniali e

beni amministrativi; questi ultimi si

suddividono a loro vota in beni amministrativi in senso stretto e in

beni d'uso comune;

che sono beni

amministrativi in senso stretto quelli di cui il Comune si serve per conseguire

direttamente le proprie finalità come edifici amministrativi, scuole, impianti

sportivi, cimiteri, acquedotti e canalizzazioni, mentre sono beni d'uso comune

quelli messi a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi

e i giardini (art. 99 regolamento comunale);

che dunque nell'ottica

del Comune concedente quello in parola dev'essere considerato un bene

patrimoniale, siccome privo di uno scopo pubblico diretto (art. 96 cpv. 2

regolamento comunale; cfr. anche Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 2199 segg.);

che il regolamento

comunale non disciplinando l'utilizzazione dei beni patrimoniali ma unicamente

quella dei beni amministrativi (art. 102 segg.); facendo capo alla

giurisprudenza ricordata nella decisione impugnata l'utilizzazione del bene in

parola è dunque in linea di principio retta dal diritto privato (cfr., inoltre,

Häfelin/ Müller/Hühlmann,

op. cit., n. 2240 segg.);

che, pertanto, in

assenza di norme di diritto pubblico che prevedano altrimenti, non sussistono

elementi che permettano di dedurre che il contratto in oggetto non sia retto

esclusivamente dal diritto privato;

che di conseguenza

anche la richiesta di riconsegna dei locali non

attiene al diritto amministrativo, ma concerne il diritto privato; la relativa

contestazione deve dunque essere fatta valere nell'ambito della

giurisdizione civile;

che nulla muta al riguardo il fatto che, in assenza di una delega decisionale

in favore del Municipio, simili contratti debbano essere autorizzati dal

Consiglio comunale (combinato disposto degli art. 13 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 e

art. 42 cpv. 2 LOC); questa prerogativa del Legislativo è limitata

all'enunciazione del principio (ovvero in termini generali sulla destinazione e

sull'uso dei beni comunali) e non si estende agli atti di costituzione ed

estinzione dei rapporti contrattuali, disciplinati dal diritto civile e di competenza

dell'Esecutivo comunale (RDAT II-1993 n. 2 consid. 2.2);

che, pertanto, la

determinazione del Municipio essendo fondata sul diritto privato, a ragione il

Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1;

che sulla scorta di

quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, ponendo a carico

dell'insorgente una tassa di giustizia fortemente ridotta, in considerazione

della sua situazione finanziaria (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'insorgente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere