52.2019.262
Contributo sostitutivo per posteggi. Restituzione
12 novembre 2020Italiano24 min
aprile 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 e CO
Source ti.ch
__________PA 1PA 1PA 1
Incarto n.
52.2019.262
Lugano
12
novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo
sul ricorso del 28 maggio 2019 del
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 17 aprile 2019 (n. 1934) del
Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2
avverso la decisione del 26 marzo 2018 con cui il Municipio di Morcote ha
negato loro parzialmente la restituzione del contributo sostitutivo per la
mancata formazione di quattro posteggi al mapp. ______ di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1 e CO 2, qui
resistenti, sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. __________, __________,
__________, __________ (sorto per frazionamento dal mapp. __________) e della
quota 4/38 (due posteggi) della PPP __________ (autorimessa) al fondo base mapp.
__________ del Comune di Morcote. Il mapp. __________ è assegnato dal vigente
piano regolatore alla zona NP, nucleo di protezione cantonale, mentre i mapp. __________,
__________, __________ e __________ appartengono alla zona residenziale
estensiva (R2). Precedente proprietario dei mapp. __________, __________ e __________
e della quota 2/38 (un posteggio) della PPP __________ al fondo base mapp. __________
era M__________, il quale, il 13 dicembre 2011, li ha ceduti a titolo di anticipo
ereditario ai figli CO 1 e CO 2.
b. Il 21 novembre 2003,
il Municipio ha rilasciato a M__________ la licenza edilizia per il cambiamento
di destinazione dei locali cantina al piano terreno dell'edificio presente al mapp.
_______ in locali estetica/coiffeuse. La licenza edilizia fissava (al pto.
10) un contributo sostitutivo di fr. 16'000.- (2 x fr. 8'000.-) per la mancata
formazione di due posteggi.
Con decisione del 21
novembre 2003, il Municipio ha determinato in dettaglio il contributo
sostitutivo, intimando all'istante in licenza il pagamento dello stesso entro
il termine di trenta giorni.
Con decisione del 14 dicembre
2004 (n. 5664), a seguito di un iter processuale che non occorre qui riassumere
nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha annullato il suddetto obbligo di
pagamento del contributo sostitutivo, considerato che l'istante in licenza era
in grado di mettere a disposizione del mapp. __________ due dei cinque parcheggi
esistenti sulla part. __________.
c. Il 24 gennaio 2005,
l'Esecutivo comunale ha rilasciato a M__________ una licenza edilizia per la
realizzazione di una nuova casa unifamiliare al mapp. __________.
d. Il 4 aprile 2007,
l'Autorità comunale ha rilasciato a M__________ una licenza edilizia per la
realizzazione di due case monofamiliari (A + B) al mapp. __________, in
seguito frazionato nelle part. __________ e __________. La licenza edilizia
fissava (al pto. 9) un contributo sostitutivo di fr. 32'000.- per la mancata
formazione di quattro posteggi.
Con decisione del 10
aprile 2007, il Municipio ha determinato in dettaglio il contributo sostitutivo,
intimando all'istante in licenza il pagamento dello stesso entro il termine di
trenta giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione.
e. A richiesta dell'istante
in licenza, con scritto dell'8 luglio 2009 il Municipio ha sospeso l'incasso
del contributo sostitutivo, posto che i lavori di costruzione non erano
imminenti. Il relativo contributo è poi stato pagato il 20 giugno 2014 da un
conto bancario intestato a M__________.
f. Con scritto del 6
dicembre 2013, M__________, CO 1 e CO 2 hanno chiesto la revisione delle
risoluzioni municipali del 21 novembre 2003 e del 10 aprile 2007 in materia di
contributi sostitutivi, nel senso di:
·
ridurre da due a uno i parcheggi presenti sul mapp. _______ da
destinare alla part. __________, considerato il cambiamento parziale di
destinazione dei locali estetica/coiffeuse;
·
sostituire il vincolo del parcheggio rimanente sul mapp. __________
a favore della part. __________ con un contributo sostitutivo;
·
destinare al mapp. __________ i tre parcheggi di libera
destinazione (considerati i due precedentemente svincolati) presenti al mapp. __________
e un parcheggio presente alla PPP __________ del fondo base mapp. __________,
annullando di conseguenza il contributo sostitutivo di fr. 32'000.- a carico di
tale fondo.
g. Con scritto del 10
giugno 2014, il Municipio ha intimato a M__________, CO 1 e CO 2 di produrre
della documentazione supplementare al fine di valutare se vi sono
gli
estremi per poter rivedere le decisioni relative all'imposizione dei contributi
per la mancata realizzazione di posteggi.
h. L'8 giugno 2017, CO
1 e CO 2 hanno presentato una nuova richiesta di riassegnazione dei posteggi e di
restituzione del contributo sostitutivo per un importo complessivo di fr.
16'000.-, chiedendo in dettaglio:
·
lo svincolo dei due posteggi destinati al mapp. __________ presenti
sulla part. __________, con conseguente pagamento di un contributo sostitutivo
di fr. 16'000.- (2 x 8'000.-);
·
l'assegnazione a favore del mapp. __________ di due posteggi
presenti sulla part. __________, con conseguente restituzione di un contributo
sostitutivo di fr. 16'000.- (2 x 8'000.-);
·
l'assegnazione a favore del mapp. __________ (precedentemente
part. __________) di un posteggio presente sulla part. __________ e di un
posteggio alla PPP __________ del fondo base mapp. __________, con conseguente
restituzione di un contributo sostitutivo di fr. 16'000.- (2 x 8'000.-).
Fatti
i. Con decisione del 26
marzo 2018, notificata a C__________ SA, il Municipio ha accolto
(implicitamente) la richiesta di riassegnazione dei posteggi, riconoscendo agli
istanti un importo di fr. 5'866.70 quale restituzione parziale del contributo
sostitutivo, precedentemente pagato dal conto bancario intestato a M__________.
L'Esecutivo comunale ha motivato il rimborso parziale, con il fatto che si è
voluto detrarre dall'ammontare di 16'000.- il "vantaggio particolare"
ricevuto dall'inizio dei lavori (24.01.2011) alla richiesta di riassegnazione
(8 giugno 2017) tenendo conto di un periodo totale di 10 anni.
B. Con giudizio del 17
aprile 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 1 e CO
2, annullando la risoluzione municipale e ordinando al RI 1 di restituire ai
ricorrenti fr. 16'000.- a seguito dell'adempimento in natura dell'obbligo di
realizzazione di due posti auto.
Anzitutto, il Governo
ha riassunto la situazione di dare/avere, relativa ai contributi sostituivi,
tra il RI 1 e CO 1 e CO 2, a seguito della riassegnazione dei posteggi,
stabilendo a favore di questi ultimi un saldo di fr. 16'000.-, considerato
l'importo di fr. 32'000.- dovuto dall'Autorità comunale a seguito
dell'assegnazione a posteriori di quattro posteggi a favore del mapp. __________,
dal quale vanno dedotti fr. 16'000.- dovuti da CO 1 e CO 2 per la mancata
formazione di due posteggi al mapp. __________. Proseguendo, l'Esecutivo
cantonale ha limitato l'oggetto del contendere alla decisione di restituzione
parziale dei contributi, ritenendo pacifici la riassegnazione dei posteggi
richiesta come anche il principio della restituzione dei contributi
sostitutivi, in quanto i ricorrenti erano in grado di soddisfare a
posteriori l'obbligo in modo reale. Accertato che il diritto di chiedere
la restituzione del contributo non era ancora prescritto al momento
dell'istanza del 6 dicembre 2013, il Governo ha concluso che la richiesta
dell'autorità comunale di calcolare la restituzione pro rata temporis non
potesse essere condivisa, in quanto l'attuale quadro legale e
giurisprudenziale prevedono unicamente la possibilità di richiedere la
restituzione del contributo precedentemente versato nella sua totalità.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, il RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento con contestuale
accertamento che lo scritto del 26 marzo 2018 non costituisce una decisione
impugnabile. In via subordinata, chiede l'annullamento di entrambe le
risoluzioni e il rinvio degli atti al Municipio affinché si determini sulla
domanda di riconsiderazione/istanza di riesame presentata il 6 dicembre 2013 da
M__________, CO 1 e CO 2.
Riepilogati i fatti
salienti, l'insorgente contesta che lo scritto del 26 marzo 2018 costituisca
una decisione impugnabile, trattandosi di una comunicazione interlocutoria,
rivolta a C__________ SA, che non costituisce né modifica o annulla diritti/obblighi
dei resistenti. Creditore della restituzione del contributo sarebbe inoltre, a
mente del ricorrente, M__________, quale precedente proprietario del fondo che aveva
a suo tempo versato l'importo e non i suoi figli. L'annullamento della
risoluzione governativa sarebbe pure giustificata dal fatto che il Municipio
non avrebbe ancora formalmente evaso l'istanza di riconsiderazione del 6
dicembre 2013 - con cui CO 1 e CO 2 avrebbero chiesto soltanto il riesame dei
contributi sostitutivi e non delle licenze edilizie - e verificato se i resistenti
abbiano effettivamente soddisfatto l'obbligo di costruire i posteggi in modo
reale. In particolare, i resistenti dovrebbero ancora dimostrare che il
regolamento condominiale del mapp. __________ (costituito in proprietà per
piani) consente di mettere a disposizione di terzi (non condomini) i posteggi
dell'autorimessa e che i parcheggi messi a disposizione sono stati realizzati
conformemente alle norme VSS in vigore al momento dell'approvazione delle norme
di attuazione del piano regolatore (NAPR). Il conteggio presentato dai
resistenti sarebbe inoltre errato, in quanto il mapp. __________ sarebbe
tuttora gravato dalla servitù (due posteggi) a favore del mapp. ______.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad
identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2, qui resistenti, con argomenti di
cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
b. In sede di replica
e duplica le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e domande
di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La
legittimazione attiva del RI 1 insorgente, destinatario del giudizio impugnato,
è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La
situazione dei luoghi e l'oggetto della controversia emergono con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali e dalle immagini visibili su Google Map e
Google Earth (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016
consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22
marzo 2012 consid. 2.1). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60
consid. 3.3, 140 I 285 consid. 6.3.1), le prove offerte dai resistenti (richiamo
dal Municipio degli incarti relativi alle licenze edilizie e alle decisioni di
fissazione dei contributi sostitutivi ai mapp. ________, __________, __________,
__________ e __________) non appaiono quindi idonee a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Per principio possono formare oggetto di
ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità
d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o
sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico
o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 1 cpv. 1
e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,
n. 200). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide
pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021)
e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e
giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio
individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di
diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da
poter essere posto in esecuzione (cfr. pure, per tutto quanto precede: STA
52.2018.204
del 22 gennaio 2019 consid. 6.2.1).
2.2
In concreto, rispondendo allo scritto dell'8
giugno 2017 dei resistenti, il 26 marzo 2018 il Municipio ha riconosciuto loro l'importo
di fr. 5'866.70 quale restituzione parziale del contributo sostitutivo,
precedentemente pagato dal conto bancario intestato a M__________, a seguito della riassegnazione dei parcheggi ai
fondi di loro proprietà. L'Esecutivo comunale ha motivato il rimborso parziale
con il fatto che si è voluto detrarre dall'ammontare di 16'000.- il "vantaggio
particolare" ricevuto dall'inizio dei lavori (24.01.2011)
alla richiesta di riassegnazione (8 giugno 2017) tenendo conto di un periodo
totale di 10 anni.
L'insorgente contesta che la risposta costituisca
una decisione impugnabile, trattandosi a suo dire di una comunicazione
interlocutoria, rivolta alla C__________ SA, che non costituisce né modifica o
annulla diritti/obblighi dei resistenti.
La tesi, sollevata per la prima volta in questa
sede, non può essere seguita.
Lo scritto in oggetto presenta tutti i requisiti
per essere considerato una decisione. Si tratta infatti di un atto di imperio,
rivolto ai qui resistenti (…Gentile Signora, Egregio Signore,…in riferimento
al vostro scritto del 9 giugno 2017…alla richiesta di riassegnazione (8 giugno
2017)…), con cui viene creato un diritto/obbligo (restituzione parziale) a loro
carico e preannunciato, in assenza di eventuali osservazioni, il
versamento dell'importo entro il termine di trenta giorni. Sebbene lo scritto sia
sprovvisto della numerazione tipica
delle risoluzioni municipali e presenti un passaggio inusuale per una decisione
(in assenza di eventuali osservazioni), il testo medesimo indica chiaramente
che si tratta di una decisione presa nel corso di una seduta del Municipio (…nella
seduta del 21.03.2016 il
Municipio ha deciso…) - come
previsto dagli art. 98 e 99 della legge organica comunale del 10 marzo 1987
(LOC; RL 181.100) per le risoluzioni municipali - e firmata dal sindaco e dal
segretario comunale conformemente agli art. 119 lett. d e 138 lett. a LOC Del
resto, nell'ambito della procedura davanti al Consiglio di Stato, l'insorgente non
ha mai contestato il carattere di risoluzione dello scritto in questione,
indicando anzi più volte trattarsi di una decisione (cfr. risposta pag. 5 e
duplica pag. 3 al Governo). La nuova censura non merita dunque di essere
tutelata, anche per il fatto che costituisce un venire contra factum
proprium (cfr. sul tema, STF
2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid. 2.5.1; STA 52.2013.405 del 18 settembre
2013.
confermata da STF 2C_1037/2013 del 3 aprile 2014; STA 90.2009.29 del 23
maggio 2011 consid. 3, 52.2007.3 del 5 febbraio 2008 consid. 2).
3.
3.1. Il
contributo sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che
sostituisce l'obbligo principale di eseguire posteggi (obbligazione di fare),
quando lo stesso risulti oggettivamente impossibile o sproporzionato, in
particolare per motivi tecnici, per ragioni ambientali o paesaggistiche, per la
manifesta sproporzione tra l'onere a carico dell'obbligato e i vantaggi
derivanti alla collettività (cfr. DTF 97 I 792 consid. 6b; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 275 segg. ad art. 29 LALPT).
Come altre indennità
sostitutive (ad esempio quelle per la costruzione di rifugi o per la
diminuzione delle aree agricole), si tratta di un tributo causale che non ha un
carattere a sé stante, ma accessorio, ovvero dipendente sempre, nell'esistenza
e nell'entità, dall'obbligazione di fare principale, ovvero quella di
realizzare dei parcheggi su suolo privato (cfr. DTF 97 I 792 consid. 2a; STF 1P.693/2004
del 15 luglio 2005 consid. 2). Il contributo sostitutivo per posteggi non è
un'imposta, né un contributo di miglioria, né un tributo che dà diritto a
particolari prestazioni da parte dell'ente pubblico (per es. all'uso di posti
auto su suolo pubblico o a qualsiasi altra controprestazione). L'indennità in
questione deve essere versata poiché l'obbligato viene liberato dalla
prestazione principale in natura che gli compete nei confronti dell'ente
pubblico. Il contributo sostitutivo è quindi volto a ristabilire una certa
parità di trattamento tra il proprietario che deve provvedere alla formazione
di parcheggi e quello che, per motivi oggettivi, ne viene esonerato (cfr. DTF
97.
I 792 consid. 6c; STF 2C_541/2008 del 13 novembre 2009 consid. 4.3, 2P.264/2006
del 18 giugno 2007 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 40 consid. 3; Scolari, Commentario, op. cit., n. 277
ad art. 29 LALPT). D'altra parte, se non fosse prevista la possibilità di
versare tale indennità, la licenza edilizia potrebbe addirittura essere negata
a quei proprietari che non sono in grado di adempiere in natura l'obbligo di
realizzare i posteggi necessari (cfr. DTF 97 I 792 consid. 6b e rimandi).
Il contributo
sostitutivo è commisurato al vantaggio derivante dall'esenzione
dell'obbligazione primaria. L'indennità viene dunque fissata considerando, da
una parte, i costi che il proprietario esonerato dall'obbligo risparmia dalla
costruzione dei posteggi; dall'altra, i vantaggi che gli stessi procurano
secondo l'esperienza agli interessati (in particolare nei centri cittadini la
presenza di parcheggi aumenta il valore degli immobili). Tenendo conto di
questi aspetti, nel rispetto del principio della proporzionalità, per
giurisprudenza il contributo non deve elevarsi oltre il quarto del costo medio
del posteggio all'aperto, incluso il valore del terreno (cfr. DTF 97 I 792
consid. 8; Scolari, Commentario,
op. cit., n. 278 ad art. 29 LALPT).
3.2
Dottrina e giurisprudenza riconoscono, in linea di massima, il
diritto di chiedere la restituzione di contributi sostitutivi pagati per
posteggi mancanti quando l'obbligato è in grado, a posteriori, di
soddisfare l'obbligo in modo reale. In questi casi, si tratta solo di esaminare
se siano date le condizioni per ritenere
soddisfatto in natura l'obbligo di dotare un edificio dei posti mancanti
(cfr. RDAT II-1992 n. 38 consid. 3.1 e rimandi; Scolari,
Commentario, op. cit., n. 286 ad art. 29 LALPT). In altre parole in questi casi
la restituzione è ammessa, poiché l'obbligazione principale, precedentemente
determinata, è adempiuta in natura (cfr. pure, per tutto quanto precede: STA
52.2008.217
del 3 settembre 2008 consid. 2 segg.).
3.3
L'insorgente contesta
la facoltà dei resistenti di chiedere il rimborso del contributo, in quanto
creditore della restituzione sarebbe semmai il
precedente proprietario,
che lo aveva a suo tempo versato, ovvero M__________. A torto.
A prescindere dal fatto
che il ricorrente incorre di nuovo in un venire contra factum proprium,
posto che contraddice la propria decisione del 26 marzo 2018 con cui ha aderito, seppur parzialmente, alla
richiesta, formulata dai qui resistenti, di restituzione del contributo
sostitutivo, la nuova tesi non merita accoglimento anche per il seguente
motivo. L'obbligo di eseguire posteggi (obbligazione di fare) non è
un'obbligazione ad personam, ma reale (propter rem), connessa cioè
al fondo, ovvero alla costruzione che vi sorge e all'utilizzo (abitativo,
commerciale, ecc.) che se ne fa. Obbligato è, di principio, il proprietario del
fondo al momento in cui insorge l'obbligazione di provvedere alla formazione di
parcheggi. In caso di mutamento della proprietà, è il nuovo proprietario che è
tenuto a realizzare i parcheggi, rispettivamente a pagare il contributo
sostitutivo per quelli mancanti. Di conseguenza, è pure quest'ultimo che, se
realizza i parcheggi mancanti, può chiedere la restituzione del contributo
sostitutivo.
4.
4.1. Il fabbisogno
massimo ed il numero di posteggi privati necessari sono definiti dal
regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp), integrato negli articoli da 52 a
62.
del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011
(RLst; RL 701.110; cfr. art. 51 cpv. 1 RLst). Tale regolamento si applica a
tutte le costruzioni - in caso di nuove edificazioni, riattazioni, cambiamenti
di destinazione e ampliamenti rilevanti che implicano un cambiamento
sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi (cfr. art.
51.
cpv. 2 RLst; Commentario Rcpp, versione del 12 aprile 2016, pag. 2) -
situate nei Comuni elencati nell'allegato 1, ad eccezione di quelle destinate
all'abitazione (cfr. art. 51 cpv. 3 RLst). Restano dunque soggetti alle NAPR i posteggi
privati siti nei Comuni non indicati, come nel caso di Morcote, nell'allegato
1, ed i posteggi per contenuti residenziali (cfr. STA 52.2016.533 del 16 agosto
2018.
consid. 4.2.3, 52.2015.499 del 17 marzo 2017 consid. 2.3, 52.2013.56 del 22
luglio 2014 consid. 2.3).
4.2
Giusta l'art. 49 n. 2 NAPR per costruzioni o
ricostruzioni, riattazioni o ampliamenti che comportano un aumento di unità
abitative, commerciali, di esercizio, ecc. è obbligatoria la formazione di
posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme V.S.S. "Associazione
professionisti svizzeri della strada".
In
particolare:
a) Per
abitazioni, 1 posto auto per appartamento; per appartamenti superiori a 100 mq,
1.
posto auto ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione;
b) per uffici
e negozi, 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda di uffici e 30 mq
di superficie utile lorda di uffici e 30 mq di superficie utile lorda destinata
a negozio;
(…)
Deroghe o eccezioni vengono concesse dal Municipio solo
quando la formazione dei posteggi risulta tecnicamente impossibile o vietata.
In questo caso il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare
un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, (compreso il
valore del terreno).
(…)
4.3
L'obbligo di
formare posteggi può essere soddisfatto anche su fondi staccati da quello su
cui sorge la costruzione che lo ingenera (cfr. RDAT II-1992 n. 38 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 271 segg. ad art.
29.
LALPT). In particolare, può essere adempiuto
anche mediante la messa a disposizione degli spazi necessari su fondi di terzi
(cfr. Scolari, Commentario, op.
cit., n. 271 segg. ad art. 29 LALPT; Adrian Haas, Staats- und
verwaltungsrechtliche Probleme bei der Regelung des Parkierens von Motorfahrzeugen
auf öffentlichem und privatem Grund, insbesondere im Kanton Bern, Diss., Berna
1994, pag. 63; Fritz Frey, Die
Erstellungspflicht von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach zürischem Recht,
Diss., Zurigo 1987, pag. 57 segg.), ad esempio mediante l'iscrizione di una
servitù prediale o, quantomeno, la sottoscrizione di un contratto di locazione
di lunga durata (cfr. STA 52.2016.453 del 21
luglio 2017 consid. 4, 52.2012.107 del 23 aprile 2013 consid. 3.2; Scolari, Commentario, op. cit., n. 272 ad art. 29 LALPT; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz des
Kantons Bern vom 9. Juni 1985 - Kommentar Band I, IV ed.,
Berna 2013, ad art. 16-18 n. 24; Haas, op.
cit., pag. 63; Frey, op. cit.,
pag. 59). In questi casi, è tuttavia necessario che i posteggi si trovino ad una distanza utile, ovvero
che permetta di presumere che l'obbligato utilizzi effettivamente lo spazio
destinato a posteggio (cfr. sentenza
Verwaltungsgericht Zürich VB.2005.00226 dell'8 dicembre 2005 consid. 8.2; RDAT
II-1992 n. 38 consid. 2.2 e rimandi). Talune legislazioni cantonali hanno
fissato tale distanza a 300 m (cfr. § 11 cpv. 1 della Verordnung über die Erstellung von Parkplätzen für
Personenwagen del 22 dicembre 1992 del Canton Basel-Stadt; PPV; RL 730.310). In Ticino, alcuni ordinamenti comunali contengono
esplicite norme al riguardo (cfr. STA 52.2012.107 del 23 aprile 2013 consid.
3.2, concernente una distanza di 200 m - stabilita dalle NAPR - tra il
posteggio e la costruzione da esso interessata). Ove manchino chiare
disposizioni legali, devono essere valutati la situazione dei luoghi e la
natura della costruzione (cfr. in tal senso la sentenza del Verwaltungsgericht di
Aargau del 1° aprile 1987 consid. 2b/aaa, in: ZBl 89/1988 pag.
175; Andreas Kapp, in: Alain Griffel/Hans Ulrich
Liniger/Heribert Rausch/Daniela Thurnherr
[curatori], Fachhandbuch
Öffentliches Baurecht, Zurigo 2016, n. 3.651). Una distanza di circa 200
m tra un posteggio e la costruzione da esso servita, è stata considerata da
questo Tribunale come utile nel senso sopraindicato (cfr. RDAT II-1992
n. 38 consid. 2.2). Trattandosi di valutare situazioni locali, meglio
conosciute dall'autorità locale, al Municipio va riconosciuto un certo margine
di apprezzamento, il cui esercizio può essere controllato dall'autorità di
ricorso soltanto con riserbo (cfr. art. 69 cpv.
1.
lett. a LPAmm; cfr. pure Borghi/ Corti, op. cit., n. 2d ad
art. 61).
4.4
Nel caso concreto,
non è contestato il numero dei posteggi necessari per i vari immobili - da definire
in base all'art. 49 NAPR (cfr. consid. 4.1) -
in quanto tale. L'insorgente chiede piuttosto l'annullamento della risoluzione
governativa e della decisione municipale, con contestuale ritorno degli atti,
in quanto non avrebbe ancora formalmente evaso l'istanza di
riconsiderazione del 6 dicembre 2013 - con cui CO 1 e CO 2 avrebbero chiesto
soltanto il riesame dei contributi sostitutivi e non delle licenze edilizie - e
verificato se i resistenti abbiano effettivamente soddisfatto l'obbligo di
costruire i posteggi in modo reale. In particolare, i resistenti dovrebbero
ancora dimostrare che il regolamento condominiale del mapp. __________
(costituito in proprietà per piani) consente di mettere a disposizione di terzi
(non condomini) - ovvero agli inquilini dell'immobile al mapp. __________ - i
posteggi dell'autorimessa e che i parcheggi messi a disposizione sono stati
realizzati conformemente alle norme VSS in vigore al momento dell'approvazione
delle NAPR. Il conteggio presentato dai resistenti sarebbe inoltre errato, in
quanto il mapp. _______ sarebbe tuttora gravato dalla servitù (due posteggi) a
favore del mapp. __________.
Pure queste censure vanno disattese.
Intanto, determinante non è l'istanza del 6 dicembre 2013, ma quella dell'8
giugno 2017, con cui i resistenti hanno inteso aggiornare definitivamente la
situazione dei posteggi, postulando la restituzione - per saldo - del contributo
sostitutivo versato in eccesso, e alla quale si riferisce la decisione
municipale del 26 marzo 2018. Poco importa, dunque, se il Municipio non abbia
evaso l'istanza del 6 dicembre 2013, ormai superata da quella presentata l'8
giugno 2017.
Quanto al fatto se fossero/siano date le condizioni per ritenere
soddisfatto in modo reale l'obbligo di dotare gli edifici in questione dei
posti auto necessari, occorre anzitutto osservare che con la decisione del 26 marzo 2018 il Municipio nulla ha eccepito sotto
questo profilo. La restituzione parziale ivi decisa non era infatti dovuta ad
una pretesa (parziale) inidoneità dei posteggi messi a disposizione, ma all'asserito
vantaggio particolare che i resistenti avrebbero tratto nel tempo
intercorso tra l'inizio dei lavori (24.01.2011) e la richiesta di
riassegnazione dei posteggi in questione (08.06.2017). Tesi, quest'ultima, che
l'insorgente non ripropone più e che pertanto non merita ulteriore
approfondimento. Le contestazioni sollevate per la prima volta in questa sede in
merito ai posteggi ai mapp. __________ e __________, oltre che generiche e
pretestuose, appaiono d'altronde infondate.
Circa il rispetto delle norme VSS, si può presumere, trattandosi di
posteggi esistenti ed autorizzati - neppure l'insorgente lo nega - che siano
sostanzialmente conformi alle norme VSS. Il ricorrente, che li ha approvati e
li conosce, non apporta comunque alcun elemento concreto per dimostrare il
contrario. Non vi sono d'altra parte dubbi che siano situati ad una distanza
utile, posto che distano dalle part. __________ e __________ ca. un minuto a piedi, lungo un percorso (Via
P_________ e P______) di facile percorrenza (cfr. Google Map e Google Earth). Nessuno
sostiene peraltro il contrario.
Per quanto riguarda poi
la facoltà di mettere a disposizione del
mapp. __________ uno dei posteggi di proprietà dei resistenti presente nell'autorimessa
al mapp. __________, non vi è motivo di dubitarne, posto che anche altre
persone che non risiedono sulla part. __________, ma che sono proprietarie di
unità abitative nel condominio soprastante (part. __________), risultano
disporre di stalli nell'autorimessa al mapp. __________ (cfr. SIFTI). Anche in
questo caso, del resto, il ricorrente, cui queste circostanze e lo stesso
regolamento condominiale (cfr. doc. 10 allegato all'istanza del 6 dicembre
2013) non possono non essere noti, non apporta alcun elemento a dimostrazione
del contrario.
Infine, per quanto concerne il conteggio presentato dai resistenti, appare
illogico pretendere che la cancellazione della servitù a favore del
mapp. __________ avvenisse prima di ottenere dal
Municipio l'approvazione della proposta di riassegnazione dei posteggi.
A seguito dell'annullamento della decisione del 26 marzo 2018, l'Esecutivo comunale dovrà comunque emettere
una nuova decisione. Va da sé che in
tale ambito, esso potrà prevedere, quale condizione per l'approvazione della
riassegnazione dei posteggi e per la restituzione del contributo di fr.
16'000.-, che i posteggi messi al servizio dei mapp. __________ e __________
siano assicurati a tali fondi con una servitù prediale, come peraltro i resistenti
avevano indicato di voler fare nell'istanza del 6 dicembre 2013, con
contestuale cancellazione della servitù a favore della part. __________.
Ciò detto, la risoluzione governativa merita dunque di essere tutelata.
5.
5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
respinto.
5.2
La
tassa di giustizia è posta a carico del RI 1, intervenuto (anche) a tutela dei
propri interessi patrimoniali (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), che rifonderà inoltre
ai resistenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di giustizia
di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico del RI 1, che rifonderà
inoltre a CO 1 e CO 2 un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere