52.2019.333
Ricorso contro la mancata assegnazione di ripetibili in favore di un Comune
14 maggio 2020Italiano13 min
ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte
Source ti.ch
Incarti
n.
52.2019.333
52.2019.334
Lugano
14
maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sui ricorsi del 1° luglio 2019 del
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
a.
la risoluzione del 28 maggio 2019 (n. 2687) del
Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla CO
1 avverso lo scritto del 20 dicembre 2018 del Municipio del RI 1 (limitatamente
alle ripetibili);
b.
le risoluzioni del 28 maggio 2019 (n. da 2688 a 2696)
del Consiglio di Stato che dichiara irricevibili le impugnative presentate da
CO 3, da CO 4, da CO 5 e CO 6, da CO 7 e CO 8, dalla CO 9, da CO 10, dalla CO
11, da CO 12 e CO 13 e da CO 14 e CO 15 avverso gli scritti del 20 dicembre
2018 del Municipio del RI 1 (limitatamente alle ripetibili);
ritenuto, in
fatto
che con scritti del 20 dicembre 2018 il Municipio del RI
1 ha chiesto ai proprietari indicati in ingresso alcune informazioni in
relazione all'utilizzo degli appartamenti di loro proprietà sul mapp. 6__________
di L__________, costituito in proprietà per piani (PPP) e inserito nel comparto
che ospita il __________, per gli anni 2018 e 2019;
che contro tali scritti i citati proprietari sono
insorti, con atti separati, davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;
che all'accoglimento dei gravami si è opposto RI 1,
facendosi patrocinare dall'avv. PA 1; esso ne ha contestato la ricevibilità, in
quanto a suo dire le lettere del 20 dicembre 2018 non configuravano delle
decisioni formali che potevano formare oggetto di ricorso;
che con le risoluzioni del 28 maggio 2019 citate in
ingresso il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili i ricorsi,
accogliendo la tesi del RI 1;
che con i citati giudizi il Governo ha posto la tassa
di giustizia (fr. 300.-) a carico dei ricorrenti, mentre non ha riconosciuto al
RI 1, patrocinato, un indennizzo a titolo di ripetibili, ritenuto che
(…) è dotato di un servizio giuridico e non è comparso a tutela di propri
interessi pecuniari, e che non era data una particolare complessità della
vertenza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che RI 1 insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo contestando le citate pronunce
limitatamente alla mancata attribuzione in suo favore di un'indennità per
ripetibili; esso postula in via principale il rinvio degli atti al Consiglio di
Stato affinché si pronunci su tale aspetto, in via subordinata che i
proprietari citati in ingresso siano
condannati a versargli fr. 2'000.- ciascuno per ripetibili della procedura di
prima istanza;
che RI 1 sostiene che l'assistenza di uno studio legale
esterno si è resa necessaria per il fatto che le risoluzioni governative
impugnate si inserirebbero in una vertenza annosa e complessa concernente il
comparto in cui è ubicato il mapp. 6__________, in relazione al quale sarebbero
state promosse numerose procedure di cui si occupano da tempo l'avv. PA 1 e il
suo studio legale, che per tale motivo disporrebbero di una perfetta conoscenza
dei fatti oggetto di contestazione; inoltre, l'ufficio giuridico comunale non
avrebbe potuto occuparsi della trattazione delle cause per mancanza di tempo e
risorse;
che RI 1 aggiunge che l'assegnazione di ripetibili in
suo favore si giustificherebbe anche per il carattere temerario dei ricorsi e
per le importanti implicazioni finanziarie della vertenza;
che all'accoglimento dei
gravami si oppongono la CO 1,
patrocinata dall'avv. PA 2, nonché la CO 9,
CO 7 e CO 8, CO 5 e CO 6, CO 12 e CO 13, CO
Fatti
14 e CO 15 e la CO 11, tutti patrocinati
dall'avv. PA 3, e CO 3, con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito; CO 4 e CO 10 sono invece rimasti
silenti;
che anche il Consiglio di
Stato postula la reiezione dei ricorsi, confermando le argomentazioni e
conclusioni contenute nelle decisioni impugnate;
che con scritti dell'8
agosto 2019 e del 23 settembre 2019 RI 1 rinuncia a replicare;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che la legittimazione attiva
del RI 1 è certa (art. 209 lett. b LOC) e i ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1
LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine e possono
essere evasi con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm e
in base agli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di
ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte
per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili);
che soccombente è la parte che
propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato
(RDAT 1986 n. 23; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della
decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger
[curatori], Praxiskommentar VwVG, II
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63);
che l'assegnazione delle ripetibili non
costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso
obbligo, desumibile dal testo dell'art. 49 cpv. 1 LPAmm (STA 52.2018.439 del 20
novembre 2018, 52.2015.18 del 29 aprile 2015); per quanto concerne l'importo,
invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile
davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso
del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibili i ricorsi dei proprietari
indicati in ingresso; tale aspetto non è contestato davanti al Tribunale
e deve, pertanto, esse considerato come acquisito;
che, di conseguenza, è fuori di
dubbio che essi fossero soccombenti
davanti al Governo; del resto, a ben vedere, nemmeno pretendono altrimenti;
che oggetto della
presente vertenza è quindi unicamente la questione relativa all'assegnazione di
ripetibili in favore del RI 1 qui ricorrente, che si è fatto patrocinare da un
legale davanti al Governo e che, nella sua risposta in prima sede, ne aveva
espressamente chiesto l'attribuzione;
che l'art. 49 cpv. 2
LPAmm stabilisce che gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di
diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a
un'indennità per ripetibili; rimangono riservate le procedure particolarmente
complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari;
che tranne nei casi in cui è
esplicitamente escluso dalla legge (si veda per es. art. 104 cpv. 3 Gesetz über
die Verwaltungsrechtspflege del Canton Berna), il riconoscimento di
un'indennità per ripetibili a favore dell'autorità pubblica può quindi entrare in linea
di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della
conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di
fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un
legale a causa della complessità
giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi
sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla
decisione impugnata (cfr. STA 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2,
52.2017.350 del 7 marzo 2018, 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/Marco
Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/Kaspar Plüss [curatori],
Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, III ed.,
Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti);
che nella prassi si ritiene che il fatto di compiere
degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui
un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando,
se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi
fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono
l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali
già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss,
loc. cit.), per cui il privato che si vede costretto ad intraprendere la via
ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve
di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli
deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover
sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104);
che, in concreto, benché RI 1 disponga di un proprio
ufficio giuridico, davanti al Governo esso si è fatto assistere dall'avv. PA 1,
motivando tale scelta con la complessità della vertenza in cui si inseriscono
le decisioni governative impugnate, con le implicazioni finanziarie che le
cause comportano per RI 1 e con il fatto che la trattazione autonoma delle
procedure ricorsuali di prima istanza avrebbe arrecato al suo ufficio giuridico
un dispendio lavorativo eccessivo, al quale
andavano ad aggiungersi la mancanza di tempo e di risorse in seno allo
stesso;
che, a proposito di quest'ultimo aspetto, il fatto che
RI 1 si sia visto intimare dieci ricorsi lunghi e articolati potrebbe in
effetti lasciar presupporre che il suo servizio giuridico avrebbe dovuto far
fronte a un dispendio lavorativo fuori dalla norma se si fosse occupato
autonomamente della trattazione delle cause davanti al Governo;
che, in realtà, in prima sede RI 1 si è trovato
confrontato con nove ricorsi redatti dallo stesso patrocinatore, ossia dall'avv.
PA 3, che erano identici dal profilo delle motivazioni;
che l'unico ricorso a differire dagli altri dal profilo
del contenuto e a sollevare preliminarmente la questione relativa
all'impugnabilità dello scritto del 20 dicembre 2018 del Municipio era quello
allestito dall'avv. PA 2 per la CO 1;
che, malgrado l'ampia
esposizione degli antefatti e le corpose digressioni sulle pregresse procedure
che li hanno visti coinvolti, i gravami inoltrati al Governo dai ricorrenti non
ponevano delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano
il sostegno di un legale per poter essere discusse: in concreto si trattava
principalmente di esprimersi in merito alla questione dell'impugnabilità degli
scritti del 20 dicembre 2018, sollevata dalla CO 1 con il suo gravame e dallo stesso RI 1 in
sede responsiva, e sul concetto di decisione, ossia su una tematica giuridica basilare
nell'attività delle autorità amministrative, in merito alla quale dottrina e
giurisprudenza si esprimono in modo chiaro e concorde (DTF 139 V 143 consid.
1.2 con riferimenti,
128 II 156 consid. 3a; STF 2C_246/2014 del 7 agosto
2014 consid. 5.1-5.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo
2016, n. 849 segg. ad § 13);
che, di conseguenza, l'ufficio
giuridico comunale disponeva senza ombra di dubbio delle risorse e delle conoscenze
giuridiche necessarie per affrontare tale questione;
che in simili circostanze, il medesimo avrebbe potuto infatti
gestire autonomamente i ricorsi redatti dall'avv. PA 3, contenendo i costi e
riducendo il carico lavorativo ad esempio attraverso l'elaborazione di un unico
allegato di risposta, ciò che poi equivale sostanzialmente a quanto fatto dall'avv.
PA 1, che ha presentato davanti al Governo nove distinti allegati responsivi
praticamente identici tra loro e non particolarmente corposi, oltre che un egual
numero di dupliche, tutte uguali e consistenti in una lettera di appena due
pagine;
che poiché il ricorso della CO 1 verteva su
un'identica problematica, anch'esso avrebbe potuto essere gestito autonomamente
dall'ufficio giuridico comunale, senza che ciò gli arrecasse un carico
lavorativo supplementare;
che, contrariamente a quanto sostiene RI 1, le cause sono legate soltanto indirettamente ai fatti su cui
si concentrano i complessi procedimenti amministrativi, tutt'ora pendenti, che
vedono contrapposti RI 1, patrocinato dall'avv. PA 1, e la promotrice
immobiliare del __________;
che il fatto che i qui resistenti nei loro ricorsi
abbiano fatto lungamente riferimento a questioni attinenti a quei procedimenti
non permette di concludere che le procedure di prima istanza fossero anch'esse
complesse a tal punto da giustificare l'intervento dello studio legale __________
a tutela degli interessi dell'autorità comunale;
che, anzi, tale circostanza corrobora la tesi secondo
cui in concreto il patrocinio di un legale esterno non era necessario:
trattandosi di considerazioni già note al RI 1 e ampiamente discusse in separata
sede, nell'ambito delle procedure che qui interessano l'autorità comunale
avrebbe difatti senz'altro potuto limitarsi a riproporre le medesime
argomentazioni già formulate in quei procedimenti, anziché ricorrere nuovamente
all'assistenza del suo legale di riferimento;
che, oltretutto, nelle risposte davanti al Governo lo
stesso patrocinatore del RI 1, riferendosi alle considerazioni relative alla
situazione pianificatoria e alle autorizzazioni edilizie del _______, le ha
definite a più riprese irrilevanti per rapporto alle procedure e ha aggiunto
che avrebbe preso soltanto brevemente posizione in merito per scrupolo di
patrocinio;
che, nello specifico, non
risulta nemmeno che RI 1 abbia agito a tutela di propri interessi pecuniari ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPAmm; la richiesta risarcitoria di circa franchi
avanzata dalla promotrice immobiliare nei suoi confronti (cfr. doc. allegato
al ricorso) non ha nulla a che vedere con le cause oggetto di discussione e non
conferisce pertanto al RI 1 il diritto di chiedere in questo contesto il
riconoscimento di un'indennità per ripetibili;
che i gravami in prima
sede non erano nemmeno temerari; del resto, se lo fossero stati, nelle risposte
RI 1 non avrebbe di certo dedicato ampio spazio alla questione relativa
all'impugnabilità dei suoi scritti del 20 dicembre 2018 e a difenderne la base
legale e le motivazioni;
che, in conclusione, non essendone date le condizioni,
a ragione il Consiglio di Stato ha negato l'assegnazione delle ripetibili in
favore del RI 1;
che i ricorsi devono dunque
essere respinti;
che, dato l'esito, si prescinde dal
prelievo della tassa di giustizia, ritenuto che RI 1 soccombente ne va esente
(art. 47 cpv. 6 LPAmm);
che RI 1 rifonderà ai resistenti che si sono fatti
patrocinare in questa sede di giudizio congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. I
ricorsi sono respinti.
Considerandi
2.
Non si preleva la tassa di
giustizia. RI 1 rifonderà alla CO 1 fr. 1'000.-, rispettivamente a CO 5 e CO 6,
CO 7 e CO 8, CO 12 e CO 13, CO 14 e CO 15, alla CO 9 e alla CO 11 complessivi
fr. 1'000.- per ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera