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Decisione

52.2019.260

Progetto stradale per la costruzione di una passerella ciclopedonale - carenza di legittimazione attiva in prima sede

9 luglio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

52.2019.260

Lugano

9 luglio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan

Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea

Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura

Bruseghini

statuendo

sul ricorso del 28 maggio 2019 di

RI

1

contro

la

risoluzione del 3 aprile 2019 (n.1748) con cui il Consiglio di Stato ha

approvato il progetto stradale concernente la formazione della passerella ciclopedonale

sulla Maggia e relativi raccordi e nuovo percorso del trasporto pubblico su

gomma sul territorio dei Comuni di Ascona e Locarno, dichiarando nel contempo

irricevibile l'opposizione inoltrata dall'insorgente;

ritenuto, in

fatto

che il

9 novembre 2018 il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa

immobiliare, ha disposto la pubblicazione presso le cancellerie comunali di

Ascona e Locarno del progetto stradale concernente la formazione della

passerella ciclopedonale sulla Maggia e relativi raccordi e nuovo percorso del

trasporto pubblico su gomma in territorio di quei Comuni;

che il

Considerandi

progetto prevede in particolare la realizzazione di un nuovo collegamento

diretto per il trasporto pubblico fra Ascona e Locarno mediante la

predisposizione di una corsia per i bus sull'attuale ponte A13 al posto del

percorso ciclopedonale esistente e conseguente realizzazione di una nuova

passerella sulla Maggia per il traffico ciclopedonale;

che l'avviso

è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 9 novembre 2018 (FU 90/2018, pag.

9452) e affisso agli albi comunali di Ascona e Locarno;

che il

p.to 2 del predetto avviso recitava: "Entro il termine di pubblicazione

degli atti tutti gli interessati e il Comune devono notificare in forma

scritta, in tre esemplari, le domande intese ad ottenere le modifiche dei

piani, le pretese d'indennità e ogni altra opposizione ed altre autorizzazioni

richieste per il progetto stradale pubblicato, al Consiglio di Stato (…). Le

opposizioni, le domande e le pretese tardive sono, di principio, escluse dal

seguito della procedura";

che entro

il termine di pubblicazione RI 1, residente ad Ascona in via __________, si è

opposta al progetto, criticandolo sotto svariati profili, e postulando:

a) che la

mia opposizione venga accolta,

b) che venga ripensata l'ubicazione del tracciato

della pista ciclopedonale, come proposto dall'ing. __________,

c) che

venga rielaborato il sistema d'illuminazione dell'intera infrastruttura

(raccordi e passerella ciclopedonale), evitando l'inquinamento luminoso,

d) che

venga adattata la passerella e tutto il percorso pianificato alle esigenze delle

persone disabili, come da LDis,

e) che

vengano cancellate dal progetto le panchine in mezzo alla passerella, come pure

le zone rivestite di granito scuro, perché ostacoli alla sicurezza stradale;

che in

tale sede essa ha giustificato il suo interesse legittimo ad opporsi al

progetto, adducendo di utilizzare spesso l'attuale percorso pedonale per

recarsi a Locarno e lamentando un allungamento del tempo di percorrenza dovuto

al tracciato della nuova passerella;

che con

risoluzione del 3 aprile 2019 (n. 1748) il Consiglio di Stato ha approvato il

predetto progetto stradale, dichiarando nel contempo l'opposizione irricevibile

per assenza di legittimazione attiva, ma evadendola, a titolo abbondanziale,

anche nel merito;

che

tale decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (cfr. p.to 8 del

Dispositivo

dispositivo);

che avverso

tale risoluzione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo in via cautelare che al

suo ricorso venga concesso l'effetto sospensivo;

che essa

dichiara in questa sede di sentirsi "(…) particolarmente toccata dalla

decisione del CdS, visto che il Cantone si presta a costruire un percorso

ciclopedonale molto costoso, ma non rispettoso dell'ambiente (…) e delle

esigenze dei pedoni e ciclisti, spesso mi trovo anch'io in questa veste su quel

tratto"; inoltre, vivendo a circa 1 km di distanza dall'accesso alla

passerella, sarebbe nel suo interesse disporre di un tracciato più corto, più

diretto e più sicuro per raggiungere Locarno;

che il

ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta, ma il Tribunale ha

richiamato gli atti dall'istanza inferiore;

considerato, in

diritto

che

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 della

legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100);

che

la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento

impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]); se fosse legittimata ad insorgere

davanti al Consiglio di Stato è questione di merito che verrà esaminata in

appresso;

che

il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base

degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e

alla sua intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta

(art. 72 LPAmm);

che oggetto

della presente procedura è il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'opposizione;

che

ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 Lstr, nel termine di pubblicazione ogni persona

che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale;

sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall'opera e

le associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di 10 anni e

che si occupino per statuto della protezione dell'ambiente, del paesaggio, della

conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali;

che

introducendo il requisito dell'interesse legittimo, che coincide con il

concetto di interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c

LPAmm, il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,

cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento

impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altra persona o che la

collettività (RtiD I-2007 n. 17 consid. 2.3.1);

che

occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del

ricorrente con l'oggetto della contestazione;

che

d'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal

profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un

interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale, può

essere sufficiente;

che

affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta

pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,

immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione

contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RtiD

I-2007 loc. cit. e rinvii);

che

in concreto, vista la motivazione addotta dalla ricorrente a giustificazione

della sua opposizione davanti alla precedente istanza, a giusto titolo

quest'ultima l'ha ritenuta irricevibile, in quanto a RI 1 faceva difetto la

qualità di detentrice di un interesse personale;

che

in relazione alla domanda se la ricorrente sia particolarmente toccata dal

progetto stradale qui in discussione occorre far capo alla giurisprudenza

sviluppata nell'ambito dei ricorsi contro le prescrizioni tese a disciplinare

il traffico locale (DTF 136 II 539 consid. 1.1, STF 1C_317/2010 del 15 dicembre

2010 consid. 5, in: ZBl 112/2011 pag. 612,1C_250/2015 del 2 novembre 2015

consid. 1.1 e rinvii);

che

affinché questo tipo di legittimazione venga ammessa va dimostrata la

sussistenza di un uso più o meno regolare della strada, come avviene nel caso di

abitanti in prossimità dell'opera ("Anwohner") o pendolari (ibidem);

che

la giurisprudenza riconosce inoltre la legittimazione anche a abitanti limitrofi

ad altri tratti stradali che subiscono pregiudizi da uno spostamento del traffico

a seguito delle misure adottate (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.1,1C_54/2007

del 6 novembre 2007 consid. 3.1.con rinvii);

che

in concreto, interessando il progetto stradale un'area situata ad una distanza

di circa 1 km dal luogo dove essa risiede, RI 1 non può essere considerata come

residente nelle vicinanze dell'opera (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.2);

che

inoltre essa non sostiene di far capo al percorso in parola per espletare

necessità quotidiane ricorrenti (ad es. acquisti) o per motivi di lavoro, come

nel caso dei pendolari;

che

essa adduce invece di far spesso capo alla passerella per frequentare, come

fruitrice, eventi e manifestazioni che si tengono a Locarno (cinema, teatri,

conferenze, mostre, musei ecc.) nonché per raggiungere uffici cantonali, banche

e la stazione ferroviaria di Muralto, senza tuttavia specificare e/o

quantificare con quale intensità frequenta le varie mete;

che, in

ogni caso, il carattere tutto sommato saltuario degli eventi e delle necessità evocate

rende verosimile un uso tutt'al più occasionale del manufatto, dipendente

oltretutto dal periodo dell'anno e dalle condizioni metereologiche;

che

anche il fatto che l'uso della passerella da parte di RI 1 possa intensificarsi

in determinati periodi dell'anno (ad es. in concomitanza con il Film-Festival

di Locarno) non muta questa conclusione, trattandosi di un uso limitato nel

tempo;

che alla luce di quanto precede RI

1 non ha dimostrato in modo sufficiente di fare un uso più o meno regolare

della tratta in questione ai sensi della citata giurisprudenza;

che,

manifestamente, la contestata passerella non comporta uno spostamento del

traffico a lei pregiudizievole, di modo che neppure sotto questo profilo la

legittimazione dell'insorgente potrebbe venir ammessa;

che di

conseguenza, posto che il luogo dove risiede la ricorrente non si trova nelle

immediate vicinanze dalla progettata passerella, essa non dimostra in alcun

modo di porsi in una relazione rilevante e speciale con tale manufatto, che

giustifichi il suo interesse a ricorrere, né tanto meno spiega in che cosa

diverga la sua posizione per rapporto al nuovo manufatto rispetto a quella di

una qualsiasi altra persona residente nel suo quartiere e facente capo alla

struttura;

che benché al pari degli altri

presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere

dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la

fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001

n. 27), ciò che in concreto non è avvenuto;

che a

titolo abbondanziale si rileva come la ricorrente lamenti inoltre di subire un

pregiudizio dal fatto che, rispetto al percorso attuale, la nuova passerella

allungherebbe il tragitto, di cui, come visto, asserisce fare sovente uso

soprattutto in veste di pedone, di un centinaio di metri, allungando "(…)

di parecchi minuti la durata del percorso" (cfr. opposizione, pag. 3);

che

tale affermazione risulta inesatta nonché manifestamente esagerata;

che

infatti rispetto al percorso attuale, che, calcolato dall'imbocco da via __________

ad Ascona fino al ricongiungimento a via __________ a Locarno, ammonta a circa

350 m, la nuova passerella allungherebbe il tragitto, calcolato secondo le

medesime modalità, di (soli) circa 50 m, ciò che in tutta evidenza non comporta

l'impiego di "una quindicina di minuti in più" (cfr.

opposizione, pag. 3) per raggiungere Locarno;

che

in ogni caso l'allungamento del percorso di 50 m non è atto a suffragare la sua

legittimazione attiva, trattandosi di un aggravio del tutto irrisorio, ritenuto

che essa quantifica in circa 30-35 minuti il tempo necessario per raggiungere a

piedi da casa sua Piazza Grande a Locarno;

che

tale aggravio, che corrisponde a un tempo di percorrenza di meno di un minuto [cfr.https://it.wikipedia.org/wiki/Ordini_di_

grandezza_(velocità)],

interessa peraltro tutti gli abitanti del suo quartiere;

che

nella misura in cui la ricorrente insiste sulla minore sicurezza stradale del

progetto litigioso così come sulle sue ripercussioni sull'ambiente e sui suoi

costi, e quindi sulla tutela di meri interessi pubblici a un'asserita corretta

applicazione del diritto, manifestamente non è toccata in maniera distinta da

un qualsiasi altro cittadino (DTF 137 II 30 consid. 2.2.3; STF 1C_527/2016 del

29 novembre 2016 consid. 2.3);

che

in base a queste considerazioni è dunque a ragione che il Governo ha dichiarato

irricevibile la sua opposizione;

che

il ricorso va pertanto respinto;

che l'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di adozione di misure

provvisionali;

che

la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art.

47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.-

è posta a carico dell'insorgente.

3. Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera