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Decisione

52.2019.182

Licenza edilizia per un terrazzamento

25 novembre 2020Italiano11 min

contradditorie le argomentazioni del Governo in merito alla ricostruzione, affermano

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.182

Lugano

25

novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 16 aprile 2019 di

RI

1,

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 13 marzo 2019 del Consiglio di

Stato (n. 1287) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso

la decisione del 31 luglio 2018 con cui il Municipio di Breggia ha rilasciato

a CO 1 la licenza edilizia per ampliare un terrazzamento (part. __________

RFP Breggia, sezione Cabbio);

ritenuto, in

fatto

A. a. CO 1 è proprietario

di un terreno con un edificio (part. __________) situato nel nucleo di

villaggio di Cabbio, a valle del quale vi è un terrapieno sorretto da un muro

in sasso.

b. Con notifica di costruzione del giugno 2018, CO 1 ha chiesto al Municipio di

Breggia il permesso per ampliare il suddetto terrazzamento, demolendo e

ricostruendo ca. m 1.20-1.50 più a valle il muro che lo sostiene, sul quale

verrà collocato un parapetto. L'opera sarà alta ca. m 3.50 (m 2.50 ca. + 1 m) e

disterà m 0.40 dal confine del fondo (part. __________) vicino (lungo il quale

vi sono due terrazze scalari, al servizio della casa sovrastante). Il nuovo

parapetto sarà invece arretrato fino a m 1.50 da tale confine.

PIANTA (SCHEMA)

SEZIONE (SCHEMA)

c. Nel termine di

pubblicazione la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietari del

predetto fondo confinante (part. __________).

d. Dopo aver raccolto un preavviso favorevole dall'Ufficio della natura e del

paesaggio (UNP), il 31 luglio 2018 il Municipio ha rilasciato il permesso

richiesto, respingendo l'opposizione pervenuta. Escluso che il fondo di

proprietà RI 1 possa essere considerato aperto, l'Esecutivo locale ha

nondimeno ritenuto che l'ampliamento del terrazzamento (da qualificare come vista

laterale) rispettasse abbondantemente la distanza minima di 1 m verso

una fabbrica con finestra a luce,

avuto riguardo all'arretramento

previsto del nuovo parapetto.

B. Con giudizio del 13

marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la predetta risoluzione. Illustrate le norme applicabili, il Governo ha

dapprima stabilito che l'ampliamento del terrapieno adibito a terrazza non

fosse rivolto verso un edificio, ma verso un fondo aperto, che permette un'edificazione

a confine o a una distanza di m 1.50. Considerato che l'intervento non

comprometterebbe il carattere e i valori ambientali del nucleo, né produrrebbe

contrasti con il diritto o inconvenienti per il vicinato, e ritenuto che la

licenza rispetterebbe le altezze e la distanza minima dalla casa dei

ricorrenti prescritta dall'art. 33 cifra 7 NAPR verso un fondo aperto, ha

concluso che quanto progettato si configurasse quindi come una

ricostruzione conforme all'ordinamento delle distanze fissato dalle NAPR.

C. Avverso questo giudizio,

Fatti

i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia. Riproponendo le

censure rimaste inascoltate, i ricorrenti eccepiscono che il terrazzamento

ampliato disattenderebbe la distanza minima di 4 m dalla loro terrazza, da

considerare quale apertura. Inapplicabile sarebbe la distanza (m 1.50) da fondi

aperti, che peraltro il muro del manufatto nemmeno rispetta. In ogni caso,

ribadiscono, scorretta sarebbe pure la tesi relativa alla veduta laterale già

sostenuta dal Municipio e sorvolata dalla precedente istanza. Reputate

contradditorie le argomentazioni del Governo in merito alla ricostruzione, affermano

poi come il nuovo manufatto non ossequi nemmeno l'altezza massima (m 2.50)

prevista per i muri di sostegno dall'art. 134 della legge di applicazione e

complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100),

applicabile in assenza di una diversa disposizione. Da ultimo eccepiscono la

disattenzione di altre norme che disciplinano gli interventi nel nucleo,

biasimando pure il Governo per una considerazione espressa in merito alle opere

sul loro fondo.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio

delle domande di costruzione si riconferma nelle precedenti prese di posizione.

Il Municipio chiede il rigetto del ricorso. A identica conclusione perviene CO

1, contestando puntualmente le tesi dei ricorrenti con motivazioni di cui si

dirà, per quanto occorre, in appresso.

E. Con la replica e le

dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente i loro argomenti,

di cui pure si riferirà, nella misura del necessario, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti, proprietari del fondo

confinante (part. __________) a quello dedotto in edificazione (cfr. art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame è inoltre tempestivo (art. 68

cpv. 1 LPAmm). Considerato pure che soddisfa appieno le esigenze di motivazione

(art. 70 cpv. 1 LPAmm), essendo non all'evidenza frutto di un "copia-incolla"

del ricorso presentato davanti al Governo, così come eccepito dal resistente,

il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid.

3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le prove genericamente sollecitate dalle

parti (informazione e interrogatorio delle parti, perizia, sopralluogo, ecc.)

non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del

giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con

sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti.

Considerandi

2.

2.1. Gli

interventi nella zona del nucleo di villaggio NV1, che comprende il nucleo

antico di Cabbio e i suoi immediati dintorni, sono retti dall'art. 33 delle

norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) del Comune di Breggia (sezione

di Cabbio). In questa zona, sono da rispettare le seguenti distanze (cpv. 7):

-

da un fondo aperto: a confine o a m 1.50

-

verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00

-

verso un edificio con aperture: a m 4.00

Analogamente

ad altri piani regolatori, la norma è parzialmente mutuata dall'ordinamento

delle distanze stabilito dalla LAC per l'edificazione di nuove fabbriche (art.

120.

e 124 LAC), fatta eccezione delle regole sulle aperture (art. 125 seg. LAC;

cfr. STA 52.2015.356 del 23 giugno 2016 consid. 2.4, 52.2010.208 del 19 ottobre

2010.

consid. 5.1, 52.2004.308 del 3 novembre 2004 consid. 5.1). Essa regola, da

un lato, la distanza dal confine, stabilendo che le nuove costruzioni possono

sorgere a confine o a una distanza di m 1.50 da un fondo aperto. Dall'altro,

disciplina la distanza da altri edifici, operando una distinzione a dipendenza

della presenza di aperture: se gli edifici fronteggianti sono privi di

aperture, le nuove costruzioni possono sorgere o in contiguità o a una distanza

di almeno 3.00 m; se tali edifici sono invece dotati di aperture, la distanza

minima tra edifici è di 4.00 m.

2.2

In concreto, il progetto avallato dalle precedenti istanze prevede in

sostanza di ampliare a valle il terrazzamento esistente ai piedi dell'edificio

del resistente, collocando inoltre sulla sua sommità un parapetto, così come

descritto in narrativa.

Ora, è anzitutto evidente che una tale opera, che si innalzerà fino a ca. m

3.50, richiami il rispetto delle distanze prescritte dall'art. 33 cpv. 7 NAPR (indipendentemente

dagli asseriti motivi d'instabilità alla base dell'intervento). E ciò, sia che

si consideri il manufatto quale vera e propria costruzione, sia che lo si

assimili a un semplice terrapieno, sorretto da un muro di sostegno. Anche i

muri di cinta e le opere di sostegno che superano le altezze prescritte per

questo specifico genere di manufatti richiamano infatti l'applicazione delle

distanze previste per gli edifici e le altre costruzioni in genere (cfr. STA 52.2012.90 del 15 aprile 2013 consid.

2.2.2

e rimandi, 52.2002.194 del 20 marzo 2003 consid. 2.1; 52.2000.320

del 23 aprile 2001 consid. 3.1; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1183 ad art. 39 LE). Le NAPR della sezione di

Cabbio non prescrivono invero un'altezza massima per i muri di cinta, i muri di

sostegno e i terrapieni eretti verso fondi privati. Per principio, in quanto

riconducibile a una lacuna che va colmata, fa dunque stato l'altezza massima di

m 2.50 fissata dall'art. 134 cpv. 1 LAC (cfr. RtiD II-2012 n. 21 consid. 2.2;

RDAT I-2004 n. 31 consid. 2.1; STA 52.2014.394 del 13 gennaio 2016 consid. 2.7

e rimandi; Scolari, op. cit., n.

1186.

ad art. 39 LE). Altezza che, in concreto, è evidentemente superata,

quantomeno dal nuovo parapetto (alto 1 m) previsto, che per giurisprudenza va computato

(cfr. STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 consid. 3.2, 52.2009.314 del 3 febbraio

2010.

consid. 2).

Ferme queste premesse è certo che il controverso terrazzamento ampliato disattenda

la distanza minima di 4 m dalla terrazza esterna più bassa dei ricorrenti a cui

si affianca, situata lungo il confine della part. __________. Questa terrazza

esterna, che assolve appieno la funzione che le è destinata, è infatti

chiaramente un'apertura che richiama tale distanza (cfr. Scolari, op. cit., n. 1455 e 1456 ad

art. 125/128 LAC; STA 52.2017.659 del 14 giugno 2019 consid. 3.2 e rimandi,

52.2014.9

del 27 gennaio 2014 consid. 3.1 confermata da STF 1C_98/2014 del 12

giugno 2014 consid. 3.3; cfr. pure ICCA 11.1995.201 del 9 ottobre 1997 consid.

7g).

Essendo a tutti gli effetti una parte di fondo occupata da costruzioni (cfr.

foto terrazza allegate alla risposta e alla replica al Governo), non è invece dato

di vedere come possano tornare applicabili alla fattispecie le sole distanze

verso fondi aperti o semplicemente cinti (cfr. RDAT II-1999 n. 33 consid. 2; STF 1C_137/2007 del 23

gennaio 2008 consid. 3.2), ignorando quelle tra edifici. Del resto,

nemmeno il Consiglio di Stato né il resistente lo spiegano, mentre il Municipio

l'ha espressamente negato (cfr. pure sua risposta al Governo, pag. 2).

Inconferenti risultano invece le tesi sviluppate dall'Esecutivo comunale in

merito alle viste laterali del terrazzamento (che ha assimilato a un

balcone). E meglio che sarebbe possibile aprire finestre (eseguire l'ampliamento

del terrapieno) con veduta laterale alla distanza di 1.00 m verso una fabbrica

con finestra a luce (cfr. licenza edilizia e risposta citata, pag. 2). Al

di là del fatto che, in generale, la veduta che si ha da un balcone o da una

terrazza appare diretta rispetto a tutti i suoi lati (cfr. Vincenzo Jacomella/Marco Lucchini, I

rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 72), è evidente

che una tale considerazione non riguarda comunque la distanza tra edifici disciplinata

dall'art. 33 cpv. 7 NAPR, ma semmai l'applicazione delle distanze per creare

finestre o altre aperture rette dall'art. 125 LAC, di competenza del giudice

civile (cfr. Jacomella/Lucchini, op.

cit., pag. 70 segg.). Se e in che

misura il controverso terrazzamento sia conforme all'ordinamento della LAC

(così come peraltro se lo siano le terrazze esterne erette dai ricorrenti), è

quindi questione che esula dalla presente procedura.

2.3

A fronte di quanto precede, già solo perché contraria all'ordinamento

delle distanze retto dall'art. 33 cpv. 7 NAPR, la decisione del Governo che ha

confermato la licenza edilizia non può quindi essere confermata.

3.

3.1. Stante

quanto precede, il ricorso è accolto. Di conseguenza, sono annullati il

giudizio governativo, come pure la licenza edilizia che conferma.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'istante in licenza, il quale rifonderà inoltre ai ricorrenti un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1

la decisione del 13 marzo 2019

(n. 1287) del Consiglio di Stato;

1.2

la licenza edilizia del 31 luglio

2018.

rilasciata dal Municipio di Breggia a CO 1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre

fr. 1'800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. Ai ricorrenti

è retrocesso l'importo (fr. 1'800.-) versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera