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Decisione

52.2019.196

Licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un accesso veicolare sterrato

30 dicembre 2020Italiano21 min

domanda di costruzione). L'intervento, realizzato su un terreno situato all'interno

Source ti.ch

RI 2

Incarto n.

52.2019.196

Lugano

30 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo

sul ricorso del 29 aprile 2019 di

RI

1 e RI 2

RI

3

RI

4

patrocinati

da: PA 1

contro

la risoluzione del 13 marzo 2019 (n. 1281) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti

avverso le decisioni del 6 novembre 2017 con cui il Municipio di Collina

d'Oro ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia in sanatoria per la formazione

di un accesso veicolare sterrato al mapp. ________ della sezione di

Montagnola di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. La W__________ SA è

proprietaria del mapp. __________ di Collina d'Oro, sezione di Montagnola,

assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale a lago (RL). Il

fondo, un terreno in pendio di oltre 800 m2 ubicato a monte della

strada cantonale che costeggia il lago (mapp. __________), confina verso sud-est

con via G__________ (mapp. __________), una strada privata in proprietà coattiva

di svariati fondi, sulla quale il mapp. __________ beneficia di un diritto di

passo veicolare. Sul fondo sorge una baracca prefabbricata, utilizzata per il

deposito degli attrezzi necessari alla manutenzione del terreno, edificata in

base ad una licenza edilizia rilasciata l'11 novembre 2016.

b. Il 18 gennaio 2017, RI

1 e RI 2, proprietari comuni della part. __________, che detiene la quota di

1/16 del mapp. ________, hanno informato il Municipio che sul mapp. __________ era in procinto di realizzazione una vera e

propria strada con tanto di materiale e sottostruttura.

c. Dando seguito a tale

segnalazione, con ordine del 24 gennaio 2017 l'Ufficio tecnico comunale ha

intimato alla proprietaria del fondo la sospensione dei lavori, indicando al

contempo che la realizzazione di un accesso è soggetta alla presentazione di

una domanda di costruzione.

d. Il 21 aprile 2017, CO

1 ha quindi presentato al Municipio una domanda di costruzione a posteriori,

nella forma della notifica, per la formazione di un accesso sterrato

all'accessorio. L'accesso è costituito da una pista sterrata - larga ca.

2.50 m, con una pendenza non superiore al 12%, eseguita con semplice

movimentazione di terra (senza muri di sostegno) sopra la quale è stato posato

un manto di 5-7 cm di materiale granulato per drenare l'acqua meteorica - che

da Via G__________ (quota 281.40 m s.l.m) scende in direzione nord-est, quasi

parallela alla soprastante strada, e, dopo una curva a gomito, raggiunge il

pianoro (quota 278.88 m s.l.m) ove è situata la baracca. Secondo l'istante l'opera

è di carattere provvisorio, in attesa che venga inoltrata una domanda di

costruzione: inizialmente concepita per trasportare la casetta prefabbricata,

serve ora ad evacuare - tramite un camioncino - i residui verdi

derivanti dalla manutenzione ordinaria del terreno.

e. La domanda,

pubblicata dal 12 al 26 maggio 2017, ha suscitato l'opposizione, oltre che di

(tra gli altri) RI 1 e RI 2, dell'arch. RI 3, membro della comunione ereditaria

proprietaria della part. __________, e di RI 4, beneficiario di un diritto d'abitazione

sulla part. __________, i quali hanno contestato il manufatto sotto svariati

profili.

f. Il 6 novembre 2017,

il Municipio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia in sanatoria richiesta.

Con decisione separata di medesima data, l'Esecutivo comunale ha inoltre respinto

le opposizioni sollevate dai vicini.

B. Con risoluzione del 13

marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli

opponenti soccombenti avverso il provvedimento municipale, confermando il

permesso.

Disattesa la richiesta

di procedere a un sopralluogo, il Governo ha anzitutto ritenuto che l'opera, il

cui scopo attuale sarebbe quello di permettere di trasportare gli scarti

vegetali derivanti dalla manutenzione ordinaria del fondo, fosse conforme

alla zona di situazione. Ha poi respinto, poiché ritenuta pretestuosa, la tesi

degli opponenti secondo cui la baracca e l'accesso veicolare potrebbero

costituire una futura base operativa per un'impresa di giardinaggio dell'istante.

Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha stabilito che l'opera, considerate le sue

caratteristiche costruttive, si integrasse nello spazio circostante e che non

vi fosse una discrepanza con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi,

ossequiando dunque la clausola estetica prevista dall'art. 104 cpv. 2 della

legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e

dall'art. 54 cpv. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). A

mente del Consiglio di Stato, il Municipio non avrebbe analizzato l'inserimento

nel paesaggio, non ravvisando alcun problema in tal senso. L'Autorità

inferiore ha poi tutelato la scelta dell'Esecutivo comunale di adottare la

procedura di notifica, trattandosi in concreto di una strada privata giusta

l'art. 6 cpv. 1 n. 6 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Inoltre, contrariamente a quanto preteso dagli

opponenti, non troverebbe applicazione l'art. 81 NAPR, poiché l'accesso

veicolare non sfocerebbe su una strada pubblica. Infine, il Consiglio di Stato

ha concluso che le norme VSS non troverebbero applicazione al caso di specie,

trattandosi di un accesso che non sbocca su una strada pubblica e non

essendovi un disposto delle NAPR concretamente applicabile alla fattispecie

che rinvii a tale normativa.

C. Contro

il predetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2, l'arch. RI 3 e di RI 4 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato unitamente alla licenza edilizia.

Riepilogati i fatti

salienti, gli insorgenti rimproverano anzitutto al Governo di non avere esperito

un sopralluogo necessario, a loro dire, per confrontarsi con lo stato dei

luoghi. Proseguendo, lamentano che l'Autorità inferiore avrebbe a torto

ritenuto l'opera in oggetto - come peraltro la baracca precedentemente

autorizzata - conforme alla zona di situazione, non essendo utilizzata a fini

residenziali. Inoltre, rimproverano al Municipio di non avere verificato l'inserimento

adeguato e armonioso del paesaggio del manufatto, conformemente agli art. 54 cpv. 6 NAPR e art. 104 cpv.

2 LST e censurano un'errata interpretazione, da parte del Governo, di tali

disposti. Richiamato l'art.

30 RLE, contestano la mancata applicazione, da parte dell'Esecutivo cantonale,

delle norme VSS le quali, in considerazione del raggio di curvatura per

l'entrata sul fondo, dello sterro di oltre 1 metro

previsto

per la realizzazione dell'accesso nonché della mancanza di modalità di

deflusso delle acque, sarebbero state in concreto violate. Censurano poi un

comportamento contradditorio da parte del Municipio, il

quale avrebbe dapprima motivato il rilascio della licenza per la baracca con la

necessità di depositare gli attrezzi per la manutenzione del terreno,

giustificando ora il permesso edilizio per l'accesso stradale con la necessità di

portare il macchinario per il taglio del terreno, che dovrebbe invero già

stare nella baracca. Infine, l'istante avrebbe indicato, a torto, nella domanda

di costruzione che l'accesso in questione sarebbe una costruzione accessoria.

D. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

CO 1 e il Municipio sono

rimasti silenti.

L'Ufficio delle domande

di costruzione (UDC), stante che il progetto è stato trattato secondo la

procedura di notifica, si limita a richiamare la propria risposta davanti al

Governo, con cui si era rimesso al giudizio dell'autorità giudicante.

b. In sede di replica e

duplica i ricorrenti, l'UDC e il Municipio si riconfermano essenzialmente nelle

rispettive posizioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, già opponenti e destinatari del giudizio

impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm). La situazione dei luoghi emerge con

sufficiente chiarezza dalle carte processuali e, in particolare, dalle fotografie

agli atti. Ad una valutazione anticipata delle prove offerte (cfr. DTF 141 I 60

consid. 3.3, 140 I 285 consid. 6.3.1), il sopralluogo sollecitato dai

ricorrenti non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di

ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Per le stesse

ragioni, immune da violazioni del diritto è anche il rifiuto del Governo di

procedere a un tale atto istruttorio.

2. Oggetto della

procedura e, quindi, del presente giudizio è unicamente la licenza edilizia in

sanatoria rilasciata dal Municipio il 6 novembre 2017 per la pista d'accesso.

Nella misura in cui i ricorrenti contestano il permesso dell'11 novembre 2016 rilasciato

per la baracca prefabbricata, passato in giudicato incontestato, le loro

censure sono tardive ed irricevibili.

3. Conformità di

zona

3.1. Giusta l'art. 22 cpv.

2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22

giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), l'autorizzazione

a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento

edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati

soltanto insediamenti che si integrano convenientemente nelle finalità della

zona in cui sorgono (cosiddetto principio della conformità di zona). Non

basta dunque che non contraddicano le destinazioni della zona, ossia che non

ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal piano

regolatore. Per conseguire l'autorizzazione gli edifici e gli impianti devono

apparire collegati da un nesso adeguato alla funzione del comparto in cui si

collocano (cfr. DTF 127 I 103 consid. 6; RDAT I-2002 n. 59, II-1994 n. 56; STA

52.2008.75 del 16 aprile 2010 consid. 2.1; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22 n. 20

segg.; Adelio Scolari, Commentario,

Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).

3.2. Il vigente piano

regolatore della sezione di Montagnola assegna il mapp. __________ alla zona

residenziali a lago (RL), che, per rinvio dell'art. 55 cpv. 1 NAPR, è

disciplinata dall'art. 54 NAPR, salvo per quanto direttamente previsto all'art.

55 NAPR.

Da questi disposti

emerge che nella zona RL sono ammesse costruzioni a carattere residenziale e

alberghiero, nonché amministrativo, commerciale e di svago non moleste (art. 54

cpv. 1 NAPR). Non sono invece ammesse costruzioni a carattere artigianale (art.

55 cpv. 1 lett. a NAPR). Non si tratta quindi di una zona a vocazione

esclusivamente residenziale, come il titolo dell'art. 55 NAPR potrebbe indurre

a ritenere, ma di una cosiddetta zona mista.

Secondo la

giurisprudenza, le zone residenziali sono essenzialmente destinate alle costruzioni

ad uso abitativo. Questa funzione non esclude a priori insediamenti destinati

ad altre attività (non moleste), quali negozi (panetterie, macellerie ecc.),

studi medici ed esercizi pubblici di quartiere, volte a soddisfare i bisogni

dei residenti (cfr. Peter

Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, VI ed., Berna 2016, pag. 65; Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT n. 475). Conformi alla

funzione sono pure impianti accessori o opere infrastrutturali che sono

funzionalmente connessi con la destinazione abitativa, quali ad esempio i

contenitori interrati per rifiuti solidi

urbani (RSU; STA 52.2014.98 del 9 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Le zone miste sono

invece comprensori nei quali sono ammessi insediamenti di tipo eterogeneo, ma

atti a coesistere. Così, ad esempio, zone residenziali e commerciali sono zone

nelle quali, oltre agli insediamenti abitativi, sono ammesse anche costruzioni

destinate allo svolgimento di attività mercantili, che travalicano i limiti

delle attività altrimenti tollerabili nelle zone residenziali in mancanza di

indicazioni che le aprano a contenuti non abitativi (STA 52.2005.18 del 5

luglio 2005 consid. 3.1).

3.3. In concreto, la controversa

pista d'accesso è destinata a raggiungere la baracca prefabbricata, dove si

trovano gli attrezzi per la tenuta del fondo, e, in particolare, ad evacuare

Fatti

i residui verdi derivanti dalla manutenzione ordinaria del terreno (cfr.

domanda di costruzione). L'intervento, realizzato su un terreno situato all'interno

della zona edificabile, adempie senz'altro il requisito della conformità

funzionale. Ancorché il fondo sia tuttora sostanzialmente inedificato e non

abbia quindi ancora assunto una destinazione specifica tra quelle ivi ammesse

dal piano regolatore, la realizzazione di un (semplice) accesso (sterrato)

destinato a consentirne la cura e, in specie, l'evacuazione degli scarti vegetali deve essere considerato legittimo in

quanto conforme alla natura edificabile del terreno e adeguatamente connesso

all'esigenza, complementare alle funzioni ammissibili, di assicurare una decorosa

manutenzione del terreno, ciò che è peraltro nell'interesse anche dei

vicini.

4. Valutazione

estetica

4.1. La LST prevede

all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo),

applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli

interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.

100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011 (RLst; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si

verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in

una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr.

STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi, 52.2012.259 del 14

febbraio 2014 consid. 4). Per giurisprudenza, nell'interpretazione di tale

concetto - di natura indeterminata - l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità

soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro

applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla

limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA

52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015

dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 citata consid. 5 e rimandi; Lorenzo anastasi/Davide socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.).

Il principio è

applicato dall'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle domande di

costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili

(art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi e i paesaggi d'importanza

federale e cantonale e le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto

paesaggistico significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. a-c LST e 107 cpv. 2

RLst). Ipotesi, quest'ultima, che comprende tra l'altro i progetti che

risultano estranei alle caratteristiche dei luoghi segnatamente per aspetto,

forma, dimensione, colore o tipologia costruttiva (art. 107 cpv. 2 lett. d

RLst). Per il resto, all'interno della zona fabbricabile, tale principio è

applicato dai Comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art.

109 cpv. 2 LST).

4.2. Secondo l'art. 54

n. 6 NAPR, applicabile per rinvio dell'art. 55 n. 1 NAPR alla zona residenziali

a lago (RL), ogni intervento deve integrarsi convenientemente nel paesaggio,

ovvero non deve comportare alcuna alterazione apprezzabile degli aspetti

caratteristici della zona e, in generale, del carattere e dell'armonia dell'ambiente

antropico e naturale circostante. Riservate le competenze dell'Autorità̀

cantonale, e segnatamente delle loro Commissioni, il Municipio potrà̀

imporre qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (tipologia,

volumetria, orientamento degli edifici, tipo e colore dell'intonaco, facciate

ecc.) al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni e, in generale,

degli obiettivi del piano regolatore.

La norma impone - analogamente al principio

ancorato nell'art. 104 cpv. 2 LST (cfr. supra, consid. 4.1) - un

obbligo, esigendo che gli interventi edilizi s'inseriscano convenientemente nel

quadro ambientale. Configura dunque parimenti una clausola estetica positiva,

ma appartenente al diritto comunale autonomo, la quale, per la sua natura

indeterminata, conferisce al Municipio

una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto

precettivo (cfr. STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016 consid. 6.2, 52.2011.323

del 22 luglio 2013 consid. 3.2, 52.2010.147 del 24 agosto 2010 consid. 2.3,

52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 3).

4.3. Chiamato a

statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate in esame, il Tribunale

giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia

con riserbo sia per la natura delle norme, sia per il rispetto dovuto

all'autonomia comunale (nel caso dell'art. 54 n. 6 NAPR). Nella misura in cui

esse riservano alle autorità di prime cure anche un certo margine

discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad

esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto

il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a

LPAmm). Censurabili sono le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive,

fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni lesive del

diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Ove la valutazione

estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo

il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. STF 1C.136/2010 del

17 maggio 2010 consid. 3.3.2, 1C.134/2007 del 24 gennaio 2008 consid. 4.2 e

rimandi; STA 52.2015.67 citata consid. 6.3 e

rimandi, 52.2013.35 citata consid. 5.3 e rimandi, 52.2010.147 citata

consid. 2.3 con rimandi).

4.4. In concreto, come

accennato, il mapp. __________ è situato nella zona residenziale a lago (RL). Non

si tratta tuttavia di un fondo in riva al lago, ma di un terreno ubicato più a

monte, oltre la strada cantonale. La valutazione del progetto dal profilo

estetico era dunque di (esclusiva) competenza del Municipio, non essendo dato

uno dei casi previsti dall'art. 109 cpv. 1 LST.

L'Esecutivo comunale,

nelle proprie decisioni del 6 novembre 2017, non si è espresso in maniera

specifica circa l'inserimento paesaggistico dell'opera, limitandosi a indicare,

con richiamo all'art. 2 cpv. 1 LE, che nessun impedimento di diritto pubblico

si oppone al manufatto. Implicitamente, non essendo state peraltro sollevate contestazioni

specifiche a questo riguardo nell'ambito della procedura di rilascio della

licenza edilizia (cfr. opposizioni del 22/26 maggio 2017), ha ritenuto che la

controversa opera fosse rispettosa degli art. 54 n. 6 NAPR e 104 cpv. 2 LST. Tale

valutazione, avallata dal Governo, resiste alle critiche sollevate dagli

insorgenti.

L'opera in discussione è un semplice accesso

sterrato, realizzato tramite una modesta movimentazione di terra, cui è stato

sovrapposto uno strato di materiale granulato per scopi drenanti (cfr.

relazione tecnica e piani di progetto: pianta e sezione), senza che ciò sembri peraltro

impedire la crescita di una certa vegetazione sulla sua superficie (cfr.

fotografie agli atti). Priva di muri di sostegno, l'opera presenta una

larghezza di circa 2.50 m, che non appare sovradimensionata rispetto allo scopo

limitato che è chiamata ad assolvere. Realizzata in modo semplice e perlopiù

invisibile da Via G__________, data la presenza di una siepe (cfr. fotografie

agli atti ed immagini visibili su Google Map e Google Street View; cfr. a

quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5,

1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012

consid. 2.1), essa s'inserisce tutto sommato convenientemente nel contesto e

non è quindi dato di vedere perché non potrebbe essere approvata. Alla stessa, già

per la sua natura e funzione, non possono del resto essere poste esigenze

eccessivamente severe dal profilo estetico.

Non procedendo da un'insostenibile

esercizio della latitudine di giudizio e del margine di apprezzamento di cui

dispone l'autorità decidente, il rilascio del permesso ed il giudizio governativo

che lo tutela meritano pertanto di essere confermati.

5. Norme VSS

Richiamando l'art. 30

RLE, gli insorgenti lamentano la mancata applicazione delle norme VSS. A loro avviso, problematico

sarebbe in particolare il raggio di curvatura per l'entrata sul fondo, lo

sterro di oltre 1 metro nonché la mancata regolazione delle modalità di

deflusso delle acque meteoriche. A torto.

Intanto, i ricorrenti

non indicano quale norma VSS sarebbe applicabile nella fattispecie. Ci si può

dunque chiedere se, da questo profilo, il loro ricorso non debba dunque essere

dichiarato irricevibile. La questione può essere lasciata aperta, poiché le

censure sollevate sono comunque infondate. Le NAPR di Collina d'Oro non

impongono in effetti l'applicazione di una (specifica) norma VSS. Neppure gli

insorgenti pretendono il contrario. Quand'anche si volesse tenerne conto, dato

il loro carattere di raccomandazioni, ovvero di regole volte a codificare una

prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 n. 39

consid. 2.2; cfr. pure, tra tante, STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018 consid. 3.1,

52.2012.278 del 16 luglio 2013 consid. 2.2), occorrerebbe considerare che le

prescrizioni VSS non vanno applicate rigidamente, ma sempre in base alle

circostanze concrete, in particolare all'utilizzazione prevista e alla

situazione locale, e nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. DTF

116 Ib 159 consid. 6b; STF 1C_147/2015 del 17 settembre 2015 consid. 6.1.1, 1C_589/2013

del 19 giugno 2014 consid. 7.1, 1C_246/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.1

con rinvii). All'autorità decidente compete inoltre un ampio potere d'apprezzamento

(cfr. DTF 121 I 65 consid. 3a; STF 1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid.

4.8).

Ora, considerato che nella

fattispecie tornerebbe semmai applicabile la norma VSS 640 050 (Grundstückzufahrten/Accès

riverains), la decisione dell'autorità comunale di considerare adeguato l'accesso

in questione resiste alle sommarie doglianze dei vicini ricorrenti. In effetti,

benché la controversa pista sterrata non rispetti appieno i parametri tecnici

indicati per gli accessi di tipo A dalla tabella 1 della citata norma (larghezza minima della

strada 3.00 m, raggi di curvatura orizzontali minimi a bordo strada 3.00 m; pendenza

massima nei primi 5.00 m a partire dal bordo della carreggiata 8%; cambiamenti

di pendenza in % senza raggi di curvatura verticali 8%), la stessa appare tutto

sommato idonea allo scopo autorizzato. La larghezza di ca. 2.50 m risulta in

effetti compatibile con l'uso tutt'al più saltuario previsto. Il raggio di

curvatura, pur non essendo ottimale, appare sufficiente per un piccolo mezzo di

trasporto (camioncino), ritenuto oltretutto che nulla impedisce di far capo

alla piazza di giro esistente poco più avanti su Via G__________ per accedere

al fondo e/o uscirvi più agevolmente. La pendenza, che nella parte iniziale è

ridotta (cfr. fotografie agli atti) e che anche in seguito non

supera mai il 12%, risulta sostanzialmente in sintonia con quanto raccomandato (cfr. pure

la norma VSS 640 110

[Linienführung; Elemente der vertikalen Linienführung]

che prescrive una pendenza longitudinale massima pari al 12%). A maggior ragione che, per

gli accessi privati a strade e piazze pubbliche, l'art. 81 cpv. 2 NAPR

consente di raggiungere pendenze financo superiori: fino al 10%

su una lunghezza di 4.00 m dal ciglio della strada. Non vi è d'altronde motivo di

pensare, né del resto i ricorrenti lo pretendono, che l'accesso in questione

possa essere pericoloso. A prescindere dall'uso saltuario che ne verrà fatto,

da questo punto di vista va infatti considerato che Via G__________ è una

semplice strada privata a fondo cieco, che viene percorsa da un ridotto numero

di utenti. Per quanto concerne il deflusso delle acque meteoriche, si può

infine ritenere che la stessa avverrà come in precedenza, ovvero tramite

dispersione/infiltrazione nel terreno, senza incidere su Via G__________,

comunque situata ad una quota superiore.

Ferme queste premesse,

e considerati la latitudine di giudizio e il margine di apprezzamento che

devono essere riconosciuti all'autorità decidente, la licenza edilizia non è pertanto

lesiva del diritto. Va da sé che a dipendenza dell'uso futuro che verrà fatto

del mapp. __________, l'adeguatezza dell'accesso potrà/dovrà essere rivista.

6. Altre censure

6.1. Gli insorgenti

censurano un comportamento contradditorio da parte del Municipio, il quale avrebbe

dapprima motivato il rilascio della licenza per la baracca con la necessità di

depositare gli attrezzi necessari per la manutenzione del terreno ed ora

avrebbe giustificato il permesso edilizio per l'accesso stradale con la

necessità di portare il macchinario per il taglio del terreno, che

dovrebbe invero già stare nella baracca. La censura è infondata. La circostanza

di aver approvato la posa di una baracca per il deposito degli

attrezzi/macchinari necessari alla manutenzione del fondo non è in effetti in

contrasto con la nuova autorizzazione, volta a facilitare l'accesso al fondo

per sgomberare il materiale vegetale di scarto e, alla bisogna, sostituire gli

attrezzi/macchinari utili allo scopo.

6.2. A mente degli

insorgenti, l'istante

avrebbe indicato a torto nella domanda di costruzione che l'accesso in

questione configurerebbe una costruzione accessoria. Anche questa

obiezione va disattesa. Al di là del fatto che l'indicazione di accessorio nel

formulario della notifica di costruzione era chiaramente riferita alla baracca

prefabbricata, il Municipio ha esplicitamente indicato, nella decisione su

opposizione del 6 novembre 2017 (pag. 2), di non avere trattato l'accesso in

questione quale costruzione accessoria (cfr. art. 6 cpv. 1 n. 3 RLE) e di aver comunque

adottato la procedura di notifica in applicazione (analogica) dell'art. 6 cpv.

1 n. 6 RLE. Scelta, questa, che i ricorrenti - a ragione - non contestano.

7. 7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

7.2. Dato l'esito, la tassa

di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili a CO 1 né al Comune

di Collina d'Oro, rimasti silenti in questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, è posta a carico dei ricorrenti, che già l'hanno

anticipata. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere