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Decisione

52.2019.272

Divieto d'uso delle serre per la coltivazione della canapa. Effetto sospensivo

27 agosto 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La __________

SA è proprietaria di un vasto terrreno (part. __________) situato a Magliaso,

in zona agricola (superficie per l'avvicendamento culturale, SAC), sul quale

insistono alcune serre.

b. Il 20 giugno 2018, __________, socio della RI 1 (__________) - affittuaria

del fondo - ha notificato alla Polizia cantonale l'avvio di una nuova

coltivazione di canapa ai sensi dell'art. 13 della legge sulla coltivazione

della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002

(Lcan; RL 822.200).

c. Invitato a preavvisare la notifica, il 10 luglio 2018 il Municipio ha in

particolare osservato che le serre in questione si trovano in una zona di

protezione S2 dei pozzi di captazione dell'acquedotto intercomunale di Caslano,

ritenendo necessario interpellare l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento

idrico (UPAAI). Il 30 luglio 2018, quest'ultimo ha indicato che il "ripristino

delle serre" potrebbe essere autorizzato in deroga alle norme in materia

di protezione delle acque (se è esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua

potabile), puntualizzando che, a "livello costruttivo", si

sarebbe espresso nell'ambito di una notifica di costruzione.

d. Il 3 agosto 2018, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della

Polizia cantonale ha quindi confermato ad __________ la conformità della

notifica in base alla Lcan; ha tuttavia riservato l'applicazione di altre

norme, quali la legge edilizia cantonale.

B. a. Richiamati

tali scritti, il 14 agosto 2018, il Municipio ha comunicato alla RI 1 che,

prima dell'inizio dell'attività, avrebbe dovuto essere presentata una domanda

di costruzione.

b. Il 27 agosto 2018, la destinataria ha essenzialmente risposto che: l'intervento

sulle serre sarebbe di pura manutenzione ordinaria (non soggetto a permesso);

durante il periodo invernale verrebbero mantenute le "classiche colture"

(assenza di un cambio di destinazione); la fornitura d'acqua proverrebbe dal

pozzo sul terreno, che sarebbe irrigato "come sempre fatto in passato";

l'unico prodotto fitosanitario usato sarebbe innocuo per gli esseri viventi e l'ambiente.

La RI 1 ha inoltre precisato di aver già piantato le talee nelle serre.

c. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza e raccolta d'informazioni, con

un comunicato del 26 settembre 2018 il Municipio ha informato la popolazione

dell'avviata coltivazione di canapa (previa notifica in base alla Lcan),

evidenziando che, visto il rispetto dei parametri e nonostante un certo

scetticismo, occorreva "adeguarsi" ai preavvisi favorevoli dell'autorità

cantonale. Ha nondimeno affermato il proprio impegno a monitorare la

situazione, contenendo al minimo eventuali disagi.

C. a. Nel mese di

ottobre, si sono rivolti all'autorità comunale numerosi cittadini e vicini (__________,

__________, ecc.), lamentando le esalazioni maleodoranti derivanti dalle piante

in fiore coltivate nelle serre. Il 26 di quel mese il Municipio ha

ulteriormente rassicurato la popolazione, informando tra l'altro di essere alla

ricerca di soluzioni con i diretti interessati al fine di contenere le

emissioni.

b. Il 13 novembre 2018, la RI 1 ha comunicato all'Esecutivo locale che gli

odori sarebbero diminuiti notevolmente, che non supererebbero il periodo di tre

mesi e che era sua intenzione adottare delle soluzioni tecniche (quali il

risanamento dell'impianto di aereazione, l'ottimizzazione delle sigillature

delle serre, ecc.) per ridurre le esalazioni.

c. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza (in cui il Municipio ha

chiesto invano i tempi in cui sarebbero state adottate misure), con decisione

del 4 aprile 2019 l'Esecutivo comunale ha per finire ordinato alla RI 1 e alla

proprietaria del fondo di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per

la coltivazione di canapa nelle serre (disp. n. 1), vietando loro di

utilizzarle fino al rilascio della licenza edilizia (disp. n. 2). Ritenuto dato

un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione, l'autorità

locale ha in sostanza considerato prevalente l'interesse pubblico e dei vicini

a non sopportare le emissioni moleste derivanti dall'attività, fino alla

definizione della procedura.

D. a. Contro il

suddetto provvedimento, la RI 1 è insorta dinnanzi al Governo, chiedendone

l'annullamento. In via cautelare - limitatamente al divieto d'uso dichiarato

immediatamente esecutivo (disp. n. 2) - ha postulato che all'impugnativa fosse restituito

l'effetto sospensivo.

b. Con giudizio del 9 maggio 2019, il Presidente del Consiglio di Stato ha

respinto quest'ultima domanda. Valutati i contrapposti interessi in gioco

nell'ambito di un giudizio di apparenza ha ritenuto che non vi fossero gli

estremi per conferire l'effetto sospensivo al ricorso, considerando in

particolare che sarebbe in effetti del tutto fuori luogo autorizzare

la continuazione di un'attività, il cui carattere formalmente e materialmente

legittimo è ben lungi dall'essere provato e/o scontato. Ancorché gravoso,

il provvedimento sarebbe inoltre proporzionato all'interesse pubblico

preponderante che si vuole perseguire, posto che l'ordine non proibisce il

normale uso delle serre (colture tradizionali).

E. Avverso quest'ultima

pronuncia, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e riproponendo la domanda di restituzione dell'effetto

sospensivo rimasta inascoltata, anche in via superprovvisionale.

Eccepita una violazione del diritto di essere sentita (per insufficiente

motivazione), la ricorrente contesta in sostanza che la misura cautelare sia

sorretta da un interesse pubblico preponderante. Nega che sul fondo sia

intervenuto un cambiamento di destinazione, posto che nelle serre si

continuerebbe a coltivare piante e fiori come in passato. La controversa

coltivazione non sarebbe un impianto, ma un'attività perfettamente conforme

alla zona agricola, approvata da tutte le autorità preposte. Precisa che non si

tratterebbe di una coltura indoor, ma di una coltivazione che avviene

nel terreno e in cui le serre fungerebbero da tettoia. Il divieto imposto dal

Municipio, aggiunge, emanato quasi un anno dopo, sarebbe tardivo e contrario

alla buona fede. Lamenta infine le importanti perdite economiche che le

deriverebbero dal provvedimento.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette al giudizio di questo

Tribunale. Il Municipio chiede invece che il ricorso sia respinto, nella misura

della sua ricevibilità: in via preliminare eccepisce la carenza di

legittimazione attiva dell'affittuaria RI 1 e l'impugnabilità della decisione

del Presidente del Governo; nel merito, respinge punto per punto le obiezioni

dell'insorgente, con argomenti che, per quanto occorre, verranno discussi in

appresso.

G. Con la replica e le

dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi,

conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Il ricorso è

inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 2 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Contrariamente a quanto eccepisce il Municipio, da ammettere è pure la

legittimazione attiva della ricorrente. L'art. 65 cpv. 1 LPAmm prevede

espressamente che ha diritto di ricorrere segnatamente chi ha partecipato al

procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), è particolarmente

toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di

protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per

costante giurisprudenza, in base a tale disposto è in sostanza legittimato a

ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la

cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un

rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da

quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della

legittimazione attiva esige inoltre che sia portatore di un interesse

personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il

provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un

interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo, RtiD II-2017 n. 12

consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis:

STA 52.2016.601 del 6 febbraio 2018 consid. 2, 52.2017.97 del 25 ottobre 2017

consid. 1.2).

In concreto, l'insorgente, affittuaria del fondo (titolare di un contratto

stipulato il 1° luglio 2018 per una durata di 6 anni) e destinataria del

contestato divieto d'uso immediato delle serre - che il Municipio le ha

ingiunto quale perturbatrice per comportamento (con la comminatoria dell'art.

292 CP) -, risulta personalmente e direttamente gravata dalla risoluzione

impugnata che ha negato l'effetto sospensivo al suo ricorso. Essa vanta inoltre

un interesse degno di protezione - personale, diretto, concreto e attuale - a

chiedere l'annullamento del provvedimento, che è atto a impedirle di continuare

a svolgere l'attività di coltivazione di canapa sul fondo affittato, recandole

un pregiudizio economico. Contrariamente a quanto afferma il Municipio, poco

conta che la misura cautelare non sia stata impugnata anche dalla proprietaria

del fondo: la legittimazione a ricorrere non è infatti una prerogativa che

discende dal diritto di proprietà, ma una facoltà retta esclusivamente dal

diritto pubblico (cfr. DTF 131 II 414 consid. 2.3). La ricorrente non insorge

del resto a favore di un terzo, ma a tutela dei propri legittimi interessi.

Nella misura in cui sostiene qualcosa di diverso, segnatamente che il

conduttore deriverebbe la propria legittimazione dal proprietario, la sentenza

pubblicata in RDAT I-1992 n. 17, consid. 1.5, non può essere seguita. In

numerose sentenze (posteriori) il Tribunale cantonale amministrativo ha del

resto ammesso l'abilitazione a insorgere della locataria, riconoscendole un

interesse proprio - ovvero indipendente e autonomo rispetto a quello del

proprietario dell'immobile - a impugnare un divieto d'uso cautelare a lei

indirizzato, fondato sull'ordinamento edilizio (ad es. STA 52.2010.189 del 24

gennaio 2011 confermata da STF 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 in RtiD I-2012 n.

23; STA 52.2009.317 del 24 gennaio 2011 confermata da STF 1C_86/2011 del 7 marzo 2011; STA 52.2009.277-293

del 7 settembre 2009 confermata da STF 1C_442/2009 del 16 ottobre 2009 in RtiD

I-2010 n. 9, concernente il ricorso della (sola) titolare dell'autorizzazione a

gestire un motel avverso il giudizio che negava l'effetto sospensivo al suo

ricorso; inoltre, STA 52.2013.71 del 28 marzo 2013, 52.2012.156 del 24 maggio

2012, 52.2003.72 del 28 agosto 2003; cfr. pure STF 1C_534/2018 del 2

novembre 2018 consid. 1). Su questo punto, da respingere è dunque l'obiezione

dell'Esecutivo comunale.

1.3. Altrettanto vale per l'eccezione relativa all'impugnabilità del giudizio

che, diversamente da quanto afferma il Municipio, non è ben dato di vedere come

possa avere natura superprovvisionale. In questione non vi è alcuna

misura che è stata adottata (o rifiutata) senza sentire gli interessati. Per il

resto, non è invece necessario esaminare in questa sede se la ricorrente subisca un pregiudizio irreparabile, ai sensi

dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, a causa dell'immediata esecutività della

decisione adottata dall'autorità di prime cure, visto che l'unico requisito

esatto dalla LPAmm per poter impugnare un provvedimento di natura cautelare,

quale è la revoca a titolo preventivo dell'effetto sospensivo a un eventuale

gravame, consiste nell'impugnabilità del merito della vertenza (art. 37 cpv. 4

LPAmm).

1.4. Il ricorso è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nell'ambito di

ricorsi interposti contro decisioni di natura provvisionale, quali sono quelle

riguardanti il conferimento o il ripristino dell'effetto sospensivo, il

Tribunale non procede di regola all'assunzione di prove (cfr. STA 52.2009.277 citata consid. 1.2.; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21). Neppure le

parti sollecitano del resto particolari prove.

2. L'insorgente

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, per il

fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la

propria decisione.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere

sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di

esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I

270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente.

Tale diritto non impone tuttavia di

esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è

infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera

chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV

179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti).

Dal punto di vista formale, il diritto a una

motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. Nella decisione impugnata,

come indicato in narrativa (consid. Db), il Presidente del Governo ha indicato

- seppur in modo un po' generico e stringato - i motivi per cui ha ritenuto non

vi fossero gli estremi per accogliere la domanda provvisionale dell'insorgente.

È ben vero che, così facendo, non ha affrontato in modo esplicito tutte le

censure da essa sollevate (quale ad es. l'eccezione - invero di merito - se l'attività

di coltivazione di canapa nelle serre configuri un cambiamento di destinazione,

soggetto a licenza edilizia). Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere

con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto il Presidente dell'Esecutivo

cantonale a negare l'effetto sospensivo, in particolare ad attribuire un

maggior peso all'interesse generale a non permettere la continuazione di un'attività

mai autorizzata mediante licenza edilizia, piuttosto che a quello prettamente

economico della ricorrente. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione

di merito. Le motivazioni del Presidente del Governo sono del resto state recepite

dall'insorgente, che ha potuto impugnare con

cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa sede tutte le tesi già

sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata

una violazione del suo diritto di essere sentita. Peraltro, anche se vi fosse

stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha

potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in

concreto, un rinvio degli atti

all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica

di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279

consid. 2.6.1).

3. 3.1. Il

provvedimento municipale che l'insorgente ha dedotto davanti al Governo (e al

cui ricorso il suo Presidente ha negato l'effetto sospensivo), come ben si

evince dal suo contenuto, è riconducibile a un ordine di cessare immediatamente

l'utilizzazione non autorizzata di un edificio o impianto, ovvero un

provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e volto a

inibire una fruizione del fondo non autorizzata fintanto che non verrà semmai

stabilito, nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in

sanatoria, se essa sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile

(cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; RDAT

II-2000 n. 40 consid. 2, II-1992 n. 28 consid. 3). Per molti aspetti, tale misura può essere

paragonata all'ordine di sospendere i lavori di costruzione privi della

necessaria autorizzazione previsto dall'art. 42 LE, essendo anch'esso destinato

ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che

l'autorità accordi il permesso mancante o ordini il ripristino di una

situazione conforme al diritto applicabile (cfr. RtiD II-2009 n. 23 consid.

2.1; STA 52.2016.156 del 19 luglio 2016, 52.2013.140 del 30 aprile 2013,

52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 3.1; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1261 seg.). Per principio un simile

divieto cautelare non presuppone l'esistenza di una violazione materiale del

diritto; è sufficiente che l'opera sia stata realizzata senza permesso o sia

utilizzata in contrasto con il permesso ricevuto. L'adozione di un divieto

provvisorio d'utilizzazione esige che l'interesse pubblico o dei vicini a inibire

la fruizione dell'opera non autorizzata prevalga su quello del proprietario,

locatario o gestore a continuare a utilizzarla durante la procedura di rilascio

del permesso (cfr. RDAT II-2000 n. 40, II-1992 n. 28; STA 52.2018.332 del 23

aprile 2019 consid. 3, confermata da STF 1C_294/2019 del 26 giugno 2019; STA 52.2017.403

del 3 ottobre 2017, 52.2014.26 del 30 luglio

2014, 52.2011.510 del 18 maggio 2012).

3.2. In considerazione della sua natura cautelare, un siffatto divieto d'uso è

immediatamente esecutivo per legge (cfr. art. 37 cpv. 4 LPAmm e 45 cpv. 5 del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110;

STA 52.2017.409 del 7 settembre 2017 e rimandi; Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 21). Un eventuale ricorso contro lo stesso non esplica dunque effetto

sospensivo. In applicazione dell'art. 71 LPAmm, l'insorgente può nondimeno

chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo.

4. 4.1. L'esclusione

o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte

dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un

ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva,

dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata

si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle

decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplichino

effetti prima della loro crescita in giudicato formale (cfr. STA 52.2011.180

del 20 maggio 2011, 52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 2.1, 52.2008.277

citata consid. 2.1; Borghi/Corti, op.

cit., n. 2 ad art. 47; inoltre Hansjörg Seiler, in: Bernhard

Waldmann/Philip­pe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed.,

Zurigo 2016, n. 150 ad art. 55 e relativo rinvio a n. 92 segg.; Benoît Bovay, Procédure administrative,

Considerandi

II ed., Berna 2015, pag. 582 segg.). Al pari del giudizio sulla revoca

dell'effetto sospensivo, quello sulla concessione di un tal effetto

all'impugnativa interposta contro una decisione dichiarata immediatamente

esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio del potere

d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel concreto caso i

contrapposti interessi pubblici e privati (cfr. DTF 129 II 286 consid. 3). Nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione

degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima

facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid.

2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner,

Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: RDS

1997.

II 332 e seg.). In questa valutazione l'autorità deve evitare di

anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di

fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per questo stesso

motivo essa può tener conto del probabile esito della lite solo quando non

sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 139 III 86 consid. 4.2, 130 II 149

consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3, 127 II 132 consid. 3, 99 Ib 215 consid. 5

con riferimenti; STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3; Bovay, op. cit. pag. 583; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 2079; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,

pag. 924). In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine

discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo

unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente

dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). L'istanza

di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello

dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata

sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del

diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2018.314 del 14

settembre 2018 consid. 4.1, 52.2013.539 del 15 gennaio 2014, 52.2011.180 citata, 52.2009.277 citata consid. 2.2).

4.2

In concreto, vi è da ritenere che la decisione del Presidente del

Consiglio di Stato di non concedere l'effetto sospensivo al ricorso della RI 1

- ovvero di non privare di efficacia la misura cautelare adottata dal Municipio

- non travalica i limiti del potere di apprezzamento che gli compete. In

particolare, non appare affatto fuori luogo ritenere che l'interesse pubblico e

dei vicini - volto in particolare a impedire che nelle more del procedimento l'insorgente

prosegua senza licenza edilizia un'attività che genera apprezzabili esalazioni

moleste verso le zone residenziali circostanti (situate a un centinaio di metri

di distanza o anche meno) - prevalga sui suoi interessi prettamente economici.

A questo stadio di causa, può del resto essere ritenuto piuttosto evidente che

l'insorgente non disponga di alcuna licenza edilizia per l'attività di coltivazione

di canapa nelle serre. Inoltre, a prima vista, appare tutt'altro che inverosimile

che tale attività - già solo per le maggiori e diverse ripercussioni che genera

sull'ambiente circostante (ma anche per l'incidenza sulla zona di protezione

delle acque sotterranee S2) - esiga l'avvio di una procedura di rilascio del

permesso di costruzione, nell'ambito della quale anche i vicini toccati possano

eventualmente esercitare i propri diritti di difesa. Per costante giurisprudenza, configura generalmente un cambiamento di

destinazione soggetto a licenza edilizia (cfr. art. 1 cpv. 2 LE) ogni

modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto

esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili

sull'ordinamento delle utilizzazioni; sono segnatamente considerate rilevanti e

quindi idonee a implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di

costruzione le modifiche che determinano o sono atte a determinare

un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni

ambientali (cfr. RDAT I-2003 n. 26 consid. 2, I-1994 n. 33 consid. 3 e rif. ivi

citati; Scolari, op. cit., n. 647 ad

art. 1; cfr. inoltre, tra le tante: STA 52.2018.332 citata consid. 2.3). Per

giurisprudenza, pure nei casi dubbi l'autorità è peraltro tenuta a esigere

l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia, poiché spesso

è solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante

dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le

implicazioni giuridiche di una determinata utilizzazione delle costruzioni

(cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; STA 52.2018.332 citata consid. 2.3, 52.2012.473

del 25 novembre 2013 consid. 3 e rimandi). Se ciò sia il caso, rispettivamente

se e in che misura l'attività all'interno delle serre sia conforme alle leggi

già evocate dal Comune (LPT, LPAmb, ecc.), non è comunque questione che va

risolta nella presente procedura, ma di merito. Qui si può nondimeno rilevare

che nella misura in cui l'insorgente pretende che la sua attività non si

distinguerebbe da una qualsiasi coltivazione di piante o ortaggi, quale ad es.

una coltura di pomodori, la sua obiezione appare votata all'insuccesso: a prima

vista, non è infatti ben dato di vedere come l'attività da essa avviata senza

permesso all'interno delle serre possa essere paragonata a un orto di pomodori,

considerato in particolare che quest'ultimo non genera esalazioni moleste sull'ambiente

circostante.

Invano la ricorrente rimprovera al Municipio un agire tardivo o contrario alla

buona fede: dagli atti emerge invero che la ricorrente, già in sede di notifica

della coltivazione (secondo la Lcan), era stata resa attenta alla procedura

edilizia (cfr. in particolare scritti del 3 agosto 2018 della Polizia cantonale

e del 14 agosto 2018 del Municipio), ma che - prima ancora di ricevere

qualsiasi autorizzazione e/o possibile rassicurazione - ha deliberatamente

scelto di iniziare la propria attività, ponendo l'autorità di fronte al fatto

compiuto (cfr. suo scritto del 27 agosto 2018 in cui comunica segnatamente di

aver già piantato le talee nelle serre). In tal senso, a prima vista, ben poco

può quindi dedurre la RI 1 dal successivo atteggiamento del Municipio, che

seppur si sia a un certo punto apparentemente "adeguato" alla

situazione, incalzato dalle proteste e dopo ulteriori approfondimenti, ha per

finire risolto di intervenire prima dell'ennesima messa a dimora delle talee

(nel 2019; cfr. in tal senso anche il suo email del 16 novembre 2018 ad __________,

il quale preannunciava che non è assolutamente nemmeno immaginabile che la

situazione di quest'anno si riproponga in tutta la sua sgradevolezza anche il

prossimo anno, oltretutto sull'arco di tre mesi).

4.3

In conclusione, considerando che l'interesse generale e dei vicini all'immediata

esecutività dell'ordine censurato prevalesse sull'interesse prettamente

economico della ricorrente a continuare a svolgere un'attività che non è in

ogni caso mai stata autorizzata e da cui scaturiscono reiterate turbative per

le zone residenziali circostanti (attestate da innumerevoli lamentele, cfr.

doc. 16-19), il Presidente del Governo non è incorso in una violazione del

diritto, sotto il profilo dell'abuso di potere. La sua decisione risulta senz'altro

sostenibile. Si fonda su ragioni pertinenti e non disattende il principio di

proporzionalità, ritenuto che proibisce solo un'attività recente non approvata.

Ne discende che il giudizio impugnato non può che essere confermato, siccome

immune da violazioni del diritto.

5.

5.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.

5.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda formulata in via (super)provvisionale dall'insorgente.

5.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa è inoltre tenuta a rifondere al

Comune, che si è avvalso di un legale, un'indennità a titolo di ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico. L'insorgente è tenuta a rifondere al Comune di Magliaso un identico

importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera