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Decisione

52.2019.261

Licenza edilizia per l'esposizione e lo stazionamento di veicoli

4 ottobre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La RI 1 è

proprietaria di un terreno (part. __________) situato ad Agno, in località __________,

all'interno della zona residenziale intensiva R6.

b. Il fondo è stato oggetto in passato, e ancora recentemente, di ordini d'inibizione

dell'uso dei posteggi realizzati sul terreno (dopo il 2011) senza licenza

edilizia. Nel 2012, la proprietaria aveva presentato una domanda di costruzione

a posteriori per la formazione di un'area di posteggio, poi ritirata.

B. a. Il 7 aprile 2017 __________,

per conto della RI 1, di cui è amministratore, ha presentato una domanda di

costruzione per usare il citato fondo per l'esposizione e lo stazionamento

di veicoli storici (34 posteggi), posando anche un prefabbricato (10 x 5 m;

alto 3 m) che fungerà da Club House.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione della comunione

ereditaria fu __________ e di CO 1, membro di questa stessa comunione,

proprietaria del fondo confinante sul lato sud (part. __________).

c. Dando seguito a una richiesta deIla Sezione per la protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo (SPAAS), il 17 ottobre 2017 il progettista ha inoltrato

un complemento atti, fornendo alcune indicazioni aggiuntive sull'attività e sul

prefabbricato.

d. Fatto proprio l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 101935), il 29 gennaio 2018 il Municipio ha rilasciato la

licenza edilizia per il genere d'impianto indicato dalla domanda, respingendo

le opposizioni pervenute. La licenza è stata tra l'altro subordinata alle

condizioni che: è ammessa unicamente l'attività dichiarata di stazionamento di

veicoli a carattere storico (...); dovrà essere richiesto il collaudo dell'area

espositiva all'Ufficio della protezione delle acque (...); l'area non dovrà in

alcun modo essere utilizzata come posteggio per veicoli privati; i veicoli

storici dovranno essere tassativamente non immatricolati e privi di

targhe.

C. Con giudizio del 17

aprile 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1

avverso la suddetta decisione, che ha annullato. Il Governo ha in sostanza

considerato che il progetto non fornisse sufficienti indicazioni in punto all'attività

che verrà concretamente svolta sul fondo (durata e scopo dello stazionamento

dei veicoli, in particolare se finalizzata a compravendita o altro; proprietà

dei veicoli; trasporto dei mezzi stargati; orari d'accesso all'esposizione;

posteggi per gli avventori; ecc.). Non chiaro sarebbe inoltre l'uso del

prefabbricato, e meglio se sarà destinato al deposito di effetti personali dei

visitatori (per imprecisati motivi) o per dare riparo a 3-4 persone mentre

colloquiano sui veicoli storici. In queste circostanze, essendo tali

informazioni importanti specialmente ai fini della valutazione della conformità

con la zona di situazione (essenzialmente residenziale) - che di primo acchito

non apparirebbe data -, la precedente istanza ha quindi concluso che il

permesso non poteva essere rilasciato. Ha nondimeno riservato all'istante la

facoltà di presentare una nuova domanda di costruzione, completa.

D. Avverso il predetto

giudizio, la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e che sia confermata la licenza edilizia.

L'insorgente ripropone anzitutto una censura relativa alla legittimazione

attiva del vicino, negando che fosse abilitato a ricorrere davanti al Governo

quale semplice membro della comunione ereditaria. Nel merito sostiene che l'attività

che verrà esercitata sul fondo risulterebbe pacificamente dall'indicazione "esposizione

e stazionamento veicoli storici": l'uso del fondo e della struttura

sarà quindi quello di esposizione di veicoli storici, con lo scopo

ovviamente di mostrarli al pubblico ed eventualmente permettere lo scambio tra

interessati. Diversi saranno i proprietari dei mezzi esposti, così come la

loro durata di stazionamento, ancora da definire evento per evento (le

esposizioni potrebbe forse avvenire nei week-end o per periodi prolungati).

Quanto allo scopo, non si saprebbe ancora se le esposizioni potrebbero essere

fini a loro stesse o portare a relazioni commerciali. Non vi sarà invece alcun

trasporto dei veicoli, che non saranno affatto stargati, ma circoleranno

su strada. I visitatori (non espositori) potranno far capo a un posteggio

pubblico situato a ca. 200 m. Altrettanto chiaro sarebbe che nel prefabbricato

vi sarà invece una struttura burocratica, di guardaroba e minimo

ristoro e in generale per accogliere le persone.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questo

Tribunale, mentre il Municipio non formula particolari osservazioni. Il vicino CO

1 chiede dal canto suo il rigetto dell'impugnativa, contestando puntualmente le

tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in

appresso.

F. Non vi è stato

un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare

una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e proprietaria del

fondo, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è

destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente

rimprovera anzitutto al Governo di aver ammesso la potestà ricorsuale di CO 1,

quale membro della comunione ereditaria proprietaria del fondo confinante (in

quanto erede della moglie __________). Ritiene che per ammettere la

legittimazione attiva avrebbe dovuto esigere l'unanimità dei membri. A

torto.

In ambito amministrativo la giurisprudenza riconosce infatti la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Stato, rispettivamente,

al Tribunale cantonale amministrativo anche a un solo membro di una

comunione ereditaria, qualora il ricorso tenda a conseguire l'annullamento di

un atto che determina obblighi o oneri per la comunione ereditaria (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 11 ad art. 43 con rinvii). Ciò vale anche per la facoltà di

opporsi a un progetto che, come in concreto, tocca un fondo confinante o

vicino a quello di proprietà della comunione ereditaria. Atto, questo, che

prelude a un eventuale successivo ricorso contro la decisione con cui il Comune

respinge l'opposizione e rilascia la licenza edilizia (cfr. STA 52.2012.181 del

9.

settembre 2013 consid. 2, 52.2017.6 del 15 giugno 2018 consid. 2.1 e

rimandi). Considerato che CO 1 si era opposto al rilascio del permesso - invero

sia congiuntamente agli altri membri della comunione ereditaria (cfr. procura

allegata all'opposizione della CE __________), sia singolarmente (cfr. art. 21

cpv. 2 LE) - nulla gli impediva di impugnare davanti al Governo il permesso

edilizio, a prescindere dal consenso degli altri membri. Questi ultimi non

potevano del resto che trarre un beneficio dall'eventuale accoglimento del

ricorso (cfr. Thomas Merkli/Arthur

Aeschlimann /Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über di

Vewaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 6 e 7 ad art. 13; Benoît Bovay, Procédure administrative, II

ed., Berna 2015, pag. 181.

3.

3.1. La domanda

di costruzione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria

(art. 4 cpv. 1 LE). Deve in particolare contenere tutte le indicazioni elencate

all'art. 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992.

(RLE; RL 705.110), tra queste, l'esatta destinazione dell'edificio o dell'impianto

(lett. c). Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le

indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione

delle opere oggetto della domanda.

L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di

costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame

approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle

disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i

limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA

52.2010.172

del 12 ottobre 2010 consid. 5.1).

3.2

In concreto, come visto in narrativa, con la domanda di costruzione la

ricorrente ha chiesto di poter utilizzare l'area del fondo part. __________ per

l'esposizione e lo stazionamento di veicoli storici (34 posti), posando

pure un prefabbricato (50 mq) che fungerà da Club House. Il Municipio ha

approvato tale destinazione, che ha subordinato a determinate condizioni poste

dall'autorità dipartimentale (consid. Bd). Il Governo ha dal canto suo ritenuto

che il progetto fosse oltremodo carente dal profilo delle indicazioni dell'attività

che verrà concretamente svolta e che non potesse pertanto essere autorizzato. A

giusta ragione.

La natura e l'estensione degli interventi previsti sono tutt'altro che

pacifici. Ancor meno le finalità. Scarne e contradittorie risultano le

indicazioni fornite dall'istante, che ha dapprima indicato di voler realizzare

uno spazio privato non pubblico per consentire ad alcuni amici o

conoscenti di stazionare i propri veicoli, mettendo a disposizione un luogo

dove alcune persone s'incontrino casualmente (per scambi d'opinione sui

veicoli storici, cfr. complemento atti del 17 ottobre 2017), poi di voler

trasformare il fondo in uno spazio espositivo a valenza ludica, paragonandolo a

un esercizio pubblico che è evidentemente creato con il fine privato di gestire

un esercizio e legittimo di guadagnare qualche soldo e di permettere ai terzi

di accedervi (cfr. osservazioni al Governo, pag. 3). E infine, in questa

sede, ritenendo invece pacifico che vi saranno delle esposizioni di

veicoli storici con affluenza di pubblico (dai contorni ancora non definiti),

senza tuttavia saper indicare se tali esposizioni siano finalizzate a un'attività

commerciale di compravendita o altro, la durata dello stazionamento

rispettivamente la frequenza degli eventi, gli orari di accesso, ecc.

In queste circostanze, non è francamente dato di comprendere se la controversa

attività di esposizione e stazionamento di veicoli storici abbia in

definitiva una valenza d'intrattenimento (eventi con affluenza di pubblico, a

pagamento), di attività del tempo libero (ristretta a una cerchia di persone),

commerciale (finalizzata alla vendita) e/o piuttosto di mero luogo di deposito a

cielo aperto di veicoli storici (stargati). Peraltro, non è

nemmeno chiaro quest'ultimo attributo, laddove per l'insorgente non

coinciderebbe in ogni caso con quello di veicoli d'epoca (la cui prima

messa in circolazione risale a oltre 30 anni fa, cfr. in tal senso duplica pag.

4). Analoga riflessione vale per l'annesso Club House, il cui spettro di

destinazioni varia da deposito a struttura burocratica, guardaroba, ristoro e/o

accoglienza di persone (visitatori, proprietari dei 34 veicoli esposti o altro,

cfr. ricorso pag. 5).

3.3

Ferme queste premesse, a ragione il Governo ha ritenuto che il Municipio

si fosse pronunciato su una domanda alquanto carente, che rende impossibile una

qualsivoglia valutazione della conformità del progetto dal profilo della sua

destinazione (conformità di zona), ma anche - come a ragione eccepisce il

resistente - del fabbisogno di posteggi, delle ripercussioni ambientali, oltre

che degli altri parametri (area verde, ecc.). In particolare, impediscono un

qualsiasi esame in merito le scarse e ambigue indicazioni sullo scopo dello

stazionamento, l'entità, la frequenza, la durata e gli orari delle esposizioni,

la cerchia di interessati (ristretta o aperta al pubblico), il traffico indotto

e i trasporti dei veicoli storici nei 34 posteggi (che dovrebbero essere

non immatricolati e stargati, secondo una condizione di licenza, ma che

secondo l'insorgente è evidente che circoleranno su strada). Identica

conclusione vale per l'annesso prefabbricato. Al proposito è bene rilevare che,

secondo l'art. 40 cpv. 2 NAPR, nella zona residenziale intensiva R6 le

costruzioni devono essere, di regola, destinate alla residenza e che

sono ammesse eccezioni solo per attività lavorative compatibili con

la residenza. Per i contenuti non residenziali, il fabbisogno di posteggi è

invece regolato dagli art. 51-62 del regolamento della legge sullo sviluppo

territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), che determinano tra l'altro

il fabbisogno massimo di riferimento di posteggi in funzione dei contenuti

(art. 53 segg.), prevedendo diversi parametri a seconda che si tratti di

destinazioni artigianali-industriali, amministrative, commerciali (vendita) o

altro (per gli altri contenuti, vedi il rinvio dell'art. 56 RLst alla norma SN

640.

281 dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada [VSS], che

distingue a sua volta - ad esempio - tra i depositi, le destinazioni d'intrattenimento

o del tempo libero, cfr. pag. 10 e 11 nonché pag. 12 e 13). Contrariamente a

quanto pretende l'insorgente, non basta quindi affermare che i visitatori

potranno far capo a dei posteggi pubblici situati nei paraggi (a un paio di

centinaia di metri di distanza), ma occorre anzitutto stabilire quelli

concretamente necessari per l'effettiva destinazione (personale e visitatori).

Già solo il traffico indotto e i movimenti dei veicoli sul piazzale sterrato

hanno poi delle sicure ripercussioni (rumori) sugli edifici abitati

circostanti, che vanno determinate e valutate in base alla legislazione

ambientale. A ciò aggiungasi il rispetto di tutti gli altri parametri, quali ad

es. quelli connessi all'accesso (cfr. art. 52 NAPR) e all'area verde (cfr. art.

19.

e 40 NAPR), peraltro già evocati dagli opponenti e passati sotto silenzio

dal Municipio.

Invano la ricorrente pretende che la sua situazione non si distinguerebbe da

quella di un capannone vuoto in zona industriale: diversamente da quanto crede,

nemmeno un tale edificio potrebbe essere autorizzato senza che sia definita l'attività

che viene concretamente svolta al suo interno.

3.4

In conclusione, considerate le importanti lacune della domanda di

costruzione e le incertezze che tuttora ruotano attorno all'effettiva

destinazione che l'insorgente intende attribuire al proprio fondo - che dal

2011.

è già stato sistemato e utilizzato senza permesso quale posteggio per

normali autoveicoli (cfr. foto agli atti e consid. A) -, ben poteva il Governo

limitarsi ad annullare la decisione municipale, senza nemmeno rinviare gli atti

al Municipio per un ulteriore completamento. Sebbene l'art. 11 cpv. 3 RLE

permetta all'autorità di chiedere informazioni o completamenti, in concreto il

progetto risulta infatti talmente vago e incerto che un rinvio non avrebbe

alcun senso. Come indicato dalla precedente istanza, l'insorgente potrà semmai

ripresentare una domanda di costruzione - corredata da tutte le indicazioni

occorrenti - quando avrà meglio e compiutamente chiarito l'attività che intende

effettivamente esercitare sul suo terreno.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza. La stessa è inoltre tenuta a

rifondere al vicino resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a

titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

L'insorgente rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di

ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera