52.2019.289
Licenza edilizia per la copertura di una corte
3 novembre 2023Italiano22 min
dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) riguardanti segnatamente il tipo di esecuzione
Source ti.ch
Incarti n.
52.2019.289
52.2022.74
Lugano
3
novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sui ricorsi (a) dell'11
giugno 2019 e (b) del 1° marzo 2022 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
a.
b.
la decisione dell'8 maggio 2019 (n. 2272) del
Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la risoluzione del
17 settembre 2018 con cui il Municipio di Agno le ha negato il permesso a
posteriori per la copertura della corte interna del suo fondo (part. PART 1),
ordinandone la demolizione;
la decisione del 2 febbraio 2022 (n. 395) del
Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa avverso la risoluzione
dell'8 febbraio 2021 con cui il Municipio di Agno ha rifiutato la licenza
edilizia per una copertura in vetro della stessa corte;
ritenuto, in
fatto
A. La RI 1 è proprietaria
dello stabile "Palazzo __________" (part. PART 2, PART 3, PART 4, PART
5, PART 6 e PART 1) situato ad Agno, nel nucleo di C__________, soggetto a
piano particolareggiato (adottato il 17 novembre 2014 e approvato dal Governo
con risoluzione n. 2362 del 23 maggio 2018). L'edificio borghese, risalente al XV
secolo e successivamente ristrutturato, è anche bene culturale protetto d'importanza
locale (cfr. risoluzione citata). Lo stabile ha una corte interna (part. PART 1),
che sul lato ovest (verso la corte della part. PART 7) è delimitata da un muro
con un portale.
ESTRATTO MAPPA
B. a. Alla fine del 2014,
la proprietaria ha chiuso la corte interna mediante una copertura a vetri
multistrato, sorretta da una struttura portante in ferro, formata da una doppia
orditura di travi applicate sui muri perimetrali dell'edificio e sul muro d'ingresso,
precedentemente sopraelevato.
b. Dopo che il Municipio aveva ordinato la sospensione dei lavori e a seguito
di vicissitudini che non occorre riprendere, così richiesta, il 4 febbraio 2016
la RI 1 ha inoltrato una domanda di costruzione a posteriori per la copertura
realizzata. Secondo la relazione tecnica, il manufatto permette di
collegare
Fatti
i
fabbricati e di proteggere dall'intemperie, rendendo tale
scopo più gradevole.
c. Nel termine di pubblicazione non sono pervenute opposizioni da parte di
vicini. Con avviso del 6 ottobre 2016 (n. 96432), i Servizi generali del
Dipartimento del territorio si sono invece opposti al rilascio del permesso a
fronte dei preavvisi negativi dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e
dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) riguardanti segnatamente il tipo di esecuzione
della struttura (molto pesante e priva di cura nei dettagli di giunta).
d. Nonostante le ulteriori osservazioni della RI 1, con decisione del 17
settembre 2018 il Municipio ha negato la licenza edilizia a posteriori,
ordinandone nel contempo la demolizione. Ha in particolare ritenuto che la
copertura si ponesse in contrasto con la clausola estetica comunale (art. 6 delle
norme di attuazione del piano regolatore di Agno [NAPR]), l'art. 36 NAPR
relativo alla zona del nucleo storico e l'art. 24 delle norme del piano
particolareggiato dei nuclei storici di C__________, S__________ e M__________
(NAPRP), frattanto approvato, che vieta l'edificazione all'interno delle corti.
C. Con giudizio dell'8
maggio 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla
proprietaria avverso la predetta decisione, che ha confermato.
Il Governo ha anzitutto stabilito che la copertura della corte era contraria al
principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, avallando la
valutazione dell'UNP ed escludendo di poter esaminare in quella sede una
variante volta ad alleggerire la struttura portante, non sottoposta a regolare
procedura. L'intervento, ha aggiunto, modificherebbe inoltre la percezione del
bene culturale e striderebbe con i principi del restauro dei monumenti.
Premesso che alla fattispecie tornavano applicabili le norme del PRP - e non
più la norma generale che disciplina la zona del nucleo storico (art. 36 NAPR)
- il Governo ha poi confermato il contrasto con il predetto art. 24 cpv. 1
NAPRP (negando che dalla scheda di indirizzo del PRP relativa alla part. PART 1
potesse essere dedotto qualcosa di diverso). Ha infine tutelato l'ordine di
demolizione, sorretto da interesse pubblico e rispettoso dei principi di
proporzionalità e uguaglianza.
D. a. Avverso tale
giudizio, con ricorso dell'11 giugno 2019 (a) la RI 1 si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato.
Preliminarmente riferisce dell'imminente inoltro di una nuova domanda di
costruzione per una copertura meno invasiva, che dovrebbe perlomeno
comportare una sospensione dell'ordine di ripristino (che non sarebbe comunque
giustificato). Contesta in ogni caso il diniego della licenza edilizia in
sanatoria. Posto che alla fattispecie non sarebbero applicabili la clausola
estetica comunale (art. 6 NAPR), né l'art. 36 NAPR (non più applicabile con l'entrata
in vigore del PRP), l'insorgente nega dal canto suo il contrasto con l'art. 24
cpv. 1 NAPRP: l'intervento, argomenta, non sarebbe riconducibile a un'edificazione
vietata da tale norma, ma ad una semplice copertura della corte
attraverso una struttura formata da elementi in vetro. L'opera, aggiunge,
sarebbe anche conforme alla scheda d'indirizzo relativa alla part. PART 1.
Ritiene poi che, perlomeno con dei correttivi a livello architettonico e di
materiali (volti ad alleggerire la struttura portante), la copertura possa
rispettare la clausola estetica di cui all'art. 104 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), come già lasciato intendere
dall'UNP.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza
particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC). Il Municipio è invece rimasto silente.
c. Con la replica, la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura, in
attesa dell'esito dell'esame della nuova domanda di costruzione inoltrata per
un'altra copertura. Richiesta, che l'insorgente ha ribadito con scritto del 13
luglio 2020, a cui non si è opposto l'UDC, ma il Municipio, il quale ha
nondimeno confermato la pendenza della nuova procedura edilizia.
E. a. Il 16 giugno 2020,
la RI 1 ha in effetti presentato una seconda domanda di costruzione per
chiudere la corte interna con una copertura interamente vetrata, anche nella
struttura portante (17 travi parallele). Per quest'ultima, il progetto prevede
semmai una variante con un minor numero (9) di travi parallele di metallo,
rifinite con vernice bianca.
Con la stessa domanda, l'istante ha inoltre chiesto il permesso di ripristinare
la quota originaria del muro d'ingresso sul lato ovest (che era stato
sopraelevato di ca. 1 m).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione del
vicino __________ (comproprietario delle part. PART 8 e PART 9, con
comproprietà coattiva sulla part. PART 7). Dopo che gli atti erano stati
completati, con avviso del 18 dicembre 2020 (n. 115294) l'autorità
dipartimentale si è opposta al rilascio del permesso limitatamente alla
copertura della corte (che l'UBC ha ritenuto funzionale e utilitaristica e
contraria ai principi del restauro dei monumenti protetti).
c. Preso atto di tale avviso, l'8 febbraio 2021 il Municipio ha concesso l'autorizzazione
per l'abbassamento del muro d'ingresso, mentre l'ha negata per la copertura,
accogliendo nel contempo l'opposizione del vicino. In particolare, ha ritenuto
che anche quest'opera fosse contraria a diverse norme del PRP (art. 12, 13 e 21
segg.), e in particolare all'art. 24 NAPRP.
F. Con giudizio del
2 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI
1 avverso il predetto diniego di licenza edilizia.
In sunto, disattesa una censura formale, il Governo ha sua volta considerato
che il nuovo intervento disattendesse l'art. 24 cpv. 1 NAPRP. Ha inoltre
ravvisato una lesione dell'art. 21 NAPRP (che vieta in generale gli interventi
che compromettono l'integrità degli spazi liberi), dell'art. 12 NAPRP (relativo
alla zona di protezione del paesaggio) e del vincolo di bene culturale protetto
(art. 13 NAPRP). Infine, a dispetto del preavviso favorevole dell'UNP, ha
ritenuto che la costruzione non s'inserisse neppure in modo ordinato e
armonioso nel paesaggio.
G. a. Con gravame del 1°
marzo 2022 (b), l'insorgente deduce tale pronuncia davanti a questo Tribunale,
chiedendo che sia annullata e le sia rilasciata la licenza edilizia richiesta.
In estrema sintesi, ribadendo e sviluppando quanto già addotto nel parallelo
ricorso, contesta che la copertura leda il divieto di edificazione sancito dall'art.
24 cpv. 1 NAPRP. Nega inoltre qualsiasi contrasto con la tutela del bene
culturale protetto (che non si estenderebbe anche allo spazio libero sulla
part. PART 1) e una violazione degli art. 12 e 21 NAPRP (che non impedirebbero
qualsiasi intervento costruttivo entro le corti). Infine, smentisce
diffusamente la valutazione estetica negativa dell'Esecutivo cantonale.
b. L'impugnativa è avversata dal Governo, che non formula particolari
osservazioni. A identica conclusione pervengono l'UDC, che richiama le
precedenti prese di posizione, e il Municipio.
c. Con la replica e la duplica, l'insorgente e il Municipio si sono
riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, con alcune
puntualizzazioni di cui si dirà se del caso più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza e proprietaria del
fondo e destinataria delle decisioni impugnate (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv.
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100). I ricorsi sono inoltre tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
1.2. Le impugnative, riguardanti interventi sullo stesso fondo e fondate su un
impianto fattuale e giuridico essenzialmente analogo, possono essere evase con
un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Il
comprensorio del nucleo storico di C__________ è soggetto, insieme ai nuclei
storici di S__________ e M__________, al piano particolareggiato (PRP) che,
come accennato in narrativa, è stato approvato il 23 maggio 2018.
Il piano particolareggiato comunale è scaturito da un lungo
iter, che ha essenzialmente comportato un'analisi storico-territoriale e un
esame della situazione odierna dei tre nuclei con un rilievo di tutti i fondi
(con particolare attenzione alle caratteristiche degli edifici esistenti, agli
spazi liberi e alle relazioni spaziali), a cui ha fatto seguito l'elaborazione
di un modello urbanistico e di schede con indirizzi di progetto (edificio per
edificio) e la loro trasposizione in atti pianificatori (cfr. rapporto di
pianificazione del dicembre 2013, pag. 6 segg.). Il PRP - che ha per scopo di predisporre le
condizioni-quadro per una valorizzazione urbanistica e architettonica dei tre nuclei
storici (art. 1 NAPRP) - si compone in particolare di quattro piani (piano
delle zone, del paesaggio, del traffico e attrezzature e costruzioni d'interesse
pubblico) e delle norme di attuazione (NAPRP), di carattere vincolante. A
questi si aggiungono il rapporto di pianificazione, il modello urbanistico e le
schede con indirizzi progettuali, di carattere indicativo (cfr. art. 4 NAPRP).
2.2
Il piano delle zone del PRP è disciplinato dagli art. 20 segg. NAPRP. Esso
definisce la zona edificabile dei tre nuclei storici, costituita dall'ingombro
al suolo degli edifici principali (inclusi i nuovi tasselli edilizi di
complemento all'edificazione), dagli edifici secondari, dagli spazi
liberi urbani (corti e altri spazi pavimentati) e dalle linee di
costruzione e di arretramento (art. 20 NAPRP). L'art. 21 cpv. 1 NAPRP
stabilisce anzitutto il principio generale secondo cui gli interventi sugli
edifici nel comparto del PRP devono essere finalizzati alla conservazione e
alla valorizzazione della struttura urbanistica e del patrimonio architettonico
dei nuclei. Sono vietati in particolare, soggiunge il cpv. 2, gli interventi
che compromettono:
- gli
allineamenti esistenti delle schiere di edifici contigui,
- l'unitarietà
degli impianti a corte esistenti,
- l'integrità
degli spazi liberi e
- l'articolazione
in altezza ed in pianta degli edifici esistenti.
2.3
Gli art. 22 segg. NAPRP contengono in seguito disposizioni dettagliate per
gli edifici principali (art. 22), gli edifici secondari (art.
23), come pure le corti (art. 24) e gli altri spazi pavimentati
(art. 25). Per quanto qui interessa, queste ultime prevedono in particolare
quanto segue:
Art. 24 (corti)
1.
Le
corti sono tutelate come spazi liberi di pertinenza degli edifici di contorno.
Al loro interno è vietata l'edificazione (ampliamenti di edifici principali,
nuovi edifici secondari o ampliamenti degli stessi).
2.
L'arredo
di superficie deve essere previsto, di regola, sotto forma di ciottoli, dadi
oppure lastre di pietra di provenienza indigena. Il Municipio può concedere la
posa di elementi artificiali solo se si integrano armoniosamente con i
tradizionali arredi dei nuclei (..).
Art. 25 (altri spazi pavimentati)
1.
Negli
altri spazi pavimentati non è ammessa la costruzione di edifici principali ma
unicamente ampliamenti limitati di quelli esistenti, il riattamento degli
edifici secondari esistenti e la formazione di nuovi edifici secondari, alla
condizione che la funzione di protezione del paesaggio di questi spazi non sia
compromessa.
2.
I nuovi
interventi (ampliamenti limitati di edifici principali e nuovi edifici
secondari) devono essere collocati in posizione marginale rispetto a questi
spazi (..).
Le corti si distinguono
dunque dagli altri spazi pavimentati. Come ben emerge dal rapporto di
pianificazione, la differenza fra queste due aree risiede essenzialmente nell'importanza
che rivestono le corti per la definizione del disegno originale del tessuto
costruito e quindi nella necessità di preservarle in maniera assoluta dall'edificazione.
In pratica, gli spazi delle corti devono rimanere completamente liberi e non
possono essere occupati neanche da ampliamenti limitati orizzontali o da
edifici secondari (cfr. rapporto citato, pag. 64; cfr. inoltre l'art. 23 cpv. 2
lett. b NAPRP, che esclude pure l'inserimento di nuovi edifici secondari nelle
corti).
3.
Diniego di
licenza edilizia a posteriori del 17 settembre 2018
3.1
In concreto, come visto in narrativa, la ricorrente ha realizzato sulla
corte interna del Palazzo __________ una copertura a vetri multistrato,
sorretta da una struttura portante in ferro, formata da una doppia orditura di profili
applicati sui muri perimetrali dell'edificio e sul muro d'ingresso sul lato
ovest (precedentemente innalzato). La copertura, che si eleva a ca. 4 m di
altezza, copre l'intera corte (larga 6 m e lunga fino a ca. 10 m, per una
superficie totale superiore a 50 m2).
Tanto il Municipio quanto il Governo hanno in particolare ritenuto che la
copertura si ponesse in contrasto con l'art. 24 cpv. 1 NAPRP. A giusta ragione.
3.2
È evidente che il nuovo tetto in vetro, sorretto da una struttura di
metallo, che l'insorgente ha collocato sulla corte per ricavare una sorta di
atrio con piante ornamentali o spazio chiuso di collegamento tra i corpi del
palazzo, disattende manifestamente la predetta norma. L'art. 24 cpv. 1 NAPRP
vieta infatti ogni edificazione negli spazi liberi urbani delle corti storiche,
come la corte interna sulla part. PART 1 (cfr. piano delle zone, modello
urbanistico e rapporto di pianificazione, pag. 68), divieto anche avvalorato
dall'art. 21 cpv. 2 NAPRP che tutela l'integrità degli spazi liberi. Esclusa
è quindi anche l'installazione di una copertura che, già per le sue
apprezzabili dimensioni, non potrebbe peraltro nemmeno essere ricondotta a una
costruzione accessoria (cfr. art. 16 cpv. 1 NAPR).
Irrilevante è il fatto che sia in parte realizzata in vetro; la nozione di
edificio non dipende infatti dal materiale che lo costituisce. Del resto, non v'è
chi non veda come il tetto sulla corte sia a tutti gli effetti una costruzione,
percepibile come tale, che sovverte la natura dello spazio libero urbano (cfr.
foto agli atti; cfr. pure immagini aeree prodotte dall'insorgente davanti al
Governo, come pure quelle pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della
topografia swisstopo "SWISSIMAGE Viaggio nel tempo"). Peraltro da
questo profilo, l'interpretazione delle NAPRP data dal Municipio, che ha
ritenuto che la copertura della corte comporta una modifica delle
caratteristiche spaziali e del rapporto originale fra i piani e i vuoti del
nucleo, escludendone una valorizzazione, non appare affatto insostenibile.
Non porta ad altra conclusione la scheda con indirizzi progettuali della part. PART
1, che per lo spazio libero
della corte auspica una sistemazione.
Tale indicazione, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, non si
riferisce alla possibilità di coprire la corte con un tetto ma, come rettamente
indicato dal Governo, è un'indicazione riferita al tipo di pavimentazione, al
decoro o ordine degli spazi privati (arredo di superficie). Significa ad
esempio che uno spazio pavimentato con materiali artificiali o in terra battuta
andrebbe rivestito con ciottoli, lastre di granito o dadi di pietra locali
(cfr. rapporto di pianificazione pag. 43), conformemente all'art. 24 cpv. 2
NAPRP.
Già solo per questo motivo, è quindi escluso che la copertura dello spazio
libero urbano possa essere autorizzata in base al PRP. Nella misura in cui
determina anche un ampliamento orizzontale del palazzo esistente, soggetto a riattamento
conservativo integrale, l'intervento si pone peraltro anche in chiaro contrasto
con gli art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 lett. a NAPRP
3.3
Il tetto sulla corte non potrebbe essere autorizzato a posteriori neppure
applicando il diritto in vigore al momento della sua edificazione, risalente
alla fine del 2014 (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF
1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2; tra tante: STA 52.2018.21
del 25 febbraio 2019 consid. 5.3 e rimandi). Anzitutto perché, già a quel tempo,
qualsiasi domanda di costruzione avente per oggetto una siffatta copertura
avrebbe dovuto essere sospesa dal Municipio per effetto della decisione
sospensiva e del blocco edilizio dipendenti dal PRP, adottato dal Legislativo
comunale il 17 novembre 2014 e pubblicato dal 13 aprile 2015 (cfr. art. 62 e 63
LST). In ogni caso, un simile intervento era contrario anche all'art. 36 NAPR,
applicabile in via transitoria sino all'approvazione del PRP (cfr. art. 46 cpv.
3.
NAPR). In particolare, l'art. 36 cpv. 8 NAPR dispone che negli spazi
liberi, pubblici e privati,
è esclusa la costruzione di edifici
principali ed il fondo dovrà mantenere le caratteristiche e svolgere le
funzioni di distacco, articolazione e suddivisione dello spazio costruito di
contorno. Neppure tale norma permetteva quindi di realizzare una copertura
come quella in oggetto, riconducibile per dimensioni a una costruzione
principale. Tanto più che, come già accennato, si tratta di un'opera che priva
la corte della sua natura intrinseca di area scoperta e mira a collegare i
corpi di fabbrica circostanti (cfr. relazione tecnica), anziché assolvere una
funzione di distacco e suddivisione.
Il moderno tetto di vetro, con doppia orditura di profili metallici, non
avrebbe peraltro potuto essere approvato neanche quale ampliamento del palazzo
esistente, da cui si scosta all'evidenza per caratteristiche strutturali e
tipologiche (cfr. art. 36 cpv. 3 e 6 NAPR). Nessuno del resto lo pretende.
Dispositivo
3.4. In conclusione, già solo per questi motivi - e senza che occorra
soffermarsi anche sul vincolo del bene culturale protetto introdotto con il PRP
o sulle clausole estetiche di diritto comunale e cantonale - il giudizio
impugnato che tutela il diniego del permesso a posteriori va quindi confermato.
4. Diniego di licenza
edilizia dell'8 febbraio 2020
4.1. Il progetto inoltrato dalla ricorrente il 16 luglio 2020 prevede di
chiudere la stessa corte interna, ma con una copertura interamente vetrata, anche
negli elementi portanti (19 travi parallele). In alternativa, propone una
variante con un minor numero di profili paralleli (9), di metallo rifiniti con
vernice bianca.
Come rettamente concluso dalle precedenti istanze, è evidente che anche una
tale copertura si pone in netto contrasto con l'art. 24 cpv. 1 NAPRP, per gli
stessi motivi già indicati in precedenza a cui si rinvia (consid. 3.2).
Irrilevante è in particolare che, nella versione interamente in vetro, l'opera
possa garantire una maggiore trasparenza. Come già detto, la nozione di
edificio non dipende dal materiale da cui è formato. La vista prospettica e il
piano delle referenze progettuali annessi al progetto ben dimostrano
comunque come, anche se realizzata in vetro, la copertura resti chiaramente
percettibile in quanto installazione artificiale ancorata alle facciate dei
fabbricati circostanti, che chiude lo spazio libero urbano, alterandone la
funzione (per trasformarla in un luogo integrato nel sistema domestico del
palazzo e protetto dagli agenti atmosferici, un ingresso coperto,
cfr. relazione tecnica). La stessa sarà inoltre ben visibile anche dall'esterno
della proprietà dell'insorgente, come già solo dimostrano le immagini del tetto
posato nel 2014, che ha prodotto il comproprietario dello stabile (part. PART 8
e PART 9) affacciato sulla corte attigua (cfr. foto allegate all'opposizione
del 14 ottobre 2020 di __________). L'asserita leggerezza della
struttura non permette insomma di riservarle un trattamento più favorevole.
Peraltro il PRP bandisce in generale anche altri manufatti vetrati che fanno
parte del "paesaggio moderno" dei nuclei storici, come i giardini
d'inverno (cfr. art. 22 cpv. 9 NAPRP; cfr. pure rapporto di pianificazione citato
pag. 63). Da respingere sono quindi tutte le argomentazioni addotte dall'insorgente,
anche di natura estetica.
4.2. Ne discende che, già solo per questo motivo, il giudizio che ha confermato
il diniego del permesso dell'8 febbraio 2020 va tutelato, senza che occorra
soffermarsi sugli ulteriori momenti di contrasti sviluppati dal Governo.
5. Ordine di
demolizione della copertura del 17 settembre 2018
5.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la
rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi
o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza
importanza per l'interesse pubblico. Se la misura del ripristino risulta
sproporzionata o impossibile, il municipio irroga una sanzione pecuniaria, il
cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura
economica che può derivare al proprietario dell'opera dall'abuso commesso (cfr.
art. 44 cpv. 1 LE).
5.2. Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le
costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto
materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il
contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua
violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non
voglia esigerne il rispetto (Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 1277 ad art. 43 LE).
L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la
quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al
principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di
ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto
autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico,
oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione
fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti
interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF
1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1).
La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando,
da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme al diritto
comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per
l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr., fra le tante, STA 52.2017.634
del 28 aprile 2021 consid. 3.2). Chi pone l'autorità di fronte al
fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di
ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli
inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid.
6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).
5.3. In concreto, con la decisione del 17 settembre 2018 il Municipio ha anche
ordinato la demolizione della copertura realizzata nel 2014, che non può essere
autorizzata a posteriori. Il provvedimento, avvallato dal Governo, non presta
il fianco a critiche.
Assodato che l'opera si pone in chiaro contrasto con le norme pianificatorie comunali
- e meglio sia con quelle vigenti, che con quelle applicabili al momento della
sua edificazione (supra consid. 3.2 e 3.3.) - certo è che l'ordine di
rimozione risulta sorretto da un sufficiente interesse pubblico e regge dal
profilo della proporzionalità. L'interesse pubblico perseguito dall'art. 24
cpv. 1 NAPRP, ma anche dall'art. 36 cpv. 8 NAPR, non è privo d'importanza. Tali
norme mirano infatti a preservare l'integrità delle aree libere delle corti
storiche, salvaguardando anche le relazioni spaziali che intercorrono fra le
stesse e il tessuto costruito di contorno. Tali elementi costituiscono oltretutto
una delle principali caratteristiche urbanistiche e architettoniche del nucleo
storico (cfr. art. 21 cpv. 2 NAPRP; rapporto di pianificazione pag. 60), al cui rispetto sussiste un interesse di sicuro rilievo. La
demolizione della copertura, che non pone particolari problemi d'ordine tecnico,
s'avvera inoltre come l'unica soluzione idonea e necessaria per ristabilire una
situazione di illegalità. Il tetto posato sulla corte non può del resto nemmeno
essere sostituito con un'altra nuova copertura più leggera (cfr. consid.
4).
Dal profilo della proporzionalità si può infine senz'altro attribuire un
peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di uno stato conforme al
diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di natura economica
(spese di demolizione), derivanti alla proprietaria, che ha comunque posto
l'autorità di fronte al fatto compiuto. Anche su questo punto, le censure dell'insorgente
vanno pertanto respinte.
6. 6.1.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi (a) e (b) sono
respinti, con conseguente conferma dei giudizi impugnati dell'8 maggio 2019 e
del 2 febbraio 2022.
6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della
ricorrente, soccombente. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
6.3. La presente decisione viene intimata anche al vicino opponente __________,
che avrebbe dovuto essere coinvolto già nella procedura davanti al Governo
relativa al diniego del permesso dell'8 febbraio 2021 (supra consid. E).
Per
questi motivi,
decide:
1. I ricorsi
(a) e (b) sono respinti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui va restituito
l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
vicecancelliera