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Decisione

52.2019.252

Tassa decisionale in materia LAFE

31 agosto 2022Italiano15 min

consid. 2; STF 2C_738/2018 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.2). In ragione del carattere causale che le

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.252

Lugano

31

agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 27 maggio

2019 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la tassa di cui alla fattura del 1° maggio 2019 (n.

46769107) dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE relativa alla decisione

di non assoggettamento del 2 aprile precedente;

ritenuto, in

fatto

A. a. Con atto pubblico

del 12 marzo 2019 la RI 1 ha proceduto, insieme ad altre due persone,

all'acquisto in comproprietà in ragione di 1/3 ciascuno di un fondo edificato

(part. __________ di 1057 m²) sito a Lugano per un prezzo complessivo di fr.

11'000'000.-.

b. Il 21 marzo 2019 il

notaio ha inoltrato all'Ufficio dei registri di Lugano l'istanza d'iscrizione

della predetta compravendita. Contestualmente, per conto della RI 1, ha presentato

anche un'istanza di non assoggettamento alla legge federale sull'acquisto di

fondi da parte di persone all'estero del 16

dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41). Quest'ultima istanza - come l'altra, corredata,

tra l'altro, da una copia del rogito - indicava in fr. 11'000'000.- il prezzo

della transazione, senza indicare che l'acquisto era avvenuto in comproprietà.

c. Siccome l'oggetto

della compravendita era un immobile da destinarsi ad uso commerciale, con

decisione del 2 aprile 2019 (n. 132/19), l'Autorità cantonale di I istanza ha

disposto il non assoggettamento dell'operazione alla LAFE, imponendo

determinati oneri. Con la medesima risoluzione, munita dell'indicazione dei

rimedi giuridici, ha inoltre posto a carico dell'istante una tassa di fr. 10'000.-

e spese per fr. 50.- (disp. n. 4).

d. Preso atto della decisione, intimatagli soltanto il 29 aprile 2019 (cfr.

doc. E), con e-mail del 2 e del 14 maggio successivi, il notaio ha interpellato

il presidente dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE invitandolo a

illustrare le modalità di calcolo della tassa applicata. Con risposta

telematica del 15 maggio 2019, quest'ultimo ha spiegato che l'ammontare degli

oneri legati alla decisione era stato stabilito sulla base della

fattispecie, del suo valore di transazione (Fr. 11'000'000.-), nonché sulla

base dei principi previsti dall'art. 47 LPAmm.

e. Nel frattempo, il 1° maggio 2019, in relazione con la decisione n. 132/19,

l'Autorità cantonale di I istanza LAFE ha emesso a carico della RI 1 una

fattura di complessivi fr. 10'050.-. In calce alla bolletta figura che contro

la presente tassazione è data facoltà di ricorso, a chi ne è legittimato a

norma dell'art. 20 cpv. 2 LAFE, entro 30 giorni dalla notifica della relativa

decisione da parte dell'Autorità di I istanza LAFE (…).

B. La RI 1 impugna ora la

tassa decisionale di cui alla predetta fattura dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone la riduzione a fr. 300.-.

L'insorgente critica in particolare la precedente istanza per avere quantificato

il citato emolumento in base al valore della transazione, peraltro a torto

considerato nel suo complesso (fr. 11'000'000.-) e non soltanto limitatamente

alla quota di 1/3 da lei acquistata (per fr. 3'666'666.65). La tassa così

commisurata risulterebbe inoltre del tutto sproporzionata rispetto al dispendio

lavorativo occasionato all'autorità per l'evasione della pratica.

C. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone l'Autorità cantonale di I istanza, riconfermandosi

nella propria decisione.

D. In sede di replica e

duplica, le parti hanno essenzialmente ribadito le loro contrapposte tesi e

conclusioni.

Considerato, in diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 della legge di

applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone

all'estero del 21 marzo 1988 (LALAFE; RL 215.400). Certa è la legittimazione

attiva dell'insorgente (cfr. art. 20 cpv. 2 lett. a LAFE). Posto che una

fattura con la quale l'autorità si limita a porre in esecuzione una decisione

adottata in precedenza non è di principio impugnabile (cfr. STF 1C_185/2019 del

7 maggio 2018 consid. 1; sentenza Kantonsgericht Wallis A1 18 79 del 5 ottobre

2018 consid. 4.2 e rif.; sentenze Verwaltungsgericht St. Gallen B 2014/217 del

27 ottobre 2015 consid. 1.1 e B 2008/221 del 19 agosto 2009 consid. 2.3-2.5),

in concreto si deve ritenere che l'insorgente si sia aggravata, non tanto

contro la fattura del 1° maggio 2019, quanto contro la decisione di non

assoggettamento, che ha posto a suo carico il qui controverso emolumento. Pur

recando la data del 2 aprile 2019, la predetta decisione risulta esserle stata

intimata soltanto il 29 aprile successivo, di modo che il gravame si rivela

tempestivo (cfr. art. 20 cpv. 3 LAFE). Ricevibile in ordine, l'impugnativa può

essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1

LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari

mezzi di prova.

2. La LAFE limita

l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero per evitare l'eccessivo

dominio straniero del suolo indigeno (art. 1). L'art. 2 cpv. 1 LAFE sancisce il

principio secondo cui, per poter acquistare dei fondi situati in Svizzera, le

persone all'estero devono chiedere un'autorizzazione all'autorità cantonale competente.

La legge prevede nondimeno delle eccezioni a tale obbligo (art. 2 cpv. 2 e 7

LAFE). In base all'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE, l'acquisto non necessita in

particolare di autorizzazione se il fondo serve come stabilimento permanente di

un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma

commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione. Al più

tardi dopo la conclusione del negozio giuridico rispettivamente l'acquisto,

l'acquirente il cui obbligo d'autorizzazione non può essere escluso a priori

deve chiedere l'autorizzazione o far accertare ch'egli non sottostà a tale

obbligo (cfr. art. 17 cpv. 1 LAFE). Nel Canton Ticino l'autorità competente a

statuire su tali richieste è l'Autorità cantonale di I istanza LAFE (cfr. art.

7 cpv. 1 LALAFE in combinazione con l'art. art. 15 cpv. 1 lett. a LAFE), la

quale ordina le misure istruttorie che ritiene utili (cfr. art. 16 LALAFE) e

notifica la sua decisione come prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LAFE. Essa può

porre a carico del richiedente le spese e le tasse di giustizia che, giusta

l'art. 26 LALAFE, sono stabilite conformemente all'art. 47 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

Quest'ultimo disposto prevede che l'autorità

amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che

viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del

modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti; nei

procedimenti amministrativi di carattere pecuniario il suo importo varia da fr.

100 a fr. 30'000 (cfr. cpv. 1 lett. b).

3. Oggetto della

presente controversia è soltanto l'importo della tassa che l'Autorità cantonale

di I istanza LAFE ha posto a carico della ricorrente.

3.1. Le tasse applicate

dalle autorità LAFE sono emolumenti amministrativi: rappresentano la contropartita della fornitura di un servizio da parte dello

Stato e costituiscono quindi dei contributi causali (cfr. sentenza del Tribunale cantonale del Canton

Vaud FI.2015.41 del 15 dicembre 2015 consid. 3, citata in:

Giorgio De Biasio/Simone Albisetti,

LAFE - giurisprudenza scelta cantonale e federale [1997/2016], Lugano 2017,

pag. 297 segg.; cfr. inoltre, sul concetto di contributo causale, DTF 143

Fatti

I 220 consid. 4.2, 138 II 70 consid. 5.3, 135 I 130

consid. 2; STF 2C_738/2018 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.2). In ragione del carattere causale che le

contraddistingue, per poter essere

legittimamente pretese, esse devono - oltre che fondarsi su una base legale in

senso formale - rispettare il principio della copertura dei costi nonché essere

conformi al principio dell'equivalenza (cfr. De Biasio/Albi-setti, op. cit.,

pag. 296 segg.).

3.1.1. Il principio

della copertura dei costi esige in particolare che il

gettito globale delle tasse non ecceda, o solo in minima parte, l'ammontare

complessivo dei costi generati dall'unità amministrativa interessata (cfr. DTF

143 I 227 consid. 4.2.2, 141 I 105 consid. 3.3.2, 139 III 334 consid. 3.2.3,

135 I 130 consid. 2; STF 2C_738/2018 citata consid. 4.2.2; citata

sentenza FI.2015.41 consid. 3b). In questi costi non rientrano soltanto le

spese dirette e immediate ma anche le spese generali, in particolare quelle

postali, telefoniche e i salari del personale (cfr. DTF 120 Ia 171 consid. 2a e rif.).

3.1.2. Per il principio dell'equivalenza - che è l'espressione del

principio della proporzionalità e del divieto dell'arbitrio in materia di

tributi pubblici - l'ammontare del contributo richiesto a una determinata

persona non deve invece essere manifestamente sproporzionato rispetto al valore

oggettivo della prestazione fornita dall'ente pubblico e deve contenersi entro

limiti ragionevoli (rapporto di equivalenza individuale; cfr. DTF 143 I 227

consid. 4.2.2, 141 I 105 consid. 3.3.2, 139 I 138 consid. 3.2, 139 III 334

consid. 3.2.4, 135 I 130 consid. 2; STF 2C_738/2018 citata consid.

4.2.2; sentenze del Tribunale cantonale vodese FI.2015.108 del 23 marzo 2016

consid. 3a e FI.2015.41 citata consid. 3b). Il valore

oggettivo della prestazione va misurato secondo la sua utilità per il

beneficiario oppure secondo il suo costo rispetto al costo totale dell'attività

amministrativa in quel settore, ritenuto che possono essere applicati criteri

schematici, fondati su fattori di probabilità e d'esperienza. Non è necessario che le tasse corrispondano in ogni caso

concreto esattamente al costo dell'operazione amministrativa in questione:

occorre però che siano stabilite secondo criteri oggettivi e non creino

differenze che non possano essere giustificate da motivi pertinenti (cfr. DTF

141 I 105 consid. 3.3.2, 139 III 334 consid. 3.2.4; STF 2C_738/2018

citata consid. 4.4.1; citate sentenze FI.2015.108 consid. 3a e FI.2015.41

consid. 3b). Nella loro quantificazione l'autorità può dunque tenere conto,

entro certi limiti, anche della situazione economica del debitore e del suo

interesse all'atto amministrativo all'origine delle stesse (cfr. DTF 141 I 105 consid. 3.3.2, 139 III 334 consid. 3.2.4;

citate sentenze FI.2015.108 consid. 3a e FI.2015.41 consid. 3b). Anzi, dottrina

e giurisprudenza tendono a preferire la determinazione della tassa in base al

vantaggio economico che il beneficiario trae dalla prestazione fornitagli

dall'ente pubblico (cfr. citata sentenza FI.2015.41 consid. 3b e rif.

dottrinali). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che va tenuto conto

anche dell'efficacia del servizio statale e della responsabilità dello Stato

(cfr. DTF 126 I 180 consid. 3c/aa e rif.). Usuale in materia di emolumenti

amministrativi è il criterio del valore dell'operazione. Esso è ammesso dalla

prassi, che precisa tuttavia come, quando tale valore è elevato, il fatto di

tenere conto esclusivamente del suddetto criterio e prelevare un importo fisso

in per mille senza limite massimo possa condurre a un rapporto manifestamente

proporzionato rispetto al valore della prestazione (cfr. DTF 139 III 334

consid. 3.2.4, 130 III 225 consid. 2.3; cfr. pure citata sentenza FI.2015.108

consid. 3b). Non è nemmeno vietato all'amministrazione compensare le tasse

percepite per operazioni di minore importanza con quelle prelevate per

operazioni maggiormente rilevanti dal punto di vista economico (cfr. DTF 139

III 334 consid. 3.2.4; 130 III 225 consid. 2.3; citate sentenze FI.2015.108

consid. 3a e FI.2015.41 consid. 3b). L'importo delle tasse non deve in ogni

caso impedire o rendere eccessivamente difficile il ricorso a un determinato

servizio (cfr. DTF 141 I 105 consid. 3.3.2;

STF 2C_738/2018 citata consid. 4.4.1).

3.1.3. Nella quantificazione

della tassa l'autorità amministrativa gode comunque di un ampio potere di

apprezzamento (cfr. DTF 141 I 105 consid. 3.3.2, 139

III 334 consid. 3.2.5), che può essere censurato solo in caso di eccesso o

abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017

consid. 6.1).

3.2. In concreto, a

fronte dell'acquisto da parte della RI 1 insieme ad altre due persone del fondo

part. __________ di Lugano quale stabilimento l'impresa, l'Autorità cantonale

di I istanza, su sua richiesta, ha sancito il non assoggettamento

dell'operazione alla LAFE, fissando la tassa decisionale in fr. 10'000.- e le

spese in fr. 50.-. Nelle sue successive prese di posizione ha spiegato di avere

quantificato l'ammontare della tassa in funzione del valore complessivo della

transazione (fr. 11'000'000.-), poiché senza la decisione LAFE emessa,

l'operazione non sarebbe stata approvata" (risposta, pag. 2).

3.3. L'insorgente contesta il metodo di calcolo adottato dalla precedente

istanza. Al proposito rileva in particolare come, rispondendo a una generale

richiesta del notaio M__________ volta a conoscere i criteri di fatturazione

che l'appena istituita Autorità cantonale di I istanza LAFE avrebbe applicato

in futuro (cfr. doc. H), il suo presidente avesse verbalmente spiegato che

prioritario sarebbe stato il dispendio di tempo (calcolato al costo orario

della commissione di fr. 600.-), mentre il valore dell'operazione avrebbe

rivestito un ruolo essenzialmente secondario. La ricorrente contesta in ogni

caso che in concreto sia stato considerato il valore complessivo della

transazione, anziché unicamente quello della sua quota (1/3), e ciò in

violazione dei principi d'equità e di parità di trattamento (cfr. anche

replica, pag. 3). Ritiene inoltre che l'ammontare della tassa sia del tutto

esagerato rispetto al tempo impiegato dall'autorità per evadere la pratica,

ritenuto che quella di non assoggettamento per effetto di un acquisto a scopo

commerciale sarebbe tra le procedure più semplici previste dalla LAFE e

implicherebbe per l'autorità un dispendio di tempo minimo (stimato in specie in

30 minuti, oltre al tempo impiegato dalla segretaria per la redazione della

decisione).

3.4.

3.4.1. Ora, come visto, per il rinvio dell'art. 26 LALAFE, la quantificazione

delle tasse applicate dalle autorità LAFE si fonda sui criteri sanciti

dall'art. 47 LPAmm, secondo cui esse sono stabilite in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di

condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti, ritenuto che,

nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario, il suo importo varia

da fr. 100 a fr. 30'000 (cfr. cpv. 1 lett. b). La procedura di

accertamento a norma della LAFE costituisce un procedimento di carattere

pecuniario, poiché in relazione con un valore patrimoniale (cfr. DTF 82 II 77 e

292 consid. 1; cfr. De

Biasio/Albisetti, op. cit., pag. 297),

di modo che la tassa applicata dalle competenti autorità dev'essere compresa

nella predetta forchetta. All'interno di questo intervallo, conformemente al

principio dell'equivalenza, il suo ammontare - che,

come visto, deve contenersi entro limiti ragionevoli - non dev'essere

manifestamente sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione

fornita dalle autorità LAFE. Valore, questo, che giurisprudenza e dottrina

tendono a misurare in base all'utilità economica della prestazione per il

beneficiario, ritenuto che è ammesso un certo schematismo (cfr. supra,

consid. 3.1.2).

3.4.2. Ferme queste premesse, si tratta quindi in concreto di stabilire

se l'Autorità cantonale di I istanza abbia agito correttamente quantificando la

tassa in base al valore globale della transazione oggetto della sua decisione

di non assoggettamento o se avrebbe invece dovuto considerare soltanto la quota

parte acquistata dalla ricorrente.

Posto come il valore della prestazione determinante per il calcolo della

tassa va stabilito in funzione del vantaggio economico che ne trae il

beneficiario, non può essere seguita la precedente istanza che, rilevando come

l'interesse per l'insorgente fosse l'iscrizione dell'intero atto, ha calcolato

la tassa sulla base del suo valore complessivo di fr. 11'000'000.-. Contrariamente a quanto preteso dall'Autorità cantonale di

I istanza, l'interesse della ricorrente a tale decisione non verte infatti

sull'operazione nel suo complesso, bensì soltanto sulla quota parte di sua

spettanza (cfr., per analogia, l'imputazione dell'imposta sugli utili

immobiliari in caso di vendita di un fondo detenuto in comproprietà, cfr.

Divisione delle contribuzioni, Istruzioni alla compilazione della dichiarazione,

stato al 1° gennaio 2021, pag. 19).

È ben vero che, come

rilevato dalla precedente autorità,

l'insorgente stessa ha indicato nell'istanza di non assoggettamento che il

valore dell'operazione era di fr. 11'000'000.-, senza specificare che gli

acquirenti avevano proceduto all'acquisto in comproprietà in ragione di 1/3

ciascuno, e che nemmeno il formulario "dichiarazione per l'acquisto di un

fondo da adibire quale stabilimento d'impresa" indicava l'acquisto da

parte della RI 1 limitatamente alla quota di 1/3. Altrettanto vero è però che

tale circostanza risultava chiaramente dalla clausola n. I del rogito (e dai

relativi inserti [procure doc. B e C]), che era stato allegato alla predetta

istanza (come pure all'istanza di iscrizione a Registro fondiario, che pure

precisava che l'acquisto avveniva in comproprietà) e sulla base del cui studio

l'Autorità cantonale di I istanza ha peraltro in parte fondato l'entità della

tassa (cfr. duplica, pag. 2). In queste condizioni, la precedente istanza non

poteva quindi ignorare che l'interesse della ricorrente alla prestazione

dell'ente pubblico non poteva superare il suo apporto economico di 1/3 del

prezzo d'acquisto (1/3 di 11'000'000.- = 3'666'666.65).

4. 4.1. In

considerazione di quanto precede, il ricorso dev'essere parzialmente accolto.

La decisione impugnata è annullata limitatamente alla tassa di fr. 10'000.-

esposta al dispositivo n. 4. Gli atti sono retrocessi all'Autorità cantonale di

I istanza affinché si pronunci nuovamente sulla tassa da porre a carico dell'insorgente,

motivando la sua decisione, segnatamente in punto all'eventuale applicazione

del tariffario normalmente utilizzato. Le spese di fr. 50.-, rimaste

incontestate, sono invece confermate così come commisurate dalla precedente

istanza.

4.2. Dato l'esito, si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv.1 e 6 LPAmm). Alla ricorrente, assistita da un

legale, va riconosciuta un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 2 aprile 2019 (n. 132/19) dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE,

limitatamente al disp. n. 4, è annullata nei limiti di cui si è detto al

consid. 4.1;

1.2. gli atti sono

retrocessi all'Autorità cantonale di I istanza LAFE affinché proceda ai sensi

del consid. 4.1.

Considerandi

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente è retrocesso l'importo

versato a titolo di anticipo.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera