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Decisione

52.2019.226

Dipendenti pubblici. Negata promozione a un agente della Polizia cantonale a causa di precedenti disciplinari

5 agosto 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1 è attivo da tempo nel corpo della Polizia cantonale, dal 1° gennaio

2013 con il ruolo di caporale. Il 3 giugno 2017 egli ha subito un infortunio

non professionale alla mano sinistra, che gli ha causato un'inabilità

lavorativa certificata da un'attestazione medica al 100% fino al 16 luglio

2017. Malgrado l'impossibilità totale di prestare servizio, RI 1 ha partecipato

agli esami cantonali pratici per il conseguimento della patente di caccia (tiro

con il fucile a palla e a pallini, maneggio e porto dell'arma) tenutisi a __________

il 26 giugno 2017.

B. a. A seguito di

questi fatti, segnalati da RI 1 su richiesta del suo superiore, il 22 novembre

2017 il Consiglio di Stato ha aperto una

procedura disciplinare nei suoi confronti e, il 9 gennaio 2018, ha deciso di

interrompere la valutazione della sua promozione a sergente, che sarebbe

entrata in linea di conto dal 1° gennaio 2018.

b. Il 20 febbraio 2018 il Governo, constatata la violazione dei doveri di

servizio da parte di RI 1 per i fatti imputatigli, lo ha sospeso dall'impiego

con privazione totale dello stipendio per la durata di 2 giorni. La decisione è

cresciuta in giudicato incontestata.

C. Richiamata la predetta

sanzione disciplinare, il 4 aprile 2019 l'autorità

di nomina ha negato a RI 1 la promozione a sergente, con effetto al 1°

gennaio 2018.

D. RI 1 insorge

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

contro la decisione di diniego della promozione, chiedendone la riforma nel

senso di accordargli il grado di sergente con effetto al 1° gennaio 2018, in

via subordinata al 1° gennaio 2019. In sunto, ritiene ingiustificata la

mancata promozione solo per il fatto di aver ricevuto una sanzione disciplinare

che nella sua entità ritiene lieve, visto che è stato sospeso dalle sue funzioni

e dallo stipendio solo per due giorni. Così

come i colleghi che hanno svolto nel suo stesso anno la scuola cantonale

di polizia, nel frattempo promossi a sergente sulla base delle normative vigenti

fino al 1° gennaio 2018, per parità di trattamento anch'egli deve quindi

ricevere la promozione. In caso contrario, questa verrebbe posticipata di ben 3

anni secondo le norme nel frattempo entrate in vigore, un periodo decisamente

sproporzionato.

E. Al ricorso si oppone

il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione delle risorse umane.

Considerato come la sanzione inflitta al ricorrente sia tutt'altro che lieve,

le condizioni per eccezionalmente concedere l'avanzamento di grado non sono date.

F. Nei successivi

allegati scritti le parti hanno affinato le rispettive, contrapposte tesi. Dei

motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data dall'art. 40 della legge sugli stipendi degli

impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in

relazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati

dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La

legittimazione del ricorrente, personalmente toccato dalla decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100) è certa e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 e 16

cpv. 1 LPAmm).

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Nemmeno il ricorrente sollecita l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

Il

ricorrente si duole in modo generico di una insufficiente motivazione della

decisione impugnata senza tuttavia invocare alcuna violazione di suoi diritti.

Sia come che sia, che egli abbia compreso perfettamente la portata della

decisione è dimostrato dal contenuto del ricorso, con il quale confuta in modo

circostanziato la decisione impugnata. L'argomento non merita quindi ulteriore

approfondimento.

3.

3.1. Le condizioni di promozione e avanzamento degli

agenti della Polizia cantonale erano disciplinati,

fino al 31 dicembre 2017, dalla

risoluzione governativa n. 839 del 4 marzo 2015 (RG 839/

2015; art. 28 della legge sulla polizia del 12

dicembre 1989 [LPol; RL 561.100] e art. 28 cpv. 2 del regolamento sulla

polizia del 6 marzo 1990 [RPol; RL 561.110]), tuttora applicabile alla

fattispecie dal momento che il ricorrente potrebbe aver maturato l'avanzamento

entro questa data. Anche il Consiglio di Stato e il ricorrente fondano le

rispettive argomentazioni su questa risoluzione. Secondo l'art. 7 RG 839/2015 la

promozione a sergente attesta la capacità e l'esperienza come caporale. Sono

promossi sergenti i caporali di regola dopo 5 anni dall'ultima promozione. In casi eccezionali, gli anni dall'ultima

promozione possono essere ridotti a 4. Per conseguire la promozione, l'agente

deve ottenere la qualifica "buono" nell'anno d'esame (art. 3.1 RG

839/2015).

3.2

Nei casi di procedimenti penali e/o disciplinari aperti a seguito di fatti

compiuti al di fuori dell'attività professionale, l'esame della promozione è

interrotto fino al termine del procedimento (art.

3.2

RG 839/2015). In caso di sanzioni disciplinari per fatti di lieve entità o

con colpa lieve, la promozione del collaboratore può essere applicata con

effetto retroattivo (art. 3.2.2 RG 839/

2015).

4.

4.1.

Il ricorrente ritiene che debba applicarsi quest'ultima norma, visto che l'infrazione

da esso commessa sarebbe lieve. La stessa è stata in effetti punita con

soli due giorni di sospensione dal servizio e con privazione dello stipendio. L'autorità

di nomina dovrebbe quindi prescindere dal considerare il procedimento

disciplinare, per concedergli retroattivamente la promozione a sergente. A

torto, per i seguenti motivi.

4.2

Anzitutto, dopo l'apertura del procedimento disciplinare l'esame della

promozione del ricorrente è stato giustamente sospeso in attesa delle

risultanze disciplinari, in forza delle quali egli è poi stato punito.

La sanzione inflitta è cresciuta in giudicato ed evidentemente non può più

essere messa in discussione in questa sede. Vano risulta essere il tentativo dell'insorgente

di minimizzare l'accaduto, sottolineando che si trattava di "semplici esami

di tiro di caccia", che la mano ferita era quella "debole" che

funge solamente da appoggio della canna del fucile, che il processo di

guarigione non è stato pregiudicato e che egli si è recato agli esami di tiro

con il consenso del medico curante. Sta il fatto, l'unico che qui conta, che

egli ha compiuto una violazione dei doveri di servizio di una certa gravità per

avere svolto in tutta consapevolezza durante un periodo di inabilità lavorativa

un'attività vietata. La serietà dell'accaduto è dimostrata dalla sanzione

inflittagli, che è tra le più gravose di quelle previste dall'ordinamento dei dipendenti cantonali. Checché

ne dica il ricorrente, l'art. 32 cpv. 1 LORD elenca le sanzioni disciplinari in

ordine crescente per gravità, ossia: l'ammonimento, la multa sino a fr. 3'000.-, la riduzione dello stipendio fino ad un massimo

del 10%, durante un anno al massimo e, da ultimo, la sospensione dall'impiego

con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi. Nella commisurazione della sanzione l'autorità, che in questo

ambito usufruisce di un ampio margine d'apprezzamento sia in ordine alla

decisione di procedere o meno in via disciplinare nei confronti di un

dipendente che ha violato i doveri di servizio, sia in ordine alla scelta dei

provvedimenti da adottare, deve tener conto della gravità oggettiva

dell'infrazione e del grado di colpa del

trasgressore, rispettando il principio di proporzionalità (René Rhinow/ Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1990, n. 54 B V). Pertanto,

la sospensione dall'impiego con privazione dello stipendio inflitta dal

Consiglio di Stato al ricorrente non può che star a significare che i fatti

commessi non erano certo di lieve entità, per i quali la competenza è tra l'altro

riservata al Comandante del corpo di polizia, come rettamente rilevato in

risposta. Questa conclusione si impone indipendentemente dalla durata della

sospensione dal servizio e dallo stipendio (due giorni) che, certo, si situa al

limite inferiore del provvedimento che rimane comunque il più grave tra quelli

previsti dall'ordinamento cantonale. Che il ricorrente l'abbia risentita come

lieve non muta a questa conclusione. Pertanto, a ragione l'autorità di nomina

non ha ritenuto di poter prescindere dal procedimento disciplinare e dalle

conclusioni che ne sono scaturite per poter promuovere ugualmente il ricorrente,

proprio perché né i fatti, né la colpa e di conseguenza nemmeno la sanzione

erano di lieve entità, come egli a torto sostiene. Venendo a cadere l'applicabilità

dell'art. 3.2.2 RG 839/2015, a ragione la promozione è quindi stata negata.

4.3

Il ricorrente non può neppure

essere seguito nel suo ragionamento, invero nemmeno troppo chiaro, secondo cui

la promozione gli sarebbe stata negata anche perché, a seguito della

sospensione della procedura di valutazione, nel frattempo sono mutate le

condizioni di promozione degli agenti della Polizia, che ora prevedono tre anni

in più prima di conseguire il grado di sergente (cfr. art. 12 del regolamento

concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre

2017, in vigore dal 1° gennaio 2018; RL 173.130). La mancata promozione è

invece solo la conseguenza della sanzione ricevuta che di lieve non ha proprio

nulla ed esclude di conseguenza l'applicazione dell'art. 3.2.2 RG 839/2015.

4.4

Non si rivela utile alle tesi del ricorrente nemmeno scomodare il

principio costituzionale della parità di trattamento, quando non vi è materia

da porre a paragone: la situazione di un dipendente che deve fare i conti con

le conseguenze di una sanzione disciplinare di una certa gravità non è

evidentemente uguale ma nemmeno simile o analoga a quella di uno che di

provvedimenti di questa natura non ne ha avuti. La censura, sollevata in modo

decisamente avventato e superficiale, non può che essere respinta d'acchito.

5.

Visto quanto precede, la decisione

impugnata è immune da violazioni del diritto e non può che essere confermata,

con reiezione del ricorso. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. e 90 e segg. della

legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100)

se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.

In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzio-

nale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di

causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv.

1.

lett. b LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera