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Decisione

52.2019.230

Nomina di un dipendente cantonale. Valutazione delle candidature

23 ottobre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I presso la Divisione delle risorse e lo ha attribuito alla Sezione della

logistica. Con comunicazione elettronica del medesimo giorno, la Sezione delle

risorse umane del DFE ha informato RI 1 che la funzione per la quale ha

concorso era stata attribuita ad altro candidato. Il 4 maggio seguente è stata

trasmessa a RI 1, sempre per e-mail, una copia della decisione.

D. Contro la

predetta risoluzione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame. In via principale il ricorrente ha domandato di essere

nominato nella posizione a concorso, mentre in via subordinata di rinviare gli

atti al Governo per nuova valutazione delle candidature. L'insorgente ha

contestato la selezione delle candidature, sostenendo che non sarebbe avvenuta

sulla base di criteri oggettivi e pertinenti. Viste le sue qualifiche e la sua

esperienza, il funzionario dirigente avrebbe senz'altro dovuto includere il suo

nome nella rosa dei concorrenti da sottoporre all'autorità di nomina. Le

candidature interne, come la sua, dovrebbero inoltre avere la precedenza.

E. a. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Governo, secondo cui la procedura di assunzione si

sarebbe svolta in modo corretto sulla base di criteri oggettivi e pertinenti

correlati ai compiti affidati al capo della Sezione della logistica. Sebbene il

curriculum del ricorrente rispondesse ai criteri richiesti dal bando di

concorso, il colloquio personale, volto a esaminare anche gli aspetti attinenti

alla personalità del candidato, ha condotto il funzionario dirigente a scartare

la sua candidatura. Da un lato le esperienze lavorative dell'insorgente non

sono parse del tutto aderenti al profilo ricercato, dall'altro il medesimo non

avrebbe saputo trasmettere sicurezza e autorevolezza. Dal canto suo, il

candidato nominato disporrebbe di ottime esperienze in contesti diversi, anche

in ruoli dirigenziali, conoscerebbe molto bene il settore in cui opera la

Sezione della logistica e sarebbe dotato di una personalità aperta e dinamica.

b. Pure CO 1 ha domandato di respingere il gravame con motivi di cui si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

F. Con la replica

il ricorrente, dopo aver esaminato gli atti, ha affinato le proprie tesi

adducendo la superiorità del proprio curriculum rispetto a quello del

resistente. Ha inoltre criticato la scelta di incaricare un solo funzionario di

eseguire i colloqui con i candidati e ha contestato la valutazione scaturitane,

definendola sotto alcuni aspetti incomprensibile.

G. Con le dupliche, il

Governo e il resistente hanno ribadito la propria posizione con argomentazioni

di cui si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

1.2. La domanda di annullamento della decisione è improponibile. Lo esclude

l'art. 89 cpv. 1 LPAmm, che in caso di assunzione o nomina illegittima, impone

al Tribunale cantonale amministrativo di limitarsi ad accertarlo nella

sentenza. Improponibile è dunque anche la domanda di rinvio degli atti al Consiglio

di Stato per nuova decisione; ipotesi, questa, che presuppone necessariamente

l'annullamento della decisione censurata. Entro questi limiti, il ricorso è

ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dall'autorità di nomina e gli

ulteriori documenti versati agli atti dall'insorgente permettono al Tribunale

di determinarsi con cognizione di causa. Contrariamente a quanto sollecitato

dall'insorgente non occorre annettere i dossier di candidatura degli altri tre

concorrenti ritenuti idonei. Gli elementi agli atti permettono di confrontare

il profilo del ricorrente con quello del candidato assunto e la valutazione

espressa in merito dall'autorità di nomina. Ciò basta per pronunciarsi sulla

legittimità dell'assunzione.

Considerandi

2.

2.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei

dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato,

mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti

fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto

nell'Amministrazione cantonale. Esso mira a

permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo a

occupare la posizione vacante, assicurando nel contempo la parità di

trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun

diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i

concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD

I-2009 n. 2 consid. 1.2).

2.2

Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti

per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto

vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle

esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3

consid. 2).

Nella misura in cui

tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere

un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni

estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di

quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità.

Il suo giudizio, nella

misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale

cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni

insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto

il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo

dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato

dall'autorità di nomina (cfr. messaggio

n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

2.3

Le candidature dei concorrenti che soddisfano i

requisiti per l'assunzione, fissati dalla legge ed eventualmente integrati da

quelli stabiliti dal bando di concorso, sono di regola vagliate dai funzionari

dirigenti del servizio interessato, che vengono chiamati a esprimere una

valutazione più approfondita di quella risultante dagli atti, allo scopo di

permettere all'autorità di nomina di scegliere il miglior candidato, ovvero

quello che presenta il profilo che meglio risponde alle esigenze del posto

messo a concorso. Questo approfondimento delle candidature viene di solito

effettuato nell'ambito di un colloquio personale con il concorrente, mediante

l'assunzione di informazioni presso precedenti datori di lavoro o attraverso

altre verifiche che il datore di lavoro reputa utili e opportune. Anche se

manca un disciplinare specifico, la valutazione deve essere effettuata con

metodo, in base a criteri oggettivi e pertinenti, nell'ambito di un procedimento

che per quanto informale possa essere strutturato documenti l'esito degli

accertamenti esperiti e delle conclusioni ricavate. Lo esige il principio della

parità di trattamento tra i concorrenti, che regge anche i concorsi per

l'assunzione di dipendenti.

2.4

Le valutazioni operate dai funzionari incaricati di

vagliare preventivamente le candidature non vincolano evidentemente l'autorità

di nomina, che può scostarsene, attribuendo un peso diverso ai criteri da essi applicati

o adottando altri criteri di selezione, anch'essi comunque riconducibili ai

principi ed agli obiettivi definiti dagli art. 1a lett. c e 1b LORD. Una

diversa conclusione, che attribuisse all'avviso emesso dai funzionari e fatto

proprio dal direttore del Dipartimento interessato (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c

LORD) una valenza maggiore di quella di semplice atto preparatorio non entra in

considerazione, poiché si tradurrebbe in un'inammissibile delega di competenze

che spettano esclusivamente all'autorità di nomina (STA 52.2013.327 del 13

gennaio 2014 consid. 2.5).

3.

Nel caso

concreto, i funzionari addetti alla prima verifica delle candidature pervenute

hanno selezionato quelle che rispondevano ai requisiti professionali esatti dal

bando di concorso. Tra queste vi era pure quella del ricorrente che, come altri

nove concorrenti, è stato sentito dal direttore della Divisione delle risorse

per un colloquio, volto a individuare una rosa di persone da proporre al

Consiglio di Stato per la nomina, in ordine dal più al meno idoneo. Il

funzionario dirigente ha quindi espresso un giudizio circa l'esperienza

professionale, l'esperienza di conduzione, le conoscenze tecniche, la

presentazione, la motivazione e l'adattabilità al contesto. Per quanto attiene

al ricorrente e al resistente, la valutazione è stata la seguente.

Esperienza professionale

Esperienza conduzione

Conoscenze tecniche

Presentazione

Motivazione

Adattabilità al contesto

RI 1

+

=

=

-

=

-

CO 1

++

+

+

+

+

+

Osservazioni

RI 1

Il candidato conosce superficialmente la Sezione

della logistica e la sua attività. La sua esperienza di conduzione è

relativamente limitata rispetto alla complessità della SL; non appare avere

le caratteristiche richieste per riuscire a trascinare con decisione una

struttura come la SL. Non esprime una convincente motivazione. Critica la sua

adattabilità al contesto nel ruolo di caposezione.

CO 1

Il candidato dispone di ottime esperienze fatte in

contesti diversi, anche in ruoli dirigenziali. Mostra una personalità aperta

e dinamica. Non conosce da vicino la SL, ma conosce molto bene il settore in

cui opera, avendo assunto la conduzione della pianificazione delle opere

logistiche per le FFS. La sua personalità e le sue esperienze lo rendono

facilmente adattabile al contesto.

4.

Occorre

innanzitutto sottolineare che dal punto di vista dei requisiti professionali il

ricorrente è risultato idoneo ad assumere la posizione a concorso ed è quindi

stato ammesso alla fase successiva della procedura di assunzione. Il

funzionario dirigente ha espresso il suo giudizio prendendo in considerazione

gli elementi sopraccitati, stabiliti secondo le peculiarità della posizione da

occupare. Esenti da critiche sono le valutazioni concernenti le esperienze

professionali e di conduzione, nonché le conoscenze tecniche dei candidati che

il funzionario ha espresso (con i simboli + / ++ / = / -) sulla scorta della

documentazione fornita e delle informazioni raccolte durante il colloquio.

Sebbene i percorsi professionali di entrambi i candidati siano indubbiamente

interessanti, è sicuramente sostenibile ritenere quello del resistente più

completo, potendo il medesimo vantare plurime esperienze in ruoli dirigenziali in

settori diversificati, specialmente quale responsabile di progetto nel settore

immobiliare di grosse aziende private (cfr. doc. 6). Per contro, la carriera

del ricorrente, per quanto di tutto rispetto, si è sostanzialmente concentrata,

prima di approdare all'Amministrazione cantonale, al settore dell'edilizia e

delle infrastrutture e costruzioni ferroviarie.

Il giudizio del funzionario dirigente si è poi focalizzato sulle attitudini

personali dei concorrenti. Dalle osservazioni riportate emerge in maniera

chiara che il ricorrente non ha saputo convincere di essere adatto al ruolo. In

questo parere non si ravvisa un uso scorretto del potere di apprezzamento

riservato al direttore della Divisione delle risorse a cui l'autorità di nomina

ha affidato l'audizione dei candidati. In assenza di indizi che lascino

trasparire che il medesimo si sia lasciato guidare da elementi privi di

pertinenza, non si può che tutelare la sua valutazione, che come in ogni

procedura di assunzione si è fondata sulle impressioni che il candidato ha

saputo trasmettere e che sono state annotate in un rapporto. Né può essere criticato

il fatto che il ricorrente sia stato sentito da un solo funzionario. Il

direttore della Divisione delle risorse, responsabile del servizio in cui il

posto era vacante, è sicuramente persona idonea e qualificata a sondare

l'attitudine dei concorrenti ad assumere la funzione. Nemmeno può essere

seguita la tesi del ricorrente secondo cui le candidature interne dovrebbero

essere preferite a quelle esterne: non avendo optato per un concorso interno

(cfr. art. 12 cpv. 3 LORD), l'autorità di nomina non avrebbe potuto agevolare

l'assunzione di un impiegato cantonale a scapito di concorrenti meglio

qualificati, se non violando i principi che reggono la materia (cfr. STA

52.2013.327

del 13 gennaio 2017 consid. 3.1 segg. sulla preferenza di candidati

disoccupati).

5.

Visto

quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua

ricevibilità.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

6.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera