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Decisione

52.2019.284

Conformità dell'offerta. Immissione dei segni "-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi. Esclusione ingiustificata e commessa aggiudicata direttamente alla ricorrente

5 agosto 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 68.95 punti;

che la RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando il rinvio

degli atti al committente per nuova decisione previa inclusione della sua

offerta; quale domanda cautelare, la ricorrente ha chiesto di concedere effetto

sospensivo al gravame;

che l'insorgente ha contestato l'esclusione, negando di aver tralasciato di

compilare le posizioni in discussione; mediante l'inserimento dei segni "-",

ha precisato, essa si è vincolata a fornire tali prestazioni in maniera

gratuita, ciò che la legge non vieta;

che a mente sua, l'estromissione decisa dalla committenza è ingiustificata e va

di conseguenza annullata;

che la deliberataria e il

Consiglio parrocchiale si sono rimessi al giudizio di questo Tribunale; la

prima, senza formulare osservazioni ed il secondo, annotando di aver nel

frattempo fatto allestire un nuovo rapporto di aggiudicazione, nel quale è stata

presa in considerazione anche l'offerta della RI 1, ed annotando che lo stesso stravolge

quello iniziale, in quanto la ditta RI 1, _______, presenta un punteggio

di 76.82, ben superiore a quello della ditta CO 1, __________, pari a 68.95;

che dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è rimasto

silente;

che con la replica, la ricorrente, preso atto delle risultanze del secondo

rapporto di aggiudicazione e rilevato che questo Tribunale dispone ora di tutti

gli elementi per poterle aggiudicare direttamente la commessa, ha chiesto,

oltre a quanto postulato con il ricorso, la delibera in suo favore;

che con la duplica l'aggiudicataria si è limitata a riconfermarsi nella propria

risposta; l'ente banditore non ha invece presentato ulteriori osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della

commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta

solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di

esclusione (STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1);

che con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è

ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono

conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre

che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e

di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche;

che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che

deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa,

che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro

offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta,

sottolinea l'art. 40 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), deve essere compilato dal

concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali,

delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte mancanti di prezzi unitari o

di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1

lett. d RLCPubb/CIAP); solo gli errori di calcolo possono essere

rettificati (cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che nel caso in esame, il capitolato d'appalto

e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi

unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che la RI 1 ha compilato le pos. 121.352, 123.201, 341.602, 341.604, 751.001 e

751.002 dell'elenco prezzi immettendo "-" nelle colonne riservate

all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);

che, come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, se il concorrente

intende fornire prestazioni gratuite deve manifestare tale volontà in modo inequivocabile,

ad esempio scrivendo "nessuna" nell'apposito spazio lasciato libero

nella descrizione della posizione (se esistente) e inserendo "0.-" o "-"

nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi (STA 52.2018.614 del 22

febbraio 2019; 52.2015.251 del 21 luglio 2015);

che nel modo di operare della ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione

del diritto suscettibile di essere censurata da parte del Tribunale (art. 38

cpv. 1 lett. a LCPubb); al contrario, la sua offerta è completa e conforme alle

condizioni di gara;

che diverso sarebbe stato invece il caso se

l'insorgente avesse omesso di iscrivere alcunché;

che a torto il Consiglio parrocchiale ha

quindi scartato l'offerta in esame;

che dagli atti emerge che il 25 giugno 2019 l'ente banditore ha fatto stilare

dal proprio consulente un nuovo rapporto di valutazione, nel quale è stata

presa in considerazione anche l'offerta della RI 1, come se la stessa non fosse

stata esclusa;

che, rivalutate le offerte in gara, l'arch. __________ ha allestito la seguente

classifica:

1° RI

1 76.82 punti

2° CO 1 68.95 punti

3° __________ 62.92 punti

4° __________ 61.40 punti

che, stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente

annullamento del provvedimento che esclude la ricorrente

dalla procedura e, di conseguenza, della decisione di aggiudicazione; disponendo

questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è assegnata direttamente

all'insorgente (art. 41 cpv. 1 LCPubb);

che nulla osta all'aggiudicazione in favore della ricorrente; del resto

deliberataria e committente non hanno eccepito alcunché al riguardo;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua

l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del

committente che, malgrado non abbia resistito al ricorso al pari della

deliberataria, ha provocato con la sua decisione il presente contenzioso; l'ente banditore verserà inoltre

all'insorgente, patrocinata da un legale, un adeguato importo a titolo di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione del 27 maggio 2019 del Consiglio della

Parrocchia CO 2 di __________ è annullata;

1.2. le opere da ponteggi occorrenti al recupero e restauro

della Chiesa parrocchiale di __________ sono aggiudicate alla RI 1.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del committente.

Alla RI 1 va restituita la somma di fr. 2'000.- versata a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali.

3.

Il committente rifonderà alla RI 1 un importo di fr. 1'000.- a titolo

di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera