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Decisione

52.2019.233

Tassa di soggiorno - prescrizione

12 settembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 dicembre 2010,

l'allora Ente turistico __________ aveva stabilito la tassa di soggiorno

forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze

situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per le residenze

accessibili tramite strada, rispettivamente in fr. 50.- per letto per quelle

raggiungibili a piedi.

Il 20 novembre 2018 l'CO 1, che è subentrato all'__________, ha fissato, con

effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale

mantenendo gli stessi importi precedentemente in vigore per la zona qui in

oggetto, e meglio fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________,

rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le

abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di

cammino su sentiero.

B. RI 1 è domiciliata a __________

ed è proprietaria di un appartamento di vacanza sito a __________ (mappale n. __________,

foglio PPP __________; precedentemente in comproprietà con il marito deceduto

in aprile 2018). Su richiesta dell'CO 1, con apposito formulario compilato il

28 novembre 2018, essa ha comunicato all'Ente turistico che la sua abitazione

secondaria dispone di cinque posti letto e che la stessa è accessibile tramite

strada. Con decisione del 21 dicembre 2018, trasmessa con lettera

accompagnatoria del 27 dicembre 2018, l'CO 1 le ha fatturato l'importo di fr.

350.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per

l'anno 2013. Con scritto del 7 gennaio 2019, indirizzato all'Ente turistico, RI

1 ha contestato tale fattura. Mediante sei distinte decisioni del 30 aprile

2019 l'CO 1 le ha poi fatturato pure le tasse di soggiorno forfettarie per gli

anni dal 2014 al 2019, per un importo di fr. 350.- ciascuna (fr. 70.- per posto

letto).

C. Avverso le suddette

pronunce RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Lamenta di non aver mai ricevuto

risposta al suo scritto del 7 gennaio 2019 e contesta che l'Ente turistico

possa pretendere il pagamento delle tasse di soggiorno a far tempo dal 2013,

per le quali in passato non aveva mai emesso le relative fatture.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario,

in seguito.

La replica in tedesco presentata dall'insorgente, irricevibile nonostante il

termine impartito per provvedere alla traduzione, è stata estromessa

dall'incarto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1

della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La

legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria delle decisioni impugnate

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), è certa.

1.2. Per quanto attiene alla tempestività del gravame, la stessa è sicuramente

data per rapporto alle tasse di soggiorno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

L'CO 1 eccepisce però la tardività del gravame rispetto alla decisione del 21

dicembre 2018 relativa alla tassa di soggiorno 2013. Ora, a questo proposito va

rilevato che già con scritto del 7 gennaio 2019 l'insorgente aveva espresso il

suo chiaro dissenso nei confronti del suddetto tributo, lamentando il fatto che

a suo dire quest'ultimo non poteva essere preteso retroattivamente. È vero che tale

lettera era stata indirizzata all'Ente turistico e non al Tribunale cantonale

amministrativo; tuttavia ciò non nuoce alla ricorrente poiché alla luce del suo

contenuto l'CO 1 avrebbe dovuto considerarla alla stregua di un ricorso, peraltro

introdotto tempestivamente (art. 68 cpv. 1 LPAmm), e trasmettere d'ufficio la

medesima alla competente autorità di ricorso, ossia a questo Tribunale, in

applicazione di quanto disposto dall'art. 6 cpv. 1 LPAmm. Infatti, per prassi

invalsa le autorità amministrative e giudiziarie devono trattare gli atti

scritti indipendentemente dalla loro denominazione (DTF 133 I 300 consid. 1.2,

133 II 396 consid. 3.1; STF 8C_727/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 5.4).

Ne consegue pertanto che il ricorso è tempestivo per rapporto a tutte e sette

le decisioni di tassazione che sono state emesse nei confronti dell'insorgente.

Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Le

Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di

incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di

soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture

turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione

(art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno

tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai

sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti

in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio,

campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e

altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di

appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie,

pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo

importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo

dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la

residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il

compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta

turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta

l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014

(RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi

d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

3.

3.1 Come

accennato in narrativa, la ricorrente contesta che per il suo appartamento di

vacanza a __________, usato negli anni dalla famiglia e per il quale ha sempre

pagato le imposte cantonali e comunali, le possano essere addebitate

retroattivamente le tasse di soggiorno a far tempo dal 2013, non avendo mai

ricevuto negli anni passati alcuna fatturazione.

3.2

La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali,

denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire

esclusivamente determinate spese, ritenuto che la specialità della destinazione

non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da

parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di

imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128).

Vista l'incondizionalità di tale tributo, l'obbligo di versare la tassa di

soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a

sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

Ora, né l'attuale LTur, in vigore dal 1° gennaio 2015 (BU 2014, 431), né la

previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), così

come neppure i relativi regolamenti (RLTur e regolamento d'applicazione della

legge sul turismo del 4 luglio 2000 [BU 2000, 231]), prevedono (rispettivamente

prevedevano) dei termini di prescrizione per procedere al prelievo delle tasse

di soggiorno. Dottrina e giurisprudenza sono tuttavia concordi nell'affermare

che anche in difetto di un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese

fondate sul diritto pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione

(DTF 140 II 384 consid. 4.2., 135 V 163 consid. 5.3; STF 2C_744/2014 del 23

marzo 2016 consid. 6.2,1P.434/2006 del 29 novembre 2006 consid. 4; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Zurigo 2018, pag. 261; Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed.,

Berna 2011, pag. 96). Se la legge non fissa un termine di prescrizione, occorre

fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di

tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili

per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe qualora

agisse come il legislatore (DTF 140 II 384 consid. 4.2.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung

öffentlich-rechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar

der Universität Freiburg, Schweiz, Band n.328, Zurigo 2013, pag. 166; Moor/Poltier, op. cit. pag. 97; Adelio Scolari, Diritto amministrativo

parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza ivi citata).

3.3

L'autorità resistente sostiene che si debba in specie applicare un termine

di prescrizione di cinque anni dalla fine del periodo fiscale previsto in

materia di imposte cantonali (art. 193 cpv. 1 della legge tributaria del 21

giugno 1994; LT; RL 640.100). Il medesimo termine è altresì previsto a livello

di imposta federale diretta (art. 120 della legge sull'imposta federale diretta

del 14 dicembre 1990; LIFD; RS 642.11). Si rileva inoltre che i termini che il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire in via giurisprudenziale sono

generalmente di 5 anni o 10 anni, alla stregua di quelli applicabili per legge

nel diritto civile (art. 127 e 128 CO; DTF 140 II 384 consid. 4.2., 126 II 54,

124.

I 247, 112 Ia 260 consid. 5; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid.

3.1

, 53.2002.1 del 27 novembre 2003 consid. 2.1; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Moor/Poltier, op. cit., pag. 99 e giurisprudenza ivi citata;

Meier, op. cit. pag. 167 e

giurisprudenza ivi citata). Salvo diversa disposizione di legge, secondo

costante dottrina e giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si

applica il termine di dieci anni e, per le prestazioni periodiche, quello di

cinque anni (DTF 140 II 384 consid. 4.2, 131 V 55 consid. 3.1., 112 Ia 260

consid. 5e; STA 52.2001.143 del 21 febbraio 2002 consid. 2.1.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Meier, op. cit., pag. 167; Moor/Poltier, op. cit., pag. 99).

Ritenuta una certa similitudine con i regimi contributivi previsti dalla LT e

dalla LIFD (nonostante queste leggi disciplinino dei generi di imposte differenti)

e visto inoltre come i termini di prescrizione per le pretese periodiche fondate

sul diritto pubblico fissati a livello giurisprudenziale siano di al minimo

cinque anni, si deve senz'altro convenire con l'autorità di prime cure sul

fatto che questo termine trovi applicazione nel caso di specie.

In merito al dies a quo va considerato che, in assenza - come nel caso

di specie - di un'esplicita norma di diritto pubblico che disponga

diversamente, la prescrizione del diritto di tassare inizia a decorrere dal

momento in cui il credito è diventato esigibile (cfr. art. 130 cpv. 1 CO; STA

52.2001.143

consid. 2.2.; Meier,

op. cit., pag. 145; Adelio

Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, pag. 69).

Quando l'esistenza e l'ammontare di una determinata pretesa necessitano di

essere fissati mediante decisione dell'autorità, il relativo credito diventa

esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a partire dal

momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita del medesimo.

In questo modo vi è la certezza che l'insorgere della prescrizione o della

perenzione non venga altrimenti ritardata a causa del comportamento omissivo

dell'autorità (Meier, op. cit.,

pag. 156). In concreto, si deve dunque considerare che, perlomeno laddove non è

stata definita in precedenza tramite decisione, la tassa di soggiorno diventa

esigibile alla fine dell'anno civile a cui si riferisce: è infatti soltanto a

quel momento che la fattispecie che determina la nascita del credito nei

confronti del contribuente si realizza completamente, essendo appunto il

tributo in questione, nella forma dell'importo forfettario, percepito

annualmente su di un periodo di computo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Fanno eccezione naturalmente le situazioni in cui nel corso dell'anno dovessero

venir meno le condizioni di assoggettamento del contribuente; in questi casi la

tassa andrebbe calcolata pro rata temporis e la sua esigibilità

coinciderebbe con il giorno in cui ha preso

fine l'assoggettamento (STA 52.2017.161 del 25 aprile 2019 consid. 3.3).

Ne discende che, allorquando il 21 dicembre 2018 e il 30 aprile 2019 l'Ente ha

finalmente emes-so le decisioni di tassazione, i relativi crediti non erano

ancora prescritti. L'emanazione di queste fatture ha inoltre interrotto i loro

termini di prescrizione che hanno quindi ricominciato a decorrere da capo a

partire dalle suddette date.

Ne discende pertanto che l'CO 1 poteva legittimamente richiedere all'insorgente

le tasse di soggiorno relative al periodo 2013-2019 non ancora percepite, in

quanto le stesse non erano prescritte.

4.

4.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto con

conseguente conferma delle decisioni impugnate.

4.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'CO 1

come da esso richiesto, non essendone

date le premesse (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-, già anticipate dalla

ricorrente, restano a carico di quest'ultima.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera