Lexipedia

Decisione

52.2019.232

Autorizzazione a svolgere una manifestazione sportiva motoristica

21 maggio 2021Italiano23 min

accertata l'illegittimità dell'autorizzazione per il __________ Rally __________.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.232

Lugano

21

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 20 maggio 2019 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

RI

6

RI

7

RI

8

RI

9

RI

10

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 2 maggio 2019 (n. 2180) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dai ricorrenti

contro la risoluzione del 3 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione

ha concesso al CO 1 l'autorizzazione di organizzare il __________ Rally __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il CO 1 è

un'associazione di diritto privato giusta gli art. 60 segg. del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210),

costituita nel 1998 al fine primario di organizzare in Svizzera e all'estero

manifestazioni nazionali e internazionali legate allo sport automobilistico.

Nell'ultimo ventennio l'associazione ha organizzato il Rally del Ticino,

tradizionale gara motoristica di richiamo nazionale e internazionale, valida

per il Campionato e la Coppa Svizzera dei Rally, il Campionato Ticinese

Rally e la Coppa Svizzera dei Rally Storici VHC.

B. a. Il 30 marzo 2018,

il CO 1 ha preannunciato alla Sezione della

circolazione l'intenzione di svolgere venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre

2018 il __________ Rally __________, comunicando il programma di massima. Il 30

maggio 2018 ha inoltrato la formale istanza con la relativa

documentazione.

L'11 luglio 2018 il CO 1 ha precisato che la gara con i tratti di strada chiusi

al traffico e cronometrati sarebbe avvenuta solo sabato 1° settembre 2018. Il

programma aggiornato illustrava in particolare il percorso con le 6 prove speciali previsti quel giorno (PS 1:

Valcolla; 2: Isone 1; 3: Isone 2; 4: Valcolla 2; 5: Isone 3; 6: Penz), con

partenza da Balerna (dalle ore 8.30) e arrivo a Chiasso (dalle ore 18.00).

Dalle spiegazioni e dallo stesso programma risultava inoltre che, tra il 30 e

il 31 agosto 2018, si sarebbero invece tenute le verifiche amministrative e

tecniche, le ricognizioni e la presentazione degli equipaggi (a Chiasso, su

Corso San Gottardo). Era previsto un numero massimo di 150 partecipanti.

b. Raccolti i preavvisi favorevoli dei Municipi interessati dalle prove

speciali, di Armasuisse, dell'Area dell'esercizio e della manutenzione del

Dipartimento del territorio, del Reparto del traffico della Polizia cantonale,

della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze e dell'Automobile Club

Svizzero, come pure della Sezione per la

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del

territorio - dopo aver considerato che quanto avveniva venerdì 31 agosto 2018

non era soggetto a permesso - il 31 luglio 2018 la Sezione della circolazione ha rilasciato al CO 1 l'autorizzazione

richiesta per il rally del 1° settembre 2018, subordinandola a determinate

condizioni generali e particolari, di polizia e per la salvaguardia

dell'ambiente, di cui si dirà, per quanto occorre, più avanti. La decisione,

pubblicata sul Foglio Ufficiale del 3 agosto 2018, è stata dichiarata

immediatamente esecutiva.

C. a. Con ricorso del 22

agosto 2018, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, unitamente all'associazione RI 7, RI

6, il RI 8, il RI 9 e il RI 10 sono insorti al

Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento di tale autorizzazione,

previa restituzione dell'effetto sospensivo

al gravame.

b. Con risoluzione del 28 agosto 2018 il Presidente del Governo ha rigettato

quest'ultima istanza: il _________ Rally __________ ha quindi avuto luogo come

da programma approvato.

c. Con giudizio del 2 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto

ricevibile, il suddetto gravame, confermando la decisione della Sezione della

circolazione.

Dopo aver ammesso la sussistenza di un interesse degno di protezione, ancorché

non più attuale, a verificare la liceità dell'autorizzazione, il Governo ha poi

respinto nel merito tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti. Non ha in

particolare ravvisato alcuna lesione del diritto nel mancato rispetto del

termine d'ordine previsto dall'art. 37 cpv. 2 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione

federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLALCStr; RL 760.110).

Ha poi negato un contrasto con il piano di risanamento dell'aria (PRA 2017),

considerato che la competizione vera e propria si è tenuta il 1° settembre 2018,

fuori dal periodo di divieto (1° giugno - 31 agosto) previsto dalla scheda EV 2.

Gli atti preparatori della gara (in particolare le ricognizioni), ha aggiunto,

non sarebbero invece toccati da tale divieto. Ha infine escluso una violazione dell'ordinanza

contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1)

per l'uso della benzina al piombo, considerato che il tenore massimo di piombo

(0.15 g/l) rientrerebbe appieno nel parametro massimo prescritto.

D. Contro questo giudizio

Fatti

i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e che sia

accertata l'illegittimità dell'autorizzazione per il __________ Rally __________.

Riproponendo le censure rimaste inascoltate, gli insorgenti lamentano anzitutto

la disattenzione del termine (6 mesi) previsto dall'art. 37 cpv. 2 RLALCStr,

che avrebbe impedito loro di sottoporre la decisione a una verifica

delle autorità di ricorso, prima della manifestazione. Contestano inoltre le

conclusioni dell'istanza inferiore riferite al divieto temporale di svolgere

qualsiasi manifestazione motoristica sancito dal PRA 2017, che dovrebbe

estendersi anche agli atti preparatori (e in particolare alle ricognizioni e ai

vari trasferimenti tra le località avvenuti

tra il 30 e il 31 agosto). Sostengono infine che l'uso della benzina al piombo

contrasterebbe con le disposizioni dell'OIAt e sarebbe inaccettabile sotto il

profilo della valutazione delle norme di tutela dell'ambiente.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio

di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione

pervengono la Sezione della circolazione e il CO 1, con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorre, in appresso.

La SPAAS è invece rimasta silente.

F. Non vi è stato

un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia degli insorgenti a

presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

1.2.

1.2.1. Per quanto riguarda la legittimazione

attiva dei ricorrenti, va ricordato che secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100;

applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr), ha diritto di

ricorrere chi ha partecipato al procedimento

dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo

(lett. a), è particolarmente toccato

dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante

giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e

qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del

provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che

permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della

collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che

il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a

dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a

rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al

riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001

n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.244 del 21

marzo 2018 in RtiD II-2018 n. 48 consid. 1.2, 52.2017.97 del 25 ottobre 2017

consid. 1.2, 52.2014.8 del 22 luglio 2015 consid. 2).

Di principio l'interesse degno di protezione

deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì

anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid.

1.1, 137 II 40 consid. 2.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare

eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando

la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o

analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua

attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico

sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 138

Considerandi

II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA 52.2017.244 citata consid. 1.2, 52.2006.252

del 20 ottobre 2006 consid. 1).

1.2.2

In concreto, occorre ritenere che, perlomeno per i ricorrenti che

risiedono nelle immediate vicinanze del tracciato del rally, come ad esempio RI

4.

e RI 3 (residenti a Seseglio, in via ______ rispettivamente in via __________),

può essere ammessa una relazione

particolarmente stretta con la decisione impugnata (cfr. STA 52.2017.244 citata consid. 1.2.2). Da

questo profilo, soddisfano l'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Sapere se ciò valga anche

per gli altri ricorrenti è questione che, come indicato dal Governo, può invece

rimanere aperta.

Ritenuto che la manifestazione motoristica si è nel frattempo svolta, il loro interesse

degno di protezione all'annullamento della decisione non risulta invero più

attuale. Sennonché, con la precedente istanza occorre ritenere che da tale

requisito vada in concreto fatta astrazione, conformemente alla surriferita

giurisprudenza. Non appare infatti remota la possibilità che le contestazioni

mosse in concreto possano ripresentarsi anche in futuro, in condizioni

analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto dal Tribunale. A

fronte dei tempi ristretti nei quali s'inserisce questo genere di

autorizzazioni non sembra in effetti improbabile che anche in avvenire possano

essere presentate richieste simili che facciano sorgere le medesime

problematiche eccepite dai ricorrenti (non osservanza del termine dell'art. 37

cpv. 2 RLALCStr, svolgimento di atti preparatori in periodi critici secondo il

PRA, uso di benzina al piombo). Inoltre parimenti soddisfatta risulta

l'esistenza di un interesse pubblico sufficiente al chiarimento delle questioni

litigiose e, di riflesso, a sapere se l'autorizzazione fosse lecita o meno.

1.3

Con queste premesse l'impugnativa, tempestiva (art. 10 cpv. 2 LALCStr e 68

cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.4

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25.

cpv. 1 LPAmm).

2.

2.1. In Svizzera

le gare di velocità con veicoli a motore effettuate in circuito alla presenza

di pubblico sono vietate (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01; 94 cpv. 1 dell'ordinanza

sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC; RS 741.11).

Le altre manifestazioni sportive, in particolare quelle che si svolgono su

strade pubbliche, sono invece ammesse, previa concessione di un apposito

permesso da parte del Cantone interessato dall'evento (cfr. art. 52 cpv. 2

LCStr). Per principio sono "sportive" tutte le manifestazioni che

hanno una connotazione competitiva, in cui le prestazioni dei partecipanti sono

valutate in base a criteri prestabiliti e viene stilata una classifica (cfr. René Schaffauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 2002,

n. 1017; Peter Donald Burri, Die

Frage der Verfassungsmässigkeit der Regelung motorsportlicher

Veranstaltungen in SVG, tesi, 1981, pag. 78 seg.). Sono segnatamente

considerate tali: (1) le gare di velocità (in cui la graduatoria è

stabilita principalmente considerando la velocità raggiunta o per le quali è

richiesta una velocità media superiore a 50 km/h, cfr. art. 72 cpv. 1 LCStr);

(2) le prove di percorso (in cui, su un percorso prestabilito o scelto

liberamente, i concorrenti devono assolvere determinati compiti) e (3) le prove

di abilità (in cui la classifica avviene solo in base a punti di

penalizzazione; cfr. Schaffauser,

op. cit., n. 1017; Burri, op.

cit., pag. 5 segg.; Interkantonale Kommission für Strassenverkehr [IKSt],

Richtlinie für die Bewilligung von motorsportlichen Veranstaltungen vom 31.

Oktober 1974, cifra 2, pag. 1 segg.). Non ricadono invece nelle manifestazioni

sportive le escursioni (cfr. art. 52 cpv. 2 LCStr), quali i viaggi a

scopo turistico, che per loro natura sono sprovvisti di ogni carattere

competitivo (cfr. Burri, op. cit.,

pag. 78 seg.).

I rally sono prove di percorso: si tratta segnatamente di prove di resistenza

in cui i partecipanti devono osservare delle velocità medie su itinerari

predeterminati. Se ai fini della graduatoria sono comprese prove di velocità su

tratti chiusi al traffico, ad esse tornano applicabili le disposizioni per le

gare di velocità; così pure, se la velocità media esatta è superiore a 50 km/h

(cfr. IKSt, op. cit., pag. 3; Burri,

op. cit., pag. 6).

2.2

A norma di legge (art. 52 cpv. 3 LCStr), il permesso per le manifestazioni

sportive può essere rilasciato solo se:

·

gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento

irreprensibile (lett. a),

·

le esigenze della circolazione lo consentono (lett. b),

·

sono state prese le necessarie misure di sicurezza (lett. c),

·

è stata stipulata la prescritta assicurazione per la

responsabilità civile (lett. d).

La disposizione ha

carattere potestativo e in quanto tale garantisce una discreta latitudine di

giudizio all'autorità competente per la

concessione del permesso, che in Ticino è la Sezione della circolazione (vedi

art. 2 cpv. 1 lett. d cifra 5 e 37 RLALCStr), la quale fissa le

condizioni dopo aver sentito il parere della polizia cantonale, dei municipi

interessati e, se richiesto dalle circostanze, di altre autorità (cfr. art. 37

cpv. 1 LALCStr). Pur trattandosi di un permesso di polizia, che di principio deve

essere accordato allorquando i requisiti

fissati per il suo conferimento sono soddisfatti (cfr. STA 52.2006.252 del 20

ottobre 2006 consid. 2.1 e rimandi), l'adempimento delle condizioni enunciate

all'art. 52 cpv. 3 LCStr non garantisce affatto al richiedente il rilascio

dell'autorizzazione. Lo specifica chiaramente l'art. 95 cpv. 2 dell'ordinanza

sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11; cfr.

STA 52.2006.252 citata consid. 2.1; Burri,

op. cit., pag. 43). Ciò è comprensibile ove pure si consideri che, per

le manifestazioni su strade pubbliche, con il permesso viene autorizzato anche l'uso accresciuto di un bene comune, al cui

rilascio non sussiste di principio alcun diritto (cfr. Schaffauser, op. cit., n. 1018 e 1025; Burri, op. cit., pag. 33 e 43 seg.; cfr.

pure: Thomas Widmer Dreifuss,

Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zurigo 2002, pag. 211 segg. e 215; cfr. inoltre René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen

Verwaltungsrechts, Band II, Berna 2014, n. 213).

Nell'ambito del proprio margine d'apprezzamento, l'autorità deve in particolare

considerare adeguatamente gli aspetti di sicurezza, ma anche di tutela

dell'ambiente. Lo si deduce dall'art. 95 cpv. 2 ONC, che precisa segnatamente che

il permesso deve essere rifiutato se è

prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Emerge inoltre

dalla citata direttiva del 31 ottobre 1974 della Commissione intercantonale

della circolazione stradale (CICS; IKSt), che - ancorché non abbia valore

normativo - funge comunque da raccomandazione volta a coordinare e orientare

l'apprezzamento delle istanze cantonali (cfr. Burri,

op. cit., pag. 42; cfr. inoltre Schaffauser,

op. cit., n. 1024, pag. 465). Secondo questa direttiva, nell'interesse della

sicurezza e della protezione dell'ambiente s'impone un "estremo

riserbo" nella prassi di rilascio dei permessi; in particolare va negato

lo svolgimento di una manifestazione sportiva che rischia di provocare un

rumore eccessivo o altre immissioni (cfr. cifra 6.1 e 6.1.1; Burri, op. cit., pag. 42 e 44; per

quanto precede: STA 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 2).

2.3

Dal profilo ambientale, conformemente a quanto già stabilito da questo

Tribunale nel citato giudizio del 21 marzo 2018 a cui si rinvia (STA

52.2017.344

citata consid. 4, 6 e 8), la Sezione della circolazione è inoltre in

particolare tenuta a orientare il margine discrezionale riservatole dall'art.

52.

cpv. 2 LCStr in funzione della misura del piano di risanamento dell'aria

(PRA), che vieta lo svolgimento di manifestazioni motoristiche in determinati

periodi, nel Mendrisiotto e negli altri agglomerati. Tale misura, già ancorata

nella scheda TR 7.3 del PRA 2007-2016, è infatti stata ripresa dall'attuale

piano (PRA 2017) nella scheda EV 2, ricordando tra l'altro come le gare

motoristiche producano emissioni di sostanze nocive e immissioni foniche, che

si ripercuotono in maniera negativa sulla qualità di vita soprattutto della

popolazione che vive in prossimità del luogo della manifestazione (cfr. PRA

2017.

pag. 56). Premesso che in Ticino la qualità dell'aria è ancora

insoddisfacente e si registrano fenomeni d'inquinamento invernale ed estivo

anche molto marcati, la scheda EV 2 stabilisce in particolare che nel

distretto di Mendrisio e all'interno degli spazi funzionali centro, suburbano e

periurbano del Luganese, del Locarnese e del Bellinzonese (secondo la

scheda del piano direttore R1, Modello territoriale) è vietato svolgere qualsiasi

gara motoristica dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 15 giugno al 31 agosto

(cfr. PRA 2017 pag. 58). Questa misura "operativa" conserva tuttora

una valenza educativa, nella misura in cui agisce a livello di

sensibilizzazione della popolazione. Inoltre, seppur non abbia effetti

direttamente misurabili (cd. effetto indiretto), il divieto di svolgere in

particolare gare motoristiche nel periodo dell'estate, in cui i valori di

immissione d'ozono sono superati con frequenza, concorre quanto meno a non

aggravare gli episodi acuti di smog estivo (cfr. PRA 2017 pag. 39; STA

52.2017.344

citata consid. 7).

2.4

Chiamato a verificare se il potere di apprezzamento di cui dispone la

Sezione della circolazione in tema di autorizzazioni per lo svolgimento di

manifestazioni sportive con veicoli a motore sia

stato esercitato in maniera corretta, il Consiglio di Stato - quale autorità di

ricorso - fruisce di piena cognizione e quindi esamina liberamente non

solo le questioni di fatto e di diritto della controversia sottoposta al suo

giudizio, ma rivede anche ogni problema di apprezzamento e di opportunità (cfr.

art. 69 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2006.252 del 20 ottobre 2006 consid. 2.2). Il

potere d'esame di questo Tribunale è invece circoscritto alla violazione del

diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 69

cpv. 1 e 2 LPAmm).

3.

3.1. Qui oggetto di controversia è il giudizio

governativo che ha tutelato l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della

circolazione per svolgere il __________ Rally __________. È incontestato che il

rally, inteso quale percorso di oltre 250 km, con tutte le prove speciali di

velocità, si è tenuto il 1° settembre 2018. Gli atti preparatori, incluse le

ricognizioni, hanno invece avuto luogo tra il 30 e il 31 agosto 2018. Avuto

riguardo a queste date, i ricorrenti lamentano anzitutto una violazione dell'art.

37.

cpv. 2 RLALCStr: ritengono che la manifestazione motoristica non avrebbe

dovuto essere approvata, già solo perché la relativa domanda non è stata

presentata nel termine prescritto da tale norma. Tenuto conto delle

attività svolte tra il 30 e il 31 agosto 2018, eccepiscono inoltre un contrasto

con il PRA 2017, che avrebbe pure dovuto condurre a un rifiuto dell'autorizzazione.

3.2

Per quanto riguarda il primo aspetto, va osservato che, secondo l'art. 37

cpv. 2 RLALCStr, la domanda (per organizzare una manifestazione sportiva) deve

essere presentata alla Sezione della

circolazione, Ufficio amministrativo, entro il termine di (a) 6 mesi per

le manifestazioni motoristiche e (b) 2 mesi per le altre manifestazioni, dalla

data prescelta. I termini previsti da questa norma sono più lunghi di quelli

stabiliti in modo chiaro dall'art. 95 cpv. 1 primo periodo ONC, il quale prescrive

che le domande per manifestazioni assoggettate al permesso devono essere

presentate all'autorità cantonale almeno un mese prima della gara.

Già

solo a fronte di questa circostanza, è da escludere che il mancato rispetto del

termine di sei mesi indicato dal regolamento cantonale (art. 37 cpv. 2 RLALCStr)

possa aver un qualsiasi effetto preclusivo per il richiedente. Al contrario, v'è

da ritenere che il diritto federale non lasci a quello cantonale spazio per

introdurre dei termini procedurali diversi, segnatamente di natura perentoria (cfr.

art. 49 Cost.; cfr. peraltro anche la citata direttiva del CICS/IKSt, che

riprende il medesimo termine dell'art. 95

ONC; inoltre, Burri, op. cit.,

pag. 39). Contrariamente a quanto affermano gli insorgenti, un tale termine non

mira tanto ad assicurare a coloro che si sentono lesi nei propri

interessi di far verificare la decisione della Sezione della circolazione dalle

Autorità giudiziarie di ricorso,

ma piuttosto solo a permettere un

ordinato svolgimento della procedura, dando all'autorità competente il tempo

necessario per esaminare la domanda. Su questo punto, perlomeno nell'esito, il

giudizio impugnato va quindi esente da critiche.

3.3

Una diversa conclusione s'impone per contro per quanto riguarda l'eccezione

riferita alle attività "preparatorie", che si sono svolte nel periodo

bandito dal PRA. È ben vero che il rally vero e proprio, con le prove speciali

(la presa di tempo e la graduatoria), si è tenuto solo il 1° settembre. Non si

può tuttavia ignorare come anche le altre attività - e in particolare le ricognizioni

del percorso (che possono avvenire solo a determinati orari e per un numero di

passaggi massimo) - siano a tutti gli effetti parte integrante della

manifestazione motoristica soggetta ad autorizzazione (cfr. pure STA

52.2017.344

citata consid. 9.3), seppur le stesse vengano effettuate con

automobili normali, nel rispetto delle norme della circolazione. Lo conferma

anzitutto il regolamento del rally, che disciplina espressamente questo aspetto

della competizione (imponendo obblighi, controlli e sanzioni in caso di loro

violazione; cfr. regolamento particolare ufficiale del __________ Rally __________,

ad programma generale e art. 15, nonché Regolamento standard per i rally della

Commissione sportiva nazionale [CNS] dell'Auto Sport Svizzera [ASS], ad art. 15,

sub www.motorsport.ch). Lo conferma inoltre la stessa autorizzazione rilasciata

dalla Sezione della circolazione, la quale è stata tra l'altro subordinata alla

condizione di polizia (n. 15) secondo cui "le ricognizioni dovranno

aver luogo unicamente durante il giorno e gli orari previsti dal Regolamento di

gara". In queste circostanze, non è quindi dato di vedere come si

possa affermare che tale aspetto esuli dall'autorizzazione,

come ritenuto dalla Sezione della circolazione. Al contrario, in quanto

strettamente connesse con la manifestazione motoristica e con il permesso che l'autorizza,

v'è quindi da ritenere che anche tali attività siano toccate dalla

misura del PRA 2017 che vieta lo svolgimento di simili eventi tra il 15 giugno

e il 31 agosto. Del resto, dal profilo dell'interesse pubblico perseguito dalla

misura, e meglio di limitare le manifestazioni motoristiche che possono

veicolare un messaggio negativo, in particolare se svolte in periodi in cui l'inquinamento

dell'aria è particolarmente elevato, una diversa interpretazione non si

giustifica. A maggior ragione laddove il programma dell'intera manifestazione,

come in concreto, ha preso pubblicamente avvio già prima del 1° settembre 2018.

Ne discende che l'autorizzazione al ________ Rally __________ rilasciata dalla

Sezione della circolazione e avallata dal Governo non può essere confermata:

scostandosi senza alcuna valida ragione dalla misura EV 2 del PRA, che ha a

torto ritenuto inapplicabile, l'autorità dipartimentale ha infatti esercitato in

modo scorretto il proprio margine d'apprezzamento, rendendo una decisione

insostenibile. Da questo profilo, il giudizio impugnato che la conferma non può

pertanto essere tutelato. Per il resto, nessuno ha mai chiesto né preteso che

fossero date le condizioni per concedere una deroga al divieto ancorato nel PRA

(cfr. al riguardo, PRA 2017 pag. 58; STA 52.2017.344 citata consid. 9.1 e 9.2),

per modo che non occorre evidentemente soffermarsi su questo aspetto.

4.

Infine, da

respingere è invece l'eccezione con cui i ricorrenti lamentano una violazione

dell'OIAt con riferimento all'utilizzo della benzina con piombo.

È ben vero che in concreto il Regolamento particolare del Rally __________ -

riprendendo di tutta evidenza quanto prevede il Regolamento standard per i

rally della CNS dell'ASS (cfr. art. 9.1) - ammetteva l'uso di carburante con

piombo, mediante la seguente disposizione: quantità massima di piombo 0.15

g/l (sans plomb 0.013 g/l, cfr. art. 9.1). Contrariamente a quanto affermano

gli insorgenti, tale regola non si pone tuttavia in contrasto con l'allegato 5,

n. 5 dell'OIAt, che stabilisce i requisiti di qualità per le benzine, e segnatamente

che la benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in

commercio soltanto se ha un tenore in piombo massimo di 5 mg/l (cfr. cpv. 1).

Non tanto perché il commercio di benzina sarebbe consentito nella misura in

cui il tenore in piombo non supera il valore di 0.56 g/l, come erroneamente

indicato dalla SPAAS riferendosi impropriamente al cpv. 2 dell'all. 5 n. 5, che

concerne la benzina per aerei (cfr. sue osservazioni del 24 agosto 2018).

E nemmeno perché esso rientrerebbe abbondantemente nei parametri massimi

prescritti dall'OIAt pari a 0.5 g/l come preteso dal Governo, il quale ha

all'evidenza travisato le unità di misura (0.5 g/l ≠ 5 mg/l;

cfr. giudizio impugnato consid. 5.2).

In realtà, la disposizione di gara che ammette l'uso privato della benzina con

piombo (entro i predetti limiti) non disattende l'allegato 5 n. 5 cpv. 1 dell'OIAt

poiché tale normativa - che corrisponde alle specifiche della norma europea per

la benzina EN 228 (cfr. pure UFAM, Requisiti in materia di carburanti e

combustibili, sub www.bafu.admin.ch) e

risulta più severa di quanto ammette l'allegato VI cpv. 4 del Protocollo della

Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a

lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (concluso a Aarhus il 24 giugno

1998, approvato dall'Assemblea federale il 19 settembre 2002 ed entrato in

vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2003; RS 0.814.326) - si applica soltanto,

stando al suo chiaro testo, alle importazioni a scopi commerciali o

messa in commercio. Non anche alle importazioni private per uso proprio

rispettivamente al mero uso privato. Sebbene un tale utilizzo resti

evidentemente sconsigliato e per quanto sarebbe auspicabile che anche i

regolamenti standard dei rally fossero aggiornati ai valori applicabili al

commercio di benzina (cfr. pure sull'evoluzione del contenuto massimo

autorizzato di piombo nella benzina: UFAM, Emissioni di gas di scarico dei

veicoli a motori e delle macchine: evoluzione della legislazione svizzera,

marzo 2019, pag. 28 tabella 15) - visto che sussistono valide alternative maggiormente

rispettose della tutela dell'ambiente e della salute (per i veicoli più datati

è in particolare possibile aggiungere a ogni pieno un additivo sostitutivo del

piombo; cfr. in tal senso anche il comunicato stampa del 25 agosto 1999

relativo alla modifica dell'OIAt entrata in vigore il 1° gennaio 2000) - non si

può concludere che, da questo profilo, il regolamento di gara fosse lesivo dell'OIAt

e, di riflesso, nemmeno l'autorizzazione rilasciata dalla Sezione della

circolazione.

5.

5.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono,

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata ed è accertata l'illegittimità dell'autorizzazione

rilasciata dalla Sezione della circolazione per il __________ Rally __________.

5.2

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del CO 1,

secondo soccombenza. Quest'ultimo è inoltre tenuto a rifondere agli insorgenti,

assistiti da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili, a valere per

entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la

decisione del Consiglio di Stato è annullata ed è accertata l'illegittimità

della risoluzione del 3 agosto 2018 con cui la Sezione della circolazione ha

concesso al CO 1 l'autorizzazione a

organizzare il __________ Rally __________.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del CO 1, il quale rifonderà inoltre

agli insorgenti complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le

istanze. Ai ricorrenti va inoltre retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a

titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera