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Decisione

52.2019.248

Divieto di circolare su territorio svizzero della durata di 1 mese a seguito di un'infrazione medio grave (eccesso di velocità, + 31 km/h). Notificazione in Italia (allorquando il ricorrente sosteneva

11 novembre 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino italiano

al beneficio di un permesso B a far tempo dal 20 novembre 2017, è nato il 14

ottobre 1989 ed era titolare di una licenza di condurre italiana. A seguito del

suo trasferimento in Ticino, ha fatto convertire la sua patente italiana in una

licenza di condurre svizzera.

In passato, ha subito un divieto di circolare in Svizzera

della durata di un mese (scontato il 15 agosto 2011) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme

della circolazione (decisione del 16 maggio 2011).

B. a. Il 20 marzo 2016,

alle ore 6.50, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato (I) __________

(di proprietà di una società italiana e preso a noleggio dalla __________. di __________,

prov. di __________) in territorio di __________ (autostrada A2 in direzione

sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 131

km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 100 km/h.

b. Preso atto del relativo rapporto del 4 gennaio 2017 della polizia cantonale,

il 3 marzo 2017 la Sezione della circolazione ha proposto che RI 1 venisse

condannato al pagamento di una multa di fr. 440.- (oltre tasse e spese, per un

totale di fr. 590.-). Tale sanzione, rimasta incontestata, è passata in

giudicato e il 12 aprile 2017 RI 1 ha pagato l'importo di fr. 590.-.

c. Avviata una procedura amministrativa per i fatti occorsi il 20 marzo 2016 e

raccolte le sue osservazioni, il 15 maggio 2017 la Sezione della circolazione gli

ha poi fatto divieto di circolare su territorio svizzero per la durata di un

mese (dal 14 luglio al 13 agosto 2017 inclusi), autorizzando comunque in tale

periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è

stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2

lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione

alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 27

novembre 2018, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Respinta una censura

relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito, l'Esecutivo

cantonale ha ritenuto inverosimile la tesi del ricorrente, il quale sosteneva

in quella sede che alla guida del veicolo non vi fossero né lui né la persona (__________)

che aveva precedentemente indicato alla polizia, bensì un terzo. Ha quindi

confermato la commissione di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b

LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di

imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese,

precisando che, in presenza di una licenza di condurre straniera, tale misura è

sostituita da un divieto di circolare su territorio elvetico.

D. Contro il predetto

giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo con ricorso del 24 maggio 2019, postulandone l'annullamento.

Il ricorrente lamenta anzitutto l'irregolare intimazione del giudizio

impugnato, notificatogli in Italia allorquando risiedeva già in Svizzera e di

cui avrebbe avuto notizia soltanto nell'aprile 2019, cosicché la sua

impugnativa sarebbe tempestiva. Sembra poi dolersi di una non meglio precisata mancata

occasione di contraddittorio o quantomeno raffronto con le competenti autorità

di prime cure, le quali non avrebbero dato seguito alle sue prese di

posizione. Ribadisce di non essere stato lui a commettere l'infrazione, contestando

gli indizi su cui si è invece fondato il Governo per giungere alla conclusione

opposta. Evidenzia infine la sua ottima reputazione quale conducente in patria.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, con argomenti di

cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. In sede di

replica e duplica, l'insorgente e la Sezione della circolazione si sono

riconfermate nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Per quanto concerne la tempestività del gravame si osserva quanto segue.

Considerandi

2.

2.1

Giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30

giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della

decisione impugnata.

2.2

Secondo costante prassi, la notifica all'estero di un

documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una

decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione

convenzionale contraria (che la Svizzera non conosceva in ambito amministrativo

prima dell'entrata in vigore, il 1° ottobre 2019, della Convenzione

europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

del 24 novembre 1977; RS 0.172.030.5) o consenso dello Stato nel

quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare

(DTF 143 III 28 consid. 2.2.1, 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3a; Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 709), a meno che non riguardi una comunicazione meramente informativa

senza effetti giuridici, che in tal caso può essere notificata direttamente per

posta (DTF 136 V

295.

consid. 5.1 e le

referenze ivi citate). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della

sovranità dello Stato estero

e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 136 V

295.

consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3b; STF

2C_408/2016 del 19 giugno 2017 consid. 2.2,1C_236/2016 del 15 novembre 2016

consid. 3; messaggio del Consiglio federale

del 30 agosto 2017 concernente l'approvazione e l'attuazione delle convenzioni

n. 94 e 100 del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa

transfrontaliera, FF 2017 5061 segg.

p.to 1.2.1; Thomas Merkli/Arthur

Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berna 1997, n. 15 seg. ad

art. 10).

2.3

La notifica irregolare di una decisione non può cagionare alcun

pregiudizio alla parte interessata (art. 20 LPAmm), per la quale il termine di

ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza della stessa. L'interessato

non può tuttavia differire a piacimento il suo intervento. Le regole della

buona fede e il principio della certezza del diritto gli impongono di farsi

parte diligente e di informarsi, non appena avuta conoscenza dell'esistenza

della decisione, riguardo al contenuto e alla motivazione della stessa. Entro

un termine ragionevole deve quindi pretendere che la decisione gli venga

regolarmente notificata oppure presentare ricorso (cfr. STF 9C_702/2014 del 1°

dicembre 2014 consid. 4.2.1; Felix

Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in: Bernhard Waldmann/Philippe

Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 8 ad art. 38). La durata del suddetto termine e

il genere di provvedimenti che possono essere ragionevolmente pretesi

dall'interessato si determinano in base alle circostanze del caso concreto

(cfr. STF 9C_702/2014 citata consid. 4.2.1).

2.4

Nella fattispecie, la decisione impugnata,

emanata dal Governo il 27 novembre 2018, è stata intimata al ricorrente in

Italia per via diplomatica. Più precisamente, con scritto del 29 novembre 2018,

il Consiglio di Stato ha incaricato l'Ufficio federale di giustizia (UFG) di

far notificare la decisione in questione al destinatario in via __________, a __________

(prov. di __________). Ciò poiché quello era il recapito che l'insorgente aveva

comunicato all'autorità governativa in sede di ricorso, e poi ancora con la

replica (senza suscitare particolari obiezioni, cfr. in particolare l'art. 11

cpv. 3 LPAmm, che permette all'autorità di chiedere l'elezione di un domicilio

di notificazione).

Sennonché dagli atti emerge che la risoluzione impugnata - come sostanzialmente

afferma l'insorgente - non ha mai potuto essergli notificata al recapito

italiano, in quanto egli non risultava reperibile a quell'indirizzo ma iscritto

all'anagrafe dei residenti all'estero del Comune di __________ (cfr. scritto

del 3 aprile 2019 dell'Ambasciata di Svizzera in Italia all'UFG, con allegato

il Certificato di residenza per persona iscritta all'AIRE rilasciato il 7 marzo

2019.

dal citato Comune italiano attestante che dall'11 aprile 2018 il

ricorrente risiedeva a un indirizzo di __________; cfr. pure permesso di dimora

rilasciatogli il 30 gennaio 2018, secondo cui era giunto in Svizzera già il 20

novembre 2017).

Ora, considerato che di regola l'esistenza di un procedimento in corso impone

alle parti di comportarsi conformemente al principio della buona fede, in

particolare facendo in modo che possano essere loro notificate le decisioni

relative alla procedura (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3), vi sarebbe

anzitutto da chiedersi se il suddetto tentativo di notifica - avvenuto secondo

la corretta via diplomatica, ma rimasto lettera morta perché l'insorgente ha

omesso di informare l'autorità di ricorso dell'intervenuto cambiamento d'indirizzo

- non abbia sortito effetto e debba essere considerato una notifica irregolare.

Occorrerebbe poi domandarsi se l'insorgente - che ha avuto notizia del giudizio

negativo del Governo del 27 novembre 2018 al più tardi il 22 febbraio 2019

(allorquando la Sezione della circolazione gli ha fissato il periodo di

espiazione della misura) - abbia intrapreso tutto quanto si poteva da lui

ragionevolmente esigere per prendere conoscenza del suo contenuto e impugnarlo

con sollecitudine. Tali quesiti possono nondimeno rimanere indecisi,

ritenuto che il ricorso, come si vedrà qui di seguito, va in ogni caso respinto

nel merito.

3.

Anzitutto

va osservato che non è chiaro se l'insorgente lamenti una violazione del suo diritto

di essere sentito, nella misura in cui rimprovera al Governo di non aver dato

seguito a sue precedenti richieste di aprile e agosto (in cui

affermava la sua buona reputazione di conducente rispettivamente chiedeva di

considerare l'aspetto economico della vicenda), se non con la

decisione riconfermata dalla sezione della circolazione, ragione per la quale

ha riscontrato una mancata occasione di contradditorio o quantomeno raffronto

con le competenti autorità di prime cure, ad esempio circa il materiale

fotografico, o a rapporti tecnici in merito ai relativi rilievi (cfr.

ricorso, pag. 4). Una tale censura, già perché confusa e immotivata, va

respinta. In generale giova comunque ricordare che il diritto di essere

sentito, segnatamente quello a una motivazione sufficiente, non impone

all'autorità di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti, essendo sufficiente che

dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui essa fonda

il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,

137.

II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Ciò che si avvera senz'altro nel caso in

esame, ritenuto che dalla pronuncia governativa è possibile desumere con

sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza a

confermare il provvedimento e rigettare, anche solo implicitamente, le censure

avanzate dall'insorgente. Non è pertanto dato di vedere in che misura il

ricorrente, che ha peraltro potuto riproporre in questa sede tutte le obiezioni

che riteneva, sia in concreto stato menomato nell'esercizio dei suoi diritti di

difesa.

4.

4.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione

penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata

secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid.

3.

, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal

giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti

al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove

il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle

prove compiuto dal giudice penale è in netto

contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito

tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la

violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II

447.

consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità

deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui

quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è

quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente

su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato

sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere

che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di

far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa

o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il

principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire,

se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1,1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

4.2

4.2.1

Come accennato in narrativa, dagli atti risulta che il 20 marzo 2016,

verso le ore 6.50, mentre circolava in territorio di __________ sull'autostrada

A2 in direzione sud, l'automobile immatricolata (I) __________, intestata a una

società italiana, ma noleggiata dalla __________., è incappata in un controllo

radar che ha rilevato un superamento di 31 km/h della velocità consentita di 100

km/h. Con scritto del 17 giugno 2016 quest'ultima ha comunicato alla polizia

cantonale che il veicolo in questione, dal 7 marzo al 7 aprile 2016, era stato

locato da RI 1, precisando che, ai sensi della legge italiana, il locatario

era, per contratto, anche il solo conducente autorizzato del veicolo noleggiato.

Il ricorrente, per conto della __________ di __________ (di cui è socio di

capitale, cfr. ricorso al Governo, punto n. 3), ha in seguito comunicato alla

polizia cantonale che, il giorno in cui è stato commesso l'eccesso di velocità,

alla guida del veicolo (a suo dire preso a noleggio dalla predetta società e

utilizzato dai suoi dipendenti, lui compreso) vi sarebbe stato tale __________,

cittadino moldavo, nato il 20 ottobre 1987, di cui ha allegato la licenza di

condurre rilasciatagli in patria (indicando i suoi dati anche nel modulo

relativo alle generalità del conducente sottoscritto il 27 settembre 2016). Il

5.

ottobre successivo la polizia cantonale ha informato l'insorgente che, un

confronto tra la documentazione da lui fornita e le fotografie in loro possesso,

aveva permesso di appurare che il conducente non era __________. La richiesta

di compilare nuovamente il documento con i dati personali del conducente è

rimasta lettera morta. Sta di fatto che a seguito degli eventi occorsi il 20

marzo 2016, con decreto d'accusa del 3 marzo 2017, la Sezione della

circolazione ha condannato RI 1 per aver circolato sull'autostrada A2 a una

velocità superiore di 31 km/h rispetto al limite prescritto di 100 km/h,

infrangendo in particolare l'art. 90 cpv. 1 LCStr, e gli ha inflitto una multa

di fr. 440.- (oltre tasse e spese, per un totale di fr. 590.-), che quest'ultimo

ha prontamente e personalmente saldato il 12 aprile 2017 (cfr. ricevuta di

pagamento del 12 aprile 2017 e osservazioni del 27 aprile 2014 [recte:

2017] e ricorso al Governo, punto n. 10).

4.2.2

Ora, alla luce della

giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come

stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla

fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di

giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che

hanno portato alla condanna pronunciata il 3 marzo 2017. Se l'insorgente

riteneva di non essere stato lui alla guida del veicolo e che la sanzione

penale fosse quindi stata inflitta sulla base di un presupposto fattuale

inesatto, anziché saldare la multa, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di

diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che

gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che

riteneva utili ai fini della sua difesa.

Tanto più che egli si è sempre giustificato affermando di non essere stato lui

alla guida del veicolo. La sua linea difensiva avrebbe perciò dovuto coerentemente

indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è

tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la gravità del reato imputatogli e

l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo,

adagiandosi sul decreto con il quale la Sezione della circolazione l'ha

condannato a una multa per avere commesso un'infrazione di media gravità alle

norme della circolazione, senza contestarlo. Ha dunque lasciato passare in

giudicato la decisione penale, pur sapendo - vista anche la sua passata esperienza

(divieto di circolazione subito nel 2011 per un reato di pari gravità) - che la

condanna per aver infranto importanti norme della circolazione avrebbe

comportato inevitabilmente anche l'adozione di provvedimenti amministrativi. Tanto

più che è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione

stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95

consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3 e 2.3.2; cfr., tra le tante, STF 1C_50/2019

dell'11 febbraio 2019 consid. 3.1). Inconsistente è l'accenno al fatto che non

avrebbe avuto tempo né modo di preparare un eventuale impianto difensivo sul

piano penale. Nella misura in cui pretende, come già davanti alla precedente

istanza, che, avendo ricevuto il decreto d'accusa - che gli è pacificamente

stato intimato in maniera regolare in Italia (cfr. art. 7 cifra 1 della

convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile

1959.

[RS 0.351.1], art. XII cifra 1 dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia che

completa la citata convenzione e ne agevola l'applicazione [RS 0.351.945.41] e

art. 52 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14

giugno 1985, cui l'Italia ha aderito il 19 giugno 1990) - soltanto una volta

che il termine per opporvisi era già spirato, non gli sia stata offerta una

reale opportunità di contestarlo, l'insorgente dimentica infatti che è soltanto

con la notifica del decreto d'accusa che inizia a decorrere il termine

d'opposizione. Resta il fatto che egli ha, come detto, prontamente saldato la

multa, dando d'altra parte espressamente atto in questa sede di aver rinunciato

a impugnare la decisione penale soltanto per spirito di correttezza (cfr.

ricorso, pag. 5).

4.2.3

A titolo abbondanziale si osserva comunque come il ricorrente non abbia apportato

in sede amministrativa alcun elemento tale da rimettere seriamente in

discussione i fatti accertati a livello penale. La tesi sostenuta per la prima

volta davanti al Consiglio di Stato, secondo cui alla guida ci sarebbe stato tale

__________, cittadino rumeno pure alle dipendenze della __________, è infatti

del tutto priva di credibilità, come correttamente rilevato dalla precedente

istanza, le cui argomentazioni non possono che essere pienamente condivise. In

particolare, benché il signor __________ (come si può evincere dalla fotografia

sulla copia del suo permesso di guida) sia apparentemente più somigliante

(rispetto a __________) alla persona immortalata alla guida del veicolo, non può

essere trascurato che la società di autonoleggio (__________) ha inequivocabilmente

chiarito che il contratto relativo alla vettura in oggetto era stato concluso

con l'insorgente, il quale era anche l'unico conducente autorizzato del veicolo.

Neppure può essere dimenticato che in corso di procedura il ricorrente ha indicato

due distinte persone che sarebbero state alla guida della vettura al momento

dei fatti, senza peraltro mai fornire alcuna prova atta a dimostrare ch'esse

fossero autorizzate a condurre il veicolo noleggiato né il motivo professionale

che potesse giustificare la loro presenza in Svizzera alle 6.50 di domenica 20

marzo 2016. Non solo non si è premurato di produrre una dichiarazione di

assunzione di responsabilità da parte loro, ma neppure ha mai sostenuto, né

tantomeno dimostrato, la sua presenza altrove al momento dell'infrazione. Particolarmente

significativo è peraltro che anche in occasione di un ulteriore (e più grave, +

41.

km/h a fronte di un limite di 80 km/h) eccesso di velocità commesso il 18

gennaio 2017, ancora una volta con un veicolo da lui preso a noleggio sempre

presso la __________ (cfr. scritto del 7 marzo 2017 della suddetta società alla

polizia cantonale), nuovamente sull'autostrada A2 ma questa volta in territorio

di Chiasso, il ricorrente abbia sostenuto che alla guida vi fosse __________

(cfr. richiesta generalità conducente sottoscritta il 18 aprile 2017), salvo

poi per finire ammettere la propria responsabilità davanti al giudice della

Pretura penale (che lo ha così condannato per infrazione grave alle norme della

circolazione alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 160.-

cadauna, per complessivi fr. 4'000.-, sospesa condizionalmente con un periodo

di prova di due anni, e alla multa di fr. 800.-; cfr. sentenza del 1° marzo

2019.

della Pretura penale).

4.2.4

In conclusione, non sussiste quindi il benché minimo motivo per scostarsi

dagli accertamenti vincolanti operati in sede penale. Agendo in questo senso

non si viola del resto il principio della buona fede, ma si tutela

doverosamente quello della sicurezza giuridica.

5.

5.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può

nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 citata consid. 2.2,1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza

alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli eventi descritti nel decreto di accusa del 3 marzo 2017 adempiono

senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,

del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai

sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Mizel, op. cit., pag. 389 segg.).

5.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali

non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari

del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di

condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave

colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1

lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui

tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese

(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

5.3

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza

resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre

2004.

è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la

parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di

31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e

provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr

(cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2b, 123 II 106 consid. 2c e

rif.).

Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per

categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la

catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr.

DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1). Oggi

come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada

è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo

diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di

almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b cpv. 2

lett. a LCStr; cfr. STA 52.2015.371 del 4 novembre 2015 consid. 2.2).

5.4

Come visto, dagli atti risulta che il 20 marzo 2016 il ricorrente

ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità

massima di 100 km/h vigente sull'A2 in territorio di __________. Lo stesso ha

dunque compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza

e degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 1 LCStr. Se ne deve concludere

che, in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui

occorre tener conto, il provvedimento amministrativo della durata di un mese tutelato

dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo

Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e

rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al

minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il

ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per

completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di

circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di

un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal

Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid.

2.

, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

5.5

Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 14 luglio al 13 agosto

2017.

(rispettivamente dal 23 aprile al 22 maggio 2019, cfr. scritto del 21

febbraio 2019 della Sezione della circolazione), ma le procedure

ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del

provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione,

l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e

fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura

(divieto di guidare su territorio elvetico ai sensi dell'art. 45 OAC,

rispettivamente revoca della licenza di condurre svizzera di cui il ricorrente

è nel frattempo divenuto titolare), che non potrà in ogni modo essere troppo differito

nel tempo, dato che l'infrazione risale al marzo 2016 e le revoche

d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere

istruttivo.

6.

Stante quanto precede, in

quanto ricevibile, il ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera