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Decisione

52.2019.285

Multa per violazione di un'ordinanza municipale concernente il littering e i vandalismi - ricorso al TF accolto (6B_899/2020 del 3 agosto 2021) vedi STA 52.2021.322

10 giugno 2020Italiano21 min

giurisdizionale del Comune di CO 1 del 2 ottobre 2017 (RVS; n. 2.3) e l'ordinanza

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.285

Lugano

10 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 6 giugno 2019 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la multa di fr. 200.- inflittagli il 4 settembre 2018 dal CO 1 per

avere affisso senza autorizzazione alcuni volantini alle pareti del

sottopasso pedonale di __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 21 giugno 2018, tra

le ore 1:32 e 1:42, per il tramite del sistema di videosorveglianza, la Polizia

comunale di CO 1 ha costatato che due persone stavano affiggendo alcuni

volantini alle pareti del sottopasso pedonale di __________. Siccome al suo

giungere sul posto gli autori si erano ormai dileguati, la Polizia li ha

identificati in base all'analisi dei fotogrammi estrapolati dal filmato

registrato, giungendo a conclusione che si trattava di __________ e di RI 1,

persone conosciute da precedenti interventi.

B. a. Il 26 giugno 2018

la Polizia comunale di CO 1 ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione,

contestandogli la violazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza municipale sulla

salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014

(OSAP; n. 3.6.4) e assegnandogli un termine per formulare eventuali

osservazioni.

b. Con scritto del 5

luglio 2018 RI 1 ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestati, poiché a

quel momento stava dormendo nel suo letto.

c. Non ritenendo

sufficienti le spiegazioni fornite dall'interessato e alla luce delle contro

osservazioni del 27 luglio 2018 della Polizia comunale con cui si confermava

l'identità degli autori in quanto conosciuti per casi analoghi, il 4 settembre

2018 il CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-.

C. Con decisione del 30

aprile 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1

avverso la suddetta risoluzione municipale. Accertata la base legale del

provvedimento, il Governo ha tutelato la decisione di far capo in concreto alla

videosorveglianza per identificare l'autore dell'infrazione. Ritenuto

maggiormente credibile quanto affermato dalla Polizia comunale rispetto quanto

sostenuto dal cittadino, che nemmeno si era premurato di produrre elementi

suscettibili di scaglionarlo, l'Esecutivo cantonale ha condiviso la conclusione

cui era giunto il Municipio circa l'identità dell'autore. Il Consiglio di Stato

ha infine ritenuto conforme al principio della proporzionalità l'importo della

multa.

D. Con ricorso del 6

giugno 2019, assistito da una replica, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione governativa

al pari di quella comunale da essa tutelata. Egli nega che l'affissione di

volantini costituisca una violazione della citata ordinanza. In ogni caso

difetterebbe una valida base legale per poter utilizzare le immagini della

videosorveglianza a fini probatori. Il ricorrente sostiene comunque la sua

estraneità ai fatti, ritenendo non provato il suo coinvolgimento. Invoca quindi

una violazione del diritto di essere sentito, siccome non gli è stato possibile

confrontarsi con l'agente che pretende averlo identificato, di cui non conosce

le generalità.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene il Municipio di CO 1 con la

risposta e la duplica invocando argomenti che, ove necessario, saranno discussi

in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 148 cpv. 3 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la legittimazione

attiva del ricorrente è certa (art. 209 lett. b LOC). Il gravame, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

Per l'art. 145 cpv. 1 LOC il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni

ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui

applicazione gli è affidata. La multa amministrativa è una sanzione penale che

viene inflitta dall'autorità amministrativa, di regola per le violazioni minori

di diritto pubblico. Quale sanzione amministrativa rappresenta uno strumento

coercitivo conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.1018 segg.).

La multa deve essere ancorata a una base legale (Scolari,

op. cit., n. 1022 e 1031) e, visto il suo carattere prettamente

repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico del soggetto che con

il suo comportamento ha infranto la legge (Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII

ed., Zurigo/San Gallo 2016, n.1492 seg.; Max

Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol.

I, V ed., Basilea 1976, n. 49 B. VI). Ciò significa che una multa può essere

inflitta solo se la colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile,

ritenuto comunque che l'onere della prova incombe all'autorità, a cui spetta l'obbligo

di perseguire il denunciato (René A.

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 49 B. VI). Benché di

principio sia richiesta una base legale stabilita in una legge in senso

formale, specialmente quando la sanzione comporta una grave limitazione della

libertà personale, la multa può essere stabilita anche in un'ordinanza o

regolamento, in ogni caso quando l'ammontare non sia particolarmente elevato (Scolari, op. cit., n. 1023 con rinvii).

Nella fissazione dell'importo dell'ammenda l'autorità municipale gode di un'ampia

latitudine di giudizio, essa deve comunque rispettare il principio di

proporzionalità ed essere confacentemente commisurata alla gravità dell'infrazione,

rispettivamente della colpa (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann,

op. cit., n. 1459).

3. 3.1. L'art. 2 lett. d della legge sull'ordine

pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP; RL 550.100) prevede che sono puniti

con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente, sporcano,

imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le

eventuali norme comunali in materia. Fenomeni attuali come quelli del littering,

dell'insudiciamento del suolo pubblico o del degrado comportamentale verso beni

pubblici rientrano nella sfera d'azione di questa legge se tale ambito non è

già stato disciplinato dai Comuni con appositi regolamenti o ordinanze

(Messaggio dell'11 marzo 2015 [n. 7055] concernente la revisione totale della

legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941, Commento ad art. 2 cpv. 1 lett.

d). Com'è il caso del Comune di CO 1 il cui Esecutivo, ancor prima dell'entrata

in vigore della revisione della LOrP, ha adottato l'OSAP, che è dunque qui

determinante. Essa si fonda direttamente sulle competenze di polizia locale e

di gestione dei beni pubblici previsti dalla LOC nonché sulla legge federale

sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01).

3.2. L'art. 3 OSAP

vieta qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica. È

in particolare vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags),

nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le

strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica

stradale, i monumenti, i cestini, i pali ecc. (art. 4 cpv. 2 OSAP). Per l'art.

7 cpv. 1 OSAP le infrazioni sono punibili con la multa fino a fr. 10'000.-,

ritenuto un importo minimo di fr. 500.- per le infrazioni che hanno come

oggetto beni culturali (art. 8 cpv. 1 OSAP). In assenza di recidiva per

infrazioni alla OSAP o a altre ordinanze aventi scopi simili e unicamente per i

casi di lieve entità il provvedimento, può essere limitato all'ammonimento

(cpv. 2). Infine, soggiunge la norma (cpv. 4), la procedura di contravvenzione

è disciplinata dagli art. 145 segg. LOC.

3.3. Nel caso in esame

è assodato che alle prime ore del 21 giugno 2018 due persone hanno affisso,

senza autorizzazione, alcuni volantini alle pareti del sottopasso di __________.

Nemmeno il ricorrente pretende altrimenti. Egli contesta però che ciò possa

costituire un'infrazione all'OSAP. A torto, tuttavia. Come appena visto,

l'imbrattamento tramite affissione non autorizzata è infatti esplicitamente

vietato dall'art. 4 cpv. 3 OSAP. Nulla muta al riguardo il fatto che secondo

l'insorgente si tratterebbe di un anonimo sottopasso, non essendo

evidentemente il rispetto dei beni comunali modulabile a seconda della

valutazione soggettiva del singolo cittadino. Tanto più che proprio per il

luogo prescelto per l'affissione, come si vedrà, sussiste semmai un accresciuto

interesse al rispetto di tale divieto.

3.4. Resta da verificare

se l'infrazione può essere imputata all'insorgente.

4. L'identificazione

degli autori dell'infrazione è avvenuta tramite la visualizzazione della

registrazione della videosorveglianza. L'insorgente sostiene che queste

immagini non potessero in concreto essere utilizzate per la sua identificazione.

Ciò comporterebbe un'ingerenza nella sua sfera privata costituzionalmente

garantita. A mente del ricorrente la formulazione dell'art. 4 cpv. 1 RVS

secondo cui i dati personali possono essere elaborati se ciò serve all'adempimento

di un compito legale sarebbe eccessivamente vaga, anche qualora il rinvio

fosse effettivamente riferito all'art. 145 cpv. 1 LOC, per cui non vi sarebbe

una base legale sufficiente; egli invoca in tal senso la giurisprudenza di cui

alla DTF 136 I 87 consid. 8, riferita alla legge sulla polizia del Cantone di

Zurigo. Nemmeno l'art. 3 cpv. 1 RVS sarebbe applicabile in concreto, in quanto

per essere conforme alla Costituzione federale andrebbe interpretato nel senso

che lo scopo della videosorveglianza è circoscritto alla repressione di reati

penali, escluse dunque le infrazioni di mera natura amministrativa, poiché ciò

sarebbe sproporzionato. Tantomeno determinante potrebbe essere l'art. 2 lett. b

OVS che, oltre a non essere una base legale formale, estende lo scopo della

videosorveglianza facendo astrazione dalla rilevanza penale degli atti e,

pertanto, sarebbe a maggior ragione incostituzionale.

4.1. Le registrazioni di immagini di sorveglianza di

piazze e strade pubbliche e la loro conservazione toccano la sfera di tutela dell'art.

13 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui ognuno ha diritto d'essere protetto da

un impiego abusivo dei propri dati personali (cosiddetto diritto

all'autodeterminazione informativa; DTF 137 I 77 consid. 3). Infatti, se le

immagini raccolte permettono l'identificazione di una o più persone, quelli

ottenuti tramite la videosorveglianza sono dati personali (Lucien Müller, Polizeliche

Videoüberwachung öffentlicher Strassen und Plätze, Bemerkungen zu den

Anforderungen und Grenzen, in: Omar Abo Youssef/Andrea Tönduri [curatori], Der

Schutz polizeilicher Güter, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 89 segg, 91; Alexandre Flückiger/Andreas Auer, La

vidéosurveillance dans l'œil de la Constitution, in: AJP 2006 pag. 924 segg.,

933). Anche il diritto all'autodeterminazione informativa, al pari degli altri

diritti fondamentali, non è assoluto, ma può essere soggetto a limitazioni alle

condizioni poste dall'art. 36 Cost. La restrizione deve quindi fondarsi su una

base legale, essere giustificata da un interesse pubblico preponderante e

rispettare il principio di proporzionalità (STF 6B_908/2018 del 7 ottobre 2019

consid. 3.1.2; Alexandre Flückiger, Droits

fondamentaux et vidéosurveillance par les particuliers et les autorités des

espaces ouverts au public, in: Christian Schwarzenegger/Rolf Nägeli [curatori],

Drittes Zürcher Präventionsforum: Videoüberwachung als Prävention?, Zurigo

2010, pag. 195 segg., 212). La

legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte principi giuridici

fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5

Cost.).

4.2. L'art. 6 cpv. 1 della legge sulla

protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100) prevede che i

dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una

base legale; se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base

legale deve essere di rango formale. L'elaborazione di dati nel singolo caso,

prosegue la norma (cpv. 2), può essere giustificata anche dalla necessità per

l'adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.

Infine, la base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo

dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti,

Fatti

i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone

interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (cpv.

3). L'art. 9 cpv. 1 LPDP sancisce il principio secondo il quale i dati

personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.

Tuttavia, l'art. 6 del regolamento di applicazione della LPDP del 6 dicembre

2000 (RLPDP; RL 163.110) precisa che le eccezioni all'art. 9 cpv. 1 LPDP sono

ammesse se la raccolta è necessaria per l'adempimento di un mandato conferito a

un'Autorità giudiziaria o amministrativa. In tal senso l'art. 7 cpv. 1 della

legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e

dalle Polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol; RL 163.150) prevede che,

se le esigenze di servizio lo richiedono, la Polizia può derogare al principio

della raccolta dei dati presso la persona interessata, in modo proporzionato

tra il pregiudizio che le arreca e lo scopo perseguito. I dati personali sono

conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di

utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono

stati lecitamente raccolti o elaborati (art. 21 cpv. 1 LPDP).

4.3. Nel Comune di CO 1

sono in vigore il regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio

giurisdizionale del Comune di CO 1 del 2 ottobre 2017 (RVS; n. 2.3) e l'ordinanza

municipale concernente la videosorveglianza del 28 novembre 2007 (OVS; 2.3.1),

adottata sulla base del previgente omonimo regolamento del 12 febbraio 2007

(vRVS).

4.3.1. L'art. 3 RVS

spiega che la videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare

il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di

prevenire, ricercare e reprimere reati e infrazioni contro persone e beni (cpv.

1). Inoltre, la videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale,

consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri e cimiteri ecc. ha lo scopo

di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta

protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione

(cpv. 2). Giusta l'art. 4 cpv. 1 RVS i dati personali possono essere elaborati

qualora l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. Per l'art. 7

cpv. 1 RVS le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere

registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per

rilevare eventuali violazioni di legge. Il cpv. 3 della medesima norma precisa che

se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al

diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla

loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 8, il cui cpv. 2

prevede che nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte

o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali

registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in

cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

4.3.2. L'art. 2 OVS

precisa che la videosorveglianza è segnatamente intesa a: prevenire e reprimere

gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità

commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai

cittadini (lett. a); tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità

degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a

prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti (lett. b); monitorare e

migliorare la gestione del traffico (lett. c).

4.4. In concreto, come visto l'art. 3 cpv. 1 RVS spiega

che lo scopo della videosorveglianza è - tra l'altro - quello prevenire,

ricercare e reprimere reati e infrazioni contro persone e beni. Tale base

legale di rango formale, pertanto, non circoscrive l'utilizzo di questo ai soli

reati e infrazioni penali in senso stretto. Inoltre, contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente e come si vedrà in appresso, nel caso concreto far capo

alle immagini della videosorveglianza per individuare gli autori

dell'infrazione non è per nulla sproporzionato.

4.4.1. Il principio della proporzionalità esige che le

restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse

pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(regola della proporzionalità in senso stretto; DTF 141 I 20 consid. 6.2.1;

RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii). In ultima analisi, l'esame della

proporzionalità conduce a operare una ponderazione di tutti gli interessi in

presenza: quelli dello Stato che impone la restrizione alla libertà ai fini di

raggiunger lo scopo e quelli dei titolari della libertà che ne vedono ristretto

l'esercizio (Flückiger/Auer, op.

cit., pag. 938 n. 4.4.4).

4.4.2. Contrariamente a quanto lascia intendere il

ricorrente, la videosorveglianza sul territorio del Comune di CO 1 non è

affatto estesa a tappeto, ma è invece circoscritta a luoghi sensibili che

necessitano di un'accresciuta protezione (art. 4 cpv. 1 OVS), come appunto il

sottopasso in esame (cfr. anche allegato B all'OVS, relativo all'ubicazione

della videosorveglianza di sicurezza). Notoriamente i sottopassaggi pedonali

sono luoghi problematici, dove spesso la popolazione prova un sentimento

d'insicurezza. Per quanto riguarda il __________, è noto che nel tempo laddove

ciò è stato possibile sono state dismesse diverse di queste strutture, per

esempio il sottopasso che collegava __________ con __________ o quelli che

collegavano il centro storico con il quai, sostituiti con passaggi

pedonali a livello della carreggiata. Per garantirne il decoro, l'igiene e

l'integrità di queste strutture, appare del tutto idoneo di far capo alla

videosorveglianza, prevenendone il degrado che condurrebbe a una minore

frequentazione e, di conseguenza, minor sicurezza. A maggior ragione ciò vale

per il sottopasso in parola: la zona a cavallo tra la stazione ferroviaria e il

piazzale di __________ è, infatti, tristemente nota nel passato anche recente

quale teatro di fenomeni legati al traffico di sostanze stupefacenti e, di

riflesso, per la sua cattiva frequentazione. Donde un accresciuto interesse

pubblico a preservare il decoro del sottopasso di __________, che collega

popolosi quartieri al centro cittadino. Quella operata in concreto è una

videosorveglianza di tipo dissuasivo, annunciata tramite pannelli, di modo che

le immagini raccolte possono in linea di principio essere utilizzare per il

perseguimento delle infrazioni. Infatti, quando la videosorveglianza avviene in

maniera lecita essa può essere utilizzata anche ai fini di provare infrazioni

minori, a condizione che sia rispettato il principio di finalità, com'è il caso

concreto (Flückiger/Auer, op.

cit., pag. 940). Nemmeno la dottrina invocata dal ricorrente nella sua impugnativa

permette di giungere ad altra conclusione. Gli autori citati non dicono affatto

che la videosorveglianza non possa essere utilizzata ai fini di prevenire

infrazioni di mera natura amministrativa, ma solo che il suo impiego sarebbe

sproporzionato per prevenire comportamenti socialmente inadeguati (Jürg Marcel Tiefentahl, Kantonales

Polizeirecht der Schwez, Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, §21 n. 10; Lucien Müller, op. cit., pag. 89 segg.,

101). Ora, tuttavia, quello imputato al ricorrente non è affatto un semplice comportamento

socialmente inadeguato o sgradevole, ma la violazione di una norma

legale. Anche Müller, del resto,

fa dipendere da un esame della proporzionalità la possibilità di far capo alla

videosorveglianza anche per semplici contravvenzioni (pag. 107).

4.4.3. Va poi considerato anche che

la ricerca delle immagini è avvenuta sulla base di concreti indizi di

un'infrazione, costatata per il tramite della videosorveglianza diretta. La

consultazione dei nastri della registrazione, dunque, non è avvenuta in maniera

sistematica, ma mirata all'identificazione degli autori di un preciso reato (Flückiger/Auer, op. cit., pag. 939).

4.4.4. Infine, non giova al ricorrente il riferimento al considerando n. 8 della

DTF 136 I 87. Come rettamente individuato dal Municipio nella duplica, il RVS,

a differenza della legge zurighese cassata dal Tribunale federale, stabilisce i

mezzi tecnici impiegati (art. 2 cpv. 1 lett. a RVS), impone la segnalazione

delle aree videosorvegliate (art. 6 RVS), circoscrive la sorveglianza alle aree

pubbliche, nel rispetto della sfera segreta o privata (art. 3 e 5 cpv. 2 RVS).

Infine, l'art. 4 cpv. 1 RVS limita l'elaborazione dei dati unicamente al caso

in cui ciò serva all'adempimento di un compito legale. Ora, tale norma, non è

eccessivamente vaga come ritiene il ricorrente. Il suo contenuto risulta

sufficiente dalla combinazione con gli art. 145 LOC e 1 cpv. 3 RVS, ovvero il

sanzionare un'infrazione contro un bene prevista da un'ordinanza municipale. Del

resto, il Tribunale è qui chiamato a verificare l'applicazione al caso in esame

della norma, non a effettuare un esame completo della sua costituzionalità in

ogni ipotetica circostanza.

4.5. In definitiva, nel caso concreto il mezzo di prova

non è stato affatto ottenuto illecitamente. Pertanto, esso può essere

senz'altro preso in considerazione ai fini di individuare gli autori dell'infrazione.

5. Il ricorrente

rimprovera al Consiglio di Stato di avere a torto ritenuto credibili e

determinanti le dichiarazioni di un agente della Polizia comunale (di cui non

si conosce l'identità), che lo avrebbe riconosciuto a seguito di due controlli effettuati

il 24 maggio e il 24 novembre 2017. Sostiene infatti che non è stata apportata

la prova del suo coinvolgimento, risultando irragionevole che il citato agente

possa averlo identificato a 14, rispettivamente 8 mesi di distanza rispetto a

normali controlli di polizia - da cui non sono scaturiti provvedimenti - che

avevano coinvolto 24 e 11 persone.

5.1. Di fronte a

versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle

dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento

ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni

di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza; la valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate

dal multato (decisione della Pretura penale del 27 agosto 2012 inc. n.

30.2010.178). Tale principio deve trovare applicazione anche nella procedura

davanti a questo Tribunale, che è chiamato a valutare le prove secondo libero

convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

5.2. Ora non appare per

nulla inverosimile che l'agente in parola abbia potuto riconoscere il

ricorrente in base al fatto che già era noto da precedenti controlli. Non è poi

dato di vedere quale interesse avrebbe potuto avere un poliziotto in servizio a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire

sanzioni penali e amministrative specifiche alla sua funzione. Né del resto il

ricorrente spiega quali ragioni potrebbero aver condotto a un simile comportamento.

È vero che egli lamenta di non aver avuto un confronto con l'agente, senza

spiegare quale sarebbe però l'utilità concreta di questa prova.

Dall'atteggiamento non collaborativo dell'insorgente, che avrebbe potuto sin da

subito produrre una prova documentale (per esempio la copia della carta d'identità)

per dimostrare la sua estraneità ai fatti, sia il Municipio che il Governo

potevano legittimamente dare maggior peso alla costatazione del pubblico

ufficiale. In questo senso, il non aver dato seguito alla richiesta di

confronto con l'agente della Polizia comunale procede da una valutazione

anticipata delle prove corretta, che non lede il diritto di essere sentito

dell'insorgente, che ha comunque potuto far valere le sue ragioni. Le

conclusioni a cui sono giunte le precedenti autorità in merito all'identità del

ricorrente sono dunque condivise da questo Tribunale, che le fa proprie. È

dunque provato che il ricorrente è uno dei due autori dell'affissione

contestata. Avendo questa Corte maturato il solido convincimento che

l'infrazione sia stata effettivamente da lui commessa, non vi è spazio per un

proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo (cfr. STA

52.2008.367 del 15 gennaio 2009 consid. 3.3.). Infine, ciò non costituisce

un'inversione dell'onere probatorio, come a torto pretende l'insorgente. Si

tratta, invece, di una libera valutazione delle prove a disposizione,

rinunciando ad assumere quelle che appaiono inutili a fornire nuovi elementi

utili al giudizio (apprezzamento anticipato delle prove, art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Il Tribunale non ritiene dunque necessario né acquisire una copia dei documenti

di identità del ricorrente né di convocarlo a un'udienza ai fini di

raffrontarlo con le immagini agli atti.

6. Da ultimo, il

ricorrente non censura l'importo della multa in quanto tale. Esso è in ogni

caso modesto per rapporto a quello massimo di fr. 10'000.- previsto dall'art. 7

OSAP ed è inferiore di oltre la metà di quello minimo, di fr. 500.-, irrogato

per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali. Esso tiene

adeguatamente conto anche della colpa del ricorrente e risulta appropriato

anche alla luce dell'atteggiamento non collaborativo tenuto in corso di

procedura.

7. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. La tassa

di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere