52.2019.232
Autorizzazione a svolgere una manifestazione sportiva motoristica
21 maggio 2021Italiano23 min
accertata l'illegittimità dell'autorizzazione per il __________ Rally __________.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.232
Lugano
21
maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 20 maggio 2019 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
RI
7
RI
8
RI
9
RI
10
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 2 maggio 2019 (n. 2180) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dai ricorrenti
contro la risoluzione del 3 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione
ha concesso al CO 1 l'autorizzazione di organizzare il __________ Rally __________;
ritenuto, in
fatto
A. Il CO 1 è
un'associazione di diritto privato giusta gli art. 60 segg. del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210),
costituita nel 1998 al fine primario di organizzare in Svizzera e all'estero
manifestazioni nazionali e internazionali legate allo sport automobilistico.
Nell'ultimo ventennio l'associazione ha organizzato il Rally del Ticino,
tradizionale gara motoristica di richiamo nazionale e internazionale, valida
per il Campionato e la Coppa Svizzera dei Rally, il Campionato Ticinese
Rally e la Coppa Svizzera dei Rally Storici VHC.
B. a. Il 30 marzo 2018,
il CO 1 ha preannunciato alla Sezione della
circolazione l'intenzione di svolgere venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre
2018 il __________ Rally __________, comunicando il programma di massima. Il 30
maggio 2018 ha inoltrato la formale istanza con la relativa
documentazione.
L'11 luglio 2018 il CO 1 ha precisato che la gara con i tratti di strada chiusi
al traffico e cronometrati sarebbe avvenuta solo sabato 1° settembre 2018. Il
programma aggiornato illustrava in particolare il percorso con le 6 prove speciali previsti quel giorno (PS 1:
Valcolla; 2: Isone 1; 3: Isone 2; 4: Valcolla 2; 5: Isone 3; 6: Penz), con
partenza da Balerna (dalle ore 8.30) e arrivo a Chiasso (dalle ore 18.00).
Dalle spiegazioni e dallo stesso programma risultava inoltre che, tra il 30 e
il 31 agosto 2018, si sarebbero invece tenute le verifiche amministrative e
tecniche, le ricognizioni e la presentazione degli equipaggi (a Chiasso, su
Corso San Gottardo). Era previsto un numero massimo di 150 partecipanti.
b. Raccolti i preavvisi favorevoli dei Municipi interessati dalle prove
speciali, di Armasuisse, dell'Area dell'esercizio e della manutenzione del
Dipartimento del territorio, del Reparto del traffico della Polizia cantonale,
della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze e dell'Automobile Club
Svizzero, come pure della Sezione per la
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del
territorio - dopo aver considerato che quanto avveniva venerdì 31 agosto 2018
non era soggetto a permesso - il 31 luglio 2018 la Sezione della circolazione ha rilasciato al CO 1 l'autorizzazione
richiesta per il rally del 1° settembre 2018, subordinandola a determinate
condizioni generali e particolari, di polizia e per la salvaguardia
dell'ambiente, di cui si dirà, per quanto occorre, più avanti. La decisione,
pubblicata sul Foglio Ufficiale del 3 agosto 2018, è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
C. a. Con ricorso del 22
agosto 2018, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, unitamente all'associazione RI 7, RI
6, il RI 8, il RI 9 e il RI 10 sono insorti al
Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento di tale autorizzazione,
previa restituzione dell'effetto sospensivo
al gravame.
b. Con risoluzione del 28 agosto 2018 il Presidente del Governo ha rigettato
quest'ultima istanza: il _________ Rally __________ ha quindi avuto luogo come
da programma approvato.
c. Con giudizio del 2 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto
ricevibile, il suddetto gravame, confermando la decisione della Sezione della
circolazione.
Dopo aver ammesso la sussistenza di un interesse degno di protezione, ancorché
non più attuale, a verificare la liceità dell'autorizzazione, il Governo ha poi
respinto nel merito tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti. Non ha in
particolare ravvisato alcuna lesione del diritto nel mancato rispetto del
termine d'ordine previsto dall'art. 37 cpv. 2 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLALCStr; RL 760.110).
Ha poi negato un contrasto con il piano di risanamento dell'aria (PRA 2017),
considerato che la competizione vera e propria si è tenuta il 1° settembre 2018,
fuori dal periodo di divieto (1° giugno - 31 agosto) previsto dalla scheda EV 2.
Gli atti preparatori della gara (in particolare le ricognizioni), ha aggiunto,
non sarebbero invece toccati da tale divieto. Ha infine escluso una violazione dell'ordinanza
contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1)
per l'uso della benzina al piombo, considerato che il tenore massimo di piombo
(0.15 g/l) rientrerebbe appieno nel parametro massimo prescritto.
D. Contro questo giudizio
Fatti
i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato e che sia
accertata l'illegittimità dell'autorizzazione per il __________ Rally __________.
Riproponendo le censure rimaste inascoltate, gli insorgenti lamentano anzitutto
la disattenzione del termine (6 mesi) previsto dall'art. 37 cpv. 2 RLALCStr,
che avrebbe impedito loro di sottoporre la decisione a una verifica
delle autorità di ricorso, prima della manifestazione. Contestano inoltre le
conclusioni dell'istanza inferiore riferite al divieto temporale di svolgere
qualsiasi manifestazione motoristica sancito dal PRA 2017, che dovrebbe
estendersi anche agli atti preparatori (e in particolare alle ricognizioni e ai
vari trasferimenti tra le località avvenuti
tra il 30 e il 31 agosto). Sostengono infine che l'uso della benzina al piombo
contrasterebbe con le disposizioni dell'OIAt e sarebbe inaccettabile sotto il
profilo della valutazione delle norme di tutela dell'ambiente.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio
di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione
pervengono la Sezione della circolazione e il CO 1, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorre, in appresso.
La SPAAS è invece rimasta silente.
F. Non vi è stato
un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia degli insorgenti a
presentare una replica.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
1.2.
1.2.1. Per quanto riguarda la legittimazione
attiva dei ricorrenti, va ricordato che secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100;
applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr), ha diritto di
ricorrere chi ha partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo
(lett. a), è particolarmente toccato
dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante
giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e
qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che
permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della
collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che
il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a
dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a
rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al
riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001
n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.244 del 21
marzo 2018 in RtiD II-2018 n. 48 consid. 1.2, 52.2017.97 del 25 ottobre 2017
consid. 1.2, 52.2014.8 del 22 luglio 2015 consid. 2).
Di principio l'interesse degno di protezione
deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì
anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid.
1.1, 137 II 40 consid. 2.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare
eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando
la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o
analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua
attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico
sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 138
Considerandi
II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA 52.2017.244 citata consid. 1.2, 52.2006.252
del 20 ottobre 2006 consid. 1).
1.2.2
In concreto, occorre ritenere che, perlomeno per i ricorrenti che
risiedono nelle immediate vicinanze del tracciato del rally, come ad esempio RI
4.
e RI 3 (residenti a Seseglio, in via ______ rispettivamente in via __________),
può essere ammessa una relazione
particolarmente stretta con la decisione impugnata (cfr. STA 52.2017.244 citata consid. 1.2.2). Da
questo profilo, soddisfano l'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Sapere se ciò valga anche
per gli altri ricorrenti è questione che, come indicato dal Governo, può invece
rimanere aperta.
Ritenuto che la manifestazione motoristica si è nel frattempo svolta, il loro interesse
degno di protezione all'annullamento della decisione non risulta invero più
attuale. Sennonché, con la precedente istanza occorre ritenere che da tale
requisito vada in concreto fatta astrazione, conformemente alla surriferita
giurisprudenza. Non appare infatti remota la possibilità che le contestazioni
mosse in concreto possano ripresentarsi anche in futuro, in condizioni
analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto dal Tribunale. A
fronte dei tempi ristretti nei quali s'inserisce questo genere di
autorizzazioni non sembra in effetti improbabile che anche in avvenire possano
essere presentate richieste simili che facciano sorgere le medesime
problematiche eccepite dai ricorrenti (non osservanza del termine dell'art. 37
cpv. 2 RLALCStr, svolgimento di atti preparatori in periodi critici secondo il
PRA, uso di benzina al piombo). Inoltre parimenti soddisfatta risulta
l'esistenza di un interesse pubblico sufficiente al chiarimento delle questioni
litigiose e, di riflesso, a sapere se l'autorizzazione fosse lecita o meno.
1.3
Con queste premesse l'impugnativa, tempestiva (art. 10 cpv. 2 LALCStr e 68
cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.4
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25.
cpv. 1 LPAmm).
2.
2.1. In Svizzera
le gare di velocità con veicoli a motore effettuate in circuito alla presenza
di pubblico sono vietate (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01; 94 cpv. 1 dell'ordinanza
sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11).
Le altre manifestazioni sportive, in particolare quelle che si svolgono su
strade pubbliche, sono invece ammesse, previa concessione di un apposito
permesso da parte del Cantone interessato dall'evento (cfr. art. 52 cpv. 2
LCStr). Per principio sono "sportive" tutte le manifestazioni che
hanno una connotazione competitiva, in cui le prestazioni dei partecipanti sono
valutate in base a criteri prestabiliti e viene stilata una classifica (cfr. René Schaffauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 2002,
n. 1017; Peter Donald Burri, Die
Frage der Verfassungsmässigkeit der Regelung motorsportlicher
Veranstaltungen in SVG, tesi, 1981, pag. 78 seg.). Sono segnatamente
considerate tali: (1) le gare di velocità (in cui la graduatoria è
stabilita principalmente considerando la velocità raggiunta o per le quali è
richiesta una velocità media superiore a 50 km/h, cfr. art. 72 cpv. 1 LCStr);
(2) le prove di percorso (in cui, su un percorso prestabilito o scelto
liberamente, i concorrenti devono assolvere determinati compiti) e (3) le prove
di abilità (in cui la classifica avviene solo in base a punti di
penalizzazione; cfr. Schaffauser,
op. cit., n. 1017; Burri, op.
cit., pag. 5 segg.; Interkantonale Kommission für Strassenverkehr [IKSt],
Richtlinie für die Bewilligung von motorsportlichen Veranstaltungen vom 31.
Oktober 1974, cifra 2, pag. 1 segg.). Non ricadono invece nelle manifestazioni
sportive le escursioni (cfr. art. 52 cpv. 2 LCStr), quali i viaggi a
scopo turistico, che per loro natura sono sprovvisti di ogni carattere
competitivo (cfr. Burri, op. cit.,
pag. 78 seg.).
I rally sono prove di percorso: si tratta segnatamente di prove di resistenza
in cui i partecipanti devono osservare delle velocità medie su itinerari
predeterminati. Se ai fini della graduatoria sono comprese prove di velocità su
tratti chiusi al traffico, ad esse tornano applicabili le disposizioni per le
gare di velocità; così pure, se la velocità media esatta è superiore a 50 km/h
(cfr. IKSt, op. cit., pag. 3; Burri,
op. cit., pag. 6).
2.2
A norma di legge (art. 52 cpv. 3 LCStr), il permesso per le manifestazioni
sportive può essere rilasciato solo se:
·
gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento
irreprensibile (lett. a),
·
le esigenze della circolazione lo consentono (lett. b),
·
sono state prese le necessarie misure di sicurezza (lett. c),
·
è stata stipulata la prescritta assicurazione per la
responsabilità civile (lett. d).
La disposizione ha
carattere potestativo e in quanto tale garantisce una discreta latitudine di
giudizio all'autorità competente per la
concessione del permesso, che in Ticino è la Sezione della circolazione (vedi
art. 2 cpv. 1 lett. d cifra 5 e 37 RLALCStr), la quale fissa le
condizioni dopo aver sentito il parere della polizia cantonale, dei municipi
interessati e, se richiesto dalle circostanze, di altre autorità (cfr. art. 37
cpv. 1 LALCStr). Pur trattandosi di un permesso di polizia, che di principio deve
essere accordato allorquando i requisiti
fissati per il suo conferimento sono soddisfatti (cfr. STA 52.2006.252 del 20
ottobre 2006 consid. 2.1 e rimandi), l'adempimento delle condizioni enunciate
all'art. 52 cpv. 3 LCStr non garantisce affatto al richiedente il rilascio
dell'autorizzazione. Lo specifica chiaramente l'art. 95 cpv. 2 dell'ordinanza
sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11; cfr.
STA 52.2006.252 citata consid. 2.1; Burri,
op. cit., pag. 43). Ciò è comprensibile ove pure si consideri che, per
le manifestazioni su strade pubbliche, con il permesso viene autorizzato anche l'uso accresciuto di un bene comune, al cui
rilascio non sussiste di principio alcun diritto (cfr. Schaffauser, op. cit., n. 1018 e 1025; Burri, op. cit., pag. 33 e 43 seg.; cfr.
pure: Thomas Widmer Dreifuss,
Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zurigo 2002, pag. 211 segg. e 215; cfr. inoltre René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Band II, Berna 2014, n. 213).
Nell'ambito del proprio margine d'apprezzamento, l'autorità deve in particolare
considerare adeguatamente gli aspetti di sicurezza, ma anche di tutela
dell'ambiente. Lo si deduce dall'art. 95 cpv. 2 ONC, che precisa segnatamente che
il permesso deve essere rifiutato se è
prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Emerge inoltre
dalla citata direttiva del 31 ottobre 1974 della Commissione intercantonale
della circolazione stradale (CICS; IKSt), che - ancorché non abbia valore
normativo - funge comunque da raccomandazione volta a coordinare e orientare
l'apprezzamento delle istanze cantonali (cfr. Burri,
op. cit., pag. 42; cfr. inoltre Schaffauser,
op. cit., n. 1024, pag. 465). Secondo questa direttiva, nell'interesse della
sicurezza e della protezione dell'ambiente s'impone un "estremo
riserbo" nella prassi di rilascio dei permessi; in particolare va negato
lo svolgimento di una manifestazione sportiva che rischia di provocare un
rumore eccessivo o altre immissioni (cfr. cifra 6.1 e 6.1.1; Burri, op. cit., pag. 42 e 44; per
quanto precede: STA 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 2).
2.3
Dal profilo ambientale, conformemente a quanto già stabilito da questo
Tribunale nel citato giudizio del 21 marzo 2018 a cui si rinvia (STA
52.2017.344
citata consid. 4, 6 e 8), la Sezione della circolazione è inoltre in
particolare tenuta a orientare il margine discrezionale riservatole dall'art.
52.
cpv. 2 LCStr in funzione della misura del piano di risanamento dell'aria
(PRA), che vieta lo svolgimento di manifestazioni motoristiche in determinati
periodi, nel Mendrisiotto e negli altri agglomerati. Tale misura, già ancorata
nella scheda TR 7.3 del PRA 2007-2016, è infatti stata ripresa dall'attuale
piano (PRA 2017) nella scheda EV 2, ricordando tra l'altro come le gare
motoristiche producano emissioni di sostanze nocive e immissioni foniche, che
si ripercuotono in maniera negativa sulla qualità di vita soprattutto della
popolazione che vive in prossimità del luogo della manifestazione (cfr. PRA
2017.
pag. 56). Premesso che in Ticino la qualità dell'aria è ancora
insoddisfacente e si registrano fenomeni d'inquinamento invernale ed estivo
anche molto marcati, la scheda EV 2 stabilisce in particolare che nel
distretto di Mendrisio e all'interno degli spazi funzionali centro, suburbano e
periurbano del Luganese, del Locarnese e del Bellinzonese (secondo la
scheda del piano direttore R1, Modello territoriale) è vietato svolgere qualsiasi
gara motoristica dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 15 giugno al 31 agosto
(cfr. PRA 2017 pag. 58). Questa misura "operativa" conserva tuttora
una valenza educativa, nella misura in cui agisce a livello di
sensibilizzazione della popolazione. Inoltre, seppur non abbia effetti
direttamente misurabili (cd. effetto indiretto), il divieto di svolgere in
particolare gare motoristiche nel periodo dell'estate, in cui i valori di
immissione d'ozono sono superati con frequenza, concorre quanto meno a non
aggravare gli episodi acuti di smog estivo (cfr. PRA 2017 pag. 39; STA
52.2017.344
citata consid. 7).
2.4
Chiamato a verificare se il potere di apprezzamento di cui dispone la
Sezione della circolazione in tema di autorizzazioni per lo svolgimento di
manifestazioni sportive con veicoli a motore sia
stato esercitato in maniera corretta, il Consiglio di Stato - quale autorità di
ricorso - fruisce di piena cognizione e quindi esamina liberamente non
solo le questioni di fatto e di diritto della controversia sottoposta al suo
giudizio, ma rivede anche ogni problema di apprezzamento e di opportunità (cfr.
art. 69 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2006.252 del 20 ottobre 2006 consid. 2.2). Il
potere d'esame di questo Tribunale è invece circoscritto alla violazione del
diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 69
cpv. 1 e 2 LPAmm).
3.
3.1. Qui oggetto di controversia è il giudizio
governativo che ha tutelato l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della
circolazione per svolgere il __________ Rally __________. È incontestato che il
rally, inteso quale percorso di oltre 250 km, con tutte le prove speciali di
velocità, si è tenuto il 1° settembre 2018. Gli atti preparatori, incluse le
ricognizioni, hanno invece avuto luogo tra il 30 e il 31 agosto 2018. Avuto
riguardo a queste date, i ricorrenti lamentano anzitutto una violazione dell'art.
37.
cpv. 2 RLALCStr: ritengono che la manifestazione motoristica non avrebbe
dovuto essere approvata, già solo perché la relativa domanda non è stata
presentata nel termine prescritto da tale norma. Tenuto conto delle
attività svolte tra il 30 e il 31 agosto 2018, eccepiscono inoltre un contrasto
con il PRA 2017, che avrebbe pure dovuto condurre a un rifiuto dell'autorizzazione.
3.2
Per quanto riguarda il primo aspetto, va osservato che, secondo l'art. 37
cpv. 2 RLALCStr, la domanda (per organizzare una manifestazione sportiva) deve
essere presentata alla Sezione della
circolazione, Ufficio amministrativo, entro il termine di (a) 6 mesi per
le manifestazioni motoristiche e (b) 2 mesi per le altre manifestazioni, dalla
data prescelta. I termini previsti da questa norma sono più lunghi di quelli
stabiliti in modo chiaro dall'art. 95 cpv. 1 primo periodo ONC, il quale prescrive
che le domande per manifestazioni assoggettate al permesso devono essere
presentate all'autorità cantonale almeno un mese prima della gara.
Già
solo a fronte di questa circostanza, è da escludere che il mancato rispetto del
termine di sei mesi indicato dal regolamento cantonale (art. 37 cpv. 2 RLALCStr)
possa aver un qualsiasi effetto preclusivo per il richiedente. Al contrario, v'è
da ritenere che il diritto federale non lasci a quello cantonale spazio per
introdurre dei termini procedurali diversi, segnatamente di natura perentoria (cfr.
art. 49 Cost.; cfr. peraltro anche la citata direttiva del CICS/IKSt, che
riprende il medesimo termine dell'art. 95
ONC; inoltre, Burri, op. cit.,
pag. 39). Contrariamente a quanto affermano gli insorgenti, un tale termine non
mira tanto ad assicurare a coloro che si sentono lesi nei propri
interessi di far verificare la decisione della Sezione della circolazione dalle
Autorità giudiziarie di ricorso,
ma piuttosto solo a permettere un
ordinato svolgimento della procedura, dando all'autorità competente il tempo
necessario per esaminare la domanda. Su questo punto, perlomeno nell'esito, il
giudizio impugnato va quindi esente da critiche.
3.3
Una diversa conclusione s'impone per contro per quanto riguarda l'eccezione
riferita alle attività "preparatorie", che si sono svolte nel periodo
bandito dal PRA. È ben vero che il rally vero e proprio, con le prove speciali
(la presa di tempo e la graduatoria), si è tenuto solo il 1° settembre. Non si
può tuttavia ignorare come anche le altre attività - e in particolare le ricognizioni
del percorso (che possono avvenire solo a determinati orari e per un numero di
passaggi massimo) - siano a tutti gli effetti parte integrante della
manifestazione motoristica soggetta ad autorizzazione (cfr. pure STA
52.2017.344
citata consid. 9.3), seppur le stesse vengano effettuate con
automobili normali, nel rispetto delle norme della circolazione. Lo conferma
anzitutto il regolamento del rally, che disciplina espressamente questo aspetto
della competizione (imponendo obblighi, controlli e sanzioni in caso di loro
violazione; cfr. regolamento particolare ufficiale del __________ Rally __________,
ad programma generale e art. 15, nonché Regolamento standard per i rally della
Commissione sportiva nazionale [CNS] dell'Auto Sport Svizzera [ASS], ad art. 15,
sub www.motorsport.ch). Lo conferma inoltre la stessa autorizzazione rilasciata
dalla Sezione della circolazione, la quale è stata tra l'altro subordinata alla
condizione di polizia (n. 15) secondo cui "le ricognizioni dovranno
aver luogo unicamente durante il giorno e gli orari previsti dal Regolamento di
gara". In queste circostanze, non è quindi dato di vedere come si
possa affermare che tale aspetto esuli dall'autorizzazione,
come ritenuto dalla Sezione della circolazione. Al contrario, in quanto
strettamente connesse con la manifestazione motoristica e con il permesso che l'autorizza,
v'è quindi da ritenere che anche tali attività siano toccate dalla
misura del PRA 2017 che vieta lo svolgimento di simili eventi tra il 15 giugno
e il 31 agosto. Del resto, dal profilo dell'interesse pubblico perseguito dalla
misura, e meglio di limitare le manifestazioni motoristiche che possono
veicolare un messaggio negativo, in particolare se svolte in periodi in cui l'inquinamento
dell'aria è particolarmente elevato, una diversa interpretazione non si
giustifica. A maggior ragione laddove il programma dell'intera manifestazione,
come in concreto, ha preso pubblicamente avvio già prima del 1° settembre 2018.
Ne discende che l'autorizzazione al ________ Rally __________ rilasciata dalla
Sezione della circolazione e avallata dal Governo non può essere confermata:
scostandosi senza alcuna valida ragione dalla misura EV 2 del PRA, che ha a
torto ritenuto inapplicabile, l'autorità dipartimentale ha infatti esercitato in
modo scorretto il proprio margine d'apprezzamento, rendendo una decisione
insostenibile. Da questo profilo, il giudizio impugnato che la conferma non può
pertanto essere tutelato. Per il resto, nessuno ha mai chiesto né preteso che
fossero date le condizioni per concedere una deroga al divieto ancorato nel PRA
(cfr. al riguardo, PRA 2017 pag. 58; STA 52.2017.344 citata consid. 9.1 e 9.2),
per modo che non occorre evidentemente soffermarsi su questo aspetto.
4.
Infine, da
respingere è invece l'eccezione con cui i ricorrenti lamentano una violazione
dell'OIAt con riferimento all'utilizzo della benzina con piombo.
È ben vero che in concreto il Regolamento particolare del Rally __________ -
riprendendo di tutta evidenza quanto prevede il Regolamento standard per i
rally della CNS dell'ASS (cfr. art. 9.1) - ammetteva l'uso di carburante con
piombo, mediante la seguente disposizione: quantità massima di piombo 0.15
g/l (sans plomb 0.013 g/l, cfr. art. 9.1). Contrariamente a quanto affermano
gli insorgenti, tale regola non si pone tuttavia in contrasto con l'allegato 5,
n. 5 dell'OIAt, che stabilisce i requisiti di qualità per le benzine, e segnatamente
che la benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in
commercio soltanto se ha un tenore in piombo massimo di 5 mg/l (cfr. cpv. 1).
Non tanto perché il commercio di benzina sarebbe consentito nella misura in
cui il tenore in piombo non supera il valore di 0.56 g/l, come erroneamente
indicato dalla SPAAS riferendosi impropriamente al cpv. 2 dell'all. 5 n. 5, che
concerne la benzina per aerei (cfr. sue osservazioni del 24 agosto 2018).
E nemmeno perché esso rientrerebbe abbondantemente nei parametri massimi
prescritti dall'OIAt pari a 0.5 g/l come preteso dal Governo, il quale ha
all'evidenza travisato le unità di misura (0.5 g/l ≠ 5 mg/l;
cfr. giudizio impugnato consid. 5.2).
In realtà, la disposizione di gara che ammette l'uso privato della benzina con
piombo (entro i predetti limiti) non disattende l'allegato 5 n. 5 cpv. 1 dell'OIAt
poiché tale normativa - che corrisponde alle specifiche della norma europea per
la benzina EN 228 (cfr. pure UFAM, Requisiti in materia di carburanti e
combustibili, sub www.bafu.admin.ch) e
risulta più severa di quanto ammette l'allegato VI cpv. 4 del Protocollo della
Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a
lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (concluso a Aarhus il 24 giugno
1998, approvato dall'Assemblea federale il 19 settembre 2002 ed entrato in
vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2003; RS 0.814.326) - si applica soltanto,
stando al suo chiaro testo, alle importazioni a scopi commerciali o
messa in commercio. Non anche alle importazioni private per uso proprio
rispettivamente al mero uso privato. Sebbene un tale utilizzo resti
evidentemente sconsigliato e per quanto sarebbe auspicabile che anche i
regolamenti standard dei rally fossero aggiornati ai valori applicabili al
commercio di benzina (cfr. pure sull'evoluzione del contenuto massimo
autorizzato di piombo nella benzina: UFAM, Emissioni di gas di scarico dei
veicoli a motori e delle macchine: evoluzione della legislazione svizzera,
marzo 2019, pag. 28 tabella 15) - visto che sussistono valide alternative maggiormente
rispettose della tutela dell'ambiente e della salute (per i veicoli più datati
è in particolare possibile aggiungere a ogni pieno un additivo sostitutivo del
piombo; cfr. in tal senso anche il comunicato stampa del 25 agosto 1999
relativo alla modifica dell'OIAt entrata in vigore il 1° gennaio 2000) - non si
può concludere che, da questo profilo, il regolamento di gara fosse lesivo dell'OIAt
e, di riflesso, nemmeno l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della
circolazione.
5.
5.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono,
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza, la
decisione impugnata è annullata ed è accertata l'illegittimità dell'autorizzazione
rilasciata dalla Sezione della circolazione per il __________ Rally __________.
5.2
La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del CO 1,
secondo soccombenza. Quest'ultimo è inoltre tenuto a rifondere agli insorgenti,
assistiti da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili, a valere per
entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la
decisione del Consiglio di Stato è annullata ed è accertata l'illegittimità
della risoluzione del 3 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione ha
concesso al CO 1 l'autorizzazione a
organizzare il __________ Rally __________.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del CO 1, il quale rifonderà inoltre
agli insorgenti complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le
istanze. Ai ricorrenti va inoltre retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a
titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera