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Decisione

52.2019.317

Rifiuto dell'approvazione della modifica del regolamento organico patriziale concernente la delega di competenze dell'Assemblea in favore dell'Ufficio patriziale - ricorso diretto al Tribunale

24 gennaio 2023Italiano21 min

i termini di esposizione, i medesimi devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 126 cpv. 1 LOP).

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.317

Lugano

24

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul

ricorso del 24 giugno 2019 del

RI

1

rappresentato

dal suo RA 1

contro

la risoluzione del 22 maggio 2019 (inc. n. __________)

con cui la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni

approva le modifiche del regolamento organico patriziale;

ritenuto, in

fatto

A. Il 2 dicembre 2018

l'Assemblea del RI 1 ha adottato alcune modifiche del regolamento organico

(ROP). Per quanto qui interessa, il Legislativo ha introdotto il nuovo art. 15a

ROP, con cui delega alcune sue competenze all'Ufficio patriziale.

B. Il 22 maggio 2019 la

Sezione degli enti locali del Dipartimento del

territorio (SEL), agente su delega del Governo, ha statuito sulle modifiche del

ROP di RI 1, negando la sanzione al nuovo art. 15 ROP, siccome contrario

al diritto superiore, che non prevede la possibilità per il legislativo di

delegare all'organo esecutivo specifiche competenze negli ambiti previsti dalla

disposizione.

C. Con ricorso del 24

giugno 2019, sostenuto da una replica e da due ulteriori prese di posizione a

firma del (solo) presidente dell'Ufficio patriziale, il RI 1 si aggrava dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione

appena descritta e la riforma nel senso di approvare la modifica dell'art. 15a

ROP.

Il ricorrente spiega

di aver adito direttamente questa Corte poiché il Consiglio di Stato

nell'ambito del messaggio del 19 dicembre 2018 (n. 7618) concernente la

modifica parziale della LOP (in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio

[RVGC], anno parlamentare 2018-2019, vol. 12, pag. 6617 segg.), nel commento sull'introduzione

del nuovo art. 93a LOP, relativo alla possibilità per l'Ufficio patriziale di

effettuare spese correnti non preventivate, si sarebbe già pronunciato sulla

vicenda, negando la possibilità di delegare le competenze assembleari così come

contemplato dal nuovo art. 15a ROP. Nel merito ritiene che l'attuale

legislazione in materia consenta una tale delega, proponendo alcuni mezzi di

prova e dichiarandosi disponibile a un'udienza di conciliazione.

D. La SEL, messa in

dubbio la scelta del ricorrente di adire direttamente il Tribunale, si rimette

su tale aspetto al giudizio di quest'ultimo. Nel merito ribadisce la

risoluzione impugnata.

E. Invitato a prendere

posizione il Consiglio di Stato rileva che le circostanze e le motivazioni

relative all'impugnativa non sono atte a inficiare il suo potere decisionale

di Autorità di ricorso. Comunica inoltre di non avere osservazioni da

aggiungere rispetto a quanto espresso dalla SEL nella risposta.

Considerato, in

diritto

1. Prima di

eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.1. L'art. 126 della

legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100) prevede che

trascorsi i termini di esposizione previsti dall'art. 125, i regolamenti

patriziali sono sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione. Tale

competenza è stata demandata dal Governo alla SEL per il tramite del

regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL

172.220). Quando il Consiglio di Stato evade i ricorsi volti a censurare

l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza patriziale, esso agisce in veste

di autorità di vigilanza (RDAT II-1994 n. 11 consid. 2). Ne discende che contro

la decisione della SEL, per la quale non è dato il rimedio del reclamo, è dato

il ricorso al Consiglio di Stato, prima, e al Tribunale cantonale

amministrativo, poi (art. 145 cpv.1 e 2 LOP).

1.2. Il gravame in

esame, dunque, andrebbe di principio proposto al Consiglio di Stato. Il

ricorrente, tuttavia, adisce direttamente il Tribunale cantonale

amministrativo, sostenendo che il Governo avrebbe già espresso un parere chiaro

e univoco, contrario all'approvazione del nuovo art. 15a ROP, licenziando il 19

dicembre 2018 (ovvero 17 giorni dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea

patriziale della modifica del ROP in questione) il citato messaggio n. 7618

concernente la modifica parziale della LOP.

1.3.

1.3.1. Le norme sulla

ricusa sono sostanzialmente volte ad attuare il diritto a un giudice

indipendente e imparziale, sancito dall'art. 30 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),

rispettivamente dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.101), norme che di principio hanno la medesima portata (DTF 138 I 1 consid. 2.2,

136 I 207 consid. 3.1, 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller/Markus Schefer,

Grundrechte in der Schweiz, IV ed., Berna 2008, pag. 937). Tale garanzia

è dunque volta a escludere che circostanze estranee al processo possano

influire sulla decisione, privandola della necessaria oggettività, a favore o a

pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe

infatti meno la qualità di "giusto mediatore" impostagli dal suo

ruolo istituzionale (DTF 140 III 221 consid. 4.1 e rimandi;

RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.1; Jean-François

Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence

récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).

La ricusa riveste un

carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal

profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le

necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono

considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e

organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le

apparenze stesse (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a; sentenze

della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re

Castillo Algar c. Spagna, in: Recueil des arrêts et décisions 1998/VIII, pag.

3116, n. 43 e del 9 giugno 1998 in re Incal c. Turchia, in: Recueil des

arrêts et décisions 1998/IV, pag. 1571, n. 65). Entrano comunque in considerazione

soltanto motivi seri, che consentano di dubitare dell'imparzialità e

dell'indipendenza del magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non

bastano. Sono a ogni modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a

suscitare l'apparenza di prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il

magistrato ricusato sia effettivamente prevenuto (RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.2;

RDAT 1990 n. 27, 1984 n. 29).

1.3.2. Il Consiglio di

Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale la legge assegna a

titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Vero è tuttavia che anche il

Governo cantonale è tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Quest'ultimo

non discende però dai sopra menzionati art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma

dall'art. 55 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14

dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000), rispettivamente dall'art. 29 cpv. 1

Cost., che si riallaccia all'art. 4 dell'abrogata Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.; RU 1 1). Al riguardo

occorre in effetti tenere conto del fatto che le autorità superiori del potere

esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione nonché di

gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le

loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere

separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità

democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art.

6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi

l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità

governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere

valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29

cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n.

1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), che per principio sono applicabili

soltanto ai tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3d e 3f, 209 consid. 8a; decisione

inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 1999, pag. 74

consid. 2b; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.3; RDAT I-2002 n. 7; STA 52.2011.89-90

del 26 aprile 2011 consid. 2).

1.3.3. Coerentemente

con il quadro giuridico sopra ricordato, l'art. 50 LPAmm stabilisce che le

persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi

se hanno un interesse personale nella causa o in un'altra vertenza in merito a

un'identica questione di diritto (lett. a); se hanno partecipato alla medesima

causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di

una parte, perito, testimone o mediatore (lett. b); se sono o sono stati

coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona

che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore

oppure se convivono di fatto con uno di loro (lett. c); se sono parenti o

affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con

una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla

medesima causa come membro dell'autorità inferiore (lett. d); se possono avere

una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta

amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore

(lett. e).

Questa norma si

applica a tutte le persone chiamate a preparare o a prendere una decisione,

siano essi membri di un'autorità giudiziaria o amministrativa, inclusi i membri

del Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3 del regolamento sull'organizzazione del

Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001; RL 172.210).

1.4. In concreto, il

nuovo art. 15a ROP, per cui è stata chiesta l'approvazione della SEL, mira in

sostanza ad allargare le competenze dell'Ufficio patriziale di RI 1,

attribuendogli prerogative che, secondo la LOP, spettano all'Assemblea. Esso ha

il tenore seguente:

Art. 15a Competenze delegate all'Ufficio

patriziale

1 Sono

delegate all'Ufficio patriziale le competenze decisionali in materia di:

a) spese di investimento (art. 15 secondo capoverso

lett. e) fino ad un importo per oggetto di fr. 5'000.-;

b) l'acquisizione, la donazione, successione,

l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e

del godimento di beni patriziali (art. 15 secondo capoverso lett. f) fino ad un

importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 5'000.-;

c) esecuzione delle opere sulla base di progetti e

di preventivi definitivi

(art. 15 secondo capoverso lett. g) fino ad un importo di preventivo di fr.

5'000.-;

d) intraprendere o stare in lite, transigere o

compromettere, riservate le procedure amministrative (art. 15 secondo capoverso

lett. h) fino ad un importo di causa di fr. 5'000.-;

e) convenzioni (art. 59 terzo capoverso) per una

durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non

superiore a fr. 2'500.-.

2 L'importo

massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 lett. a. e b.

non deve superare fr. 7'500.-.

Se è ben vero che, licenziando il

messaggio n. 7618, il Consiglio di Stato non si è pronunciato direttamente in

merito a questa vertenza (a quel momento peraltro nemmeno ancora sorta) e non

ha impartito alla SEL una direttiva su come trattare casi comparabili (cfr.

STAF A-134/2012 del 13 luglio 2012 consid. 1.1,

A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 1.2.2.1; Oliver Zibung, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori],

Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2016, n. 17 ad art. 47; Michel Daum,

in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 35 ad art. 3),

esso ha comunque espresso un parere univoco in merito alla questione delle

competenze che l'Assemblea può delegare all'Ufficio patriziale (messaggio cit.,

commento al nuovo art. 93a LOP, pag. 6631):

A differenza della LOC, la LOP non contiene ancora

alcuna disposizione che riservi all'Esecutivo la possibilità di sostenere delle

spese correnti non preventivate o che consenta al legislativo patriziale di

delegare al primo simile facoltà.

Pur mantenendo il principio giusta il quale l'Ufficio

patriziale non può scostarsi dai contenuti di preventivo, con il margine di

manovra concesso con questo nuovo articolo si intende dare la possibilità

all'Ufficio patriziale di cogliere le opportunità generate da piccole spese di

gestione corrente non preventivate allo scopo di conferire al suo operato

maggiore autonomia.

Trattasi nello specifico di spese per interventi,

ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a

preventivo.

Con questo nuovo disposto è pertanto data facoltà

all'organo Legislativo locale di regolamentare questo aspetto tenendo conto

delle effettive esigenze gestionali del singolo patriziato. L'autorità di

vigilanza sui patriziati in sede di approvazione del regolamento si riserva di

valutare l'ampiezza della delega.

Eventuali ulteriori deleghe (per investimenti e al

personale amministrativo) saranno discusse nell'ambito della prossima revisione

della LOP, fermo restando la corretta applicazione da parte dei Patriziati

degli aspetti formali ed amministrativi già richiesti dalla LOP rispettivamente

introdotti con la presente modifica legislativa.

Dopo questa presa di

posizione, nel caso in cui gli fosse sottoposto un gravame in materia quale

autorità di ricorso, il Governo non potrebbe scostarsene e riconoscere la

possibilità di allargare le competenze delegabili all'Ufficio patriziale,

ritenuto che qualsiasi ulteriore passo in quest'ambito rispetto a quanto

concesso dall'art. 93a LOP dovrebbe essere l'oggetto di eventuali successive

riforme della LOP. Ne discende che il Governo ha già anticipato nel messaggio

il giudizio che poteva essere chiamato a emanare quale autorità di ricorso. In

queste circostanze è pertanto evidente che i membri del Governo (a eccezione

del consigliere Raffaele De Rosa, che ancora non sedeva nell'Esecutivo

cantonale) hanno perfezionato un motivo di ricusazione in base all'art. 50

lett. e LPAmm: sebbene essi si siano espressi in maniera generale, astratta e

non direttamente in relazione alla fattispecie in esame, i membri del Consiglio

di Stato si sono in concreto esposti al sospetto di prevenzione e non possono

quindi più garantire l'imparzialità sufficiente nell'ambito dell'evasione del

gravame in oggetto.

1.5. Ora, la

legislazione ticinese non prevede nulla riguardo al modo in cui si debba

procedere nei casi in cui l'intero Governo (o comunque i 4/5, ritenuto che per

decidere occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri secondo l'art. 69 cpv.

2 Cost./TI) sia impedito di esercitare la propria funzione giusdicente. Come

già fatto in passato, in questi casi la competenza del Tribunale può essere ammessa in virtù di un'applicazione

per analogia della prassi vigente a livello federale che prevede il principio

del ricorso diretto all'istanza superiore (Sprungrekurs; STA

52.2020.399 dell'8 marzo 2021 consid. 1.1).

Nel caso di specie le

condizioni per poter far capo a tale istituto del diritto processuale cantonale

appaiono date. Ne discende che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo per decidere nel merito della presente vertenza è data, ritenuto

inoltre che il quesito in esame è di natura puramente giuridica, il ricorrente

non sollevando la censura dell'inadeguatezza, sicché questa Corte dispone del

medesimo potere di cognizione dell'istanza precedente non adita (art. 69 cpv. 1

lett. a LPAmm; cfr. inoltre Zibung, op.

cit., n. 18 ad art. 47).

1.6. Pacifica risulta

la legittimazione attiva del Patriziato ricorrente (art. 65 cpv. 1 LPAmm); il

gravame è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) ed è quindi ricevibile in

ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ai fini di valutare la portata voluta dal legislatore

per questa norma non è in particolare utile né necessario acquisire i documenti

sollecitati (o semplicemente proposti, poiché ritenuti interessanti).

2. Secondo l'art.

124 LOP, il patriziato disciplina mediante regolamenti

le materie che entrano nelle sue competenze. Il compito di adottare i

regolamenti spetta all'assemblea (art. 68 lett. b LOP). In questo ambito essa è

tenuta ad adottare, tra le altre cose, anche il regolamento patriziale, il

quale stabilisce le norme di funzionamento dell'assemblea stessa

(art. 77 LOP), del consiglio patriziale, laddove è istituito (art. 78 LOP), e dell'ufficio

patriziale a completazione ed integrazione di quelle prescritte dalla LOP (art.

94 LOP).

Una volta approvati dall'organo legislativo, i regolamenti devono essere

esposti al pubblico, previo avviso sugli albi (art. 125 LOP). Trascorsi

Fatti

i termini di esposizione, i medesimi devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 126 cpv. 1 LOP).

Nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali quest'ultimo,

valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 130 LOP può apportare

d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza

con le norme della costituzione e delle leggi, approvare il regolamento

ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi o sospendere

l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e

completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato (art. 127

cpv. 1 LOP). Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti

diventano quindi esecutivi, ciò che non estingue comunque il diritto di ricorso

in ogni caso di loro applicazione (art. 128 LOP).

3. Il ricorrente

riconosce che, a differenza dell'art. 13 LOC, l'art. 68 LOP non prevede un

capoverso sulle deleghe, ma ciò non sarebbe un silenzio qualificato. Sostiene,

infatti, che rispetto alla LOC e al regolamento di applicazione di quest'ultima

del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), la legislazione in materia di

patriziati, meno dettagliata, lascerebbe maggior spazio alle normative locali.

Premesso che una disposizione analoga agli art. 13 LOC e 68 LOP è prevista

anche dall'art. 15 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002

(LCCatt; RL 191.100), spiega che vi sono parrocchie che hanno adottato deleghe

in favore del Consiglio parrocchiale, disposizioni poi approvate dall'Ordinario

diocesano. Nemmeno dalla recente revisione della LOP si potrebbe dedurre un

silenzio qualificato, non essendo la ratio legis quella di voler imporre

una decisione del legislativo per ogni minimo investimento (o anche solo per

l'accettazione di donazioni o compravendite di fondi boschivi), con il carico

organizzativo e finanziario che ne deriva. Le deleghe previste dall'art. 15a

ROP, limitate a importi modesti, non sovvertirebbero il sistema legale e non

sarebbero in contrasto con il diritto superiore.

Il ricorrente ritiene

che vada chiarita la tematica finanziaria in merito alla possibilità di

preventivare in gestione corrente spese che tecnicamente sarebbero

investimenti, ma il cui importo è contenuto. Laddove la soglia per procedere in

tale maniera fosse di una certa ampiezza, e non irrisoria, l'interpretazione

della SEL potrebbe essere considerata corretta.

3.1. Un testo legale soffre di una lacuna,

alla quale il giudice deve rimediare, quando lascia irrisolta una questione

giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e la cui soluzione

non può essere dedotta né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna

propria), oppure quando, a causa di un'incongruenza del legislatore, omette di

disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi

della legge stessa. Si ha pertanto un vuoto legislativo che deve essere

colmato secondo i criteri sviluppati dalla giurisprudenza, ispirandosi

segnatamente a soluzioni normative adottate in casi comparabili (cfr. pro

multis: Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 213 segg.). Per

converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge, quando la lacuna

è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma

negativa, oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola

desiderabile (lacuna impropria o "politica"), perché colmandola si

sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo, se invocare il senso

considerato determinante della normativa costituisce un abuso di diritto o

addirittura viola la Costituzione (DTF 143 IV 49 consid. 1.4.2, 141 V 481 consid.

3.1, 140 III 636 consid. 2.1, 139 II 404 consid. 4.2, 138 II 1 consid. 4.2; STF

1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 4.3 e rinvii). La questione di sapere se

sia data una lacuna colmabile dal giudice oppure un silenzio qualificato della

legge deve essere determinata mediante interpretazione (DTF 143 IV 49 consid.

1.4.2, 141 IV 298 consid. 1.3.2).

3.2. Nel caso

concreto, si deve anzitutto considerare che la possibilità di delegare

all'Ufficio patriziale competenze che il legislatore ha deciso di attribuire

all'Assemblea non è una questione che il Legislatore cantonale doveva

necessariamente affrontare, fornendo una risposta a un problema ineludibile, in

difetto della quale risulterebbe compromessa l'applicabilità della LOP.

Tantomeno ci si trova con un'omissione incongruente con l'impostazione di

questa legge, dovuta a un manifesto errore del legislatore, tale da richiamare

l'intervento correttivo da parte del giudice ai fini di evitare che

l'applicazione della medesima secondo il suo tenore letterale conduca a

risultati insostenibili.

Tra gli obiettivi

della revisione che ha condotto all'attuale LOP del 28 aprile 1992, vi era -

tra l'altro - quello di proporre un'organizzazione e un funzionamento

amministrativo semplificato dell'istituto patriziale, facendo astrazione

laddove possibile dall'analogia con il comune politico. Per quanto concerne

l'organizzazione del patriziato, il legislatore ha optato per un modello di

funzionamento proprio, che prescinde dal rinvio analogetico alla LOC (che pure

resta applicabile come diritto sussidiario), stabilendo norme di legge per gli

aspetti comuni ed essenziali, e lasciando per contro al regolamento patriziale

il compito di codificare modalità e procedure di funzionamento degli organi che

più si lasciano condizionare da usi e particolarità locali; non di meno le

norme sono state adattate in quanto possibile all'allora recentemente adottata

LOC (per quanto precede, messaggio sul disegno di nuova LOP [n. 3539] del 5

dicembre 1989, in: RVGC Sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 1 pag. 170

segg. e relativo rapporto del 13 settembre 1991, pag. 287 segg., in particolare

pag. 175, 197 seg., 302). Legge, la LOC, il cui testo, al pari dell'attuale

LOP, non contemplava a quel momento la possibilità di delegare talune competenze

del legislativo all'esecutivo, facoltà introdotta unicamente con la modifica

del 1999 (BU 1999, 273; Eros Ratti,

Il comune, vol. I, Losone 1991, pag. 159 e vol. IV, Losone 2003, pag. 86). Per

contro, entrambe le leggi prevedevano, e prevedono, una clausola di competenza

generale in favore del legislativo (art. 68 lett. n LOP; 13 cpv. 1 lett. r

LOC), a conferma del fatto che di principio sussiste una rigida separazione

delle competenze.

Il 13 febbraio 2012 la

LOP è poi stata oggetto di un'importante revisione, avente tra le altre cose

anche lo scopo di adeguare su alcuni aspetti puntuali questa legge alla LOC e

ad altre leggi speciali concernenti il settore comunale. Ciò che è avvenuto

sottolineando però di non ritenere auspicabile un sistematico e massiccio

allineamento della LOP alla LOC, per tener conto delle peculiarità

dell'ente patriziale (messaggio del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2010 [n.

6435] concernente la revisione parziale della LOP del 28 aprile 1992, in: RVGC,

Anno parlamentare 2011-2012, pag. 3486 segg., 3501). In quell'occasione il Legislatore

si è chinato anche sull'art. 68, indicando che si allineano opportunamente

le definizioni dell'art. 68 a quelle dell'art. 13 LOC per l'Assemblea comunale.

Non vi è nessun cambiamento di sostanza; di nuovo si prevede unicamente alla

lett. m una nomina quadriennale della Commissione della gestione (pag.

3515). Il Gran Consiglio ha dunque rinunciato esplicitamente a prevedere la

possibilità (già da tempo concessa dalla LOC) di delegare competenze del Legislativo

all'Esecutivo patriziale, ciò che permette di concludere che su questo

specifico tema non si sia in presenza di una lacuna, come pretende il

ricorrente, ma di un vero e proprio silenzio qualificato del Legislatore, che

ha così inteso escludere tale possibilità. Non vi è dunque spazio per un

intervento da parte di questo Tribunale, ritenuto che l'eventuale compito di

adeguare la LOP ai fini di permettere un margine di manovra maggiore ai

Patriziati è una questione politica, che spetta semmai al Legislatore cantonale

affrontare.

Con queste premesse,

nulla mutano al riguardo le ulteriori argomentazioni avanzate dall'insorgente.

3.3. Sia soggiunto per

completezza che il 1° settembre 2019 è entrato in vigore l'art. 93a LOP, il

quale prevede che fino a un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento

patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al

massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.-,

l'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate. Ciò che

non influisce sull'esito della presente vertenza. Intanto, la norma non

concerne le deleghe di competenze assembleari previste dall'art. 15a ROP non

approvato. In ogni caso, il ricorrente ha già provveduto a implementare l'art.

93a LOP, adottando il nuovo art. 51b ROP, che è stato avallato dalla SEL il 28

gennaio 2021.

4. Il ricorso deve

dunque essere respinto; non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere