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Decisione

52.2019.262

Contributo sostitutivo per posteggi. Restituzione

12 novembre 2020Italiano24 min

aprile 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 e CO

Source ti.ch

__________PA 1PA 1PA 1

Incarto n.

52.2019.262

Lugano

12

novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo

sul ricorso del 28 maggio 2019 del

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 17 aprile 2019 (n. 1934) del

Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2

avverso la decisione del 26 marzo 2018 con cui il Municipio di Morcote ha

negato loro parzialmente la restituzione del contributo sostitutivo per la

mancata formazione di quattro posteggi al mapp. ______ di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. CO 1 e CO 2, qui

resistenti, sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. __________, __________,

__________, __________ (sorto per frazionamento dal mapp. __________) e della

quota 4/38 (due posteggi) della PPP __________ (autorimessa) al fondo base mapp.

__________ del Comune di Morcote. Il mapp. __________ è assegnato dal vigente

piano regolatore alla zona NP, nucleo di protezione cantonale, mentre i mapp. __________,

__________, __________ e __________ appartengono alla zona residenziale

estensiva (R2). Precedente proprietario dei mapp. __________, __________ e __________

e della quota 2/38 (un posteggio) della PPP __________ al fondo base mapp. __________

era M__________, il quale, il 13 dicembre 2011, li ha ceduti a titolo di anticipo

ereditario ai figli CO 1 e CO 2.

b. Il 21 novembre 2003,

il Municipio ha rilasciato a M__________ la licenza edilizia per il cambiamento

di destinazione dei locali cantina al piano terreno dell'edificio presente al mapp.

_______ in locali estetica/coiffeuse. La licenza edilizia fissava (al pto.

10) un contributo sostitutivo di fr. 16'000.- (2 x fr. 8'000.-) per la mancata

formazione di due posteggi.

Con decisione del 21

novembre 2003, il Municipio ha determinato in dettaglio il contributo

sostitutivo, intimando all'istante in licenza il pagamento dello stesso entro

il termine di trenta giorni.

Con decisione del 14 dicembre

2004 (n. 5664), a seguito di un iter processuale che non occorre qui riassumere

nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha annullato il suddetto obbligo di

pagamento del contributo sostitutivo, considerato che l'istante in licenza era

in grado di mettere a disposizione del mapp. __________ due dei cinque parcheggi

esistenti sulla part. __________.

c. Il 24 gennaio 2005,

l'Esecutivo comunale ha rilasciato a M__________ una licenza edilizia per la

realizzazione di una nuova casa unifamiliare al mapp. __________.

d. Il 4 aprile 2007,

l'Autorità comunale ha rilasciato a M__________ una licenza edilizia per la

realizzazione di due case monofamiliari (A + B) al mapp. __________, in

seguito frazionato nelle part. __________ e __________. La licenza edilizia

fissava (al pto. 9) un contributo sostitutivo di fr. 32'000.- per la mancata

formazione di quattro posteggi.

Con decisione del 10

aprile 2007, il Municipio ha determinato in dettaglio il contributo sostitutivo,

intimando all'istante in licenza il pagamento dello stesso entro il termine di

trenta giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione.

e. A richiesta dell'istante

in licenza, con scritto dell'8 luglio 2009 il Municipio ha sospeso l'incasso

del contributo sostitutivo, posto che i lavori di costruzione non erano

imminenti. Il relativo contributo è poi stato pagato il 20 giugno 2014 da un

conto bancario intestato a M__________.

f. Con scritto del 6

dicembre 2013, M__________, CO 1 e CO 2 hanno chiesto la revisione delle

risoluzioni municipali del 21 novembre 2003 e del 10 aprile 2007 in materia di

contributi sostitutivi, nel senso di:

·

ridurre da due a uno i parcheggi presenti sul mapp. _______ da

destinare alla part. __________, considerato il cambiamento parziale di

destinazione dei locali estetica/coiffeuse;

·

sostituire il vincolo del parcheggio rimanente sul mapp. __________

a favore della part. __________ con un contributo sostitutivo;

·

destinare al mapp. __________ i tre parcheggi di libera

destinazione (considerati i due precedentemente svincolati) presenti al mapp. __________

e un parcheggio presente alla PPP __________ del fondo base mapp. __________,

annullando di conseguenza il contributo sostitutivo di fr. 32'000.- a carico di

tale fondo.

g. Con scritto del 10

giugno 2014, il Municipio ha intimato a M__________, CO 1 e CO 2 di produrre

della documentazione supplementare al fine di valutare se vi sono

gli

estremi per poter rivedere le decisioni relative all'imposizione dei contributi

per la mancata realizzazione di posteggi.

h. L'8 giugno 2017, CO

1 e CO 2 hanno presentato una nuova richiesta di riassegnazione dei posteggi e di

restituzione del contributo sostitutivo per un importo complessivo di fr.

16'000.-, chiedendo in dettaglio:

·

lo svincolo dei due posteggi destinati al mapp. __________ presenti

sulla part. __________, con conseguente pagamento di un contributo sostitutivo

di fr. 16'000.- (2 x 8'000.-);

·

l'assegnazione a favore del mapp. __________ di due posteggi

presenti sulla part. __________, con conseguente restituzione di un contributo

sostitutivo di fr. 16'000.- (2 x 8'000.-);

·

l'assegnazione a favore del mapp. __________ (precedentemente

part. __________) di un posteggio presente sulla part. __________ e di un

posteggio alla PPP __________ del fondo base mapp. __________, con conseguente

restituzione di un contributo sostitutivo di fr. 16'000.- (2 x 8'000.-).

Fatti

i. Con decisione del 26

marzo 2018, notificata a C__________ SA, il Municipio ha accolto

(implicitamente) la richiesta di riassegnazione dei posteggi, riconoscendo agli

istanti un importo di fr. 5'866.70 quale restituzione parziale del contributo

sostitutivo, precedentemente pagato dal conto bancario intestato a M__________.

L'Esecutivo comunale ha motivato il rimborso parziale, con il fatto che si è

voluto detrarre dall'ammontare di 16'000.- il "vantaggio particolare"

ricevuto dall'inizio dei lavori (24.01.2011) alla richiesta di riassegnazione

(8 giugno 2017) tenendo conto di un periodo totale di 10 anni.

B. Con giudizio del 17

aprile 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 e CO

2, annullando la risoluzione municipale e ordinando al RI 1 di restituire ai

ricorrenti fr. 16'000.- a seguito dell'adempimento in natura dell'obbligo di

realizzazione di due posti auto.

Anzitutto, il Governo

ha riassunto la situazione di dare/avere, relativa ai contributi sostituivi,

tra il RI 1 e CO 1 e CO 2, a seguito della riassegnazione dei posteggi,

stabilendo a favore di questi ultimi un saldo di fr. 16'000.-, considerato

l'importo di fr. 32'000.- dovuto dall'Autorità comunale a seguito

dell'assegnazione a posteriori di quattro posteggi a favore del mapp. __________,

dal quale vanno dedotti fr. 16'000.- dovuti da CO 1 e CO 2 per la mancata

formazione di due posteggi al mapp. __________. Proseguendo, l'Esecutivo

cantonale ha limitato l'oggetto del contendere alla decisione di restituzione

parziale dei contributi, ritenendo pacifici la riassegnazione dei posteggi

richiesta come anche il principio della restituzione dei contributi

sostitutivi, in quanto i ricorrenti erano in grado di soddisfare a

posteriori l'obbligo in modo reale. Accertato che il diritto di chiedere

la restituzione del contributo non era ancora prescritto al momento

dell'istanza del 6 dicembre 2013, il Governo ha concluso che la richiesta

dell'autorità comunale di calcolare la restituzione pro rata temporis non

potesse essere condivisa, in quanto l'attuale quadro legale e

giurisprudenziale prevedono unicamente la possibilità di richiedere la

restituzione del contributo precedentemente versato nella sua totalità.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, il RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento con contestuale

accertamento che lo scritto del 26 marzo 2018 non costituisce una decisione

impugnabile. In via subordinata, chiede l'annullamento di entrambe le

risoluzioni e il rinvio degli atti al Municipio affinché si determini sulla

domanda di riconsiderazione/istanza di riesame presentata il 6 dicembre 2013 da

M__________, CO 1 e CO 2.

Riepilogati i fatti

salienti, l'insorgente contesta che lo scritto del 26 marzo 2018 costituisca

una decisione impugnabile, trattandosi di una comunicazione interlocutoria,

rivolta a C__________ SA, che non costituisce né modifica o annulla diritti/obblighi

dei resistenti. Creditore della restituzione del contributo sarebbe inoltre, a

mente del ricorrente, M__________, quale precedente proprietario del fondo che aveva

a suo tempo versato l'importo e non i suoi figli. L'annullamento della

risoluzione governativa sarebbe pure giustificata dal fatto che il Municipio

non avrebbe ancora formalmente evaso l'istanza di riconsiderazione del 6

dicembre 2013 - con cui CO 1 e CO 2 avrebbero chiesto soltanto il riesame dei

contributi sostitutivi e non delle licenze edilizie - e verificato se i resistenti

abbiano effettivamente soddisfatto l'obbligo di costruire i posteggi in modo

reale. In particolare, i resistenti dovrebbero ancora dimostrare che il

regolamento condominiale del mapp. __________ (costituito in proprietà per

piani) consente di mettere a disposizione di terzi (non condomini) i posteggi

dell'autorimessa e che i parcheggi messi a disposizione sono stati realizzati

conformemente alle norme VSS in vigore al momento dell'approvazione delle norme

di attuazione del piano regolatore (NAPR). Il conteggio presentato dai

resistenti sarebbe inoltre errato, in quanto il mapp. __________ sarebbe

tuttora gravato dalla servitù (due posteggi) a favore del mapp. ______.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

Ad

identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2, qui resistenti, con argomenti di

cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

b. In sede di replica

e duplica le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande

di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La

legittimazione attiva del RI 1 insorgente, destinatario del giudizio impugnato,

è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La

situazione dei luoghi e l'oggetto della controversia emergono con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali e dalle immagini visibili su Google Map e

Google Earth (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016

consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22

marzo 2012 consid. 2.1). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60

consid. 3.3, 140 I 285 consid. 6.3.1), le prove offerte dai resistenti (richiamo

dal Municipio degli incarti relativi alle licenze edilizie e alle decisioni di

fissazione dei contributi sostitutivi ai mapp. ________, __________, __________,

__________ e __________) non appaiono quindi idonee a portare ulteriori

elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Per principio possono formare oggetto di

ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità

d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o

sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico

o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 1 cpv. 1

e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 200). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide

pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge

federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021)

e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e

giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio

individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di

diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da

poter essere posto in esecuzione (cfr. pure, per tutto quanto precede: STA

52.2018.204

del 22 gennaio 2019 consid. 6.2.1).

2.2

In concreto, rispondendo allo scritto dell'8

giugno 2017 dei resistenti, il 26 marzo 2018 il Municipio ha riconosciuto loro l'importo

di fr. 5'866.70 quale restituzione parziale del contributo sostitutivo,

precedentemente pagato dal conto bancario intestato a M__________, a seguito della riassegnazione dei parcheggi ai

fondi di loro proprietà. L'Esecutivo comunale ha motivato il rimborso parziale

con il fatto che si è voluto detrarre dall'ammontare di 16'000.- il "vantaggio

particolare" ricevuto dall'inizio dei lavori (24.01.2011)

alla richiesta di riassegnazione (8 giugno 2017) tenendo conto di un periodo

totale di 10 anni.

L'insorgente contesta che la risposta costituisca

una decisione impugnabile, trattandosi a suo dire di una comunicazione

interlocutoria, rivolta alla C__________ SA, che non costituisce né modifica o

annulla diritti/obblighi dei resistenti.

La tesi, sollevata per la prima volta in questa

sede, non può essere seguita.

Lo scritto in oggetto presenta tutti i requisiti

per essere considerato una decisione. Si tratta infatti di un atto di imperio,

rivolto ai qui resistenti (…Gentile Signora, Egregio Signore,…in riferimento

al vostro scritto del 9 giugno 2017…alla richiesta di riassegnazione (8 giugno

2017)…), con cui viene creato un diritto/obbligo (restituzione parziale) a loro

carico e preannunciato, in assenza di eventuali osservazioni, il

versamento dell'importo entro il termine di trenta giorni. Sebbene lo scritto sia

sprovvisto della numerazione tipica

delle risoluzioni municipali e presenti un passaggio inusuale per una decisione

(in assenza di eventuali osservazioni), il testo medesimo indica chiaramente

che si tratta di una decisione presa nel corso di una seduta del Municipio (…nella

seduta del 21.03.2016 il

Municipio ha deciso…) - come

previsto dagli art. 98 e 99 della legge organica comunale del 10 marzo 1987

(LOC; RL 181.100) per le risoluzioni municipali - e firmata dal sindaco e dal

segretario comunale conformemente agli art. 119 lett. d e 138 lett. a LOC Del

resto, nell'ambito della procedura davanti al Consiglio di Stato, l'insorgente non

ha mai contestato il carattere di risoluzione dello scritto in questione,

indicando anzi più volte trattarsi di una decisione (cfr. risposta pag. 5 e

duplica pag. 3 al Governo). La nuova censura non merita dunque di essere

tutelata, anche per il fatto che costituisce un venire contra factum

proprium (cfr. sul tema, STF

2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid. 2.5.1; STA 52.2013.405 del 18 settembre

2013.

confermata da STF 2C_1037/2013 del 3 aprile 2014; STA 90.2009.29 del 23

maggio 2011 consid. 3, 52.2007.3 del 5 febbraio 2008 consid. 2).

3.

3.1. Il

contributo sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che

sostituisce l'obbligo principale di eseguire posteggi (obbligazione di fare),

quando lo stesso risulti oggettivamente impossibile o sproporzionato, in

particolare per motivi tecnici, per ragioni ambientali o paesaggistiche, per la

manifesta sproporzione tra l'onere a carico dell'obbligato e i vantaggi

derivanti alla collettività (cfr. DTF 97 I 792 consid. 6b; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 275 segg. ad art. 29 LALPT).

Come altre indennità

sostitutive (ad esempio quelle per la costruzione di rifugi o per la

diminuzione delle aree agricole), si tratta di un tributo causale che non ha un

carattere a sé stante, ma accessorio, ovvero dipendente sempre, nell'esistenza

e nell'entità, dall'obbligazione di fare principale, ovvero quella di

realizzare dei parcheggi su suolo privato (cfr. DTF 97 I 792 consid. 2a; STF 1P.693/2004

del 15 luglio 2005 consid. 2). Il contributo sostitutivo per posteggi non è

un'imposta, né un contributo di miglioria, né un tributo che dà diritto a

particolari prestazioni da parte dell'ente pubblico (per es. all'uso di posti

auto su suolo pubblico o a qualsiasi altra controprestazione). L'indennità in

questione deve essere versata poiché l'obbligato viene liberato dalla

prestazione principale in natura che gli compete nei confronti dell'ente

pubblico. Il contributo sostitutivo è quindi volto a ristabilire una certa

parità di trattamento tra il proprietario che deve provvedere alla formazione

di parcheggi e quello che, per motivi oggettivi, ne viene esonerato (cfr. DTF

97.

I 792 consid. 6c; STF 2C_541/2008 del 13 novembre 2009 consid. 4.3, 2P.264/2006

del 18 giugno 2007 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 40 consid. 3; Scolari, Commentario, op. cit., n. 277

ad art. 29 LALPT). D'altra parte, se non fosse prevista la possibilità di

versare tale indennità, la licenza edilizia potrebbe addirittura essere negata

a quei proprietari che non sono in grado di adempiere in natura l'obbligo di

realizzare i posteggi necessari (cfr. DTF 97 I 792 consid. 6b e rimandi).

Il contributo

sostitutivo è commisurato al vantaggio derivante dall'esenzione

dell'obbligazione primaria. L'indennità viene dunque fissata considerando, da

una parte, i costi che il proprietario esonerato dall'obbligo risparmia dalla

costruzione dei posteggi; dall'altra, i vantaggi che gli stessi procurano

secondo l'esperienza agli interessati (in particolare nei centri cittadini la

presenza di parcheggi aumenta il valore degli immobili). Tenendo conto di

questi aspetti, nel rispetto del principio della proporzionalità, per

giurisprudenza il contributo non deve elevarsi oltre il quarto del costo medio

del posteggio all'aperto, incluso il valore del terreno (cfr. DTF 97 I 792

consid. 8; Scolari, Commentario,

op. cit., n. 278 ad art. 29 LALPT).

3.2

Dottrina e giurisprudenza riconoscono, in linea di massima, il

diritto di chiedere la restituzione di contributi sostitutivi pagati per

posteggi mancanti quando l'obbligato è in grado, a posteriori, di

soddisfare l'obbligo in modo reale. In questi casi, si tratta solo di esaminare

se siano date le condizioni per ritenere

soddisfatto in natura l'obbligo di dotare un edificio dei posti mancanti

(cfr. RDAT II-1992 n. 38 consid. 3.1 e rimandi; Scolari,

Commentario, op. cit., n. 286 ad art. 29 LALPT). In altre parole in questi casi

la restituzione è ammessa, poiché l'obbligazione principale, precedentemente

determinata, è adempiuta in natura (cfr. pure, per tutto quanto precede: STA

52.2008.217

del 3 settembre 2008 consid. 2 segg.).

3.3

L'insorgente contesta

la facoltà dei resistenti di chiedere il rimborso del contributo, in quanto

creditore della restituzione sarebbe semmai il

precedente proprietario,

che lo aveva a suo tempo versato, ovvero M__________. A torto.

A prescindere dal fatto

che il ricorrente incorre di nuovo in un venire contra factum proprium,

posto che contraddice la propria decisione del 26 marzo 2018 con cui ha aderito, seppur parzialmente, alla

richiesta, formulata dai qui resistenti, di restituzione del contributo

sostitutivo, la nuova tesi non merita accoglimento anche per il seguente

motivo. L'obbligo di eseguire posteggi (obbligazione di fare) non è

un'obbligazione ad personam, ma reale (propter rem), connessa cioè

al fondo, ovvero alla costruzione che vi sorge e all'utilizzo (abitativo,

commerciale, ecc.) che se ne fa. Obbligato è, di principio, il proprietario del

fondo al momento in cui insorge l'obbligazione di provvedere alla formazione di

parcheggi. In caso di mutamento della proprietà, è il nuovo proprietario che è

tenuto a realizzare i parcheggi, rispettivamente a pagare il contributo

sostitutivo per quelli mancanti. Di conseguenza, è pure quest'ultimo che, se

realizza i parcheggi mancanti, può chiedere la restituzione del contributo

sostitutivo.

4.

4.1. Il fabbisogno

massimo ed il numero di posteggi privati necessari sono definiti dal

regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp), integrato negli articoli da 52 a

62.

del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011

(RLst; RL 701.110; cfr. art. 51 cpv. 1 RLst). Tale regolamento si applica a

tutte le costruzioni - in caso di nuove edificazioni, riattazioni, cambiamenti

di destinazione e ampliamenti rilevanti che implicano un cambiamento

sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi (cfr. art.

51.

cpv. 2 RLst; Commentario Rcpp, versione del 12 aprile 2016, pag. 2) -

situate nei Comuni elencati nell'allegato 1, ad eccezione di quelle destinate

all'abitazione (cfr. art. 51 cpv. 3 RLst). Restano dunque soggetti alle NAPR i posteggi

privati siti nei Comuni non indicati, come nel caso di Morcote, nell'allegato

1, ed i posteggi per contenuti residenziali (cfr. STA 52.2016.533 del 16 agosto

2018.

consid. 4.2.3, 52.2015.499 del 17 marzo 2017 consid. 2.3, 52.2013.56 del 22

luglio 2014 consid. 2.3).

4.2

Giusta l'art. 49 n. 2 NAPR per costruzioni o

ricostruzioni, riattazioni o ampliamenti che comportano un aumento di unità

abitative, commerciali, di esercizio, ecc. è obbligatoria la formazione di

posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme V.S.S. "Associazione

professionisti svizzeri della strada".

In

particolare:

a) Per

abitazioni, 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a 100 mq,

1.

posto auto ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione;

b) per uffici

e negozi, 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda di uffici e 30 mq

di superficie utile lorda di uffici e 30 mq di superficie utile lorda destinata

a negozio;

(…)

Deroghe o eccezioni vengono concesse dal Municipio solo

quando la formazione dei posteggi risulta tecnicamente impossibile o vietata.

In questo caso il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare

un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, (compreso il

valore del terreno).

(…)

4.3

L'obbligo di

formare posteggi può essere soddisfatto anche su fondi staccati da quello su

cui sorge la costruzione che lo ingenera (cfr. RDAT II-1992 n. 38 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 271 segg. ad art.

29.

LALPT). In particolare, può essere adempiuto

anche mediante la messa a disposizione degli spazi necessari su fondi di terzi

(cfr. Scolari, Commentario, op.

cit., n. 271 segg. ad art. 29 LALPT; Adrian Haas, Staats- und

verwaltungsrechtliche Probleme bei der Regelung des Parkierens von Motorfahrzeugen

auf öffentlichem und privatem Grund, insbesondere im Kanton Bern, Diss., Berna

1994, pag. 63; Fritz Frey, Die

Erstellungspflicht von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach zürischem Recht,

Diss., Zurigo 1987, pag. 57 segg.), ad esempio mediante l'iscrizione di una

servitù prediale o, quantomeno, la sottoscrizione di un contratto di locazione

di lunga durata (cfr. STA 52.2016.453 del 21

luglio 2017 consid. 4, 52.2012.107 del 23 aprile 2013 consid. 3.2; Scolari, Commentario, op. cit., n. 272 ad art. 29 LALPT; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz des

Kantons Bern vom 9. Juni 1985 - Kommentar Band I, IV ed.,

Berna 2013, ad art. 16-18 n. 24; Haas, op.

cit., pag. 63; Frey, op. cit.,

pag. 59). In questi casi, è tuttavia necessario che i posteggi si trovino ad una distanza utile, ovvero

che permetta di presumere che l'obbligato utilizzi effettivamente lo spazio

destinato a posteggio (cfr. sentenza

Verwaltungsgericht Zürich VB.2005.00226 dell'8 dicembre 2005 consid. 8.2; RDAT

II-1992 n. 38 consid. 2.2 e rimandi). Talune legislazioni cantonali hanno

fissato tale distanza a 300 m (cfr. § 11 cpv. 1 della Verordnung über die Erstellung von Parkplätzen für

Personenwagen del 22 dicembre 1992 del Canton Basel-Stadt; PPV; RL 730.310). In Ticino, alcuni ordinamenti comunali contengono

esplicite norme al riguardo (cfr. STA 52.2012.107 del 23 aprile 2013 consid.

3.2, concernente una distanza di 200 m - stabilita dalle NAPR - tra il

posteggio e la costruzione da esso interessata). Ove manchino chiare

disposizioni legali, devono essere valutati la situazione dei luoghi e la

natura della costruzione (cfr. in tal senso la sentenza del Verwaltungsgericht di

Aargau del 1° aprile 1987 consid. 2b/aaa, in: ZBl 89/1988 pag.

175; Andreas Kapp, in: Alain Griffel/Hans Ulrich

Liniger/Heribert Rausch/Daniela Thurnherr

[curatori], Fachhandbuch

Öffentliches Baurecht, Zurigo 2016, n. 3.651). Una distanza di circa 200

m tra un posteggio e la costruzione da esso servita, è stata considerata da

questo Tribunale come utile nel senso sopraindicato (cfr. RDAT II-1992

n. 38 consid. 2.2). Trattandosi di valutare situazioni locali, meglio

conosciute dall'autorità locale, al Municipio va riconosciuto un certo margine

di apprezzamento, il cui esercizio può essere controllato dall'autorità di

ricorso soltanto con riserbo (cfr. art. 69 cpv.

1.

lett. a LPAmm; cfr. pure Borghi/ Corti, op. cit., n. 2d ad

art. 61).

4.4

Nel caso concreto,

non è contestato il numero dei posteggi necessari per i vari immobili - da definire

in base all'art. 49 NAPR (cfr. consid. 4.1) -

in quanto tale. L'insorgente chiede piuttosto l'annullamento della risoluzione

governativa e della decisione municipale, con contestuale ritorno degli atti,

in quanto non avrebbe ancora formalmente evaso l'istanza di

riconsiderazione del 6 dicembre 2013 - con cui CO 1 e CO 2 avrebbero chiesto

soltanto il riesame dei contributi sostitutivi e non delle licenze edilizie - e

verificato se i resistenti abbiano effettivamente soddisfatto l'obbligo di

costruire i posteggi in modo reale. In particolare, i resistenti dovrebbero

ancora dimostrare che il regolamento condominiale del mapp. __________

(costituito in proprietà per piani) consente di mettere a disposizione di terzi

(non condomini) - ovvero agli inquilini dell'immobile al mapp. __________ - i

posteggi dell'autorimessa e che i parcheggi messi a disposizione sono stati

realizzati conformemente alle norme VSS in vigore al momento dell'approvazione

delle NAPR. Il conteggio presentato dai resistenti sarebbe inoltre errato, in

quanto il mapp. _______ sarebbe tuttora gravato dalla servitù (due posteggi) a

favore del mapp. __________.

Pure queste censure vanno disattese.

Intanto, determinante non è l'istanza del 6 dicembre 2013, ma quella dell'8

giugno 2017, con cui i resistenti hanno inteso aggiornare definitivamente la

situazione dei posteggi, postulando la restituzione - per saldo - del contributo

sostitutivo versato in eccesso, e alla quale si riferisce la decisione

municipale del 26 marzo 2018. Poco importa, dunque, se il Municipio non abbia

evaso l'istanza del 6 dicembre 2013, ormai superata da quella presentata l'8

giugno 2017.

Quanto al fatto se fossero/siano date le condizioni per ritenere

soddisfatto in modo reale l'obbligo di dotare gli edifici in questione dei

posti auto necessari, occorre anzitutto osservare che con la decisione del 26 marzo 2018 il Municipio nulla ha eccepito sotto

questo profilo. La restituzione parziale ivi decisa non era infatti dovuta ad

una pretesa (parziale) inidoneità dei posteggi messi a disposizione, ma all'asserito

vantaggio particolare che i resistenti avrebbero tratto nel tempo

intercorso tra l'inizio dei lavori (24.01.2011) e la richiesta di

riassegnazione dei posteggi in questione (08.06.2017). Tesi, quest'ultima, che

l'insorgente non ripropone più e che pertanto non merita ulteriore

approfondimento. Le contestazioni sollevate per la prima volta in questa sede in

merito ai posteggi ai mapp. __________ e __________, oltre che generiche e

pretestuose, appaiono d'altronde infondate.

Circa il rispetto delle norme VSS, si può presumere, trattandosi di

posteggi esistenti ed autorizzati - neppure l'insorgente lo nega - che siano

sostanzialmente conformi alle norme VSS. Il ricorrente, che li ha approvati e

li conosce, non apporta comunque alcun elemento concreto per dimostrare il

contrario. Non vi sono d'altra parte dubbi che siano situati ad una distanza

utile, posto che distano dalle part. __________ e __________ ca. un minuto a piedi, lungo un percorso (Via

P_________ e P______) di facile percorrenza (cfr. Google Map e Google Earth). Nessuno

sostiene peraltro il contrario.

Per quanto riguarda poi

la facoltà di mettere a disposizione del

mapp. __________ uno dei posteggi di proprietà dei resistenti presente nell'autorimessa

al mapp. __________, non vi è motivo di dubitarne, posto che anche altre

persone che non risiedono sulla part. __________, ma che sono proprietarie di

unità abitative nel condominio soprastante (part. __________), risultano

disporre di stalli nell'autorimessa al mapp. __________ (cfr. SIFTI). Anche in

questo caso, del resto, il ricorrente, cui queste circostanze e lo stesso

regolamento condominiale (cfr. doc. 10 allegato all'istanza del 6 dicembre

2013) non possono non essere noti, non apporta alcun elemento a dimostrazione

del contrario.

Infine, per quanto concerne il conteggio presentato dai resistenti, appare

illogico pretendere che la cancellazione della servitù a favore del

mapp. __________ avvenisse prima di ottenere dal

Municipio l'approvazione della proposta di riassegnazione dei posteggi.

A seguito dell'annullamento della decisione del 26 marzo 2018, l'Esecutivo comunale dovrà comunque emettere

una nuova decisione. Va da sé che in

tale ambito, esso potrà prevedere, quale condizione per l'approvazione della

riassegnazione dei posteggi e per la restituzione del contributo di fr.

16'000.-, che i posteggi messi al servizio dei mapp. __________ e __________

siano assicurati a tali fondi con una servitù prediale, come peraltro i resistenti

avevano indicato di voler fare nell'istanza del 6 dicembre 2013, con

contestuale cancellazione della servitù a favore della part. __________.

Ciò detto, la risoluzione governativa merita dunque di essere tutelata.

5.

5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

respinto.

5.2

La

tassa di giustizia è posta a carico del RI 1, intervenuto (anche) a tutela dei

propri interessi patrimoniali (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), che rifonderà inoltre

ai resistenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di giustizia

di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico del RI 1, che rifonderà

inoltre a CO 1 e CO 2 un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere