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Decisione

52.2019.211

Dipendenti pubblici. Promozione di un agente della Polizia cantonale. Computo dei periodi di congedo non pagato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio

5 agosto 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2019.211

Lugano

5 agosto 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso dell'8 maggio 2019 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 4 aprile 2019 (n. 1808) del

Consiglio di Stato di

promuoverlo al grado di appuntato a partire dal 1°

gennaio 2019;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 ha frequentato la scuola

cantonale di Polizia e il 1° luglio 2014 è stato nominato gendarme, con

attribuzione della classe di stipendio 23 con due aumenti del sistema

retributivo a quel momento in vigore;

che, beneficiando di un congedo non pagato, dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre

2015 egli è stato all'estero per perfezionare la lingua inglese; al termine di

questo periodo è rientrato nelle medesime precedenti funzioni;

che con decisione del 4 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha promosso RI 1

nella funzione di appuntato retroattivamente al 1° gennaio 2019 e lo ha

inserito nella classe di stipendio 5 con 7 aumenti;

che contro la decisione governativa RI 1 ha adito il Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento e la sua promozione ad appuntato

a far tempo dal 1° luglio 2018; in breve, considera la decisione di

differimento della sua promozione priva di base legale; i due mesi all'estero

devono in ogni caso essere computati negli anni di servizio, pena la violazione

del principio della parità di trattamento

con i colleghi che hanno seguito il suo stesso percorso professionale e che

hanno potuto beneficiare del grado superiore già a far tempo dal 1° luglio

2018;

che il ricorso è stato avversato dal Consiglio di Stato per motivi che verranno

ripresi in seguito;

che in replica e duplica le parti hanno sostenuto le rispettive contrapposte

tesi e ribadito le proprie domande;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300) in relazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti

del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del ricorrente,

personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è certa; il ricorso, tempestivo (art. art. 68 cpv. 1 e 16 cpv. 1 LPAmm) è

quindi ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm); nemmeno il ricorrente sollecita l'assunzione di

particolari prove;

che le condizioni di

promozione e avanzamento degli agenti della Polizia cantonale sono disciplinate

nel regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale

del 12 dicembre 2017, in vigore dal 1°

gennaio 2018 (RPromPol; RL 173.130; art.

28 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 [LPol; RL 561.100] e art. 28 cpv. 2 del regolamento sulla

polizia del 6 marzo 1990 [RPol; RL 561.110]);

che l'ordinaria carriera degli agenti del corpo di Polizia inizia con la

funzione di aspirante gendarme, svolta durante la scuola di polizia e in

vista dell'ottenimento del relativo attestato professionale (art. 7 RPromPol),

per poi proseguire, in caso di successo, quale gendarme in formazione

(art. 8 RPromPol) di regola per 1 anno; dopo questo periodo l'agente è promosso

a gendarme (art. 9 RPromPol), funzione esercitata di massima per 3 anni,

prima della promozione ad appuntato (art. 10 RPromPol);

che dall'assunzione della funzione di gendarme in formazione,

trascorrono quindi normalmente 4 anni prima di essere promossi appuntato; stesso periodo d'attesa vale anche per i gendarmi promossi senza aver

svolto la funzione di gendarme in formazione (cfr. norma

transitoria art. 34 RPromPol);

che anche le precedenti normative in vigore fino al 31 dicembre 2017 prevedevano

lo stesso percorso professionale (cfr. art. 4, 5 e 23 della risoluzione

governativa 839/2015 del 4 marzo 2015);

che in concreto il ricorrente, nominato gendarme il 1° luglio 2014 avrebbe

quindi potuto ottenere il grado di appuntato dopo 4 anni da quella data,

ossia al più presto il 1° luglio 2018;

che, tuttavia, per stabilire il momento determinante per la promozione, il

periodo di 4 anni deve essere prolungato dei due mesi durante i quali (in uno

stesso anno civile) egli è stato all'estero beneficiando di un congedo non

pagato;

che infatti, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato nella risposta,

secondo l'art. 21 cpv. 2 LStip i periodi di congedo non pagato che superano

trenta giorni in un anno civile non vengono computati negli anni di servizio e,

di conseguenza, non possono chiaramente contare nemmeno per determinare il

periodo minimo previsto dal RPromPol per ottenere la promozione di carriera;

che, pertanto, la promozione ad appuntato

del ricorrente, assente i mesi di novembre e dicembre 2015 all'estero sarebbe

potuta avvenire solo a partire dal 1° settembre 2018;

che per effetto degli art. 54 cpv. 6 e 6bis del regolamento dei

dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) la promozione è quindi effettiva a partire dal 1°

gennaio 2019, come rettamente stabilito nella decisione impugnata, che è

perfettamente legittima;

che si rivela inoltre perfettamente inutile invocare il principio

costituzionale della parità di trattamento, quando di paragonabile in concreto non

vi è niente: non vi è chi non veda che la situazione del ricorrente, che ha

usufruito di un congedo non pagato è ben diversa rispetto a quella degli altri

colleghi che sono sempre rimasti in servizio; la censura, sollevata in modo

decisamente avventato e superficiale, non merita ulteriori approfondimenti e

non può che essere respinta d'acchito;

che visto quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47

cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

e segg. e 90 e segg. della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso

contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso

termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.-

(art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera