52.2019.182
Licenza edilizia per un terrazzamento
25 novembre 2020Italiano11 min
contradditorie le argomentazioni del Governo in merito alla ricostruzione, affermano
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.182
Lugano
25
novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 16 aprile 2019 di
RI
1,
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 13 marzo 2019 del Consiglio di
Stato (n. 1287) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso
la decisione del 31 luglio 2018 con cui il Municipio di Breggia ha rilasciato
a CO 1 la licenza edilizia per ampliare un terrazzamento (part. __________
RFP Breggia, sezione Cabbio);
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1 è proprietario
di un terreno con un edificio (part. __________) situato nel nucleo di
villaggio di Cabbio, a valle del quale vi è un terrapieno sorretto da un muro
in sasso.
b. Con notifica di costruzione del giugno 2018, CO 1 ha chiesto al Municipio di
Breggia il permesso per ampliare il suddetto terrazzamento, demolendo e
ricostruendo ca. m 1.20-1.50 più a valle il muro che lo sostiene, sul quale
verrà collocato un parapetto. L'opera sarà alta ca. m 3.50 (m 2.50 ca. + 1 m) e
disterà m 0.40 dal confine del fondo (part. __________) vicino (lungo il quale
vi sono due terrazze scalari, al servizio della casa sovrastante). Il nuovo
parapetto sarà invece arretrato fino a m 1.50 da tale confine.
PIANTA (SCHEMA)
SEZIONE (SCHEMA)
c. Nel termine di
pubblicazione la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietari del
predetto fondo confinante (part. __________).
d. Dopo aver raccolto un preavviso favorevole dall'Ufficio della natura e del
paesaggio (UNP), il 31 luglio 2018 il Municipio ha rilasciato il permesso
richiesto, respingendo l'opposizione pervenuta. Escluso che il fondo di
proprietà RI 1 possa essere considerato aperto, l'Esecutivo locale ha
nondimeno ritenuto che l'ampliamento del terrazzamento (da qualificare come vista
laterale) rispettasse abbondantemente la distanza minima di 1 m verso
una fabbrica con finestra a luce,
avuto riguardo all'arretramento
previsto del nuovo parapetto.
B. Con giudizio del 13
marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1
avverso la predetta risoluzione. Illustrate le norme applicabili, il Governo ha
dapprima stabilito che l'ampliamento del terrapieno adibito a terrazza non
fosse rivolto verso un edificio, ma verso un fondo aperto, che permette un'edificazione
a confine o a una distanza di m 1.50. Considerato che l'intervento non
comprometterebbe il carattere e i valori ambientali del nucleo, né produrrebbe
contrasti con il diritto o inconvenienti per il vicinato, e ritenuto che la
licenza rispetterebbe le altezze e la distanza minima dalla casa dei
ricorrenti prescritta dall'art. 33 cifra 7 NAPR verso un fondo aperto, ha
concluso che quanto progettato si configurasse quindi come una
ricostruzione conforme all'ordinamento delle distanze fissato dalle NAPR.
C. Avverso questo giudizio,
Fatti
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia. Riproponendo le
censure rimaste inascoltate, i ricorrenti eccepiscono che il terrazzamento
ampliato disattenderebbe la distanza minima di 4 m dalla loro terrazza, da
considerare quale apertura. Inapplicabile sarebbe la distanza (m 1.50) da fondi
aperti, che peraltro il muro del manufatto nemmeno rispetta. In ogni caso,
ribadiscono, scorretta sarebbe pure la tesi relativa alla veduta laterale già
sostenuta dal Municipio e sorvolata dalla precedente istanza. Reputate
contradditorie le argomentazioni del Governo in merito alla ricostruzione, affermano
poi come il nuovo manufatto non ossequi nemmeno l'altezza massima (m 2.50)
prevista per i muri di sostegno dall'art. 134 della legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100),
applicabile in assenza di una diversa disposizione. Da ultimo eccepiscono la
disattenzione di altre norme che disciplinano gli interventi nel nucleo,
biasimando pure il Governo per una considerazione espressa in merito alle opere
sul loro fondo.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio
delle domande di costruzione si riconferma nelle precedenti prese di posizione.
Il Municipio chiede il rigetto del ricorso. A identica conclusione perviene CO
1, contestando puntualmente le tesi dei ricorrenti con motivazioni di cui si
dirà, per quanto occorre, in appresso.
E. Con la replica e le
dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive
conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente i loro argomenti,
di cui pure si riferirà, nella misura del necessario, più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti, proprietari del fondo
confinante (part. __________) a quello dedotto in edificazione (cfr. art. 21
cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame è inoltre tempestivo (art. 68
cpv. 1 LPAmm). Considerato pure che soddisfa appieno le esigenze di motivazione
(art. 70 cpv. 1 LPAmm), essendo non all'evidenza frutto di un "copia-incolla"
del ricorso presentato davanti al Governo, così come eccepito dal resistente,
il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid.
3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le prove genericamente sollecitate dalle
parti (informazione e interrogatorio delle parti, perizia, sopralluogo, ecc.)
non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del
giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con
sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti.
Considerandi
2.
2.1. Gli
interventi nella zona del nucleo di villaggio NV1, che comprende il nucleo
antico di Cabbio e i suoi immediati dintorni, sono retti dall'art. 33 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) del Comune di Breggia (sezione
di Cabbio). In questa zona, sono da rispettare le seguenti distanze (cpv. 7):
-
da un fondo aperto: a confine o a m 1.50
-
verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00
-
verso un edificio con aperture: a m 4.00
Analogamente
ad altri piani regolatori, la norma è parzialmente mutuata dall'ordinamento
delle distanze stabilito dalla LAC per l'edificazione di nuove fabbriche (art.
120.
e 124 LAC), fatta eccezione delle regole sulle aperture (art. 125 seg. LAC;
cfr. STA 52.2015.356 del 23 giugno 2016 consid. 2.4, 52.2010.208 del 19 ottobre
2010.
consid. 5.1, 52.2004.308 del 3 novembre 2004 consid. 5.1). Essa regola, da
un lato, la distanza dal confine, stabilendo che le nuove costruzioni possono
sorgere a confine o a una distanza di m 1.50 da un fondo aperto. Dall'altro,
disciplina la distanza da altri edifici, operando una distinzione a dipendenza
della presenza di aperture: se gli edifici fronteggianti sono privi di
aperture, le nuove costruzioni possono sorgere o in contiguità o a una distanza
di almeno 3.00 m; se tali edifici sono invece dotati di aperture, la distanza
minima tra edifici è di 4.00 m.
2.2
In concreto, il progetto avallato dalle precedenti istanze prevede in
sostanza di ampliare a valle il terrazzamento esistente ai piedi dell'edificio
del resistente, collocando inoltre sulla sua sommità un parapetto, così come
descritto in narrativa.
Ora, è anzitutto evidente che una tale opera, che si innalzerà fino a ca. m
3.50, richiami il rispetto delle distanze prescritte dall'art. 33 cpv. 7 NAPR (indipendentemente
dagli asseriti motivi d'instabilità alla base dell'intervento). E ciò, sia che
si consideri il manufatto quale vera e propria costruzione, sia che lo si
assimili a un semplice terrapieno, sorretto da un muro di sostegno. Anche i
muri di cinta e le opere di sostegno che superano le altezze prescritte per
questo specifico genere di manufatti richiamano infatti l'applicazione delle
distanze previste per gli edifici e le altre costruzioni in genere (cfr. STA 52.2012.90 del 15 aprile 2013 consid.
2.2.2
e rimandi, 52.2002.194 del 20 marzo 2003 consid. 2.1; 52.2000.320
del 23 aprile 2001 consid. 3.1; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1183 ad art. 39 LE). Le NAPR della sezione di
Cabbio non prescrivono invero un'altezza massima per i muri di cinta, i muri di
sostegno e i terrapieni eretti verso fondi privati. Per principio, in quanto
riconducibile a una lacuna che va colmata, fa dunque stato l'altezza massima di
m 2.50 fissata dall'art. 134 cpv. 1 LAC (cfr. RtiD II-2012 n. 21 consid. 2.2;
RDAT I-2004 n. 31 consid. 2.1; STA 52.2014.394 del 13 gennaio 2016 consid. 2.7
e rimandi; Scolari, op. cit., n.
1186.
ad art. 39 LE). Altezza che, in concreto, è evidentemente superata,
quantomeno dal nuovo parapetto (alto 1 m) previsto, che per giurisprudenza va computato
(cfr. STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 consid. 3.2, 52.2009.314 del 3 febbraio
2010.
consid. 2).
Ferme queste premesse è certo che il controverso terrazzamento ampliato disattenda
la distanza minima di 4 m dalla terrazza esterna più bassa dei ricorrenti a cui
si affianca, situata lungo il confine della part. __________. Questa terrazza
esterna, che assolve appieno la funzione che le è destinata, è infatti
chiaramente un'apertura che richiama tale distanza (cfr. Scolari, op. cit., n. 1455 e 1456 ad
art. 125/128 LAC; STA 52.2017.659 del 14 giugno 2019 consid. 3.2 e rimandi,
52.2014.9
del 27 gennaio 2014 consid. 3.1 confermata da STF 1C_98/2014 del 12
giugno 2014 consid. 3.3; cfr. pure ICCA 11.1995.201 del 9 ottobre 1997 consid.
7g).
Essendo a tutti gli effetti una parte di fondo occupata da costruzioni (cfr.
foto terrazza allegate alla risposta e alla replica al Governo), non è invece dato
di vedere come possano tornare applicabili alla fattispecie le sole distanze
verso fondi aperti o semplicemente cinti (cfr. RDAT II-1999 n. 33 consid. 2; STF 1C_137/2007 del 23
gennaio 2008 consid. 3.2), ignorando quelle tra edifici. Del resto,
nemmeno il Consiglio di Stato né il resistente lo spiegano, mentre il Municipio
l'ha espressamente negato (cfr. pure sua risposta al Governo, pag. 2).
Inconferenti risultano invece le tesi sviluppate dall'Esecutivo comunale in
merito alle viste laterali del terrazzamento (che ha assimilato a un
balcone). E meglio che sarebbe possibile aprire finestre (eseguire l'ampliamento
del terrapieno) con veduta laterale alla distanza di 1.00 m verso una fabbrica
con finestra a luce (cfr. licenza edilizia e risposta citata, pag. 2). Al
di là del fatto che, in generale, la veduta che si ha da un balcone o da una
terrazza appare diretta rispetto a tutti i suoi lati (cfr. Vincenzo Jacomella/Marco Lucchini, I
rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 72), è evidente
che una tale considerazione non riguarda comunque la distanza tra edifici disciplinata
dall'art. 33 cpv. 7 NAPR, ma semmai l'applicazione delle distanze per creare
finestre o altre aperture rette dall'art. 125 LAC, di competenza del giudice
civile (cfr. Jacomella/Lucchini, op.
cit., pag. 70 segg.). Se e in che
misura il controverso terrazzamento sia conforme all'ordinamento della LAC
(così come peraltro se lo siano le terrazze esterne erette dai ricorrenti), è
quindi questione che esula dalla presente procedura.
2.3
A fronte di quanto precede, già solo perché contraria all'ordinamento
delle distanze retto dall'art. 33 cpv. 7 NAPR, la decisione del Governo che ha
confermato la licenza edilizia non può quindi essere confermata.
3.
3.1. Stante
quanto precede, il ricorso è accolto. Di conseguenza, sono annullati il
giudizio governativo, come pure la licenza edilizia che conferma.
3.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'istante in licenza, il quale rifonderà inoltre ai ricorrenti un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1
la decisione del 13 marzo 2019
(n. 1287) del Consiglio di Stato;
1.2
la licenza edilizia del 31 luglio
2018.
rilasciata dal Municipio di Breggia a CO 1.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre
fr. 1'800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. Ai ricorrenti
è retrocesso l'importo (fr. 1'800.-) versato a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera