Lexipedia

Decisione

52.2019.365

Ordine di presentare una domanda di costruzione in variante

1 marzo 2021Italiano27 min

siccome tardiva, l'impugnativa presentata dai comproprietari del mapp. __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.365

Lugano

1

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 6 agosto 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 12 giugno 2019 (n. 2914) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente

contro la decisione del 19 novembre/4

dicembre 2018 con cui il Municipio di Ronco s/Ascona gli ha ordinato di presentare una

nuova domanda di costruzione per la variante di progetto concernente la costruzione

di una casa d'abitazione al mapp __________ di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. Dal 30 dicembre 2005 __________, RI 1 e __________ sono

comproprietari, in ragione di 1/3 ciascuno, del mapp. __________ di Ronco

s/Ascona, situato in località Chiossaccio, a monte di via __________, in

zona residenziale estensiva secondo il vigente piano regolatore (cfr. piano

delle zone). Il fondo, di 2689 m2, confina verso monte (nord) con

due fondi ricoperti da bosco, pure di proprietà __________, RI 1 e __________.

Verso ovest confina invece con una proprietà comunale (mapp. __________), comprendente

un percorso pedonale pubblico, che lo separa dalla part. __________0, dal 16

novembre 2016 di proprietà di CO 1.

b.

Il 17 settembre 2003, raccolto l'avviso (n. 37956 del 23 ottobre 2002)

favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il Municipio di

Ronco s/Ascona ha rilasciato a __________, all'epoca proprietaria del mapp. __________,

il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare (con piscina

coperta ed autorimessa), destinata a residenza primaria.

c.

Dopo che erano stati raccolti gli avvisi cantonali favorevoli del 23 settembre

2005 (n. 50788) rispettivamente del 27 novembre 2009 (n. 50788/2), il permesso

è stato rinnovato, ma per una residenza secondaria, una prima volta (a

richiesta di __________) il 18 ottobre 2005 e una seconda volta (a richiesta di

RI 1) il 12 gennaio 2010.

d.

Il 27 aprile 2012, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto un ulteriore rinnovo.

La domanda non è stata pubblicata, né ne è stato dato avviso ai vicini confinanti. Gli atti della domanda sono

invece stati trasmessi al Dipartimento del territorio per il suo (nuovo)

avviso.

Preso atto dal Municipio,

al quale si erano rivolti constatando

l'esecuzione di lavori di pulizia sul fondo dedotto in edificazione, che era in

corso una procedura di rinnovo della licenza, __________, all'epoca proprietario

del mapp. __________0, si è opposto, unitamente alla moglie CO 1, al rilascio

del permesso rinnovato.

Raccolto l'avviso favorevole (n. 79970 del 19 novembre 2012,

rinnovo del precedente avviso n. 50788 del 27 novembre 2009) dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio, in data 6 dicembre 2012 l'Esecutivo

comunale ha rinnovato il permesso fino al 12 gennaio 2014.

Con scritto separato, cui erano allegati la licenza rinnovata

e l'avviso cantonale, il Municipio ha al contempo respinto l'opposizione

sollevata, senza possibilità di ricorso, osservando che:

- il rinnovo della licenza edilizia citata non è

soggetto a pubblicazione, in quanto il PR di Ronco s/Ascona non è nel frattempo

cambiato;

- le

modifiche introdotte dal Ruen sul risparmio energetico nell'edilizia sono state

trattate nell'avviso cantonale 79970, che è parte integrante del presente

rinnovo;

- l'Ordinanza

federale sulle residenze secondarie entrerà in vigore al 1.1.2013.

e. Dopo vicissitudini che non occorre evocare, il 7 febbraio

2013 __________ e CO 1 si sono rivolti al

Municipio, contestando il rinnovo della licenza avvenuto tacitamente nel

gennaio 2010, dato che erano scaduti i termini e che il diritto applicabile era stato nel frattempo modificato, così come il

rinnovo concesso il 6 dicembre 2012, chiedendo la revoca di quest'ultima

decisione.

Essenzialmente per le stesse ragioni, con ricorso dell'8

febbraio 2013 __________ e CO 1 sono pure insorti davanti al Consiglio di

Stato, postulando l'annullamento del rinnovo deciso il 6 dicembre 2012.

f. Con giudizio del 19 febbraio 2014 (n. 936), il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibile la suddetta impugnativa, siccome tardiva.

Il gravame inoltrato da __________ e CO 1 davanti al

Tribunale cantonale amministrativo avverso tale giudizio è stato respinto in

quanto ammissibile (STA 52.2014.84 dell'8 agosto 2014). Quest'ultima sentenza

e, di riflesso, la licenza rinnovata del 6 dicembre 2012, sono passati in

giudicato il 15 settembre 2014.

g. I lavori di costruzione

sono iniziati il 17 ottobre 2014.

Il 2 giugno 2015, il

legale di __________ ha chiesto al Municipio di intervenire, ordinando il fermo

dei lavori, in quanto sarebbero stati in corso lavori difformi, segnatamente la

formazione di un muro di sostegno e di una platea di fondazione, rispetto a

quanto approvato.

Il 9 giugno 2015, l'Autorità

comunale ha pertanto chiesto alla direzione dei lavori (arch. __________), tra

l'altro, la presentazione di eventuali disegni di variante ed il controllo dei

tracciamenti ad opera del geometra revisore, in pianta e in altezza, anche per

Fatti

i muri di sostegno a valle del futuro edificio.

Il 30 giugno 2015, l'Esecutivo

comunale ha inoltre ordinato l'immediata sospensione dei lavori, convocando un

sopralluogo in contraddittorio per il successivo 2 luglio.

Infine, richiamato il

sopralluogo del giorno precedente, il 3 luglio 2015 ha confermato la

sospensione dei lavori e, constatato il mancato inoltro dei piani e delle

misurazioni richiesti, ha ordinato la presentazione di una domanda di

costruzione entro 30 giorni.

h. Con giudizio del 16

settembre 2015 (n. 3895), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile,

siccome tardiva, l'impugnativa presentata dai comproprietari del mapp. __________

avverso l'ordine di sospensione dei lavori.

i. Nel frattempo, il

beneficiario della licenza ha deciso di ridimensionare il progetto, mantenendo

soltanto l'edificio fuori terra e spostando quest'ultimo leggermente verso

oriente, in modo da allontanarlo dal sentiero comunale e dalla part. __________0.

Con il Municipio sono quindi

stati concordati, in data 9 febbraio 2017, la ripresa dei lavori con l'accordo

della vicina (nel frattempo divenuta unica proprietaria della part. __________0),

l'inoltro di una variante in corso d'opera relativa al progetto ridimensionato,

la notifica di quest'ultima ai vicini e la conferma della destinazione

secondaria dell'abitazione.

l. Il 23 febbraio 2018 è

stata inoltrata al Municipio, sotto forma di notifica, la variante riduttiva in

corso d'opera. Il progetto prevede in particolare di rinunciare alle

opere/strutture interrate e seminterrate (incluso l'ampliamento della

caverna-posteggio esistente a livello della strada sottostante, il tunnel di

accesso al lift ed il lift stesso) e di conservare la volumetria e l'aspetto

esterno della parte fuori terra del progetto approvato, traslando l'edificio

verso sud-est, in modo da allontanarlo dal confine ovest e da rispettare la

distanza di 10.00 m dal limite del bosco, e riorganizzando gli spazi interni.

La notifica di costruzione

(variante riduttiva), completata il 5 marzo 2018 come da richiesta dell'Ufficio

tecnico, è stata pubblicata dal 30 marzo al 13 aprile 2018, suscitando nuovamente

l'opposizione di CO 1.

Interpellata dall'Esecutivo

comunale, la Sezione forestale ha preavvisato favorevolmente la domanda (avviso

del 14 novembre 2018).

m. Nel frattempo, il 17

luglio 2018, _______, RI 1 e __________, hanno

concesso una servitù prediale a favore della part. ____0 e a carico del mapp. __________,

che prevede, in cambio del ritiro dell'opposizione del 13 aprile 2018, la messa

a dimora sul fondo serviente di siepi, piante ed arbusti con funzione di

schermo verso il fondo dominante.

Conseguentemente, il 21

settembre 2018, il legale della vicina opponente ha comunicato al Municipio di

ritirare l'opposizione.

n. Con risoluzione del 19

novembre/4 dicembre 2018, l'Esecutivo comunale ha deciso che, tenuto conto

delle modifiche apportate al progetto approvato, la variante riduttiva in corso

d'opera presentata il 5 marzo 2017 (recte: 2018) non può essere evasa con

una procedura di notifica di costruzione. Pertanto ha chiesto che l'istanza

in questione venga (ri)presentata come procedura ordinaria in quanto

considerata come un nuovo progetto e non come variante in corso d'opera. Da

ultimo, ha precisato che la nuova domanda sarà esaminata applicando le

attuali disposizioni e norme di diritto pubblico, e quindi anche quelle della

LAsec.

o. Il 27 dicembre 2018, RI

1 è insorto davanti al Governo, chiedendo di annullare la decisione municipale

e di imporre al Municipio di riconfermare la

licenza edilizia rilasciatagli a suo tempo e utilizzata con l'inizio dei lavori

(già intervenuto), con le modifiche ed il ridimensionamento concordato con l'autorità

il 9 febbraio 2017 oggetto della notifica del 23 febbraio 2018.

B. Con giudizio del 12 giugno

2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando il

provvedimento municipale.

Rilevato come il Municipio

non avesse revocato la licenza originaria e neppure si fosse espresso sulla

sospensione, rispettivamente la ripresa dei lavori iniziati a suo tempo, il

Governo ha anzitutto ritenuto che questi due temi esulassero dall'oggetto del

contendere. Di seguito, ha reputato che le modifiche previste, che ridurrebbero

drasticamente i volumi di scavo e la volumetria dell'edificio e che diminuirebbero

in misura notevole anche la superficie edificata (- 362 m2) e la

superficie utile lorda (- 132 m2), sarebbero molti rilevanti,

concernendo l'intera costruzione che verrebbe realizzata in un'altra posizione

e che verrebbe notevolmente ridimensionata. Essendo il progetto cambiato

radicalmente, la domanda non potrebbe essere catalogata alla stregua di una

variante. Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto irricevibile, siccome

estranea all'oggetto del contendere, la domanda formulata in sede di replica

con cui l'istante in licenza postula che in via subordinata sia confermato il

diritto del ricorrente di continuare l'esecuzione dei lavori per la

realizzazione della costruzione approvata a suo tempo (rinnovo 6.12.2012) e al

beneficio della licenza rilasciata dal Municipio di Ronco s/Ascona, e ciò in

assenza acquisita di opposizioni e/o ricorsi.

C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato (assieme, implicitamente, alla

decisione municipale) e, in via principale, che sia imposto al Municipio di

riconfermare la licenza edilizia rilasciatagli a suo tempo e da lui utilizzata

con l'inizio dei lavori (già intervenuto), con le modifiche ed il

ridimensionamento concordato con l'autorità il 9 febbraio 2017 oggetto della

notifica 23 febbraio 2018. Subordinatamente, riformula la domanda enunciata in

via subordinata con la replica davanti al Governo.

Il ricorrente lamenta anzitutto

il fatto che il Municipio, da un lato, non gli vieterebbe di portare a termine

i lavori secondo i piani approvati e, dall'altro, contravvenendo all'accordo

preso il 7 febbraio 2017, gli imporrebbe di qualificare la variante riduttiva

come domanda per un nuovo progetto, assoggettandolo a tutte le nuove norme, in

particolare a quelle volte a limitare le residenze secondarie. Quanto

preteso equivarrebbe ad un'illecita revoca della licenza ottenuta, di cui egli

avrebbe cominciato a far uso il 14 ottobre 2014, fino all'ingiustificata

sospensione dei lavori. Di seguito, l'insorgente critica la conclusione del

Consiglio di Stato, secondo cui il progetto sarebbe stato modificato

radicalmente, ritenuto che il ridimensionamento concernerebbe soltanto le parti

di servizio interrate. Contesta inoltre di aver rinunciato al progetto

originale, per il quale sono già stati spesi oltre fr. 300'000.- e che egli

intende ancora realizzare qualora la variante non venisse accolta. La rinuncia sarebbe

in effetti (stata) subordinata alla realizzazione dell'edificio ridimensionato

e spostato per accontentare i vicini. Evidenziato di nuovo il comportamento contraddittorio

dall'Esecutivo comunale, che conformemente all'accordo preso avrebbe dapprima

pubblicato la notifica di variante riduttiva per poi dichiarare di voler

considerare la domanda come un nuovo progetto cui applicare (tra l'altro) la

legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702), il

ricorrente contesta infine che la destinazione secondaria dell'abitazione possa

essere rimessa in discussione senza violare il principio della buona fede.

D. a. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza presentare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione

giunge il Municipio con argomentazioni che

saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

CO 1 dichiara di non opporsi al

ricorso per quanto concerne i punti 1 e 2 del suo petitum, nella misura in cui

i piani di progetto siano quelli del 5 marzo 2018. Per contro, chiede che il

petitum 2.1 sia dichiarato irricevibile e, in subordine, respinto.

L'Ufficio delle domande di

costruzione (UDC) si limita a rilevare che la vertenza non concerne aspetti di

sua competenza.

b. Con la risposta e la duplica,

il ricorrente, l'UDC e CO 1 si riconfermano essenzialmente nelle loro posizioni.

Il Municipio è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva

del ricorrente, istante in licenza e destinatario del giudizio impugnato (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Se la

decisione municipale del 4 dicembre 2018 fosse impugnabile e se il ricorso al

Consiglio di Stato fosse ricevibile è questione di merito.

1.2. Il giudizio può essere emanato in base agli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPamm). Le questioni che si pongono,

del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.

Considerandi

2.

2.1. Una decisione è finale

se pone termine alla lite, poco importa che sia fondata su ragioni di merito

oppure su motivi procedurali. Sono per contro incidentali le decisioni che

riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione

strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza (cfr.

DTF 133 V 477 consid. 4.1.1).

In base all'art. 66 cpv. 2 LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali

possono essere impugnate se atte a provocare al ricorrente un pregiudizio

irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria

defatigante e dispendiosa (lett. b).

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a

LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla

natura dell'atto impugnato (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC

2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag.

1985.

ad 2.4); di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse

degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione

impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il

ricorrente intenda semplicemente evitare un

rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi

della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1, 133 V 477 consid. 5.2.1, Martin Kayser, in: Christoph Auer/Markus

Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46 n. 13; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in:

Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, ad art. 46 n. 7);

L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone

invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza

inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover

retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. Messaggio citato, pag. 1986 ad

2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46

n. 18; Uhlmann/Wälle-Bär, op.

cit., ad art. 46 n. 19); richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione

della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. Messaggio citato, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 17, 19 e 20; cfr. per tutto

quanto precede: STA 52.2014.238 del 25 giugno 2015);

2.2

In concreto, con la decisione del 19

novembre/4 dicembre 2018 il Municipio ha risolto che, tenuto conto delle modifiche apportate al progetto

approvato, la variante riduttiva in corso d'opera del 5 marzo 2017

(recte: 2018) non può essere evasa con

una procedura di notifica di costruzione (dispositivo

n. 1), che pertanto l'istanza

in questione deve essere presentata

come procedura ordinaria in quanto

considerata come un nuovo progetto e non come variante in corso d'opera (dispositivo n. 2), e

che la stessa

sarà esaminata applicando le attuali

disposizioni e norme di diritto pubblico, e quindi anche quelle della LAsec (dispositivo n. 3). Ora,

tale decisione non costituisce evidentemente una decisione finale. Non pone in effetti

termine alla lite, ma semmai le dà inizio, nella misura in cui impone al

ricorrente di (ri)presentare il progetto di variante come nuova domanda (per un

nuovo progetto) secondo la procedura ordinaria. In quanto tale, configura una

decisione che riguarda soltanto una fase (iniziale) del procedimento, assumendo

una funzione strumentale rispetto alla questione se il progetto rivisto possa o

meno essere autorizzato e, semmai, a quali condizioni, ovvero rispetto alla

pronuncia - rilascio o diniego della licenza - destinata a concludere la

vertenza (cfr. nello stesso senso, con riferimento alla richiesta di presentare

una domanda in sanatoria, STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 3 e 5).

Ciò detto, la decisione municipale era impugnabile soltanto alle restrittive

condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 lett. a e b LPAmm, esigenze con cui

nessuno si è confrontato e in difetto delle quali l'Esecutivo cantonale avrebbe

dovuto dichiarare irricevibile il gravame inoltratogli, mentre l'impugnativa

presentata in questa sede dovrebbe essere respinta già solo per questo motivo.

Sennonché

almeno una delle condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm era adempiuta.

Anzitutto, ci si può chiedere se la decisione del 19 novembre/4 dicembre 2018

non fosse impugnabile già perché suscettibile di arrecare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, nella

misura in cui impone al ricorrente di presentare una nuova domanda per il

progetto oggetto della notifica di variante riduttiva inoltrata il 23 febbraio

2018, che, peraltro, è già stata

pubblicata. La questione può restare aperta, giacché era/è comunque data la

condizione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm. Infatti, se il Governo, giudicando

in modo diverso dal Municipio, avesse annullato la richiesta di presentare una

nuova domanda, esso avrebbe quantomeno posto fine al nuovo procedimento, evitando

così l'avvio di un'ulteriore procedura edilizia con ciò che ne consegue. Ne deriva

che, benché di carattere incidentale, la controversa decisione municipale era

impugnabile (cfr. STA 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid. 2.4.2,

confermata da STF 1C_75/2019 citata consid. 3). Tutto sommato, è dunque a

ragione che il Consiglio di Stato ha ritenuto ricevibile il gravame presentato

dal ricorrente e che è entrato nel merito dello stesso. Ferme queste premesse,

occorre ritenere che anche in questa sede siano dati i presupposti per

esaminare il ricorso nel merito, stabilendo se la decisione municipale ed il

giudizio governativo che la tutela, vadano confermati.

3.

3.1. Giusta l'art. 22 cpv.

1.

della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700), edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

l'autorizzazione dell'autorità (cfr. art. 1 cpv. 1 LE). La licenza edilizia è

rilasciata se, nell'ambito della procedura d'esame, risulta che il progetto è

conforme con le disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e

di pianificazione del territorio nonché con le altre prescrizioni di diritto

pubblico, segnatamente ambientali, applicabili (cfr. art. 2 cpv. 1 LE). La LE

distingue due tipi di procedura: quella ordinaria (art. 4 - 10 LE) e quella di

notifica (art. 11 - 13 LE; cd. procedura semplificata). Di regola, le domande

di costruzione soggiacciono alla procedura ordinaria. Quest'ultima è infatti

applicabile in tutti i casi in cui la legge non permette di far capo alla

procedura di notifica (art. 4 in combinazione con art. 5 cpv. 1 del regolamento

di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110).

Essa è caratterizzata dal coinvolgimento del Dipartimento del territorio, il

quale è chiamato a pronunciarsi sulla conformità dell'intervento con il diritto

federale e cantonale (cfr. art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LE) e può opporsi al

rilascio della licenza con avviso vincolante per il Municipio (cfr. art. 7 cpv.

1.

e 2 LE). La procedura di notifica, di principio applicabile ai lavori di

secondaria importanza (art. 11 cpv. 1 LE, art. 6 cpv. 1 RLE), nei casi

esplicitamente previsti dalla legge (art. 5 cpv. 1 RLE) e soltanto all'interno

della zona edificabile (art. 6 cpv. 1 RLE), si distingue da quella ordinaria

perché si sviluppa esclusivamente a livello comunale, senza coinvolgere il

Dipartimento del territorio. L'obbligo di pubblicazione è invece comune ad

entrambe le procedure (art. 6 cpv. 1 e 3 LE, art. 12 cpv. 1 e 2 LE), salvo l'eccezione

prevista dall'art. 12 cpv. 3 nel caso della notifica.

La distinzione tra i due tipi di procedura si fonda dunque

sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno

del Dipartimento del territorio (cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010 consid.

2.1). Di conseguenza, se i lavori previsti, pur essendo di secondaria

importanza, comportano l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità

cantonale, deve essere in ogni caso raccolto l'avviso del Dipartimento del

territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr. STA 52.2009.488 citata consid. 2.2).

Di principio, la procedura di notifica dovrebbe pertanto essere esperita

unicamente per lavori di secondaria importanza disciplinati soltanto dal

diritto comunale.

In tutti i casi, la scelta della procedura non compete all'istante

in licenza, ma al Municipio, che, a prescindere dalla qualifica data dall'interessato

alla domanda, deve sottoporla alla procedura richiesta dalle circostanze, se

del caso esigendo previamente il suo completamento (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2

RLE).

3.2

Secondo l'art. 16

cpv. 1 LE, la pubblicazione dev'essere ripetuta se i progetti vengono modificati

nel corso della procedura d'approvazione o successivamente. Se i progetti

rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, prosegue il disposto

(cpv. 2), è applicabile la procedura della notifica; differenze che non

superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a

nessuna formalità.

Per principio, le varianti

soggiacciono dunque alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di

costruzione. La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono

immutati nelle loro caratteristiche essenziali, il cpv. 2 della norma dispone infatti

che è applicabile la procedura (semplificata) della notifica. Anche in questo

contesto vale tuttavia il principio secondo cui, nel caso di modifiche che, pur essendo di minore entità,

richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale

rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il preavviso

di quest'ultima (cfr. STA 52.2018.171 del 27 maggio 2019 consid. 3.1,

52.2016.471/476 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2014.51 del 18 marzo

2015.

consid. 2.2, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004, consid. 2). Infine, differenze

che non superano un grado di tolleranza

ragionevolmente ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità. Scopo

di quest'ultima precisazione è essenzialmente quello di evitare procedure

sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare.

Dall'art. 16 LE si evince dunque che vi sono differenti forme

di varianti. In particolare, sono da distinguere le varianti che concernono

interventi più importanti e/o che richiamano l'applicazione del diritto rimesso

al giudizio dell'autorità cantonale, sottoposte alla procedura ordinaria, da

quelle, soggiacenti alla procedura semplificata di notifica, relative a

modifiche di minore entità sottoposte al solo diritto comunale. Dal canto loro,

differenze che non superano un grado di

tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono ad alcuna

procedura e non necessitano dunque di una formale approvazione.

3.3

Per principio, le domande di costruzione sono giudicate

secondo il diritto vigente al momento della decisione. Va da sé che ciò vale

nel caso di un progetto edilizio interamente nuovo. Tale diritto è applicabile anche

nel caso di una domanda di variante, a prescindere dalla procedura cui soggiace,

ma ciò soltanto limitatamente alle parti variate del progetto. In effetti, la

licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla stregua di un

atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti di

costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente

confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per lo stesso motivo, una

variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto limitatamente

agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono per contro le

contestazioni concernenti le parti della costruzione che non subiscono

modifiche rispetto ai progetti già approvati (RDAT 1984 n. 60 consid. 4; STA

52.2000.301/324 dell'8 marzo 2001 consid. 3.2; Otello

Rampini, La variante di licenza edilizia, in: RDAT 1981, pag. 207 seg.).

Determinante per l'applicazione del nuovo diritto, subentrato tra il momento

dell'approvazione del progetto originario e quello d'esame della variante, è

quindi la portata della domanda, ovvero delle modifiche apportate al progetto

originario. L'intera domanda può essere considerata nuova, e come tale

sottoposta alle nuove norme, laddove gli elementi innovativi sono talmente

significativi da stravolgere in modo sostanziale l'identità del progetto

originario, al punto da apparire talmente estraneo, diverso per struttura,

funzione e conformazione da quello approvato da dover essere oggettivamente

configurato come una nuova costruzione. Si tratta invece di una variante, che

richiama l'applicazione del nuovo diritto soltanto alle parti concretamente

toccate dalla variante, allorquando le modificazioni, per quanto importanti,

non turbino gli attributi sostanziali della costruzione. La distinzione, di non

sempre agevole momento, non dipende dalla qualifica data dall'interessato alla

domanda, di per sé irrilevante, ma dalla valutazione dell'insieme degli elementi che concorrono a definire l'identità

della costruzione, quali l'ubicazione, le dimensioni, l'aspetto esterno e le

modalità di utilizzazione (cfr. RDAT 1984 n. 60 consid. 4; STA 52.2000.301/324

citata consid. 3.2; Otello Rampini,

op. cit., pag. 208 seg.). La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo

di stabilire che vanno (ancora) considerate come varianti, ad esempio, la

riduzione della larghezza e l'aumento della lunghezza dell'edificio, le

modificazioni quantitative ai corpi seminterrati, la diversa distribuzione

interna dei locali, la diversa espressione architettonica delle facciate e la

diversa ubicazione dello stabile per rapporto al fondo confinante (Adelio Scolari, Commentario, 2. ed.,

Cadenazzo 1996, n. 895 ad art. 16).

3.4

In concreto, il rinnovo del permesso è passato in giudicato il

15.

settembre 2014. I lavori sono cominciati il 17 ottobre seguente e

sono stati sospesi, dietro richiesta d'intervento dei vicini proprietari della

part. __________0, oltre 8 mesi dopo. Dopo svariate vicissitudini, perlomeno in

parte riconducibili ai difficili rapporti con i citati vicini, in data 23

febbraio 2018 il ricorrente ha presentato al Municipio, sotto forma di

notifica, una variante, indicata come riduttiva, in corso d'opera. La notifica

di costruzione è stata pubblicata con l'indicazione variante riduttiva in

corso d'opera dal 30 marzo al 13 aprile 2018, suscitando l'opposizione di CO

1, che l'ha successivamente ritirata con ciò che ne consegue. Interpellata dal

Municipio, il 14 novembre 2018 la Sezione forestale ha dal canto suo preavvisato

favorevolmente la domanda. Anziché dare seguito al procedimento (di rilascio del

permesso) avviato con la pubblicazione, in data 19 novembre/4 dicembre 2018 il

Municipio ha in sostanza risolto di non dar più seguito alla notifica di

variante, chiedendo che venisse (ri)presentata come domanda per un nuovo

progetto e prospettando l'applicazione delle norme in vigore al momento dell'esame,

inclusa la LASec. Ora, diversamente da quanto ritenuto dal Governo, l'agire

dell'Esecutivo comunale non può essere tutelato.

Intanto, il progetto (ridimensionato)

in questione era già stato inoltrato al Municipio, che l'ha anche pubblicato.

La procedura di rilascio del permesso era/è quindi già pendente e non si è del

resto ancora conclusa in quanto l'autorità comunale non si è ancora pronunciata

sulla domanda (di variante) del 23 febbraio 2018. In tali circostanze, non vi

era/è quindi motivo di esigere la presentazione di una nuova ulteriore domanda

per lo stesso progetto (riduttivo). Non porta ad altra conclusione il fatto che

l'Esecutivo comunale, apparentemente contraddicendo l'agire del sindaco e del

segretario comunale (cfr. accordo/dichiarazioni d'intenti del 9 febbraio 2017),

rispettivamente il suo stesso comportamento (cfr. pubblicazione del 30 marzo

2018), abbia ritenuto, posteriormente alla pubblicazione ed al ritiro dell'opposizione,

che la domanda dovesse essere considerata come nuova anziché di variante e che

dovesse essere quindi (ri)presentata secondo la procedura ordinaria. Di per sé spetta(va)

al Municipio stesso decidere come considerare la domanda e come incanalare il

procedimento (la qualifica data dall'istante alla domanda di costruzione

essendo di per sé irrilevante). In tale ottica, nulla impediva/impedisce all'Esecutivo

comunale di trattare la notifica di variante secondo la procedura ordinaria

(cosa che, almeno in parte, è del resto avvenuto, posto che è stato raccolto l'avviso

della Sezione forestale), ciò che peraltro, come accennato, non esclude(va)

neppure di considerare la domanda come una domanda di variante, anziché come

una domanda del tutto nuova, interamente soggetta al diritto applicabile al

momento dell'esame. Da questo profilo, nella misura in cui pretende la

presentazione di una (ulteriore) nuova domanda, la decisione municipale non può

essere seguita. Va piuttosto portata a termine la procedura (già) pendente.

La decisione municipale ed

il giudizio governativo non sono condivisibili nemmeno laddove partono dal

presupposto che la domanda inoltrata il 23 febbraio 2018 non sia una variante,

ma un progetto integralmente nuovo. Dai piani presentati, che contemplano una

sovrapposizione dei piani originari e di quelli nuovi, si evince che il nuovo

progetto rinuncia alle opere/strutture interrate e seminterrate (incluso l'ampliamento

della caverna-posteggio esistente, il tunnel di accesso al lift ed il lift

stesso), previste a valle dell'edificio abitativo. Quest'ultimo rimane invece

sostanzialmente intatto, oltre che nella destinazione, nella volumetria, nella

forma e nell'espressione architettonica, mentre che dal profilo dell'ubicazione

subisce una leggera traslazione verso sud-est, ciò che lo allontana, da un

lato, dal sentiero comunale e dalla part. __________, e, dall'altro, dal limite

del bosco sovrastante. È inoltre prevista una riorganizzazione degli spazi

interni. Ferme queste premesse, la domanda in esame, pur comportando mutamenti

significativi, non trascurabili, non sconvolge il progetto primitivo, al punto

da sovvertirne in modo sostanziale l'identità e da doverla quindi considerare

interamente nuova, ma essenzialmente lo ridimensiona (diminuiscono sia la

superficie edificata sia la SUL), riducendone l'impatto sul paesaggio e sulle

adiacenze (cfr. RDAT I-1995 n. 24 consid. 4.3; RDAT 1984 n. 60 consid. 5; STA

52.2000.301/324 citata consid. 3.2). Diversamente da quanto assumono le

autorità inferiori, la domanda di costruzione del 23 febbraio 2018 poteva/può

pertanto essere trattata come variante, soggetta tuttavia alla procedura

ordinaria.

4.

4.1. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando la decisione municipale del 19 novembre/4 dicembre 2018 ed il giudizio governativo che la conferma. Gli

atti sono retrocessi al Municipio affinché, completati per quanto necessario gli

atti della domanda, e raccolto un avviso cantonale completo, si pronunci sulla

domanda di variante del 23 febbraio 2018.

4.2

Per prassi, il rinvio degli atti all'autorità inferiore, con esito aperto,

comporta che chi ricorre venga considerato vittorioso, con ciò che ne consegue

sotto il profilo della ripartizione delle spese processuali e dell'assegnazione

delle ripetibili. In concreto, si prescinde quindi dalla tassa di giustizia, posto

che la vicina non ha resistito al progetto di

variante e che l'ente pubblico ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Il

Comune di Ronco s/Ascona rifonderà invece adeguate ripetibili all'insorgente,

assistito da un legale, per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del 12 giugno 2019 (n. 2914) del

Consiglio di Stato e la decisione del 19 novembre/4 dicembre 2018 del Municipio

di Ronco s/Ascona sono annullate e gli atti sono rinviati a quest'ultimo affinché

proceda come indicato al consid. 4.1.

2.

Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Il Comune

di Ronco s/Ascona verserà fr. 1'800.- al

ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. A quest'ultimo

viene restituita la somma di fr. 1'800.- versata a titolo di anticipo delle

presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere