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Decisione

52.2019.319

Richiesta di conversione del prestito di studio in borsa di studio

8 marzo 2021Italiano12 min

per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 di prestiti di studio giusta gli allora

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.319

Lugano

8

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 21 giugno 2019 di

RI

1

contro

la decisione del 22 maggio 2019 (2554) del Consiglio

di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la

risoluzione del 19 dicembre 2016 del Dipartimento dell'educazione, della

cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio, in materia di

sostegni allo studio;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 ha beneficiato

per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 di prestiti di studio giusta gli allora

vigenti art. 19 e segg. della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL

400.100).

B. Con decisione di

accertamento del 16 febbraio 2011 l'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi

(UBSS) ha rilevato che a RI 1 erano stati concessi prestiti agli studi per un

ammontare complessivo di fr. 30'000.-, importo per il quale egli aveva firmato

l'usuale riconoscimento di debito. L'UBSS ha dunque indicato che l'importo era

da rimborsare entro il 31 dicembre 2016.

Il 30 giugno 2016, atteso come non vi fosse stato nel frattempo alcun rimborso

parziale, l'Ufficio degli aiuti allo studio (UAST), autorità che è subentrata

all'UBSS, ha trasmesso all'interessato la fattura per la restituzione

dell'importo di fr. 30'000.- con scadenza al 31 dicembre successivo. Con

istanza del 21 novembre 2016 RI 1 ha postulato la conversione del suddetto

prestito in borsa di studi.

Mediante decisione del 19 dicembre 2016 l'UAST ha respinto il reclamo

interposto da RI 1 avverso il diniego di trasformazione del prestito di studio.

C. Con risoluzione del 22

maggio 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1

avverso quest'ultima decisione dipartimentale. Il Governo cantonale ha

ritenuto, in sintesi, che la situazione finanziaria del ricorrente negli anni

in cui egli avrebbe dovuto procedere alla restituzione del prestito, così come

ancora al momento della decisione contestata, era tale da permettere il

rimborso in questione, motivo per cui non si giustificava la richiesta

conversione del debito.

D. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente la trasformazione del

prestito di studio in borsa di studio, con conseguente condono della

restituzione dell'importo di fr. 30'000.-. Sostiene che il periodo di

formazione è stato caratterizzato da grandi difficoltà economiche che hanno poi

condizionato gli anni successivi durante i quali si è trovato nell'impossibilità

di restituire il prestito di studi. D'altro canto, visti i motivi medici che lo

hanno obbligato a intraprendere una nuova formazione, il rifiuto ingiustificato

dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) di prendere a carico i costi

della riqualifica professionale resasi necessaria, l'impegno profuso per fare

capo il meno possibile a prestazioni sociali e i grandi sacrifici compiuti da

lui e dalla sua famiglia, si giustifica ora il condono richiesto. Benché

infatti l'attuale situazione finanziaria non possa definirsi disastrosa, la

stessa lo diventerebbe qualora il debito nei confronti del Cantone non venisse

condonato. Lamenta infine il ritardo dell'Esecutivo cantonale nell'evadere il

suo ricorso.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene l'UAST con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

F. In sede di

replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge

sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La

legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Il Cantone

favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria

nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo

studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2

LASt). Giusta l'art. 2 LASt è borsa di studio il contributo che può essere

concesso per la frequentazione di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al

conseguimento di un certificato o titolo di studi dopo l'obbligo scolastico

(cpv. 2); è prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere

concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola

solo per gli studi di grado terziario. L'art. 18 cpv. 6 LASt prevede che nel

caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere

trasformato in borsa di studio; la richiesta di trasformazione deve essere

presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente sostiene che, benché la sua attuale condizione

finanziaria non possa definirsi disastrosa, la restituzione del prestito

causerebbe un grande aggravio economico al suo nucleo familiare. Per la

valutazione del caso concreto, non è a suo avviso sufficiente fare riferimento

ai dati fiscali poiché le spese affrontate durante gli anni di formazione hanno

fortemente condizionato il periodo successivo. Egli espone dei calcoli dai

quali emerge che negli anni dal 2006 al 2009 lui e la sua famiglia hanno subìto

un disavanzo complessivo di circa fr. 60'000.-, motivo per cui, oltre al

prestito di studi e all'impiego di tutti i risparmi, essi hanno dovuto

contrarre altri debiti privati per garantire il loro sostentamento, ciò che gli

ha impedito negli anni immediatamente successivi al raggiungimento del titolo accademico

di provvedere al rimborso del debito nei confronti del Cantone. Inoltre la

richiesta conversione del prestito in borsa di studio si giustificherebbe anche

in base all'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione

professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform; RL 416.100) e all'art.

88.

del relativo regolamento, ritenuto che l'importo in questione è stato

utilizzato per garantire il mantenimento della famiglia durante gli anni di

formazione, nonché in virtù dell'art. 14 cpv. 2 lett. l della Costituzione

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.100) il

quale impone alle autorità di provvedere affinché ogni persona bisognosa

d'aiuto per ragioni di malattia o di handicap possa disporre di un sufficiente

sostegno; fattispecie che si realizzerebbe in specie visto come la riqualifica

professionale si sia resa necessaria a causa di problemi di salute che gli hanno

impedito di continuare la precedente attività lavorativa. La sua richiesta

andrebbe accolta anche per motivi etici per tenere conto dei sacrifici affrontati,

del fatto che egli ha limitato al minimo le richieste di altre prestazioni

sociali per non risultare un peso per la società e in considerazione dell'ingiustificato

rifiuto dell'UAI di finanziare la sua riqualifica. Censura infine una

violazione dell'art. 10 cpv. 3 Cost./TI da parte del Consiglio di Stato per via

del ritardo nell'evasione del suo ricorso.

3.2

Anzitutto va rilevato che benché i sostegni allo studio siano in specie

stati erogati in base alla previgente legislazione, considerato che l'istanza

di conversione del prestito in borsa di studio è del 21 novembre 2016, dunque posteriore

all'entrata in vigore della LASt (BU 2015, 184), la presente vertenza va

risolta in base al nuovo diritto (art. 42 LASt). La questione tuttavia riveste

unicamente carattere formale poiché l'art. 18 cpv. 6 LASt, nonostante una

diversa formulazione, ricalca il precedente art. 21 cpv. 4 LSc. La norma in

questione, come in passato, non conferisce al beneficiario di un prestito di

studio una pretesa alla conversione; gli garantisce però il diritto a che la

sua richiesta sia vagliata e apprezzata dall'autorità senza arbitrio né

disparità di trattamento, in ossequio alle regole della buona fede e della

proporzionalità (STA 52.2010.293 del 7 dicembre 2011 consid. 3.1.). In questo

contesto va rilevato che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è

proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere

d'apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti

giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 LPAmm); la censura di inadeguatezza è

invece ammissibile davanti a questo Tribunale solo se prevista dalla legge

(art. 69 cpv. 2 LPAmm), ciò che qui non è il caso (art. 39 LASt). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i

limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli

estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o

dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (DTF 104 Ia 206;

RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Haefelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San

Gallo 2016, n. 1148; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61, n. 2d).

3.3

Orbene, nel caso di specie non si rilevano violazioni del diritto, con particolare

riferimento ai principi costituzionali testé menzionati. Considerato che il

ricorrente ha ripreso l'attività lavorativa da settembre 2009, la sua

situazione economica a partire dal 2010 è notevolmente migliorata ciò che è

comprovato dalle decisioni di tassazione riferite al periodo dal 2010 al 2015. Queste

attestano infatti entrate annue che sono andate via via crescendo (da fr.

98'974.- nel 2010 a fr. 157'967.- nel 2015), con dei conseguenti redditi imponibili

che, ad eccezione del 2012 dove verosimilmente vi sono state ingenti deduzioni,

sono aumentati da fr. 49'389.- nel 2010 a fr. 79'967.- nel 2015 sopperendo così

anche alle spese affrontate in precedenza. L'insorgente è poi proprietario

della casa d'abitazione in cui vive con la sua famiglia e lo stato dei debiti

da lui attestato (doc. C allegato al ricorso) non presenta un scenario

particolarmente negativo (la posta principale consiste infatti nell'ipoteca

sulla casa di cui è proprietario). Il quadro finanziario non è dunque da

ritenere critico e il ricorrente dispone dei mezzi per onorare il suo impegno

senza particolari ripercussioni sul confacente sostentamento della sua

famiglia. D'altronde i dati fiscali configurano elementi oggettivi atti a

descrivere in modo imparziale la situazione economica dell'interessato, dei

quali non può essere fatta astrazione anche in considerazione di una parità di

trattamento che l'autorità deve garantire tra i beneficiari di aiuti allo

studio.

Gli altri argomenti sollevati dal ricorrente non permettono di giungere a

diversa conclusione. Seppur sia indubbio che egli abbia dato prova di grande

impegno compiendo anche dei sacrifici nel periodo formativo, va rilevato che

l'art. 18 cpv. 6 LASt pone quale unica condizione per la conversione del

prestito di studio l'esistenza di oggettive difficoltà economiche, ciò che in

concreto non si realizza, atteso come la riqualifica professionale gli ha

permesso finanche di migliorare la sua situazione finanziaria.

A giusto titolo dunque l'UAST prima e il Consiglio di Stato poi, hanno ritenuto

che la condizione economica dell'insorgente dal 2010 al 2016 era tale da

permettere il rimborso, quantomeno parziale, del prestito di studio; decisione,

questa, che non appare né priva di giustificazioni oggettive né lesiva di

principi costituzionali sopra evocati.

Inapplicabili risultano invece i disposti della Lorform e del suo regolamento,

in primo luogo poiché gli aiuti allo studio non sono stati erogati su quella

base legislativa e le norme citate sono da tempo abrogate (BU 2008, 183; BU

2014, 344 e BU 2015, 194). A prescindere da ciò le stesse non conferivano alcun

diritto alla conversione qui richiesta. Inconferente risulta pure il

riferimento all'art. 14 Cost./TI, ritenuto che gli obiettivi sociali sanciti

dal disposto in parola si rivolgono essenzialmente alle autorità legislative,

chiamate a fissarne natura e modalità, e non costituiscono pertanto norme

direttamente applicabili in sede giudiziaria (cfr. Rapporto n. 4341 del 9

giugno 1997 della commissione legislativa sul messaggio del 20 dicembre 1994

concernente il progetto di revisione totale della Costituzione ticinese [in:

RVGC sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 536]; STA 38.2015.20 del 25

giugno 2015 consid. 2.7). Tra le legislazioni emesse in base a questi obiettivi (segnatamente la lett. f

dell'art. 14 Cost./TI) vi è, tra l'altro, la LASt (cfr. STF 2C_244/2008 del 5

giugno 2009 consid. 2.2). Le

prestazioni sociali in favore di persone bisognose per ragioni di malattia o di

handicap, con particolare riferimento alle riformazioni professionali, sono

oggetto di altre normative, tra cui la legge federale sull'assicurazione per

l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20); la materia tuttavia esula di

tutta evidenza dall'oggetto della presente vertenza e in questo senso il fatto

che le autorità non abbiano tenuto in considerazione la decisione dell'UAI di

rifiutare la presa a carico delle spese per la formazione professionale del

ricorrente, pronuncia che andava se del caso impugnata, non presta il fianco a

critica. Per quanto attiene infine al ritardo con cui il Governo cantonale avrebbe

emesso la propria decisione, nemmeno l'insorgente pretende di aver mai sollecitato

l'autorità, per cui le sue critiche cadono nel vuoto. In ogni caso, le stesse

non permetterebbero di sovvertire l'esito del presente gravame.

4.

4.1. Visto

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera