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Decisione

52.2019.307

Revoca della licenza di circolazione collettiva

4 maggio 2020Italiano22 min

licenza di circolazione collettiva e delle relative targhe professionali __________.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.307

Lugano

4

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 17 giugno 2019 di

RI

2,

(titolare della ditta individuale RI 1)

patrocinato

da: avv. PA 1, ,

contro

la decisione del 22 maggio 2019 (n. 2556) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 17 maggio 2017 della Sezione della circolazione in

materia di revoca della licenza di circolazione collettiva e sequestro delle

relative targhe professionali;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. La

ditta individuale RI 1 (con sede a __________), di cui RI 2 è titolare, si

occupa del deposito e della vendita di automobili d'epoca, di sua proprietà o

di terzi. Sin dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso, è titolare di una

licenza di circolazione collettiva e delle relative targhe professionali __________.

Le targhe sono sempre servite per spostare i veicoli al fine di mantenerli in

efficienza, per provarli e per permettere ai clienti di testare quelli in

vendita.

B. a.

Con scritti del 7 e 9 settembre 2016, la Sezione della circolazione ha comunicato

alla ditta rispettivamente al suo titolare che, da informazioni in suo possesso,

risultava che non erano più soddisfatti i requisiti per beneficiare di una

licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali. Siccome non era

stato dato seguito alla richiesta del mese di aprile 2016 di produrre la

documentazione necessaria per il rinnovo dell'incarto, l'autorità

dipartimentale ha concesso un ultimo termine di 30 giorni per ovviare alla

mancanza, con la comminatoria del sequestro della licenza di circolazione

collettiva e delle relative targhe professionali.

b. Dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza tra le parti, con scritto del

6 aprile 2017 la Sezione della circolazione ha nuovamente invitato RI 2 a

fornire, entro il 30 aprile successivo, la prova del fatto che la sua ditta

ossequiasse i requisiti posti dagli art. 22-26 dell'ordinanza

sull'assicurazione dei veicoli del 20 novembre 1959 (OAV; RS 741.31) e del suo

allegato 4, in particolare quelli - alla base del rilascio della licenza in

questione - previsti per le aziende attive nel commercio di veicoli,

segnatamente la vendita annua di almeno 40 autoveicoli leggeri, precisando che

in caso contrario sarebbe stata fatta ripartire la procedura di sequestro della

licenza di circolazione collettiva e di ritiro delle relative targhe professionali.

c. Non avendo ottenuto quanto richiesto, con

decisione del 17 maggio 2017 la Sezione della circolazione ha revocato la

licenza di circolazione collettiva e sequestrato le relative targhe

professionali __________, fissando a RI 2 un termine di 30 giorni per

restituire l'una e le altre.

C. Con giudizio del 22 maggio 2019 il Consiglio di

Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo il

ricorso contro di essa interposto da RI 2, per sé e la sua ditta individuale.

Posto che l'insorgente non era riuscito a dimostrare di aver venduto almeno 40

veicoli all'anno, l'Esecutivo cantonale ha negato che potesse beneficiare di

una deroga ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 OAV, ritenendo, alla luce della ratio

legis, che tale possibilità non si estendesse al requisito relativo al

numero minimo di veicoli venduti nel corso di un anno.

D.

Contro il predetto giudizio governativo, l'RI 1 insorge ora

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

insieme alla decisione dipartimentale. L'insorgente contesta l'interpretazione, considerata riduttiva e superficiale, data

dal Governo all'art. 23 cpv. 2 OAV: richiamando il senso della normativa - che

sarebbe quello di tutelare la sicurezza del traffico e dell'ambiente -, mal

comprende quale possa essere il pericolo causato dalla vendita annuale di meno

di 40 veicoli. Si duole poi del fatto che la precedente istanza non si sia

espressa in relazione al lungo tempo trascorso prima che la Sezione della

circolazione adottasse la decisione di revoca, disattendendo così il suo

diritto di essere sentito. Sostiene in ogni caso di beneficiare di un diritto

acquisito, ritenuto come in passato non sia mai stato preteso che dimostrasse

un numero minimo annuo di vendite.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione

è invece rimasta silente.

F.

Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la

rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

Occorre precisare che ricorrente è RI 2, la ditta individuale (RI 1) di cui

egli è titolare non avendo personalità giuridica, né capacità di essere parte. Legittimato

ad agire è infatti solo il suo titolare, quale persona fisica (cfr., ad esempio,

CCR 16.2017.16 del 13 febbraio 2019 consid. 2 e rimandi). Ciò premesso, in

concreto non sussistono confusione o dubbi in merito al fatto che a insorgere

sia RI 2, titolare della ditta individuale. La denominazione del ricorrente può

pertanto essere

rettificata

senza ulteriori formalità (cfr. DTF

142 III 787 consid. 3.2.1) e la sua legittimazione attiva, in quanto personalmente

e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, va senz'altro ammessa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

gravame, che è inoltre tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere

sentito, per il fatto che la

precedente istanza non si sarebbe espressa sull'argomento relativo al

lunghissimo tempo trascorso prima che la Sezione della circolazione adottasse

la qui controversa decisione di revoca. Così facendo, lamenta in sostanza una

carente motivazione della decisione impugnata, che non tratterebbe tutte le

censure sollevate.

2.1

Giusta l'art. 46 cpv.

1.

LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata

(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante

giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte

interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del

provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF

143.

III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno

brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che

in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole

circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire

sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid.

5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne

ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche

essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii

ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2

Nella decisione impugnata, tratteggiato il quadro legale in cui si

inserisce la vertenza, il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato come la

natura e le caratteristiche dell'attività svolta dall'insorgente non fossero

giustamente state messe in discussione dalla Sezione della circolazione. Quanto

alle condizioni poste al rilascio di una licenza di circolazione collettiva

dall'allegato 4 OAV, ha osservato come l'unica riserva sollevata nella

decisione dipartimentale fosse quella del mancato raggiungimento del numero

minimo di automobili vendute annualmente, pacificamente ammesso, concludendo

che l'unico aspetto controverso fosse dunque quello di sapere se l'insorgente

potesse beneficiare, in relazione al suddetto requisito, di una deroga ai sensi

dell'art. 23 cpv. 2 OAV. Ha quindi proceduto all'interpretazione della norma in

questione, ritenuta non del tutto trasparente. Posto che la stessa prevede la

possibilità di derogare ai requisiti di cui all'allegato 4 se dalla valutazione

globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono essere

rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l'ambiente e

considerato come un tale eventuale pericolo non possa derivare dal mancato

rispetto del requisito relativo alle dimensioni dell'azienda (n. 3.2) ma

soltanto dall'inosservanza delle altre esigenze di cui al n. 3 dell'allegato 4

(n. 3.1, 3.3. e 3.4), ha ritenuto che la possibilità di deroga non si

estendesse al numero di auto venduto nel corso di un anno. Ha poi spiegato come

tale interpretazione trovasse sostegno nelle istruzioni dell'Ufficio federale

di polizia del 5 agosto 1994 e non fosse nemmeno smentita dalla giurisprudenza

del Tribunale federale. Ha pertanto tutelato la decisione dipartimentale, e ciò

benché fosse inspiegabilmente giunta solo dopo molti anni.

Ora, la decisione

impugnata consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno

indotto la precedente istanza ad adottare il qui controverso provvedimento e

rigettare, ancorché in modo piuttosto stringato, le censure avanzate (inclusa

quella relativa al tempo trascorso prima dell'adozione del provvedimento,

ritenuta irrilevante). La fondatezza o meno degli argomenti del Governo è

invece questione di merito. Le sue motivazioni sono del resto state recepite

dall'insorgente, che ha potuto impugnare con

cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa

sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che non vi è

stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.

3.

3.1. Giusta

l'art. 10 cpv. 1 LCStr, i veicoli a motore e i

loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti

della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. L'art. 25 cpv. 2 lett. d LCStr autorizza il

Consiglio federale a emanare delle prescrizioni concernenti le licenze e le

targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro

rimorchi, come anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore. Sulla

scorta di questa disposizione, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza

sull'assicurazione dei veicoli (OAV), che ai suoi art. 22-26 e nell'allegato 4 disciplina

nel dettaglio le modalità di concessione delle licenze di circolazione

collettive e delle targhe professionali alle aziende del ramo automobilistico.

L'art. 22 cpv. 1 OAV prevede la possibilità di rilasciare licenze di

circolazione collettive unitamente a targhe professionali segnatamente per

autoveicoli (lett. a). Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAV, la licenza di circolazione

collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono

menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in

perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni, ritenuto che il

veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in

caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione.

Le targhe professionali possono essere adoperate agli scopi indicati all'art.

24.

cpv. 3 OAV, in particolare per trasferire e provare veicoli, nell'ambito del

commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni

(lett. b), per la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame (lett. e) e per tutte le

altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo,

conducente compreso (lett. f). La

licenza di circolazione collettiva costituisce un permesso specifico che

differisce fondamentalmente dagli altri tipi di licenza di circolazione,

ritenuto che non è rilasciata per un veicolo immatricolato determinato, ma

autorizza l'azienda a condurre tutti i veicoli delle categorie corrispondenti,

che non devono necessariamente essere immatricolati ed esaminati (cfr. STF

1C_567/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.2, 1C_26/2015 del 23 giugno 2015 consid.

2.3). In ragione di questa situazione eccezionale, trovano applicazione

delle regole particolari in materia di rilascio per impedire ogni abuso

nell'impiego di questo permesso (René

Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Volume I, II ed., Berna 2002, n. 276).

3.2

Secondo l'art. 23

OAV, le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che

soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 OAV e che, cumulativamente (cfr. STF

1C_26/2015 citata consid. 2.6), dispongono dei permessi necessari per il loro

esercizio (lett. a), garantiscono un impiego irreprensibile della licenza

(lett. b) e, trattandosi di imprese dell'industria automobilistica, hanno

stipulato l'assicurazione prescritta dall'art. 71 cpv. 2 LCStr (lett. c). L'allegato

4.

OAV fissa per venti attività differenti le esigenze minime da adempiere ai

fini del rilascio di licenze di circolazione collettive. Il numero 3

dell'allegato 4 OAV precisa le condizioni applicabili alle aziende operanti nel

campo del commercio di veicoli. Oltre ai requisiti relativi alle conoscenze ed

esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile

nell'azienda (n. 3.1), ai locali dell'azienda (n. 3.3) e alle installazioni

aziendali (n. 3.4), il n. 3.2 impone un'esigenza quanto alle dimensioni

dell'azienda: per ottenere una licenza di circolazione collettiva, il

richiedente deve dimostrare la vendita annua di almeno 40 autoveicoli leggeri (n.

3.21). L'importanza dell'attività sarà esaminata sulla base di documenti

contabili (fatture a terzi, conteggi dell'IVA ecc., cfr. Istruzioni e

spiegazioni del 5 agosto 1994 dell'Ufficio federale di polizia concernenti le

licenze di circolazione collettive con targhe professionali, punto n. 1.3; cfr.

pure STF 1C_72/2007 del 29 agosto 2007 consid. 2).

3.3

Giusta l'art. 23 cpv. 2 OAV, l'autorità cantonale può eccezionalmente

derogare ai requisiti di cui all'allegato 4 in favore del richiedente o del

detentore se dalla valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe

professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del

traffico e per l'ambiente. La norma conferisce un ampio potere apprezzamento

all'autorità cantonale. Dalla sua entrata in vigore, il 1° giugno 2001, l'Ufficio

federale delle strade (USTRA) ritiene del resto che le esigenze minime di cui

all'allegato 4 OAV costituiscano soltanto delle direttive, da cui l'autorità

cantonale può scostarsi quando la valutazione globale dell'azienda lo giustifichi.

La concessione di una tale deroga deve essere valutata alla luce

dell'allentamento delle condizioni poste al rilascio delle targhe professionali voluto dal legislatore con

l'introduzione dell'art. 23 cpv. 2 OAV, da un lato, e delle esigenze della sicurezza

del traffico, dall'altro (cfr. STF 2C_522/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2 e 3.2, 2A.406/2005 del 7 novembre

2005.

consid. 4.2; Philippe Weissenberger, Kommentar zum

Strassenverkehrssgesetz, Bundesgerichtspraxis, II ed., Zurigo 2015, n. 4 ad

art. 25).

3.4

Quando non sono

più adempiute le premesse per il rilascio, la licenza di circolazione

collettiva deve essere ritirata (art. 23a cpv. 1 OAV).

4.

4.1. Nel caso

di specie, la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di circolazione

collettiva in questione in ragione del fatto che, nonostante le richieste

(segnatamente con lettera raccomandata del 6 aprile 2017), il ricorrente non

aveva fornito la documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti

previsti dal n. 3 dell'allegato 4 OAV, in particolare la vendita annua di

almeno 40 autoveicoli leggeri.

4.2

L'insorgente non ha mai contestato di non adempiere il suddetto requisito.

Sarebbe del resto evidentemente impossibile dimostrare la vendita annua

di almeno 40 oggetti, ritenuto che le automobili trattate sarebbero tutte

d'epoca e di enorme valore (oltre 1 milione di franchi l'una). Già davanti al

Consiglio di Stato ha tuttavia preteso di poter beneficiare di una deroga ai

sensi dell'art. 23 cpv. 2 OAV.

4.3

L'Esecutivo cantonale ha negato la concessione della deroga richiesta. È

giunto a tale conclusione dopo avere proceduto all'interpretazione della citata

disposizione, che ha ritenuto non del tutto trasparente. Ricordato come essa

preveda la possibilità di derogare ai requisiti di cui all'allegato 4 OAV se

dalla valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali

possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico o per

l'ambiente, ha ritenuto che un eventuale pericolo del genere non possa che

derivare dall'inosservanza dei requisiti relativi alle conoscenze ed esperienze

del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda, ai locali

dell'azienda e alle installazioni aziendali (n. 3.1, 3.3 e 3.4 dell'allegato 4)

e non anche al mancato rispetto di quelli riguardanti le dimensioni

dell'azienda (n. 3.2 del medesimo allegato). Considerata l'ipotetica ratio

legis della norma, ha dunque concluso che la possibilità di deroga non

si estende al requisito del numero di auto vendute nel corso di un anno (cfr.

decisione impugnata, consid. 5). Ha poi rilevato che tale

interpretazione trovava sostegno nelle istruzioni dell'Ufficio federale di

polizia del 5 agosto 1994 (con le quali, già prima dell'introduzione dell'art.

23.

cpv. 2 OAV, le autorità locali erano state autorizzate a derogare

eccezionalmente ai requisiti per il rilascio di una licenza di circolazione

collettiva se l'applicazione rigorosa delle

prescrizioni avesse comportato conseguenze eccessivamente severe): le

riflessioni in esse contenute erano infatti riferite alle esigenze in

materia di dotazione tecnica e disponibilità di spazi, mentre in nessun modo

veniva messa in discussione l'applicazione del requisito relativo al numero di

veicoli venduti. Ha infine ritenuto che la predetta interpretazione non fosse

smentita nemmeno dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che avrebbe avuto

modo di pronunciarsi su deroghe ai requisiti legati alla qualifica

professionale degli interessati rispettivamente alla disponibilità della

necessaria infrastruttura tecnica, ma mai a quello del numero di veicoli

venduti.

4.4

L'argomentazione

della precedente istanza non può essere condivisa. Vero è che l'Alta Corte

federale non ha ancora mai avuto modo di esprimersi in un caso di deroga

riferita al numero minimo di veicoli venduti in un anno. Nella giurisprudenza

si trovano tuttavia casi in cui i giudici federali sono stati chiamati a

statuire in merito a deroghe che vertevano su altri requisiti relativi - così come quello del numero minimo di vendite annue

per le aziende operanti nel settore

del commercio di veicoli - alle dimensioni dell'azienda, in particolare quelli

applicabili alle aziende con grande parco di veicoli a motore ai sensi del n. 18.21

dell'allegato 4 (cfr. STF 1C_567/2018 citata consid. 5.4), rispettivamente

alle officine di riparazione di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi ai sensi

del n. 4 dell'allegato 4 (cfr. STF 1C_72/2007 del 29 agosto 2007 consid.

6). Mai, in quei casi, è stato accennato al fatto che per tale requisito una

deroga non entrerebbe in considerazione. Circostanza, questa, che da sola

basterebbe a smentire la contraria tesi sostenuta dal Governo. A ciò aggiungasi

che anche la giurisprudenza di altri Catoni sconfessa l'Esecutivo cantonale

ticinese. Il Tribunale cantonale del Canton Friburgo ha, ad esempio,

ripetutamente statuito su deroghe riferite alla condizione relativa alla

dimensione dell'azienda: uno dei casi riguardava proprio un'azienda attiva - come

la ditta individuale di cui è titolare il ricorrente - nel commercio di

autoveicoli e una deroga (anche) al requisito relativo al numero minimo di

autoveicoli venduti in un anno di cui al n. 3.2 dell'allegato 4 (cfr. sentenza

n. 603 2015 71 del 26 aprile 2016 consid. 3c), mentre in un altro si trattava

del numero di riparazioni annue effettuate da officine di riparazione (cfr.

sentenza n. 603 2019 109 del 18 dicembre 2019 consid. 4; cfr. pure sentenza

Verwaltungsgericht Zürich VB 2017.740 del 29 gennaio 2018 consid. 3.5 e 3.6).

Del resto, forza è constatare che l'art. 23

cpv. 2 OAV non fa alcuna distinzione quanto ai requisiti cui è possibile

derogare. Ne discende pertanto che è data di principio la possibilità,

segnatamente per le aziende attive, come la RI 1, nel commercio di veicoli, di

derogare (anche) al requisito relativo al numero minimo vendite annue.

5.

Ferma questa

premessa, si tratta ora di valutare se siano adempiute in concreto le

condizioni per concedere una tale deroga all'insorgente, ciò che la Sezione

della circolazione già davanti al Governo ha escluso (cfr. osservazioni del 6

settembre 2017).

5.1

Come già visto, giusta l'art. 23 cpv. 2 OAV, l'autorità cantonale può derogare, in via eccezionale, ai requisiti di cui

nell'allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla

valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono

essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l'ambiente.

Se è vero che l'introduzione di tale norma ha in una certa misura allentato le

esigenze legali per la concessione di licenze di circolazione collettive, non

si può perdere di vista che il requisito relativo alle dimensioni dell'azienda

persegue lo scopo di limitare i rischi di impiego abusivo e di preservare la

sicurezza del traffico e l'ambiente (cfr. sentenze Tribunale cantonale Friburgo

n. 603 2019 109 citata consid. 4 e n. 603 2015 71 citata consid. 3c).

5.2

Benché sembri genericamente sostenere il contrario, non risulta che il

ricorrente abbia mai dato seguito alle richieste dell'autorità dipartimentale,

producendo documenti atti a dimostrare le vendite concluse. Omettendo di

fornire le informazioni necessarie all'autorità competente, ha dunque disatteso

il suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. art. 26 LPAmm;

cfr. pure DTF 128 II 139 consid. 2b; sentenza Tribunale cantonale Friburgo n. 603

2019.

109 citata consid. 3.2 e rif.). Non spetta di conseguenza alle autorità

accertare il preciso numero di vendite effettivamente concluse dalla ditta di

cui è titolare nel corso di un anno.

5.3

Visto che

l'omissione dell'insorgente non ha permesso di appurare il concreto numero

delle vendite annue effettuate, vi è da ritenere che quest'ultimo sia ben

inferiore al minimo (40) che, secondo il n. 3.2 dell'allegato 4 OAV, deve

raggiungere un'azienda attiva nel commercio di veicoli per aver diritto a una

licenza di circolazione collettiva. A maggiore se si considera, come già

accennato, che il ricorrente stesso afferma di non essere evidentemente in

grado di dimostrare un tale commercio e che le vetture in vendita sarebbero

tutte d'epoca e di enorme valore (non meno di 1 milione di franchi l'una). A

ciò aggiungasi che la ditta individuale RI 1 non risulta peraltro nemmeno

iscritta a registro di commercio (ciò che è invece obbligatorio per le ditte

individuali che conseguono un introito lordo annuo (cifra d'affari) pari ad

almeno 100'000 franchi; cfr. art. 36 cpv. 1 dell'ordinanza sul registro di

commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411). Per queste diverse ragioni,

non è nemmeno ben dato di vedere come possa raggiugere il numero minimo di

vendite richiesto in futuro. Ne discende che, a fronte dello scarso giro d'affari

del ricorrente, sussiste il rischio concreto che la licenza di circolazione

collettiva venga impiegata in maniera abusiva, in spregio al motivo (commercio

autovetture d'epoca)

per il quale è stata a suo tempo sollecitata

(cfr. richiesta del 6 novembre 1991, punto 12) e, più in generale, agli scopi

che tali licenze perseguono (cfr. art. 24 cpv. 3 OAV), così come anche annotato

dall'autorità dipartimentale (cfr. osservazioni citate). In difetto di una

delle condizioni cumulative poste alla sua concessione, a cui come visto non

sussistono validi motivi per derogare, la licenza di circolazione collettiva in

questione deve essere revocata conformemente all'art. 23a OAV.

5.4

A ciò aggiungasi

che la possibilità di deroga, introdotta con la modifica dell'OAV dell'11

aprile 2001 e in vigore dal 1° giugno 2001 (RU 2001 1383), è stata creata per

facilitare la sopravvivenza economica delle piccole e medie aziende

interessate. Una deroga ai requisiti posti dal diritto federale per il rilascio

di una licenza di circolazione collettiva si giustifica perciò in particolare

quando, senza targhe professionali, l'avvenire economico dell'azienda in

questione sarebbe seriamente messo in pericolo (cfr. STF 1C_567/2018 citata consid. 5.4,

1C_72/2007

del 29 agosto 2007 consid. 6). Ciò che non è il caso in concreto e nemmeno l'insorgente

del resto pretende. Non è in effetti dato di vedere come, senza la qui

controversa licenza di circolazione collettiva e le relative

targhe professionali, il suo avvenire economico possa risultare compromesso. Anzi.

Come correttamente rilevato dalla Sezione della circolazione nella sua risposta

al Governo, esiste, per i veicoli d'epoca, come quelli trattati dall'insorgente

per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, punto 1, pag. 2), la possibilità, in

deroga all'art. 13 cpv. 2 OAV, di immatricolare più di due vetture con lo

stesso numero di targhe trasferibili (cfr. Istruzioni per i veicoli d'epoca,

edite dall'USTRA il 3 novembre 2008, punto n. 4), ciò che permette in una certa

misura di raggiungere lo stesso risultato che si otterrebbe con le targhe

professionali. Esiste inoltre la possibilità di richiedere targhe temporanee

(art. 20 OAV). La revoca della licenza di circolazione collettiva non

impedisce quindi la prosecuzione della ditta individuale di cui il ricorrente è

titolare, che appare invero più di deposito di veicoli che non di compravendita

(cfr. suo scritto del 21 febbraio 2017). Ne discende

che, anche per queste ragioni, non è possibile derogare a suo favore ai

requisiti di cui al n. 3.2 dell'allegato 4 OAV.

5.5

Invano l'insorgente

si appella al lungo tempo trascorso (25 anni) in cui è stato titolare della

licenza di circolazione collettiva in questione, senza che gli sarebbe mai

stato richiesto un numero minimo di vendite annue, pretendendo dunque di

beneficiare di un "diritto acquisito". La licenza di circolazione

collettiva - che può essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse

per il suo rilascio (cfr. art. 23a OAV) - non fonda infatti alcun diritto

soggettivo e l'interesse pubblico all'applicazione uniforme e conforme al

principio della parità di trattamento del diritto oggettivo prevale di

principio sull'interesse dell'attuale titolare al suo mantenimento (cfr. DTF

120.

Ib 317 consid. 3a, 106 Ib 252 consid. 2b; STF 1C_26/2015 citata consid.

2.6).

6.

6.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera