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Decisione

52.2019.218

Tassa di soggiorno forfettaria - accessibilità, offerta turistica e caratteristiche dell'immobile

9 agosto 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle

loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale

fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a

secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la

residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il

compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta

turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta

l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014

(RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi

d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,

denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire

esclusivamente determinate spese.

Tale classificazione

non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di

unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto

alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i

compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare

sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare

la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle

infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che la tariffa applicata al suo

rustico sia troppo alta considerato che in inverno lo stesso è accessibile solo

con un'ora e mezza di cammino, che non dispone di riscaldamento se non di una

stufa a legna, né di acqua corrente né di elettricità e che otto posti letto si

trovano sotto il tetto spiovente a cui si accede unicamente tramite una scala

stretta e ripida. Vista inoltre l'assenza di offerte turistiche sull'alpe in

cui la sua proprietà è situata, l'insorgente chiede che la tariffa annuale

venga ridotta a fr. 15.- per posto letto.

3.2. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente

con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur

prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in

funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente

regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità.

Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente, come fa d'altronde

anche l'Ente turistico, che le possibilità di accesso alla zona in cui il

rustico è sito sono effettivamente alquanto limitate e ciò in ragione del fatto

che la relativa strada d'accesso non beneficia del servizio invernale. La

località in questione dunque non è raggiungibile con veicoli praticamente

durante l'intero inverno. Per il che, si può ritenere che, conformemente a

quanto proposto dall'Ente, la condizione per l'applicazione della tariffa

ridotta, segnatamente la raggiungibilità del luogo in meno di quindici minuti di

cammino, sia data in specie almeno per una parte

non trascurabile dell'anno. Le caratteristiche strutturali

dell'abitazione e, segnatamente, il tipo di riscaldamento esistente, l'assenza

di acqua corrente e di elettricità, così come pure le modalità di accesso al

piano superiore del rustico, non sono per contro dirimenti e non permettono di

ridurre ulteriormente la tassa. Per quanto attiene infine alle infrastrutture a

disposizione del comparto, si rileva che l'offerta turistica nella __________ è

di fatto rilevante e che la zona di __________, in particolare nel periodo

estivo, dispone di un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa

regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale. D'altronde

l'ammontare, tutto sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1

rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I

273 consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13). Ne consegue pertanto che, viste le circostanze specifiche del caso in

esame, si giustifica di applicare alla casa di vacanza di RI 1 la tariffa

ridotta di fr. 50.- per ogni posto letto, prevista dall'Ente.

4. 4.1. Stante

quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata è

annullata e gli atti sono retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare al

ricorrente la tassa di soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per

ogni posto letto disponibile.

4.2. Dato l'esito e le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di

spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle

parti. Al ricorrente poiché non ne ha fatto richiesta (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Benché assistito da un avvocato, nemmeno all'CO 1 possono essere assegnate

ripetibili, anche solo parziali, come da esso richiesto, non essendone date le

condizioni. Anzitutto va rilevato che l'Ente turistico deve essere considerato,

almeno parzialmente, soccombente. Giova poi rammentare che, tranne nei casi in

cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di una simile

indennità a favore dell'autorità pubblica

può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata

confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con

un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far

capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle

problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla

decisione impugnata (cfr. STA

52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in:

Martin Bertschi/Marco Donatsch/

Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n. 51 ad

§ 17 con numerosi riferimenti).

Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede

processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa

deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti

accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre

si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a

dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di

conoscenze specialistiche (Plüss,

loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via

ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve

di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli

deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover

sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas

Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).

Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un servizio giuridico, la

presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente

complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter

essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di

tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere

il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato

a emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto essere

svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al patrocinio di

un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 30 aprile 2019

dell'CO 1 è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi

all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.-

versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera