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Decisione

52.2019.269

Tassa di soggiorno

9 ottobre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari di appartamenti e case di vacanza sono già assoggettati per i

medesimi immobili a molteplici tasse e imposte di altra natura, contribuendo

dunque in maniera importante e continuata all'economia locale. Inoltre essi si

troverebbero pure a dover pagare una tassa di soggiorno aggiuntiva per i

pernottamenti realmente effettuati da eventuali ospiti e visitatori estranei al

nucleo famigliare. I ricorrenti criticano infine l'ammontare della tassa

applicata dall'OTRB ritenendolo sproporzionato rispetto all'accessibilità della

zona, che è difficilmente raggiungibile mediante mezzi pubblici e - in inverno -

a causa del saltuario servizio di sgombero neve, nonché in riferimento alla

scarsa offerta turistica esistente, non comparabile ad altre località quale ad

esempio Bosco Gurin per cui la tariffa applicata è di fr. 60.-.

3.2. Preliminarmente va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 della Costituzione

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; RL 101.000), i

Tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale.

Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto

superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di

diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne

l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o

modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della

norma stessa (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019 consid. 4.2, 52.2016.200 del

9 luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti).

Fatta questa premessa, occorre rilevare che il duplice sistema impositivo

previsto dall'attuale ordinamento (regime generale secondo il cpv. 4 dell'art.

21 LTur e regime particolare ex cpv. 5 del medesimo disposto; cfr. STA

52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2) non comporta per i proprietari di

case di vacanze uno svantaggio contributivo rispetto agli ospiti delle varie

strutture ricettizie di cui all'art. 21 cpv. 2 LTur. Le tariffe applicate ai

pernottamenti di ogni soggiornante, infatti, sono tendenzialmente più onerose

di quelle imposte con il regime del forfait. A titolo di esempio per un

appartamento o una residenza secondaria l'importo per ogni pernottamento è di

fr. 2.- (art. 1 lett. c del decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14

settembre 2016; RL 941.120), che se rapportato ad un periodo di tre mesi

ammonta a fr. 180.- per persona, a fronte di una tariffa annua forfettaria di

fr. 70.- per posto letto nel comprensorio in questione. In ogni caso si deve

pure considerare che la situazione in cui si trova chi utilizza una residenza

secondaria di sua proprietà non è del tutto uguale rispetto a quella di chi

invece alloggia quale turista presso una delle strutture ricettizie di cui all'art.

21 cpv. 2 LTur, per cui il fatto che queste due categorie di turisti siano

assoggettate ad un diverso regime contributivo non appare ancora lesivo del

principio della parità di trattamento.

Inoltre occorre tenere conto che per fissare l'ammontare delle tasse la

giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non

complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando

differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione

del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le

infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso

alquanto difficile, se non impossibile. La determinazione precisa del numero di pernottamenti effettivi

dei proprietari di immobili, così come dei membri delle loro famiglie e dei

loro ospiti occasionali (anch'essi compresi nel forfait), sarebbe infatti

possibile solo con un grande dispendio di tempo e di mezzi da parte

dell'autorità di controllo, mentre che un simile esercizio risulta più agevole

per quanto concerne gli ospiti delle altre strutture ricettizie (STF

2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.4.3,2P.194/2006 del 7 agosto 2006

consid. 3; STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). D'altronde in materia

di imposte di dotazione questo genere di schematizzazioni è in generale

consentito e ampiamente diffuso, a condizione che il forfait così stabilito si

avvicini il più possibile a quelle che sono, in generale, le circostanze

concrete (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019 consid. 6.2 e rinvii). Tuttavia,

in singoli casi è possibile che il sistema forfettario comporti delle

divergenze rispetto al reale utilizzo dell'immobile; ciò risulta ad ogni modo

ancora accettabile e deve essere ammesso nell'interesse di una semplificazione

del sistema di riscossione del tributo (STF 2C_1050/2017 del 15 aprile 2019

consid. 6.4.4). Ora, per quanto riguarda il sistema vigente in Ticino, si

osserva che le tariffe forfettarie, a differenza di altri Cantoni, sono

calcolate in funzione dei letti presenti nell'abitazione ciò che, a non averne

dubbio, dipende dalla volontà del proprietario e si riferisce all'uso

potenziale della residenza che il contribuente intende fare. Ritenuto ad ogni

modo che la tariffa massima consentita si basa su una media di 50 pernottamenti

all'anno (fr. 100.- all'anno per posto letto da rapportare all'aliquota di 2.-

per notte a persona per pernottamento), che nel caso concreto tiene conto di 35

pernottamenti all'anno (tariffa forfettaria di fr. 70.- per posto letto), il

risultato che ne deriva appare tutto sommato sostenibile e non dà ancora luogo

ad una lesione dei principi costituzionali invocati dagli insorgenti. D'altra

parte se quest'ultimi ritengono, ciò che comunque di primo acchito non sembra,

di fare un uso meno intensivo della loro abitazione, verosimilmente perché due

posti letto non verrebbero mai usati, questo - come detto - non è rilevante ai

fini della determinazione della tassa di soggiorno e ancor meno per stabilire

il loro assoggettamento alla stessa.

3.3. Per quanto attiene alle tariffe applicate dall'OTRB, il cui ammontare -

tutto sommato contenuto - rientra senz'altro nei limiti usuali per questo

genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273 consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13),

le critiche sollevate nel gravame risultano infondate. Da un lato, l'Ente ha

previsto delle tariffe ridotte per le residenze che non dispongono di un

accesso stradale, applicabili anche in caso di raggiungibilità limitata per periodi non trascurabili

dell'anno (cfr. STA 52.2018.183 del 5 dicembre 2018 consid. 3.2), criterio che

risulta pertanto sufficiente ai sensi dell'art. 21 cpv. 5 LTur. D'altro canto,

l'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur impone ai vari Enti turistici di stabilire gli

importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio,

per cui il fatto che in altri comprensori, in ragione di circostanze diverse (che

non dipendono soltanto dall'esistenza di impianti sciistici in loco), vengano

applicate delle altre tariffe sfugge a qualsiasi genere di critica. D'altronde,

l'offerta turistica dell'intero comparto del Bellinzonese è di fatto rilevante,

ciò che vale anche per la Valle Leventina e più specificatamente per la zona di

Quinto dove è presente un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa

regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale.

4. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso va

respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in

quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

All'OTRB, patrocinata da un avvocato, va riconosciuta un'indennità a titolo di

ripetibili, visto che la vertenza poneva delle questioni giuridiche

sufficientemente complesse da giustificare la scelta di far capo all'ausilio di

un legale (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.

3.

I ricorrenti

verseranno all'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino

fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere