52.2019.260
Progetto stradale per la costruzione di una passerella ciclopedonale - carenza di legittimazione attiva in prima sede
9 luglio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2019.260
Lugano
9 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura
Bruseghini
statuendo
sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI
1
contro
la
risoluzione del 3 aprile 2019 (n.1748) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il progetto stradale concernente la formazione della passerella ciclopedonale
sulla Maggia e relativi raccordi e nuovo percorso del trasporto pubblico su
gomma sul territorio dei Comuni di Ascona e Locarno, dichiarando nel contempo
irricevibile l'opposizione inoltrata dall'insorgente;
ritenuto, in
fatto
che il
9 novembre 2018 il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa
immobiliare, ha disposto la pubblicazione presso le cancellerie comunali di
Ascona e Locarno del progetto stradale concernente la formazione della
passerella ciclopedonale sulla Maggia e relativi raccordi e nuovo percorso del
trasporto pubblico su gomma in territorio di quei Comuni;
che il
Considerandi
progetto prevede in particolare la realizzazione di un nuovo collegamento
diretto per il trasporto pubblico fra Ascona e Locarno mediante la
predisposizione di una corsia per i bus sull'attuale ponte A13 al posto del
percorso ciclopedonale esistente e conseguente realizzazione di una nuova
passerella sulla Maggia per il traffico ciclopedonale;
che l'avviso
è stato pubblicato sul Foglio ufficiale del 9 novembre 2018 (FU 90/2018, pag.
9452) e affisso agli albi comunali di Ascona e Locarno;
che il
p.to 2 del predetto avviso recitava: "Entro il termine di pubblicazione
degli atti tutti gli interessati e il Comune devono notificare in forma
scritta, in tre esemplari, le domande intese ad ottenere le modifiche dei
piani, le pretese d'indennità e ogni altra opposizione ed altre autorizzazioni
richieste per il progetto stradale pubblicato, al Consiglio di Stato (…). Le
opposizioni, le domande e le pretese tardive sono, di principio, escluse dal
seguito della procedura";
che entro
il termine di pubblicazione RI 1, residente ad Ascona in via __________, si è
opposta al progetto, criticandolo sotto svariati profili, e postulando:
a) che la
mia opposizione venga accolta,
b) che venga ripensata l'ubicazione del tracciato
della pista ciclopedonale, come proposto dall'ing. __________,
c) che
venga rielaborato il sistema d'illuminazione dell'intera infrastruttura
(raccordi e passerella ciclopedonale), evitando l'inquinamento luminoso,
d) che
venga adattata la passerella e tutto il percorso pianificato alle esigenze delle
persone disabili, come da LDis,
e) che
vengano cancellate dal progetto le panchine in mezzo alla passerella, come pure
le zone rivestite di granito scuro, perché ostacoli alla sicurezza stradale;
che in
tale sede essa ha giustificato il suo interesse legittimo ad opporsi al
progetto, adducendo di utilizzare spesso l'attuale percorso pedonale per
recarsi a Locarno e lamentando un allungamento del tempo di percorrenza dovuto
al tracciato della nuova passerella;
che con
risoluzione del 3 aprile 2019 (n. 1748) il Consiglio di Stato ha approvato il
predetto progetto stradale, dichiarando nel contempo l'opposizione irricevibile
per assenza di legittimazione attiva, ma evadendola, a titolo abbondanziale,
anche nel merito;
che
tale decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (cfr. p.to 8 del
Dispositivo
dispositivo);
che avverso
tale risoluzione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo in via cautelare che al
suo ricorso venga concesso l'effetto sospensivo;
che essa
dichiara in questa sede di sentirsi "(…) particolarmente toccata dalla
decisione del CdS, visto che il Cantone si presta a costruire un percorso
ciclopedonale molto costoso, ma non rispettoso dell'ambiente (…) e delle
esigenze dei pedoni e ciclisti, spesso mi trovo anch'io in questa veste su quel
tratto"; inoltre, vivendo a circa 1 km di distanza dall'accesso alla
passerella, sarebbe nel suo interesse disporre di un tracciato più corto, più
diretto e più sicuro per raggiungere Locarno;
che il
ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta, ma il Tribunale ha
richiamato gli atti dall'istanza inferiore;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 della
legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100);
che
la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento
impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]); se fosse legittimata ad insorgere
davanti al Consiglio di Stato è questione di merito che verrà esaminata in
appresso;
che
il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e
alla sua intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta
(art. 72 LPAmm);
che oggetto
della presente procedura è il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'opposizione;
che
ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 Lstr, nel termine di pubblicazione ogni persona
che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale;
sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall'opera e
le associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di 10 anni e
che si occupino per statuto della protezione dell'ambiente, del paesaggio, della
conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali;
che
introducendo il requisito dell'interesse legittimo, che coincide con il
concetto di interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c
LPAmm, il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,
cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento
impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altra persona o che la
collettività (RtiD I-2007 n. 17 consid. 2.3.1);
che
occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del
ricorrente con l'oggetto della contestazione;
che
d'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal
profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un
interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale, può
essere sufficiente;
che
affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta
pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,
immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione
contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RtiD
I-2007 loc. cit. e rinvii);
che
in concreto, vista la motivazione addotta dalla ricorrente a giustificazione
della sua opposizione davanti alla precedente istanza, a giusto titolo
quest'ultima l'ha ritenuta irricevibile, in quanto a RI 1 faceva difetto la
qualità di detentrice di un interesse personale;
che
in relazione alla domanda se la ricorrente sia particolarmente toccata dal
progetto stradale qui in discussione occorre far capo alla giurisprudenza
sviluppata nell'ambito dei ricorsi contro le prescrizioni tese a disciplinare
il traffico locale (DTF 136 II 539 consid. 1.1, STF 1C_317/2010 del 15 dicembre
2010 consid. 5, in: ZBl 112/2011 pag. 612,1C_250/2015 del 2 novembre 2015
consid. 1.1 e rinvii);
che
affinché questo tipo di legittimazione venga ammessa va dimostrata la
sussistenza di un uso più o meno regolare della strada, come avviene nel caso di
abitanti in prossimità dell'opera ("Anwohner") o pendolari (ibidem);
che
la giurisprudenza riconosce inoltre la legittimazione anche a abitanti limitrofi
ad altri tratti stradali che subiscono pregiudizi da uno spostamento del traffico
a seguito delle misure adottate (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.1,1C_54/2007
del 6 novembre 2007 consid. 3.1.con rinvii);
che
in concreto, interessando il progetto stradale un'area situata ad una distanza
di circa 1 km dal luogo dove essa risiede, RI 1 non può essere considerata come
residente nelle vicinanze dell'opera (STF 1C_250/2015 citata consid. 1.2);
che
inoltre essa non sostiene di far capo al percorso in parola per espletare
necessità quotidiane ricorrenti (ad es. acquisti) o per motivi di lavoro, come
nel caso dei pendolari;
che
essa adduce invece di far spesso capo alla passerella per frequentare, come
fruitrice, eventi e manifestazioni che si tengono a Locarno (cinema, teatri,
conferenze, mostre, musei ecc.) nonché per raggiungere uffici cantonali, banche
e la stazione ferroviaria di Muralto, senza tuttavia specificare e/o
quantificare con quale intensità frequenta le varie mete;
che, in
ogni caso, il carattere tutto sommato saltuario degli eventi e delle necessità evocate
rende verosimile un uso tutt'al più occasionale del manufatto, dipendente
oltretutto dal periodo dell'anno e dalle condizioni metereologiche;
che
anche il fatto che l'uso della passerella da parte di RI 1 possa intensificarsi
in determinati periodi dell'anno (ad es. in concomitanza con il Film-Festival
di Locarno) non muta questa conclusione, trattandosi di un uso limitato nel
tempo;
che alla luce di quanto precede RI
1 non ha dimostrato in modo sufficiente di fare un uso più o meno regolare
della tratta in questione ai sensi della citata giurisprudenza;
che,
manifestamente, la contestata passerella non comporta uno spostamento del
traffico a lei pregiudizievole, di modo che neppure sotto questo profilo la
legittimazione dell'insorgente potrebbe venir ammessa;
che di
conseguenza, posto che il luogo dove risiede la ricorrente non si trova nelle
immediate vicinanze dalla progettata passerella, essa non dimostra in alcun
modo di porsi in una relazione rilevante e speciale con tale manufatto, che
giustifichi il suo interesse a ricorrere, né tanto meno spiega in che cosa
diverga la sua posizione per rapporto al nuovo manufatto rispetto a quella di
una qualsiasi altra persona residente nel suo quartiere e facente capo alla
struttura;
che benché al pari degli altri
presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere
dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la
fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001
n. 27), ciò che in concreto non è avvenuto;
che a
titolo abbondanziale si rileva come la ricorrente lamenti inoltre di subire un
pregiudizio dal fatto che, rispetto al percorso attuale, la nuova passerella
allungherebbe il tragitto, di cui, come visto, asserisce fare sovente uso
soprattutto in veste di pedone, di un centinaio di metri, allungando "(…)
di parecchi minuti la durata del percorso" (cfr. opposizione, pag. 3);
che
tale affermazione risulta inesatta nonché manifestamente esagerata;
che
infatti rispetto al percorso attuale, che, calcolato dall'imbocco da via __________
ad Ascona fino al ricongiungimento a via __________ a Locarno, ammonta a circa
350 m, la nuova passerella allungherebbe il tragitto, calcolato secondo le
medesime modalità, di (soli) circa 50 m, ciò che in tutta evidenza non comporta
l'impiego di "una quindicina di minuti in più" (cfr.
opposizione, pag. 3) per raggiungere Locarno;
che
in ogni caso l'allungamento del percorso di 50 m non è atto a suffragare la sua
legittimazione attiva, trattandosi di un aggravio del tutto irrisorio, ritenuto
che essa quantifica in circa 30-35 minuti il tempo necessario per raggiungere a
piedi da casa sua Piazza Grande a Locarno;
che
tale aggravio, che corrisponde a un tempo di percorrenza di meno di un minuto [cfr.https://it.wikipedia.org/wiki/Ordini_di_
grandezza_(velocità)],
interessa peraltro tutti gli abitanti del suo quartiere;
che
nella misura in cui la ricorrente insiste sulla minore sicurezza stradale del
progetto litigioso così come sulle sue ripercussioni sull'ambiente e sui suoi
costi, e quindi sulla tutela di meri interessi pubblici a un'asserita corretta
applicazione del diritto, manifestamente non è toccata in maniera distinta da
un qualsiasi altro cittadino (DTF 137 II 30 consid. 2.2.3; STF 1C_527/2016 del
29 novembre 2016 consid. 2.3);
che
in base a queste considerazioni è dunque a ragione che il Governo ha dichiarato
irricevibile la sua opposizione;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che l'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di adozione di misure
provvisionali;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art.
47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-
è posta a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera