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Decisione

52.2019.277

Licenza edilizia per la costruzione di un nuovo edificio

20 aprile 2020Italiano39 min

Il terreno, assegnato dal piano regolatore alla zona AEP 16.1, è compreso nel perimetro

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.277

Lugano

20

aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 4 giugno 2019 di

RI

1

RI

2

rappresentate

da: RA 1

contro

la decisione del 30 aprile 2019 (n. 2148) del

Consiglio di Stato che respinge il loro ricorso avverso la risoluzione dell'8

gennaio 2018 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato a CO 1 la

licenza edilizia per un nuovo edificio da adibire a spazi per la didattica (Turconi

2) per l'Accademia di architettura;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. L'Università della

Svizzera italiana (USI) è al beneficio di un diritto di superficie per sé

stante e permanente (intavolato come fondo part. __________), che grava il

fondo (part. __________) di proprietà dell'__________, situato a Mendriso. La

servitù interessa la parte di terreno compresa tra via Turconi e la sottostante

via Bolzani, su cui si trovano alcuni edifici del Campus dell'Accademia di

architettura, in particolare Palazzo Turconi (ex Ospedale Beata Vergine, sub

A), dichiarato bene culturale protetto d'importanza cantonale.

ESTRATTO MAPPA

Il terreno, assegnato dal piano regolatore alla zona AEP 16.1, è compreso nel perimetro

di rispetto cantonale del Complesso di Villa Argentina e del Vecchio Ospedale,

nonché nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere

(ISOS), come si dirà meglio più avanti.

b. Vincitrice del relativo concorso di progettazione (con il progetto

Amarcord), il 17 maggio 2017 la CO 1 ha chiesto al Municipio il permesso di

costruire su questo terreno un nuovo edificio (Turconi 2) da adibire a

spazi per la didattica dell'Accademia (aule, atelier, ecc.) e depositi. Il

progetto prevede in particolare di inserire il nuovo volume nella collina che

degrada verso via Bolzani, tra la Chiesa dei Cappuccini (sub B) e il Teatro

dell'architettura (sub Q), perpendicolarmente al fronte posteriore di Palazzo

Turconi. L'edificio, articolato su due livelli parzialmente interrati, sarà in

buona parte coperto da quattro lunghi shed (ca. 18 x 43 m, cfr. pianta

PT), da cui filtrerà la luce per gli atelier sottostanti (P-1). A monte lo

stabile si collegherà al piano inferiore di Palazzo Turconi, all'interno del

quale sono tra l'altro previste delle demolizioni per ricavare un ampio vano

scale e un lift (cfr. piante P-1 e -2). Verso ovest, si congiungerà ai due

livelli inferiori dello zoccolo su cui insiste il cilindro del Teatro dell'architettura

(cfr. piante citate), mentre sul lato est si aprirà con un patio di forma

triangolare (che fungerà da spazio di unione tra esterno-interno). A valle l'edificio,

alto fino a una decina di metri, sarà accessibile dalla sottostante via

Bolzani. Da questa strada, a salire lungo il lato est del fondo, saranno

realizzati dei percorsi pedonali esterni con scale.

SCHEMA (schizzo

sezione

L1/prospetto sud-ovest)

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione

della RI 1 e di RI 2, che hanno sollevato svariate eccezioni relative all'ISOS

e alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°

luglio 1966 (LPN; RS 451), alla tutela dei beni culturali e al principio di

inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).

d. Raccolto l'avviso favorevole (n. 102264) dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio - integrato tra l'altro dal preavviso favorevole

dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) -, il 7 giugno 2017 il Municipio ha

rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo tutte le opposizioni

pervenute.

B. Con giudizio del 30

aprile 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI

2 avverso tale decisione, che ha confermato. In sunto, disattesa una censura relativa

al diritto di essere sentito, il Governo ha dapprima escluso l'applicazione

alla fattispecie degli art. 6 e 7 LPN (che disciplinano l'obbligo di

conservazione intatta di un oggetto inventariato d'importanza nazionale e la

perizia della commissione federale): ha ritenuto che in concreto il rilascio

del permesso non fosse riconducibile all'adempimento di un compito della

Confederazione, e ciò anche tenendo conto del sussidio previsto a livello

federale (33% del costo), che non apparirebbe scontato. Ha quindi negato

che l'ISOS esplicasse effetti diretti nella presente procedura, nell'ambito

della quale non poteva inoltre essere rimesso in discussione il piano

regolatore (che, pur riprendendo solo in parte le indicazioni dell'inventario,

prevede comunque una protezione di Palazzo Turconi quale bene culturale d'importanza

cantonale, dotato di perimetro di rispetto). Illustrate le disposizioni (art.

22 segg.) della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC;

RL 445.100) e l'art. 64 delle norme d'attuazione del piano regolatore di

Mendrisio (NAPR), il Governo ha in seguito ricordato l'iter del progetto con il

concorso di architettura e riprodotto la valutazione della giuria, il contenuto

della relazione tecnica (annessa alla domanda di costruzione) e infine il

preavviso dell'UBC (con la Commissione dei beni culturali, CBC). Rammentata

anche la clausola estetica cantonale (art. 104 cpv. 2 LST), ha poi ritenuto

che, in concreto, si fosse ampiamente tenuto conto delle preesistenze

monumentali e, di riflesso, della sistemazione dell'area circostante e che non

vi fossero motivi per scostarsi dalle valutazioni della giuria del concorso e

dei servizi cantonali, rigettando le censure degli insorgenti (concernenti

segnatamente il previsto collegamento con Palazzo Turconi e l'impatto del nuovo

volume che stravolgerebbe l'area collinare retrostante oscurando pure la vista

del monumento da via Bolzani). In questo ambito, l'Esecutivo cantonale ha tra l'altro

sostenuto che lo spazio verde libero non avesse più la valenza di un tempo,

che non è in discussione la facciata principale di Palazzo Turconi (ma

quella posteriore e più in generale un'area discosta), che il progetto è stato

concepito parzialmente ipogeo per un corretto rapporto con quest'ultimo

e che le parti fuori terra appaiono avveniristiche ma non per questo

suscettibili di svilire lo stabile storico, semmai il contrario,

ancorché la sua vista da via Bolzani venga limitata, seppur non

completamente. Ha in definitiva concluso che il progetto non compromette la

conservazione del bene culturale protetto ai sensi dell'art. 22 LBC e,

per analoghe riflessioni, che è anche data la conformità con l'art. 104 cpv. 2

LST.

C. Avverso il predetto

giudizio le soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia e che

gli atti siano retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché raccolga una

perizia dalla Commissione federale dei monumenti storici (CFMS). In via

subordinata, postulano che il progetto sia modificato in modo da non precludere

la vista dell'ex OBV da via Bolzani, rispettivamente conformemente alle

raccomandazioni di tale Commissione. Anzitutto, le ricorrenti eccepiscono

nuovamente una violazione della LPN: contestano diffusamente che il rilascio

dell'autorizzazione non configuri in concreto un compito della Confederazione,

avuto riguardo al sussidio federale previsto. A torto le precedenti istanze non

avrebbero quindi applicato il principio della conservazione intatta (art. 6

LPN), raccogliendo una perizia dalla CFMS (art. 7 cpv. 2 LPN), che s'imporrebbe

poiché l'intervento è suscettibile di pregiudicare seriamente un oggetto d'importanza

nazionale inventariato dall'ISOS (ovvero l'edificio ex OBV con la vicina chiesa

e il contesto collinare circostante, che beneficiano della massima valutazione).

Invocano inoltre le disposizioni della LBC, e in particolare l'art. 22 LBC,

illustrando il valore del bene culturale d'importanza cantonale protetto e dell'area

nel suo complesso e contestando l'impatto del progetto. In particolare, ribadiscono

le loro censure avverso il nuovo collegamento con Palazzo Turconi (che sarebbe

lesivo dei principi della reversibilità degli interventi sui monumenti storici

e dell'integrità della sostanza costruita) e la manomissione dell'area

collinare retrostante (a loro dire, già recentemente pregiudicata dal Teatro dell'architettura).

Il progetto, aggiungono, annullerà completamente il contesto storico dell'ex

OBV, caratterizzato da un raggio di effetto e di visibilità, emergendo con prepotenza

verso via Bolzani. Al proposito, oltre all'ISOS, richiamano i "Principi

per la tutela dei monumenti storici in Svizzera" e altri documenti fondamentali

della CFMS (inerenti in particolare alla protezione del contesto). Sostengono

in seguito che il progetto disattenda pure il principio d'inserimento ordinato

e armonioso nel paesaggio e le relative linee guida cantonali. Infine, lamentano

una violazione della distanza minima prescritta dall'art. 52 ad 16.1 NAPR verso

la Chiesa dei Cappuccini (6 m) e dal confine verso l'OBV (4 m).

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione,

riconfermandosi nelle precedenti prese di posizione. Il Municipio, al pari dell'istante

in licenza, postulano il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è l'abilitazione

a insorgere della RI 1 e di RI 2, entrambe rientranti nel novero delle

organizzazioni legittimate a opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LE e,

pertanto, anche a ricorrere ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LE (cfr. al riguardo:

STA 52.2017.192 del 19 luglio 2017 consid. 2).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà

semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per

ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. 2.1. Le

ricorrenti eccepiscono anzitutto una violazione della LPN. Ritengono che,

contrariamente a quanto concluso dal Governo, sia dato un compito della

Confederazione e che avrebbe pertanto dovuto essere applicato l'art. 6 cpv. 1

LPN e raccolta una perizia dalla CFMS, conformemente all'art. 7 cpv. 2 LPN,

visto che il progetto è suscettibile di pregiudicare gravemente Palazzo Turconi

con la Chiesa dei Cappuccini e il contesto collinare circostante, in spregio

agli obiettivi di salvaguardia dell'ISOS.

2.2. In base all'art. 78 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la protezione della

natura e del paesaggio compete ai Cantoni. Nell'adempimento dei suoi compiti,

la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della

natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei

luoghi storici nonché dei monumenti naturali

e culturali; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri (cpv.

2). Cosa s'intenda per adempimento di un compito della Confederazione ai

sensi di tale norma è elencato - in modo non esaustivo - all'art. 2 cpv. 1

lett. a-c LPN (cfr. DTF 139 II 271 consid. 9.1; STF 1C_700/2013 dell'11 marzo

2014 consid. 2.2; Jean-Baptiste Zufferey, in:

Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG,

Considerandi

II ed., Zurigo 2019, n. 11 ad art. 2). Vi

rientrano in particolare:

a) l'elaborazione di progetti, la costruzione e la

modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli

stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione

federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali

svizzere;

b) il conferimento di concessioni e di permessi, ad

esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di

comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il

trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche

la concessione di permessi di dissodamento;

c) l'assegnazione di sussidi a piani di

sistemazione, opere e impianti, come bonifi-che fondiarie, risanamenti d'edifici

agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e

impianti di comunicazione.

Il cpv. 2 dell'art. 2 LPN precisa inoltre che le decisioni delle autorità

cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi

di cui al cpv. 1 lett. c sono equiparate all'adempimento di compiti della

Confederazione. Tale norma è stata introdotta dalla legge federale sul

coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani del

18.

giugno 1999 (RU 1999 3071; entrata in vigore il 1° gennaio 2000), per porre

rimedio a un eventuale difetto di coordinamento tra la procedura cantonale di

approvazione di un progetto e quella di concessione del sussidio federale. Mira

in particolare a impedire che determinati problemi di fondo che non verrebbero

altrimenti esaminati in sede cantonale - in particolare poiché non riguardanti

un compito federale - possano tuttavia insorgere al momento della concessione

di un contributo federale, ritenuto che la Confederazione può sostenere solo

progetti conformi al diritto federale (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c LPN). In

virtù dell'art. 2 cpv. 2 LPN, nel quadro della procedura cantonale, i progetti

suscettibili di essere sostenuti mediante sussidi federali devono pertanto esse

verificati in merito alla loro conformità con il diritto federale (art. 3 e 5

segg. LPN), coinvolgendo le autorità federali e le commissioni competenti (cfr.

art. 7; cfr. Messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la

semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani del 25 febbraio 1998, FF

1998.

2029, pag. 2053; Zufferey,

op. cit., n. 19 ad art. 2). Non basta comunque la mera possibilità teorica che

un progetto possa beneficiare di un contributo: occorre che il ricorso a un

finanziamento federale avvenga effettivamente o sia almeno previsto (cfr. STF

1C_700/2013 citata consid. 2.5, 1C_196/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 1.2).

2.3

In concreto, Mendrisio è dichiarato dall'ISOS cittadina-borgo d'importanza nazionale (cfr. appendice dell'ordinanza riguardante l'ISOS

del 9 settembre 1981; OISOS; RS 451.12; scheda pubblicata anche sul geoportale data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_3999.pdf).

L'inventario censisce in particolare la parte d'insediamento in cui si trova il

fondo (part. __________) dedotto in edificazione quale perimetro edificato P5

(con obiettivo di salvaguardia A, rilevando gli elementi eminenti

Palazzo Turconi e la Chiesa dei Cappuccini) e, nella parte più a valle, verso

via Bolzani, quale intorno circoscritto I-Ci X (con obiettivo di salvaguardia a).

Nessuno pretende - a giusta ragione - che questa sola circostanza comporti che

il rilascio della licenza edilizia per il

nuovo stabile - fondato unicamente sul diritto cantonale e comunale - determini

l'esistenza di un compito federale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LPN

(cfr. al riguardo: DTF 139 II 271 consid. 9, 135 II 328 consid. 2.1; STF

1C_700/2013 citata consid. 2.2-2.4). Controverso è invece se ciò debba essere

ammesso in base agli art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPN, così come eccepiscono

le insorgenti.

2.4

L'USI - di cui fa parte anche l'Accademia

di architettura (art. 13 cpv. 1 lett. a della legge sull'Università

della Svizzera italiana, sulla Scuola

universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;

LUSI-SUPSI; RL 421.100) - è una scuola universitaria ai sensi della

legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario

svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU; RS 414.20, art. 2), che può beneficiare

di sussidi per i suoi investimenti edili (cfr. art. 54 segg. LPSU e 18 segg.

della relativa ordinanza). Il progetto in questione rientra tra quelli che l'USI

ha inserito nel quadro generale degli ampliamenti del Campus dell'Accademia di

architettura, che saranno finanziati non solo con contributi cantonali, ma

anche federali. In particolare, il piano di finanziamento dell'opera prevede un

sostegno cantonale pari a 2/3 del costo di costruzione (ca. 11 milioni) e uno

federale per la parte restante (1/3; ca. 5.5 milioni). Lo si deduce

inequivocabilmente dal decreto legislativo dell'11 gennaio 2019 (BU 2019, 4)

con il quale il Gran Consiglio ha concesso il contributo per un totale

massimo di 16 milioni di franchi a copertura di 2/3 dei costi al netto dei

contributi federali per i due progetti "Turconi" e "Turconi 2"

(art. 1) e dal relativo messaggio governativo del 5 settembre 2018 (n. 7575;

cfr. in particolare, pag. 13 seg.). Tant'è che è già stata pure inoltrata alla

Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) una domanda con un progetto di massima, la quale -

prima ancora dell'inoltro della domanda di costruzione - è stata

sottoposta per un parere all'Ufficio delle costruzioni universitarie della

Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU; cfr. art. 31 dell'ordinanza

concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore

universitario svizzero del 23 novembre 2016 [O-LPSU; RS 414.201]; cfr.

preavviso del 29 gennaio 2017 allegato al messaggio citato).

In queste circostanze, la decisione di rilascio del permesso del nuovo stabile

deve pertanto senz'altro essere equiparata all'adempimento di un compito della

Confederazione ai sensi degli art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPN

Contrariamente a quanto pretende la resistente CO 1, poco conta che il

controverso edificio a scopi didattici non rientri tra le opere sussidiate

espressamente menzionate all'art. 2 cpv. 1 lett. c LPN: l'elenco di questa

norma non è infatti esaustivo, ma puramente esemplificativo (cfr. Zufferey, op. cit., n. 11 ad art. 2;

cfr. peraltro pure la risposta del Consiglio federale del 19 novembre 2014 all'interrogazione

parlamentare n. 14.1078 "Trasformazione di Palazzo Turconi a Mendrisio. È

rispettata la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio?",

da cui risulta come siano riconosciuti quale compito della Confederazione giusta

la LPN i sussidi agli investimenti concessi per strutture universitarie in base

alla previgente legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel

settore universitario dell'8 ottobre 1999 [LAU] - ora, LPSU).

Ne discende che non può essere tutelata l'opposta conclusione a cui è giunto il

Governo, il quale, pur evocando il finanziamento federale, ha inspiegabilmente

concluso che tale sussidio - a suo dire non scontato - non bastasse per

ritenere dato un compito federale. A torto, poiché decisivo è solo che un tale

contributo federale (peraltro consistente) sia effettivamente previsto nel

piano di finanziamento dell'opera e non rappresenti quindi una mera ipotesi

astratta (supra, consid. 2.2. in fine).

Infine, contrariamente a quanto accennato dal Governo, privo di rilievo è

invece il fatto che la CSSU abbia espresso un parere favorevole al

finanziamento: come giustamente ricordato dalle ricorrenti, non spetta infatti

a tale autorità valutare la conformità del progetto con la LPN (tant'è che

nemmeno risulta aver espresso delle considerazioni in merito, cfr. preavviso

del 29 gennaio 2017 citato).

3.

3.1. Nell'adempimento

dei compiti della Confederazione, la Confederazione, i suoi stabilimenti e le

aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché le

caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le

rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in

essi l'interesse generale, siano conservati intatti (art. 3 cpv. 1 LPN). A tal

fine, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli

oggetti d'importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 LPN). Tra questi figura in

particolare il già citato ISOS secondo la relativa ordinanza federale (OISOS).

In base all'art. 6 cpv. 1 LPN, l'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale

in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere

conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto

possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di

adeguati provvedimenti di sostituzione. Per giurisprudenza, per valutare

l'aspetto della conservazione intatta, occorre fondarsi sulla descrizione del

contenuto della protezione; i possibili pregiudizi devono quindi essere

confrontati con i diversi obiettivi di protezione risultanti dalla descrizione

del comprensorio inventariato (cfr. DTF 127 II 273 consid. 4c; STF 1C_464/2012

del 19 novembre 2012 consid. 4.2; Jörg

Leimbacher, in: Kommentar NHG, op. cit., n. 5 segg. ad art. 6). L'art. 6 LPN non comporta un divieto

assoluto d'intervento, ma implica una ponderazione degli interessi

contrapposti. Se un progetto comporta un intervento grave sull'oggetto

inventariato, vale a dire un pregiudizio esteso e irreversibile con riferimento

a un obiettivo di protezione, esso è di principio inammissibile

nell'adempimento di un compito della Confederazione; un'eccezione è possibile

solo se l'intervento si fonda su un interesse equivalente o maggiore, pure di

importanza nazionale (cfr. art. 6 cpv. 2 LPN; DTF 135 II 209 consid. 2.1, 127 II 273 consid. 4c; Leimbacher,

op. cit., n. 18 segg. ad art. 6). In caso di pregiudizi lievi - che non

comportano che ci si scosti dall'esigenza di conservazione intatta ai sensi

dell'inventario - l'intervento può invece essere giustificato anche da

interessi di altra natura (non nazionali), purché superiori rispetto a quello

di protezione dell'oggetto (cfr. Leimbacher,

op. cit., n. 15 segg., 17 e rimandi ad art. 6; Lorenzo

Anastasi/ Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con

particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD 2013, pag. 336 seg. e

rinvii; in tal senso anche art. 6 cpv. 1 OIFP [RS 451.11] e 7 cpv. 2 OIVS [RS

451.13]). Interventi che da soli determinano un lieve svantaggio non devono

inoltre creare un pregiudizio nell'ottica di uno sviluppo successivo (Folgeentwick-

lung) che, nel complesso, potrebbe ledere in modo importante gli obiettivi

della tutela della natura e del paesaggio (cfr. DTF 127 II 273 consid. 4c; STF

1C_26/2016 del 16 novembre 2016 consid. 3.3 e rimandi; STA 52.2018.126 del 10

maggio 2019 consid. 3.3.1).

3.2

Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto

in un inventario federale ai sensi dell'art. 5 LPN può subire un danno

rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale, l'autorità cui

spetta la decisione (art. 7 cpv. 1 LPN) deve raccogliere una perizia da una

commissione secondo l'art. 25 cpv. 1 LPN, la quale indica se l'oggetto deve

essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo (cfr. art. 7

cpv. 2 LPN). Per non eludere le esigenze di tutela accresciuta perseguita dagli

art. 6 e 7 LPN, al criterio del possibile danno rilevante non devono

essere posti requisiti severi. Esso è sempre

adempiuto laddove la competente autorità non possa escludere una lesione agli

obiettivi di protezione dell'inventario. In caso di dubbio, la commissione

competente deve essere coinvolta (cfr. STF 1C_556/2013 del 21 settembre 2016

consid. 7.4.1, 1C_482/2012 del 14 maggio 2014 consid. 3.6; Leimbacher, op. cit, n. 6 ad art. 7).

Dando seguito all'art. 25 cpv. 1 LPN, il Consiglio federale ha designato, quali

commissioni consultive per le questioni riguardanti la protezione della natura,

la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici, la Commissione

federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione

federale dei monumenti storici (CFMS; cfr. art. 23 cpv. 4 e 25 cpv. 1 lett. d

dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio

1991; OPN; RS 451.1). Il segretariato della CFNP è assicurato dall'UFAM, quello

della CFMS, invece, dall'UFC (art. 24 cpv. 4 OPN). L'UFAM e la CFNP sono

incaricati della protezione della natura e del paesaggio (art. 23 cpv. 1 lett.

a OPN); all'UFC e alla CFMS spetta invece la protezione dei monumenti storici,

l'archeologia e la protezione degli insediamenti (cfr. art. 23 cpv. 1 OPN; STF

1C_482/2012 citata consid. 3.6 e rimandi; Leimbacher,

op. cit., n. 9 ad art. 7).

3.3

In concreto, come già accennato, il terreno retrostante l'ex OBV sul quale

è previsto il nuovo edificio "Turconi 2" è inserito nel perimetro

edificato P5 e, nella parte più a valle, verso via Bolzani, nell'intorno

circoscritto I-Ci X.

Il P5 è definito quale "edilizia monumentale pubblica e privata entro

parchi, lungo la via Turconi, secoli XIX - inizio XX e preesistenze" e

censito dall'ISOS con categoria di rilievo A (sostanza originaria). Ha un

significato per l'insediamento "buono", con obiettivo di salvaguardia

A (che impone la conservazione della sostanza, ovvero di edifici,

parti dell'impianto e spazi liberi, eliminando gli elementi perturbanti;

inoltre valgono le seguenti raccomandazioni di salvaguardia: divieto di

demolizioni e nuove edificazioni, cfr. Spiegazioni relative all'ISOS). Al suo

interno, la Chiesa dei Cappuccini con l'antistante viale dei tigli è rilevata

come elemento eminente (E; ovvero quale emergenza con grande valore intrinseco e posizionale), con

significato "ottimo" e obiettivo di salvaguardia A.

Così pure il vicino Palazzo Turconi (definito quale Accademia di

Architettura della Svizzera italiana, già convento dei Cappuccini poi ospedale

fino al 1980 circa; 1853 [arch. L. Fontana]; aggiunta padiglione 1997 ca.;

cfr. citata scheda, pag. 18). L'imponenza e la preziosità di quest'ultimo, al

pari di quella dei due noti stabili (Villa Argentina e Villa Torriani) che si

ergono sul lato opposto di via Turconi, è sottolineata dall'ISOS, il quale

evidenzia come nessun'altra emergenza in questo insieme è paragonabile a

queste, ma tutto l'insieme ha un che di grandioso nella coerenza stilistica

frutto della pianificazione dell'intero asse, nel prezioso elemento di

continuità e coesione dato dalle eleganti recinzioni e cancellate verso strada,

tale da non riscontrarsi neppure nei centri urbani di maggiori dimensioni

(cfr. citata scheda, pag. 26). Nelle raccomandazioni finali l'inventario

raccomanda, tra l'altro, oltre a evitare interruzioni nelle recinzioni verso

strada lungo gli assi otto-novecenteschi (determinanti per le qualità spaziali),

di evitare altresì il riempimento degli spazi verdi di pertinenza (cfr.

pag. 28).

Per quanto concerne l'intorno circoscritto I-Ci X, che abbraccia la parte bassa

del terreno dedotto in edificazione verso via Bolzani, l'ISOS lo descrive quale

"superficie prativa recentemente occupata da complesso ospedaliero",

rilevata con categoria di rilievo ab (ovvero, quale parte irrinunciabile

dell'insediamento, rispettivamente parte significativa minacciata di

sovraedificazione), con significato "ottimo" e obiettivo di

salvaguardia a (che persegue la preservazione della destinazione dei

terreni, coltivati e no; cfr. citata scheda, pag. 20, e Spiegazioni relative

all'ISOS).

3.4

Per l'insieme costituito da Palazzo Turconi, dalla chiesa e dalle loro

immediate adiacenze - trattandosi come visto dell'adempimento di un compito

pubblico - vale in linea di principio l'obbligo di conservazione intatta (art.

6.

LPN). Gli obiettivi di salvaguardia perseguiti dall'ISOS non permettono

concretamente di escludere che la superficie della collina che degrada a nord

dell'edificio ottocentesco - che già recentemente è stata occupata dal Teatro

dell'architettura - possa subire un danno rilevante dalla sua ulteriore

fabbricazione mediante un volume che - pur interrandosi progressivamente ai

piedi di Palazzo Turconi (al quale prevede di collegarsi) - occuperà comunque

una superficie di oltre 1'400 mq (cfr. calcolo indici) e si innalzerà a valle

fino a una decina di metri (cfr. sezioni agli atti, che non riportano tuttavia

l'andamento del terreno naturale come prescrive l'art. 12 cpv. 1 lett. b del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL

705.110). È ben vero che il progetto - in sede di concorso di progettazione -

risulta in particolare essersi qualificato, sul piano

urbanistico-paesaggistico, per la definizione di un ampio vuoto compreso

tra il nuovo Teatro dell'architettura e la Chiesa dei Cappuccini, che lascia

completamente aperta sul paesaggio a nord-ovest la facciata del Palazzo Turconi

ed è destinato a diventare lo spazio di connessione dei quattro edifici (Chiesa,

Teatro e Palazzo Turconi 1 e 2), che starebbero in un equilibrato rapporto (cfr.

scheda di valutazione della giuria, sub http://www.arc.usi.ch/it/concorso). Non è

tuttavia ben dato di comprendere in che modo tale valutazione possa risultare

compatibile con il precetto dell'ISOS di conservare la sostanza (inteso non

solo per gli edifici, ma anche per gli spazi liberi), la raccomandazione di

evitare la fabbricazione delle aree verdi di pertinenza degli stabili

ottocenteschi (P5), e in particolare dell'elemento eminente costituito da

Palazzo Turconi, come pure di salvaguardare la superficie circoscritta (I-Ci X)

che si estende a valle, lungo via Bolzani (considerata irrinunciabile e

minacciata di sovraedificazione). Tale questione - che non è finora stata

sufficientemente approfondita dalle precedenti istanze, le quali hanno a torto

ritenuto inapplicabile l'art. 6 LPN -, a fronte del rischio concreto che

incombe sull'insieme tutelato dall'ISOS, esige che venga raccolta una perizia

da parte della CFMS, come a ragione sostengono le insorgenti. Già solo per

questo motivo s'impone quindi un rinvio degli atti all'autorità dipartimentale,

che, una volta acquisito il referto prescritto dall'art. 7 cpv. 2 LPN, si

pronuncerà nuovamente, confrontandosi compiutamente con l'art. 6 cpv. 1 LPN.

4.

4.1. Le

ricorrenti eccepiscono inoltre che il progetto non rispetti il bene culturale

protetto d'importanza cantonale e il suo perimetro di rispetto (art. 22 LBC),

invocando pure le raccomandazioni della CFMS. In particolare, considerano

inammissibile il previsto collegamento con Palazzo Turconi, che comporterà la demolizione delle sue volte al livello inferiore

per inserire un nuovo corpo scala e lift, in spregio ai principi di

reversibilità degli interventi sui monumenti storici e dell'integrità della

sostanza costruita. Inoltre, la manomissione dell'area collinare retrostante il

bene culturale annullerà il contesto storico in cui s'inserisce,

ostruendo il raggio d'effetto e visibilità.

4.2

La protezione e la valorizzazione dei beni culturali è disciplinata dalla

LBC. La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito

dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione

cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Il Legislativo comunale decide quali immobili

di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di

rispetto (art. 22 cpv. 2), mentre il Consiglio di Stato decide in sede d'approvazione

del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni

culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). La protezione di

questi beni è infatti concepita come "protezione integrata" da

attuare nel contesto della pianificazione del territorio (cfr. Messaggio 14

marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sulla

protezione dei beni culturali, pag. 1024).

4.3

Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende

all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne (art. 22

cpv. 1 LBC). Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è

da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi

interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione

del bene protetto (cpv. 2). Il PR stabilisce i beni culturali d'importanza

cantonale e locale con gli eventuali perimetri di rispetto (cfr. art. 16 cpv. 1

lett. a-c del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile

2004; RBC; RL 445.110), mentre le norme d'attuazione definiscono i contenuti

della protezione in base alla scheda d'inventario, indicando i criteri

d'intervento sui beni protetti e all'interno dei perimetri di rispetto (cpv. 2).

L'art. 22 LBC concretizza il principio generale secondo cui un bene culturale

deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo

contesto spaziale. Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare di

un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua

situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi essere protetto nel suo

insieme non potendosi limitare la protezione - come avveniva in passato - a

singoli elementi. È in questo contesto che assume grande importanza il

perimetro di rispetto (cfr. Messaggio citato, pag. 1037 seg.; STA 90.2008.74

del 14 marzo 2011 consid. 5.3.4; Patrizia

Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni

culturali, pag. 153). La LBC non esclude d'altra parte la possibilità di

limitare la protezione ad alcune parti del bene ("salvo disposizione

contraria…"), quando non si giustifichi la sua protezione globale,

tenendo così conto del principio della gradualità della protezione (cfr.

Messaggio citato, pag. 1037 seg.; Cattaneo

Beretta, op. cit., pag. 153).

4.4

La conseguenza principale dell'istituzione della tutela consiste nell'obbligo

di conservare integro il bene nella sua sostanza, provvedendo alla sua regolare

manutenzione (cfr. art. 23 LBC). Qualunque intervento suscettibile di

modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto d'interesse cantonale può

inoltre essere eseguito solo con l'autorizzazione e in conformità alle

indicazioni del Consiglio di Stato (art. 24 LBC). L'art. 19 cpv. 1 RBC precisa

che la domanda di autorizzazione all'intervento dovrà di regola essere

corredata della necessaria documentazione tecnica e finanziaria, allestita

conformemente alle direttive dell'UBC. L'art. 19 cpv. 3 RBC delega invece la competenza

al rilascio dell'autorizzazione all'UBC, il quale decide previo avviso della

Commissione dei beni culturali (CBC). Il consenso dell'UBC non è prescritto

soltanto per interventi da attuare direttamente sul bene protetto, ma anche per

gli interventi previsti all'interno del perimetro di rispetto definito attorno

al bene in base all'art. 22 cpv. 2 LBC allo scopo di assicurarne la

conservazione o di promuoverne la valorizzazione (cfr. STA 52.2010.331 del 27

settembre 2013 consid. 3.2, 52.2008.62 del 25 febbraio 2009 consid. 4.1). Il

rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 24 cpv. 1 LBC va coordinato con la

licenza edilizia, secondo quanto previsto dalla legge sul coordinamento delle

procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 701.300; STA 52.2016.78 del 23

febbraio 2018 consid. 3.1).

4.5

In base all'art. 64 cpv. 1.1 NAPR, sono tra l'altro considerati beni

culturali d'importanza cantonale il Vecchio Ospedale

(part. __________)

e il Complesso di Villa Argentina con edifici annessi e parco (part. __________).

Attorno al Complesso di Villa Argentina e del Vecchio Ospedale, il PR ha

istituito un ampio perimetro di rispetto (art. 64 cpv. 1.3 NAPR), che comprende

tra l'altro l'intera part. __________. Riallacciandosi ai principi degli art.

22.

cpv. 2 e 23 LBC, il cpv. 2 dell'art. 64 NAPR disciplina dal canto suo gli

effetti della protezione: dispone che il proprietario di un bene ha l'obbligo

di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione

regolare (cpv. 2.1) e che entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili

interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione

del bene (ricordando che ogni domanda di costruzione deve essere trasmessa per

preavviso all'UBC, cpv. 2.2). Dichiara per il resto applicabili i disposti

della LBC (cpv. 2.3).

4.6

In concreto, in sede di avviso cantonale, l'UBC e la CBC così si sono

espressi in merito al progetto (pag. 7):

Ufficio e Commissione esprimono preavviso favorevole

sull'impostazione generale del progetto e sul principio d'intervento, che sono

il frutto di un concorso che ha tenuto conto di talune condizioni poste dall'UBC

e dalla CBC in particolare per quanto riguarda i rapporti con Palazzo Turconi

(nuova edificazione parzialmente interrata, poco incidente a livello di impatto

in sezione, ecc.).

Tenuto conto del grado di tutela di quest'ultimo

edificio occorrerà tenere costantemente i contatti con il nostro Ufficio

(Servizio monumenti) al quale dovranno essere preliminarmente presentate, per

esame e approvazione, le varie proposte esecutive (dettagli, materiali, ecc.).

Ci riferiamo, in particolare, al collegamento "Turconi

1" e "Turconi 2" al piano -1 (con la demolizione delle volte per

inserire il nuovo corpo scala e l'accesso lift), visto che si tratta di un

intervento piuttosto incisivo e invasivo dovranno essere prese tutte le precauzioni

per non arrecare danni al bene culturale, mentre occorrerà limitare al minimo

indispensabile le demolizioni e curare la gestione degli spazi verdi e i

rapporti con gli edifici monumentali presenti (Palazzo Turconi, ma anche la

Chiesa dei Cappuccini e il piccolo edificio annesso alla camera mortuaria). In

questo senso, a tempo debito, si attende la presentazione di proposte

dettagliate (materiali, lavorazioni, ecc.) per esame ed approvazione. Pure

prima dell'inizio dei lavori si chiedono garanzie (prove a futura memoria,

perizie ingegneristiche, ecc.) a tutela dei beni culturali presenti, anche non

formalmente tutelati (v. chiesa di San Francesco), sia in fase di scavo sia in

fase di cantiere.

È necessario pure notificare all'UBC, con debito anticipo, l'inizio dei lavori

e provvedere all'allestimento e alla consegna al nostro Ufficio della

documentazione fotografica professionale sullo stato dei monumenti e del

comparto prima dell'inizio dei lavori: senza la presentazione di tale

documentazione non si potrà dare inizio ai lavori [...].

Evadendo le opposizioni (pag. 9), l'UBC e la CBC hanno inoltre precisato di

aver tenuto conto dei valori del comparto, provvedendo in fase di concorso [..] a porre una serie di condizioni per quanto

concerne i rapporti con i beni culturali. È stato il nostro Ufficio a

richiedere espressamente di inserire nel bando di concorso i riferimenti all'ISOS

e alle presenze monumentali, proprio perché i progettisti potessero

compatibilmente con le esigenze del programma di concorso, tenerne conto nell'elaborazione

delle loro proposte [...].

Hanno pertanto concluso che il progetto è stato analizzato tenendo conto

delle presenze monumentali e dell'ISOS.

Tale posizione è stata ulteriormente confermata davanti al Governo e in questa

sede.

4.7

Ora, appare piuttosto evidente che con

questa motivazione - che si limita peraltro a esprimere un preavviso

favorevole al rilascio della licenza edilizia, anziché autorizzare l'intervento

in base all'art. 24 LBC - l'UBC e la CBC non

si sono compiutamente espressi sulla conformità del progetto con i

principi di conservazione e valorizzazione ancorati agli art. 22 cpv. 2 e 23

LBC e ripresi dall'art. 64 cpv. 2.1 e 2.2 NAPR.

4.7.1

Per quanto concerne il censurato collegamento con Palazzo Turconi,

occorre rilevare come agli atti - in spregio all'art. 19 cpv. 1 RBC - manchi

anzitutto una documentazione tecnica completa, da cui risulti un'accurata

indagine di questo bene culturale d'importanza cantonale e in particolare delle

parti che il progetto prevede di demolire. Alla domanda non è stata allegata

neanche una fotografia delle parti interne ed esterne toccate. I piani di

progetto non riproducono dettagliatamente i locali con le volte dei soffitti

(di cui s'ignora stato, configurazione e significato), che saranno abbattuti

per formare - al posto degli attuali locali dell'ex ospedale - un nuovo ampio

vano destinato a scale e lift (cfr. piante P-1 e PT). Nella misura in cui hanno

solo chiesto di limitare al minimo indispensabile le demolizioni e di

presentare prima dell'inizio dei lavori le varie proposte esecutive per

approvazione, nemmeno l'UBC e la CBC sembrano peraltro essere del tutto a

conoscenza della sostanza monumentale che verrà concretamente distrutta. Ciò

che non è evidentemente ammissibile.

L'UBC e la CBC - al pari del Governo - non

si sono inoltre minimamente confrontati con l'obbligo di conservare integro il

bene culturale (art. 23 LBC e 64 cpv. 2.1 NAPR), che si estende a tutte le sue

parti interne ed esterne (art. 22 cpv. 1 LBC), né hanno spiegato in che

modo il progetto - definito oltretutto piuttosto incisivo e invasivo -

sia compatibile con gli obiettivi della sua tutela. Tanto meno hanno evocato le

raccomandazioni federali, in particolare i "Principi per la tutela dei

monumenti storici in Svizzera" [Principi] richiamati dalle insorgenti, che

normalmente indirizzano le loro decisioni (cfr. al riguardo, sito web dell'UBC https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/monumenti-e-restauri/monumenti/protezione-dei-monumenti/linee-guida/).

Prescrizioni che, pur non assurgendo a

disposizioni di diritto pubblico, fungono comunque da raccomandazioni, ovvero

da regole volte a codificare una prassi e a orientare l'apprezzamento dell'autorità

(cfr. per analogia, RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018 consid. 3.1

e rimandi; cfr. anche, sito web citato). Nonostante le chiare censure

sollevate dalle ricorrenti, non hanno ad esempio spiegato in che modo il

progetto risulti compatibile con i criteri secondo cui gli interventi devono di

principio essere reversibili e ridotti al minimo (cfr. Principi citati, punti

4.1, 4.2 e 4.4; cfr. pure il Documento di base, Costruzioni interrate in ambito

storico, 2009). Già solo per questo motivo, l'autorizzazione (implicitamente)

concessa da UBC e CBC non può essere tutelata.

4.7.2

Analoghe considerazioni valgono per le censure inerenti il perimetro di

rispetto, all'interno del quale non sono ammissibili interventi suscettibili di

compromettere la valorizzazione del bene protetto (art. 22 cpv. 2 LBC, art. 64

cpv. 2.2 NAPR). A questo proposito, va osservato che il documento fondamentale

della CFMS "Tutela del contesto dei monumenti storici" del 22 giugno

2018.

rileva che ogni monumento si situa in un contesto spaziale con il quale si

relaziona sotto diversi aspetti e che è parte essenziale del monumento (cfr.

cifra 1). Le mutazioni del contesto non devono pregiudicare la percezione e l'effetto

del monumento (cfr. cifra 2; cfr. pure Principi, ad n. 4.11). Nella

determinazione del contesto, il citato documento della CFMS - che richiama tra

l'altro anche l'ISOS (cfr. cifra 4) - sottolinea come occorra procedere a un'analisi

dettagliata e verificare il rapporto tra monumento e contesto dal punto di

vista funzionale, strutturale e visivo, valutando diversi aspetti, fra cui la

topografia e la situazione paesaggistica-urbanistica, le proporzioni, i

rapporti e la distanza tra i singoli elementi, nonché la percezione visiva, per

la quale è determinante la prospettiva dell'occhio umano da ogni punto

rilevante pubblicamente accessibile (cfr. cifra 5; cfr. pure Principi, ad n.

4.11). Sennonché in concreto nessuna delle precedenti istanze si è

compiutamente confrontata con questi elementi. L'UBC, come visto, ha in pratica

solo ricordato di aver richiesto - in fase di concorso di progettazione - l'inserimento

di una serie di condizioni per quanto concerne i rapporti con i beni culturali,

segnatamente i riferimenti all'ISOS e alle presenze monumentali (cfr. bando di

concorso, punto 6.4. "tutela UBC Turconi"). Ciò che appare del

tutto insufficiente, posto che l'introduzione di una simile clausola - la quale

si limita in pratica solo a enunciare l'esistenza di una tutela - non può

evidentemente sostituirsi a una valutazione concreta di un intervento in base

agli art. 22 cpv. 2 LBC e 64 cpv. 2 NAPR (norme che, peraltro, nemmeno

figuravano tra quelle di riferimento per i concorrenti, indicate a titolo

informativo nel bando; cfr. punto 6.9). Un giudizio in base a queste norme non

risulta d'altra parte nemmeno essere stato effettuato dalla giuria del concorso

(cfr. citata scheda di valutazione), per modo che poco pertinente risulta pure

ogni richiamo a quest'ultima.

Insufficienti risultano inoltre le generiche considerazioni espresse dal Governo, laddove - senza procedere ad alcuna

analisi dettagliata del contesto (come raccomandano i documenti della

CFMS), né tanto meno orientandosi all'ISOS (che ha dichiarato semplicemente

inapplicabile) - ha affermato, in modo lapidario, che lo spazio

verde inedificato non ha più la valenza di un

tempo. O quando sembra ridurre il tema della valorizzazione del bene

culturale protetto al fatto che non ci si sta occupando [...] della facciata

principale rivolta verso via Turconi, bensì della sua facciata posteriore e,

più in generale, di un'area che si può definire discosta (giudizio

impugnato, consid. 4.4). O ancora, dove sostiene apoditticamente che le

parti fuori terra [...] appaiono avveniristiche ma non per questo suscettibili

di svilire Palazzo Turconi, semmai il contrario ancorché la sua vista da via

Balzani [recte: Bolzani] venga per forza di cose effettivamente

limitata, seppur non completamente. Affermazione, questa, che oltre a non

essere minimamente sostanziata, appare peraltro difficile da seguire, posto che

agli atti non figura alcun approfondimento sull'effettiva visibilità del

monumento da questa strada o da altri punti d'osservazione (ad esempio, mediante

fotografie e analisi dell'impatto del

progetto, con un confronto della situazione prima e dopo; cfr. pure art. 19

cpv. 1 RBC) e nemmeno è stato esperito un sopralluogo.

Se e in che misura l'intervento che prevede di sbancare la collina per edificare

all'interno del perimetro di rispetto il nuovo complesso sia suscettibile di

pregiudicare non solo la conservazione (come affermato dal Governo), ma anche

la valorizzazione di Palazzo Turconi (incluso il suo effetto e la percezione

visiva dagli spazi pubblicamente accessibili), è pertanto questione che - allo

stadio attuale - non risulta essere stata sufficientemente approfondita. Anche

per questa ragione, il giudizio impugnato non può pertanto essere tutelato.

4.7.3

Ritenuto che il giudizio sulla conformità dell'intervento con le norme a

tutela del bene culturale d'importanza cantonale (art. 22 cpv. 2 e 23 LBC e 64 cpv. 2 NAPR) è suscettibile di essere

influenzato da quello che dovrà essere reso in applicazione dell'art. 6 cpv. 1

LPN, sulla scorta della perizia della CFMS (art. 7 cpv. 2 LPN; supra consid.

3.4), l'UBC e la CBC - esperiti tutti i necessari accertamenti - si

esprimeranno nuovamente su questi aspetti e sull'autorizzazione di cui all'art.

24.

cpv. 1 LBC una volta raccolta anche la perizia dell'autorità federale.

5.

Stante quanto

precede, può a questo stadio rimanere aperta la questione inerente alla

valutazione estetica del progetto in applicazione dell'art. 104 cpv. 2 LPN. Va

da sé che, a dipendenza della valutazione che sarà resa in applicazione dell'art.

6.

cpv. 1 LPN, l'UNP si chinerà nuovamente anche su tale clausola estetica (cfr.

al riguardo, tra le tante: STA 52.2017.586 del 12 ottobre 2018 consid. 3 e

rimandi; 52.2016.547 del 10 settembre 2018 consid. 5 e rinvii).

6.

Da respingere

sono invece le generiche censure delle insorgenti in merito alle distanze. Dai

piani di progetto risulta anzitutto che il nuovo edificio rispetta la distanza

minima (6 m) dalla Chiesa dei Cappuccini (art. 52 NAPR ad n. 16.1).

Tra la porzione del fondo part. __________ interessata dal diritto di

superficie per sé stante e permanente (part. __________) - in forza del quale

verrà edificato il nuovo stabile - e quella restante, non vi è invece alcun

confine che chiama la distanza minima di 4 m (cfr. art. 52 ad 16.1 NAPR). In

particolare, non appare insostenibile ritenere, come fatto dal Municipio (cfr. risposta,

pag. 7), che l'edificio progettato (futura part. __________ sub R) e il

complesso dell'EOC (part. __________ sub L) appartengano al medesimo fondo. Del

resto, ancorché a livello materiale l'esercizio della servitù sia limitato a

una determinata superficie, formalmente grava comunque l'intero fondo (cfr. Peter R. Isler/Dominique Gross, Basler

Kommentar, ZGB II, Basilea 2015, n. 32 ad art. 779; Flurina Hitz, Das Baurecht als selbstständiges und dauerndes

Recht: Konstruktion aus dinglichen und obligatorischen Rechtspositionen, Zurigo

2017, pag. 133, n. 224).

7.

7.1. Visto tutto

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente

annullamento della decisione governativa e di quella municipale. Gli atti sono

rinviati al Dipartimento del territorio affinché, esperiti i necessari

accertamenti e raccolta la perizia della CFMS per il tramite dei suoi Uffici, emani

un nuovo avviso cantonale motivato, conformemente a quanto indicato nei

considerandi. Il Municipio si pronuncerà quindi nuovamente sulla domanda di

costruzione, dopo aver garantito il diritto di essere sentito alle parti.

7.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre

venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015

del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA

52.2016.438

del 5 aprile 2018). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPAmm) è dunque posta a carico dell'istante

in licenza, soccombente. Il Comune ne va esente, essendo comparso in lite per

esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47

cpv. 6 LPAmm). Non sono assegnate ripetibili alle ricorrenti, che non si sono

avvalse dell'assistenza di un legale (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 30 aprile 2019

(n. 2148) del Consiglio di Stato e la risoluzione dell'8 gennaio 2018 del

Municipio di Mendrisio sono annullate;

1.2

gli

atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio affinché proceda come

indicato al consid. 7.1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della CO 1.

Alle ricorrenti va

restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese

processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera