52.2019.216
Licenza edilizia per la posa di un deposito attrezzi
5 luglio 2021Italiano12 min
L'edificio sorge su un terreno che nell'angolo sud-est, verso la part. __________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.216
Lugano
5
luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 9 maggio 2019 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 27 marzo 2019 (n. 1577) del
Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato dall'insorgente contro
la risoluzione del 6 giugno 2018 con cui il Municipio di Mendrisio ha
rilasciato a CO 1 il permesso per sistemare il suo terreno e posare un
deposito per gli attrezzi (part. __________);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 1 è proprietaria di
una casa a schiera (part. __________), situata nella zona residenziale
estensiva di Rancate.
L'edificio sorge su un terreno che nell'angolo sud-est, verso la part. __________
(est), è sorretto da un muro alto m 0.72 e largo ca. 0.20-0.30 m e, verso sud
(part. __________), è contenuto da un muro di pari spessore che sovrasta l'accesso
a un'autorimessa sotterranea, di cui sono titolari i proprietari delle diverse case
a schiera.
B. a. Con notifica di
costruzione del 16 aprile 2018, CO 1 ha chiesto al Municipio di Mendrisio il
permesso di formare un terrapieno pianeggiante nell'angolo sud-est, innalzando i
predetti muri e il terreno retrostante fino a m 0.78, e di collocarvi una
casetta per il deposito degli attrezzi. Il fabbricato a due falde, alto almeno
m 1.80 alla gronda, sarà arretrato dal confine, e meglio fino a 1 m dalla part.
__________ e ca. 0.20-0.30 m dalla part. __________.
SCHEMA PIANTA N
SCHEMA SEZIONE 1-1
b. Nel termine di
pubblicazione, la notifica ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietaria della
casa a schiera sul fondo confinante a sud-ovest (part. __________).
c. Il 17 aprile 2018, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia,
respingendo l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio del 27
marzo 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1
avverso la predetta decisione, che ha confermato.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che le contestazioni di natura civile addotte
dall'insorgente (relative alle norme sulla proprietà per piani e alla legge di
applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; LAC;
RL 211.100) non ostassero al rilascio del permesso, né imponessero di
sospendere la procedura edilizia. Ha poi osservato che il progetto sarebbe
conforme alle norme di attuazione del piano regolatore di Mendrisio, sezione
Rancate (NAPR), sia per la sopraelevazione del muro di sostegno (che
rispetterebbe l'altezza di m 1.50 fissata dall'art. 12 NAPR), sia per il
deposito degli attrezzi, assimilabile a una costruzione accessoria (art. 5
cifra 5 NAPR) che può sorgere a confine ex art. 6 cifra 8 NAPR.
D. La vicina soccombente
impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.
Riproponendo le tesi rimaste inascoltate, l'insorgente contesta la legittimità del
permesso, che non avrebbe potuto essere concesso senza il suo consenso e quello
degli altri comproprietari della part. __________, che avrebbero dovuto
sottoscrivere la domanda di costruzione secondo gli art. 4 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e 8 cpv. 2 del relativo
regolamento del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Un loro accordo si
imporrebbe infatti perché il muro di contenimento situato a sud, che il
progetto prevede di innalzare, apparterebbe in realtà al fondo part. __________.
O anche solo perché tale muro andrebbe perlomeno considerato comune ai
sensi dell'art. 103 LAC. Rimprovera quindi alle istanze inferiori di non aver
risolto questi aspetti a titolo pregiudiziale.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono il Municipio e CO 1, contestando le eccezioni
dell'insorgente e ribadendo la conformità del progetto con le NAPR, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
F. Con la replica e
le dupliche, la vicina rispettivamente il Municipio e l'istante in licenza si
sono sostanzialmente riconfermati nelle proprie posizioni, sviluppando in parte
le loro tesi di cui si riferirà, se del caso, più avanti.
G. Il 7 giugno 2021 il Tribunale
cantonale amministrativo ha comunicato alle parti che si riservava di
verificare la conformità del progetto anche dal profilo delle distanze da
confine.
Il Municipio si è limitato a riconfermare quanto già adotto nei precedenti
allegati, mentre le altre parti sono rimaste silenti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
LE. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, vicina già opponente,
personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria
(art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. Le
prove sollecitate dall'insorgente (ispezione a registro fondiario, sopralluogo)
non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del
giudizio. La situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dai
piani e dalle fotografie agli atti.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, correda-ta della documentazione
necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della
costruzione e firmata dal proprie-tario del fondo e dal progettista. L'art. 8
cpv. 2 RLE precisa a sua volta che la domanda e i progetti devono essere
firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal
progettista.
La firma della domanda da parte del proprietario del fondo è richiesta quale
dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo.
L'esigenza mira unicamente a evitare all'autorità di doversi pronunciare su
domande di costruzione non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete (cfr.
RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela
quindi soprattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità
di non dar seguito a domande presentate da richiedenti che non dimostrano o
rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto
dell'intervento (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 737 ad art. 4).
Qualora l'autorità dia seguito a una domanda di costruzione non firmata dal
proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale
dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto,
per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si
oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche
che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali
impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto
del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono
sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità dell'opera
con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.
Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai valere
davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2013.35
del 3 novembre 2014 consid. 2.1, 52.2010.125 del 15 marzo 2011 consid.
2.1
con rinvii, 52.2010.305 del 10 gennaio 2011 consid. 2.1 e rinvii).
2.2
In concreto, la domanda di costruzione è stata sottoscritta dalla
resistente CO 1, istante in licenza e proprietaria del fondo dedotto in
edificazione. Il Municipio non ha dubitato del suo potere di disposizione e non
si è quindi prevalso della facoltà di respingere in limine la domanda di
costruzione in base all'art. 4 cpv. 1 LE. In sede di rilascio del permesso ha
poi respinto, e comunque ritenuto afferenti al diritto privato, le censure con
cui la vicina lamentava il mancato consenso degli altri condomini (affermando
impropriamente che i fondi di cui alle part. __________-__________ formerebbero
una proprietà per piani orizzontale). Ad analoga conclusione è approdato
il Governo, il quale ha negato che gli aspetti di diritto civile addotti in
quella sede (con particolare riferimento all'art. 103 LAC) fossero suscettibili
di ostare al rilascio del permesso.
La deduzione non presta il fianco a critiche. Anche se dal profilo del diritto
civile il progetto contraddicesse le norme sui muri comuni della LAC o quelle
sulla comproprietà, così come pretende l'insorgente, il difetto non sarebbe
comunque atto a invalidare la licenza edilizia rilasciata. Tale atto accerta
infatti soltanto che l'intervento è conforme alle prescrizioni di diritto
pubblico concretamente applicabili. Non limita il diritto di terzi di opporsi,
se del caso, davanti al giudice civile agli atti di disposizione del fondo
prospettati. Determinante in concreto è soltanto che il Municipio ha dato
seguito alla notifica di costruzione, ritenendo che l'istante avesse la facoltà
di disporre del fondo interessato dai lavori.
Determinazione, questa, che sfugge a qualsiasi critica e che, anche se
fosse errata, non comporterebbe da sola l'annullamento del permesso rilasciato
(cfr. pure, fra tante, STA 52.2016.257/258 del 16 novembre 2018 consid. 2). Neppure
in questa sede mette quindi conto di soffermarsi sugli aspetti di diritto privato
evocati dalla ricorrente, assumendo le prove da essa offerte.
3.
3.1. Nella zona
residenziale estensiva (Re) la distanza minima degli edifici principali dai
confini ammonta a 3 m (cfr. art. 37 cifra 5 NAPR). In base all'art. 6 cifra 8
NAPR le costruzioni accessorie possono invece sorgere, alternativamente, o a
confine o ad almeno m 1.50 dal confine.
3.2
Per l'art. 5 cifra 5 NAPR, sono considerate accessorie le costruzioni che,
fra l'altro, non superano l'altezza di m 3.00 (gronda e/o colmo) dal terreno
sistemato. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici si misura dal
terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda
o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può
essere ottenuta con la formazione di un terrapieno, che non viene computato
sull'altezza dell'edificio sovrastante fintanto che non supera l'altezza di m
1.50
ed è largo almeno 3.00 m.
3.3
Nel caso concreto, la casetta per gli attrezzi è alta
almeno m 1.80 alla gronda dal terreno sistemato mediante un terrapieno che, a
seguito dell'innalzamento previsto, sul lato est sarà alto fino a m 1.50 (m
0.72
+ 0.78, cfr. sezioni 1-1 e 3-3). Tra la facciata est del fabbricato e il
ciglio del terrapieno (ovvero del muro che lo sorregge) - coincidente con il
confine tra i fondi (part. __________ e __________) - il terrapieno risulta
largo solo tra m 0.20-0.30 e 1 m (cfr. pianta). Non presentando il terrapieno
una larghezza minima di 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE), la sua altezza (m 1.50) va
quindi aggiunta a quella della casetta sovrastante (m 1.80). Ne discende che la
costruzione - contrariamente a quanto ritenuto dal Governo - non può essere
considerata accessoria, poiché supera l'altezza massima (3.00
m) fissata dall'art. 5 cifra 5 NAPR. Già per questo motivo, non rispettando la
distanza minima (m 3.00) dal confine, prescritta dall'art. 37 cifra 5 NAPR per
le costruzioni principali, il manufatto non può essere autorizzato.
4.
La costruzione
non potrebbe essere autorizzata neppure se potesse essere considerata
accessoria.
Come visto, per l'art. 6 cifra 8 NAPR le costruzioni accessorie possono infatti
sorgere, alternativamente, o a confine o ad almeno m 1.50 dal confine. Essendo
posta solo tra 0.20-0.30 m e 1 m dal confine con il fondo a est (part. __________),
ma anche ad appena 0.20-0.30 m dal limite con il fondo in comproprietà a sud
(part. __________) - che in base ai piani coincide con il lato sud del muro (di
altezza imprecisata) che sovrasta l'accesso all'autorimessa (cfr. pianta e
fotografia 3) - la costruzione non rispetta di tutta evidenza la distanza da
confine. La deduzione opposta delle istanze inferiori, che hanno impropriamente
indicato che il fabbricato sarà posizionato a confine, non può manifestamente
essere tutelata.
5.
5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi da quelli
sviluppati dall'insorgente, il ricorso va dunque accolto, annullando la
controversa licenza edilizia e il giudizio governativo che la conferma.
5.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1
LPamm) è posta a carico della resistente, che è inoltre tenuta a rifondere all'insorgente,
assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per le due
sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente, essendo comparso in lite
per esigenze di funzione (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale
unico antagonista (cfr. tra tante: STA 52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid.
4.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1
la decisione del 27 marzo 2019
(n. 1577) del Consiglio di Stato;
1.2
la licenza edilizia del 6 giugno
2018.
rilasciata dal Municipio di Mendrisio a CO 1.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà un
identico importo all'insorgente a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Alla ricorrente è
retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera