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Decisione

52.2019.216

Licenza edilizia per la posa di un deposito attrezzi

5 luglio 2021Italiano12 min

L'edificio sorge su un terreno che nell'angolo sud-est, verso la part. __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.216

Lugano

5

luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 9 maggio 2019 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 27 marzo 2019 (n. 1577) del

Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato dall'insorgente contro

la risoluzione del 6 giugno 2018 con cui il Municipio di Mendrisio ha

rilasciato a CO 1 il permesso per sistemare il suo terreno e posare un

deposito per gli attrezzi (part. __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. CO 1 è proprietaria di

una casa a schiera (part. __________), situata nella zona residenziale

estensiva di Rancate.

L'edificio sorge su un terreno che nell'angolo sud-est, verso la part. __________

(est), è sorretto da un muro alto m 0.72 e largo ca. 0.20-0.30 m e, verso sud

(part. __________), è contenuto da un muro di pari spessore che sovrasta l'accesso

a un'autorimessa sotterranea, di cui sono titolari i proprietari delle diverse case

a schiera.

B. a. Con notifica di

costruzione del 16 aprile 2018, CO 1 ha chiesto al Municipio di Mendrisio il

permesso di formare un terrapieno pianeggiante nell'angolo sud-est, innalzando i

predetti muri e il terreno retrostante fino a m 0.78, e di collocarvi una

casetta per il deposito degli attrezzi. Il fabbricato a due falde, alto almeno

m 1.80 alla gronda, sarà arretrato dal confine, e meglio fino a 1 m dalla part.

__________ e ca. 0.20-0.30 m dalla part. __________.

SCHEMA PIANTA N

SCHEMA SEZIONE 1-1

b. Nel termine di

pubblicazione, la notifica ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietaria della

casa a schiera sul fondo confinante a sud-ovest (part. __________).

c. Il 17 aprile 2018, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia,

respingendo l'opposizione della vicina.

C. Con giudizio del 27

marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la predetta decisione, che ha confermato.

Il Governo ha anzitutto ritenuto che le contestazioni di natura civile addotte

dall'insorgente (relative alle norme sulla proprietà per piani e alla legge di

applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; LAC;

RL 211.100) non ostassero al rilascio del permesso, né imponessero di

sospendere la procedura edilizia. Ha poi osservato che il progetto sarebbe

conforme alle norme di attuazione del piano regolatore di Mendrisio, sezione

Rancate (NAPR), sia per la sopraelevazione del muro di sostegno (che

rispetterebbe l'altezza di m 1.50 fissata dall'art. 12 NAPR), sia per il

deposito degli attrezzi, assimilabile a una costruzione accessoria (art. 5

cifra 5 NAPR) che può sorgere a confine ex art. 6 cifra 8 NAPR.

D. La vicina soccombente

impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.

Riproponendo le tesi rimaste inascoltate, l'insorgente contesta la legittimità del

permesso, che non avrebbe potuto essere concesso senza il suo consenso e quello

degli altri comproprietari della part. __________, che avrebbero dovuto

sottoscrivere la domanda di costruzione secondo gli art. 4 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e 8 cpv. 2 del relativo

regolamento del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Un loro accordo si

imporrebbe infatti perché il muro di contenimento situato a sud, che il

progetto prevede di innalzare, apparterebbe in realtà al fondo part. __________.

O anche solo perché tale muro andrebbe perlomeno considerato comune ai

sensi dell'art. 103 LAC. Rimprovera quindi alle istanze inferiori di non aver

risolto questi aspetti a titolo pregiudiziale.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione pervengono il Municipio e CO 1, contestando le eccezioni

dell'insorgente e ribadendo la conformità del progetto con le NAPR, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.

F. Con la replica e

le dupliche, la vicina rispettivamente il Municipio e l'istante in licenza si

sono sostanzialmente riconfermati nelle proprie posizioni, sviluppando in parte

le loro tesi di cui si riferirà, se del caso, più avanti.

G. Il 7 giugno 2021 il Tribunale

cantonale amministrativo ha comunicato alle parti che si riservava di

verificare la conformità del progetto anche dal profilo delle distanze da

confine.

Il Municipio si è limitato a riconfermare quanto già adotto nei precedenti

allegati, mentre le altre parti sono rimaste silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

LE. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, vicina già opponente,

personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria

(art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. Le

prove sollecitate dall'insorgente (ispezione a registro fondiario, sopralluogo)

non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del

giudizio. La situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dai

piani e dalle fotografie agli atti.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, correda-ta della documentazione

necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della

costruzione e firmata dal proprie-tario del fondo e dal progettista. L'art. 8

cpv. 2 RLE precisa a sua volta che la domanda e i progetti devono essere

firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal

progettista.

La firma della domanda da parte del proprietario del fondo è richiesta quale

dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo.

L'esigenza mira unicamente a evitare all'autorità di doversi pronunciare su

domande di costruzione non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete (cfr.

RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela

quindi soprattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità

di non dar seguito a domande presentate da richiedenti che non dimostrano o

rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto

dell'intervento (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 737 ad art. 4).

Qualora l'autorità dia seguito a una domanda di costruzione non firmata dal

proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale

dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto,

per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si

oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche

che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali

impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto

del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono

sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità dell'opera

con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.

Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai valere

davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2013.35

del 3 novembre 2014 consid. 2.1, 52.2010.125 del 15 marzo 2011 consid.

2.1

con rinvii, 52.2010.305 del 10 gennaio 2011 consid. 2.1 e rinvii).

2.2

In concreto, la domanda di costruzione è stata sottoscritta dalla

resistente CO 1, istante in licenza e proprietaria del fondo dedotto in

edificazione. Il Municipio non ha dubitato del suo potere di disposizione e non

si è quindi prevalso della facoltà di respingere in limine la domanda di

costruzione in base all'art. 4 cpv. 1 LE. In sede di rilascio del permesso ha

poi respinto, e comunque ritenuto afferenti al diritto privato, le censure con

cui la vicina lamentava il mancato consenso degli altri condomini (affermando

impropriamente che i fondi di cui alle part. __________-__________ formerebbero

una proprietà per piani orizzontale). Ad analoga conclusione è approdato

il Governo, il quale ha negato che gli aspetti di diritto civile addotti in

quella sede (con particolare riferimento all'art. 103 LAC) fossero suscettibili

di ostare al rilascio del permesso.

La deduzione non presta il fianco a critiche. Anche se dal profilo del diritto

civile il progetto contraddicesse le norme sui muri comuni della LAC o quelle

sulla comproprietà, così come pretende l'insorgente, il difetto non sarebbe

comunque atto a invalidare la licenza edilizia rilasciata. Tale atto accerta

infatti soltanto che l'intervento è conforme alle prescrizioni di diritto

pubblico concretamente applicabili. Non limita il diritto di terzi di opporsi,

se del caso, davanti al giudice civile agli atti di disposizione del fondo

prospettati. Determinante in concreto è soltanto che il Municipio ha dato

seguito alla notifica di costruzione, ritenendo che l'istante avesse la facoltà

di disporre del fondo interessato dai lavori.

Determinazione, questa, che sfugge a qualsiasi critica e che, anche se

fosse errata, non comporterebbe da sola l'annullamento del permesso rilasciato

(cfr. pure, fra tante, STA 52.2016.257/258 del 16 novembre 2018 consid. 2). Neppure

in questa sede mette quindi conto di soffermarsi sugli aspetti di diritto privato

evocati dalla ricorrente, assumendo le prove da essa offerte.

3.

3.1. Nella zona

residenziale estensiva (Re) la distanza minima degli edifici principali dai

confini ammonta a 3 m (cfr. art. 37 cifra 5 NAPR). In base all'art. 6 cifra 8

NAPR le costruzioni accessorie possono invece sorgere, alternativamente, o a

confine o ad almeno m 1.50 dal confine.

3.2

Per l'art. 5 cifra 5 NAPR, sono considerate accessorie le costruzioni che,

fra l'altro, non superano l'altezza di m 3.00 (gronda e/o colmo) dal terreno

sistemato. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici si misura dal

terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda

o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può

essere ottenuta con la formazione di un terrapieno, che non viene computato

sull'altezza dell'edificio sovrastante fintanto che non supera l'altezza di m

1.50

ed è largo almeno 3.00 m.

3.3

Nel caso concreto, la casetta per gli attrezzi è alta

almeno m 1.80 alla gronda dal terreno sistemato mediante un terrapieno che, a

seguito dell'innalzamento previsto, sul lato est sarà alto fino a m 1.50 (m

0.72

+ 0.78, cfr. sezioni 1-1 e 3-3). Tra la facciata est del fabbricato e il

ciglio del terrapieno (ovvero del muro che lo sorregge) - coincidente con il

confine tra i fondi (part. __________ e __________) - il terrapieno risulta

largo solo tra m 0.20-0.30 e 1 m (cfr. pianta). Non presentando il terrapieno

una larghezza minima di 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE), la sua altezza (m 1.50) va

quindi aggiunta a quella della casetta sovrastante (m 1.80). Ne discende che la

costruzione - contrariamente a quanto ritenuto dal Governo - non può essere

considerata accessoria, poiché supera l'altezza massima (3.00

m) fissata dall'art. 5 cifra 5 NAPR. Già per questo motivo, non rispettando la

distanza minima (m 3.00) dal confine, prescritta dall'art. 37 cifra 5 NAPR per

le costruzioni principali, il manufatto non può essere autorizzato.

4.

La costruzione

non potrebbe essere autorizzata neppure se potesse essere considerata

accessoria.

Come visto, per l'art. 6 cifra 8 NAPR le costruzioni accessorie possono infatti

sorgere, alternativamente, o a confine o ad almeno m 1.50 dal confine. Essendo

posta solo tra 0.20-0.30 m e 1 m dal confine con il fondo a est (part. __________),

ma anche ad appena 0.20-0.30 m dal limite con il fondo in comproprietà a sud

(part. __________) - che in base ai piani coincide con il lato sud del muro (di

altezza imprecisata) che sovrasta l'accesso all'autorimessa (cfr. pianta e

fotografia 3) - la costruzione non rispetta di tutta evidenza la distanza da

confine. La deduzione opposta delle istanze inferiori, che hanno impropriamente

indicato che il fabbricato sarà posizionato a confine, non può manifestamente

essere tutelata.

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi da quelli

sviluppati dall'insorgente, il ricorso va dunque accolto, annullando la

controversa licenza edilizia e il giudizio governativo che la conferma.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPamm) è posta a carico della resistente, che è inoltre tenuta a rifondere all'insorgente,

assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per le due

sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente, essendo comparso in lite

per esigenze di funzione (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale

unico antagonista (cfr. tra tante: STA 52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid.

4.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, sono annullate:

1.1

la decisione del 27 marzo 2019

(n. 1577) del Consiglio di Stato;

1.2

la licenza edilizia del 6 giugno

2018.

rilasciata dal Municipio di Mendrisio a CO 1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà un

identico importo all'insorgente a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

Alla ricorrente è

retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera