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Decisione

52.2019.367

Revoca di 4 mesi della licenza di condurre a seguito di un grave eccesso di velocità

15 marzo 2022Italiano18 min

durata di quattro mesi (dal 2 novembre 2018 al 1° marzo 2019 inclusi), autorizzando

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.367

Lugano

15 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea

Pessina, giudice presidente,

Sarah

Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara

Maspoli

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di

RI

1

contro

la decisione del 3 luglio 2019 (n. 3354) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 31 agosto 2018 con cui la Sezione della

circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la

durata di quattro mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, qui ricorrente,

è nato l'__________ 1960 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a

motore.

Non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 1° aprile 2018, verso

le ore 03.30, RI 1 ha circolato alla guida

del veicolo immatricolato TI __________ in territorio di __________ (autostrada

A4 in direzione sud) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento

radar - di 129 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un

limite di 80 km/h.

b. Preso atto della segnalazione della polizia cantonale svittese al

Ministero pubblico di quel Cantone, il 3 agosto 2018 la Sezione della

circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre. Dopo avergli dato la

facoltà di esprimersi al riguardo, il 31 agosto successivo l'autorità

dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la

durata di quattro mesi (dal 2 novembre 2018 al 1° marzo 2019 inclusi), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c

cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre

1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 3 luglio

2019 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo,

respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Rilevato come l'interessato avesse chiaramente ammesso l'infrazione, l'Esecutivo

cantonale ha negato la sussistenza di eventuali circostanze atte a

ridimensionare la sua responsabilità, in particolare l'asserita insufficiente

segnalazione del cantiere presente sul tratto autostradale in questione e del

limite di velocità ivi vigente. Ha quindi confermato la commissione di

un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr che, a fronte della

notevole entità dell'eccesso di velocità commesso e della mancata dimostrazione

di particolari esigenze personali e professionali, ha ritenuto giustificare una

revoca di un mese in più rispetto alla durata minima legale di tre mesi.

D. Contro il predetto giudizio

governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il ricorrente ribadisce le tesi avanzate senza successo davanti alla

precedente istanza. Fa segnatamente valere di non essere stato a conoscenza

(non risiedendo nella zona) del cantiere - peraltro inattivo a quella tarda ora

- presente sul tratto di autostrada da lui percorso, che sarebbe stato in ogni

caso mal segnalato e illuminato. Ritiene ingiusto essere punito con la stessa

sanzione che sarebbe applicabile a un conducente che avesse superato il limite

di velocità di 80 km/h fuori località, su una strada normale. Evidenziando la

sua ottima reputazione quale conducente, contesta di avere anche in concreto

messo in pericolo l'incolumità sua o di terzi. Si prevale della necessità di

condurre un veicolo a motore, sia dal profilo personale (dovendo recuperare i

figli all'uscita dalla scuola serale) che professionale (essendo

indispensabile per rendersi economicamente indipendente). Contesta infine il

mancato riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta

silente.

F. In replica, l'insorgente, pur

ammettendo di essere stato stanco e dolorante per il lungo viaggio (andata

e ritorno dal Ticino in ore notturne), ha sostanzialmente ribadito le

proprie argomentazioni e domande di giudizio, manifestando forti dubbi che

nel frattempo la segnalazione del cantiere sia stata migliorata.

Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.

G. Pendente causa, sono state

acquisite agli atti le decisioni penali di cui RI 1 è stato oggetto a seguito

degli accadimenti all'origine della qui controversa misura. Dalle stesse emerge

che, con decreto d'accusa del 30 novembre 2018 il Ministero pubblico di

Innerschwyz lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione colposa alle norme

della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, proponendone la condanna alla

pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni

- di 50 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (corrispondenti a complessivi

fr. 3'000.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 750.-.

Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione da lui interposta, con sentenza del 26

giugno 2019 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Svitto, esperito il

dibattimento, ha confermato in toto la condanna. In parziale

accoglimento dell'impugnativa presentata dal conducente, con giudizio del 6

ottobre 2020 la Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto ha

confermato il capo d'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria a 40

aliquote giornaliere e il relativo importo a fr. 30.- cadauna (pari a

complessivi fr. 1'200.-) - sempre sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni - e la multa a fr. 300.-. Un ricorso da lui inoltrato avverso

tale decisione è stato infine respinto, nella misura della sua ricevibilità,

dal Tribunale federale con sentenza del 23 agosto 2021 (STF 6B_1397/2021), di

modo che la condanna penale di RI 1 è passata in giudicato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto

l'assunzione di particolari mezzi di prova.

2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza

del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la

revoca della licenza di condurre non può di

principio scostarsi dagli accertamenti

di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente

laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF

139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II

103 consid. 1c/aa). L'autorità

amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la

sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in

considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un

risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio

della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del

caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 1° aprile

2018, la Corte penale del Tribunale cantonale del Canton Svitto ha condannato RI

1.

alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni) di fr. 1'200.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-

cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 300.- per grave infrazione

colposa alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr in relazione con

gli art. 27 LCStr e 4a cpv. 5 dell'ordinanza sulle norme della

circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]). Adito su ricorso

del conducente, il Tribunale federale ha confermato la predetta condanna, che è

quindi regolarmente passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza

citata al considerando precedente, in questa

sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle

autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,

questo Tribunale è infatti vincolato agli

accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Ne discende che

non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali riferite alla

segnalazione della presenza del cantiere e del relativo limite di velocità, la

cui conformità alle normative vigenti è nel frattempo definitivamente stata confermata

in sede penale (cfr. sentenza della Corte penale del Tribunale cantonale del Canton

Svitto del 6 ottobre 2020 consid. 1b, confermata da STF 6B_1397/2020 del 23

agosto 2021 consid. 3.2). Nulla muta a tale conclusione il fatto che dopo gli

accadimenti qui in discussione la stessa sia stata eventualmente modificata

(cfr. ibidem).

3.

3.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può

nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009

consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza

emanata il 23 agosto 2021 dal Tribunale federale adempiono senz'ombra di dubbio

tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,

del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan

Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c cpv. 1

lett. a LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 438).

3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non

è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano

la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art.

16.

cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere

considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la

circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di

veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La

durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3

LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi

sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre

deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a

LCStr).

3.3

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è

stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità

di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34

km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una

revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128

II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle

circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato

un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.

3.1).

Il nuovo diritto, in

vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei

provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto

per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per categorie di

gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234

consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora,

il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella

migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto

deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano

precedenti (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso

di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da

punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a

LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi

esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della

messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al

fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.

3.

LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non

giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che

può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per

ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di

limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr.

STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2020.523 dell'8 febbraio

2021.

consid. 2.3, 52.2019.383 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).

3.4

Nel caso in esame, l'adempimento dei presupposti oggettivi

dell'infrazione, ossia di una grave violazione delle norme della circolazione

ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifica. Incontestato è

infatti che RI 1 circolasse, il 1° aprile 2018, sull'autostrada A4, in

territorio di __________, a una velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di

tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h, superando così di

ben 49 km/h la velocità massima consentita. L'esistenza di una messa in

pericolo accresciuta può quindi essere ammessa già solo in funzione dell'entità

dell'eccesso compiuto (ben superiore ai 35 km/h stabiliti dalla

giurisprudenza), indipendentemente dalle circostanze favorevoli in cui sarebbe

stata commessa l'infrazione. In questo stesso senso, privo di rilevanza è che

non vi fossero operai sul cantiere al momento dei fatti.

3.5

Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto

soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla

giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce

dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una

crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010

consid. 4.5 e rimandi). Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 possa

valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se poteva avere seri

motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80

km/h o se per altre ragioni la sua colpa appare di minore gravità.

Evenienza che in concreto tuttavia non si verifica. Il ricorrente non si può in

particolare prevalere del fatto che il cantiere fosse segnalato e illuminato in

maniere inadeguata, ritenuto come le autorità penali abbiano nel frattempo

confermato definitivamente la conformità della segnaletica (retroriflettente) presente

in concreto con le normative vigenti (cfr. supra, consid. 2.2). A ciò

aggiungasi che le autorità penali hanno pure accertato che il rilevamento radar

è avvenuto solo dopo il secondo segnale indicante la "velocità massima 80

km/h", diversi segnali indicanti una prossima soppressione di una corsia,

nonché un ulteriore segnale di avvertimento di controlli radar. L'apparecchio è

stato inoltre collocato dopo l'avvenuta soppressione di una corsia di marcia

(cfr. STF 6B_1397/2020 citata consid. 3.2). In queste circostanze, il fatto che

il ricorrente non si sia accorto della riduzione del limite di velocità per la

presenza di un cantiere dimostra che egli non prestava la dovuta attenzione

alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida (cfr. anche STF

6B_1397/2020 citata consid. 3.2). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo

di stabilire che il fatto di non prestare la dovuta attenzione alla velocità

massima segnalata - ridotta, ad esempio e come nel caso di specie, per la

presenza di un cantiere - costituisce di massima una negligenza grave (cfr. STF

1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.1, 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010

consid. 4).

Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun

serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite

di 80 km/h. Neppure il fatto di essere stanco per avere intrapreso l'andata e

il ritorno dal Ticino in una notte è atto a ridimensionare la sua colpa, anzi. Non

sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per

negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo

propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 49

km/h in autostrada è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti

oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai

sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.

3.6

Ferme queste premesse, resta da esaminare se la sanzione amministrativa

irrogata all'insorgente sia stata quantificata correttamente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr.

Nemmeno il ricorrente contesta invero puntualmente la durata della

revoca inflittagli, che, giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, in

concreto non può in ogni modo essere inferiore a tre mesi. In questo contesto,

assume nondimeno importanza l'enorme entità dell'eccesso di velocità rilevato (+

49.

km/h). Se ne deve concludere che, pur avuto riguardo alla buona reputazione

del ricorrente quale conducente, tenuto conto dell'assoluta gravità dell'infrazione

da lui commessa, del consistente grado di colpa che gli è imputabile e

considerato che nemmeno in questa sede ha saputo comprovare una reale necessità

professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF

123.

II 572 consid. 2c), il provvedimento di revoca della durata di quattro mesi

tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da

questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di tre mesi, una misura

di tale ampiezza, per quanto severa possa apparire agli occhi dell'interessato,

risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del

principio della proporzionalità (fermo restando che previa

frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa potrà

essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr, cfr. dispositivo n.

1.5

della risoluzione dipartimentale).

Non porta ad altra conclusione il fatto che il ricorrente abiti in una zona

discosta e sia l'unico della famiglia a disporre di una licenza di condurre.

Premesso che gli inconvenienti, anche gravi, legati alla revoca della

licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi di

tale misura amministrativa, voluta dal legislatore

come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione

stradale, nulla impedirà al figlio (l'unico, cfr. sistema informativo

generalizzato dei dati anagrafici sul movimento della popolazione, MOVPOP) del ricorrente di farsi riaccompagnare a casa al

termine delle lezioni della scuola serale da altri genitori o, semmai, da

amici. Dagli atti (cfr. certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria

del 21 agosto 2019) emerge peraltro che il ragazzo, nato il 26 giugno 2003, ha

ormai superato l'età per conseguire personalmente la licenza di condurre veicoli

a motore (cfr. art. 6 OAC), risolvendo così l'evocato problema di trasporto.

3.7

Il ricorrente avrebbe dovuto

scontare la misura dal 2 novembre 2018 al 1° marzo 2019, ma le procedure

ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del

provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione,

l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e

fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura,

che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che

l'infrazione risale all'aprile 2018 e che le revoche d'ammonimento vanno

scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4.

4.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto.

4.2

La domanda di assistenza giudiziaria va respinta, ritenuto che

l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito

favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

Per la stessa ragione, deve essere respinta anche la doglianza del ricorrente

relativa alla mancata concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria da

parte del Governo, davanti al quale, contrariamente a quanto sembra sostenere

in questa sede, egli neppure aveva espressamente formulato la relativa domanda.

4.3

La tassa di giustizia segue dunque la soccombenza del

ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ma tiene comunque conto della sua precaria

situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera