52.2019.196
Licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un accesso veicolare sterrato
30 dicembre 2020Italiano21 min
domanda di costruzione). L'intervento, realizzato su un terreno situato all'interno
Source ti.ch
RI 2
Incarto n.
52.2019.196
Lugano
30 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo
sul ricorso del 29 aprile 2019 di
RI
1 e RI 2
RI
3
RI
4
patrocinati
da: PA 1
contro
la risoluzione del 13 marzo 2019 (n. 1281) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti
avverso le decisioni del 6 novembre 2017 con cui il Municipio di Collina
d'Oro ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia in sanatoria per la formazione
di un accesso veicolare sterrato al mapp. ________ della sezione di
Montagnola di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. La W__________ SA è
proprietaria del mapp. __________ di Collina d'Oro, sezione di Montagnola,
assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale a lago (RL). Il
fondo, un terreno in pendio di oltre 800 m2 ubicato a monte della
strada cantonale che costeggia il lago (mapp. __________), confina verso sud-est
con via G__________ (mapp. __________), una strada privata in proprietà coattiva
di svariati fondi, sulla quale il mapp. __________ beneficia di un diritto di
passo veicolare. Sul fondo sorge una baracca prefabbricata, utilizzata per il
deposito degli attrezzi necessari alla manutenzione del terreno, edificata in
base ad una licenza edilizia rilasciata l'11 novembre 2016.
b. Il 18 gennaio 2017, RI
1 e RI 2, proprietari comuni della part. __________, che detiene la quota di
1/16 del mapp. ________, hanno informato il Municipio che sul mapp. __________ era in procinto di realizzazione una vera e
propria strada con tanto di materiale e sottostruttura.
c. Dando seguito a tale
segnalazione, con ordine del 24 gennaio 2017 l'Ufficio tecnico comunale ha
intimato alla proprietaria del fondo la sospensione dei lavori, indicando al
contempo che la realizzazione di un accesso è soggetta alla presentazione di
una domanda di costruzione.
d. Il 21 aprile 2017, CO
1 ha quindi presentato al Municipio una domanda di costruzione a posteriori,
nella forma della notifica, per la formazione di un accesso sterrato
all'accessorio. L'accesso è costituito da una pista sterrata - larga ca.
2.50 m, con una pendenza non superiore al 12%, eseguita con semplice
movimentazione di terra (senza muri di sostegno) sopra la quale è stato posato
un manto di 5-7 cm di materiale granulato per drenare l'acqua meteorica - che
da Via G__________ (quota 281.40 m s.l.m) scende in direzione nord-est, quasi
parallela alla soprastante strada, e, dopo una curva a gomito, raggiunge il
pianoro (quota 278.88 m s.l.m) ove è situata la baracca. Secondo l'istante l'opera
è di carattere provvisorio, in attesa che venga inoltrata una domanda di
costruzione: inizialmente concepita per trasportare la casetta prefabbricata,
serve ora ad evacuare - tramite un camioncino - i residui verdi
derivanti dalla manutenzione ordinaria del terreno.
e. La domanda,
pubblicata dal 12 al 26 maggio 2017, ha suscitato l'opposizione, oltre che di
(tra gli altri) RI 1 e RI 2, dell'arch. RI 3, membro della comunione ereditaria
proprietaria della part. __________, e di RI 4, beneficiario di un diritto d'abitazione
sulla part. __________, i quali hanno contestato il manufatto sotto svariati
profili.
f. Il 6 novembre 2017,
il Municipio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia in sanatoria richiesta.
Con decisione separata di medesima data, l'Esecutivo comunale ha inoltre respinto
le opposizioni sollevate dai vicini.
B. Con risoluzione del 13
marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli
opponenti soccombenti avverso il provvedimento municipale, confermando il
permesso.
Disattesa la richiesta
di procedere a un sopralluogo, il Governo ha anzitutto ritenuto che l'opera, il
cui scopo attuale sarebbe quello di permettere di trasportare gli scarti
vegetali derivanti dalla manutenzione ordinaria del fondo, fosse conforme
alla zona di situazione. Ha poi respinto, poiché ritenuta pretestuosa, la tesi
degli opponenti secondo cui la baracca e l'accesso veicolare potrebbero
costituire una futura base operativa per un'impresa di giardinaggio dell'istante.
Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha stabilito che l'opera, considerate le sue
caratteristiche costruttive, si integrasse nello spazio circostante e che non
vi fosse una discrepanza con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi,
ossequiando dunque la clausola estetica prevista dall'art. 104 cpv. 2 della
legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e
dall'art. 54 cpv. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). A
mente del Consiglio di Stato, il Municipio non avrebbe analizzato l'inserimento
nel paesaggio, non ravvisando alcun problema in tal senso. L'Autorità
inferiore ha poi tutelato la scelta dell'Esecutivo comunale di adottare la
procedura di notifica, trattandosi in concreto di una strada privata giusta
l'art. 6 cpv. 1 n. 6 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Inoltre, contrariamente a quanto preteso dagli
opponenti, non troverebbe applicazione l'art. 81 NAPR, poiché l'accesso
veicolare non sfocerebbe su una strada pubblica. Infine, il Consiglio di Stato
ha concluso che le norme VSS non troverebbero applicazione al caso di specie,
trattandosi di un accesso che non sbocca su una strada pubblica e non
essendovi un disposto delle NAPR concretamente applicabile alla fattispecie
che rinvii a tale normativa.
C. Contro
il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2, l'arch. RI 3 e di RI 4 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato unitamente alla licenza edilizia.
Riepilogati i fatti
salienti, gli insorgenti rimproverano anzitutto al Governo di non avere esperito
un sopralluogo necessario, a loro dire, per confrontarsi con lo stato dei
luoghi. Proseguendo, lamentano che l'Autorità inferiore avrebbe a torto
ritenuto l'opera in oggetto - come peraltro la baracca precedentemente
autorizzata - conforme alla zona di situazione, non essendo utilizzata a fini
residenziali. Inoltre, rimproverano al Municipio di non avere verificato l'inserimento
adeguato e armonioso del paesaggio del manufatto, conformemente agli art. 54 cpv. 6 NAPR e art. 104 cpv.
2 LST e censurano un'errata interpretazione, da parte del Governo, di tali
disposti. Richiamato l'art.
30 RLE, contestano la mancata applicazione, da parte dell'Esecutivo cantonale,
delle norme VSS le quali, in considerazione del raggio di curvatura per
l'entrata sul fondo, dello sterro di oltre 1 metro
previsto
per la realizzazione dell'accesso nonché della mancanza di modalità di
deflusso delle acque, sarebbero state in concreto violate. Censurano poi un
comportamento contradditorio da parte del Municipio, il
quale avrebbe dapprima motivato il rilascio della licenza per la baracca con la
necessità di depositare gli attrezzi per la manutenzione del terreno,
giustificando ora il permesso edilizio per l'accesso stradale con la necessità di
portare il macchinario per il taglio del terreno, che dovrebbe invero già
stare nella baracca. Infine, l'istante avrebbe indicato, a torto, nella domanda
di costruzione che l'accesso in questione sarebbe una costruzione accessoria.
D. a. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
CO 1 e il Municipio sono
rimasti silenti.
L'Ufficio delle domande
di costruzione (UDC), stante che il progetto è stato trattato secondo la
procedura di notifica, si limita a richiamare la propria risposta davanti al
Governo, con cui si era rimesso al giudizio dell'autorità giudicante.
b. In sede di replica e
duplica i ricorrenti, l'UDC e il Municipio si riconfermano essenzialmente nelle
rispettive posizioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti e destinatari del giudizio
impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm). La situazione dei luoghi emerge con
sufficiente chiarezza dalle carte processuali e, in particolare, dalle fotografie
agli atti. Ad una valutazione anticipata delle prove offerte (cfr. DTF 141 I 60
consid. 3.3, 140 I 285 consid. 6.3.1), il sopralluogo sollecitato dai
ricorrenti non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Per le stesse
ragioni, immune da violazioni del diritto è anche il rifiuto del Governo di
procedere a un tale atto istruttorio.
2. Oggetto della
procedura e, quindi, del presente giudizio è unicamente la licenza edilizia in
sanatoria rilasciata dal Municipio il 6 novembre 2017 per la pista d'accesso.
Nella misura in cui i ricorrenti contestano il permesso dell'11 novembre 2016 rilasciato
per la baracca prefabbricata, passato in giudicato incontestato, le loro
censure sono tardive ed irricevibili.
3. Conformità di
zona
3.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), l'autorizzazione
a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento
edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati
soltanto insediamenti che si integrano convenientemente nelle finalità della
zona in cui sorgono (cosiddetto principio della conformità di zona). Non
basta dunque che non contraddicano le destinazioni della zona, ossia che non
ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal piano
regolatore. Per conseguire l'autorizzazione gli edifici e gli impianti devono
apparire collegati da un nesso adeguato alla funzione del comparto in cui si
collocano (cfr. DTF 127 I 103 consid. 6; RDAT I-2002 n. 59, II-1994 n. 56; STA
52.2008.75 del 16 aprile 2010 consid. 2.1; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22 n. 20
segg.; Adelio Scolari, Commentario,
Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).
3.2. Il vigente piano
regolatore della sezione di Montagnola assegna il mapp. __________ alla zona
residenziali a lago (RL), che, per rinvio dell'art. 55 cpv. 1 NAPR, è
disciplinata dall'art. 54 NAPR, salvo per quanto direttamente previsto all'art.
55 NAPR.
Da questi disposti
emerge che nella zona RL sono ammesse costruzioni a carattere residenziale e
alberghiero, nonché amministrativo, commerciale e di svago non moleste (art. 54
cpv. 1 NAPR). Non sono invece ammesse costruzioni a carattere artigianale (art.
55 cpv. 1 lett. a NAPR). Non si tratta quindi di una zona a vocazione
esclusivamente residenziale, come il titolo dell'art. 55 NAPR potrebbe indurre
a ritenere, ma di una cosiddetta zona mista.
Secondo la
giurisprudenza, le zone residenziali sono essenzialmente destinate alle costruzioni
ad uso abitativo. Questa funzione non esclude a priori insediamenti destinati
ad altre attività (non moleste), quali negozi (panetterie, macellerie ecc.),
studi medici ed esercizi pubblici di quartiere, volte a soddisfare i bisogni
dei residenti (cfr. Peter
Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, VI ed., Berna 2016, pag. 65; Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT n. 475). Conformi alla
funzione sono pure impianti accessori o opere infrastrutturali che sono
funzionalmente connessi con la destinazione abitativa, quali ad esempio i
contenitori interrati per rifiuti solidi
urbani (RSU; STA 52.2014.98 del 9 novembre 2015 consid. 3.2.2).
Le zone miste sono
invece comprensori nei quali sono ammessi insediamenti di tipo eterogeneo, ma
atti a coesistere. Così, ad esempio, zone residenziali e commerciali sono zone
nelle quali, oltre agli insediamenti abitativi, sono ammesse anche costruzioni
destinate allo svolgimento di attività mercantili, che travalicano i limiti
delle attività altrimenti tollerabili nelle zone residenziali in mancanza di
indicazioni che le aprano a contenuti non abitativi (STA 52.2005.18 del 5
luglio 2005 consid. 3.1).
3.3. In concreto, la controversa
pista d'accesso è destinata a raggiungere la baracca prefabbricata, dove si
trovano gli attrezzi per la tenuta del fondo, e, in particolare, ad evacuare
Fatti
i residui verdi derivanti dalla manutenzione ordinaria del terreno (cfr.
domanda di costruzione). L'intervento, realizzato su un terreno situato all'interno
della zona edificabile, adempie senz'altro il requisito della conformità
funzionale. Ancorché il fondo sia tuttora sostanzialmente inedificato e non
abbia quindi ancora assunto una destinazione specifica tra quelle ivi ammesse
dal piano regolatore, la realizzazione di un (semplice) accesso (sterrato)
destinato a consentirne la cura e, in specie, l'evacuazione degli scarti vegetali deve essere considerato legittimo in
quanto conforme alla natura edificabile del terreno e adeguatamente connesso
all'esigenza, complementare alle funzioni ammissibili, di assicurare una decorosa
manutenzione del terreno, ciò che è peraltro nell'interesse anche dei
vicini.
4. Valutazione
estetica
4.1. La LST prevede
all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo),
applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli
interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.
100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre
2011 (RLst; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si
verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in
una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr.
STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi, 52.2012.259 del 14
febbraio 2014 consid. 4). Per giurisprudenza, nell'interpretazione di tale
concetto - di natura indeterminata - l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità
soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro
applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla
limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA
52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015
dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 citata consid. 5 e rimandi; Lorenzo anastasi/Davide socchi, La
protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario
ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.).
Il principio è
applicato dall'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di
costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili
(art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi e i paesaggi d'importanza
federale e cantonale e le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto
paesaggistico significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. a-c LST e 107 cpv. 2
RLst). Ipotesi, quest'ultima, che comprende tra l'altro i progetti che
risultano estranei alle caratteristiche dei luoghi segnatamente per aspetto,
forma, dimensione, colore o tipologia costruttiva (art. 107 cpv. 2 lett. d
RLst). Per il resto, all'interno della zona fabbricabile, tale principio è
applicato dai Comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art.
109 cpv. 2 LST).
4.2. Secondo l'art. 54
n. 6 NAPR, applicabile per rinvio dell'art. 55 n. 1 NAPR alla zona residenziali
a lago (RL), ogni intervento deve integrarsi convenientemente nel paesaggio,
ovvero non deve comportare alcuna alterazione apprezzabile degli aspetti
caratteristici della zona e, in generale, del carattere e dell'armonia dell'ambiente
antropico e naturale circostante. Riservate le competenze dell'Autorità̀
cantonale, e segnatamente delle loro Commissioni, il Municipio potrà̀
imporre qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (tipologia,
volumetria, orientamento degli edifici, tipo e colore dell'intonaco, facciate
ecc.) al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni e, in generale,
degli obiettivi del piano regolatore.
La norma impone - analogamente al principio
ancorato nell'art. 104 cpv. 2 LST (cfr. supra, consid. 4.1) - un
obbligo, esigendo che gli interventi edilizi s'inseriscano convenientemente nel
quadro ambientale. Configura dunque parimenti una clausola estetica positiva,
ma appartenente al diritto comunale autonomo, la quale, per la sua natura
indeterminata, conferisce al Municipio
una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto
precettivo (cfr. STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016 consid. 6.2, 52.2011.323
del 22 luglio 2013 consid. 3.2, 52.2010.147 del 24 agosto 2010 consid. 2.3,
52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 3).
4.3. Chiamato a
statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate in esame, il Tribunale
giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia
con riserbo sia per la natura delle norme, sia per il rispetto dovuto
all'autonomia comunale (nel caso dell'art. 54 n. 6 NAPR). Nella misura in cui
esse riservano alle autorità di prime cure anche un certo margine
discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad
esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto
il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a
LPAmm). Censurabili sono le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive,
fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni lesive del
diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Ove la valutazione
estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo
il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. STF 1C.136/2010 del
17 maggio 2010 consid. 3.3.2, 1C.134/2007 del 24 gennaio 2008 consid. 4.2 e
rimandi; STA 52.2015.67 citata consid. 6.3 e
rimandi, 52.2013.35 citata consid. 5.3 e rimandi, 52.2010.147 citata
consid. 2.3 con rimandi).
4.4. In concreto, come
accennato, il mapp. __________ è situato nella zona residenziale a lago (RL). Non
si tratta tuttavia di un fondo in riva al lago, ma di un terreno ubicato più a
monte, oltre la strada cantonale. La valutazione del progetto dal profilo
estetico era dunque di (esclusiva) competenza del Municipio, non essendo dato
uno dei casi previsti dall'art. 109 cpv. 1 LST.
L'Esecutivo comunale,
nelle proprie decisioni del 6 novembre 2017, non si è espresso in maniera
specifica circa l'inserimento paesaggistico dell'opera, limitandosi a indicare,
con richiamo all'art. 2 cpv. 1 LE, che nessun impedimento di diritto pubblico
si oppone al manufatto. Implicitamente, non essendo state peraltro sollevate contestazioni
specifiche a questo riguardo nell'ambito della procedura di rilascio della
licenza edilizia (cfr. opposizioni del 22/26 maggio 2017), ha ritenuto che la
controversa opera fosse rispettosa degli art. 54 n. 6 NAPR e 104 cpv. 2 LST. Tale
valutazione, avallata dal Governo, resiste alle critiche sollevate dagli
insorgenti.
L'opera in discussione è un semplice accesso
sterrato, realizzato tramite una modesta movimentazione di terra, cui è stato
sovrapposto uno strato di materiale granulato per scopi drenanti (cfr.
relazione tecnica e piani di progetto: pianta e sezione), senza che ciò sembri peraltro
impedire la crescita di una certa vegetazione sulla sua superficie (cfr.
fotografie agli atti). Priva di muri di sostegno, l'opera presenta una
larghezza di circa 2.50 m, che non appare sovradimensionata rispetto allo scopo
limitato che è chiamata ad assolvere. Realizzata in modo semplice e perlopiù
invisibile da Via G__________, data la presenza di una siepe (cfr. fotografie
agli atti ed immagini visibili su Google Map e Google Street View; cfr. a
quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5,
1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012
consid. 2.1), essa s'inserisce tutto sommato convenientemente nel contesto e
non è quindi dato di vedere perché non potrebbe essere approvata. Alla stessa, già
per la sua natura e funzione, non possono del resto essere poste esigenze
eccessivamente severe dal profilo estetico.
Non procedendo da un'insostenibile
esercizio della latitudine di giudizio e del margine di apprezzamento di cui
dispone l'autorità decidente, il rilascio del permesso ed il giudizio governativo
che lo tutela meritano pertanto di essere confermati.
5. Norme VSS
Richiamando l'art. 30
RLE, gli insorgenti lamentano la mancata applicazione delle norme VSS. A loro avviso, problematico
sarebbe in particolare il raggio di curvatura per l'entrata sul fondo, lo
sterro di oltre 1 metro nonché la mancata regolazione delle modalità di
deflusso delle acque meteoriche. A torto.
Intanto, i ricorrenti
non indicano quale norma VSS sarebbe applicabile nella fattispecie. Ci si può
dunque chiedere se, da questo profilo, il loro ricorso non debba dunque essere
dichiarato irricevibile. La questione può essere lasciata aperta, poiché le
censure sollevate sono comunque infondate. Le NAPR di Collina d'Oro non
impongono in effetti l'applicazione di una (specifica) norma VSS. Neppure gli
insorgenti pretendono il contrario. Quand'anche si volesse tenerne conto, dato
il loro carattere di raccomandazioni, ovvero di regole volte a codificare una
prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 n. 39
consid. 2.2; cfr. pure, tra tante, STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018 consid. 3.1,
52.2012.278 del 16 luglio 2013 consid. 2.2), occorrerebbe considerare che le
prescrizioni VSS non vanno applicate rigidamente, ma sempre in base alle
circostanze concrete, in particolare all'utilizzazione prevista e alla
situazione locale, e nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. DTF
116 Ib 159 consid. 6b; STF 1C_147/2015 del 17 settembre 2015 consid. 6.1.1, 1C_589/2013
del 19 giugno 2014 consid. 7.1, 1C_246/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.1
con rinvii). All'autorità decidente compete inoltre un ampio potere d'apprezzamento
(cfr. DTF 121 I 65 consid. 3a; STF 1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid.
4.8).
Ora, considerato che nella
fattispecie tornerebbe semmai applicabile la norma VSS 640 050 (Grundstückzufahrten/Accès
riverains), la decisione dell'autorità comunale di considerare adeguato l'accesso
in questione resiste alle sommarie doglianze dei vicini ricorrenti. In effetti,
benché la controversa pista sterrata non rispetti appieno i parametri tecnici
indicati per gli accessi di tipo A dalla tabella 1 della citata norma (larghezza minima della
strada 3.00 m, raggi di curvatura orizzontali minimi a bordo strada 3.00 m; pendenza
massima nei primi 5.00 m a partire dal bordo della carreggiata 8%; cambiamenti
di pendenza in % senza raggi di curvatura verticali 8%), la stessa appare tutto
sommato idonea allo scopo autorizzato. La larghezza di ca. 2.50 m risulta in
effetti compatibile con l'uso tutt'al più saltuario previsto. Il raggio di
curvatura, pur non essendo ottimale, appare sufficiente per un piccolo mezzo di
trasporto (camioncino), ritenuto oltretutto che nulla impedisce di far capo
alla piazza di giro esistente poco più avanti su Via G__________ per accedere
al fondo e/o uscirvi più agevolmente. La pendenza, che nella parte iniziale è
ridotta (cfr. fotografie agli atti) e che anche in seguito non
supera mai il 12%, risulta sostanzialmente in sintonia con quanto raccomandato (cfr. pure
la norma VSS 640 110
[Linienführung; Elemente der vertikalen Linienführung]
che prescrive una pendenza longitudinale massima pari al 12%). A maggior ragione che, per
gli accessi privati a strade e piazze pubbliche, l'art. 81 cpv. 2 NAPR
consente di raggiungere pendenze financo superiori: fino al 10%
su una lunghezza di 4.00 m dal ciglio della strada. Non vi è d'altronde motivo di
pensare, né del resto i ricorrenti lo pretendono, che l'accesso in questione
possa essere pericoloso. A prescindere dall'uso saltuario che ne verrà fatto,
da questo punto di vista va infatti considerato che Via G__________ è una
semplice strada privata a fondo cieco, che viene percorsa da un ridotto numero
di utenti. Per quanto concerne il deflusso delle acque meteoriche, si può
infine ritenere che la stessa avverrà come in precedenza, ovvero tramite
dispersione/infiltrazione nel terreno, senza incidere su Via G__________,
comunque situata ad una quota superiore.
Ferme queste premesse,
e considerati la latitudine di giudizio e il margine di apprezzamento che
devono essere riconosciuti all'autorità decidente, la licenza edilizia non è pertanto
lesiva del diritto. Va da sé che a dipendenza dell'uso futuro che verrà fatto
del mapp. __________, l'adeguatezza dell'accesso potrà/dovrà essere rivista.
6. Altre censure
6.1. Gli insorgenti
censurano un comportamento contradditorio da parte del Municipio, il quale avrebbe
dapprima motivato il rilascio della licenza per la baracca con la necessità di
depositare gli attrezzi necessari per la manutenzione del terreno ed ora
avrebbe giustificato il permesso edilizio per l'accesso stradale con la
necessità di portare il macchinario per il taglio del terreno, che
dovrebbe invero già stare nella baracca. La censura è infondata. La circostanza
di aver approvato la posa di una baracca per il deposito degli
attrezzi/macchinari necessari alla manutenzione del fondo non è in effetti in
contrasto con la nuova autorizzazione, volta a facilitare l'accesso al fondo
per sgomberare il materiale vegetale di scarto e, alla bisogna, sostituire gli
attrezzi/macchinari utili allo scopo.
6.2. A mente degli
insorgenti, l'istante
avrebbe indicato a torto nella domanda di costruzione che l'accesso in
questione configurerebbe una costruzione accessoria. Anche questa
obiezione va disattesa. Al di là del fatto che l'indicazione di accessorio nel
formulario della notifica di costruzione era chiaramente riferita alla baracca
prefabbricata, il Municipio ha esplicitamente indicato, nella decisione su
opposizione del 6 novembre 2017 (pag. 2), di non avere trattato l'accesso in
questione quale costruzione accessoria (cfr. art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE) e di aver comunque
adottato la procedura di notifica in applicazione (analogica) dell'art. 6 cpv.
1 n. 6 RLE. Scelta, questa, che i ricorrenti - a ragione - non contestano.
7. 7.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
7.2. Dato l'esito, la tassa
di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili a CO 1 né al Comune
di Collina d'Oro, rimasti silenti in questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, è posta a carico dei ricorrenti, che già l'hanno
anticipata. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere