52.2019.285
Multa per violazione di un'ordinanza municipale concernente il littering e i vandalismi - ricorso al TF accolto (6B_899/2020 del 3 agosto 2021) vedi STA 52.2021.322
10 giugno 2020Italiano21 min
giurisdizionale del Comune di CO 1 del 2 ottobre 2017 (RVS; n. 2.3) e l'ordinanza
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.285
Lugano
10 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 6 giugno 2019 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la multa di fr. 200.- inflittagli il 4 settembre 2018 dal CO 1 per
avere affisso senza autorizzazione alcuni volantini alle pareti del
sottopasso pedonale di __________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 giugno 2018, tra
le ore 1:32 e 1:42, per il tramite del sistema di videosorveglianza, la Polizia
comunale di CO 1 ha costatato che due persone stavano affiggendo alcuni
volantini alle pareti del sottopasso pedonale di __________. Siccome al suo
giungere sul posto gli autori si erano ormai dileguati, la Polizia li ha
identificati in base all'analisi dei fotogrammi estrapolati dal filmato
registrato, giungendo a conclusione che si trattava di __________ e di RI 1,
persone conosciute da precedenti interventi.
B. a. Il 26 giugno 2018
la Polizia comunale di CO 1 ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione,
contestandogli la violazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza municipale sulla
salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014
(OSAP; n. 3.6.4) e assegnandogli un termine per formulare eventuali
osservazioni.
b. Con scritto del 5
luglio 2018 RI 1 ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestati, poiché a
quel momento stava dormendo nel suo letto.
c. Non ritenendo
sufficienti le spiegazioni fornite dall'interessato e alla luce delle contro
osservazioni del 27 luglio 2018 della Polizia comunale con cui si confermava
l'identità degli autori in quanto conosciuti per casi analoghi, il 4 settembre
2018 il CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-.
C. Con decisione del 30
aprile 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1
avverso la suddetta risoluzione municipale. Accertata la base legale del
provvedimento, il Governo ha tutelato la decisione di far capo in concreto alla
videosorveglianza per identificare l'autore dell'infrazione. Ritenuto
maggiormente credibile quanto affermato dalla Polizia comunale rispetto quanto
sostenuto dal cittadino, che nemmeno si era premurato di produrre elementi
suscettibili di scaglionarlo, l'Esecutivo cantonale ha condiviso la conclusione
cui era giunto il Municipio circa l'identità dell'autore. Il Consiglio di Stato
ha infine ritenuto conforme al principio della proporzionalità l'importo della
multa.
D. Con ricorso del 6
giugno 2019, assistito da una replica, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione governativa
al pari di quella comunale da essa tutelata. Egli nega che l'affissione di
volantini costituisca una violazione della citata ordinanza. In ogni caso
difetterebbe una valida base legale per poter utilizzare le immagini della
videosorveglianza a fini probatori. Il ricorrente sostiene comunque la sua
estraneità ai fatti, ritenendo non provato il suo coinvolgimento. Invoca quindi
una violazione del diritto di essere sentito, siccome non gli è stato possibile
confrontarsi con l'agente che pretende averlo identificato, di cui non conosce
le generalità.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione perviene il Municipio di CO 1 con la
risposta e la duplica invocando argomenti che, ove necessario, saranno discussi
in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 148 cpv. 3 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la legittimazione
attiva del ricorrente è certa (art. 209 lett. b LOC). Il gravame, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.
Per l'art. 145 cpv. 1 LOC il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni
ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui
applicazione gli è affidata. La multa amministrativa è una sanzione penale che
viene inflitta dall'autorità amministrativa, di regola per le violazioni minori
di diritto pubblico. Quale sanzione amministrativa rappresenta uno strumento
coercitivo conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge (Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.1018 segg.).
La multa deve essere ancorata a una base legale (Scolari,
op. cit., n. 1022 e 1031) e, visto il suo carattere prettamente
repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico del soggetto che con
il suo comportamento ha infranto la legge (Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII
ed., Zurigo/San Gallo 2016, n.1492 seg.; Max
Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol.
I, V ed., Basilea 1976, n. 49 B. VI). Ciò significa che una multa può essere
inflitta solo se la colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile,
ritenuto comunque che l'onere della prova incombe all'autorità, a cui spetta l'obbligo
di perseguire il denunciato (René A.
Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 49 B. VI). Benché di
principio sia richiesta una base legale stabilita in una legge in senso
formale, specialmente quando la sanzione comporta una grave limitazione della
libertà personale, la multa può essere stabilita anche in un'ordinanza o
regolamento, in ogni caso quando l'ammontare non sia particolarmente elevato (Scolari, op. cit., n. 1023 con rinvii).
Nella fissazione dell'importo dell'ammenda l'autorità municipale gode di un'ampia
latitudine di giudizio, essa deve comunque rispettare il principio di
proporzionalità ed essere confacentemente commisurata alla gravità dell'infrazione,
rispettivamente della colpa (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann,
op. cit., n. 1459).
3. 3.1. L'art. 2 lett. d della legge sull'ordine
pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP; RL 550.100) prevede che sono puniti
con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente, sporcano,
imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le
eventuali norme comunali in materia. Fenomeni attuali come quelli del littering,
dell'insudiciamento del suolo pubblico o del degrado comportamentale verso beni
pubblici rientrano nella sfera d'azione di questa legge se tale ambito non è
già stato disciplinato dai Comuni con appositi regolamenti o ordinanze
(Messaggio dell'11 marzo 2015 [n. 7055] concernente la revisione totale della
legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941, Commento ad art. 2 cpv. 1 lett.
d). Com'è il caso del Comune di CO 1 il cui Esecutivo, ancor prima dell'entrata
in vigore della revisione della LOrP, ha adottato l'OSAP, che è dunque qui
determinante. Essa si fonda direttamente sulle competenze di polizia locale e
di gestione dei beni pubblici previsti dalla LOC nonché sulla legge federale
sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01).
3.2. L'art. 3 OSAP
vieta qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica. È
in particolare vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags),
nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le
strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica
stradale, i monumenti, i cestini, i pali ecc. (art. 4 cpv. 2 OSAP). Per l'art.
7 cpv. 1 OSAP le infrazioni sono punibili con la multa fino a fr. 10'000.-,
ritenuto un importo minimo di fr. 500.- per le infrazioni che hanno come
oggetto beni culturali (art. 8 cpv. 1 OSAP). In assenza di recidiva per
infrazioni alla OSAP o a altre ordinanze aventi scopi simili e unicamente per i
casi di lieve entità il provvedimento, può essere limitato all'ammonimento
(cpv. 2). Infine, soggiunge la norma (cpv. 4), la procedura di contravvenzione
è disciplinata dagli art. 145 segg. LOC.
3.3. Nel caso in esame
è assodato che alle prime ore del 21 giugno 2018 due persone hanno affisso,
senza autorizzazione, alcuni volantini alle pareti del sottopasso di __________.
Nemmeno il ricorrente pretende altrimenti. Egli contesta però che ciò possa
costituire un'infrazione all'OSAP. A torto, tuttavia. Come appena visto,
l'imbrattamento tramite affissione non autorizzata è infatti esplicitamente
vietato dall'art. 4 cpv. 3 OSAP. Nulla muta al riguardo il fatto che secondo
l'insorgente si tratterebbe di un anonimo sottopasso, non essendo
evidentemente il rispetto dei beni comunali modulabile a seconda della
valutazione soggettiva del singolo cittadino. Tanto più che proprio per il
luogo prescelto per l'affissione, come si vedrà, sussiste semmai un accresciuto
interesse al rispetto di tale divieto.
3.4. Resta da verificare
se l'infrazione può essere imputata all'insorgente.
4. L'identificazione
degli autori dell'infrazione è avvenuta tramite la visualizzazione della
registrazione della videosorveglianza. L'insorgente sostiene che queste
immagini non potessero in concreto essere utilizzate per la sua identificazione.
Ciò comporterebbe un'ingerenza nella sua sfera privata costituzionalmente
garantita. A mente del ricorrente la formulazione dell'art. 4 cpv. 1 RVS
secondo cui i dati personali possono essere elaborati se ciò serve all'adempimento
di un compito legale sarebbe eccessivamente vaga, anche qualora il rinvio
fosse effettivamente riferito all'art. 145 cpv. 1 LOC, per cui non vi sarebbe
una base legale sufficiente; egli invoca in tal senso la giurisprudenza di cui
alla DTF 136 I 87 consid. 8, riferita alla legge sulla polizia del Cantone di
Zurigo. Nemmeno l'art. 3 cpv. 1 RVS sarebbe applicabile in concreto, in quanto
per essere conforme alla Costituzione federale andrebbe interpretato nel senso
che lo scopo della videosorveglianza è circoscritto alla repressione di reati
penali, escluse dunque le infrazioni di mera natura amministrativa, poiché ciò
sarebbe sproporzionato. Tantomeno determinante potrebbe essere l'art. 2 lett. b
OVS che, oltre a non essere una base legale formale, estende lo scopo della
videosorveglianza facendo astrazione dalla rilevanza penale degli atti e,
pertanto, sarebbe a maggior ragione incostituzionale.
4.1. Le registrazioni di immagini di sorveglianza di
piazze e strade pubbliche e la loro conservazione toccano la sfera di tutela dell'art.
13 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui ognuno ha diritto d'essere protetto da
un impiego abusivo dei propri dati personali (cosiddetto diritto
all'autodeterminazione informativa; DTF 137 I 77 consid. 3). Infatti, se le
immagini raccolte permettono l'identificazione di una o più persone, quelli
ottenuti tramite la videosorveglianza sono dati personali (Lucien Müller, Polizeliche
Videoüberwachung öffentlicher Strassen und Plätze, Bemerkungen zu den
Anforderungen und Grenzen, in: Omar Abo Youssef/Andrea Tönduri [curatori], Der
Schutz polizeilicher Güter, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 89 segg, 91; Alexandre Flückiger/Andreas Auer, La
vidéosurveillance dans l'œil de la Constitution, in: AJP 2006 pag. 924 segg.,
933). Anche il diritto all'autodeterminazione informativa, al pari degli altri
diritti fondamentali, non è assoluto, ma può essere soggetto a limitazioni alle
condizioni poste dall'art. 36 Cost. La restrizione deve quindi fondarsi su una
base legale, essere giustificata da un interesse pubblico preponderante e
rispettare il principio di proporzionalità (STF 6B_908/2018 del 7 ottobre 2019
consid. 3.1.2; Alexandre Flückiger, Droits
fondamentaux et vidéosurveillance par les particuliers et les autorités des
espaces ouverts au public, in: Christian Schwarzenegger/Rolf Nägeli [curatori],
Drittes Zürcher Präventionsforum: Videoüberwachung als Prävention?, Zurigo
2010, pag. 195 segg., 212). La
legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte principi giuridici
fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5
Cost.).
4.2. L'art. 6 cpv. 1 della legge sulla
protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100) prevede che i
dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una
base legale; se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base
legale deve essere di rango formale. L'elaborazione di dati nel singolo caso,
prosegue la norma (cpv. 2), può essere giustificata anche dalla necessità per
l'adempimento di un compito legale o dal consenso della persona interessata.
Infine, la base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo
dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti,
Fatti
i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone
interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (cpv.
3). L'art. 9 cpv. 1 LPDP sancisce il principio secondo il quale i dati
personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.
Tuttavia, l'art. 6 del regolamento di applicazione della LPDP del 6 dicembre
2000 (RLPDP; RL 163.110) precisa che le eccezioni all'art. 9 cpv. 1 LPDP sono
ammesse se la raccolta è necessaria per l'adempimento di un mandato conferito a
un'Autorità giudiziaria o amministrativa. In tal senso l'art. 7 cpv. 1 della
legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e
dalle Polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol; RL 163.150) prevede che,
se le esigenze di servizio lo richiedono, la Polizia può derogare al principio
della raccolta dei dati presso la persona interessata, in modo proporzionato
tra il pregiudizio che le arreca e lo scopo perseguito. I dati personali sono
conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di
utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono
stati lecitamente raccolti o elaborati (art. 21 cpv. 1 LPDP).
4.3. Nel Comune di CO 1
sono in vigore il regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di CO 1 del 2 ottobre 2017 (RVS; n. 2.3) e l'ordinanza
municipale concernente la videosorveglianza del 28 novembre 2007 (OVS; 2.3.1),
adottata sulla base del previgente omonimo regolamento del 12 febbraio 2007
(vRVS).
4.3.1. L'art. 3 RVS
spiega che la videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare
il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di
prevenire, ricercare e reprimere reati e infrazioni contro persone e beni (cpv.
1). Inoltre, la videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale,
consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri e cimiteri ecc. ha lo scopo
di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta
protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione
(cpv. 2). Giusta l'art. 4 cpv. 1 RVS i dati personali possono essere elaborati
qualora l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. Per l'art. 7
cpv. 1 RVS le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere
registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per
rilevare eventuali violazioni di legge. Il cpv. 3 della medesima norma precisa che
se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al
diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla
loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 8, il cui cpv. 2
prevede che nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte
o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali
registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in
cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
4.3.2. L'art. 2 OVS
precisa che la videosorveglianza è segnatamente intesa a: prevenire e reprimere
gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità
commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai
cittadini (lett. a); tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità
degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a
prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti (lett. b); monitorare e
migliorare la gestione del traffico (lett. c).
4.4. In concreto, come visto l'art. 3 cpv. 1 RVS spiega
che lo scopo della videosorveglianza è - tra l'altro - quello prevenire,
ricercare e reprimere reati e infrazioni contro persone e beni. Tale base
legale di rango formale, pertanto, non circoscrive l'utilizzo di questo ai soli
reati e infrazioni penali in senso stretto. Inoltre, contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente e come si vedrà in appresso, nel caso concreto far capo
alle immagini della videosorveglianza per individuare gli autori
dell'infrazione non è per nulla sproporzionato.
4.4.1. Il principio della proporzionalità esige che le
restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse
pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a
disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura
minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(regola della proporzionalità in senso stretto; DTF 141 I 20 consid. 6.2.1;
RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii). In ultima analisi, l'esame della
proporzionalità conduce a operare una ponderazione di tutti gli interessi in
presenza: quelli dello Stato che impone la restrizione alla libertà ai fini di
raggiunger lo scopo e quelli dei titolari della libertà che ne vedono ristretto
l'esercizio (Flückiger/Auer, op.
cit., pag. 938 n. 4.4.4).
4.4.2. Contrariamente a quanto lascia intendere il
ricorrente, la videosorveglianza sul territorio del Comune di CO 1 non è
affatto estesa a tappeto, ma è invece circoscritta a luoghi sensibili che
necessitano di un'accresciuta protezione (art. 4 cpv. 1 OVS), come appunto il
sottopasso in esame (cfr. anche allegato B all'OVS, relativo all'ubicazione
della videosorveglianza di sicurezza). Notoriamente i sottopassaggi pedonali
sono luoghi problematici, dove spesso la popolazione prova un sentimento
d'insicurezza. Per quanto riguarda il __________, è noto che nel tempo laddove
ciò è stato possibile sono state dismesse diverse di queste strutture, per
esempio il sottopasso che collegava __________ con __________ o quelli che
collegavano il centro storico con il quai, sostituiti con passaggi
pedonali a livello della carreggiata. Per garantirne il decoro, l'igiene e
l'integrità di queste strutture, appare del tutto idoneo di far capo alla
videosorveglianza, prevenendone il degrado che condurrebbe a una minore
frequentazione e, di conseguenza, minor sicurezza. A maggior ragione ciò vale
per il sottopasso in parola: la zona a cavallo tra la stazione ferroviaria e il
piazzale di __________ è, infatti, tristemente nota nel passato anche recente
quale teatro di fenomeni legati al traffico di sostanze stupefacenti e, di
riflesso, per la sua cattiva frequentazione. Donde un accresciuto interesse
pubblico a preservare il decoro del sottopasso di __________, che collega
popolosi quartieri al centro cittadino. Quella operata in concreto è una
videosorveglianza di tipo dissuasivo, annunciata tramite pannelli, di modo che
le immagini raccolte possono in linea di principio essere utilizzare per il
perseguimento delle infrazioni. Infatti, quando la videosorveglianza avviene in
maniera lecita essa può essere utilizzata anche ai fini di provare infrazioni
minori, a condizione che sia rispettato il principio di finalità, com'è il caso
concreto (Flückiger/Auer, op.
cit., pag. 940). Nemmeno la dottrina invocata dal ricorrente nella sua impugnativa
permette di giungere ad altra conclusione. Gli autori citati non dicono affatto
che la videosorveglianza non possa essere utilizzata ai fini di prevenire
infrazioni di mera natura amministrativa, ma solo che il suo impiego sarebbe
sproporzionato per prevenire comportamenti socialmente inadeguati (Jürg Marcel Tiefentahl, Kantonales
Polizeirecht der Schwez, Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, §21 n. 10; Lucien Müller, op. cit., pag. 89 segg.,
101). Ora, tuttavia, quello imputato al ricorrente non è affatto un semplice comportamento
socialmente inadeguato o sgradevole, ma la violazione di una norma
legale. Anche Müller, del resto,
fa dipendere da un esame della proporzionalità la possibilità di far capo alla
videosorveglianza anche per semplici contravvenzioni (pag. 107).
4.4.3. Va poi considerato anche che
la ricerca delle immagini è avvenuta sulla base di concreti indizi di
un'infrazione, costatata per il tramite della videosorveglianza diretta. La
consultazione dei nastri della registrazione, dunque, non è avvenuta in maniera
sistematica, ma mirata all'identificazione degli autori di un preciso reato (Flückiger/Auer, op. cit., pag. 939).
4.4.4. Infine, non giova al ricorrente il riferimento al considerando n. 8 della
DTF 136 I 87. Come rettamente individuato dal Municipio nella duplica, il RVS,
a differenza della legge zurighese cassata dal Tribunale federale, stabilisce i
mezzi tecnici impiegati (art. 2 cpv. 1 lett. a RVS), impone la segnalazione
delle aree videosorvegliate (art. 6 RVS), circoscrive la sorveglianza alle aree
pubbliche, nel rispetto della sfera segreta o privata (art. 3 e 5 cpv. 2 RVS).
Infine, l'art. 4 cpv. 1 RVS limita l'elaborazione dei dati unicamente al caso
in cui ciò serva all'adempimento di un compito legale. Ora, tale norma, non è
eccessivamente vaga come ritiene il ricorrente. Il suo contenuto risulta
sufficiente dalla combinazione con gli art. 145 LOC e 1 cpv. 3 RVS, ovvero il
sanzionare un'infrazione contro un bene prevista da un'ordinanza municipale. Del
resto, il Tribunale è qui chiamato a verificare l'applicazione al caso in esame
della norma, non a effettuare un esame completo della sua costituzionalità in
ogni ipotetica circostanza.
4.5. In definitiva, nel caso concreto il mezzo di prova
non è stato affatto ottenuto illecitamente. Pertanto, esso può essere
senz'altro preso in considerazione ai fini di individuare gli autori dell'infrazione.
5. Il ricorrente
rimprovera al Consiglio di Stato di avere a torto ritenuto credibili e
determinanti le dichiarazioni di un agente della Polizia comunale (di cui non
si conosce l'identità), che lo avrebbe riconosciuto a seguito di due controlli effettuati
il 24 maggio e il 24 novembre 2017. Sostiene infatti che non è stata apportata
la prova del suo coinvolgimento, risultando irragionevole che il citato agente
possa averlo identificato a 14, rispettivamente 8 mesi di distanza rispetto a
normali controlli di polizia - da cui non sono scaturiti provvedimenti - che
avevano coinvolto 24 e 11 persone.
5.1. Di fronte a
versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle
dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento
ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni
di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; la valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate
dal multato (decisione della Pretura penale del 27 agosto 2012 inc. n.
30.2010.178). Tale principio deve trovare applicazione anche nella procedura
davanti a questo Tribunale, che è chiamato a valutare le prove secondo libero
convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
5.2. Ora non appare per
nulla inverosimile che l'agente in parola abbia potuto riconoscere il
ricorrente in base al fatto che già era noto da precedenti controlli. Non è poi
dato di vedere quale interesse avrebbe potuto avere un poliziotto in servizio a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire
sanzioni penali e amministrative specifiche alla sua funzione. Né del resto il
ricorrente spiega quali ragioni potrebbero aver condotto a un simile comportamento.
È vero che egli lamenta di non aver avuto un confronto con l'agente, senza
spiegare quale sarebbe però l'utilità concreta di questa prova.
Dall'atteggiamento non collaborativo dell'insorgente, che avrebbe potuto sin da
subito produrre una prova documentale (per esempio la copia della carta d'identità)
per dimostrare la sua estraneità ai fatti, sia il Municipio che il Governo
potevano legittimamente dare maggior peso alla costatazione del pubblico
ufficiale. In questo senso, il non aver dato seguito alla richiesta di
confronto con l'agente della Polizia comunale procede da una valutazione
anticipata delle prove corretta, che non lede il diritto di essere sentito
dell'insorgente, che ha comunque potuto far valere le sue ragioni. Le
conclusioni a cui sono giunte le precedenti autorità in merito all'identità del
ricorrente sono dunque condivise da questo Tribunale, che le fa proprie. È
dunque provato che il ricorrente è uno dei due autori dell'affissione
contestata. Avendo questa Corte maturato il solido convincimento che
l'infrazione sia stata effettivamente da lui commessa, non vi è spazio per un
proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo (cfr. STA
52.2008.367 del 15 gennaio 2009 consid. 3.3.). Infine, ciò non costituisce
un'inversione dell'onere probatorio, come a torto pretende l'insorgente. Si
tratta, invece, di una libera valutazione delle prove a disposizione,
rinunciando ad assumere quelle che appaiono inutili a fornire nuovi elementi
utili al giudizio (apprezzamento anticipato delle prove, art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Il Tribunale non ritiene dunque necessario né acquisire una copia dei documenti
di identità del ricorrente né di convocarlo a un'udienza ai fini di
raffrontarlo con le immagini agli atti.
6. Da ultimo, il
ricorrente non censura l'importo della multa in quanto tale. Esso è in ogni
caso modesto per rapporto a quello massimo di fr. 10'000.- previsto dall'art. 7
OSAP ed è inferiore di oltre la metà di quello minimo, di fr. 500.-, irrogato
per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali. Esso tiene
adeguatamente conto anche della colpa del ricorrente e risulta appropriato
anche alla luce dell'atteggiamento non collaborativo tenuto in corso di
procedura.
7. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. La tassa
di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere