52.2019.230
Nomina di un dipendente cantonale. Valutazione delle candidature
23 ottobre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.230
Lugano
23 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 18 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 30 aprile 2019 del Consiglio di
Stato che ha nominato CO 1 quale capo della Sezione della logistica del
Dipartimento delle finanze e dell'economia;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1° febbraio
2019 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico
concorso per l'assunzione del capo della Sezione della logistica. Il bando di
concorso annunciava i seguenti compiti per la funzione:
-
assicurare la direzione della Sezione
della logistica
-
organizzare, pianificare e controllare le
attività della Sezione
-
collaborare con la Direzione della
Divisione delle risorse e i vari Dipartimenti nella pianificazione logistica di
corto, medio e lungo periodo
-
mantenere gli opportuni rapporti con le
associazioni e i rappresentanti dei diversi rami dell'edilizia
-
definire gli indirizzi strategici,
architettonici e funzionali al fine di valorizzare e ottimizzare il patrimonio
immobiliare dello Stato nel rispetto delle esigenze dei servizi sia attraverso
nuove costruzioni, migliorie o ristrutturazioni sia promuovendo la
riorganizzazione di spazi
Quali requisiti,
l'avviso di concorso stabiliva:
-
formazione accademica completa,
subordinatamente di SUP, preferibilmente in architettura o in ingegneria civile
-
ottime doti di leadership e
riconosciute capacità di comunicazione e di ascolto attivo
-
spiccate qualità di pianificazione
nell'ambito della gestione del personale e ottime capacità di gestione
nell'ambito di un'organizzazione complessa
-
esperienza pluriennale e
riconosciuta nella conduzione aziendale
-
spirito di iniziativa, versatilità
e capacità decisionale
-
ottime capacità di analisi, di
sintesi e redazionali
-
autonomia lavorativa e di
negoziazione
-
buone conoscenze delle lingue
ufficiali
B. Al concorso
hanno preso parte 52 candidati. Una prima selezione ha permesso ai funzionari
preposti al vaglio delle candidature di identificare 10 concorrenti
potenzialmente idonei, tra cui CO 1 e RI 1, capo dell'Ufficio delle commesse pubbliche
e della programmazione del Dipartimento del territorio, i quali sono stati
convocati a un colloquio con il direttore della Divisione delle risorse del
DFE. Questo, sentiti i candidati, ha formulato il proprio preavviso al
Consiglio di Stato, segnalando 4 persone a suo parere idonee a ricoprire la
funzione. Tra di esse, il funzionario dirigente ha indicato al primo posto CO 1,
distintosi per competenza, esperienza professionale e di conduzione, oltre che
per la personalità positiva e dinamica. La candidatura di RI 1 non è per contro
stata ritenuta idonea.
C. Con decisione
del 30 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha nominato CO 1 quale caposezione
Fatti
I presso la Divisione delle risorse e lo ha attribuito alla Sezione della
logistica. Con comunicazione elettronica del medesimo giorno, la Sezione delle
risorse umane del DFE ha informato RI 1 che la funzione per la quale ha
concorso era stata attribuita ad altro candidato. Il 4 maggio seguente è stata
trasmessa a RI 1, sempre per e-mail, una copia della decisione.
D. Contro la
predetta risoluzione governativa RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame. In via principale il ricorrente ha domandato di essere
nominato nella posizione a concorso, mentre in via subordinata di rinviare gli
atti al Governo per nuova valutazione delle candidature. L'insorgente ha
contestato la selezione delle candidature, sostenendo che non sarebbe avvenuta
sulla base di criteri oggettivi e pertinenti. Viste le sue qualifiche e la sua
esperienza, il funzionario dirigente avrebbe senz'altro dovuto includere il suo
nome nella rosa dei concorrenti da sottoporre all'autorità di nomina. Le
candidature interne, come la sua, dovrebbero inoltre avere la precedenza.
E. a. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Governo, secondo cui la procedura di assunzione si
sarebbe svolta in modo corretto sulla base di criteri oggettivi e pertinenti
correlati ai compiti affidati al capo della Sezione della logistica. Sebbene il
curriculum del ricorrente rispondesse ai criteri richiesti dal bando di
concorso, il colloquio personale, volto a esaminare anche gli aspetti attinenti
alla personalità del candidato, ha condotto il funzionario dirigente a scartare
la sua candidatura. Da un lato le esperienze lavorative dell'insorgente non
sono parse del tutto aderenti al profilo ricercato, dall'altro il medesimo non
avrebbe saputo trasmettere sicurezza e autorevolezza. Dal canto suo, il
candidato nominato disporrebbe di ottime esperienze in contesti diversi, anche
in ruoli dirigenziali, conoscerebbe molto bene il settore in cui opera la
Sezione della logistica e sarebbe dotato di una personalità aperta e dinamica.
b. Pure CO 1 ha domandato di respingere il gravame con motivi di cui si dirà,
per quanto necessario, in appresso.
F. Con la replica
il ricorrente, dopo aver esaminato gli atti, ha affinato le proprie tesi
adducendo la superiorità del proprio curriculum rispetto a quello del
resistente. Ha inoltre criticato la scelta di incaricare un solo funzionario di
eseguire i colloqui con i candidati e ha contestato la valutazione scaturitane,
definendola sotto alcuni aspetti incomprensibile.
G. Con le dupliche, il
Governo e il resistente hanno ribadito la propria posizione con argomentazioni
di cui si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
1.2. La domanda di annullamento della decisione è improponibile. Lo esclude
l'art. 89 cpv. 1 LPAmm, che in caso di assunzione o nomina illegittima, impone
al Tribunale cantonale amministrativo di limitarsi ad accertarlo nella
sentenza. Improponibile è dunque anche la domanda di rinvio degli atti al Consiglio
di Stato per nuova decisione; ipotesi, questa, che presuppone necessariamente
l'annullamento della decisione censurata. Entro questi limiti, il ricorso è
ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dall'autorità di nomina e gli
ulteriori documenti versati agli atti dall'insorgente permettono al Tribunale
di determinarsi con cognizione di causa. Contrariamente a quanto sollecitato
dall'insorgente non occorre annettere i dossier di candidatura degli altri tre
concorrenti ritenuti idonei. Gli elementi agli atti permettono di confrontare
il profilo del ricorrente con quello del candidato assunto e la valutazione
espressa in merito dall'autorità di nomina. Ciò basta per pronunciarsi sulla
legittimità dell'assunzione.
Considerandi
2.
2.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei
dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato,
mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti
fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto
nell'Amministrazione cantonale. Esso mira a
permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo a
occupare la posizione vacante, assicurando nel contempo la parità di
trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun
diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i
concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD
I-2009 n. 2 consid. 1.2).
2.2
Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti
per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto
vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle
esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3
consid. 2).
Nella misura in cui
tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere
un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni
estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di
quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità.
Il suo giudizio, nella
misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale
cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni
insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto
il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo
dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato
dall'autorità di nomina (cfr. messaggio
n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
2.3
Le candidature dei concorrenti che soddisfano i
requisiti per l'assunzione, fissati dalla legge ed eventualmente integrati da
quelli stabiliti dal bando di concorso, sono di regola vagliate dai funzionari
dirigenti del servizio interessato, che vengono chiamati a esprimere una
valutazione più approfondita di quella risultante dagli atti, allo scopo di
permettere all'autorità di nomina di scegliere il miglior candidato, ovvero
quello che presenta il profilo che meglio risponde alle esigenze del posto
messo a concorso. Questo approfondimento delle candidature viene di solito
effettuato nell'ambito di un colloquio personale con il concorrente, mediante
l'assunzione di informazioni presso precedenti datori di lavoro o attraverso
altre verifiche che il datore di lavoro reputa utili e opportune. Anche se
manca un disciplinare specifico, la valutazione deve essere effettuata con
metodo, in base a criteri oggettivi e pertinenti, nell'ambito di un procedimento
che per quanto informale possa essere strutturato documenti l'esito degli
accertamenti esperiti e delle conclusioni ricavate. Lo esige il principio della
parità di trattamento tra i concorrenti, che regge anche i concorsi per
l'assunzione di dipendenti.
2.4
Le valutazioni operate dai funzionari incaricati di
vagliare preventivamente le candidature non vincolano evidentemente l'autorità
di nomina, che può scostarsene, attribuendo un peso diverso ai criteri da essi applicati
o adottando altri criteri di selezione, anch'essi comunque riconducibili ai
principi ed agli obiettivi definiti dagli art. 1a lett. c e 1b LORD. Una
diversa conclusione, che attribuisse all'avviso emesso dai funzionari e fatto
proprio dal direttore del Dipartimento interessato (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c
LORD) una valenza maggiore di quella di semplice atto preparatorio non entra in
considerazione, poiché si tradurrebbe in un'inammissibile delega di competenze
che spettano esclusivamente all'autorità di nomina (STA 52.2013.327 del 13
gennaio 2014 consid. 2.5).
3.
Nel caso
concreto, i funzionari addetti alla prima verifica delle candidature pervenute
hanno selezionato quelle che rispondevano ai requisiti professionali esatti dal
bando di concorso. Tra queste vi era pure quella del ricorrente che, come altri
nove concorrenti, è stato sentito dal direttore della Divisione delle risorse
per un colloquio, volto a individuare una rosa di persone da proporre al
Consiglio di Stato per la nomina, in ordine dal più al meno idoneo. Il
funzionario dirigente ha quindi espresso un giudizio circa l'esperienza
professionale, l'esperienza di conduzione, le conoscenze tecniche, la
presentazione, la motivazione e l'adattabilità al contesto. Per quanto attiene
al ricorrente e al resistente, la valutazione è stata la seguente.
Esperienza professionale
Esperienza conduzione
Conoscenze tecniche
Presentazione
Motivazione
Adattabilità al contesto
RI 1
+
=
=
-
=
-
CO 1
++
+
+
+
+
+
Osservazioni
RI 1
Il candidato conosce superficialmente la Sezione
della logistica e la sua attività. La sua esperienza di conduzione è
relativamente limitata rispetto alla complessità della SL; non appare avere
le caratteristiche richieste per riuscire a trascinare con decisione una
struttura come la SL. Non esprime una convincente motivazione. Critica la sua
adattabilità al contesto nel ruolo di caposezione.
CO 1
Il candidato dispone di ottime esperienze fatte in
contesti diversi, anche in ruoli dirigenziali. Mostra una personalità aperta
e dinamica. Non conosce da vicino la SL, ma conosce molto bene il settore in
cui opera, avendo assunto la conduzione della pianificazione delle opere
logistiche per le FFS. La sua personalità e le sue esperienze lo rendono
facilmente adattabile al contesto.
4.
Occorre
innanzitutto sottolineare che dal punto di vista dei requisiti professionali il
ricorrente è risultato idoneo ad assumere la posizione a concorso ed è quindi
stato ammesso alla fase successiva della procedura di assunzione. Il
funzionario dirigente ha espresso il suo giudizio prendendo in considerazione
gli elementi sopraccitati, stabiliti secondo le peculiarità della posizione da
occupare. Esenti da critiche sono le valutazioni concernenti le esperienze
professionali e di conduzione, nonché le conoscenze tecniche dei candidati che
il funzionario ha espresso (con i simboli + / ++ / = / -) sulla scorta della
documentazione fornita e delle informazioni raccolte durante il colloquio.
Sebbene i percorsi professionali di entrambi i candidati siano indubbiamente
interessanti, è sicuramente sostenibile ritenere quello del resistente più
completo, potendo il medesimo vantare plurime esperienze in ruoli dirigenziali in
settori diversificati, specialmente quale responsabile di progetto nel settore
immobiliare di grosse aziende private (cfr. doc. 6). Per contro, la carriera
del ricorrente, per quanto di tutto rispetto, si è sostanzialmente concentrata,
prima di approdare all'Amministrazione cantonale, al settore dell'edilizia e
delle infrastrutture e costruzioni ferroviarie.
Il giudizio del funzionario dirigente si è poi focalizzato sulle attitudini
personali dei concorrenti. Dalle osservazioni riportate emerge in maniera
chiara che il ricorrente non ha saputo convincere di essere adatto al ruolo. In
questo parere non si ravvisa un uso scorretto del potere di apprezzamento
riservato al direttore della Divisione delle risorse a cui l'autorità di nomina
ha affidato l'audizione dei candidati. In assenza di indizi che lascino
trasparire che il medesimo si sia lasciato guidare da elementi privi di
pertinenza, non si può che tutelare la sua valutazione, che come in ogni
procedura di assunzione si è fondata sulle impressioni che il candidato ha
saputo trasmettere e che sono state annotate in un rapporto. Né può essere criticato
il fatto che il ricorrente sia stato sentito da un solo funzionario. Il
direttore della Divisione delle risorse, responsabile del servizio in cui il
posto era vacante, è sicuramente persona idonea e qualificata a sondare
l'attitudine dei concorrenti ad assumere la funzione. Nemmeno può essere
seguita la tesi del ricorrente secondo cui le candidature interne dovrebbero
essere preferite a quelle esterne: non avendo optato per un concorso interno
(cfr. art. 12 cpv. 3 LORD), l'autorità di nomina non avrebbe potuto agevolare
l'assunzione di un impiegato cantonale a scapito di concorrenti meglio
qualificati, se non violando i principi che reggono la materia (cfr. STA
52.2013.327
del 13 gennaio 2017 consid. 3.1 segg. sulla preferenza di candidati
disoccupati).
5.
Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ricevibilità.
L'emanazione del
presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
6.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv.
1.
LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera