52.2019.317
Rifiuto dell'approvazione della modifica del regolamento organico patriziale concernente la delega di competenze dell'Assemblea in favore dell'Ufficio patriziale - ricorso diretto al Tribunale
24 gennaio 2023Italiano21 min
i termini di esposizione, i medesimi devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 126 cpv. 1 LOP).
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.317
Lugano
24
gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul
ricorso del 24 giugno 2019 del
RI
1
rappresentato
dal suo RA 1
contro
la risoluzione del 22 maggio 2019 (inc. n. __________)
con cui la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni
approva le modifiche del regolamento organico patriziale;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 dicembre 2018
l'Assemblea del RI 1 ha adottato alcune modifiche del regolamento organico
(ROP). Per quanto qui interessa, il Legislativo ha introdotto il nuovo art. 15a
ROP, con cui delega alcune sue competenze all'Ufficio patriziale.
B. Il 22 maggio 2019 la
Sezione degli enti locali del Dipartimento del
territorio (SEL), agente su delega del Governo, ha statuito sulle modifiche del
ROP di RI 1, negando la sanzione al nuovo art. 15 ROP, siccome contrario
al diritto superiore, che non prevede la possibilità per il legislativo di
delegare all'organo esecutivo specifiche competenze negli ambiti previsti dalla
disposizione.
C. Con ricorso del 24
giugno 2019, sostenuto da una replica e da due ulteriori prese di posizione a
firma del (solo) presidente dell'Ufficio patriziale, il RI 1 si aggrava dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione
appena descritta e la riforma nel senso di approvare la modifica dell'art. 15a
ROP.
Il ricorrente spiega
di aver adito direttamente questa Corte poiché il Consiglio di Stato
nell'ambito del messaggio del 19 dicembre 2018 (n. 7618) concernente la
modifica parziale della LOP (in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio
[RVGC], anno parlamentare 2018-2019, vol. 12, pag. 6617 segg.), nel commento sull'introduzione
del nuovo art. 93a LOP, relativo alla possibilità per l'Ufficio patriziale di
effettuare spese correnti non preventivate, si sarebbe già pronunciato sulla
vicenda, negando la possibilità di delegare le competenze assembleari così come
contemplato dal nuovo art. 15a ROP. Nel merito ritiene che l'attuale
legislazione in materia consenta una tale delega, proponendo alcuni mezzi di
prova e dichiarandosi disponibile a un'udienza di conciliazione.
D. La SEL, messa in
dubbio la scelta del ricorrente di adire direttamente il Tribunale, si rimette
su tale aspetto al giudizio di quest'ultimo. Nel merito ribadisce la
risoluzione impugnata.
E. Invitato a prendere
posizione il Consiglio di Stato rileva che le circostanze e le motivazioni
relative all'impugnativa non sono atte a inficiare il suo potere decisionale
di Autorità di ricorso. Comunica inoltre di non avere osservazioni da
aggiungere rispetto a quanto espresso dalla SEL nella risposta.
Considerato, in
diritto
1. Prima di
eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.1. L'art. 126 della
legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100) prevede che
trascorsi i termini di esposizione previsti dall'art. 125, i regolamenti
patriziali sono sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione. Tale
competenza è stata demandata dal Governo alla SEL per il tramite del
regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL
172.220). Quando il Consiglio di Stato evade i ricorsi volti a censurare
l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza patriziale, esso agisce in veste
di autorità di vigilanza (RDAT II-1994 n. 11 consid. 2). Ne discende che contro
la decisione della SEL, per la quale non è dato il rimedio del reclamo, è dato
il ricorso al Consiglio di Stato, prima, e al Tribunale cantonale
amministrativo, poi (art. 145 cpv.1 e 2 LOP).
1.2. Il gravame in
esame, dunque, andrebbe di principio proposto al Consiglio di Stato. Il
ricorrente, tuttavia, adisce direttamente il Tribunale cantonale
amministrativo, sostenendo che il Governo avrebbe già espresso un parere chiaro
e univoco, contrario all'approvazione del nuovo art. 15a ROP, licenziando il 19
dicembre 2018 (ovvero 17 giorni dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea
patriziale della modifica del ROP in questione) il citato messaggio n. 7618
concernente la modifica parziale della LOP.
1.3.
1.3.1. Le norme sulla
ricusa sono sostanzialmente volte ad attuare il diritto a un giudice
indipendente e imparziale, sancito dall'art. 30 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),
rispettivamente dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101), norme che di principio hanno la medesima portata (DTF 138 I 1 consid. 2.2,
136 I 207 consid. 3.1, 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller/Markus Schefer,
Grundrechte in der Schweiz, IV ed., Berna 2008, pag. 937). Tale garanzia
è dunque volta a escludere che circostanze estranee al processo possano
influire sulla decisione, privandola della necessaria oggettività, a favore o a
pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe
infatti meno la qualità di "giusto mediatore" impostagli dal suo
ruolo istituzionale (DTF 140 III 221 consid. 4.1 e rimandi;
RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.1; Jean-François
Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence
récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).
La ricusa riveste un
carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal
profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le
necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono
considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le
apparenze stesse (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a; sentenze
della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re
Castillo Algar c. Spagna, in: Recueil des arrêts et décisions 1998/VIII, pag.
3116, n. 43 e del 9 giugno 1998 in re Incal c. Turchia, in: Recueil des
arrêts et décisions 1998/IV, pag. 1571, n. 65). Entrano comunque in considerazione
soltanto motivi seri, che consentano di dubitare dell'imparzialità e
dell'indipendenza del magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non
bastano. Sono a ogni modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a
suscitare l'apparenza di prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il
magistrato ricusato sia effettivamente prevenuto (RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.2;
RDAT 1990 n. 27, 1984 n. 29).
1.3.2. Il Consiglio di
Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale la legge assegna a
titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Vero è tuttavia che anche il
Governo cantonale è tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Quest'ultimo
non discende però dai sopra menzionati art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma
dall'art. 55 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14
dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000), rispettivamente dall'art. 29 cpv. 1
Cost., che si riallaccia all'art. 4 dell'abrogata Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.; RU 1 1). Al riguardo
occorre in effetti tenere conto del fatto che le autorità superiori del potere
esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione nonché di
gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le
loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere
separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità
democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art.
6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi
l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità
governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere
valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29
cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n.
1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), che per principio sono applicabili
soltanto ai tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3d e 3f, 209 consid. 8a; decisione
inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 1999, pag. 74
consid. 2b; RtiD I-2007 n. 5 consid. 2.3; RDAT I-2002 n. 7; STA 52.2011.89-90
del 26 aprile 2011 consid. 2).
1.3.3. Coerentemente
con il quadro giuridico sopra ricordato, l'art. 50 LPAmm stabilisce che le
persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi
se hanno un interesse personale nella causa o in un'altra vertenza in merito a
un'identica questione di diritto (lett. a); se hanno partecipato alla medesima
causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di
una parte, perito, testimone o mediatore (lett. b); se sono o sono stati
coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona
che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore
oppure se convivono di fatto con uno di loro (lett. c); se sono parenti o
affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con
una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla
medesima causa come membro dell'autorità inferiore (lett. d); se possono avere
una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta
amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore
(lett. e).
Questa norma si
applica a tutte le persone chiamate a preparare o a prendere una decisione,
siano essi membri di un'autorità giudiziaria o amministrativa, inclusi i membri
del Consiglio di Stato (art. 15 cpv. 3 del regolamento sull'organizzazione del
Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001; RL 172.210).
1.4. In concreto, il
nuovo art. 15a ROP, per cui è stata chiesta l'approvazione della SEL, mira in
sostanza ad allargare le competenze dell'Ufficio patriziale di RI 1,
attribuendogli prerogative che, secondo la LOP, spettano all'Assemblea. Esso ha
il tenore seguente:
Art. 15a Competenze delegate all'Ufficio
patriziale
1 Sono
delegate all'Ufficio patriziale le competenze decisionali in materia di:
a) spese di investimento (art. 15 secondo capoverso
lett. e) fino ad un importo per oggetto di fr. 5'000.-;
b) l'acquisizione, la donazione, successione,
l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e
del godimento di beni patriziali (art. 15 secondo capoverso lett. f) fino ad un
importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 5'000.-;
c) esecuzione delle opere sulla base di progetti e
di preventivi definitivi
(art. 15 secondo capoverso lett. g) fino ad un importo di preventivo di fr.
5'000.-;
d) intraprendere o stare in lite, transigere o
compromettere, riservate le procedure amministrative (art. 15 secondo capoverso
lett. h) fino ad un importo di causa di fr. 5'000.-;
e) convenzioni (art. 59 terzo capoverso) per una
durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non
superiore a fr. 2'500.-.
2 L'importo
massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 lett. a. e b.
non deve superare fr. 7'500.-.
Se è ben vero che, licenziando il
messaggio n. 7618, il Consiglio di Stato non si è pronunciato direttamente in
merito a questa vertenza (a quel momento peraltro nemmeno ancora sorta) e non
ha impartito alla SEL una direttiva su come trattare casi comparabili (cfr.
STAF A-134/2012 del 13 luglio 2012 consid. 1.1,
A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 1.2.2.1; Oliver Zibung, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2016, n. 17 ad art. 47; Michel Daum,
in: Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 35 ad art. 3),
esso ha comunque espresso un parere univoco in merito alla questione delle
competenze che l'Assemblea può delegare all'Ufficio patriziale (messaggio cit.,
commento al nuovo art. 93a LOP, pag. 6631):
A differenza della LOC, la LOP non contiene ancora
alcuna disposizione che riservi all'Esecutivo la possibilità di sostenere delle
spese correnti non preventivate o che consenta al legislativo patriziale di
delegare al primo simile facoltà.
Pur mantenendo il principio giusta il quale l'Ufficio
patriziale non può scostarsi dai contenuti di preventivo, con il margine di
manovra concesso con questo nuovo articolo si intende dare la possibilità
all'Ufficio patriziale di cogliere le opportunità generate da piccole spese di
gestione corrente non preventivate allo scopo di conferire al suo operato
maggiore autonomia.
Trattasi nello specifico di spese per interventi,
ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a
preventivo.
Con questo nuovo disposto è pertanto data facoltà
all'organo Legislativo locale di regolamentare questo aspetto tenendo conto
delle effettive esigenze gestionali del singolo patriziato. L'autorità di
vigilanza sui patriziati in sede di approvazione del regolamento si riserva di
valutare l'ampiezza della delega.
Eventuali ulteriori deleghe (per investimenti e al
personale amministrativo) saranno discusse nell'ambito della prossima revisione
della LOP, fermo restando la corretta applicazione da parte dei Patriziati
degli aspetti formali ed amministrativi già richiesti dalla LOP rispettivamente
introdotti con la presente modifica legislativa.
Dopo questa presa di
posizione, nel caso in cui gli fosse sottoposto un gravame in materia quale
autorità di ricorso, il Governo non potrebbe scostarsene e riconoscere la
possibilità di allargare le competenze delegabili all'Ufficio patriziale,
ritenuto che qualsiasi ulteriore passo in quest'ambito rispetto a quanto
concesso dall'art. 93a LOP dovrebbe essere l'oggetto di eventuali successive
riforme della LOP. Ne discende che il Governo ha già anticipato nel messaggio
il giudizio che poteva essere chiamato a emanare quale autorità di ricorso. In
queste circostanze è pertanto evidente che i membri del Governo (a eccezione
del consigliere Raffaele De Rosa, che ancora non sedeva nell'Esecutivo
cantonale) hanno perfezionato un motivo di ricusazione in base all'art. 50
lett. e LPAmm: sebbene essi si siano espressi in maniera generale, astratta e
non direttamente in relazione alla fattispecie in esame, i membri del Consiglio
di Stato si sono in concreto esposti al sospetto di prevenzione e non possono
quindi più garantire l'imparzialità sufficiente nell'ambito dell'evasione del
gravame in oggetto.
1.5. Ora, la
legislazione ticinese non prevede nulla riguardo al modo in cui si debba
procedere nei casi in cui l'intero Governo (o comunque i 4/5, ritenuto che per
decidere occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri secondo l'art. 69 cpv.
2 Cost./TI) sia impedito di esercitare la propria funzione giusdicente. Come
già fatto in passato, in questi casi la competenza del Tribunale può essere ammessa in virtù di un'applicazione
per analogia della prassi vigente a livello federale che prevede il principio
del ricorso diretto all'istanza superiore (Sprungrekurs; STA
52.2020.399 dell'8 marzo 2021 consid. 1.1).
Nel caso di specie le
condizioni per poter far capo a tale istituto del diritto processuale cantonale
appaiono date. Ne discende che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo per decidere nel merito della presente vertenza è data, ritenuto
inoltre che il quesito in esame è di natura puramente giuridica, il ricorrente
non sollevando la censura dell'inadeguatezza, sicché questa Corte dispone del
medesimo potere di cognizione dell'istanza precedente non adita (art. 69 cpv. 1
lett. a LPAmm; cfr. inoltre Zibung, op.
cit., n. 18 ad art. 47).
1.6. Pacifica risulta
la legittimazione attiva del Patriziato ricorrente (art. 65 cpv. 1 LPAmm); il
gravame è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) ed è quindi ricevibile in
ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ai fini di valutare la portata voluta dal legislatore
per questa norma non è in particolare utile né necessario acquisire i documenti
sollecitati (o semplicemente proposti, poiché ritenuti interessanti).
2. Secondo l'art.
124 LOP, il patriziato disciplina mediante regolamenti
le materie che entrano nelle sue competenze. Il compito di adottare i
regolamenti spetta all'assemblea (art. 68 lett. b LOP). In questo ambito essa è
tenuta ad adottare, tra le altre cose, anche il regolamento patriziale, il
quale stabilisce le norme di funzionamento dell'assemblea stessa
(art. 77 LOP), del consiglio patriziale, laddove è istituito (art. 78 LOP), e dell'ufficio
patriziale a completazione ed integrazione di quelle prescritte dalla LOP (art.
94 LOP).
Una volta approvati dall'organo legislativo, i regolamenti devono essere
esposti al pubblico, previo avviso sugli albi (art. 125 LOP). Trascorsi
Fatti
i termini di esposizione, i medesimi devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione (art. 126 cpv. 1 LOP).
Nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali quest'ultimo,
valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 130 LOP può apportare
d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza
con le norme della costituzione e delle leggi, approvare il regolamento
ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi o sospendere
l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e
completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato (art. 127
cpv. 1 LOP). Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti
diventano quindi esecutivi, ciò che non estingue comunque il diritto di ricorso
in ogni caso di loro applicazione (art. 128 LOP).
3. Il ricorrente
riconosce che, a differenza dell'art. 13 LOC, l'art. 68 LOP non prevede un
capoverso sulle deleghe, ma ciò non sarebbe un silenzio qualificato. Sostiene,
infatti, che rispetto alla LOC e al regolamento di applicazione di quest'ultima
del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110), la legislazione in materia di
patriziati, meno dettagliata, lascerebbe maggior spazio alle normative locali.
Premesso che una disposizione analoga agli art. 13 LOC e 68 LOP è prevista
anche dall'art. 15 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002
(LCCatt; RL 191.100), spiega che vi sono parrocchie che hanno adottato deleghe
in favore del Consiglio parrocchiale, disposizioni poi approvate dall'Ordinario
diocesano. Nemmeno dalla recente revisione della LOP si potrebbe dedurre un
silenzio qualificato, non essendo la ratio legis quella di voler imporre
una decisione del legislativo per ogni minimo investimento (o anche solo per
l'accettazione di donazioni o compravendite di fondi boschivi), con il carico
organizzativo e finanziario che ne deriva. Le deleghe previste dall'art. 15a
ROP, limitate a importi modesti, non sovvertirebbero il sistema legale e non
sarebbero in contrasto con il diritto superiore.
Il ricorrente ritiene
che vada chiarita la tematica finanziaria in merito alla possibilità di
preventivare in gestione corrente spese che tecnicamente sarebbero
investimenti, ma il cui importo è contenuto. Laddove la soglia per procedere in
tale maniera fosse di una certa ampiezza, e non irrisoria, l'interpretazione
della SEL potrebbe essere considerata corretta.
3.1. Un testo legale soffre di una lacuna,
alla quale il giudice deve rimediare, quando lascia irrisolta una questione
giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e la cui soluzione
non può essere dedotta né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna
propria), oppure quando, a causa di un'incongruenza del legislatore, omette di
disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi
della legge stessa. Si ha pertanto un vuoto legislativo che deve essere
colmato secondo i criteri sviluppati dalla giurisprudenza, ispirandosi
segnatamente a soluzioni normative adottate in casi comparabili (cfr. pro
multis: Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 213 segg.). Per
converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge, quando la lacuna
è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma
negativa, oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola
desiderabile (lacuna impropria o "politica"), perché colmandola si
sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo, se invocare il senso
considerato determinante della normativa costituisce un abuso di diritto o
addirittura viola la Costituzione (DTF 143 IV 49 consid. 1.4.2, 141 V 481 consid.
3.1, 140 III 636 consid. 2.1, 139 II 404 consid. 4.2, 138 II 1 consid. 4.2; STF
1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 4.3 e rinvii). La questione di sapere se
sia data una lacuna colmabile dal giudice oppure un silenzio qualificato della
legge deve essere determinata mediante interpretazione (DTF 143 IV 49 consid.
1.4.2, 141 IV 298 consid. 1.3.2).
3.2. Nel caso
concreto, si deve anzitutto considerare che la possibilità di delegare
all'Ufficio patriziale competenze che il legislatore ha deciso di attribuire
all'Assemblea non è una questione che il Legislatore cantonale doveva
necessariamente affrontare, fornendo una risposta a un problema ineludibile, in
difetto della quale risulterebbe compromessa l'applicabilità della LOP.
Tantomeno ci si trova con un'omissione incongruente con l'impostazione di
questa legge, dovuta a un manifesto errore del legislatore, tale da richiamare
l'intervento correttivo da parte del giudice ai fini di evitare che
l'applicazione della medesima secondo il suo tenore letterale conduca a
risultati insostenibili.
Tra gli obiettivi
della revisione che ha condotto all'attuale LOP del 28 aprile 1992, vi era -
tra l'altro - quello di proporre un'organizzazione e un funzionamento
amministrativo semplificato dell'istituto patriziale, facendo astrazione
laddove possibile dall'analogia con il comune politico. Per quanto concerne
l'organizzazione del patriziato, il legislatore ha optato per un modello di
funzionamento proprio, che prescinde dal rinvio analogetico alla LOC (che pure
resta applicabile come diritto sussidiario), stabilendo norme di legge per gli
aspetti comuni ed essenziali, e lasciando per contro al regolamento patriziale
il compito di codificare modalità e procedure di funzionamento degli organi che
più si lasciano condizionare da usi e particolarità locali; non di meno le
norme sono state adattate in quanto possibile all'allora recentemente adottata
LOC (per quanto precede, messaggio sul disegno di nuova LOP [n. 3539] del 5
dicembre 1989, in: RVGC Sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 1 pag. 170
segg. e relativo rapporto del 13 settembre 1991, pag. 287 segg., in particolare
pag. 175, 197 seg., 302). Legge, la LOC, il cui testo, al pari dell'attuale
LOP, non contemplava a quel momento la possibilità di delegare talune competenze
del legislativo all'esecutivo, facoltà introdotta unicamente con la modifica
del 1999 (BU 1999, 273; Eros Ratti,
Il comune, vol. I, Losone 1991, pag. 159 e vol. IV, Losone 2003, pag. 86). Per
contro, entrambe le leggi prevedevano, e prevedono, una clausola di competenza
generale in favore del legislativo (art. 68 lett. n LOP; 13 cpv. 1 lett. r
LOC), a conferma del fatto che di principio sussiste una rigida separazione
delle competenze.
Il 13 febbraio 2012 la
LOP è poi stata oggetto di un'importante revisione, avente tra le altre cose
anche lo scopo di adeguare su alcuni aspetti puntuali questa legge alla LOC e
ad altre leggi speciali concernenti il settore comunale. Ciò che è avvenuto
sottolineando però di non ritenere auspicabile un sistematico e massiccio
allineamento della LOP alla LOC, per tener conto delle peculiarità
dell'ente patriziale (messaggio del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2010 [n.
6435] concernente la revisione parziale della LOP del 28 aprile 1992, in: RVGC,
Anno parlamentare 2011-2012, pag. 3486 segg., 3501). In quell'occasione il Legislatore
si è chinato anche sull'art. 68, indicando che si allineano opportunamente
le definizioni dell'art. 68 a quelle dell'art. 13 LOC per l'Assemblea comunale.
Non vi è nessun cambiamento di sostanza; di nuovo si prevede unicamente alla
lett. m una nomina quadriennale della Commissione della gestione (pag.
3515). Il Gran Consiglio ha dunque rinunciato esplicitamente a prevedere la
possibilità (già da tempo concessa dalla LOC) di delegare competenze del Legislativo
all'Esecutivo patriziale, ciò che permette di concludere che su questo
specifico tema non si sia in presenza di una lacuna, come pretende il
ricorrente, ma di un vero e proprio silenzio qualificato del Legislatore, che
ha così inteso escludere tale possibilità. Non vi è dunque spazio per un
intervento da parte di questo Tribunale, ritenuto che l'eventuale compito di
adeguare la LOP ai fini di permettere un margine di manovra maggiore ai
Patriziati è una questione politica, che spetta semmai al Legislatore cantonale
affrontare.
Con queste premesse,
nulla mutano al riguardo le ulteriori argomentazioni avanzate dall'insorgente.
3.3. Sia soggiunto per
completezza che il 1° settembre 2019 è entrato in vigore l'art. 93a LOP, il
quale prevede che fino a un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento
patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al
massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.-,
l'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate. Ciò che
non influisce sull'esito della presente vertenza. Intanto, la norma non
concerne le deleghe di competenze assembleari previste dall'art. 15a ROP non
approvato. In ogni caso, il ricorrente ha già provveduto a implementare l'art.
93a LOP, adottando il nuovo art. 51b ROP, che è stato avallato dalla SEL il 28
gennaio 2021.
4. Il ricorso deve
dunque essere respinto; non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere