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Decisione

52.2019.184

Risarcimento dei danni da ungulati

1 settembre 2020Italiano16 min

Ferme queste premesse, meno chiaro è tuttavia se, nel caso di specie, all'insorgente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.184

Lugano

1

settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 23 aprile 2019 della

RI

1

contro

la decisione del 20 marzo 2019 (n. 1375) del

Consiglio di Stato che accoglie parzialmente la richiesta di risarcimento

formulata dall'insorgente relativamente ai danni causati dagli ungulati e dai

corvidi alle sue colture orticole nel corso del 2018;

ritenuto, in

fatto

A. a. La RI 1 è un'azienda

che produce e commercia prodotti ortofrutticoli, che vengono coltivati su

diversi fondi situati a __________ e __________ (nel comune di __________) e a __________

(nel comune di __________). Nel corso del 2018, queste colture hanno subito

delle perdite causate dall'irruzione di animali selvatici, che quattro perizie

del 23 aprile, 17 luglio, 6 e 13 agosto dei periti __________ e __________ hanno

stimato in complessivi fr. 51'075.-: fr. 9'075.- per danni da corvidi

verificatisi nelle colture di __________ e __________ e fr. 42'000.- per danni

da cervi in quelle di __________ (fr. 18'000.- in località __________ e fr.

24'000.- in località __________).

B. Con decisione del 20

marzo 2019, il Governo ha accolto parzialmente la relativa richiesta di

risarcimento formulata dalla RI 1, che ha riconosciuto unicamente per i danni

alle colture di __________ e __________ (che ha ricalcolato in fr. 6'754.40).

Per prevenire futuri danni, le ha inoltre intimato di (cfr. dispositivo n. 5):

-

procedere all'installazione di una

recinzione mobile elettrificata con almeno 5 fili e avente 180 cm di altezza a

tutela delle colture orticole potenzialmente danneggiabili dai cervi;

-

procedere ad una corretta

manutenzione della citata recinzione;

-

richiedere in tempo utile permessi

d'abbattimento per i corvidi e gli ungulati alle prime avvisaglie di danno.

Ripercorsi i fatti

e richiamati gli art. 35 cpv. 2 lett. b e c della legge cantonale sulla caccia

e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990

(LCC; RL 922.100), il Consiglio di Stato ha essenzialmente ritenuto che la

danneggiata non avesse adottato i provvedimenti adeguati e ragionevolmente

esigibili per prevenire o almeno ridurre i danni verificatisi a __________

(pertanto non rimborsabili). In particolare, si era limitata a cingere i

terreni in località __________ e 2 con un solo filo elettrificato alto 0.90 m

(che permetteva il passaggio della fauna selvatica); inoltre, non aveva

sollecitato il rilascio di un'autorizzazione per l'eliminazione dei capi

viziosi sin dalle prime avvisaglie di danni alla produzione orticola (il 16

luglio 2018).

C. Avverso tale

decisione, la RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che le siano risarciti anche i danni alle colture di __________

e che il punto 5 del dispositivo sia adeguato alla singolare circostanza o

che venga risarcito il lavoro della messa in opera.

Ricordato che già nel 2017 aveva segnalato all'UCP danni da ungulati nei

campi di __________ (senza però richiedere risarcimenti, non avendo previsto

una protezione con fili), l'insorgente - dopo aver riepilogato i fatti

del 2018 (ossia le irruzioni di cervi avvenute il 16 luglio e il 6 agosto,

nonostante le recinzioni elettriche e i dissuasori acustici) - sostiene in

sostanza di aver fatto tutto quanto possibile (misure di prevenzione e

di autodifesa). Contesta che vi sia un obbligo di posare una cinta

elettrificata alta m 1.80 con 5 fili e giudica sproporzionata la relativa

ingiunzione del Governo (punto 5). La sua non sarebbe una "coltura fissa";

eccessivo sarebbe quindi il costo per il lavoro di messa in opera di una

siffatta recinzione mobile (che dovrebbe essere tolta e rimessa ogni volta che

s'interviene sui campi e a fine coltura).

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'Esecutivo cantonale, per il tramite dell'Ufficio caccia e

pesca (UCP), riconfermandosi nella sua decisione. In sintesi, appoggiandosi a

pubblicazioni e direttive, ribadisce come per contrastare le irruzioni di cervi

occorra disporre di una cinta alta almeno m 1.80 (che, in alcuni casi, può

anche raggiungere m 2.50); manifestamente insufficiente sarebbe invece una alta

solo 0.90 m (inferiore all'altezza al garrese degli animali). Ciò che anche la

ricorrente doveva sapere (viste pure le domande di risarcimento presentate in

passato). Nega poi che la danneggiata abbia chiesto un'autorizzazione per la

cattura di capi viziosi il 16 agosto (recte: luglio) 2018, comunicando

al contrario come il campo fosse pronto alla raccolta e chiedendo il

nullaosta per la perizia. Nella misura in cui ha tardato la raccolta, avrebbe

allora dovuto sorvegliare le colture sollecitando un permesso per la cattura

dei capi viziosi. Quanto alla recinzione che le ha intimato di posare, ritiene

che a fronte del potenziale di danno elevato una tale misura sia lecita,

adeguata ed efficace per ridurre al minimo i possibili danni.

E. a. Con la replica, l'insorgente

si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio, sviluppando

ulteriormente le proprie tesi con argomenti

di cui si dirà semmai più avanti. Ribadisce tra l'altro l'onere eccessivo di

una cinta elettrica alta m 1.80 con 5 fili, da togliere e rimettere almeno otto

volte; alla fine della coltura, afferma, il guadagno si azzererebbe. Sostiene

inoltre che, anche senza una richiesta scritta di abbattere i capi viziosi, l'UCP

avrebbe dovuto agire; tant'è che, telefonicamente, il funzionario le avrebbe

comunicato che sarebbero intervenuti per spostare dei capi viziosi.

La

perizia del 17 luglio 2018 sarebbe invece stata richiesta solo per poter

iniziare il raccolto (avvenuto per ¼ del campo e poi perdurato, come di

consueto, ancora un mese).

b. L'autorità cantonale ha rinunciato a duplicare, riconfermandosi nella

sua posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 LCC.

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata

dalla decisione impugnata di cui è destinataria, è certa (art. 65 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può

essere evasa sulla base gli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A

eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli

atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. 2.1. Il regime

del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

4 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i

Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina

(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina

per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio

secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture

agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta

eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di

autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2,

disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non

si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano

ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per

siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

2.2. Il legislatore

ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35

ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento

per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da

reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità

per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa

poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente

documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che

ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali

contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato

stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure

di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a

prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

2.3. Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il

regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60

stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di

autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati

animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per

l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di

trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che

siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la

selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili

spinati) o recinzioni con corrente elettrica.

Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65 prevede che, per i danni causati alle

colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non

sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto a un risarcimento fino a un

massimo dell'80% del danno (calcolato deducendo l'1% del reddito netto

imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.-) coloro che dichiarano

un reddito agricolo (cfr. cpv. 1 e 2). Precisa inoltre che il risarcimento è rifiutato

se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato

un accertamento attendibile del danno (cpv. 3). La procedura per la richiesta

del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le

domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal

danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di

risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta

entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza

ulteriori formalità (cpv. 1). È poi precisato che l'UCP è competente per i

necessari accertamenti e che il richiedente riceve seduta stante copia

dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni

nel termine di 5 giorni (cpv. 2).

2.4. Come ricordato

dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la

concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili

interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la

selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa

(cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno

(cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure STA 52.2017.294

del 13 dicembre 2018 consid. 2).

3. In concreto,

come visto in narrativa, il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto la domanda

di risarcimento dei danni da cervi subiti nelle colture di __________, perché l'insorgente

non aveva adottato le adeguate misure di prevenzione (recinzione; art. 35 cpv.

2 lett. b LCC), rimproverandola inoltre di non aver sollecitato l'adozione di

misure di autodifesa (cattura ed eliminazione di capi viziosi, art. 35 cpv. 2

lett. c LCC). Per prevenire futuri danni, le ha infine imposto di procedere a

determinate misure (cfr. consid. B), tra cui posare una cinta elettrica mobile

alta almeno m 1.80, a 5 fili.

4. 4.1. Ora, per

quanto riguarda il primo punto, dagli atti risulta che la ricorrente, per

limitare i danni alle proprie colture di carote, si è effettivamente limitata a

posare una cinta elettrica con 1 filo a corrente, alta solo m 0.90 (cfr.

perizia e decisione impugnata). A giusta ragione il Governo ha considerato una

tale misura sicuramente insufficiente e inadeguata, poiché permette

facilmente il passaggio della fauna selvatica. È infatti del tutto evidente

che una recinzione alta meno di un metro e formata da un solo filo elettrico

non possa efficacemente contrastare l'irruzione nei campi di cervi, che -

diversamente dalle mucche (cfr. replica) - possono agevolmente saltare l'ostacolo

(cfr. pure, scheda informativa n. 4 "Il

cervo" edita dal Dipartimento del territorio). In generale, per allontanare

Fatti

i cervidi vengono in effetti raccomandate recinzioni permanenti o mobili

elettriche (con anche 5 o più fili) aventi un'altezza tra m 1.80 e 2.50

(barriere più basse possono invece bastare per altri ungulati come i cinghiali;

cfr. Agridea, Côltures de

protection en agricolture contre la faune sauvage, Losanna 2006, pag. 5 segg.;

cfr. pure le linee guida del Canton Vallese "Aufstellen von Elektrozäunen

je nach Wildart", https://www.vs.ch/de/web/scpf/degats-aux-cultures

sub "elektrische Drahtgeflechte" e la citata scheda informativa).

Ferme queste premesse, meno chiaro è tuttavia se, nel caso di specie, all'insorgente

possa essere rimproverato di non aver posato una recinzione più alta e

strutturata, in particolare come quella indicata dal Governo.

4.2. Al danneggiato incombe come visto l'obbligo di ridurre il danno, facendo

quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare

il più possibile le ripercussioni del pregiudizio sulla sua condizione

economica (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP). Il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità e permette di pretendere

da una persona un determinato comportamento, anche se presenta degli

inconvenienti (cfr. STA 52.2016.184 del 24 ottobre 2016 consid. 3.2,

52.2012.110 del 1° ottobre 2013 consid. 3.1). Nella valutazione di quali misure

di prevenzione siano concretamente esigibili l'autorità competente fruisce di

un margine di apprezzamento (cfr. STF 2C_516/2009 del 26 gennaio 2010 consid.

5.5). Rilevante è in particolare se l'attuazione della misura sia non

solo tecnicamente fattibile e praticabile, ma anche sostenibile a livello di oneri

e costi, a fronte del potenziale danno (cfr. Michael

Bütler, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl-Ludwig

Fahrländer, Kommentar NHG - Ergänzt um Erläuterungen zu JSG und BGF, pag. 964,

n. 59).

Sennonché, in concreto, non risulta che l'autorità cantonale si sia

compiutamente chinata su tali aspetti, in particolare raffrontando gli oneri e

i costi derivanti dall'opera di prevenzione che l'insorgente ha omesso di

adottare (spese per l'acquisto e la gestione di una cinta elettrica mobile alta

almeno m 1.80 con 5 fili, al netto di eventuali sussidi ex art. 62 RLCC), con

il potenziale danno (che deve in particolare considerare il possibile mancato

guadagno, tenuto conto dei risparmi sui costi di raccolto e lavorazione, cfr.

in tal senso RDAT I-1994 n. 50 consid. 5; STA 52.2008.407 del 15 gennaio 2020

consid. 3.2). Nonostante le obiezioni della danneggiata - che ha lamentato

oneri di gestione a suo dire sproporzionati (poiché la rete andrebbe

tolta e rimessa ogni qualvolta si interviene sui campi: le carote dopo la

semina vanno coperte e scoperte, zappate

almeno 2 volte, concimate 1 volta e trattate almeno 3 volte) -, la precedente istanza è sostanzialmente

rimasta silente, limitandosi a evocare genericamente un valore di CHF

20'000.-/ettaro per le carote. In queste circostanze, gli atti non

possono che esserle retrocessi affinché - raccolti tutti gli elementi

occorrenti (costi effettivi della recinzione, dimensioni dei campi da cingere e

tipo di coltura, potenziale danno, ecc.) e sentita la ricorrente - si pronunci

nuovamente. L'autorità di prime cure dovrà in particolare verificare se la posa

della suddetta cinta, oltre ad apparire idonea, adeguata e necessaria al fine

di preservare efficacemente le orticolture da danni da parte di ungulati (che

già in passato hanno apparentemente fatto incursioni nei campi in oggetto, cfr.

corrispondenza e-mail del 2016 e 2017 agli atti, allegati 1 e B), fosse

concretamente esigibile. Nell'esame andrà parimenti appurato se una simile

opera di premunizione richieda effettivamente di essere tolta e rimessa più

volte, così come afferma la ricorrente.

5. Stante quanto

precede, non mette conto di chinarsi sull'ulteriore rimprovero mosso alla

ricorrente di non aver sollecitato dei permessi

di autodifesa (art. 35 cpv. 2 lett. c LCC), che presuppongono comunque che

siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la

selvaggina (cfr. art. 61 cpv. 1 RLCC). Va nondimeno sin d'ora rilevato

che, se da un lato emerge che nell'e-mail del 16 luglio 2018 la ricorrente si è

effettivamente limitata a notificare il danno (precisando che il campo è

pronto alla raccolta e che sarebbe intervenuto il perito), senza quindi

formulare richieste d'intervento per l'abbattimento di capi viziosi, d'altro

canto nulla è dato di sapere in relazione alle ulteriori asserite telefonate

con il funzionario dell'UCP (__________), in cui al signor __________ sarebbe a

più riprese stato detto

che

sarebbero intervenuti per

spostare dei capi viziosi (cfr. replica). Comunicazioni che di primo acchito

non appaiono senz'altro inattendibili (cfr. per analogia, STA 52.2017.294 del 13 dicembre 2018

consid. 3), ma su cui l'autorità

cantonale non si è espressa, per modo che anche da questo profilo potrebbero

sussistere delle lacune nell'accertamento dei fatti.

6. Da ultimo - e a prescindere dai suddetti

accertamenti che l'autorità inferiore è chiamata a svolgere - va rilevato che

non può in ogni caso essere confermato il punto della decisione (disp. n. 5)

che impone all'insorgente di procedere a determinate misure per prevenire

futuri danni (cfr. consid. B). Le disposizioni della legislazione sulla

caccia permettono infatti unicamente all'autorità cantonale di rifiutare un

risarcimento dei danni subiti qualora il danneggiato non abbia adottato tutte

le misure ragionevoli per contenerli. Non costituiscono anche una base legale

per ingiungere, in precedenza, l'adozione di determinate misure (quali ad

esempio la costruzione di una recinzione). Spetta insomma all'agricoltore decidere

se attuare o meno i provvedimenti necessari e ragionevolmente esigibili per

prevenire i danni della fauna selvatica, sopportandone semmai le conseguenze

finanziarie in caso di passività (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP, 35 cpv. 2 LCC).

7. 7.1. Sulla base delle considerazioni che

precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Nella misura in cui è

stata impugnata (rifiuto risarcimento dei danni alle colture di __________ e

ingiunzione di cui al punto 5), la decisione è annullata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si

pronunci nuovamente sulla richiesta di risarcimento dei danni causati alle

colture nel comune di __________, una volta completata l'istruttoria, così

come indicato al consid. 4.

7.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), poiché la

ricorrente non è assistita da un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 20 marzo 2019 (n.

1375) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui rifiuta il risarcimento

dei danni causati dagli ungulati nel corso del 2018 alle colture di __________

(__________) e relativamente al dispositivo n. 5;

1.2. gli atti sono retrocessi al

Governo affinché proceda come indicato al consid. 7.1.

Considerandi

2.

Non si preleva una tassa di

giustizia. Non si assegnano ripetibili. Alla ricorrente va retrocesso l'importo

di fr. 1'500.- versato quale anticipo per le spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera