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Decisione

52.2019.223

Sanzione disciplinare

28 maggio 2020Italiano19 min

messo nella Mercedes di suo marito i suoi escrementi e di non aver mai tirato l'acqua

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.223

Lugano

28

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 13 maggio 2019 dell'

RI

1

contro

la decisione del 26 marzo 2019 (n. 236) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. Con scritti del 17 e

del 27 settembre 2018, __________ ha

segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il

comportamento a suo dire poco professionale dell'avv. RI 1,

patrocinatore del marito nell'ambito della causa di divorzio pendente

tra le parti. La denunciante ha in particolare rimproverato al legale di avere infarcito

di bugie determinati scritti redatti nell'ambito della procedura, indicando

tutta una serie di termini e frasi lesivi della sua personalità e di quella

della figlia, contenuti segnatamente nella replica del 5 luglio 2017 alla

Pretura di __________ e in un'e-mail del 5 giugno 2018 inviata al suo legale e

relativa alla condotta della figlia.

B. Preso atto di tale

segnalazione, il 4 ottobre 2018 la Commissione ha aperto nei confronti

dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art.

12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23

giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio

2012 (LAvv; RL 951.100) e 1, 2 e 24 del codice svizzero di deontologia del 10

giugno 2005 (CSD; cura e diligenza e divieto di attacchi alla controparte).

Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui, negando che i termini da lui utilizzati nei suoi scritti

possano essere considerati offensivi.

C. Con decisione del 26

marzo 2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa

disciplinare di fr. 2'000.- per i fatti segnalati da __________, che ha

ritenuto solo in parte costitutivi di una

violazione delle regole professionali.

La Commissione non ha censurato delle affermazioni relative alla

propensione della denunciante a mentire (poiché ancora tollerabili nel contesto

di una causa di divorzio), l'uso dell'aggettivo "patetica" (in

quanto impiegato in chiave ironica) e i commenti riferiti alla figlia contenuti

nell'e-mail del 5 giugno 2018 (considerati accettabile espressione della

legittima preoccupazione del padre circa le frequentazioni della figlia, che

risultava essersi iscritta a un sito di incontri per adulti).

Ha per contro ritenuto inammissibili le asserzioni contenute nella citata

replica, laddove il legale ha apostrofato la segnalante di "subdola nel

suo comportamento nei confronti del marito e dei figli" per avere

intrattenuto una relazione con il docente della loro figlia, indicando che si

sarebbe trattato "di un autentico amante (probabilmente, da quanto

l'attore sa, di uno tra i non pochi)" e quando ha sostenuto che "l'attività

lavorativa della convenuta e le sue allegre e disinvolte frequentazioni sociali

in senso lato la dicono molto lunga circa la sua profonda devozione a suo

marito ed ai suoi figli (doc. P),

ma soprattutto offrono tangibile

misura della sua onestà coniugale, che ella ha sempre falsamente sbandierato".

Ha segnatamente

reputato che, esprimendo apprezzamenti sul conto della segnalante di carattere

personale, lesivi del suo onore e ininfluenti per la causa, il denunciato fosse

incorso in una violazione delle norme che impongono all'avvocato di evitare di

offendere inutilmente la controparte. Ha in particolare considerato

irrilevanti, e dunque deplorevoli, gli appunti relativi alle presunte relazioni

extraconiugali della denunciante, ritenuto come il diritto del divorzio entrato

in vigore nel 2000 non conosca più il concetto di colpa. La sanzione è stata

commisurata tenendo conto della media gravità dell'infrazione e della recidiva

specifica.

D. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta anzitutto

che il concetto di colpa non sia più rilevante nell'ambito di una causa di

divorzio, tanto più - come in concreto - in presenza di figli minorenni le cui

relazioni con il genitore non affidatario sono seriamente pregiudicate dalla

grave condotta del genitore affidatario. Il suo scopo sarebbe stato quello di

descrivere il comportamento della segnalante al fine di permettere al giudice

civile di adottare le più opportune misure a tutela dei figli minorenni.

Sostiene poi di avere utilizzato l'aggettivo "subdolo" per descrivere

la condotta fedifraga della controparte (e non la controparte stessa) con

maggior impatto emotivo, negando - con richiamo al suo significato

letterale (di colui che tende a dissimulare le proprie intenzioni e a

comportarsi in modo falso) - di aver voluto offendere la reputazione della

stessa. Rileva inoltre come tale termine caratterizzi unicamente un modo di

agire, senza di per sé qualificarlo di giusto o sbagliato. Connotazione, quella

negativa, che sarebbe semmai data soltanto dal comune sentire, ma discutibile

e non aderente al significato letterale della parola. In conclusione, alla

luce anche dei rapporti particolarmente tesi ed esasperati tra le parti,

ritiene di avere, con il suo comportamento, unicamente risposto alle necessità

di patrocinio del suo cliente.

E. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28

cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA

impone all'avvocato di esercitare la professione

con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività

professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i

contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione

pubblica (STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann, in: Walter

Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit

de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161).

Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare

al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera

unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere sempre nel

modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in rappresentanza dei

propri clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni

duri, senza dover misurare ogni singola parola. Entro certi limiti egli ha

diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le

sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente

offensive. Una simile "libertà di retorica" è concessa all'avvocato

in considerazione del suo obbligo di tutela unilaterale degli interessi del

proprio mandante. Egli è tenuto alla parzialità, non all'obiettività (cfr. STF 2C_307/2019

dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2 e rinvii, 2C_103/2016 del 30 agosto 2016

consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1).

2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego

di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi

comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve

contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e

professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato

gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un

inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi

eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo dell'avvocato

disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con cura e

diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irrigidendo così

ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente.

L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa ed evitare di esprimersi in

violazione della buona fede. Deve segnatamente astenersi da esternazioni che,

pur non apportando alcun beneficio al suo

cliente, danneggiano inutilmente od offendono senza alcuna valida ragione la

controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_307/2019

citata consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018

n. 67 consid. 2.2.2).

2.3. Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive

dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere dell'avvocato

di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non siano prive di

pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per raggiungere lo

scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che semplici supposizioni

siano presentate come tali (DTF 131 IV 154 consid. 1.3; STF 2C_620/2016 del 30

novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.3).

Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità

disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le

affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero

indispensabili o se fossero invece eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF 2C_307/2019

citata consid. 7.1.4, 2C_620/2016 citata consid. 2.2 e rif., 2C_103/2016 citata

consid. 3.2.3; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.3).

2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente

ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la

professione nel rispetto delle leggi,

con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto

nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto

nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come

pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a

livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione

delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid.

2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF

4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del codice svizzero di

deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli

avvocati (CSD), l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con

coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da

tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Egli si rivolge

alle autorità con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima

considerazione (art. 8 cpv. 1) e, nell'esercizio della professione, non muove attacchi

personali ai suoi colleghi (art. 24 cpv. 1).

3. 3.1. Come accennato in

narrativa, per quanto qui interessa, l'avv. RI 1, nell'ambito di un'azione di

divorzio, ha espresso alcuni appunti nei confronti della moglie del suo

cliente. In particolare, nella replica del 5 luglio 2017 alla Pretura di __________,

così si è pronunciato in due passaggi:

- a pag. 3 (punto 5.2) ha apostrofato la segnalante

di "subdola nel suo comportamento nei confronti del marito e dei figli"

aggiungendo che "ella ha mentito al marito, che aveva scoperto il

tradimento, dicendo che con il docente di loro figlia beveva solo il caffè e

non vi era alcun tipo di relazione. In realtà si trattava di un

autentico amante (probabilmente, da quanto l'attore sa, di uno tra i non pochi),

con il quale la convenuta intratteneva una relazione almeno dal 2009 (..)"

e

- a pag. 7 (punto 5.4 lett. b) ha sostenuto che "l'attività

lavorativa della convenuta e le sue allegre e disinvolte frequentazioni sociali

in senso lato la dicono molto lunga circa la sua profonda devozione a suo

marito ed ai suoi figli (doc. P),

ma soprattutto offrono tangibile misura

della sua onestà coniugale, che ella ha sempre falsamente sbandierato".

Nella decisione impugnata,

la Commissione ha ritenuto che con le suddette esternazioni - riferite a

relazioni extraconiugali divenute prive di ogni rilevanza in una causa di divorzio

(nella misura in cui dal 1° gennaio 2000 il concetto di colpa è decaduto) - l'insorgente

avesse inutilmente leso l'onore della segnalante, disattendendo così l'obbligo

sancito dall'art. 12 lett. a LLCA di esercitare la professione di avvocato con

cura e diligenza. Conclusione, questa, che il ricorrente, come detto, contesta

tuttavia fermamente.

3.2. Ora, per valutare la compatibilità delle controverse espressioni con le

regole professionali cui è soggetto l'avvocato va anzitutto considerato il

contesto in cui esse sono state esternate.

La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in cause civili di

divorzio - che non sono pubbliche e nelle quali gli attori coinvolti sono

tenuti al segreto d'ufficio (magistrati e funzionari) rispettivamente al

segreto professionale (avvocato della controparte) - il metro per giudicare il

grado di tollerabilità della causticità di una formulazione dev'essere più

generoso rispetto ad affermazioni esternate pubblicamente (ad esempio, sulla

stampa). In procedure di separazione o di divorzio, le parti, patrocinate dai

rispettivi legali, espongono infatti le loro contrapposte posizioni. Rientra

nella natura delle cose ed è evidente che la discussione venga condotta in

maniera accesa. Il fatto che nell'ambito di una procedura contenziosa vengano

formulate anche delle accuse e illustrati i fatti (evidentemente negativi) su

cui esse si fondano, come pure che vengano in una certa misura impiegati toni

duri, per tutelare al meglio i contrapposti interessi, è comprensibile e non

travalica il grado tollerato nella società rispettivamente in processi del

genere. I destinatari di un allegato indirizzato al tribunale - che, come

visto, data l'assenza di pubblicità della procedura, si limitano al magistrato

(e ai suoi collaboratori) e all'avvocato della controparte - hanno,

diversamente da un lettore comune, familiarità con il fatto che, in relazione

con le controverse questioni che riguardano i figli, le parti, rispettivamente

Fatti

i loro patrocinatori, argomentino sottolineando gli aspetti negativi della

persona o del comportamento della rispettiva controparte e sono senz'altro in

grado di inquadrare l'allegato con la necessaria distanza e obiettività nel

giusto contesto (cfr. sentenza Obergericht Zürich UE170183 del 23 marzo 2018

consid. III.4.1.1 e rimandi; cfr. pure DTF 131 IV 154 consid. 1.4; STF

2C_1138/2013 del 5 settembre 2014 consid. 2.3). Quanto esposto per gli allegati

indirizzati al tribunale vale anche per gli scritti destinati al legale della

controparte, come visto tenuto dal canto suo al segreto professionale. In

effetti, nell'ambito di procedure di separazione o di divorzio si rivela a

volte necessario che le comunicazioni tra le parti, in particolare anche quelle

relative all'esercizio del diritto di visita, avvengano per il tramite dei

rispettivi legali (cfr. citata sentenza zurighese consid. III.4.1.2). Va

inoltre tenuto presente che, nella valutazione delle questioni che riguardano i

figli, il bene degli stessi costituisce il fattore decisivo (cfr. citata

sentenza zurighese consid. III.4.1.2 e rimandi).

3.3. Di particolare rilievo è che, in un caso (STF

2C_1138/2013 citata), il Tribunale federale ha ritenuto ancora compatibile con

il dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza il

comportamento del patrocinatore di un uomo che,

in una causa di divorzio in cui - analogamente alla presente fattispecie - era

in discussione anche la regolamentazione del suo diritto di visita sui figli,

nel presentare un'istanza urgente di concessione del diritto di visita durante

le feste natalizie, aveva sostenuto che il suo mandante aveva salvato la moglie

dal "darsi alla prostituzione" e le aveva risparmiato "di

dover lavorare come ballerina ed escort". Nell'istanza l'avvocato

aveva inoltre indicato che la controparte "viveva con una persona che

ancora faceva (o perlomeno aveva fatto in passato) il protettore, la quale con

il suo reddito da tecnico elettronico non poteva permettersi una Mercedes da

fr. 180'000.-". Infine aveva preteso che la controparte "aveva

ripetutamente derubato il marito", accusandola anche "di aver

messo nella Mercedes di suo marito i suoi escrementi e di non aver mai tirato l'acqua

del gabinetto quando andava di corpo".

L'Alta Corte federale ha ritenuto che, quand'anche non fossero state necessarie

per l'evasione dell'istanza, non poteva essere ignorato che tali affermazioni

s'iscrivevano nell'ambito di una procedura litigiosa relativa all'affidamento

dei figli, in cui entrambe le parti non si erano reciprocamente trattate con i

guanti di velluto (wenig zimperlich miteinander umgegangen). Neppure

poteva essere considerato che le frasi in questione fossero prive di

qualsivoglia pertinenza, ritenuto che risultava che tra le parti erano pendenti

svariati procedimenti. Inserite nel quadro di tali ulteriori procedure, non era

possibile dire che le affermazioni incriminate mirassero a danneggiare

inutilmente o ferire senza ragione la controparte. I giudici federali hanno

quindi ritenuto che - pur disattendendo chiaramente il necessario decoro (gebotenen

Anstand) e benché non potrebbero essere tollerate al di fuori del dovere di

allegazione procedurale dell'avvocato, ad esempio se pronunciate in pubblico -,

inserite nel contesto processuale, nelle specifiche circostanze del caso, esse

non raggiungessero ancora la soglia di una condotta disciplinarmente rilevante

per un legale che svolge processi (cfr. STF 2C_1138/2013 citata consid. 2.3).

3.4. Nella presente fattispecie, come visto, le frasi utilizzate dal ricorrente

s'inserivano nell'ambito di una causa civile di divorzio (__________) pendente

dinanzi alla Pretura di __________ tra il suo patrocinato e la moglie, che

aveva per oggetto anche le relazioni personali tra padre e figli. Dagli atti

emerge come la procedura fosse particolarmente litigiosa e come nessuna delle

parti stesse usando particolari riguardi con l'altra. Ciò traspare già dalla segnalazione

della denunciante, in cui il marito - e, con lui, l'insorgente - sono

ripetutamente stati accusati di affermare il falso. Dalle tavole processuali

emerge altresì che i rapporti tra moglie e marito si erano esacerbati al punto

da condurre alla presentazione di reciproche denunce penali (che, almeno nel

caso della segnalante, sono sfociate in condanne).

Vero è che le controverse affermazioni contenute nella replica del 5 luglio

2017 non erano di principio rilevanti per lo scioglimento giudiziale del

matrimonio, ritenuto che, con l'entrata in vigore della revisione legislativa

del 1° gennaio 2000, il concetto di colpa è stato eliminato (cfr. Messaggio del

15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero [stato civile,

matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia,

tutela e mediazione matrimoniale], in: FF 1996 I 1, in particolare pag. 3,

31-32, 90-91 e 125; cfr. pure citata sentenza zurighese consid. III.4.1.2 e

rimandi).

Va tuttavia considerato che, nella sua impugnativa, il ricorrente ha

specificato che il suo intento era quello di descrivere la condotta inadeguata della

segnalante, suscettibile di esporre a pericolo la salute psicofisica dei due

figli minorenni, anche al fine di permettere al giudice civile di adottare le

più opportune misure a loro protezione, ciò che sarebbe stato indispensabile

alla tutela degli interessi loro come pure del suo cliente. In questo senso,

non si può effettivamente disconoscere alle sue esternazioni ogni rilevanza per

la causa e per la tutela degli interessi del suo cliente, essendo al contrario

atte a influenzare la regolamentazione del diritto di visita del padre e, più

in generale, la valutazione della capacità genitoriale della madre (cfr. pure citata

sentenza zurighese consid. III.4.1.2 e rimandi). Non può poi essere ignorato

che, in una causa di divorzio, rientra nella natura delle cose che la

discussione venga condotta in maniera accesa, illustrando aspetti negativi del

comportamento della rispettiva controparte anche con toni che, se utilizzati in

un altro contesto (ad esempio, alla stampa o in pubblico), non sarebbero tollerabili

(cfr. STF 2C_1138/2013 citata consid. 2.3; cfr. pure sentenza Obergericht

Zürich UE170183 del 23 marzo 2018 consid. III.4.1.1 - III.4.1.3 e rimandi). Ciò

è tanto più vero se, come in concreto, la vertenza appariva altamente

litigiosa. Neppure può essere trascurato che le esternazioni fatte

dall'avvocato a tutela degli interessi del proprio cliente sono

costituzionalmente coperte dalla libertà di espressione (art. 16 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e

che, fintanto che adempie il suo dovere di allegazione e agisce nel quadro e

nelle forme del processo, spetta a lui scegliere il modo e le parole con cui difendere

al meglio gli interessi del suo mandante. Le autorità di sorveglianza devono

pertanto dar prova di un certo riserbo nel valutare se determinate affermazioni

fossero effettivamente necessarie o eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF

2C_1138/2013 citata consid. 2.2 e rif.). Essendo l'art. 12 lett. a LLCA una

disposizione sussidiaria, affinché il comportamento dell'avvocato giustifichi

una sanzione ai sensi di tale disposizione, la violazione del dovere di

prudenza deve raggiungere una certa gravità che, al di là delle sanzioni

derivanti dal diritto del mandato, necessita, nell'interesse pubblico,

l'intervento proporzionato dello Stato. Il comportamento sanzionato dall'art.

12 lett. a LLCA presuppone quindi un mancamento significativo ai doveri della

professione da valutare in funzione della condotta concreta della persona in

questione alla luce della situazione che le si presentava al momento dei fatti

(cfr. STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.4 e rimandi).

A fronte di tutto quanto sopra esposto, alla luce della giurisprudenza federale

in materia (cfr. supra, consid. 3.3) e avuto altresì riguardo al riserbo

di cui deve dar prova l'autorità disciplinare, contrariamente a quanto concluso

dalla precedente istanza, bisogna in definitiva ritenere che, visto il particolare

contesto in cui si inserivano - con procedure in cui le parti non si

risparmiavano colpi bassi e provocazioni (cfr. STF 2C_1138/2013 citata consid.

2.3; Alexander Brunner/Matthias-Christoph

Henn/Kathrin Kriesi, Anwaltsrecht, Zurigo 2015, pag. 114, nota 112) -,

le affermazioni del ricorrente, per quanto dure (seppur una di esse

relativizzata dall'uso della formulazione "probabilmente, da quanto

l'attore sa") e non strettamente necessarie, non possono ancora essere

considerate inutilmente lesive dell'onore della segnalante. Benché

contravvengano al dovuto decoro e non sarebbero consentite se espresse in

pubblico, in ambito processuale esse ancora

non raggiungono, nelle specifiche circostanze del caso concreto, una gravità tale da giustificare l'intervento

dello Stato (cfr., sul tema, STF 2C_307/2020 citata consid.

7.1.4; cfr. pure STF 2C_652/2014 del

24 dicembre 2014 consid. 3.3, 2C_1138/2013 citata consid. 2.3). Ne

discende che il ricorrente non è andato oltre quanto consentito da una

legittima, seppur energica, difesa degli interessi del proprio cliente. Le

espressioni da lui utilizzate in buona fede, attinenti alla fattispecie e non

inutilmente offensive, non costituiscono dunque una violazione dell'obbligo - prescritto

dall'art. 12 lett. a LLCA - di esercitare la professione con cura e diligenza.

4. 4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente

annullamento della decisione impugnata.

4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 26 marzo 2019 (n. 236) della Commissione di

disciplina degli avvocati è annullata.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr.

1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera