52.2019.178
Competenza della giurisdizione civile in materia di contestazione da parte di un privato della riconsegna di spazi appartenenti ai beni amministrativi di un Comune
29 aprile 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.178
Lugano
29 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 15 aprile 2019 di
RI
1
contro
la
decisione del 13 marzo 2019 (n. 1267) del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso lo scritto del 26
novembre 2018 con cui il Municipio del Comune di __________ chiede la
riconsegna dei locali da lui utilizzati presso lo stabile __________;
ritenuto, in
fatto
che dal 1° gennaio 2017 il Comune di __________
è al beneficio dell'autorizzazione dell'Ufficio del demanio per l'uso
speciale di alcuni fondi nei pressi del lido,
tra cui quelli formanti la proprietà __________ (mapp. __________, __________
e __________);
che tale autorizzazione, limitata a tre anni, mira alla gestione transitoria del comparto in attesa che questi sedimi
siano utilizzati nell'ambito di
interventi relativi a opere di competenza cantonale;
che da qualche anno RI
1 ha in uso alcuni locali dello stabile __________, utilizzazione protrattasi anche
dopo il passaggio all'Ente locale della gestione del comparto;
che il 26 novembre 2018
il Municipio del Comune di __________ ha comunicato a RI 1 la "revoca
della concessione per il termine del 28 febbraio 2019", entro il quale
Fatti
i locali in parola dovevano essergli riconsegnati;
che il 4 dicembre 2018 RI
1 ha domandato all'Esecutivo comunale d'indicare i rimedi giuridici per
contestare la decisione, alla quale si è pure opposto con scritto dl 21
dicembre successivo alla medesima Autorità;
che l'8 febbraio 2019
il Municipio ha confermato la richiesta di riconsegna dei citati locali nel
termine assegnato;
che il 13 marzo 2019 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso che RI 1 aveva
interposto contro la decisione municipale;
secondo il Governo la determinazione era fondata sul diritto privato, di modo
che essa non costituiva una decisione impugnabile secondo l'art. 208 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che RI 1 si aggrava ora
dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento della risoluzione
governativa appena descritta e la retrocessione degli atti al Consiglio di
Stato per nuova decisione;
che secondo il ricorrente il Governo sarebbe caduto nell'arbitrio, in quanto
avrebbe in sostanza avvallato l'adozione di una decisione da parte di un organo
(il Municipio) incompetente, sostituitosi indebitamente all'Ufficio del demanio
pubblico;
che il Tribunale ha rinunciato a chiedere la presentazione di una risposta in
applicazione dell'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e a esigere la
prestazione dell'anticipo delle spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data, così come la legittimazione attiva
dell'insorgente (art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC); tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 LPAmm);
che oggetto
dell'impugnativa è il quesito di sapere se a torto o a ragione il Governo ha
ritenuto che la richiesta di riconsegna dei locali dello stabile __________ non
è una decisione impugnabile;
che deve innanzitutto
essere disattesa la tesi avanzata dal ricorrente,
secondo cui la procedura sarebbe retta dalla legge sul demanio pubblico del 18
marzo 1986 (LDP; RL 720.100); essa è determinante unicamente in relazione al
rapporto di base sorto tra il Cantone, proprietario dei fondi, e il Comune
beneficiario dell'autorizzazione di uso speciale del comparto in parola;
che determinante in
questa sede è, invece, soltanto il rapporto giuridico esistente tra il Comune e
il ricorrente;
che la decisione
Considerandi
impugnata spiega in modo diffuso la distinzione tra beni amministrativi e beni
patrimoniali e le conseguenze che ne derivano sul loro utilizzo; non è qui
necessario ripeterla;
che essa, tuttavia, oltre a omettere di verificare cosa prevede la
regolamentazione comunale concretamente applicabile, non si esprime sulla
natura del bene in esame, concludendo apoditticamente che il contratto insorto
tra le parti sarebbe esclusivamente retto dal diritto privato e di competenza
del giudice civile;
che ora, analogamente a
quanto prevede l'art. 176 LOC, gli art. 95 segg. del regolamento comunale di __________
del 5 novembre 1990 (regolamento comunale) distinguono tra beni patrimoniali e
beni amministrativi; questi ultimi si
suddividono a loro vota in beni amministrativi in senso stretto e in
beni d'uso comune;
che sono beni
amministrativi in senso stretto quelli di cui il Comune si serve per conseguire
direttamente le proprie finalità come edifici amministrativi, scuole, impianti
sportivi, cimiteri, acquedotti e canalizzazioni, mentre sono beni d'uso comune
quelli messi a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi
e i giardini (art. 99 regolamento comunale);
che dunque nell'ottica
del Comune concedente quello in parola dev'essere considerato un bene
patrimoniale, siccome privo di uno scopo pubblico diretto (art. 96 cpv. 2
regolamento comunale; cfr. anche Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 2199 segg.);
che il regolamento
comunale non disciplinando l'utilizzazione dei beni patrimoniali ma unicamente
quella dei beni amministrativi (art. 102 segg.); facendo capo alla
giurisprudenza ricordata nella decisione impugnata l'utilizzazione del bene in
parola è dunque in linea di principio retta dal diritto privato (cfr., inoltre,
Häfelin/ Müller/Hühlmann,
op. cit., n. 2240 segg.);
che, pertanto, in
assenza di norme di diritto pubblico che prevedano altrimenti, non sussistono
elementi che permettano di dedurre che il contratto in oggetto non sia retto
esclusivamente dal diritto privato;
che di conseguenza
anche la richiesta di riconsegna dei locali non
attiene al diritto amministrativo, ma concerne il diritto privato; la relativa
contestazione deve dunque essere fatta valere nell'ambito della
giurisdizione civile;
che nulla muta al riguardo il fatto che, in assenza di una delega decisionale
in favore del Municipio, simili contratti debbano essere autorizzati dal
Consiglio comunale (combinato disposto degli art. 13 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 e
art. 42 cpv. 2 LOC); questa prerogativa del Legislativo è limitata
all'enunciazione del principio (ovvero in termini generali sulla destinazione e
sull'uso dei beni comunali) e non si estende agli atti di costituzione ed
estinzione dei rapporti contrattuali, disciplinati dal diritto civile e di competenza
dell'Esecutivo comunale (RDAT II-1993 n. 2 consid. 2.2);
che, pertanto, la
determinazione del Municipio essendo fondata sul diritto privato, a ragione il
Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1;
che sulla scorta di
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, ponendo a carico
dell'insorgente una tassa di giustizia fortemente ridotta, in considerazione
della sua situazione finanziaria (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere