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Decisione

52.2019.207

Tassa di soggiorno

19 settembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle

loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale

fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a

secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la

residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per

gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel

comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del

regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL

941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel

loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,

denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire

esclusivamente determinate spese.

Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di

incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è

altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte

dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di

imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag.

128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che

l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

3. 3.1. Come

esposto in narrativa, la ricorrente sostiene che la sua residenza secondaria,

vecchia di 150 anni e ricevuta in eredità, sia di sua proprietà solo in ragione

del 50%; la parte restante, che sarebbe inagibile, spetterebbe invece a un parente.

L'abitazione sarebbe poi utilizzata solo una o due volte all'anno per un

periodo di tre o quattro giorni al fine di provvedere ai necessari controlli.

Segnala che da anni sta cercando di venderla, riscontrando tuttavia delle

difficoltà, ed eccepisce, infine, di aver dichiarato all'Ente turistico sette

posti letto e non otto come riportato nella decisione impugnata.

3.2. Anzitutto va osservato che nonostante RI

1 sia comproprietaria solo del 50% del fondo base di cui al mappale n. __________

di __________ , essa è proprietaria esclusiva del foglio PPP n. __________,

composto da due cantine, due cucine, quattro camere e due solai. Si tratta

dunque di un immobile all'interno del quale vi sono due abitazioni distinte,

per cui, per la parte riconducibile all'insorgente, essa è assoggettata alla

tassa di soggiorno. Risulta di conseguenza del tutto irrilevante sapere se

l'altra abitazione sia o meno agibile; d'altronde per stessa ammissione della

ricorrente, i locali a lei spettanti vengono utilizzati un paio di volte

all'anno, anche se per brevi periodi. Premesso poi che per stabilire

l'ammontare della tassa nella forma dell'importo

forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia

occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della

casa di vacanza (STA 52.2018.605 del 24 aprile 2019 consid. 2, 52.2001.94 del 7

agosto 2002 consid. 3.1), rispettivamente irrilevante risulta il motivo del

soggiorno, se ne deve concludere che essa non può sottrarsi al pagamento del

tributo in parola. Gli altri elementi indicati dalla ricorrente, segnatamente

il fatto che la casa sia vecchia, sia entrata in suo possesso in via ereditaria

e che sia in vendita, non giustificano una riduzione. L'art. 21 cpv. 5 LTur,

come visto, prevede infatti che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato

in funzione dell'offerta turistica esistente e a seconda dell'accessibilità. L'CO

1 ha pertanto stabilito delle tariffe ridotte in caso di accesso limitato alle

strutture di vacanza, ciò che tuttavia l'insorgente nemmeno pretende in specie,

e ha fissato le varie aliquote tenendo conto che l'offerta turistica nella __________

è di fatto rilevante, anche per la zona di __________ dove, in particolare nel

periodo estivo, è a disposizione un'importante rete di itinerari pedestri della

cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa regolarmente garantendo

così l'attrattività del passeggio naturale. D'altronde l'ammontare, tutto

sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1 rientra senz'altro nei

limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273 consid. 5, 120 Ia

1 consid. 3f, 104 Ia 13). Va infine rilevato che, contrariamente a quanto essa sostiene

ora, nel formulario da lei compilato il 19 marzo 2019 sono stati indicati ben

dieci posti letto; nonostante ciò l'Ente turistico, per ragioni che non è dato

qui di conoscere, le ha fatturato unicamente otto letti.

4. 4.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione

impugnata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato,

all'CO 1 non possono essere assegnate ripetibili, come da esso richiesto, non

essendone date le condizioni. Giova infatti rammentare che, tranne nei casi in

cui è esplicitamente escluso dalla legge, il

riconoscimento di una simile indennità a favore dell'autorità pubblica può

entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata,

nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio

lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far capo

all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle

problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad

assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione

impugnata (cfr. STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/

Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/

Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, III ed., Zurigo 2014,

n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti).

Nella prassi si ritiene che il fatto di

compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari

di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico

autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al

proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola,

nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle

tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato

che si vede co-stretto ad intraprendere la

via ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico

deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non

gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover

sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

1997, n. 14 ad art. 104).

Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un ser-vizio giuridico,

la presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente

complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter

essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di

tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere

il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato

ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto

essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al

patrocinio di un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 800.-, già

anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera