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Decisione

52.2019.333

Ricorso contro la mancata assegnazione di ripetibili in favore di un Comune

14 maggio 2020Italiano13 min

ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte

Source ti.ch

Incarti

n.

52.2019.333

52.2019.334

Lugano

14

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sui ricorsi del 1° luglio 2019 del

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

a.

la risoluzione del 28 maggio 2019 (n. 2687) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla CO

1 avverso lo scritto del 20 dicembre 2018 del Municipio del RI 1 (limitatamente

alle ripetibili);

b.

le risoluzioni del 28 maggio 2019 (n. da 2688 a 2696)

del Consiglio di Stato che dichiara irricevibili le impugnative presentate da

CO 3, da CO 4, da CO 5 e CO 6, da CO 7 e CO 8, dalla CO 9, da CO 10, dalla CO

11, da CO 12 e CO 13 e da CO 14 e CO 15 avverso gli scritti del 20 dicembre

2018 del Municipio del RI 1 (limitatamente alle ripetibili);

ritenuto, in

fatto

che con scritti del 20 dicembre 2018 il Municipio del RI

1 ha chiesto ai proprietari indicati in ingresso alcune informazioni in

relazione all'utilizzo degli appartamenti di loro proprietà sul mapp. 6__________

di L__________, costituito in proprietà per piani (PPP) e inserito nel comparto

che ospita il __________, per gli anni 2018 e 2019;

che contro tali scritti i citati proprietari sono

insorti, con atti separati, davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;

che all'accoglimento dei gravami si è opposto RI 1,

facendosi patrocinare dall'avv. PA 1; esso ne ha contestato la ricevibilità, in

quanto a suo dire le lettere del 20 dicembre 2018 non configuravano delle

decisioni formali che potevano formare oggetto di ricorso;

che con le risoluzioni del 28 maggio 2019 citate in

ingresso il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi,

accogliendo la tesi del RI 1;

che con i citati giudizi il Governo ha posto la tassa

di giustizia (fr. 300.-) a carico dei ricorrenti, mentre non ha riconosciuto al

RI 1, patrocinato, un indennizzo a titolo di ripetibili, ritenuto che

(…) è dotato di un servizio giuridico e non è comparso a tutela di propri

interessi pecuniari, e che non era data una particolare complessità della

vertenza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che RI 1 insorge ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo contestando le citate pronunce

limitatamente alla mancata attribuzione in suo favore di un'indennità per

ripetibili; esso postula in via principale il rinvio degli atti al Consiglio di

Stato affinché si pronunci su tale aspetto, in via subordinata che i

proprietari citati in ingresso siano

condannati a versargli fr. 2'000.- ciascuno per ripetibili della procedura di

prima istanza;

che RI 1 sostiene che l'assistenza di uno studio legale

esterno si è resa necessaria per il fatto che le risoluzioni governative

impugnate si inserirebbero in una vertenza annosa e complessa concernente il

comparto in cui è ubicato il mapp. 6__________, in relazione al quale sarebbero

state promosse numerose procedure di cui si occupano da tempo l'avv. PA 1 e il

suo studio legale, che per tale motivo disporrebbero di una perfetta conoscenza

dei fatti oggetto di contestazione; inoltre, l'ufficio giuridico comunale non

avrebbe potuto occuparsi della trattazione delle cause per mancanza di tempo e

risorse;

che RI 1 aggiunge che l'assegnazione di ripetibili in

suo favore si giustificherebbe anche per il carattere temerario dei ricorsi e

per le importanti implicazioni finanziarie della vertenza;

che all'accoglimento dei

gravami si oppongono la CO 1,

patrocinata dall'avv. PA 2, nonché la CO 9,

CO 7 e CO 8, CO 5 e CO 6, CO 12 e CO 13, CO

Fatti

14 e CO 15 e la CO 11, tutti patrocinati

dall'avv. PA 3, e CO 3, con argomenti di cui si

dirà, per quanto necessario, in seguito; CO 4 e CO 10 sono invece rimasti

silenti;

che anche il Consiglio di

Stato postula la reiezione dei ricorsi, confermando le argomentazioni e

conclusioni contenute nelle decisioni impugnate;

che con scritti dell'8

agosto 2019 e del 23 settembre 2019 RI 1 rinuncia a replicare;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);

che la legittimazione attiva

del RI 1 è certa (art. 209 lett. b LOC) e i ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1

LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine e possono

essere evasi con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm e

in base agli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di

ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte

per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili);

che soccombente è la parte che

propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato

(RDAT 1986 n. 23; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della

decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger

[curatori], Praxiskommentar VwVG, II

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63);

che l'assegnazione delle ripetibili non

costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso

obbligo, desumibile dal testo dell'art. 49 cpv. 1 LPAmm (STA 52.2018.439 del 20

novembre 2018, 52.2015.18 del 29 aprile 2015); per quanto concerne l'importo,

invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile

davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso

del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che, in concreto, il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibili i ricorsi dei proprietari

indicati in ingresso; tale aspetto non è contestato davanti al Tribunale

e deve, pertanto, esse considerato come acquisito;

che, di conseguenza, è fuori di

dubbio che essi fossero soccombenti

davanti al Governo; del resto, a ben vedere, nemmeno pretendono altrimenti;

che oggetto della

presente vertenza è quindi unicamente la questione relativa all'assegnazione di

ripetibili in favore del RI 1 qui ricorrente, che si è fatto patrocinare da un

legale davanti al Governo e che, nella sua risposta in prima sede, ne aveva

espressamente chiesto l'attribuzione;

che l'art. 49 cpv. 2

LPAmm stabilisce che gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di

diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a

un'indennità per ripetibili; rimangono riservate le procedure particolarmente

complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari;

che tranne nei casi in cui è

esplicitamente escluso dalla legge (si veda per es. art. 104 cpv. 3 Gesetz über

die Verwaltungsrechtspflege del Canton Berna), il riconoscimento di

un'indennità per ripetibili a favore dell'autorità pubblica può quindi entrare in linea

di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della

conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di

fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un

legale a causa della complessità

giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi

sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla

decisione impugnata (cfr. STA 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2,

52.2017.350 del 7 marzo 2018, 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco

Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [curatori],

Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, III ed.,

Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti);

che nella prassi si ritiene che il fatto di compiere

degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui

un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando,

se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi

fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono

l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali

già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss,

loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via

ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve

di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli

deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover

sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas

Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104);

che, in concreto, benché RI 1 disponga di un proprio

ufficio giuridico, davanti al Governo esso si è fatto assistere dall'avv. PA 1,

motivando tale scelta con la complessità della vertenza in cui si inseriscono

le decisioni governative impugnate, con le implicazioni finanziarie che le

cause comportano per RI 1 e con il fatto che la trattazione autonoma delle

procedure ricorsuali di prima istanza avrebbe arrecato al suo ufficio giuridico

un dispendio lavorativo eccessivo, al quale

andavano ad aggiungersi la mancanza di tempo e di risorse in seno allo

stesso;

che, a proposito di quest'ultimo aspetto, il fatto che

RI 1 si sia visto intimare dieci ricorsi lunghi e articolati potrebbe in

effetti lasciar presupporre che il suo servizio giuridico avrebbe dovuto far

fronte a un dispendio lavorativo fuori dalla norma se si fosse occupato

autonomamente della trattazione delle cause davanti al Governo;

che, in realtà, in prima sede RI 1 si è trovato

confrontato con nove ricorsi redatti dallo stesso patrocinatore, ossia dall'avv.

PA 3, che erano identici dal profilo delle motivazioni;

che l'unico ricorso a differire dagli altri dal profilo

del contenuto e a sollevare preliminarmente la questione relativa

all'impugnabilità dello scritto del 20 dicembre 2018 del Municipio era quello

allestito dall'avv. PA 2 per la CO 1;

che, malgrado l'ampia

esposizione degli antefatti e le corpose digressioni sulle pregresse procedure

che li hanno visti coinvolti, i gravami inoltrati al Governo dai ricorrenti non

ponevano delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano

il sostegno di un legale per poter essere discusse: in concreto si trattava

principalmente di esprimersi in merito alla questione dell'impugnabilità degli

scritti del 20 dicembre 2018, sollevata dalla CO 1 con il suo gravame e dallo stesso RI 1 in

sede responsiva, e sul concetto di decisione, ossia su una tematica giuridica basilare

nell'attività delle autorità amministrative, in merito alla quale dottrina e

giurisprudenza si esprimono in modo chiaro e concorde (DTF 139 V 143 consid.

1.2 con riferimenti,

128 II 156 consid. 3a; STF 2C_246/2014 del 7 agosto

2014 consid. 5.1-5.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix

Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo

2016, n. 849 segg. ad § 13);

che, di conseguenza, l'ufficio

giuridico comunale disponeva senza ombra di dubbio delle risorse e delle conoscenze

giuridiche necessarie per affrontare tale questione;

che in simili circostanze, il medesimo avrebbe potuto infatti

gestire autonomamente i ricorsi redatti dall'avv. PA 3, contenendo i costi e

riducendo il carico lavorativo ad esempio attraverso l'elaborazione di un unico

allegato di risposta, ciò che poi equivale sostanzialmente a quanto fatto dall'avv.

PA 1, che ha presentato davanti al Governo nove distinti allegati responsivi

praticamente identici tra loro e non particolarmente corposi, oltre che un egual

numero di dupliche, tutte uguali e consistenti in una lettera di appena due

pagine;

che poiché il ricorso della CO 1 verteva su

un'identica problematica, anch'esso avrebbe potuto essere gestito autonomamente

dall'ufficio giuridico comunale, senza che ciò gli arrecasse un carico

lavorativo supplementare;

che, contrariamente a quanto sostiene RI 1, le cause sono legate soltanto indirettamente ai fatti su cui

si concentrano i complessi procedimenti amministrativi, tutt'ora pendenti, che

vedono contrapposti RI 1, patrocinato dall'avv. PA 1, e la promotrice

immobiliare del __________;

che il fatto che i qui resistenti nei loro ricorsi

abbiano fatto lungamente riferimento a questioni attinenti a quei procedimenti

non permette di concludere che le procedure di prima istanza fossero anch'esse

complesse a tal punto da giustificare l'intervento dello studio legale __________

a tutela degli interessi dell'autorità comunale;

che, anzi, tale circostanza corrobora la tesi secondo

cui in concreto il patrocinio di un legale esterno non era necessario:

trattandosi di considerazioni già note al RI 1 e ampiamente discusse in separata

sede, nell'ambito delle procedure che qui interessano l'autorità comunale

avrebbe difatti senz'altro potuto limitarsi a riproporre le medesime

argomentazioni già formulate in quei procedimenti, anziché ricorrere nuovamente

all'assistenza del suo legale di riferimento;

che, oltretutto, nelle risposte davanti al Governo lo

stesso patrocinatore del RI 1, riferendosi alle considerazioni relative alla

situazione pianificatoria e alle autorizzazioni edilizie del _______, le ha

definite a più riprese irrilevanti per rapporto alle procedure e ha aggiunto

che avrebbe preso soltanto brevemente posizione in merito per scrupolo di

patrocinio;

che, nello specifico, non

risulta nemmeno che RI 1 abbia agito a tutela di propri interessi pecuniari ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPAmm; la richiesta risarcitoria di circa franchi

avanzata dalla promotrice immobiliare nei suoi confronti (cfr. doc. allegato

al ricorso) non ha nulla a che vedere con le cause oggetto di discussione e non

conferisce pertanto al RI 1 il diritto di chiedere in questo contesto il

riconoscimento di un'indennità per ripetibili;

che i gravami in prima

sede non erano nemmeno temerari; del resto, se lo fossero stati, nelle risposte

RI 1 non avrebbe di certo dedicato ampio spazio alla questione relativa

all'impugnabilità dei suoi scritti del 20 dicembre 2018 e a difenderne la base

legale e le motivazioni;

che, in conclusione, non essendone date le condizioni,

a ragione il Consiglio di Stato ha negato l'assegnazione delle ripetibili in

favore del RI 1;

che i ricorsi devono dunque

essere respinti;

che, dato l'esito, si prescinde dal

prelievo della tassa di giustizia, ritenuto che RI 1 soccombente ne va esente

(art. 47 cpv. 6 LPAmm);

che RI 1 rifonderà ai resistenti che si sono fatti

patrocinare in questa sede di giudizio congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. I

ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

Non si preleva la tassa di

giustizia. RI 1 rifonderà alla CO 1 fr. 1'000.-, rispettivamente a CO 5 e CO 6,

CO 7 e CO 8, CO 12 e CO 13, CO 14 e CO 15, alla CO 9 e alla CO 11 complessivi

fr. 1'000.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera