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Decisione

52.2019.224

Tassa di soggiorno

13 settembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 novembre 2018 l'CO

1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno

forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze

situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni

situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi

eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi,

con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.

B. RI 1 e RI 2, entrambe domiciliate

fuori Cantone, sono comproprietarie, in ragione di un mezzo ciascuna, di una

casa di vacanza a __________ (mappale n. __________). Con apposito formulario

compilato il 7 gennaio 2019, esse hanno comunicato all'CO 1 che la loro

abitazione secondaria, accessibile tramite strada, dispone di 8 posti letto.

Con decisione del 30 aprile 2019 l'Ente turistico ha quindi fatturato loro

l'importo di fr. 560.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di

soggiorno forfettaria per l'anno 2019.

C. Avverso tale pronuncia

RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Esse sostengono che la loro casa

di vacanza non dispone di servizi igienici sufficienti ad ospitare otto persone

e reputano pertanto la tassa di soggiorno eccessiva, considerati altresì gli altri

tributi a loro carico e ritenuto che l'offerta turistica in __________ non

sarebbe ampia.

D. All'accoglimento del

gravame si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

E. RI 1 e RI 2 non hanno

presentato osservazioni di replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge

sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva

delle insorgenti, destinatarie della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo

stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Le

Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di

incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di

soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture

turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione

(art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno

tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai

sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti

in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio,

campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e

altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di

appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie,

pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo

importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo

dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la

residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il

compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta

turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta

l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014

(RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi

d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

2.2

La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,

denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire

esclusivamente determinate spese.

Tale classificazione

non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di

unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto

alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i

compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare

sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare

la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle

infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

3.

3.1. Come esposto

in narrativa, RI 1 e RI 2 sostengono che, nonostante il numero di posti letto,

nella casa di vacanza a _____ non vi siano servizi igienici sufficienti ad

ospitare otto persone; vi sarebbero infatti solo due bagni di cui uno con

servizio e lavabo e il secondo, non rinnovato da oltre cinquant'anni, con

lavabo, vasca da bagno e doccia. Presso questa abitazione infatti

soggiornerebbero di solito soltanto due persone per cinque settimane all'anno e

occasionalmente un paio di ospiti aggiuntivi per qualche giorno. Tenuto conto degli

altri contributi pubblici a loro carico e della scarsa offerta turistica della __________,

ritengono che la querelata tassa di soggiorno sia eccessiva.

3.2

Premesso che per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo

forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia

occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa

di vacanza (STA 52.2018.605 del 24 aprile 2019 consid. 2, 52.2001.94 del 7

agosto 2002 consid. 3.1), va in specie rilevato che il semplice fatto che - a

detta delle ricorrenti - i bagni a disposizione degli ospiti non siano

sufficienti per le vacanze di otto persone, non è un elemento rilevante così

come neppure lo può essere il fatto che esse, nella loro veste di proprietarie,

debbano già far fronte ad altri tipi di tributi per l’immobile in questione. L'art.

21.

cpv. 5 LTur, come visto, prevede infatti che l'importo della tassa di

soggiorno sia fissato in funzione dell'offerta turistica esistente e a seconda

dell'accessibilità. L'CO 1 ha pertanto previsto delle tariffe ridotte in caso

di accesso limitato alle strutture di vacanza, ciò che tuttavia le insorgenti

nemmeno pretendono in specie, e ha fissato le varie aliquote tenendo conto che

l'offerta turistica nella _______ è di fatto rilevante, anche per la zona di __________

dove, in particolare nel periodo estivo, è a disposizione un'importante rete di

itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa

regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale. D'altronde

l'ammontare, tutto sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1 rientra

senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273

consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13).

4.

4.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione

impugnata.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti, in

quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato,

all'CO 1 possono essere assegnate ripetibili, come da esso richiesto, non

essendone date le condizioni. Giova infatti rammentare che, tranne nei casi in

cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di una simile

indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto

unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della

conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di

fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un

legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure

poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata

tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009

consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco Donatsch/Alain

Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar

zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n.

51.

ad § 17 con numerosi riferimenti).

Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede

processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa

deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti

accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre

si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a

dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di

conoscenze specialistiche (Plüss,

loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via

ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve

di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli

deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover

sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

1997, n. 14 ad art. 104).

Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un servizio giuridico, la

presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente

complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter

essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di

tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere

il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato

ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto

essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al

patrocinio di un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera