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Decisione

52.2019.25

Esclusione dagli studi USI

21 agosto 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 si è

immatricolata al Bachelor in Scienze economiche nel semestre autunnale

dell'anno accademico 2016/2017. In quattro semestri di frequentazione

dell'Università, la studentessa ha sostenuto con esito positivo 17 esami

totalizzando 90 crediti ECTS, di cui 54 relativi a corsi del 1° anno, 30

relativi a corsi del 2° anno e 6 a corsi aggiuntivi.

RI 1 ha sostenuto l'esame di contabilità A, corso del 1° anno, per la prima

volta durante la sessione di esami del semestre autunnale 2018, ossia alla fine

dell'estate di quell'anno. La medesima ha ottenuto la nota 3 e non ha pertanto superato

l'esame.

B. Con decisione dell'8

ottobre 2018 la Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera

italiana (Facoltà), richiamato l'art. 7 n. 3 del regolamento degli studi della

Facoltà del 19 dicembre 2007 (RSFSE) ha escluso RI 1 dagli studi per non aver

superato l'esame di contabilità A entro la fine del secondo anno.

C. Contro tale decisione RI

1 ha interposto reclamo dinanzi alla Facoltà chiedendone l'annullamento. Oltre

a postulare la possibilità di ripetere l'esame non superato, in via subordinata

RI 1 ha domandato la concessione, con effetto retroattivo a far tempo dalla

fine del semestre invernale 2017, di un congedo per malattia di due semestri adducendo

gravi problemi di salute. La Facoltà ha respinto il reclamo con risoluzione del

17 dicembre 2018.

D. RI 1 è insorta contro

la predetta pronuncia dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo

l'annullamento della stessa così come della decisione di esclusione dagli studi

e, di conseguenza, la possibilità di ripetere l'esame di contabilità A. In via

subordinata ha postulato la concessione, con effetto retroattivo a far tempo

dalla fine del semestre invernale 2017, di un congedo di due semestri. In via

ancor più subordinata la ricorrente ha domandato di accertare l'illiceità della

decisione di esclusione dagli studi. A titolo superprovvisionale, ritenuto che

il ricorso esplica effetto sospensivo, ha domandato di essere ammessa a

prendere parte agli esami della sessione ordinaria del semestre autunnale

2018/2019 e meglio a due esami, tra cui quello di contabilità A, previsti pochi

giorni dopo. Oltre a ciò, la stessa ha richiesto di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La ricorrente ha

innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della decisione impugnata nella

misura in cui l'autorità avrebbe affrontato in maniera soltanto sommaria alcune

censure. La Facoltà avrebbe violato il suo diritto di essere sentita rifiutando

da un lato una sua audizione personale, dall'altro di assumere quale teste il prof.

__________, che avrebbe potuto confermare che il tenore dell'art. 7 cpv. 3 RSFSE

su cui la Facoltà ha fondato la sua esclusione dagli studi non sarebbe affatto

noto a tutti gli studenti. Nel merito, l'insorgente ha sostenuto, in sintesi,

che la norma non disciplinerebbe in maniera sufficientemente chiara le

conseguenze del mancato superamento di un esame in fattispecie analoghe a

quella che la concerne. Inoltre, la norma si porrebbe in contraddizione con

altre disposizioni del medesimo regolamento. La decisione violerebbe in ogni

caso il principio della proporzionalità, avendo la ricorrente già conseguito un

importante numero di crediti ECTS e dimostrato di disporre della necessaria

predisposizione per lo studio delle scienze economiche. Una corretta

valutazione del suo stato di salute avrebbe inoltre dovuto condurre l'autorità

a concederle una deroga secondo l'art. 40 RSFSE permettendole di proseguire la

formazione. Oltre a ciò, l'insorgente ha invocato il principio

dell'affidamento, sostenendo che la Commissione d'esame per il primo anno

avrebbe dovuto avvertirla del rischio di esclusione. Infine, la stessa ha

contestato il mancato riconoscimento del congedo postulato con il reclamo.

E. Con l'intimazione del

ricorso, il 15 gennaio 2019, il Tribunale ha ordinato in via superprovvisionale

alla Facoltà di permettere alla ricorrente di prendere parte agli esami della

sessione ordinaria del semestre autunnale 2018/2019.

F. All'accoglimento

del ricorso si è opposta la Facoltà. Dopo aver difeso la motivazione, a suo

dire completa ed esaustiva, della propria risoluzione su reclamo, l'autorità ha

fermamente avversato la tesi secondo cui la regola di cui all'art. 7 n. 3 RSFSE

non sarebbe nota agli studenti: il termine ultimo per il superamento degli

esami del 1° anno sarebbe infatti segnalato su ogni e-mail relativo alla

procedura di iscrizione agli esami. In ogni caso, la norma sancirebbe in modo

inequivocabile l'esigenza di superare gli esami del primo anno al più tardi

entro la fine del secondo, senza lasciare all'autorità alcun margine

discrezionale. Gli estremi per la concessione di una deroga, limitata ai casi

di rigore, non sarebbero in concreto dati. L'autorità ha quindi ribadito che la

concessione di un congedo non entra il linea di conto avendo la ricorrente

pretestuosamente avanzato tale richiesta soltanto dopo la sua esclusione e non

già all'insorgere della malattia.

G. Con la replica la

ricorrente ha reso noto di aver ripetuto l'esame di contabilità A e di aver

ottenuto una leggera insufficienza (5.5), che le permetterebbe comunque di

proseguire gli studi avvalendosi della facoltà di far convalidare i crediti

corrispondenti in applicazione dell'art. 11 n. 4 RSFSE. Per il resto, così come

ha fatto la resistente con la duplica, ha ribadito le proprie tesi, affinandole

con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1

lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola

universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca

del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv.

3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi emergono con

sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti. La richiesta

dell'insorgente di sentire quale teste il prof. __________ non merita

accoglimento poiché, come si vedrà, la circostanza di cui il medesimo dovrebbe

riferire non ha alcuna incidenza sull'esito della causa (cfr. infra consid.

3.2). Né appare necessario procedere all'audizione personale della ricorrente,

che ha già avuto ampio modo di esprimersi per scritto esponendo

dettagliatamente le proprie argomentazioni. Giova peraltro ricordare che la

legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto

di essere udita oralmente,

essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II

132 consid. 3b; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

Infine, l'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101),

che garantisce un'udienza pubblica, non si applica di principio alle vertenze

concernenti l'esito di esami né in materia di ammissione ed esclusione dagli

istituti di insegnamento pubblici (DTF 131 I 467 consid. 2.7, 128 I 288 consid.

Considerandi

2.

; STF 2D_5/2012 del 19 aprile 2012 consid. 2.2).

2.

La ricorrente ha

innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della decisione impugnata nella

misura in cui l'autorità avrebbe affrontato in maniera soltanto sommaria le

censure riferite alla violazione del principio della proporzionalità, nonché

alla mancata concessione di una deroga secondo l'art. 40 RSFSE.

2.1

Per l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni

decisione dev'essere motivata per scritto e deve indicare il rimedio giuridico.

Scopo dell'obbligo di motivazione è quello di

permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n.

45; Adelio

Scolari, op. cit, n. 528-537; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). Le esigenze

di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità

(DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3; Adelio Scolari, op.cit.,

n. 395 e 536).

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento

della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione

possono semmai essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine

occorre tuttavia che l'autorità decidente

fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la

possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questa addotti in sede di

risposta (RtiD I-2011 n. 4 consid. 2.2).

2.2

La Facoltà ha esaminato le censure della ricorrente. Per quanto attiene

alla violazione del principio della proporzionalità, essa ha ritenuto che

l'art. 7 n. 3 RSFSE fissa un termine preciso per il superamento degli esami e

non lascia margine di apprezzamento, di modo che non si poneva la questione di

valutare se la misura fosse proporzionata. La motivazione è chiara e

sufficiente. Prova ne è che l'insorgente ha saputo contestarla compiutamente.

Per quanto attiene alla richiesta di riconoscere un caso di rigore meritevole

di ottenere una deroga ai sensi dell'art. 40 RSFSE l'autorità inferiore, dopo

aver ricordato che la norma ha e deve mantenere carattere eccezionale, ha

ritenuto che nel caso concreto le premesse per una concessione non erano date

non presentando la situazione dell'insorgente alcuna straordinarietà. Se è vero

che la motivazione su questo aspetto è alquanto succinta e non spiega nel

dettaglio quali elementi sono stati considerati per escludere l'applicazione

della predetta norma, è pur vero che le conclusioni dell'autorità permettevano,

e hanno permesso, alla ricorrente di comprendere la portata del provvedimento e

di contestarlo, adducendo tutti i motivi per cui, a mente sua, una deroga

andrebbe invece concessa. In ogni caso, qualsiasi eventuale violazione del

diritto di essere sentito sarebbe stata sanata in questa sede, avendo la

Facoltà elencato con la risposta gli argomenti ostanti alla concessione della

postulata deroga. La censura va quindi respinta.

3.

A mente della

ricorrente, la Facoltà avrebbe inoltre violato il suo diritto di essere sentita

rifiutando da un lato una sua audizione personale, dall'altro di assumere quale

teste il prof. __________, che avrebbe potuto confermare che l'art. 7 n. 3 RSFSE

su cui la Facoltà ha fondato la sua esclusione non sarebbe affatto noto a tutti

gli studenti.

3.1

Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), comprende anche il diritto dell'interessato di offrire prove

pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 140 I

99.

consid. 3.4, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 con riferimenti).

La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che

impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di

determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie

confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro

vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In quest'ambito,

all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento

anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui

assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante

per il giudizio (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 III 208 consid. 2.2, 134 I

140.

consid. 5.2, 130 II 425 consid. 2.1). In base alla valutazione anticipata

delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere

quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (STA

52.2012.12

del 18 ottobre 2012 consid. 2.2, 52.2012.160 del 6 luglio 2012

consid. 2.2, 52.2011.576 del 4 gennaio 2012 consid. 2.2, 52.2007.162 del 12

giugno 2007 consid. 2.2).

3.2

Nel suo reclamo, l'insorgente ha richiesto l'audizione del prof. __________

adducendo che il medesimo si sarebbe detto sorpreso della decisione di

esclusione dagli studi, a sua volta convinto dell'esistenza di un'ulteriore possibilità

di ripetere l'esame, avendolo l'insorgente sostenuto un'unica volta. La Facoltà

non ha assunto tale prova, senza esporne le ragioni nella decisione. Essa ha

tuttavia escluso con ampia motivazione che alla medesima potesse essere

riconosciuta la possibilità di ripetere l'esame fondandosi sul principio

dell'affidamento, argomentando che la regola che sancisce uno sbarramento per

limiti temporali è notoria e adeguatamente pubblicizzata. Il motivo per cui la

Facoltà non ha assunto la prova richiesta è pertanto evidente, oltre che

sostenibile. Come annotato in sede di risposta, la Facoltà non aveva ragione di

approfondire tale circostanza; che un professore dell'Ateneo conosca oppure no

le regole che sanciscono l'esclusione degli studenti in caso di mancato

superamento degli esami entro un certo periodo non poteva mutare la conclusione

che la ricorrente era stata convenientemente messa nelle condizioni di

conoscere tale norma e che l'asserita ignoranza della stessa doveva essere

imputabile a lei soltanto.

L'autorità ha infine rifiutato di procedere all'audizione personale

dell'insorgente prima dell'emanazione della sua decisione, ritenendo

sufficiente l'ampia e dettagliata esposizione delle sue ragioni per scritto.

Tale approccio è senz'altro sostenibile per i medesimi motivi esposti dal

Tribunale in questa sede (cfr. supra consid. 1.2). Anche questa censura

deve pertanto essere disattesa.

4.

4.1. La Facoltà

offre un percorso formativo completo in scienze economiche. La formazione di

base è impartita nel triennio iniziale del curriculum di studi al termine del

quale viene rilasciata la laurea (Bachelor; art. 1 RSFSE). I primi due anni del

ciclo sono comuni a tutti gli studenti, il terzo anno completa la formazione di

base e nel contempo offre la possibilità di acquisire un primo livello di

specializzazione secondo il piano degli studi nei profili economico, aziendale

e finanziario (art. 4 n. 2 RSFSE). Il percorso di studio si basa sul sistema

dei crediti (European Credit Transfer System [ECTS]) e prevede il conseguimento

di 60 crediti all'anno (art. 6 n. 1 RSFSE). Secondo l'art. 6 n. 2 RSFSE il

Bachelor of Arts è conferito, in principio, dopo 6 semestri di studio e

l'ottenimento di 180 crediti che devono essere conseguiti nei tempi e secondo

le modalità previste dagli art. 7 segg. A norma dell'art. 7 n. 1 RSFSE per il

superamento del primo anno devono essere conseguiti i 60 crediti previsti dal

piano degli studi. Per avere il diritto di sostenere gli esami del secondo

anno, soggiunge il n. 2, occorre aver conseguito almeno 42 crediti in esami del

primo anno. Per l'art. 7 n. 3 gli esami del primo anno devono essere superati

entro la fine del secondo anno. Il mancato rispetto del termine implica

l'esclusione dalla Facoltà.

4.2

La possibilità di ripetizione degli esami è regolata all'art. 12 n. 1 RSFSE,

secondo cui il candidato che ottiene una nota insufficiente a un esame può

ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il

candidato respinto al terzo tentativo è escluso dalla Facoltà.

Il regolamento prevede una sessione ordinaria d'esami alla fine di ogni

semestre e una sessione di recupero a fine estate (art. 26 n. 1 RSFSE). L'art.

26.

n. 2 e 3 RSFSE precisa che compongono la sessione ordinaria tutti gli esami

dei corsi impartiti nel relativo semestre e che in caso di insuccesso all'esame

nella sessione ordinaria è prevista una sessione di recupero a fine estate. In

caso di nuovo insuccesso, soggiunge il n. 4 della norma, qualora il corso fosse

obbligatorio, lo studente ha la possibilità di presentarsi all'esame alla fine

del semestre in cui il corso sarà riproposto con il programma impartito in quel

semestre, ritenuto il numero massimo di tentativi previsti, per quanto attiene

al Bachelor, all'art. 12 RSFSE.

5.

A mente

dell'insorgente l'art. 7 n. 3 RSFSE su cui la Facoltà ha fondato la sua

esclusione dagli studi non disciplinerebbe in maniera sufficientemente chiara

le conseguenze del mancato superamento di un esame nella concreta fattispecie.

In particolare non sarebbe definita la nozione di fine del secondo anno.

Questa dovrebbe essere intesa alla luce dell'art. 26 n. 4 RSFSE e coincidere

quindi con l'ultima sessione di esami utile alla ripetizione in caso di

insuccesso. Inoltre l'art. 12 RSFSE garantirebbe il diritto di ripetere l'esame

due volte senza limiti di tempo. Prova ne sarebbe che nemmeno l'art. 26 RSFSE

contiene alcun richiamo al termine di cui all'art. 7 n. 3 RSFSE.

5.1

La tesi della ricorrente non può essere seguita. La portata dell'art 7 n.

3.

RSFSE è chiara e non presta il fianco a dubbi interpretativi. La norma

sancisce esplicitamente che gli esami del primo anno devono essere superati

entro la fine del secondo anno pena l'esclusione dalla Facoltà. La nozione di fine

del secondo anno, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non è

affatto indeterminata. Gli anni accademici iniziano e finiscono a settembre e i

corsi sono impartiti durante due semestri, quello autunnale (da settembre a

dicembre) e quello primaverile (da febbraio a maggio). Le sessioni d'esame

ordinarie sono fissate da regolamento alla fine di ogni semestre, mentre la

sessione di recupero si svolge a fine estate. È pertanto evidente che la

sessione di recupero è l'ultima dell'anno accademico di riferimento. Nulla muta

a questa conclusione il fatto che l'art. 26 n. 4 RSFSE offra al candidato un

ulteriore tentativo al termine del semestre in cui il corso è riproposto. Questa

sessione di esami, straordinaria, si svolge infatti durante l'anno accademico

successivo senza che ciò comporti il prolungamento di quello precedente. Di

nessuna rilevanza è il fatto che tale disposizione rinvia unicamente all'art.

12.

RSFSE per quanto attiene al numero massimo di tentativi senza richiamare

espressamente l'art. 7 n. 3 RSFSE. Ciò non significa ancora che al candidato

sono concesse sempre e comunque tre possibilità di sostenere lo stesso esame. La

regola dell'art. 7 n. 3 RSFSE rivesta infatti carattere speciale ed è quindi

preminente rispetto agli art. 12 RSFSE e 26 n. 4 RSFSE, che stabiliscono in

maniera generale da un lato il numero massimo di tentativi a disposizione dei

candidati, dall'altro la cadenza delle sessioni d'esame. Tali norme sono

senz'altro state concepite ipotizzando un percorso universitario regolare, in

cui lo studente che fallisce l'esame alla fine del semestre in cui ha seguito

il corso può ripeterlo nella sessione di recupero e, in caso di nuovo insuccesso,

il semestre successivo. L'art. 7 RSFSE, norma chiara e dalla portata propria,

non necessita di alcun rinvio per trovare applicazione.

5.2

D'altra parte, la scelta di sostenere l'esame per la prima volta

nell'ultima sessione possibile del secondo anno (sessione autunnale, ossia di

recupero, 2018) è imputabile soltanto alla ricorrente, che nemmeno può essere

tutelata in applicazione del principio dell'affidamento. Che il regolamento

fosse accessibile e noto all'insorgente è incontestato, così come che i

documenti relativi all'iscrizione agli esami indicavano il termine ultimo entro

il quale sostenere quelli del primo anno. Spetta agli studenti informarsi sulle

modalità di ottenimento del diploma, rispettivamente sui limiti imposti al

raggiungimento dello stesso, e organizzare i propri studi di conseguenza.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, nessun ulteriore obbligo di

informazione in capo alla Commissione d'esame del primo anno può essere dedotto

dall'art. 24 n. 4 seconda frase RSFSE, secondo cui tale organo dedica

particolare attenzione agli studenti che presentano situazioni problematiche e

può esprimere consigli e raccomandazioni che verranno trasmessi agli studenti

stessi per il tramite del Delegato.

6.

6.1. A mente

dell'insorgente la decisione violerebbe in ogni caso il principio della

proporzionalità, avendo la medesima già conseguito un importante numero di

crediti ECTS e dimostrato di disporre della necessaria predisposizione per lo

studio delle scienze economiche. La norma su cui l'autorità inferiore ha

fondato l'esclusione avrebbe quale scopo quello di evitare che studenti che non

soddisfano le esigenze minime necessarie per poter portare a termine con

successo un determinato curriculum di studi continuino ad occupare un posto di

formazione, approfittando in maniera indebita dei contributi pubblici messi a

disposizione per finanziare l'offerta formativa. Nel caso concreto

l'estromissione dell'insorgente non sarebbe giustificata da alcun interesse

pubblico, ritenuto che la stessa è riuscita a conseguire ben 54 ECTS su 60

relativi ai corsi del primo anno e 36 ECTS su 60 superando 6 esami del secondo

anno e un corso aggiuntivo. La censura è infondata.

6.2

Come rettamente rilevato dalla resistente, la norma sancisce l'esclusione

dello studente che non ha superato tutti gli esami del primo anno entro la fine

del secondo senza lasciare spazio al potere di apprezzamento dell'autorità. La

regola non ammette eccezioni e non permette di fare distinzioni a favore di

studenti che hanno sostenuto con successo parte degli esami del secondo anno.

Nemmeno nel caso, come quello della ricorrente, in cui resti un solo esame del

primo anno da superare. Per quanto severa possa essere risentita dalla

ricorrente, la sua esclusione non viola il principio della proporzionalità.

L'applicazione rigorosa del regolamento si impone, anche a garanzia della

parità di trattamento tra candidati, senza dover procedere a una valutazione

del rendimento globale e della dimostrazione dell'attitudine allo studio dello

studente. D'altra parte, sebbene la sua situazione non fosse problematica, come

ha del resto riconosciuto la Facoltà, l'insorgente non ha dimostrato di

eccellere negli studi a tal punto da far apparire necessario scostarsi dalla

stretta applicazione del regolamento.

7.

Resta da

esaminare se l'autorità avrebbe dovuto prescindere dall'esclusione della

ricorrente concedendole una deroga in applicazione dell'art. 40 RSFSE.

7.1

L'art. 40 RSFSE

prevede che in casi eccezionali il Consiglio di Facoltà ha la possibilità di

derogare al regolamento, ma solo in favore del candidato.

Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad

attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare

della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi

tutelati. Riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe

siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione

di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far

apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al

singolo dall'applicazione rigorosa della legge (DTF 112 I b 53; STA 52.2004.307

del 16 novembre 2004 consid. 2.2; RDAT I-1993 n. 39; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo

2016.

n. 2663 segg.).

7.2

Come sopra accennato, i risultati accademici della ricorrente non danno

atto di una situazione eccezionale, tale da giustificare una deroga alla sua esclusione

(cfr. supra consid. 6.2). Il primo anno la media delle note degli esami

superati è del 6.94, il secondo, compreso il corso aggiuntivo, del 7.14, dove

il 6 è la sufficienza e il 10 il massimo. I risultati ottenuti e il numero di

crediti conseguiti attestano insomma un percorso ordinario e un rendimento

tutto sommato mediocre. Nemmeno i problemi di salute della ricorrente appaiono

atti a giustificare la concessione di una deroga per i motivi che seguono.

7.3

La ricorrente ha addotto, soltanto in sede di reclamo, di aver sofferto di

problemi di salute e in particolare di disturbi psicologici e ha prodotto due

certificati medici. Il primo, del suo medico curante, che l'8 novembre 2018 ha

attestato che la ricorrente, dall'inizio di quell'anno, avrebbe manifestato una

sintomatologia di insicurezza e di ansia per la quale le ha prescritto un

farmaco antidepressivo. Malgrado la cura, ha soggiunto il medico, la ricorrente

sarebbe andata incontro ad alcuni episodi di attacchi di panico che il medesimo

non ha escluso possano averla condizionata in alcune decisioni della sua vita. Il

secondo certificato è stato redatto il 31 ottobre 2018 dalla psicologa __________

che ha dichiarato di avere in cura la ricorrente dal 5 dicembre 2017 per

sintomi ansioso-depressivi, bassa stima di sé, disturbi del sonno,

ipersensibilità ad ogni evento (correlata con la difficoltà di gestione dello

stress), affaticabilità e difficoltà di concentrazione, oltre che veri e propri

attacchi di panico. Secondo quanto riportato dalla psicologa, i disturbi avrebbero

determinato un rallentamento nella capacità di studio, non per ciò che riguarda

la comprensione dei contenuti specifici quanto piuttosto per la difficoltà a

tenere a bada l'ansia e il timore di fallimento. In questa sede l'insorgente ha

prodotto un ulteriore certificato, datato 26 settembre 2018, con cui la

psicologa ha attestato che la medesima non sarebbe stata in grado di sostenere

la totalità degli esami richiesti e di rispettare i termini a causa di disturbi

ansiosi, attacchi di panico e difficoltà a sopportare lo stress.

7.4

Secondo la ricorrente, tali problemi di salute avrebbero anche dovuto

condurre la Facoltà a concederle un congedo per malattia con effetto

retroattivo come postulato con il reclamo. A questo proposito l'art. 38 n. 1 RSFSE

stabilisce che in caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi

e altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano e del Direttore

del Master, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo

studente può ottenere un congedo per uno o più semestri. La giurisprudenza e la

dottrina si sono già pronunciate sull'affiorare di impedimenti a carico di

studenti soprattutto in casi legati alla partecipazione agli esami, stabilendo

alcuni principi che possono essere applicati, per analogia, sia alle richieste

di congedo sia a quelle di deroga, dal momento che anche queste toccano aspetti

che concernono lo svolgimento degli studi. Candidati che si sentono malati, che

soffrono in seguito a un incidente, che combattono con problemi psichici, che

sono stati colpiti da gravi problemi familiari oppure sono sopraffatti dal

panico per l'esame, devono manifestare questo stato prima dell'inizio della

prova; se l'impedimento giunge nel corso della prova, dev'essere fatto valere

senza indugio (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, II

ed., Berna 2003, pag. 452). La produzione di un certificato medico a posteriori

può essere considerato unicamente in situazioni del tutto eccezionali (ibidem;

con rinvii alla prassi in materia). Infatti sarebbe difficile concepire un

sistema di valutazione efficace se l'esito di un esame potesse essere annullato

attraverso la produzione, dopo il suo svolgimento, di certificati medici (STAF

B-7818/2006 del 1° febbraio 2008 consid. 7.1.). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente annunciare il motivo di

impedimento, ogni qualvolta si possa ragionevolmente pretendere che egli

riconosca un simile motivo prima del debutto di un esame o al più tardi in

corso dello stesso (STF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2; STAF

B-5249/2016 del 13 febbraio 2013 consid. 7, B-4708/2009 dell'8 dicembre 2009

consid. 6.1 in fine).

7.5

Nel caso di specie, la ricorrente si è sottoposta agli esami, tra cui

quello di contabilità A, durante la sessione autunnale 2018 senza eccepire

alcunché. La stessa ha atteso la decisione di esclusione dalla Facoltà per

sollevare le problematiche legate al suo stato di salute, che si sarebbero

manifestate già a partire da dicembre 2017. A ragione l'autorità ha quindi

considerato la richiesta di congedo con effetto retroattivo, avanzata a quasi

un anno di distanza dall'insorgere dei sintomi, ampiamente tardiva. Nulla dagli

atti, e in particolare dai certificati medici, permette di giustificare un

simile ritardo: la domanda si palesa essere una soluzione di evidente ripiego

alla luce del provvedimento adottato. Analogamente, la mancata tempestiva

segnalazione dei suoi disturbi non permette di prendere in considerazione la

concessione di una deroga.

8.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

9.

9.1. La domanda

di assistenza giudiziaria va pure disattesa in quanto il ricorso appariva sin

dal principio sprovvisto di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG;

RL 178.300).

9.2

La tassa di giustizia, ridotta tenendo conto della sua situazione

finanziaria, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera