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Decisione

52.2019.227

Tassa di soggiorno forfettaria - accessibilità e caratteristiche dell'immobile

9 agosto 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 novembre 2018 l'CO

1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno

forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze

situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni

situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi

eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi,

con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.

B. RI 1 è domiciliata a __________

ed è proprietaria di un rustico sito a __________ (mappale n. __________). Con

apposito formulario compilato il 31 gennaio 2019, essa ha comunicato all'CO 1

che la sua abitazione secondaria dispone di quattro posti letto. Ha altresì

indicato che la strada di accesso all'edificio è agibile solo nel periodo

estivo. Con decisione del 30 aprile 2019 l'Ente turistico le ha quindi

fatturato l'importo di fr. 280.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa

di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.

C. Avverso tale pronuncia

RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone,

implicitamente, l'annullamento e postulando l'applicazione di una tassa ridotta

di fr. 35.- per posto letto. Sostiene che ciò sia giustificato dal fatto che il

rustico si trova in zona non edificabile, a oltre un chilometro dalla strada

cantonale e che l'accesso allo stesso sia limitato al periodo estivo.

D. L'CO 1 ha postulato in

sede di risposta l'accoglimento parziale del ricorso applicando all'abitazione

in parola la tariffa ridotta di fr. 50.- per posto letto, con argomenti di cui

si dirà in seguito.

E. RI 1 non ha presentato

osservazioni di replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge

sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva

dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo

stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno

il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2

lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al

finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista,

dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al

pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune

che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10

dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi

collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri

stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di

appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie,

pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo

importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo

dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la

residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito

di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta

turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta

l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014

(RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi

d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

2.2

La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,

denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire

esclusivamente determinate spese.

Tale classificazione

non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di

unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto

alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i

compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare

sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare

la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle

infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, la ricorrente sostiene che alla sua residenza

secondaria, sita in zona non edificabile e distante oltre un chilometro dalla

strada cantonale, vada applicata la metà della tassa di soggiorno forfettaria

richiesta in quanto la stessa è raggiungibile solo durante il periodo estivo. Rileva

infatti che la strada di accesso al rustico non beneficia del servizio

invernale e che addirittura in inverno la stessa diventa parte di una pista di

sci. Per questa ragione, ai fini fiscali, le viene imposto soltanto la metà del

valore locativo dell'immobile.

3.2

La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente

con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur

prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in

funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente

regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità.

Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente, come fa d'altronde

l'Ente turistico, che le possibilità di accesso alla zona in cui il rustico è

sito sono effettivamente alquanto limitate e ciò in ragione del fatto che la

relativa strada d'accesso non beneficia del servizio invernale. La località in

questione dunque non è raggiungibile con veicoli praticamente durante l'intero

inverno. Per il che, si può ritenere che, conformemente a quanto proposto

dall'Ente, la condizione per l'applicazione della tariffa ridotta, segnatamente

la raggiungibilità del luogo in meno di quindici minuti di cammino, sia data in

specie almeno per una parte non trascurabile dell'anno. Gli altri elementi

indicati dalla ricorrente, segnatamente il fatto che l'immobile si trovi fuori

zona edificabile e che l'autorità fiscale le imponga soltanto la metà del suo valore

locativo, non giustificano di ridurre ulteriormente la tassa. D'altronde

l'ammontare, tutto sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1 rientra

senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tributi (cfr. DTF 121 I 273

cons. 5, 120 Ia 1 cons. 3f, 104 Ia 13). Nonostante, dunque, che l'offerta

turistica nella __________ sia di fatto rilevante e che la zona di __________,

in particolare nel periodo estivo, disponga di un'importante rete di itinerari

pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa

regolarmente, garantendo così l'attrattività del passeggio naturale, viste le

circostanze specifiche del caso in esame, si giustifica di applicare alla casa

di vacanza di RI 1 la tariffa ridotta prevista dall'Ente di fr. 50.- per ogni

posto letto.

4.

4.1. Stante quanto precede, il ricorso va

parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono

retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare alla ricorrente la tassa di

soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per ogni posto letto

disponibile.

4.2

Dato l'esito e le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di

spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alle

parti. Alla ricorrente poiché non patrocinata e non avendone fatto richiesta

(art. 49 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, nemmeno all'CO 1

possono essere assegnate ripetibili, anche solo parziali, come da esso

richiesto, non essendone date le condizioni. Anzitutto va rilevato che l'Ente

turistico deve essere considerato, almeno parzialmente, soccombente. Giova poi rammentare

che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge, il

riconoscimento di una simile indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto unicamente se

quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un

procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma,

con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della

complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata

tutela degli interessi perseguiti

dalla decisione impugnata (cfr. STA

52.2008.409

del 6 marzo 2009 consid.

4.

; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/

Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/

Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Zürich, 3a ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi

riferimenti).

Nella prassi si ritiene che il fatto di

compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti

ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico

autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al

proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola,

nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle

tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato

che si vede costretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri

diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul

fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di

dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo

senso: Thomas Merkli/Arthur

Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104).

Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un servizio giuridico, la

presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente

complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter

essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di

tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere

il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato

ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto

essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al

patrocinio di un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 30 aprile 2019

dell'CO 1 è annullata;

1.2

gli atti sono retrocessi

all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'importo di

fr. 800.- versato a titolo di anticipo spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera