52.2019.197
Decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento in materia di elezioni cantonali - competenza del Gran Consiglio
2 maggio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2019.197
Lugano
2 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto
Peterhans
statuendo
sul ricorso del 29 aprile 2019 di
RI
1
contro
le
decisioni del 7 aprile 2019 consegnate nei verbali dell'Ufficio cantonale di
accertamento relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di
Stato per la legislatura 2019 - 2023 (FU 2019, 3541);
ritenuto, in
fatto
che domenica 7 aprile
2019 hanno avuto luogo le elezioni cantonali del Gran Consiglio e del Consiglio
di Stato per la legislatura 2019 - 2023;
che il medesimo giorno,
dalle ore 14.00 alle ore 21.00, si è costituito l'Ufficio cantonale di
accertamento per l'elezione del Consiglio di Stato, come previsto dagli art. 51
segg. della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP;
RL 150.100);
che per quanto riguarda
invece l'elezione del Gran Consiglio, l'Ufficio si è costituito il giorno seguente,
lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 21.00;
che i verbali
dell'Ufficio cantonale di accertamento sono stati pubblicati sul Foglio
ufficiale di venerdì 12 aprile 2019 (pag. 3541 segg.), ai fini di permettere di
esercitare il diritto di ricorso secondo l'art. 164 cpv. 1 LEDP;
che avverso questa
pubblicazione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo RI 1
postulando che "il verbale di accertamento 7/12 aprile 2019 dell'UCA è
accertato nullo, sub è annullato, ovvero le elezioni cantonali 2019 sono accertate
nulle sub sono annullate. Di conseguenza è ordinata l'esecuzione di un riconteggio
manuale delle schede in seduta pubblica";
che RI 1 è insorta con
la medesima impugnativa anche dinanzi al Gran Consiglio;
che il Tribunale ha
rinunciato a intimare il gravame per le risposte;
considerato, in
diritto
che prima di
eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che secondo l'art. 84
LPAmm il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le
decisioni: del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla
legge, né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso (lett. a); di
altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge (lett.
b); di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti
dalla legge (lett. c); del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett.
d); infine, secondo la lett. e di questa norma, sono inoltre impugnabili
davanti a questa Corte le altre decisioni in settori specifici;
che, in concreto,
l'unica ipotesi che entra in linea di conto è quella prevista alla lett. e
dell'art. 84 LPAmm; per potere fondare la propria competenza il Tribunale deve
dunque verificare se essa è prevista dalla legge settoriale applicabile, ovvero
la LEDP su cui le decisioni impugnate si fondano;
che secondo l'art. 164
LEDP, norma indicata dall'insorgente stessa a sostegno della propria
impugnativa, i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di
accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni
dalla pubblicazione dei risultati (cpv. 1); sono invece deducibili davanti a
questo Tribunale i ricorsi contro altre votazioni o elezioni (cpv. 2);
che quelle impugnate
sono delle decisioni adottate dall'Ufficio cantonale di accertamento in
esecuzione dei compiti affidatigli dagli art. 51 segg. LEDP;
che, pertanto, esse devono essere contestate tramite ricorso al Gran Consiglio,
non al Tribunale cantonale amministrativo; del resto la ricorrente nemmeno si
confronta su tale problematica, spiegando per quale motivo essa abbia scelto d'inviare
l'impugnativa anche a questa Corte;
che dunque il ricorso
dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, in applicazione dell'art. 72
LPAmm, senza che sia necessario trasmetterlo per competenza al Gran Consiglio, giacché
il Parlamento cantonale è già stato adito dalla ricorrente (art. 6 cpv. 1
LPAmm);
che per prassi il
Tribunale rinuncia a esigere una tassa di giustizia nell'ambito dell'evasione
di impugnative relative ai diritti politici (art. 47 cpv. 1 LPAmm; RtiD I-2019
n. 3).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere