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Decisione

52.2019.309

Sanzione disciplinare

8 febbraio 2022Italiano26 min

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.309

Lugano

8

febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 17 giugno 2019 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 14 maggio 2019 (n. 20.2018.10) con

cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.

3'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 30 gennaio 2018 il

notaio RI 1 ha recepito in un atto pubblico (rogito n. __________) il verbale

dell'assemblea generale della __________ SA di __________, resasi necessaria

per procedere a diverse operazioni (trasferimento della sede sociale a __________,

indicazione di un nuovo recapito, dimissioni e scarico dell'amministratrice

unica, nomina del nuovo amministratore unico nella persona di L__________,

adozione di un nuovo statuto). In quell'occasione, prima della rogazione

dell'atto, l'allora amministratrice unica della società (K__________) ha

consegnato al notaio l'intero pacchetto azionario.

b. Il 9 luglio 2018 K__________ e la figlia __________ hanno segnalato alla

Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio RI

1, al quale hanno in particolare rimproverato di non aver mai restituito loro

le azioni di cui sarebbero titolari (in ragione del 13% rispettivamente dell'87%),

nonostante le ripetute richieste, formulate anche per il tramite dei loro

legali. Hanno pure lamentato il fatto che egli abbia fatturato loro non solo le

proprie prestazioni di notaio, ma anche quelle di avvocato, e ciò benché non

gli avessero conferito alcun mandato in tale veste.

B. a. Preso atto di tale

segnalazione, il 20 agosto 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del

notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso nei suoi confronti, sostenendo di avere agito conformemente alle norme

che disciplinano il ministero del notaio. Ha tra l'altro precisato di avere

chiesto istruzioni in merito alla richiesta di restituzione delle azioni

formulata dall'avv. M__________ per conto delle segnalanti al nuovo

amministratore unico (L__________), che gli avrebbe vietato di procedere,

indicando che le stesse sarebbero prive di ogni ragionevole diritto sulle

azioni al portatore presso di voi depositate. Per la medesima ragione non

avrebbe dato seguito alla successiva analoga richiesta dell'avv. Y__________. Segnalanti

che - ha affermato - non sarebbero pertanto nemmeno legittimate a rappresentare

la __________ SA nella procedura disciplinare. Ha poi rilevato che, essendo la

situazione societaria a dir poco "intricata", in particolare

per quanto concerne l'azionariato, egli, consegnando le azioni, rischierebbe di

esporsi poi ad azioni da parte di chi ha effettivamente la legittimazione di

azionista, precisando di essere in ogni caso senz'altro disposto a

depositarle.

C. Con decisione del 14 maggio

2019, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 3'000.-.

Riassunti i fatti e ricordato l'obbligo di

verità, la precedente istanza ha essenzialmente indicato come un notaio

chiamato a rogare un atto pubblico contenente modifiche organizzative di una SA

debba sempre porre attenzione a chi sono gli azionisti della stessa. Ha quindi

rimproverato all'interessato di non aver approfondito a quale titolo, prima

della rogazione dell'atto, K__________ gli avesse consegnato le azioni poi

rimaste depositate da lui, contribuendo così alla situazione di confusione

venutasi a creare successivamente e disattendendo i suoi obblighi di diligenza

e di verità. Ha poi ravvisato un'ulteriore violazione della legge notarile nel

fatto che tra la documentazione prodotta con le sue osservazioni del 18 ottobre

2018 vi fosse anche una fotocopia semplice dell'atto notarile sottoscritto il

30 gennaio 2018. Ha infine addebitato al notaio anche una violazione della

tariffa notarile, considerato come la nota professionale di avvocatura del 4

aprile 2018 conteggiasse una seconda volta "a tempo" prestazioni

attinenti alla rogazione dell'atto pubblico, che avrebbero dovuto essere già

comprese nella parcella notarile del 30 marzo 2018. Le predette infrazioni sono

state ritenute gravi, viste anche le conseguenze del mancato accertamento della

titolarità delle azioni (che ha causato diversi procedimenti civili) e ciò pur

considerando l'assenza di precedenti dell'interessato.

D. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione e

il rinvio degli atti alla Commissione per nuovo giudizio e, subordinatamente,

l'annullamento del provvedimento.

Censurata una violazione del suo diritto di essere sentito, l'insorgente

contesta le conclusioni cui è giunta la precedente istanza. Rileva anzitutto che,

secondo la dottrina più autorevole (che la Commissione avrebbe frainteso), in

occasione di atti di constatazione (quali i verbali delle assemblee generali) l'obbligo

di assicurarsi della legittimazione dei partecipanti incomberebbe al consiglio

di amministrazione e non al notaio, al quale neppure il diritto ticinese

imporrebbe una tale verifica. Quanto alla produzione della fotocopia semplice

del rogito, osserva come lo scopo delle norme di cui gli è rimproverata la

violazione sia quello di tutelare gli interessi delle parti e l'interesse

pubblico evitando di produrre copie non autentiche, ciò che non varrebbe

nell'ambito di un procedimento disciplinare in cui è parte soltanto il notaio.

Contesta infine ogni preteso errore in relazione alle prestazioni considerate

nella sua parcella legale.

E. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni di merito.

Riconfermandosi nel provvedimento impugnato, si è limitata a respingere la

censura di violazione del diritto di essere sentito.

F. Con la replica, il

ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie conclusioni e domande di

giudizio.

G. Dell'ulteriore scritto del 5

gennaio 2021 del ricorrente e della risposta dell'11 febbraio successivo della

Commissione si dirà, per quanto occorre, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge

sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione

impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Il ricorrente lamenta

anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito data dal fatto che

l'oggetto della segnalazione sarebbe stata la questione di sapere se egli fosse

o meno legittimato a trattenere le azioni, mentre la Commissione lo ha

sanzionato per non avere preventivamente accertato per chi le azioni erano

state depositate, modificando così l'oggetto del procedimento disciplinare

senza preventivamente dargli la possibilità di esprimersi. La violazione

sarebbe tanto grave da non poter essere sanata e non potrebbe anzi essere

escluso che renda addirittura la decisione radicalmente nulla.

2.1. Secondo costante

giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa

risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere

sentito ancorato in quest'ultima norma assicura alle parti la facoltà di

esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione

giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di

prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di

potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che

dovrà essere preso (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3). In

linea di massima, dal diritto di essere sentito non deriva la facoltà per le

parti di esprimersi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata

dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4). Soltanto quando l'autorità

prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non

evocato nella procedura anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e

poteva presupporre la pertinenza, il diritto di essere sentito esige che sia

data loro la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid.

4.1, 131 V 9 consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1, 2C_356/2017

del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del Tribunale

cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF

2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale

ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere

sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha

avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame

dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In concreto è ben vero che la segnalazione all'origine del presente

procedimento disciplinare censurava soprattutto la mancata restituzione da

parte del notaio delle azioni consegnategli da K__________ il 30 gennaio 2018.

Ciononostante, la Commissione ha sanzionato il notaio per non avere

preventivamente accertato per chi tali azioni erano state depositate

rispettivamente chi fossero gli azionisti. Non occorre tuttavia chinarsi sulla

questione di sapere se, così facendo, abbia indebitamente modificato l'oggetto

del procedimento disciplinare, ritenuto che su questo punto, come si vedrà in

seguito, il ricorso va comunque accolto.

3. 3.1. La violazione dei

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo

Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di

preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità

disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.

STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare

degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da

compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore

in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il

pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla

legge sul notariato, al regolamento, alla

legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. I

doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella

LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della

sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le singole procedure di

istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in:

ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Michel

Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 336 seg.).

4. 4.1. Secondo l'art. 12 LN,

il notaio deve usare la massima

diligenza nell'espletare le proprie funzioni (cfr. anche art. 5 cpv. 1 del codice professionale dell'Ordine dei

notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015; RL 952.205). Il notaio è inoltre

tenuto a un obbligo di verità. L'atto autentico deve dunque

essere conforme alla verità (cfr. anche art. 5 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine

dei Notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015; RL 952.205). Ne

va della sicurezza del diritto, fondata segnatamente sull'art. 9 del codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'obbligo di verità è anche

il corollario dell'obbligo di fedeltà che incombe al notaio nei confronti dello

Stato che gli ha delegato una parte del potere pubblico. Deriva dal diritto

privato federale e s'impone ai Cantoni quale esigenza minima. Si può pure

dedurre dal principio generale della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Cost. e 2

cpv. 1 CC; cfr. Mooser, op.

cit., n. 177).

4.2. Nell'ambito di un atto di constatazione, qual è la redazione di un

processo verbale di un'assemblea generale (cfr. Mooser, op. cit., n. 710; sui casi in

cui è necessaria la forma autentica, cfr. Helke

Drenckhan, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, Basilea 2014, n. 60.12),

le indicazioni che il notaio protocolla, fondandosi sulle proprie

constatazioni, devono corrispondere alla realtà (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; cfr. pure art. 5 cpv. 1 seconda frase LN). Ciò presuppone che il notaio si

sia assicurato personalmente della realtà dei fatti che constata (cfr. Mooser, op. cit.,

n. 178). Per questi ultimi, egli assume un obbligo di verità assoluto

(cfr. Mooser,

op. cit., nota n. 520). Se si limita a riprendere le indicazioni

fornitegli dal presidente o dagli scrutatori, deve farlo fedelmente al fine di

adempiere al suo obbligo di verità (cfr. Mooser, op. cit., n. 207 e n. 711d). In

tal caso, un obbligo di verità incombe anche al presidente rispettivamente agli

scrutatori (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; Christian

Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993,

n. 1107, 2864, 2881 segg., 3004 e 3006 seg.). Il

notaio deve sempre far emergere dal processo verbale - il cui contenuto minimo è stabilito dall'art. 702 cpv. 2 del codice delle obbligazioni

del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) - se la constatazione è stata fatta da

lui (che può ingaggiare la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 317 del

codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) o dal presidente

(che può, dal canto suo, rendersi colpevole del reato previsto dall'art. 253

CP; cfr. Mooser, op. cit., n. 711d).

4.3. Se si tratta di un'assemblea universale (cfr. art. 701 CO), tutti gli

azionisti o i loro rappresentanti devono essere presenti, ciò di cui il notaio

è chiamato a dare atto (cfr. Mooser,

op. cit., n. 207; Walter

A. Stoffel, L'instrumentation des actes authentiques en

droit de societés, in: Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo

2007, pag. 207). La verifica della loro presenza - che

deve evidentemente perdurare durante l'intera assemblea (cfr. Peter Voser, Notarielle Pflichten bei

gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen, in: Jürg Schmid, Gesellschaftsrecht und

Notar, Zurigo 2016, pag. 142, 144 e 152) - come pure quella della

capacità civile dei votanti e della regolarità dei poteri di rappresentanza dei

presenti incombono in primo luogo al consiglio di amministrazione (cfr. art.

702 cpv. 1 CO; cfr. pure Mooser,

op. cit., n. 711d; Etienne Jeandin, La

profession de notaire, Zurigo 2017, pag. 80 e pag. 203 seg.; Voser, op. cit.,

pag. 142 e 150; Stoffel, op. cit.,

pag. 207 segg.; Brückner, op. cit., n. 2808, 2863). Il notaio non è tenuto a procedere a queste verifiche; può e deve

fidarsi delle affermazioni del presidente (perlomeno quando tale ruolo è

assunto, come di regola, da un membro del consiglio di amministrazione), che

deve fedelmente riportare nel processo verbale, senza doverle verificare di

persona (cfr. Mooser, op. cit., n.

711d; Jeandin, op. cit., pag. 204;

Voser,

op. cit., pag. 142 e 153; Lukas

Glanzmann/Claudia Walz, Entwicklungen und Tendenzen, in: Schmid, op. cit., pag. 33 seg.; Stoffel, op. cit.,

pag. 206 seg., 209; Brückner, op.

cit., n. 2779, 2822 e 3004). Resta riservato il caso in

cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del

presidente. In quel caso, deve procedere personalmente a una verifica sommaria (cfr. Jeandin, op. cit.,

pag. 203; Voser, op. cit., pag. 142; Stoffel, op. cit., pag.

209; Brückner, op. cit., n. 2858,

2864 e 2888). Se rileva che, a dispetto di quanto

dichiarato da chi la presiede, l'assemblea universale non è regolare, il notaio

non può rogare l'atto ed è tenuto a indicarlo (cfr. Mooser, op. cit., n.

711d; Brückner, op. cit.,

n. 1107, 2776 e 3008; cfr. pure DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa, 120 IV 199

consid. 3d).

Quanto appena illustrato vale anche per la constatazione delle delibere

dell'assemblea (cfr. Jeandin, op.

cit., pag. 203; Brückner, op. cit., n. 2779 e 2857; Stoffel, op. cit., pag.

206).

4.4. In caso di azioni al portatore, la legittimazione avviene mediante

presentazione delle azioni, ritenuto tuttavia che il consiglio di

amministrazione ha la possibilità di stabilire un altro modo di provare il

possesso (cfr. 689a cpv. 2 CO; cfr. pure Glanzmann/

Walz, op. cit., pag. 34; Roland

von Büren/Walter A. Stoffel/

Rolf H. Weber, Grundriss des Aktienrechts, III ed., Zurigo 2011, n. 527

seg.).

5. 5.1. Nella decisione

impugnata la Commissione, richiamata una recente modifica legislativa che ha

introdotto in particolare l'art. 697m CO, ha ritenuto che oggi come in

precedenza, al notaio viene richiesto di accertare chi deve essere ritenuto

azionista. Ha quindi rimproverato al notaio RI 1 di avere ricevuto le

azioni da K__________ senza approfondire a quale titolo queste ultime gli

venivano consegnate, contribuendo così alla confusione venutasi a creare

successivamente. Ha dunque ritenuto che, avendo provveduto a formalizzare la

modifica di sede e la nomina di un nuovo amministratore senza sapere chi fosse

azionista, l'interessato fosse incorso in una violazione del suo dovere di

diligenza e del suo obbligo di verità.

Il ricorrente contesta tale conclusione, rilevando essenzialmente come

non spetti al notaio verificare la legittimazione dei partecipanti

all'assemblea generale, tale obbligo incombendo al consiglio di amministrazione

della SA.

5.2. In concreto, la

precedente istanza ha rimproverato al notaio di non avere personalmente

accertato chi fossero gli azionisti della SA di cui era chiamato a recepire in

forma autentica il verbale assembleare. Sennonché, come visto, nell'ambito di

un'assemblea universale, la constatazione della presenza di tutti gli azionisti

o dei loro rappresentanti compete in primo luogo al consiglio di

amministrazione (cfr. supra, consid. 4.3). In tal caso, il notaio può

limitarsi a riportare la constatazione effettuata dal presidente

dell'assemblea. Ritenuto come nessuno abbia sollevato obiezioni in merito a

tale constatazione e che nemmeno la Commissione abbia ritenuto che il

ricorrente dovesse dubitare della veridicità delle affermazioni del presidente

(dal momento che tutte le azioni, precedentemente depositate presso di lui, erano

effettivamente presenti), nulla può essere rimproverato all'insorgente da

questo profilo. Ne discende che, su questo punto, il ricorso dev'essere

accolto.

6. 6.1. Il

rilascio di copie di atti pubblici è disciplinato agli art. 55 segg. LN, che

per l'allestimento delle copie rimandano al regolamento (cfr. art. 57 LN), e

meglio agli art. 32 e segg. del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015

(RN; RL 952.110). Quest'ultima norma prevede in particolare che il notaio può rilasciare copie di un pubblico istromento unicamente

sotto forma di copia autentica mediante riproduzione in fotocopia (cfr. art. 32

cpv. 1 lett. a e 33 RN) o copia autentica mediante trascrizione (cfr. art. 32

cpv. 1 lett. b e 34 RN), ritenuto che è proibito rilasciare copie di istromenti

non autenticate (cfr. art. 32 cpv. 3 RN). L'impiego contemporaneo di differenti

modalità di riproduzione è proibito: tutti i fogli di una copia autentica

devono quindi essere estratti secondo un sistema uniforme (cfr. art. 32 cpv. 2

RN). Giusta l'art. 36 RN, le copie autentiche dei pubblici istromenti e le

copie separate degli inserti devono sempre portare una dichiarazione di

conformità che inizia con la data dell'autenticazione, indica l'ufficio o la

persona destinatari della copia, l'avvenuta collazione con l'originale da parte

del notaio e termina con l'indicazione del nome, cognome, residenza e qualifica

del notaio, apposta a mano, e il segno del tabellionato (cpv. 1). La

dichiarazione di conformità può essere apposta a stampa, a mano o con un timbro

riproducente le parti invariabili del testo (cpv. 3). Ogni foglio della copia

autentica deve portare un numero progressivo, il riferimento al numero di

rubrica, la firma o la sigla del notaio apposta a mano e il segno del

tabellionato. Lo stesso vale per ogni foglio di copie separate d'inserti, con l'avvertenza

che deve, inoltre, essere indicata la designazione dell'inserto (cpv. 4). Per

il resto, il rilascio di copie di inserti è regolato all'art. 37 RN.

6.2. La Commissione ha rimproverato al notaio di avere prodotto nell'ambito del

procedimento disciplinare una fotocopia semplice dell'atto autentico da lui

rogato, contravvenendo così ai disposti della legge notarile.

L'insorgente contesta la violazione addebitatagli. Con riferimento alla loro ratio

legis - che sarebbe quella di tutelare gli interessi delle parti e quelli

pubblici evitando di produrre copie non autentiche -, sostiene che le norme in

materia di rilascio di copie di atti pubblici non valgano nell'ambito di un

procedimento disciplinare in cui è parte unicamente il notaio.

6.3. Ora, come visto, la legge notarile non offre al notaio altre possibilità

per rilasciare copie degli atti autentici da lui rogati oltre a quelle previste

dagli art. 55 segg. LN nonché 32 RN. Tale norma gli vieta in particolare di rilasciare copie non autenticate (cfr. cpv. 3; cfr. pure Tiziano Bernaschina e altri, Legge sul notariato annotata, Locarno 1996, n. 2 ad art. 72

vLN). Unica riserva a tale principio ammessa

nella pratica è la possibilità di fare una fotocopia semplice di una copia

autentica già estratta, così come indicato dalla Commissione (cfr. scritto dell'11 febbraio 2021agli atti; cfr. pure decisione della

Commissione n. 20.2016.11 del 23 agosto 2018; Marco

Frigerio, La Commissione di disciplina notarile: competenze e primi

giudizi, in: RtiD I-2019 pag. 379). Nulla muta la generica richiesta di invio

di una copia dell'atto pubblico di acquisto del fondo contenuta nel

modulo "dichiarazione per richiesta di conferma di non assoggettamento

LAFE" invocato dal ricorrente (cfr. suo scritto del 5 gennaio 2021).

Nessuna eccezione è del resto prevista dalla

legge (né ammessa dalla prassi) a dipendenza del motivo del rilascio

(destinatario della copia, tipo di procedimento nell'ambito del quale va

prodotta, ecc.). Nello stesso senso, come ricordato nella decisione impugnata,

si è già espressa in passato la Commissione, stabilendo che la produzione di una fotocopia semplice non è operazione conforme alla

legge notarile nemmeno se avviene nell'ambito di un procedimento disciplinare

(cfr. decisione n. 20.2016.11 citata, richiamata anche in RtiD I-2019 pag. 379).

Anche questo Tribunale ha invero già avuto modo di confermare una violazione

dovuta alla produzione di fotocopie semplici di atti pubblici commessa addirittura

nell'ambito del procedimento disciplinare (cfr. STA 52.2017.106 del 30 ottobre 2017

consid. 4.5 e 6.2, confermata da STF 2D_49/2017 del 15 giugno 2018). Scopo delle norme relative al rilascio di copie di atti autentici è

infatti quello di evitare abusi nel loro impiego (cfr. Mooser, op. cit., n. 507), ciò che deve valere anche se

nello specifico la copia viene prodotta in un procedimento non pubblico, qual è

quello disciplinare. La violazione in concreto riconosciuta dalla precedente

istanza va dunque confermata.

7. 7.1. La legge

sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013 (LTN; RL 952.300) stabilisce gli onorari, le indennità e le spese per gli

atti e le funzioni dei pubblici notai (art. 1 cpv. 1 LTN). La predetta

normativa fissa la remunerazione massima consentita (cfr. art. 90 LN), ritenuto

che il notaio è autorizzato ad applicare onorari e percepire indennità

inferiori a quelli indicati (cfr. art. 1 cpv. 5 LTN). Il notaio che esige onorari superiori a quelli legali o rimborsi di spese

superiori a quelle realmente sopportate è obbligato alla retrocessione e va

soggetto a una sanzione disciplinare (art. 91 LN).

Gli onorari comprendono l'informazione alle parti, la preparazione di un

progetto e la pubblicazione dell'atto (art. 1 cpv. 2 LTN) e includono pure le

copie per le parti e gli uffici, fatti salvi gli emolumenti di cui all'articolo

10 (art. 1 cpv. 3 LTN). Per gli istromenti e i brevetti di valore

determinabile, gli onorari massimi sono stabiliti da una tariffa in base al

valore dell'atto (cfr. art. 2 e segg. LTN), mentre per gli atti di valore

indeterminabile la relativa tariffa va applicata tenendo conto dell'importanza

economica dell'atto e delle circostanze particolari, segnatamente del dispendio

di tempo (cfr. art. 9 LTN). La LTN prevede poi onorari specifici per

determinati atti rogati e funzioni svolte dal notaio (cfr. art. 11-19 LTN). Secondo

l'art. 1 cpv. 4 non sono compresi nell'onorario lo studio e la preparazione di

atti, nonché altre prestazioni che esulano da quelle di cui al cpv. 2 (stesura

di procure, epurazione e modifica di servitù, svincoli di pegni, dichiarazioni

di subingresso, redazione di regolamenti per la comproprietà o PPP,

elaborazione di statuti societari o contratti di conferimento, richieste per il

rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi, pagamenti del prezzo, ecc.). Queste

prestazioni - connesse alla rogazione ma non comprese nella tariffa - vanno

rimunerate in base alla tariffa oraria (cfr. art. 20 cpv. 1 LTN), che ammonta al

massimo a fr. 300.- (cfr. art. 1 cpv. 6). Al notaio vanno pure corrisposte

tutte le spese, le tasse e le imposte (cfr. art. 21 LTN). Egli ha pure diritto

al rimborso delle spese di trasferta (cfr. art. 22 LTN) nonché alle indennità

previste dall'art. 23 LTN.

7.2. La Commissione ha rimproverato al notaio di avere,

nella nota d'onorario legale emessa il 4 aprile 2018, quantificato una seconda

volta "a tempo" delle prestazioni che, in base all'art. 1 cpv. 2 LTN,

avrebbero dovuto già essere comprese nella parcella notarile del 30 marzo 2018.

Il ricorrente contesta che vi sia stato un errore nella fatturazione delle sue

prestazioni, rinviando alla sua lettera del 18 (recte: 12) aprile 2018

(doc. 6 allegato alla sue osservazioni alla Commissione), in cui aveva già

illustrato alla segnalante il metodo di calcolo delle due note professionali in

discussione. Sostiene che la fatturazione è stata allestita in piena

trasparenza e separando le prestazioni legali da quelle notarili.

7.3. Ora, dal dettaglio della nota d'onorario legale del 4 aprile 2018 risulta

in effetti che sono state fatturate anche prestazioni chiaramente connesse con

la rogazione dell'atto pubblico. Figurano, ad esempio, nel tempo consacrato

alle prestazioni del 30 gennaio 2018, 60 minuti per firma atto notarile,

45 minuti per bozza rogito e statuti, 15 minuti per bozza istanza di

iscrizione, 15 minuti per istanza di iscrizione e 15 minuti per autentica

firma L__________. Prestazioni (e relative spese, pure fatturate nella nota

legale), queste, che attengono alla rogazione e, così come correttamente

ritenuto dalla precedente istanza, avrebbero dunque dovuto essere già

contemplate nella parcella notarile del 30 marzo 2018. Ne discende che, anche

su questo punto, la decisione impugnata merita di essere tutelata.

8. Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

8.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le

misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o

con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.534

citata consid. 9.1, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

8.2. In concreto, è

innegabile che il notaio RI 1 ha infranto

svariate norme attinenti all'attività di notaio. Seppur il rimprovero

più grave (cioè quello di non avere chiarito chi fossero gli azionisti della

SA) sia venuto a cadere, non possono essere trascurate le altre violazioni

riscontrate (produzione di una copia non autentica di un atto pubblico e errori

di fatturazione). La loro entità può tuttavia ancora essere considerata

relativamente lieve. A favore dell'insorgente

depone inoltre l'assenza di precedenti disciplinari in ambito notarile.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto ridurre la sanzione

per le violazioni di cui si è detto a un ammonimento. La sanzione così

commisurata, tra le più lievi previste dalla norma, risulta maggiormente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del

principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza

del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

9. 9.1. Stante quanto precede,

il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata

e riformata nel senso che nei confronti del ricorrente è pronunciato un

ammonimento.

9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, proporzionalmente al

suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo

Stato è invece tenuto a rifondere al ricorrente, che si è avvalso

dell'assistenza di un legale, un

importo ridotto a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, la decisione del 14 maggio 2019 (n. 20.2018.10) della

Commissione di disciplina notarile è annullata e riformata nel senso che nei

confronti del notaio RI 1 è pronunciato un ammonimento.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito

l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino è tenuto a rifondere al ricorrente l'importo di fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili ridotte per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

4.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Los

Commissione

di disciplina notarile, 6500

Bellinzona,

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera