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Decisione

52.2019.192

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi

17 ottobre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui ricorrente,

è nato il __________ 1945 e ha conseguito la licenza di condurre nel 1964.

Ormai pensionato, in passato, ha subito una

revoca della licenza di condurre della durata di un mese (scontata dal 2

al 25 luglio 2011 e dal 26 marzo al 1° aprile 2012) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione (guida

in stato di ebrietà

con una concentrazione di alcol nel sangue di 0.55 grammi per mille)

commessa il 1° luglio 2011 (decisione del 6 marzo 2012).

B. a. Il 25 ottobre 2018, verso

le ore 00.05, RI 1 circolava in territorio

di __________ alla guida della vettura __________ targata TI __________

intestata a suo figlio, quando è stato fermato dalla polizia per un

controllo, nell'ambito del quale è risultato positivo all'accertamento del

tasso alcolemico mediante etilometro precursore (0.80 mg/l [milligrammi di

alcol per litro di aria espirata] alle ore 00.10). Tradotto alla gendarmeria di

Noranco, alle ore 00.59 è stato sottoposto a misurazione con etilometro

probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata

di 0.73 mg/l.

Interrogato dalla polizia cantonale, il ricorrente - dopo aver dato atto di

essere stato preventivamente informato del valore legale dell'accertamento

effettuato con etilometro probatorio - ha affermato di avere bevuto due

bicchieri di vino rosé, un birrino e un digestivo. Consapevole che

successivamente si sarebbe messo alla guida, ha dichiarato di avere creduto di

non aver superato i limiti stabiliti dalla legge (cfr. verbale d'interrogatorio

allegato al rapporto di polizia del 25 ottobre 2018).

La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle

forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 20 novembre 2018, in attesa

della decisione dipartimentale.

b. Preso atto del rapporto di polizia, il 20 novembre 2018 la Sezione della

circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo,

invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di

condurre.

Raccolte le sue osservazioni, il 5 dicembre successivo l'autorità

amministrativa ha risolto di revocargli la patente per la durata di quattro

mesi (dal 28 febbraio al 31 maggio 2019 inclusi, tenuto conto del periodo già

effettuato dal 25 ottobre al 20 novembre 2018 inclusi), autorizzando comunque

in tale periodo la guida dei veicoli delle

categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e

16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del

19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01),

nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

c. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 14 gennaio 2019,

passato in giudicato, il competente Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole

di guida in stato di inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr,

condannandolo alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 40.-

cadauna, corrispondenti a fr. 1'800.- (sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di tre anni), oltre al pagamento di una multa di fr. 300.-.

C. Con giudizio del 27 marzo

2019 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Rilevato come i fatti fossero incontestati, il Governo ha dapprima constatato

la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1

lett. b LCStr. Posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di

tre mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, ha poi confermato la misura - di poco superiore al

minimo legale - disposta dall'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme

al principio della proporzionalità, avuto riguardo al grado di colpa imputabile

al ricorrente e alla sua precedente revoca del 2012 per un'infrazione

medio grave. Ha in particolare negato una

riduzione della durata della revoca in virtù degli asseriti inconvenienti fatti

valere dall'insorgente, considerandoli parte degli effetti volutamente

punitivi, e dunque preventivi, voluti dal legislatore.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo. In sostanza, il ricorrente - che sembra contestare le modalità

d'esecuzione del test alcolemico, lamentando pure di avere chiesto invano di

essere sottoposto all'esame del sangue - ritiene un po' eccessivo considerare

che con la sua guida, definita "titubante" dagli agenti che lo hanno

fermato, egli possa aver commesso un'infrazione grave alle norme della

circolazione. Sostiene peraltro che la precedente decisione di revoca sia stata

modificata su ricorso, siccome l'agente che aveva subito trattenuto la sua

patente avrebbe agito abusivamente.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nel proprio provvedimento, alla luce anche della condanna penale emessa nel

frattempo.

F. In replica, l'insorgente ha sostanzialmente

ribadito le proprie argomentazioni. Il Governo e la Sezione della circolazione

sono invece rimasti silenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione

penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata

pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II

447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal

giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti

sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume

nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento

delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti

accertati o infine se il giudice penale non

ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano

la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129

Considerandi

II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).

A determinate condizioni, tale

autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in

cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual

è quella del decreto di accusa), segnatamente

ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di

polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la

gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi

confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca

della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto

del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In

simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti

difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della

buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a;

STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1,1C_312/2015 del 1° luglio

2015.

consid. 3.1,1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2

In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 25 ottobre 2018,

l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di tre anni) di fr. 1'800.-, corrispondente a 45

aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa

di fr. 300.-, per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________

essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall'esame dell'alito tramite

etilometro probatorio (risultato: 0.73 mg/l). Il decreto di accusa del 14

gennaio 2019 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in

giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in

questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti (neppure, dunque,

le modalità di accertamento dell'alcolemia messe in atto dalla polizia), ormai

stabiliti dalle autorità penali con decisione passata in giudicato. Per

evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza

inferiore - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla

condanna pronunciata il 14 gennaio 2019. Tanto più che la sanzione penale è

stata emanata sulla base del risultato (0.73 mg/l) dell'analisi dell'alito

mediante etilometro probatorio che il conducente ha riconosciuto. In occasione

del verbale di polizia del 25 ottobre 2018, dopo essere stato informato

dell'avvio di un procedimento penale per titolo di guida in stato di

inattitudine qualificata e del fatto che l'accertamento con etilometro

probatorio avrebbe avuto un valore legale di prova a suo carico, il ricorrente non

ha infatti messo in dubbio la legalità della procedura di accertamento del

tasso alcolemico alla quale era stato sottoposto, riconoscendo invece con la

propria firma il valore emerso dalla misurazione effettuata con etilometro

probatorio (cfr. la ricevuta del risultato derivante dal test etilometrico

annessa al rapporto di polizia). Egli, come detto, non ha poi contestato il

decreto di accusa con il quale il Procuratore pubblico lo ha condannato a una

pena pecuniaria per aver violato gravemente le norme della circolazione. Ha

dunque lasciato volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur

sapendo - vista peraltro la sua passata esperienza (revoca della licenza di condurre

subita nel 2012 per analogo reato, in forma più lieve) - che i fatti accertati

in quella sede sarebbero stati vincolanti anche per le autorità amministrative.

La buona fede processuale e il suo dovere di collaborazione (quest'ultimo

applicabile anche nella procedura amministrativa; cfr. STF 1C_358/2015 del 6

aprile 2016 consid. 3.3) gli avrebbero invece imposto di far valere i diritti

garantiti alla (sua) difesa (già) nel procedimento penale, adducendo in quel

contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili. La linea

difensiva adottata per la prima volta in questa sede - secondo cui non gli

sarebbe stata data la possibilità di sciacquare la bocca prima della

misurazione mediante etilometro probatorio e secondo cui avrebbe chiesto invano

l'esame del sangue - avrebbe del resto dovuto coerentemente indurlo a insistere

onde tutelarsi al meglio. Ciò che però ha omesso di fare.

In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede

gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la

misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

2.3

A titolo abbondanziale, si

osserva che le sommarie censure sollevate dal ricorrente relativamente alla correttezza

della procedura di accertamento etilometrico probatorio effettuata dalla

polizia risulterebbero ad ogni modo infondate.

Invano lamenta di non aver

potuto risciacquare la bocca prima di essere sottoposto alla misurazione con

etilometro probatorio. Nel caso di misurazioni effettuate con etilometri

probatori non è infatti necessario, come per i precursori, un tempo di attesa

di 20 minuti o il risciacquo della bocca (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale

del 28 marzo 2007; OCCS; RS 741.013), dal momento che questi apparecchi devono

essere in grado di riconoscere eventuali tracce di alcol nel cavo orale (cfr.

USTRA, Modifica dell'OCCS, commento all'art. 11a, pag. 2).

Neppure emerge dagli

atti che il ricorrente abbia chiesto invano di essere sottoposto all'esame del

sangue, come invece genericamente affermato per la prima volta nel gravame. Come

detto, risulta invece che egli ha

riconosciuto il risultato dell'accertamento etilometrico con valore probatorio,

ammettendo peraltro a più riprese di avere quella sera bevuto per

festeggiare un evento speciale.

3.

3.1.

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale

può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il

ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 14

gennaio 2019 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi,

soggettivi e oggettivi, del reato di guida in

stato di inattitudine di cui all'art.

91.

cpv. 2 lett. a LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales

de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 79 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c cpv. 1

lett. b LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berna 2015, pag. 479).

3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della

licenza di condurre oppure l'ammonimento del

conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono

essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo

per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto

conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del

veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che guida un veicolo a motore in

stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel

sangue (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, se non vi

sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve

essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3

Legge, giurisprudenza e dottrina considerano la guida in stato di ebrietà

come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per

questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della

licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di

recidiva. Di norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la

sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso

di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si

giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche

il grado di ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il

tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo

delitto (STA 52.2017.312 del 9 ottobre 2017 consid. 4.2,

52.2008.227

del 10 luglio 2008 consid. 3.2; cfr. René Schaf-fhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkersrecht, vol. III, Berna 1995, n. 2457 segg. in particolare

n. 2461).

3.4

In concreto, dagli atti risulta che il 25 ottobre

2018.

il ricorrente ha circolato in stato di ebrietà qualificata (tasso di

alcolemia di 0.73 milligrammi di alcol per litro di aria espirata). Giusta l'art.

16c cpv. 2 lett. a LCStr, la misura dovrà essere in ogni modo di almeno

tre mesi.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata

all'insorgente, occorre tuttavia tener presente l'alto tasso alcolemico

riscontrato al momento decisivo, di gran lunga superiore alla soglia della

cosiddetta "concentrazione qualificata" sancita dalla legge (STA

52.2017.312

citata consid. 4.4, 52.2013.570 del 10 marzo 2014 consid. 3.3,

52.2013.188

del 26 luglio 2013 consid. 3.4, 52.2008.227 citata consid. 3.3). Come

se non bastasse, dagli atti risulta che nel 2011 l'insorgente aveva già guidato

in stato di inattitudine per ubriachezza (tasso di alcolemia di 0.55 grammi per

mille), incorrendo in un'infrazione medio grave e scontando per l'accaduto una

revoca di un mese giunta a scadenza il 1° aprile 2012 (decisione che peraltro,

contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non risulta affatto essere stata

modificata in esito a un ricorso, cfr. estratto del registro automatizzato

delle misure amministrative ADMAS).

Se ne deve concludere che, tenuto conto della grave

infrazione commessa dal ricorrente, del grado di colpa che gli è imputabile,

della recidiva specifica di cui si è macchiato e del fatto che non ha una

necessità professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema

cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), il provvedimento di revoca di quattro mesi

tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da

questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di tre mesi, una misura

di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa

del principio della proporzionalità, fermo restando che previa

frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa

potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr.

Dispositivo

dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).

Non porta ad altra conclusione l'invocata

distanza tra l'abitazione del ricorrente e la più vicina fermata dei mezzi

pubblici: come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, gli

inconvenienti legati alla revoca della licenza di condurre costituiscono uno

degli effetti volutamente punitivi e, dunque, preventivi di tale misura

amministrativa. Nulla impedirà inoltre al ricorrente di raggiungere i luoghi in

cui normalmente si recava in auto facendosi accompagnare dal figlio o

eventualmente da amici oppure ancora prendendo un taxi (cfr., a fortiori,

STF 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.3 e riferimenti,1C_442/2017 del

26 aprile 2018 consid. 3.4).

Va da sé che, una volta passata in giudicato la

presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione

della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni

modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale

all'ottobre 2018 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate

sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già

anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera