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Decisione

52.2019.2

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato (sistema a cascata) per aver perso la padronanza di guida

12 giugno 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui ricorrente, è nato

il __________ e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B)

nel 2009.

__________ di

professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti

iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

14 giugno 2010 revoca della licenza di

condurre di 3 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità); la

misura è stata scontata dal 3 gennaio al 2 aprile 2011;

16 maggio 2014 revoca della licenza di

condurre di 12 mesi per un'infrazione grave

(eccesso di velocità); il provvedimento è stato scontato dal 31 ottobre 2014 al

30 ottobre 2015.

B. a. Il 21 dicembre 2016, verso

le ore 21.30, RI 1 circolava in territorio di __________ alla guida della

vettura VW Golf targata __________ quando, nell'affrontare una curva per lui

piegante a destra, ha perso la padronanza di guida, ha invaso la corsia di

contromano ed è fuoriuscito a sinistra dal campo stradale, collidendo contro un

palo elettrico, prima di precipitare per circa dieci metri in una scarpata.

Accompagnato al Pronto soccorso, è stato sottoposto a un esame tossicologico

che ha messo in evidenza una concentrazione di THC nel suo sangue superiore al

valore limite fissato dalla legge (cfr.

rapporto di analisi del 16 gennaio 2017 dell'Istituto Alpino di Chimica

e Tossicologia, IACT).

Interrogato dalla polizia cantonale, il ricorrente - che ha dichiarato di avere

circolato a circa 50-60 km/h - ha spiegato di avere perso il controllo del

veicolo a causa della poca dimestichezza con la strada, che lo ha portato ad

affrontare a una velocità troppo elevata la curva in questione, accorgendosi

solo in un secondo momento che era più stretta di quanto si aspettasse. Avendo

preso la curva troppo larga, ha invaso la corsia opposta e, nel tentativo di

correggere la traiettoria, ha sterzato bruscamente verso destra, perdendo così

la padronanza della vettura. Dopo avere in un primo tempo negato di fare uso di

stupefacenti, confrontato con gli esiti dell'esame tossicologico cui era stato

sottoposto, ha infine ammesso di avere fumato una canna di marijuana la sera

prima dell'incidente. Ha comunque precisato che quando si è messo alla guida

non sentiva più alcun effetto dello stupefacente, escludendo che la presenza di

THC nel suo sangue possa aver influito sulla dinamica del sinistro.

Anche il passeggero, a sua volta interrogato dalla polizia, ha stimato la

velocità con cui l'amico ha abbordato la curva in circa 50-60 km/h, ben al di

sotto del limite vigente di 80 km/h.

b. A seguito degli stessi

accadimenti, con decreto di accusa del 3 maggio 2017 (che ha annullato quello

precedentemente emanato il 27 aprile 2017) il competente Procuratore pubblico

ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19

dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e di contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS

812.121). Oltre ad avere fumato una canna di marijuana il giorno prima, gli ha

in particolare rimproverato di avere, il 21 dicembre 2016, gravemente violato

le norme della circolazione. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena

pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (per un totale di

fr. 4'800.-) e alla multa di fr. 300.-, rinunciando a revocare il beneficio

della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da

fr. 120.- cadauna (pari a complessivi fr. 5'400.-) decretata nei suoi confronti

il 10 giugno 2014 ma limitandosi ad ammonirlo formalmente.

c. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza

dell'8 maggio 2018, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento,

ha sostanzialmente confermato il decreto d'accusa, concedendo tuttavia la

sospensione condizionale (con un periodo di prova di 5 anni) alla pena

pecuniaria e aumentando l'importo della multa a fr. 2'300.-.

Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli,

l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi

passata in giudicato incontestata.

C. a. Nel frattempo, venuta a

conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo rapporto di

polizia, il 7 febbraio 2017 la Sezione della circolazione ha notificato

all'interessato l'apertura di un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre. Contestualmente,

sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, l'autorità

dipartimentale gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a

tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi

a una perizia specialistica di medicina del traffico a cura del Centro medico

del traffico. Tale decisione, resa in applicazione degli art. 15d e 16

cpv. 1 LCStr nonché 11b cpv. 1 lett. a e b, 30 e 33 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è

cresciuta in giudicato incontestata.

b. Il 22 marzo 2017 RI 1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi

confronti.

Preso atto delle conclusioni della perizia rassegnata il 18 aprile 2017 dalla

dr. med. __________, medico del traffico SSML (che ha ritenuto il conducente

idoneo alla guida dal profilo fisico) e raccolte le osservazioni dell'interessato

in merito alla procedura amministrativa, con decisione del 27 aprile 2017 - resa prima del citato decreto

d'accusa del 3 maggio 2017 - la Sezione della circolazione, per i fatti occorsi il 21 dicembre 2016 e ritenendo

che avesse condotto in stato di inattitudine alla guida per influsso da sostanze

psicoattive, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con effetto immediato, stabilendo che nessun

riesame sarebbe stato concesso prima del dicembre 2018 e subordinando la riammissione alla guida

al superamento di un esame psicotecnico a cura dello psicologo del traffico. La

risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c

cpv. 2 lett. c (recte: d) LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. a. Contro questa risoluzione

RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e sollecitando

in via provvisionale la restituzione immediata della licenza di condurre.

b. Con giudizio del 12 giugno 2017, il

Presidente del Consiglio di Stato, stante l'attitudine alla guida

dell'interessato accertata in sede peritale, in accoglimento dell'istanza

provvisionale, ha conferito effetto sospensivo al gravame, decretando

conseguentemente l'immediata restituzione della licenza di condurre per la

durata della presente procedura.

c. Pronunciatosi nel merito il 27 novembre 2018, il

Governo ha poi confermato il provvedimento amministrativo, respingendo

l'impugnativa presentata da RI 1 e levando a un eventuale ricorso l'effetto

sospensivo.

Il Governo ha anzitutto appurato la sussistenza di un'infrazione grave ex

art 16c cpv. 1 lett. a LCStr, come accertato anche in sede penale.

Contrariamente a quanto concluso dalle autorità penali, ha inoltre considerato

che il conducente si fosse macchiato anche del reato di guida in stato

d'inattitudine giusta l'art. 16c cpv.

1 lett. c LCStr. Visti i precedenti accumulati dall'interessato - in

particolare le citate revoche del 14 giugno 2010 e del 16 maggio 2014 (scontate

meno di dieci anni prima) -, l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che vi

fossero gli estremi per la revoca a tempo indeterminato, senza possibilità di

riesame prima di due anni (dedotto il periodo di revoca già espiato). Ha inoltre

confermato la condizione cui è stata subordinata la riammissione alla guida,

ritenendola conforme all'art. 17 cpv. LCStr e alla giurisprudenza in materia.

E. Avverso quest'ultimo

giudizio, dichiarato immediatamente esecutivo, RI 1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente, che rileva come il suo stato di inattitudine alla guida non sia

comprovato e non sia stato pertanto accertato in sede penale, nega che possa

essere posto alla base della qui controversa misura amministrativa. Le analisi tossicologiche

esperite su di lui costituirebbero infatti una prova inammissibile e dunque

inutilizzabile. Lamenta che la precedente istanza non abbia prestato sufficiente

attenzione alla commisurazione della sua colpa in funzione della sola perdita

di padronanza del veicolo per avere circolato a una velocità inadeguata alle

circostanze. Evidenzia la prognosi favorevole formulata nei suoi confronti

dall'autorità penale, che gli ha concesso il beneficio della condizionale senza

revocare quello accordato a una precedente sanzione. Ritiene pertanto, sulla

scorta di tutta una serie di elementi, che la sua colpa non possa essere

considerata grave, bensì tutt'al più medio grave. Di conseguenza tornerebbe

applicabile l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr, che prevede una revoca

della patente di almeno quattro mesi, in concreto già scontata dal 7 febbraio

al 12 giugno 2017.

F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,

riconfermandosi nel proprio provvedimento.

G. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del

ricorrente a presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non

può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una

decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia

stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2,

136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal

giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti

sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume

nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento

delle prove compiuto dal giudice penale è in

netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha

chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la

violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2,

136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato

non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare

eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della

buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a;

STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1,1C_312/2015 del 1° luglio

2015 consid. 3.1,1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, a seguito

degli eventi occorsi il 21 dicembre 2016, il giudice della Pretura

penale ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di cinque anni) di fr. 4'800.-, corrispondente a 40 aliquote

giornaliere da fr. 120.- cadauna, e al pagamento di una multa di fr. 2'300.-, riconoscendolo

colpevole, oltre che di contravvenzione alla LStup, anche di grave infrazione

alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), in particolare per avere

circolato a una velocità non adatta alle circostanze, ritenuto il manto

stradale bagnato, e avere negligentemente perso la padronanza di guida in una

curva, invadendo la corsia opposta e collidendo contro un palo elettrico, per

poi precipitare per circa dieci metri nella scarpata ivi presente, cagionando così

un serio pericolo per la sicurezza altrui, segnatamente quella del passeggero. La

predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente

passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in

questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti

dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,

questo Tribunale - al pari dell'istanza

inferiore - è infatti vincolato non solo alla descrizione degli avvenimenti che

hanno portato alla condanna pronunciata l'8 maggio 2018. Se l'insorgente

riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di

presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le

proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il

giudizio del giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia

di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di

appello e di revisione penale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 3 della

sentenza pretorile), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede

amministrativa. Il ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatogli e

l'ampiezza della sanzione inflittagli, dopo avere annunciato l'appello, ha

invece rinunciato a motivare la relativa dichiarazione, con conseguente

stralcio del suo gravame. Per ragioni sue di

cui non può che rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato

passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto

costantemente assistito da un legale - che la condanna per aver gravemente

violato le norme della circolazione avrebbe comportato inevitabilmente anche

una revoca della licenza di condurre. Tanto più che, al di là della personale

esperienza maturata a seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai

fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono

sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I

363 consid. 2.3 e 2.3.2; STA 52.2015.409 del 13 giugno 2016 consid. 3.2

confermata dalla STF 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 3.4, 52.2014.381

del 27 febbraio 2015 consid. 3.2 confermata dalla STF 1C_219/2015 del 19 giugno

2015 consid. 2.3 e rimandi). In simili evenienze, il principio della sicurezza

giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi

dell'infrazione o la sussistenza stessa del reato al fine di eludere la misura

amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n.

41 consid. 3.1).

3. 3.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno

procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019

dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5

dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti

descritti nella sentenza emanata l'8 maggio 2018 dal giudice della Pretura

penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi,

soggettivi e oggettivi, del reato di grave

infrazione alle norme della

circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret,

Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, a RI 1è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c cpv. 1

lett. a LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 397).

3.2.

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24

giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16

cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate

le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione,

la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a

motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata

minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3

LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che, violando gravemente le

norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume

il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In

tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per un tempo

indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza

è stata revocata due volte per infrazioni gravi (cfr. art. 16c cpv. 2

lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile

senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto

comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della

strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999

concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric

Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).

3.3. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3

dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962

(ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla

strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la

manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve essere distratta in

particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di

comunicazione o di informazione (cpv. 1). Il grado di attenzione che si pretende

da lui va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la

densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le

fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid.

2.2,6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2; DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127

Considerandi

II 302 consid. 3c). Tale attenzione implica

che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la

vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui e la padronanza del

veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi

in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid.

2.

,6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1).

L'art. 32 cpv. 1 LCStr dispone dal canto suo che la velocità deve sempre

essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e

del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità. L'adeguamento della velocità alle circostanze costituisce uno degli

obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare

costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1

LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa

disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo

da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo

alla circolazione (André Bussy/Baptiste Rusconi/Yvan

Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller, Code suisse de la

circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 1.1 ad art. 32 LCStr).

Onde determinarsi sul carattere adeguato della velocità il giudice deve

prendere in considerazione tutte le circostanze del caso, quali, ad esempio, le

capacità del conducente, lo stato del veicolo, le condizioni della carreggiata

e le condizioni di circolazione (cfr. anche l'elenco allestito da Bussy e altri,

op. cit., n. 1.6 segg. ad art. 32 LCStr, cfr. STF 4C.260/2003 del 6 febbraio 2004 consid. 5.2.2), ritenuto

che l'art. 32 cpv. 1 LCStr è violato anche quando il conducente circola a una velocità uguale o

inferiore a quella autorizzata su quel tratto di strada (cfr. STF 6B_282/2009

del 14 dicembre 2009 consid. 2.1). Particolare

prudenza è richiesta in generale nella stagione invernale, segnatamente quando

il manto stradale è bagnato (Philippe

Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.

16.

ad art. 32 LCStr).

3.4

In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 21 dicembre 2016,

verso le ore 21.30, RI 1 stava circolando in territorio

di __________ alla guida della sua vettura allorquando, nell'affrontare una

curva, ha perso la padronanza di guida, invadendo la corsia opposta e

collidendo contro un palo elettrico, per poi precipitare per circa dieci metri

nella scarpata ivi presente.

Sia il conducente che il passeggero hanno dichiarato che il veicolo circolava a

una velocità senz'altro inferiore a quella di 80 km/h autorizzata su quel

tratto di strada (cfr. rapporto di polizia del 1° febbraio 2017, pag. 1),

stimandola in circa 50-60 km/h (cfr. verbali d'interrogatorio del 22 dicembre

2017.

di RI 1, pag. 3, e di __________, pag. 2). Premesso che tale dato è stato

semplicemente addotto dalle persone coinvolte nell'incidente ma non è stato in

alcun modo dimostrato, ritenuto che i fatti si sono svolti alle porte della

stagione invernale, di notte, su una carreggiata bagnata e non illuminata, il

ricorrente avrebbe dovuto ridurre la velocità in misura ancora maggiore, tanto

più che, per sua stessa ammissione, egli non conosceva bene la strada - ciò che

lo ha portato a mal interpretare la curva in questione, che ha creduto essere

più larga di quanto è effettivamente. Egli, sorpreso dallo stretto raggio della

curva, ha invaso la corsia di contromano e, nel

tentativo di correggere la traiettoria, ha sterzato bruscamente verso destra,

perdendo così la padronanza della vettura e uscendo di strada. Lo sbandamento

della sua vettura dimostra che non si è attenuto ai suoi doveri di prudenza, che gli imponevano di

tenersi pronto a dosare le sue reazioni, evitando brusche manovre.

Ne discende che, da un profilo oggettivo, il ricorrente ha gravemente

violato fondamentali norme della circolazione (quali sono quelle che impongono

al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di

adeguare la velocità alle circostanze per mantenere sempre la padronanza di

guida), mettendo seriamente in pericolo la sicurezza e l'incolumità altrui. Il

suo veicolo fuori controllo, che ha invaso la corsia di contromano, prima di

cozzare contro un palo e precipitare in una scarpata (con conseguente suo massiccio

danneggiamento, cfr. documentazione fotografica agli atti), ha determinato un

elevato rischio di collisione per possibili altri utenti della strada

provenienti in senso opposto; oltremodo gravi avrebbero potuto essere le

conseguenze in caso di incidente (frontale). Con il suo comportamento egli ha

poi in particolare leso l'incolumità del suo passeggero, che è rimasto

leggermente ferito (taglio all'arcata sopraccigliare destra e tumefazione

dell'occhio destro, cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 di RI 1,

pag. 3, e di __________, pag. 2).

Sul piano soggettivo, la violazione oggettivamente grave delle regole della

circolazione di cui si è reso responsabile l'insorgente va di principio

ritenuta costitutiva anche di una crassa negligenza, posto che, in base ai

fatti accertati, nessuna circostanza particolare permette in concreto di

valutare sotto una luce più favorevole il suo comportamento (cfr. STF

6B_665/2015 del 15 settembre 2016 consid. 2.1.2 e 4.2.1 e rimandi,6B_441/2015

del 3 febbraio 2016 consid. 2.2.1). Nelle condizioni di cui si è detto (strada

in curva, bagnata, non illuminata, percorsa in inverno, di notte e sconosciuta

al conducente), ben doveva infatti il ricorrente essere cosciente del pericolo

di perdere il controllo del veicolo. Egli doveva quindi prestare particolare

attenzione e segnatamente - come egli stesso già aveva ammesso davanti alla

Polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 pag. 3) - adattare

la sua guida, riducendo maggiormente la velocità prima di affrontare la

controversa curva. E ciò a prescindere dall'asserita presenza o meno di una

determinata segnaletica o della configurazione dei margini della strada;

circostanze di fatto che egli ha peraltro rinunciato a far valere in sede

penale, contestando la pronuncia del giudice della Pretura penale. Non giova

poi all'insorgente invocare il limite di velocità (80 km/h) vigente su quel

tratto di strada che egli ha rispettato, ritenuto che la velocità deve comunque

sempre essere adattata alle circostanze. L'orario in cui è stata commessa l'infrazione

e il fatto che fosse buio, come già visto, non sono poi elementi che permettono

di valutare con minor rigore il suo grado di colpa, al contrario. Stessa

deduzione vale per l'eventuale presenza di sale sulla carreggiata, che avrebbe semmai pure dovuto indurre il conducente a

una accresciuta prudenza. A fronte di tutto ciò, non è invece dato di vedere in

che modo le sentenze evocate dal ricorrente (STF 1C_267/2010 del 14 settembre

2010.

e 1C_3/2008 del 18 luglio 2008) - attinenti a fattispecie diverse -

possano condurre a un altro risultato. È bene semmai ricordare che il Tribunale

federale ha spesso ravvisato una colpa grave nella perdita di controllo di un veicolo, occorsa in condizioni di circolazione

che richiedevano un'attenzione

particolare (cfr. STF 6B_665/2015 citata consid. 4.2.2,1C_249/2012 del 27 marzo 2013 consid. 2.2.4,1C_38/2011 del 5 maggio

2011.

consid. 5,1C_83/2010 del 12 luglio 2010 consid. 5.2).

3.5

Il ricorrente, dopo avere subito nel 2010 un ritiro della licenza

di tre mesi per un'infrazione grave, nel 2014 è stato oggetto di una seconda

revoca di 12 mesi per un'ulteriore infrazione di pari gravità. Il 21 dicembre

2016.

- ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della

patente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. d seconda frase LCStr) -

l'insorgente - come appena visto - si è nuovamente reso autore di un'infrazione

grave. E ciò anche facendo astrazione dall'ulteriore infrazione inopinatamente considerata

dall'autorità dipartimentale e dal Governo, e

meglio la guida in stato d'inattitudine, non accertata in sede penale

(apparentemente a causa del carattere illecito della prova su cui si fondava; cfr.,

su questo tema e in particolare sull'impossibilità per l'autorità

amministrativa, in simili casi, di disporre una revoca in base all'art.

16c cpv. 2 lett. d LCStr, DTF 139 II 95 consid. 3.4.3).

Ne consegue che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due

anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo

Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva

e il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi

per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza

resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida

(cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel,

op. cit., pag. 596; Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit

Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che

neppure l'insorgente del resto contesta. Va da sé che una

volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure

dovrà fissare un nuovo periodo di sospensione, tenendo anche conto del periodo in

cui la patente gli è stata restituita a seguito del giudizio del 12 giugno 2017

del Presidente del Governo sull'effetto sospensivo.

4.

4.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva

di oggetto.

4.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera