Lexipedia

Decisione

52.2019.209

Commessa pubblica. Delibera. Metodo di valutazione delle referenze. Errore redazionale nel bando. Errore di calcolo nella valutazione del criterio riferito all'attendibilità del prezzo

2 ottobre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il __________ il

Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa di elementi

leggeri prefabbricati in metallo per il nuovo ecocentro nel quartiere di __________.

L'avviso di gara annunciava, tra gli altri, il seguente criterio di idoneità:

Almeno una referenza per opera di edilizia pubblica o

privata nel settore industria e artigianato, eseguita negli anni dal 2014 al

2018, per un importo delle opere CCC 215 maggiore o uguale a fr. 70'000.- (IVA

esclusa).

Il documento e il

capitolato d'appalto (pos. 224.100 delle disposizioni particolari CPN 102) indicavano

che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei

seguenti criteri di aggiudicazione con i relativi fattori di ponderazione:

-

prezzo 50%

-

attendibilità del prezzo 22%

-

referenze 20%

-

formazione apprendisti

5%

-

perfezionamento professionale 3%

In punto al criterio di

aggiudicazione referenze, il capitolato d'appalto, alla pos. 224.400 CPN

102, enunciava quanto segue:

L'offerente deve allegare l'elenco dei lavori analoghi

svolti negli ultimi 5 anni (con riassunto della liquidazione limitata allo

specifico lavoro o parte di esso analogo al presente appalto): per lavori

analoghi, deve essere indicato il committente, la prestazione fornita (tipo di

lavoro), l'importo approssimativo di liquidazione e una persona di riferimento

per il committente.

Quali referenze vengono considerate unicamente l'esecuzione

di opere di edilizia pubblica o privata nel settore industria e artigianato

eseguite e terminate negli anni 2014-2018 per un importo CCC 215 di almeno CHF

70'000 IVA esclusa; opere eseguite in Svizzera. Vedi F.U.

Non sono considerate referenze valide i lavori in fase d'esecuzione.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 6 o più

lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni

Nota 5 Per la realizzazione di 5

lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni

Nota 4 Per la realizzazione di 4

lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni

Nota 3 Per la realizzazione di 3

lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni

Nota 2 Per la realizzazione di 2

lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni

Nota 1 (minima) Come da richieste minime dei

criteri di idoneità con una referenza

Il valore della nota verrà in seguito riportato nel

rapporto di delibera.

La ditta esecutrice, autorizza il Committente a

raccogliere informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro.

Annesso alla

documentazione di gara vi era pure il fascicolo dichiarazione e allegati

dell'offerente, che i concorrenti erano tenuti a inoltrare al committente

con il capitolato d'appalto, debitamente compilato e firmato con gli

allegati obbligatori richiesti. In particolare, per quanto qui interessa,

gli offerenti dovevano compilare una tabella, a pag. 8, inserendo l'elenco

delle referenze da apportare sia ai fini della dimostrazione dell'idoneità a

partecipare alla gara sia per il calcolo del punteggio del relativo criterio di

aggiudicazione. Le indicazioni per la compilazione della tabella erano fornite

alla pagina immediatamente precedente ed erano del seguente tenore (pag. 7):

CRITERI

DI AGGIUDICAZIONE

Tabella

per criterio referenze per lavori analoghi

La mancata presentazione / indicazione delle referenze

richieste quale criterio d'idoneità minimo per la partecipazione all'appalto

secondo quanto indicato nel bando di concorso pubblicato sul FU,

rispettivamente, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

La compilazione carente o l'allestimento incompleto di

uno o più dei documenti qui elencati, sarà considerato come una mancata

consegna del documento stesso. Di conseguenza l'offerta verrà estromessa dalla

procedura di aggiudicazione.

L'ELENCO DELLE REFERENZE per lavori eseguiti e

terminati (secondo specifiche della pos. 224.400 del CPN 102) sono da inserire

nella sottostante tabella.

L'offerente deve allegare l'elenco dei lavori analoghi

svolti negli ultimi 5 anni (con riassunto della liquidazione limitata allo

specifico lavoro o parte di esso analogo al presente appalto): per lavori

analoghi, deve essere indicato il committente, la prestazione fornita (tipo di

lavoro), l'importo approssimativo di liquidazione e una persona di riferimento

per il committente.

Non sono considerate come referenze valide i lavori in

corso d'opera!

Sono ritenute referenze idonee:

Opere inerenti edilizia pubblica o privata nel settore dell'industria o

artigianato per un valore CCC 215 minimo di CHF 70'000.- per singola referenza

(IVA esclusa).

Le referenze inerenti al criterio d'aggiudicazione "Referenze"

possono avere anche importi inferiori a CHF 70'000.00.

Lavori a regola d'arte eseguiti e

terminati negli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018), opere eseguite in Svizzera.

Devono essere inserite unicamente le referenze per i lavori oggetto del

concorso, intese come lavori e non come tipologia d'oggetto.

Valgono solo le referenze

-

riferite ai lavori eseguiti

dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale

-

in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra

l'offerta

-

in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre

-

in caso di consorzio: fanno stato le singole referente delle ditte

consorziate

-

in caso di referenze eseguite

in consorzio: la ditta offerente deve

indicare unicamente l'importo in CHF, corrispondente alla quota % di

partecipazione al Consorzio.

Referenze di opere non conformi a quanto richiesto non

saranno prese in considerazione

Al fine di comprovare la validità delle referenze, l'imprenditore

deve allegare le liquidazioni dettagliate dei lavori presentati come referenze

dalle quali si possa verificare che si fa riferimento ad opere similari a

quelle descritte nell'appalto.

Il committente si riserva il diritto di verificare

quanto indicato presso i progettisti e committenti dell'opera e di eliminare le

voci e il loro relativo importo che non soddisfano quanto richiesto.

B. Entro il termine utile sono giunte al committente 6

offerte per valori compresi tra fr. 160'120.55 e fr. 423'498.35. Dopo

valutazione delle stesse per il tramite del suo consulente esterno, la stazione

appaltante ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con

88.95 punti.

C. Contro la predetta decisione è insorta dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, terza classificata con

83.288 punti, sostenendo di meritare l'aggiudicazione. A mente sua, il

committente sarebbe incorso in errore nella valutazione del criterio riferito

all'attendibilità del prezzo, non avendo utilizzato, ai fini del calcolo,

l'importo realmente offerto dalla deliberataria. Inoltre, avrebbe a torto

omesso di considerare almeno due referenze validamente addotte dall'insorgente.

Anche la nota per questo criterio di aggiudicazione andrebbe rivista, ciò che

condurrebbe l'insorgente a primeggiare la classifica.

D. All'accoglimento del

gravame si è opposto il committente, sostenendo che gli errori di trascrizione

invocati dalla ricorrente sarebbero presenti

unicamente nel verbale di apertura delle offerte, ma non avrebbero influito

sull'esito della valutazione delle stesse. Il prezzo proposto dalla

deliberataria sarebbe inoltre stato rettificato d'ufficio dal

committente, che ha scorto un errore aritmetico nella ricapitolazione finale

dell'offerta. In merito alle referenze, il committente ha difeso la mancata

ammissione, dettata dalle regole di gara, di

una referenza attestante lavori terminati soltanto nel 2019 nonché di

quelle di valore inferiore a fr. 70'000.-.

E. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il

committente ha affidato a un'altra ditta la

commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio

completo trasmesso dal committente e la documentazione esibita dall'insorgente

forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di

causa.

Considerandi

2.

2.1

Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la

commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di

diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi

di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione,

l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di

aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei

documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di

legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge

sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110)

ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri

di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la

scala e/o il metodo di valutazione. L'esigenza di fissare preventivamente i

criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle

commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti

in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del

bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro

all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio

apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali

criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del

committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a

posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86

consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei

criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno

sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente

le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di

scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione

soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di

trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai

fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid.

3.1

; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio

2014.

consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1). Il committente

non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di

valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una

scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi

sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le

offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e

fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di

delibera, fornire una giustificazione

adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per

ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che

secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2019.47 del 6 maggio 2019

consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).

2.2

Per l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb, la partecipazione alla gara, con

l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute

nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal

principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre

riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero

contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere

in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti

contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad

agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT

I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica

impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al

committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti

durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene

al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di

contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo

particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro

prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la

portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16

agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

3.

La ricorrente ha

contestato la valutazione della sua offerta in punto al criterio di aggiudicazione referenze criticando da un

lato la mancata ammissione della referenza concernente un'opera terminata nel

2019.

prima dell'inoltro dell'offerta, dall'altro lato l'esclusione delle attestazioni

di lavori di valore inferiore a fr. 70'000.-.

3.1

Nel caso concreto le prescrizioni di gara annunciavano chiaramente che

sarebbero state ammesse soltanto referenze relative a lavori eseguiti e

terminati negli anni 2014-2018. Sebbene il capitolato, allestito alla fine del

mese di febbraio 2019, faccia riferimento agli ultimi cinque anni, non

costituisce formalismo eccessivo escludere ai fini del computo delle referenze

quelle attestanti la realizzazione di opere terminate nei primi mesi del 2019.

La prescrizione, indicando esplicitamente il periodo 2014-2018, non lascia del

resto margine di apprezzamento alla stazione appaltante. La stessa, la cui

portata era facilmente desumibile già a una prima lettura, non può nemmeno

essere rimessa in discussione in questa sede avendo il ricorrente rinunciato a

contestarla entro i termini utili.

3.2

In relazione alla seconda critica dell'insorgente, occorre dare atto a

quest'ultima che gli atti di gara contengono disposizioni tra loro

contraddittorie in merito all'ammissibilità delle referenze concernenti

l'esecuzione di opere di valore inferiore a fr. 70'000.-. Come esposto in

narrativa, da un lato le disposizioni particolari CPN 102 annunciavano che le

stesse non sarebbero state considerate ai fini della valutazione, dall'altro

lato le indicazioni utili all'allestimento dell'elenco delle referenze,

anch'esse facenti parte della documentazione del concorso, le ammettevano.

L'insorgente ha tuttavia preso parte alla gara senza eccepire alcunché,

difendendo in questa sede l'interpretazione a lui più favorevole delle relative

regole. L'errore redazionale in cui è incappata la committenza non è tale da

invalidare l'intera procedura di aggiudicazione. Infatti, la disposizione di

cui alla pos. 224.400 CPN 102 descriveva dettagliatamente il metodo di

valutazione del criterio referenze per lavori analoghi eseguiti, ponendo

in modo chiaro il requisito legato al valore minimo delle opere ammesse. Merita

tutela la tesi del committente secondo cui questa disposizione va ritenuta

preminente rispetto a quella invocata dalla ricorrente siccome inserita nelle

disposizioni particolari CPN 102 di cui al capitolato d'appalto. Lo si deduce

dalla posizione privilegiata in cui questo atto è menzionato sia alla pos.

291.100

(Ordine di priorità dei documenti

contratto di appalto) sia nell'elenco

dei documenti a pag. 1 del fascicolo dichiarazione e allegati

dell'offerente. La censura va pertanto respinta.

4.

La ricorrente ha

pure contestato la valutazione della sua offerta in relazione al criterio attendibilità

del prezzo, che risulterebbe scorretta a causa di errori di calcolo. A

ragione. Il rapporto di valutazione allestito dal consulente esterno del

committente presenta più di un'imprecisione in relazione al calcolo delle note

per il suddetto criterio. Sono infatti stati riportati in modo sbagliato i

prezzi offerti da tre ditte: quello della __________, che tuttavia non ha

influito sul calcolo, quello di CO 1, trascritto correttamente una prima volta (fr. 166'825.49), ma sbagliato nello

specchietto utile al calcolo del prezzo medio delle offerte (166'888.49) e

infine l'importo proposto dalla ______. Ineccepibile è invece il calcolo esposto

dalla ricorrente, che conduce ad assegnare alla sua offerta la nota 5.54

(cfr. doc. 8). Tuttavia, il punteggio finale rettificato di conseguenza assomma

a 88.85 e non basta a modificare la graduatoria in suo favore. Il ricorso va

pertanto respinto.

5.

La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente a cui verrà

restituito l'importo di fr. 1'000.- anticipato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera