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Decisione

52.2019.289

Licenza edilizia per la copertura di una corte

3 novembre 2023Italiano22 min

dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) riguardanti segnatamente il tipo di esecuzione

Source ti.ch

Incarti n.

52.2019.289

52.2022.74

Lugano

3

novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sui ricorsi (a) dell'11

giugno 2019 e (b) del 1° marzo 2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

a.

b.

la decisione dell'8 maggio 2019 (n. 2272) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la risoluzione del

17 settembre 2018 con cui il Municipio di Agno le ha negato il permesso a

posteriori per la copertura della corte interna del suo fondo (part. PART 1),

ordinandone la demolizione;

la decisione del 2 febbraio 2022 (n. 395) del

Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa avverso la risoluzione

dell'8 febbraio 2021 con cui il Municipio di Agno ha rifiutato la licenza

edilizia per una copertura in vetro della stessa corte;

ritenuto, in

fatto

A. La RI 1 è proprietaria

dello stabile "Palazzo __________" (part. PART 2, PART 3, PART 4, PART

5, PART 6 e PART 1) situato ad Agno, nel nucleo di C__________, soggetto a

piano particolareggiato (adottato il 17 novembre 2014 e approvato dal Governo

con risoluzione n. 2362 del 23 maggio 2018). L'edificio borghese, risalente al XV

secolo e successivamente ristrutturato, è anche bene culturale protetto d'importanza

locale (cfr. risoluzione citata). Lo stabile ha una corte interna (part. PART 1),

che sul lato ovest (verso la corte della part. PART 7) è delimitata da un muro

con un portale.

ESTRATTO MAPPA

B. a. Alla fine del 2014,

la proprietaria ha chiuso la corte interna mediante una copertura a vetri

multistrato, sorretta da una struttura portante in ferro, formata da una doppia

orditura di travi applicate sui muri perimetrali dell'edificio e sul muro d'ingresso,

precedentemente sopraelevato.

b. Dopo che il Municipio aveva ordinato la sospensione dei lavori e a seguito

di vicissitudini che non occorre riprendere, così richiesta, il 4 febbraio 2016

la RI 1 ha inoltrato una domanda di costruzione a posteriori per la copertura

realizzata. Secondo la relazione tecnica, il manufatto permette di

collegare

Fatti

i

fabbricati e di proteggere dall'intemperie, rendendo tale

scopo più gradevole.

c. Nel termine di pubblicazione non sono pervenute opposizioni da parte di

vicini. Con avviso del 6 ottobre 2016 (n. 96432), i Servizi generali del

Dipartimento del territorio si sono invece opposti al rilascio del permesso a

fronte dei preavvisi negativi dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e

dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) riguardanti segnatamente il tipo di esecuzione

della struttura (molto pesante e priva di cura nei dettagli di giunta).

d. Nonostante le ulteriori osservazioni della RI 1, con decisione del 17

settembre 2018 il Municipio ha negato la licenza edilizia a posteriori,

ordinandone nel contempo la demolizione. Ha in particolare ritenuto che la

copertura si ponesse in contrasto con la clausola estetica comunale (art. 6 delle

norme di attuazione del piano regolatore di Agno [NAPR]), l'art. 36 NAPR

relativo alla zona del nucleo storico e l'art. 24 delle norme del piano

particolareggiato dei nuclei storici di C__________, S__________ e M__________

(NAPRP), frattanto approvato, che vieta l'edificazione all'interno delle corti.

C. Con giudizio dell'8

maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla

proprietaria avverso la predetta decisione, che ha confermato.

Il Governo ha anzitutto stabilito che la copertura della corte era contraria al

principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, avallando la

valutazione dell'UNP ed escludendo di poter esaminare in quella sede una

variante volta ad alleggerire la struttura portante, non sottoposta a regolare

procedura. L'intervento, ha aggiunto, modificherebbe inoltre la percezione del

bene culturale e striderebbe con i principi del restauro dei monumenti.

Premesso che alla fattispecie tornavano applicabili le norme del PRP - e non

più la norma generale che disciplina la zona del nucleo storico (art. 36 NAPR)

- il Governo ha poi confermato il contrasto con il predetto art. 24 cpv. 1

NAPRP (negando che dalla scheda di indirizzo del PRP relativa alla part. PART 1

potesse essere dedotto qualcosa di diverso). Ha infine tutelato l'ordine di

demolizione, sorretto da interesse pubblico e rispettoso dei principi di

proporzionalità e uguaglianza.

D. a. Avverso tale

giudizio, con ricorso dell'11 giugno 2019 (a) la RI 1 si aggrava davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato.

Preliminarmente riferisce dell'imminente inoltro di una nuova domanda di

costruzione per una copertura meno invasiva, che dovrebbe perlomeno

comportare una sospensione dell'ordine di ripristino (che non sarebbe comunque

giustificato). Contesta in ogni caso il diniego della licenza edilizia in

sanatoria. Posto che alla fattispecie non sarebbero applicabili la clausola

estetica comunale (art. 6 NAPR), né l'art. 36 NAPR (non più applicabile con l'entrata

in vigore del PRP), l'insorgente nega dal canto suo il contrasto con l'art. 24

cpv. 1 NAPRP: l'intervento, argomenta, non sarebbe riconducibile a un'edificazione

vietata da tale norma, ma ad una semplice copertura della corte

attraverso una struttura formata da elementi in vetro. L'opera, aggiunge,

sarebbe anche conforme alla scheda d'indirizzo relativa alla part. PART 1.

Ritiene poi che, perlomeno con dei correttivi a livello architettonico e di

materiali (volti ad alleggerire la struttura portante), la copertura possa

rispettare la clausola estetica di cui all'art. 104 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), come già lasciato intendere

dall'UNP.

b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza

particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC). Il Municipio è invece rimasto silente.

c. Con la replica, la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura, in

attesa dell'esito dell'esame della nuova domanda di costruzione inoltrata per

un'altra copertura. Richiesta, che l'insorgente ha ribadito con scritto del 13

luglio 2020, a cui non si è opposto l'UDC, ma il Municipio, il quale ha

nondimeno confermato la pendenza della nuova procedura edilizia.

E. a. Il 16 giugno 2020,

la RI 1 ha in effetti presentato una seconda domanda di costruzione per

chiudere la corte interna con una copertura interamente vetrata, anche nella

struttura portante (17 travi parallele). Per quest'ultima, il progetto prevede

semmai una variante con un minor numero (9) di travi parallele di metallo,

rifinite con vernice bianca.

Con la stessa domanda, l'istante ha inoltre chiesto il permesso di ripristinare

la quota originaria del muro d'ingresso sul lato ovest (che era stato

sopraelevato di ca. 1 m).

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione del

vicino __________ (comproprietario delle part. PART 8 e PART 9, con

comproprietà coattiva sulla part. PART 7). Dopo che gli atti erano stati

completati, con avviso del 18 dicembre 2020 (n. 115294) l'autorità

dipartimentale si è opposta al rilascio del permesso limitatamente alla

copertura della corte (che l'UBC ha ritenuto funzionale e utilitaristica e

contraria ai principi del restauro dei monumenti protetti).

c. Preso atto di tale avviso, l'8 febbraio 2021 il Municipio ha concesso l'autorizzazione

per l'abbassamento del muro d'ingresso, mentre l'ha negata per la copertura,

accogliendo nel contempo l'opposizione del vicino. In particolare, ha ritenuto

che anche quest'opera fosse contraria a diverse norme del PRP (art. 12, 13 e 21

segg.), e in particolare all'art. 24 NAPRP.

F. Con giudizio del

2 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI

1 avverso il predetto diniego di licenza edilizia.

In sunto, disattesa una censura formale, il Governo ha sua volta considerato

che il nuovo intervento disattendesse l'art. 24 cpv. 1 NAPRP. Ha inoltre

ravvisato una lesione dell'art. 21 NAPRP (che vieta in generale gli interventi

che compromettono l'integrità degli spazi liberi), dell'art. 12 NAPRP (relativo

alla zona di protezione del paesaggio) e del vincolo di bene culturale protetto

(art. 13 NAPRP). Infine, a dispetto del preavviso favorevole dell'UNP, ha

ritenuto che la costruzione non s'inserisse neppure in modo ordinato e

armonioso nel paesaggio.

G. a. Con gravame del 1°

marzo 2022 (b), l'insorgente deduce tale pronuncia davanti a questo Tribunale,

chiedendo che sia annullata e le sia rilasciata la licenza edilizia richiesta.

In estrema sintesi, ribadendo e sviluppando quanto già addotto nel parallelo

ricorso, contesta che la copertura leda il divieto di edificazione sancito dall'art.

24 cpv. 1 NAPRP. Nega inoltre qualsiasi contrasto con la tutela del bene

culturale protetto (che non si estenderebbe anche allo spazio libero sulla

part. PART 1) e una violazione degli art. 12 e 21 NAPRP (che non impedirebbero

qualsiasi intervento costruttivo entro le corti). Infine, smentisce

diffusamente la valutazione estetica negativa dell'Esecutivo cantonale.

b. L'impugnativa è avversata dal Governo, che non formula particolari

osservazioni. A identica conclusione pervengono l'UDC, che richiama le

precedenti prese di posizione, e il Municipio.

c. Con la replica e la duplica, l'insorgente e il Municipio si sono

riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, con alcune

puntualizzazioni di cui si dirà se del caso più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e proprietaria del

fondo e destinataria delle decisioni impugnate (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv.

1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100). I ricorsi sono inoltre tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Le impugnative, riguardanti interventi sullo stesso fondo e fondate su un

impianto fattuale e giuridico essenzialmente analogo, possono essere evase con

un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il

comprensorio del nucleo storico di C__________ è soggetto, insieme ai nuclei

storici di S__________ e M__________, al piano particolareggiato (PRP) che,

come accennato in narrativa, è stato approvato il 23 maggio 2018.

Il piano particolareggiato comunale è scaturito da un lungo

iter, che ha essenzialmente comportato un'analisi storico-territoriale e un

esame della situazione odierna dei tre nuclei con un rilievo di tutti i fondi

(con particolare attenzione alle caratteristiche degli edifici esistenti, agli

spazi liberi e alle relazioni spaziali), a cui ha fatto seguito l'elaborazione

di un modello urbanistico e di schede con indirizzi di progetto (edificio per

edificio) e la loro trasposizione in atti pianificatori (cfr. rapporto di

pianificazione del dicembre 2013, pag. 6 segg.). Il PRP - che ha per scopo di predisporre le

condizioni-quadro per una valorizzazione urbanistica e architettonica dei tre nuclei

storici (art. 1 NAPRP) - si compone in particolare di quattro piani (piano

delle zone, del paesaggio, del traffico e attrezzature e costruzioni d'interesse

pubblico) e delle norme di attuazione (NAPRP), di carattere vincolante. A

questi si aggiungono il rapporto di pianificazione, il modello urbanistico e le

schede con indirizzi progettuali, di carattere indicativo (cfr. art. 4 NAPRP).

2.2

Il piano delle zone del PRP è disciplinato dagli art. 20 segg. NAPRP. Esso

definisce la zona edificabile dei tre nuclei storici, costituita dall'ingombro

al suolo degli edifici principali (inclusi i nuovi tasselli edilizi di

complemento all'edificazione), dagli edifici secondari, dagli spazi

liberi urbani (corti e altri spazi pavimentati) e dalle linee di

costruzione e di arretramento (art. 20 NAPRP). L'art. 21 cpv. 1 NAPRP

stabilisce anzitutto il principio generale secondo cui gli interventi sugli

edifici nel comparto del PRP devono essere finalizzati alla conservazione e

alla valorizzazione della struttura urbanistica e del patrimonio architettonico

dei nuclei. Sono vietati in particolare, soggiunge il cpv. 2, gli interventi

che compromettono:

- gli

allineamenti esistenti delle schiere di edifici contigui,

- l'unitarietà

degli impianti a corte esistenti,

- l'integrità

degli spazi liberi e

- l'articolazione

in altezza ed in pianta degli edifici esistenti.

2.3

Gli art. 22 segg. NAPRP contengono in seguito disposizioni dettagliate per

gli edifici principali (art. 22), gli edifici secondari (art.

23), come pure le corti (art. 24) e gli altri spazi pavimentati

(art. 25). Per quanto qui interessa, queste ultime prevedono in particolare

quanto segue:

Art. 24 (corti)

1.

Le

corti sono tutelate come spazi liberi di pertinenza degli edifici di contorno.

Al loro interno è vietata l'edificazione (ampliamenti di edifici principali,

nuovi edifici secondari o ampliamenti degli stessi).

2.

L'arredo

di superficie deve essere previsto, di regola, sotto forma di ciottoli, dadi

oppure lastre di pietra di provenienza indigena. Il Municipio può concedere la

posa di elementi artificiali solo se si integrano armoniosamente con i

tradizionali arredi dei nuclei (..).

Art. 25 (altri spazi pavimentati)

1.

Negli

altri spazi pavimentati non è ammessa la costruzione di edifici principali ma

unicamente ampliamenti limitati di quelli esistenti, il riattamento degli

edifici secondari esistenti e la formazione di nuovi edifici secondari, alla

condizione che la funzione di protezione del paesaggio di questi spazi non sia

compromessa.

2.

I nuovi

interventi (ampliamenti limitati di edifici principali e nuovi edifici

secondari) devono essere collocati in posizione marginale rispetto a questi

spazi (..).

Le corti si distinguono

dunque dagli altri spazi pavimentati. Come ben emerge dal rapporto di

pianificazione, la differenza fra queste due aree risiede essenzialmente nell'importanza

che rivestono le corti per la definizione del disegno originale del tessuto

costruito e quindi nella necessità di preservarle in maniera assoluta dall'edificazione.

In pratica, gli spazi delle corti devono rimanere completamente liberi e non

possono essere occupati neanche da ampliamenti limitati orizzontali o da

edifici secondari (cfr. rapporto citato, pag. 64; cfr. inoltre l'art. 23 cpv. 2

lett. b NAPRP, che esclude pure l'inserimento di nuovi edifici secondari nelle

corti).

3.

Diniego di

licenza edilizia a posteriori del 17 settembre 2018

3.1

In concreto, come visto in narrativa, la ricorrente ha realizzato sulla

corte interna del Palazzo __________ una copertura a vetri multistrato,

sorretta da una struttura portante in ferro, formata da una doppia orditura di profili

applicati sui muri perimetrali dell'edificio e sul muro d'ingresso sul lato

ovest (precedentemente innalzato). La copertura, che si eleva a ca. 4 m di

altezza, copre l'intera corte (larga 6 m e lunga fino a ca. 10 m, per una

superficie totale superiore a 50 m2).

Tanto il Municipio quanto il Governo hanno in particolare ritenuto che la

copertura si ponesse in contrasto con l'art. 24 cpv. 1 NAPRP. A giusta ragione.

3.2

È evidente che il nuovo tetto in vetro, sorretto da una struttura di

metallo, che l'insorgente ha collocato sulla corte per ricavare una sorta di

atrio con piante ornamentali o spazio chiuso di collegamento tra i corpi del

palazzo, disattende manifestamente la predetta norma. L'art. 24 cpv. 1 NAPRP

vieta infatti ogni edificazione negli spazi liberi urbani delle corti storiche,

come la corte interna sulla part. PART 1 (cfr. piano delle zone, modello

urbanistico e rapporto di pianificazione, pag. 68), divieto anche avvalorato

dall'art. 21 cpv. 2 NAPRP che tutela l'integrità degli spazi liberi. Esclusa

è quindi anche l'installazione di una copertura che, già per le sue

apprezzabili dimensioni, non potrebbe peraltro nemmeno essere ricondotta a una

costruzione accessoria (cfr. art. 16 cpv. 1 NAPR).

Irrilevante è il fatto che sia in parte realizzata in vetro; la nozione di

edificio non dipende infatti dal materiale che lo costituisce. Del resto, non v'è

chi non veda come il tetto sulla corte sia a tutti gli effetti una costruzione,

percepibile come tale, che sovverte la natura dello spazio libero urbano (cfr.

foto agli atti; cfr. pure immagini aeree prodotte dall'insorgente davanti al

Governo, come pure quelle pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della

topografia swisstopo "SWISSIMAGE Viaggio nel tempo"). Peraltro da

questo profilo, l'interpretazione delle NAPRP data dal Municipio, che ha

ritenuto che la copertura della corte comporta una modifica delle

caratteristiche spaziali e del rapporto originale fra i piani e i vuoti del

nucleo, escludendone una valorizzazione, non appare affatto insostenibile.

Non porta ad altra conclusione la scheda con indirizzi progettuali della part. PART

1, che per lo spazio libero

della corte auspica una sistemazione.

Tale indicazione, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, non si

riferisce alla possibilità di coprire la corte con un tetto ma, come rettamente

indicato dal Governo, è un'indicazione riferita al tipo di pavimentazione, al

decoro o ordine degli spazi privati (arredo di superficie). Significa ad

esempio che uno spazio pavimentato con materiali artificiali o in terra battuta

andrebbe rivestito con ciottoli, lastre di granito o dadi di pietra locali

(cfr. rapporto di pianificazione pag. 43), conformemente all'art. 24 cpv. 2

NAPRP.

Già solo per questo motivo, è quindi escluso che la copertura dello spazio

libero urbano possa essere autorizzata in base al PRP. Nella misura in cui

determina anche un ampliamento orizzontale del palazzo esistente, soggetto a riattamento

conservativo integrale, l'intervento si pone peraltro anche in chiaro contrasto

con gli art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 lett. a NAPRP

3.3

Il tetto sulla corte non potrebbe essere autorizzato a posteriori neppure

applicando il diritto in vigore al momento della sua edificazione, risalente

alla fine del 2014 (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF

1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2; tra tante: STA 52.2018.21

del 25 febbraio 2019 consid. 5.3 e rimandi). Anzitutto perché, già a quel tempo,

qualsiasi domanda di costruzione avente per oggetto una siffatta copertura

avrebbe dovuto essere sospesa dal Municipio per effetto della decisione

sospensiva e del blocco edilizio dipendenti dal PRP, adottato dal Legislativo

comunale il 17 novembre 2014 e pubblicato dal 13 aprile 2015 (cfr. art. 62 e 63

LST). In ogni caso, un simile intervento era contrario anche all'art. 36 NAPR,

applicabile in via transitoria sino all'approvazione del PRP (cfr. art. 46 cpv.

3.

NAPR). In particolare, l'art. 36 cpv. 8 NAPR dispone che negli spazi

liberi, pubblici e privati,

è esclusa la costruzione di edifici

principali ed il fondo dovrà mantenere le caratteristiche e svolgere le

funzioni di distacco, articolazione e suddivisione dello spazio costruito di

contorno. Neppure tale norma permetteva quindi di realizzare una copertura

come quella in oggetto, riconducibile per dimensioni a una costruzione

principale. Tanto più che, come già accennato, si tratta di un'opera che priva

la corte della sua natura intrinseca di area scoperta e mira a collegare i

corpi di fabbrica circostanti (cfr. relazione tecnica), anziché assolvere una

funzione di distacco e suddivisione.

Il moderno tetto di vetro, con doppia orditura di profili metallici, non

avrebbe peraltro potuto essere approvato neanche quale ampliamento del palazzo

esistente, da cui si scosta all'evidenza per caratteristiche strutturali e

tipologiche (cfr. art. 36 cpv. 3 e 6 NAPR). Nessuno del resto lo pretende.

Dispositivo

3.4. In conclusione, già solo per questi motivi - e senza che occorra

soffermarsi anche sul vincolo del bene culturale protetto introdotto con il PRP

o sulle clausole estetiche di diritto comunale e cantonale - il giudizio

impugnato che tutela il diniego del permesso a posteriori va quindi confermato.

4. Diniego di licenza

edilizia dell'8 febbraio 2020

4.1. Il progetto inoltrato dalla ricorrente il 16 luglio 2020 prevede di

chiudere la stessa corte interna, ma con una copertura interamente vetrata, anche

negli elementi portanti (19 travi parallele). In alternativa, propone una

variante con un minor numero di profili paralleli (9), di metallo rifiniti con

vernice bianca.

Come rettamente concluso dalle precedenti istanze, è evidente che anche una

tale copertura si pone in netto contrasto con l'art. 24 cpv. 1 NAPRP, per gli

stessi motivi già indicati in precedenza a cui si rinvia (consid. 3.2).

Irrilevante è in particolare che, nella versione interamente in vetro, l'opera

possa garantire una maggiore trasparenza. Come già detto, la nozione di

edificio non dipende dal materiale da cui è formato. La vista prospettica e il

piano delle referenze progettuali annessi al progetto ben dimostrano

comunque come, anche se realizzata in vetro, la copertura resti chiaramente

percettibile in quanto installazione artificiale ancorata alle facciate dei

fabbricati circostanti, che chiude lo spazio libero urbano, alterandone la

funzione (per trasformarla in un luogo integrato nel sistema domestico del

palazzo e protetto dagli agenti atmosferici, un ingresso coperto,

cfr. relazione tecnica). La stessa sarà inoltre ben visibile anche dall'esterno

della proprietà dell'insorgente, come già solo dimostrano le immagini del tetto

posato nel 2014, che ha prodotto il comproprietario dello stabile (part. PART 8

e PART 9) affacciato sulla corte attigua (cfr. foto allegate all'opposizione

del 14 ottobre 2020 di __________). L'asserita leggerezza della

struttura non permette insomma di riservarle un trattamento più favorevole.

Peraltro il PRP bandisce in generale anche altri manufatti vetrati che fanno

parte del "paesaggio moderno" dei nuclei storici, come i giardini

d'inverno (cfr. art. 22 cpv. 9 NAPRP; cfr. pure rapporto di pianificazione citato

pag. 63). Da respingere sono quindi tutte le argomentazioni addotte dall'insorgente,

anche di natura estetica.

4.2. Ne discende che, già solo per questo motivo, il giudizio che ha confermato

il diniego del permesso dell'8 febbraio 2020 va tutelato, senza che occorra

soffermarsi sugli ulteriori momenti di contrasti sviluppati dal Governo.

5. Ordine di

demolizione della copertura del 17 settembre 2018

5.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la

rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi

o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza

importanza per l'interesse pubblico. Se la misura del ripristino risulta

sproporzionata o impossibile, il municipio irroga una sanzione pecuniaria, il

cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura

economica che può derivare al proprietario dell'opera dall'abuso commesso (cfr.

art. 44 cpv. 1 LE).

5.2. Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le

costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto

materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il

contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua

violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non

voglia esigerne il rispetto (Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 1277 ad art. 43 LE).

L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la

quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al

principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di

ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto

autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico,

oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione

fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti

interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF

1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1).

La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando,

da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme al diritto

comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per

l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr., fra le tante, STA 52.2017.634

del 28 aprile 2021 consid. 3.2). Chi pone l'autorità di fronte al

fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di

ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli

inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid.

6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).

5.3. In concreto, con la decisione del 17 settembre 2018 il Municipio ha anche

ordinato la demolizione della copertura realizzata nel 2014, che non può essere

autorizzata a posteriori. Il provvedimento, avvallato dal Governo, non presta

il fianco a critiche.

Assodato che l'opera si pone in chiaro contrasto con le norme pianificatorie comunali

- e meglio sia con quelle vigenti, che con quelle applicabili al momento della

sua edificazione (supra consid. 3.2 e 3.3.) - certo è che l'ordine di

rimozione risulta sorretto da un sufficiente interesse pubblico e regge dal

profilo della proporzionalità. L'interesse pubblico perseguito dall'art. 24

cpv. 1 NAPRP, ma anche dall'art. 36 cpv. 8 NAPR, non è privo d'importanza. Tali

norme mirano infatti a preservare l'integrità delle aree libere delle corti

storiche, salvaguardando anche le relazioni spaziali che intercorrono fra le

stesse e il tessuto costruito di contorno. Tali elementi costituiscono oltretutto

una delle principali caratteristiche urbanistiche e architettoniche del nucleo

storico (cfr. art. 21 cpv. 2 NAPRP; rapporto di pianificazione pag. 60), al cui rispetto sussiste un interesse di sicuro rilievo. La

demolizione della copertura, che non pone particolari problemi d'ordine tecnico,

s'avvera inoltre come l'unica soluzione idonea e necessaria per ristabilire una

situazione di illegalità. Il tetto posato sulla corte non può del resto nemmeno

essere sostituito con un'altra nuova copertura più leggera (cfr. consid.

4).

Dal profilo della proporzionalità si può infine senz'altro attribuire un

peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di uno stato conforme al

diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura economica

(spese di demolizione), derivanti alla proprietaria, che ha comunque posto

l'autorità di fronte al fatto compiuto. Anche su questo punto, le censure dell'insorgente

vanno pertanto respinte.

6. 6.1.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi (a) e (b) sono

respinti, con conseguente conferma dei giudizi impugnati dell'8 maggio 2019 e

del 2 febbraio 2022.

6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della

ricorrente, soccombente. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

6.3. La presente decisione viene intimata anche al vicino opponente __________,

che avrebbe dovuto essere coinvolto già nella procedura davanti al Governo

relativa al diniego del permesso dell'8 febbraio 2021 (supra consid. E).

Per

questi motivi,

decide:

1. I ricorsi

(a) e (b) sono respinti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui va restituito

l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera