52.2019.307
Revoca della licenza di circolazione collettiva
4 maggio 2020Italiano22 min
licenza di circolazione collettiva e delle relative targhe professionali __________.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.307
Lugano
4
maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 17 giugno 2019 di
RI
2,
(titolare della ditta individuale RI 1)
patrocinato
da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione del 22 maggio 2019 (n. 2556) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 17 maggio 2017 della Sezione della circolazione in
materia di revoca della licenza di circolazione collettiva e sequestro delle
relative targhe professionali;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ditta individuale RI 1 (con sede a __________), di cui RI 2 è titolare, si
occupa del deposito e della vendita di automobili d'epoca, di sua proprietà o
di terzi. Sin dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso, è titolare di una
licenza di circolazione collettiva e delle relative targhe professionali __________.
Le targhe sono sempre servite per spostare i veicoli al fine di mantenerli in
efficienza, per provarli e per permettere ai clienti di testare quelli in
vendita.
B. a.
Con scritti del 7 e 9 settembre 2016, la Sezione della circolazione ha comunicato
alla ditta rispettivamente al suo titolare che, da informazioni in suo possesso,
risultava che non erano più soddisfatti i requisiti per beneficiare di una
licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali. Siccome non era
stato dato seguito alla richiesta del mese di aprile 2016 di produrre la
documentazione necessaria per il rinnovo dell'incarto, l'autorità
dipartimentale ha concesso un ultimo termine di 30 giorni per ovviare alla
mancanza, con la comminatoria del sequestro della licenza di circolazione
collettiva e delle relative targhe professionali.
b. Dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza tra le parti, con scritto del
6 aprile 2017 la Sezione della circolazione ha nuovamente invitato RI 2 a
fornire, entro il 30 aprile successivo, la prova del fatto che la sua ditta
ossequiasse i requisiti posti dagli art. 22-26 dell'ordinanza
sull'assicurazione dei veicoli del 20 novembre 1959 (OAV; RS 741.31) e del suo
allegato 4, in particolare quelli - alla base del rilascio della licenza in
questione - previsti per le aziende attive nel commercio di veicoli,
segnatamente la vendita annua di almeno 40 autoveicoli leggeri, precisando che
in caso contrario sarebbe stata fatta ripartire la procedura di sequestro della
licenza di circolazione collettiva e di ritiro delle relative targhe professionali.
c. Non avendo ottenuto quanto richiesto, con
decisione del 17 maggio 2017 la Sezione della circolazione ha revocato la
licenza di circolazione collettiva e sequestrato le relative targhe
professionali __________, fissando a RI 2 un termine di 30 giorni per
restituire l'una e le altre.
C. Con giudizio del 22 maggio 2019 il Consiglio di
Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo il
ricorso contro di essa interposto da RI 2, per sé e la sua ditta individuale.
Posto che l'insorgente non era riuscito a dimostrare di aver venduto almeno 40
veicoli all'anno, l'Esecutivo cantonale ha negato che potesse beneficiare di
una deroga ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 OAV, ritenendo, alla luce della ratio
legis, che tale possibilità non si estendesse al requisito relativo al
numero minimo di veicoli venduti nel corso di un anno.
D.
Contro il predetto giudizio governativo, l'RI 1 insorge ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
insieme alla decisione dipartimentale. L'insorgente contesta l'interpretazione, considerata riduttiva e superficiale, data
dal Governo all'art. 23 cpv. 2 OAV: richiamando il senso della normativa - che
sarebbe quello di tutelare la sicurezza del traffico e dell'ambiente -, mal
comprende quale possa essere il pericolo causato dalla vendita annuale di meno
di 40 veicoli. Si duole poi del fatto che la precedente istanza non si sia
espressa in relazione al lungo tempo trascorso prima che la Sezione della
circolazione adottasse la decisione di revoca, disattendendo così il suo
diritto di essere sentito. Sostiene in ogni caso di beneficiare di un diritto
acquisito, ritenuto come in passato non sia mai stato preteso che dimostrasse
un numero minimo annuo di vendite.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione
è invece rimasta silente.
F.
Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la
rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Occorre precisare che ricorrente è RI 2, la ditta individuale (RI 1) di cui
egli è titolare non avendo personalità giuridica, né capacità di essere parte. Legittimato
ad agire è infatti solo il suo titolare, quale persona fisica (cfr., ad esempio,
CCR 16.2017.16 del 13 febbraio 2019 consid. 2 e rimandi). Ciò premesso, in
concreto non sussistono confusione o dubbi in merito al fatto che a insorgere
sia RI 2, titolare della ditta individuale. La denominazione del ricorrente può
pertanto essere
rettificata
senza ulteriori formalità (cfr. DTF
142 III 787 consid. 3.2.1) e la sua legittimazione attiva, in quanto personalmente
e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, va senz'altro ammessa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
gravame, che è inoltre tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
L'insorgente si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere
sentito, per il fatto che la
precedente istanza non si sarebbe espressa sull'argomento relativo al
lunghissimo tempo trascorso prima che la Sezione della circolazione adottasse
la qui controversa decisione di revoca. Così facendo, lamenta in sostanza una
carente motivazione della decisione impugnata, che non tratterebbe tutte le
censure sollevate.
2.1
Giusta l'art. 46 cpv.
1.
LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata
disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione
scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,
cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata
(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante
giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte
interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF
143.
III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno
brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che
in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole
circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire
sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid.
5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne
ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche
essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii
ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
2.2
Nella decisione impugnata, tratteggiato il quadro legale in cui si
inserisce la vertenza, il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato come la
natura e le caratteristiche dell'attività svolta dall'insorgente non fossero
giustamente state messe in discussione dalla Sezione della circolazione. Quanto
alle condizioni poste al rilascio di una licenza di circolazione collettiva
dall'allegato 4 OAV, ha osservato come l'unica riserva sollevata nella
decisione dipartimentale fosse quella del mancato raggiungimento del numero
minimo di automobili vendute annualmente, pacificamente ammesso, concludendo
che l'unico aspetto controverso fosse dunque quello di sapere se l'insorgente
potesse beneficiare, in relazione al suddetto requisito, di una deroga ai sensi
dell'art. 23 cpv. 2 OAV. Ha quindi proceduto all'interpretazione della norma in
questione, ritenuta non del tutto trasparente. Posto che la stessa prevede la
possibilità di derogare ai requisiti di cui all'allegato 4 se dalla valutazione
globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono essere
rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l'ambiente e
considerato come un tale eventuale pericolo non possa derivare dal mancato
rispetto del requisito relativo alle dimensioni dell'azienda (n. 3.2) ma
soltanto dall'inosservanza delle altre esigenze di cui al n. 3 dell'allegato 4
(n. 3.1, 3.3. e 3.4), ha ritenuto che la possibilità di deroga non si
estendesse al numero di auto venduto nel corso di un anno. Ha poi spiegato come
tale interpretazione trovasse sostegno nelle istruzioni dell'Ufficio federale
di polizia del 5 agosto 1994 e non fosse nemmeno smentita dalla giurisprudenza
del Tribunale federale. Ha pertanto tutelato la decisione dipartimentale, e ciò
benché fosse inspiegabilmente giunta solo dopo molti anni.
Ora, la decisione
impugnata consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno
indotto la precedente istanza ad adottare il qui controverso provvedimento e
rigettare, ancorché in modo piuttosto stringato, le censure avanzate (inclusa
quella relativa al tempo trascorso prima dell'adozione del provvedimento,
ritenuta irrilevante). La fondatezza o meno degli argomenti del Governo è
invece questione di merito. Le sue motivazioni sono del resto state recepite
dall'insorgente, che ha potuto impugnare con
cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa
sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che non vi è
stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
3.
3.1. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LCStr, i veicoli a motore e i
loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti
della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. L'art. 25 cpv. 2 lett. d LCStr autorizza il
Consiglio federale a emanare delle prescrizioni concernenti le licenze e le
targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro
rimorchi, come anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore. Sulla
scorta di questa disposizione, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza
sull'assicurazione dei veicoli (OAV), che ai suoi art. 22-26 e nell'allegato 4 disciplina
nel dettaglio le modalità di concessione delle licenze di circolazione
collettive e delle targhe professionali alle aziende del ramo automobilistico.
L'art. 22 cpv. 1 OAV prevede la possibilità di rilasciare licenze di
circolazione collettive unitamente a targhe professionali segnatamente per
autoveicoli (lett. a). Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAV, la licenza di circolazione
collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono
menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in
perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni, ritenuto che il
veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in
caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione.
Le targhe professionali possono essere adoperate agli scopi indicati all'art.
24.
cpv. 3 OAV, in particolare per trasferire e provare veicoli, nell'ambito del
commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni
(lett. b), per la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame (lett. e) e per tutte le
altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo,
conducente compreso (lett. f). La
licenza di circolazione collettiva costituisce un permesso specifico che
differisce fondamentalmente dagli altri tipi di licenza di circolazione,
ritenuto che non è rilasciata per un veicolo immatricolato determinato, ma
autorizza l'azienda a condurre tutti i veicoli delle categorie corrispondenti,
che non devono necessariamente essere immatricolati ed esaminati (cfr. STF
1C_567/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.2, 1C_26/2015 del 23 giugno 2015 consid.
2.3). In ragione di questa situazione eccezionale, trovano applicazione
delle regole particolari in materia di rilascio per impedire ogni abuso
nell'impiego di questo permesso (René
Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Volume I, II ed., Berna 2002, n. 276).
3.2
Secondo l'art. 23
OAV, le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che
soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 OAV e che, cumulativamente (cfr. STF
1C_26/2015 citata consid. 2.6), dispongono dei permessi necessari per il loro
esercizio (lett. a), garantiscono un impiego irreprensibile della licenza
(lett. b) e, trattandosi di imprese dell'industria automobilistica, hanno
stipulato l'assicurazione prescritta dall'art. 71 cpv. 2 LCStr (lett. c). L'allegato
4.
OAV fissa per venti attività differenti le esigenze minime da adempiere ai
fini del rilascio di licenze di circolazione collettive. Il numero 3
dell'allegato 4 OAV precisa le condizioni applicabili alle aziende operanti nel
campo del commercio di veicoli. Oltre ai requisiti relativi alle conoscenze ed
esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile
nell'azienda (n. 3.1), ai locali dell'azienda (n. 3.3) e alle installazioni
aziendali (n. 3.4), il n. 3.2 impone un'esigenza quanto alle dimensioni
dell'azienda: per ottenere una licenza di circolazione collettiva, il
richiedente deve dimostrare la vendita annua di almeno 40 autoveicoli leggeri (n.
3.21). L'importanza dell'attività sarà esaminata sulla base di documenti
contabili (fatture a terzi, conteggi dell'IVA ecc., cfr. Istruzioni e
spiegazioni del 5 agosto 1994 dell'Ufficio federale di polizia concernenti le
licenze di circolazione collettive con targhe professionali, punto n. 1.3; cfr.
pure STF 1C_72/2007 del 29 agosto 2007 consid. 2).
3.3
Giusta l'art. 23 cpv. 2 OAV, l'autorità cantonale può eccezionalmente
derogare ai requisiti di cui all'allegato 4 in favore del richiedente o del
detentore se dalla valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe
professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del
traffico e per l'ambiente. La norma conferisce un ampio potere apprezzamento
all'autorità cantonale. Dalla sua entrata in vigore, il 1° giugno 2001, l'Ufficio
federale delle strade (USTRA) ritiene del resto che le esigenze minime di cui
all'allegato 4 OAV costituiscano soltanto delle direttive, da cui l'autorità
cantonale può scostarsi quando la valutazione globale dell'azienda lo giustifichi.
La concessione di una tale deroga deve essere valutata alla luce
dell'allentamento delle condizioni poste al rilascio delle targhe professionali voluto dal legislatore con
l'introduzione dell'art. 23 cpv. 2 OAV, da un lato, e delle esigenze della sicurezza
del traffico, dall'altro (cfr. STF 2C_522/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2 e 3.2, 2A.406/2005 del 7 novembre
2005.
consid. 4.2; Philippe Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrssgesetz, Bundesgerichtspraxis, II ed., Zurigo 2015, n. 4 ad
art. 25).
3.4
Quando non sono
più adempiute le premesse per il rilascio, la licenza di circolazione
collettiva deve essere ritirata (art. 23a cpv. 1 OAV).
4.
4.1. Nel caso
di specie, la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di circolazione
collettiva in questione in ragione del fatto che, nonostante le richieste
(segnatamente con lettera raccomandata del 6 aprile 2017), il ricorrente non
aveva fornito la documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti
previsti dal n. 3 dell'allegato 4 OAV, in particolare la vendita annua di
almeno 40 autoveicoli leggeri.
4.2
L'insorgente non ha mai contestato di non adempiere il suddetto requisito.
Sarebbe del resto evidentemente impossibile dimostrare la vendita annua
di almeno 40 oggetti, ritenuto che le automobili trattate sarebbero tutte
d'epoca e di enorme valore (oltre 1 milione di franchi l'una). Già davanti al
Consiglio di Stato ha tuttavia preteso di poter beneficiare di una deroga ai
sensi dell'art. 23 cpv. 2 OAV.
4.3
L'Esecutivo cantonale ha negato la concessione della deroga richiesta. È
giunto a tale conclusione dopo avere proceduto all'interpretazione della citata
disposizione, che ha ritenuto non del tutto trasparente. Ricordato come essa
preveda la possibilità di derogare ai requisiti di cui all'allegato 4 OAV se
dalla valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali
possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico o per
l'ambiente, ha ritenuto che un eventuale pericolo del genere non possa che
derivare dall'inosservanza dei requisiti relativi alle conoscenze ed esperienze
del richiedente o di un'altra persona responsabile nell'azienda, ai locali
dell'azienda e alle installazioni aziendali (n. 3.1, 3.3 e 3.4 dell'allegato 4)
e non anche al mancato rispetto di quelli riguardanti le dimensioni
dell'azienda (n. 3.2 del medesimo allegato). Considerata l'ipotetica ratio
legis della norma, ha dunque concluso che la possibilità di deroga non
si estende al requisito del numero di auto vendute nel corso di un anno (cfr.
decisione impugnata, consid. 5). Ha poi rilevato che tale
interpretazione trovava sostegno nelle istruzioni dell'Ufficio federale di
polizia del 5 agosto 1994 (con le quali, già prima dell'introduzione dell'art.
23.
cpv. 2 OAV, le autorità locali erano state autorizzate a derogare
eccezionalmente ai requisiti per il rilascio di una licenza di circolazione
collettiva se l'applicazione rigorosa delle
prescrizioni avesse comportato conseguenze eccessivamente severe): le
riflessioni in esse contenute erano infatti riferite alle esigenze in
materia di dotazione tecnica e disponibilità di spazi, mentre in nessun modo
veniva messa in discussione l'applicazione del requisito relativo al numero di
veicoli venduti. Ha infine ritenuto che la predetta interpretazione non fosse
smentita nemmeno dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che avrebbe avuto
modo di pronunciarsi su deroghe ai requisiti legati alla qualifica
professionale degli interessati rispettivamente alla disponibilità della
necessaria infrastruttura tecnica, ma mai a quello del numero di veicoli
venduti.
4.4
L'argomentazione
della precedente istanza non può essere condivisa. Vero è che l'Alta Corte
federale non ha ancora mai avuto modo di esprimersi in un caso di deroga
riferita al numero minimo di veicoli venduti in un anno. Nella giurisprudenza
si trovano tuttavia casi in cui i giudici federali sono stati chiamati a
statuire in merito a deroghe che vertevano su altri requisiti relativi - così come quello del numero minimo di vendite annue
per le aziende operanti nel settore
del commercio di veicoli - alle dimensioni dell'azienda, in particolare quelli
applicabili alle aziende con grande parco di veicoli a motore ai sensi del n. 18.21
dell'allegato 4 (cfr. STF 1C_567/2018 citata consid. 5.4), rispettivamente
alle officine di riparazione di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi ai sensi
del n. 4 dell'allegato 4 (cfr. STF 1C_72/2007 del 29 agosto 2007 consid.
6). Mai, in quei casi, è stato accennato al fatto che per tale requisito una
deroga non entrerebbe in considerazione. Circostanza, questa, che da sola
basterebbe a smentire la contraria tesi sostenuta dal Governo. A ciò aggiungasi
che anche la giurisprudenza di altri Catoni sconfessa l'Esecutivo cantonale
ticinese. Il Tribunale cantonale del Canton Friburgo ha, ad esempio,
ripetutamente statuito su deroghe riferite alla condizione relativa alla
dimensione dell'azienda: uno dei casi riguardava proprio un'azienda attiva - come
la ditta individuale di cui è titolare il ricorrente - nel commercio di
autoveicoli e una deroga (anche) al requisito relativo al numero minimo di
autoveicoli venduti in un anno di cui al n. 3.2 dell'allegato 4 (cfr. sentenza
n. 603 2015 71 del 26 aprile 2016 consid. 3c), mentre in un altro si trattava
del numero di riparazioni annue effettuate da officine di riparazione (cfr.
sentenza n. 603 2019 109 del 18 dicembre 2019 consid. 4; cfr. pure sentenza
Verwaltungsgericht Zürich VB 2017.740 del 29 gennaio 2018 consid. 3.5 e 3.6).
Del resto, forza è constatare che l'art. 23
cpv. 2 OAV non fa alcuna distinzione quanto ai requisiti cui è possibile
derogare. Ne discende pertanto che è data di principio la possibilità,
segnatamente per le aziende attive, come la RI 1, nel commercio di veicoli, di
derogare (anche) al requisito relativo al numero minimo vendite annue.
5.
Ferma questa
premessa, si tratta ora di valutare se siano adempiute in concreto le
condizioni per concedere una tale deroga all'insorgente, ciò che la Sezione
della circolazione già davanti al Governo ha escluso (cfr. osservazioni del 6
settembre 2017).
5.1
Come già visto, giusta l'art. 23 cpv. 2 OAV, l'autorità cantonale può derogare, in via eccezionale, ai requisiti di cui
nell'allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla
valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono
essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l'ambiente.
Se è vero che l'introduzione di tale norma ha in una certa misura allentato le
esigenze legali per la concessione di licenze di circolazione collettive, non
si può perdere di vista che il requisito relativo alle dimensioni dell'azienda
persegue lo scopo di limitare i rischi di impiego abusivo e di preservare la
sicurezza del traffico e l'ambiente (cfr. sentenze Tribunale cantonale Friburgo
n. 603 2019 109 citata consid. 4 e n. 603 2015 71 citata consid. 3c).
5.2
Benché sembri genericamente sostenere il contrario, non risulta che il
ricorrente abbia mai dato seguito alle richieste dell'autorità dipartimentale,
producendo documenti atti a dimostrare le vendite concluse. Omettendo di
fornire le informazioni necessarie all'autorità competente, ha dunque disatteso
il suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. art. 26 LPAmm;
cfr. pure DTF 128 II 139 consid. 2b; sentenza Tribunale cantonale Friburgo n. 603
2019.
109 citata consid. 3.2 e rif.). Non spetta di conseguenza alle autorità
accertare il preciso numero di vendite effettivamente concluse dalla ditta di
cui è titolare nel corso di un anno.
5.3
Visto che
l'omissione dell'insorgente non ha permesso di appurare il concreto numero
delle vendite annue effettuate, vi è da ritenere che quest'ultimo sia ben
inferiore al minimo (40) che, secondo il n. 3.2 dell'allegato 4 OAV, deve
raggiungere un'azienda attiva nel commercio di veicoli per aver diritto a una
licenza di circolazione collettiva. A maggiore se si considera, come già
accennato, che il ricorrente stesso afferma di non essere evidentemente in
grado di dimostrare un tale commercio e che le vetture in vendita sarebbero
tutte d'epoca e di enorme valore (non meno di 1 milione di franchi l'una). A
ciò aggiungasi che la ditta individuale RI 1 non risulta peraltro nemmeno
iscritta a registro di commercio (ciò che è invece obbligatorio per le ditte
individuali che conseguono un introito lordo annuo (cifra d'affari) pari ad
almeno 100'000 franchi; cfr. art. 36 cpv. 1 dell'ordinanza sul registro di
commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411). Per queste diverse ragioni,
non è nemmeno ben dato di vedere come possa raggiugere il numero minimo di
vendite richiesto in futuro. Ne discende che, a fronte dello scarso giro d'affari
del ricorrente, sussiste il rischio concreto che la licenza di circolazione
collettiva venga impiegata in maniera abusiva, in spregio al motivo (commercio
autovetture d'epoca)
per il quale è stata a suo tempo sollecitata
(cfr. richiesta del 6 novembre 1991, punto 12) e, più in generale, agli scopi
che tali licenze perseguono (cfr. art. 24 cpv. 3 OAV), così come anche annotato
dall'autorità dipartimentale (cfr. osservazioni citate). In difetto di una
delle condizioni cumulative poste alla sua concessione, a cui come visto non
sussistono validi motivi per derogare, la licenza di circolazione collettiva in
questione deve essere revocata conformemente all'art. 23a OAV.
5.4
A ciò aggiungasi
che la possibilità di deroga, introdotta con la modifica dell'OAV dell'11
aprile 2001 e in vigore dal 1° giugno 2001 (RU 2001 1383), è stata creata per
facilitare la sopravvivenza economica delle piccole e medie aziende
interessate. Una deroga ai requisiti posti dal diritto federale per il rilascio
di una licenza di circolazione collettiva si giustifica perciò in particolare
quando, senza targhe professionali, l'avvenire economico dell'azienda in
questione sarebbe seriamente messo in pericolo (cfr. STF 1C_567/2018 citata consid. 5.4,
1C_72/2007
del 29 agosto 2007 consid. 6). Ciò che non è il caso in concreto e nemmeno l'insorgente
del resto pretende. Non è in effetti dato di vedere come, senza la qui
controversa licenza di circolazione collettiva e le relative
targhe professionali, il suo avvenire economico possa risultare compromesso. Anzi.
Come correttamente rilevato dalla Sezione della circolazione nella sua risposta
al Governo, esiste, per i veicoli d'epoca, come quelli trattati dall'insorgente
per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, punto 1, pag. 2), la possibilità, in
deroga all'art. 13 cpv. 2 OAV, di immatricolare più di due vetture con lo
stesso numero di targhe trasferibili (cfr. Istruzioni per i veicoli d'epoca,
edite dall'USTRA il 3 novembre 2008, punto n. 4), ciò che permette in una certa
misura di raggiungere lo stesso risultato che si otterrebbe con le targhe
professionali. Esiste inoltre la possibilità di richiedere targhe temporanee
(art. 20 OAV). La revoca della licenza di circolazione collettiva non
impedisce quindi la prosecuzione della ditta individuale di cui il ricorrente è
titolare, che appare invero più di deposito di veicoli che non di compravendita
(cfr. suo scritto del 21 febbraio 2017). Ne discende
che, anche per queste ragioni, non è possibile derogare a suo favore ai
requisiti di cui al n. 3.2 dell'allegato 4 OAV.
5.5
Invano l'insorgente
si appella al lungo tempo trascorso (25 anni) in cui è stato titolare della
licenza di circolazione collettiva in questione, senza che gli sarebbe mai
stato richiesto un numero minimo di vendite annue, pretendendo dunque di
beneficiare di un "diritto acquisito". La licenza di circolazione
collettiva - che può essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse
per il suo rilascio (cfr. art. 23a OAV) - non fonda infatti alcun diritto
soggettivo e l'interesse pubblico all'applicazione uniforme e conforme al
principio della parità di trattamento del diritto oggettivo prevale di
principio sull'interesse dell'attuale titolare al suo mantenimento (cfr. DTF
120.
Ib 317 consid. 3a, 106 Ib 252 consid. 2b; STF 1C_26/2015 citata consid.
2.6).
6.
6.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
6.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,
secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
giudice presidente La
vicecancelliera