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Decisione

52.2019.352

Ricorso per denegata giustizia

27 agosto 2021Italiano15 min

non risultava più attuale, vista anche la dismissione d'attività da parte dell'ex

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.352

Lugano

27

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 19 luglio 2019 di

RI

1

RI

2

RI

3

componenti

la comunione ereditaria fu __________

patrocinati

da: PA 1

contro

il ritardo del Consiglio di Stato a statuire sul

ricorso per denegata giustizia presentato dai ricorrenti contro l'inazione

del Municipio di Mendrisio (mancato rilascio della licenza edilizia per un

nuovo capannone, part. __________ sezione Rancate);

ritenuto, in

fatto

A. __________ era

proprietario di un vasto terreno (part. __________, di 9'230 m2) -

ora appartenente ad RI 1 (a seguito di divisione ereditaria del 29 marzo 2019)

- situato a Rancate, nel comparto Valera (compreso tra la strada cantonale

Mendrisio-Genestrerio, la linea ferroviaria Mendrisio-Stabio e la semiautostrada

A394 Mendrisio-Stabio), in un'area che il piano regolatore vigente (PR 2002)

assegna alla zona industriale Ia.

ESTRATTO MAPPA N

B. a. Sul fondo, verso

sud, vi è uno stabile (sub A, di 1'174 m2), edificato agli inizi

degli anni '90, che in passato era utilizzato per il deposito di contenitori

vuoti e, successivamente, anche per il riempimento e stoccaggio di fusti con oli

lubrificanti.

A seguito di una conversione dell'attività, con permesso edilizio del 3 luglio

2006 (avviso n. 53975) nell'edificio è stata autorizzata la messa in funzione (da

parte della T__________ SA) di un impianto di pressatura e imballaggio di

rifiuti (plastica, carta e cartone) nonché il deposito provvisorio di materiale

ferroso, destinati principalmente all'esportazione (per quantitativi in

lavorazione in ogni caso non superiori alle 1'000 t/anno). Il 20

giugno 2008 è stata rilasciata su notifica un'ulteriore licenza edilizia per

ampliare la superficie al servizio di tale attività (nuova piazzola di carico

esterna).

C. a. Il 4 maggio 2007 __________

ha chiesto all'allora Municipio di Rancate la licenza edilizia per costruire a

nord del fondo un nuovo capannone (m 60 x 40) ad uso deposito per i predetti

rifiuti smaltiti dalla T__________ SA. La relazione indicava tra l'altro che

non era previsto alcun aumento del traffico veicolare.

b. Nel termine di pubblicazione di 15 giorni, la domanda non ha suscitato

opposizioni. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale (n. 58727), con risoluzione

del 5 novembre 2007 l'autorità locale, richiamato l'art. 63 cpv. 3 dell'allora

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), ha tuttavia sospeso tale

domanda sino alla scadenza della zona di pianificazione comunale frattanto

adottata per il comparto Valera (ritenuto che il progetto contrastava o

comunque rendeva più ardua la pianificazione in atto).

c. La predetta decisione, confermata dal Consiglio di Stato l'11 giugno 2008, è

stata ulteriormente tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo che, con

sentenza del 7 gennaio 2009 (n. 52.2008.229), ha respinto un ricorso interposto

da __________ e dall'allora proprietaria del fondo (G__________ SA).

D. a. Il 20 aprile 2012,

preso atto dell'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n.

79799), il Municipio del Comune di Mendrisio (al quale si era frattanto

aggregato Rancate) ha rila-sciato alla __________ SRL (insediatasi sul fondo al

posto della T__________ SA) una licenza edilizia per formare in un settore dell'edificio

esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non inquinato. Stando

al progetto, sarebbero stati stoccati transitoriamente circa 300 m3

di materiale, senza alcuna lavorazione, né incremento di traffico.

b. Sentita l'autorità cantonale (avviso n. 90923), il 27 febbraio 2015 l'Esecutivo

locale ha poi concesso a __________ un ulteriore permesso per formare due

depositi temporanei di materiali atti all'esportazione. Il primo, su un'area

del piazzale esterno, di materiale di scavo non inquinato (600 m3);

il secondo, sotto la tettoia annessa all'edificio, di materiale di demolizione

non separato (500 m3), delimitato da due muri a L. Secondo il

progetto approvato, i nuovi depositi non avrebbero determinato alcun aumento di

traffico, ritenuto che il predetto deposito provvisorio (ca. 300 m3)

interno al capannone (supra consid. Da) sarebbe stato eliminato.

E. a. Con domanda di

costruzione dell'8 maggio 2015, __________ ha chiesto al Municipio di Mendrisio

un'ulteriore licenza edilizia per costruire sul lato nord del fondo un nuovo

capannone prefabbricato, formato da un volume principale (m 60 x 40; h 12 m) e

uno laterale (più basso e stretto), simile a quello della domanda del 2007, ma

destinato allo stoccaggio di inerti e materiali edili.

b. Tale domanda - come

risulta dal parallelo procedimento (inc. 52.2019.550) - è stata ampliata e

modificata a più riprese in corso di procedura, fino a diventare un progetto per

un nuovo centro di lavorazione e riciclaggio di inerti edili e terrosi, capace

di trattare fino a 50'000 t/anno di materiali (cfr. rapporto d'impatto

ambientale dell'agosto 2016).

c. A seguito di un iter procedurale che non occorre riprendere, tale progetto è

per finire sfociato in un diniego del permesso del 26 giugno 2018. Adito dai

membri della comunione ereditaria fu __________ (già subentrata a quest'ultimo),

con giudizio del 25 settembre 2019 l'Esecutivo cantonale ha tuttavia annullato

tale decisione, rinviando gli atti al Municipio, affinché si pronunciasse

nuovamente tramite una misura di salvaguardia (decisione sospensiva), visto il

contrasto con il progetto del Piano di utilizzazione cantonale per il comparto

Valera (PUC-CV) allora in consultazione.

Contro tale giudizio i membri della CE fu __________ si sono aggravati davanti

a questo Tribunale, con un ricorso che verrà evaso con giudizio separato di

data odierna (inc. 52.2019.550).

F. a. Nel

frattempo, il 25 aprile 2018, i predetti hanno presentato un'ulteriore domanda

di costruzione, questa volta per la modifica parziale del materiale

di lavorazione all'interno del capannone esistente (part. __________, sub

A). Tale domanda prevede in particolare di ridurre la superficie di lavorazione

e/o stoccaggio dei rifiuti trattati internamente (carta, plastica, vetro,

materiali ferrosi; ca. 1'000 t/anno), formando una nuova area (16 x 24 m) per

il deposito e il trattamento di materiali di scavo e demolizione mediante un

frantoio. Secondo tale progetto, la futura attività di frantumazione di

tali materiali inerti non supererà le 9'000 tonnellate/anno.

b. Successivamente alla pubblicazione, dopo aver completato una prima volta la

domanda il 26 luglio 2018 (con uno studio fonico e atti relativi alle

canalizzazioni), su richiesta dell'autorità dipartimentale, il 16 ottobre 2018

la parte istante ha prodotto un primo rapporto d'impatto ambientale (RIA

ottobre 2018). Secondo tale rapporto, grazie all'installazione del frantoio a

mascelle, l'attività "ottimizzata" della L__________ SA potrà

trattare fino a 46'000 t/anno di materiale (di cui 45'0000 t di

materiale edile e terroso e 1'000 t di altri rifiuti ferrosi e non, carta,

plastica, vetro), rientrando negli impianti soggetti all'esame dell'impatto

sull'ambiente (pag. 4, 5).

G. a. Nel frattempo, il

30 maggio 2017 e il 10 luglio 2018, i membri della comunione ereditaria fu __________

hanno anche sollecitato il Municipio a evadere la domanda di costruzione

rimasta sospesa dal 2007 (supra consid. C).

b. Il 12 luglio 2018, l'Esecutivo comunale li ha informati di aver trasmesso l'incarto

all'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) per un riesame.

H. Dopo un ulteriore

sollecito del 12 settembre 2018, il 25 ottobre 2018 gli eredi RI 2, RI 3 e RI 1

hanno presentato al Governo un ricorso per denegata giustizia contro l'inazione

del Municipio, chiedendo che gli fosse ordinato di rilasciare la licenza

edilizia richiesta. Hanno lamentato la trattazione defatigatoria dell'incarto sia

da parte del Municipio che dell'autorità dipartimentale.

Fatti

I. a. Mentre

era pendente quest'ultima procedura, il 6 novembre 2018 l'UDC ha domandato agli

eredi __________ di aggiornare l'incarto relativo alla domanda del 2007 (che

non risultava più attuale, vista anche la dismissione d'attività da parte dell'ex

T__________ SA), chiedendo tra l'altro di descrivere compiutamente il tipo d'insediamento

previsto (impianti, attività che verranno svolte, ecc.), di produrre uno studio

fonico e di fornire indicazioni in merito ai rifiuti da lavorare e/o depositare

(tipologia, quantitativi, ecc.).

b. Quello stesso giorno - alla luce della riattivazione di quest'ultimo

procedimento - l'autorità dipartimentale ha chiesto alla parte istante di

completare il RIA prodotto nel parallelo incarto riguardante il capannone

esistente (supra consid. Fb), chiedendo una valutazione congiunta delle

ripercussioni ambientali derivanti dai due progetti.

c. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, con scritto del 27 marzo 2019,

gli istanti hanno dato seguito alle due richieste, allegando per entrambe le

procedure una relazione tecnica (febbraio 2019) e un RIA (dicembre 2018)

aggiornati, che perfezionano le due domande con due varianti: la prima

(1) chiede di introdurre, in una parte delimitata dell'edificio esistente, la

lavorazione e il deposito di materiali inerti provenienti da scavi e

demolizioni (per un massimo di 45'000 t/anno), mantenendo gli altri rifiuti

(carta, plastica, ecc.) attualmente trattati (ca. 1'000 t/anno; per una

capacità totale di 46'000 t/anno). La seconda (2) prevede - in

aggiunta alla variante 1 - la costruzione del secondo capannone da adibire

al deposito degli altri rifiuti (non edili e non terrosi), portando

quindi la capacità complessiva dell'impianto a 50'000 t/anno di

materiali (di cui 45'000 t/anno di inerti e 5'000 t/anno di altri rifiuti).

d. Questi atti non hanno dato luogo a nuove pubblicazioni.

e. Il 24 maggio 2019 la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del

suolo (SPAAS) ha rassegnato la valutazione sul RIA. Il 29 luglio e il 23 agosto

2019 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno reso i loro

avvisi (n. 105552 e n. 58727/ 107356) sulle due domande. Della procedura che ne

è seguita si dirà semmai più avanti.

J. Con ricorso per

denegata giustizia del 19 luglio 2019, i membri della comunione ereditaria __________

sono frattanto insorti davanti a questo Tribunale, censurando il ritardo del Governo

a statuire sul loro ricorso per denegata giustizia (supra consid. H) e

riproponendo le stesse domande rimaste inascoltate.

Hanno biasimato la lentezza della precedente istanza a decidere (nonostante lo

scambio di allegati terminato il 24 gennaio 2019), rilevando di aver anche

sollecitato nuovamente il Municipio a evadere la domanda e lamentando inoltre

lo stesso trattamento defatigatorio per le altre procedure edilizie relative

alla part. __________.

K. Mediante pronuncia dell'11

settembre 2019 (n. 4337), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per

denegata giustizia pendente dinnanzi ad esso, rinviando gli atti all'autorità

comunale affinché provveda a evadere la domanda di costruzione del 4 maggio

2007. Ripercorsi i fatti, la precedente istanza ha essenzialmente ritenuto che

il Municipio - tra la scadenza della zona di pianificazione (6 agosto 2014) e

la comunicazione del 28 maggio 2018 - avesse ritardato eccessivamente, senza

motivo, l'evasione della domanda di costruzione del 2007, incorrendo in un

diniego di giustizia formale.

L. a. Richiamato

questo giudizio, il Governo ha chiesto al Tribunale di considerare il gravame

del 19 luglio 2019 privo d'oggetto. Ha comunque negato di non essersi

pronunciato in tempi normali, avuto riguardo alle diverse vicissitudini

procedurali.

b. Con la risposta, il

Municipio si è dal canto suo opposto all'accoglimento del gravame, con

motivazioni di cui si dirà semmai più avanti.

c. Con la replica, gli

insorgenti - pur dando atto dell'esito del loro ricorso al Governo - si sono

essenzialmente riconfermati nelle loro tesi, protestando adeguate ripetibili.

d. In sede di duplica anche il Municipio si è riconfermato nelle proprie

conclusioni. Il Governo è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In base all'art.

67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100), può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda

indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il

medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45). In

concreto, vertendo la lite alla base della procedura sul rilascio di una

licenza edilizia, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

705.100).

1.2. Di principio è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata

giustizia colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo

(cfr. DTF 141 I 172 consid. 5.2; STA 50.2019.6 del 31 luglio 2019). Da questo

profilo è dubbio che a tutti i ricorrenti, (già) membri della comunione

ereditaria fu __________, possa essere riconosciuta la facoltà a interporre il

presente gravame. Dagli atti della parallela procedura (inc. 52.2021.181)

risulta infatti che, il 3 giugno 2019, essi hanno comunicato al Municipio che

la part. __________ è stata intestata ad RI 1, essendo stata sciolta la

Comunione ereditaria su tale fondo, chiedendo che le licenze edilizie

fossero pertanto rilasciate solo a suo nome, sia come istante che

proprietario (cfr. incarti prodotti dal Municipio, scritti del 3 giugno

2019 dell' PA 1). La questione può rimanere aperta ritenuto che,

perlomeno nella misura in cui è stato presentato da RI 1, l'abilitazione a

insorgere risulta comunque tuttora data. La circostanza che, come visto in

narrativa, mediante giudizio dell'11 settembre 2019 il Consiglio di Stato abbia

evaso il loro ricorso per denegata giustizia rende tuttavia priva d'oggetto l'impugnativa

in questa sede (cfr. DTF 125 V 373 consid. 1; STF 2C_292/2016 del 27 settembre

2016 consid. 2; STA 52.2016.606 dell'8 maggio 2018 e rimandi).

1.3. In caso di stralcio di una procedura ricorsuale per ritardata o denegata

giustizia, l'autorità giudicante deve comunque statuire sulle spese processuali

e sulle ripetibili, pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito

verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il ritardo frapposto

all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un diniego di

giustizia formale: e in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere trattata

come parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per denegata o

protratta giustizia e ha quindi diritto - se rappresentata da un avvocato o da

un mandatario professionale - a un'indennità per ripetibili in base all'art. 49

LPAmm (cfr. STA 52.2016.606 citata; Borghi/Corti,

op. cit., n. 3 ad art. 45 e rinvii).

1.4. Il ricorso in oggetto viene quindi evaso entro questi termini, sulla base

degli atti, integrati dagli incarti paralleli richiamati di questo Tribunale

(n. 52.2019.550, 52.2021.180, 52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo noti

alle parti (cfr. scritto alle parti del 5 agosto 2021).

Considerandi

2.

2.1. Secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),

che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità

giudiziarie o amministrative ognuno ha in diritto di essere giudicato entro un

termine ragionevole. L'autorità viola tale disposto se non emana la decisione

che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che

il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la

complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella

lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II

486.

consid. 3.2, 135 I 265 consid.

4.4). Per valutare se abbia procrastinato

oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare

se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr.

DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a).

2.2

Come visto in narrativa, in concreto il Consiglio di Stato ha evaso il

ricorso per denegata giustizia dei ricorrenti con giudizio dell'11 settembre

2019, ovvero circa 7 mesi e mezzo dopo la fine dello scambio degli allegati

(cfr. intimazione dupliche del 24 gennaio 2019). Avuto riguardo alla natura e

alla complessità della vertenza, riguardante l'inazione rimproverata al

Municipio nell'ambito di una procedura edilizia affatto comune (interessata da

un lungo iter e su un fondo sul quale - come visto in narrativa - si sono

innestate svariate domande di costruzione e procedure), il termine entro il

quale ha statuito il Governo non appare ancora eccessivamente lungo. Rilevante

ai fini del presente giudizio risulta inoltre come, dopo la notifica delle

dupliche, i ricorrenti non si siano oltretutto mai attivati presso il Governo

per sollecitare l'evasione del loro ricorso, conformemente al loro dovere di

diligenza e al principio della buona fede (cfr. DTF 126 V 244 consid. 2b, 125 V

373.

consid. 2b; cfr. pure STF 5A_509/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4; STA

52.2016.606

citata).

In queste circostanze, a prescindere dall'esito che ha avuto il loro gravame e

dagli asseriti ritardi denunciati anche per altre procedure, vi è da ritenere

che l'impugnativa al Tribunale sarebbe verosimilmente stata respinta.

3.

In esito a quanto precede, nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è stralciato dai ruoli, senza assegnazione di ripetibili

ai ricorrenti (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ai quali è posta a carico la tassa di

giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico,

in solido.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera