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Decisione

52.2019.197

Decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento in materia di elezioni cantonali - competenza del Gran Consiglio

2 maggio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2019.197

Lugano

2 maggio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo

Cassina, vicepresidente,

Giovan

Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto

Peterhans

statuendo

sul ricorso del 29 aprile 2019 di

RI

1

contro

le

decisioni del 7 aprile 2019 consegnate nei verbali dell'Ufficio cantonale di

accertamento relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di

Stato per la legislatura 2019 - 2023 (FU 2019, 3541);

ritenuto, in

fatto

che domenica 7 aprile

2019 hanno avuto luogo le elezioni cantonali del Gran Consiglio e del Consiglio

di Stato per la legislatura 2019 - 2023;

che il medesimo giorno,

dalle ore 14.00 alle ore 21.00, si è costituito l'Ufficio cantonale di

accertamento per l'elezione del Consiglio di Stato, come previsto dagli art. 51

segg. della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP;

RL 150.100);

che per quanto riguarda

invece l'elezione del Gran Consiglio, l'Ufficio si è costituito il giorno seguente,

lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 21.00;

che i verbali

dell'Ufficio cantonale di accertamento sono stati pubblicati sul Foglio

ufficiale di venerdì 12 aprile 2019 (pag. 3541 segg.), ai fini di permettere di

esercitare il diritto di ricorso secondo l'art. 164 cpv. 1 LEDP;

che avverso questa

pubblicazione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo RI 1

postulando che "il verbale di accertamento 7/12 aprile 2019 dell'UCA è

accertato nullo, sub è annullato, ovvero le elezioni cantonali 2019 sono accertate

nulle sub sono annullate. Di conseguenza è ordinata l'esecuzione di un riconteggio

manuale delle schede in seduta pubblica";

che RI 1 è insorta con

la medesima impugnativa anche dinanzi al Gran Consiglio;

che il Tribunale ha

rinunciato a intimare il gravame per le risposte;

considerato, in

diritto

che prima di

eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che secondo l'art. 84

LPAmm il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le

decisioni: del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla

legge, né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso (lett. a); di

altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge (lett.

b); di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti

dalla legge (lett. c); del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett.

d); infine, secondo la lett. e di questa norma, sono inoltre impugnabili

davanti a questa Corte le altre decisioni in settori specifici;

che, in concreto,

l'unica ipotesi che entra in linea di conto è quella prevista alla lett. e

dell'art. 84 LPAmm; per potere fondare la propria competenza il Tribunale deve

dunque verificare se essa è prevista dalla legge settoriale applicabile, ovvero

la LEDP su cui le decisioni impugnate si fondano;

che secondo l'art. 164

LEDP, norma indicata dall'insorgente stessa a sostegno della propria

impugnativa, i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di

accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni

dalla pubblicazione dei risultati (cpv. 1); sono invece deducibili davanti a

questo Tribunale i ricorsi contro altre votazioni o elezioni (cpv. 2);

che quelle impugnate

sono delle decisioni adottate dall'Ufficio cantonale di accertamento in

esecuzione dei compiti affidatigli dagli art. 51 segg. LEDP;

che, pertanto, esse devono essere contestate tramite ricorso al Gran Consiglio,

non al Tribunale cantonale amministrativo; del resto la ricorrente nemmeno si

confronta su tale problematica, spiegando per quale motivo essa abbia scelto d'inviare

l'impugnativa anche a questa Corte;

che dunque il ricorso

dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, in applicazione dell'art. 72

LPAmm, senza che sia necessario trasmetterlo per competenza al Gran Consiglio, giacché

il Parlamento cantonale è già stato adito dalla ricorrente (art. 6 cpv. 1

LPAmm);

che per prassi il

Tribunale rinuncia a esigere una tassa di giustizia nell'ambito dell'evasione

di impugnative relative ai diritti politici (art. 47 cpv. 1 LPAmm; RtiD I-2019

n. 3).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere