52.2019.368
Sanzione disciplinare
9 dicembre 2020Italiano34 min
b. Il 13 dicembre 2017 l'avv. RI 1 ha fatto spiccare nei confronti dell'ing. N__________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.368
Lugano
9
dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso dell'8 agosto 2019 dell'
avv.
RI 1,
patrocinato
da: avv. PA 1,
contro
la decisione del 26 giugno 2019 (n. 256) con cui la
Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.
2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 19 dicembre 2011
l'avv. RI 1 è intervenuto come notaio in favore dell'ing. N__________ e dei
membri della sua famiglia per perfezionare un contratto successorio
relativamente al patrimonio della moglie C__________, che ha pure designato il
notaio stesso quale esecutore testamentario. Lo stesso giorno, il notaio RI 1
ha rogato un altro atto pubblico con il quale C__________ ha donato la nuda
proprietà dei propri immobili ai figli, costituendo nel contempo un diritto di
usufrutto vita natural durante a favore suo e del marito.
b. Il 13 dicembre 2017 l'avv. RI 1 ha fatto spiccare nei confronti dell'ing. N__________
un precetto esecutivo per un importo di fr. 500'000.- in nome e per conto della
__________ SA di Lugano, società di cui quest'ultimo era stato amministratore
delegato dall'aprile 2014 al luglio 2017, prima che, nel novembre di quell'anno
(insieme ad altre persone) costituisse una società concorrente per operare nel
medesimo settore d'attività.
c. Il 23 gennaio 2018 l'ing. N__________ ha segnalato il comportamento
dell'avv. RI 1 alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione). Il
denunciante ha in particolare rimproverato al legale di essere incorso in un
conflitto d'interessi per aver funto prima da notaio per la sua famiglia (ed
essere stato designato esecutore testamentario da sua moglie) e rappresentare
ora la __________ SA contro di lui, per il recupero di un presunto credito di
fr. 500'000.-. Il precetto esecutivo sarebbe poi stato spiccato in maniera
vessatoria, senza che in precedenza fosse mai stato preteso alcun pagamento.
d. Preso atto di tale segnalazione, il 25 gennaio 2018 la Commissione ha aperto
nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta
violazione del dovere di cura e diligenza e del divieto di conflitto
d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], 16 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100], 11, 12 e 13 del codice
svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).
e. Sebbene l'interessato avesse contestato ogni addebito mosso contro di lui,
con decisione del 26 aprile 2018, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al
pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'200.- per i fatti segnalati
dall'ing. N__________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione
delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare disatteso l'addebito
avanzato dal segnalante di violazione dell'obbligo di cura e diligenza,
ritenendo che non vi fossero elementi per considerare abusiva l'esecuzione
promossa nei suoi confronti. Ha per contro concluso che il denunciato fosse
incorso in un conflitto d'interessi, commisurando la sanzione alla luce della
gravità dell'infrazione e di un precedente dell'interessato.
f. Con sentenza del 18 marzo 2019 (STA 52.2018.279) il Tribunale cantonale
amministrativo ha confermato tale sanzione, respingendo il ricorso interposto
dall'avv. RI 1. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l'avv. RI 1,
alla luce delle informazioni riservate relative alla situazione personale e
patrimoniale del segnalante di cui era venuto a conoscenza nell'ambito della
sua precedente attività di notaio, fosse effettivamente incorso in un conflitto
di interessi, addirittura concretizzatosi nel momento in cui aveva fatto
spiccare il precetto esecutivo.
B. a. Nel frattempo, il
27 aprile 2018, nel comunicargli l'esito del procedimento disciplinare, la
Commissione ha invitato il denunciante N__________, in caso di contenzioso
giudiziario con la __________ SA, a segnalarle se l'avv. RI 1 fungerà ulteriormente
da patrocinatore della citata società.
b. Con e-mail del 6 dicembre 2018 l'ing. N__________ ha quindi segnalato che,
nel procedimento penale per tentata coazione avviato nei confronti di due
vertici della __________ SA (per i fatti relativi alla notifica del suddetto
precetto esecutivo e altri due precetti), l'avv. RI 1 patrocinava uno dei due
imputati ( S__________, presidente del consiglio di amministrazione). A
sostegno della sua affermazione ha prodotto copia dei verbali di interrogatorio
e dei decreti di accusa emanati nei confronti di quest'ultimo e di un altro
organo della società.
c. Preso atto di tale circostanza, il 27 marzo 2019 la Commissione ha
notificato all'avv. RI 1 l'apertura d'ufficio di un nuovo procedimento
disciplinare nei suoi confronti per presunta violazione degli art. 12 lett. c
LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD (conflitto d'interessi).
d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso contro di lui. Dopo avere espresso le sue perplessità per il coinvolgimento
dell'avv. __________ (a lui subentrato nel citato contratto successorio), ha
indicato di assistere nel procedimento penale unicamente S__________ e non la __________
SA, che non sarebbe nemmeno parte. Ha poi sostenuto che le eventuali
informazioni riservate sulla situazione patrimoniale dell'ing. N__________
acquisite nell'ambito della rogazione del citato contratto successorio non
abbiano alcuna rilevanza per il procedimento penale (ovvero per stabilire se
l'inoltro del citato precetto esecutivo da parte del signor S__________
configuri il reato di tentata coazione). Ha pertanto negato la sussistenza di
qualsivoglia conflitto d'interessi.
C. Con decisione del 26 giugno
2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa
disciplinare di fr. 2'000.-. In sintesi, ripercorsi i fatti, la precedente
istanza ha dapprima rilevato come - contrariamente a quanto ritenuto nella sua
precedente decisione - la notifica del precetto esecutivo, all'epoca
considerata non abusiva ma frattanto rivelatasi costitutiva del reato di
tentata coazione, costituisse un'ulteriore violazione delle norme professionali.
Ha quindi rilevato come risultasse sanzionabile ora non solo l'aver promosso
un'esecuzione dal carattere vessatorio a carico di un ex cliente, ma anche
l'aver difeso la sua controparte in una procedura penale, sempre legata alle
medesime circostanze delle quali l'avv. RI 1 godeva di una sicura conoscenza di
fatti sensibili. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della
gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari dell'interessato.
D. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ribaditi i suoi dubbi sul ruolo dell'avv. __________ nella vicenda e censurata
una violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente nega anzitutto
la violazione del dovere di diligenza rimproveratagli, contestando che le
circostanze legate alla notifica del precetto esecutivo siano decisamente
cambiate rispetto a quando la Commissione e questo Tribunale hanno reso le
loro precedenti decisioni. Considerato come il substrato fattuale sia identico
a quello già valutato, contesta quindi che la Commissione potesse ritornare
sulla propria decisione. Rileva poi come la questione di sapere se l'esecuzione
in questione fosse vessatoria sia ancora sub iudice, considerato che
contro il decreto di accusa emanato dal procuratore pubblico è stata interposta
opposizione. Ricorda peraltro che il fatto di allestire un precetto esecutivo
che si rivela poi infondato non costituisce una violazione delle regole
professionali. Ad ogni modo, sostiene di avere agito con cura e diligenza,
l'ipotesi di un ingente danno per la società essendo senz'altro credibile (come
dimostrerebbe anche il mancato avvio da parte del magistrato penale di un
procedimento nei suoi confronti). Quanto al conflitto di interessi che gli
viene rinfacciato, contesta che la procedura penale condotta nei confronti di
S__________ sia riferita alle medesime circostanze delle quali avrebbe
potuto avere un'eventuale conoscenza in virtù della precedente rogazione del
contratto successorio (che sarebbero in ogni caso irrilevanti in quel
contesto).
E. In
sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel
provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.
F. In replica il ricorrente si
è a sua volta riconfermato nel proprio gravame. La Commissione non ha
presentato una duplica.
G. Così richiesto, il
ricorrente ha confermato al Tribunale che il predetto decreto d'accusa non è
tuttora sfociato in un giudizio penale cresciuto in giudicato (cfr. suo scritto
del 30 settembre 2020).
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto
richiamato relativo alla precedente sanzione disciplinare del 26 aprile 2018
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Da respingere sono in primo
luogo le generiche "perplessità" che il ricorrente solleva
relativamente al recapito della Commissione presso lo studio dell'avv. __________,
come pure al fatto che quest'ultimo abbia trasmesso la precedente segnalazione
dell'ing. N__________ alla Commissione di disciplina notarile (cfr. scritto del
25 gennaio 2018 sub doc. 3). Qui oggetto di controversia non è anzitutto
quest'ultimo atto, ma solo la decisione del 26 giugno 2019 con cui la
Commissione lo ha sanzionato con una multa di fr. 2'000.-. Procedura, questa,
alla quale l'avv. __________ - che sarebbe "subentrato"
all'insorgente nell'ambito del contratto successorio all'origine delle
procedure disciplinari - non ha manifestamente partecipato. Irrilevante è per
contro il fatto che tutti gli atti del procedimento siano notificati presso lo
studio del presidente della Commissione, tale essendo il recapito di questa
autorità (cfr. art. 2 del regolamento della Commissione di disciplina degli
avvocati del 18 luglio 2013).
3.
3.1. L'insorgente lamenta una duplice violazione del suo diritto di essere
sentito. Anzitutto perché la Commissione avrebbe aperto la procedura
disciplinare solo per una possibile violazione del divieto di conflitti
d'interessi ex art. 12 lett. c LLCA, ma poi - in sede di decisione e senza
dargli la facoltà di pronunciarsi in merito - sarebbe sorprendentemente tornata
sulla questione dell'avvio della procedura esecutiva nei confronti dell'ing. N__________,
in revisione della precedente decisione disciplinare, sanzionandolo per
violazione dell'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza (art.
12 lett. a LLCA). Inoltre, non avrebbe neppure motivato sufficientemente la
decisione su questo punto.
3.2. L'obiezione del ricorrente non appare destituita di fondamento. Il diritto di essere sentito ancorato all'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101) assicura infatti
alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le
tocca nella loro situazione giuridica (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II
218 consid. 2.3). Se è ben vero che, in linea di massima, dal diritto di essere
sentito non deriva la facoltà per le parti di esprimersi preventivamente
sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485
consid. 3.4), d'altra parte, quando l'autorità prevede di fondare la sua
decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura
anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e poteva presupporre la
pertinenza, il diritto di essere sentito esige comunque che sia data loro la
possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 131 V 9
consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1, 2C_356/2017
del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del Tribunale
cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF
2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1). Ciò che, in concreto,
non risulta tuttavia essere avvenuto. Il 27 marzo 2019 la Commissione si è
infatti limitata a notificare al ricorrente l'apertura di un procedimento
disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. c LLCA, art. 16
LAvv, art. 11+12+13 CSD (conflitto di interessi). Ha inoltre precisato che la
fattispecie traeva origine dal precedente procedimento no. 205
sanzionato con nostra decisione del 26.04.2018, confermata dal Tribunale
amministrativo con sentenza di data 18.03.2019, indicando che da
puntuali accertamenti effettuati era emerso che anche dopo la sopraccitata
decisione l'interessato aveva continuato a patrocinare il signor S__________
nell'ambito del procedimento penale di cui al decreto d'accusa 5819/2018 del PP
__________ presenziando attivamente agli interrogatori del medesimo. In
queste circostanze, non è quindi ben dato di vedere come l'insorgente potesse
attendersi che la Commissione - senza neppure prospettargli una revoca ("revisione")
della sua precedente decisione - sarebbe ritornata sulla violazione dell'obbligo
di cura e diligenza su cui aveva già statuito, relativamente all'emissione del
precetto esecutivo nei confronti del segnalante. Non occorre comunque
soffermarsi oltre su tale aspetto, come pure sulla scarna motivazione dell'autorità
disciplinare su questo punto, considerato che - da questo profilo - la
decisione impugnata non può comunque essere confermata nel merito (cfr. infra,
consid. 4).
4. Come appena detto, oggetto
del contendere è anzitutto la decisione con cui la Commissione ha deciso di
ritornare sulla sua precedente decisione del 26 aprile 2018 - con cui aveva
ritenuto di non sanzionare l'avv. RI 1 per i fatti relativi alla procedura
esecutiva avviata nei confronti del denunciante - e, considerando le
circostanze decisamente
cambiate, ha ravvisato una violazione del
dovere di cura e diligenza e l'ha punito di conseguenza.
4.1. Per consolidata giurisprudenza, il carattere imperativo del diritto
pubblico impone che un atto amministrativo in contrasto con il diritto positivo
possa essere modificato se la sicurezza del diritto non impone in concreto che
esso venga mantenuto. Le decisioni amministrative cresciute in giudicato dal
profilo formale possono quindi essere revocate (o modificate) nella misura in
cui siano adempiute determinate condizioni. Considerato che né la LLCA, né la
legge di procedura amministrativa regola il problema della revocabilità delle
decisioni, tornano applicabili i principi sviluppati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306
consid. 7a; Pierre Tschannen/Ulrich
Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed., Berna
2014, § 31, n. 37; Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San
Gallo 2020, n. 1226 seg.). In generale, la revocabilità di un atto
amministrativo dipende pertanto dal confronto tra l'interesse all'attuazione
del diritto oggettivo e quello della sicurezza giuridica, rispettivamente del
principio della buona fede (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid.
7a, 115 Ib 152 consid. 3a; STA 52.2010.91-151 del 13 agosto 2010 consid. 2.1 e rimandi; Tschannen/Zimmerli/Müller,
op. cit., § 31, n. 49 segg.; Häfelin/
Müller/Ulhmann, op. cit., n. 1227). Il secondo prevale di regola
sul primo e impedisce la revoca se (a) la decisione in questione ha creato
diritti soggettivi a favore del destinatario, (b) la decisione è stata emanata
dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati
esaurientemente esaminati e valutati, (c) l'interessato abbia in buona fede
fatto uso dei suoi diritti. Queste regole non sono però assolute. D'un canto,
la revoca può ancora intervenire anche in dette ipotesi, segnatamente laddove è
richiesta da un interesse pubblico eminente. D'altro canto, le esigenze della
sicurezza giuridica possono essere prioritarie anche quando le tre suddette
ipotesi non sono realizzate (cfr. DTF 143 II 1 consid. 5.1, 139 II 185 consid.
10.2.3, 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a; STA 52.2010.91-151 citata
consid. 2.1 e rimandi; Häfelin/Müller/Ulhmann,
op. cit., n. 1231 segg.).
4.2. Le decisioni in materia disciplinare sono atti amministrativi equivalenti
a pronunce giudiziarie (urteilsähnliche Verwaltungsakten; décisions
analogues à des jugements; cfr. su questo tipo di decisioni e quelle che
hanno invece effetti durevoli [Dauerverfügungen, décisions à éffets
durables]: Tschannen/Zimmerli/
Müller, op. cit., § 28, n. 76 segg.; Pierre
Moor/Etienne Pol-tier, Droit administratif, Volume II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pag. 384; DTF 124 V 150 consid.
7a). Le stesse sono precedute da un procedimento in cui l'autorità disciplinare
accerta compiutamente i fatti (previa istruttoria, cfr. art. 16 LAvv e 25
LPAmm) e applica d'ufficio il diritto (art. 31 LPAmm), in particolare vagliando
la sussistenza materiale di una determinata infrazione (conclusasi) e
infliggendo, se del caso, una sanzione. Le decisioni dell'autorità disciplinare
(quali quelle che non danno seguito a una segnalazione rispettivamente luogo a
una misura disciplinare) possono successivamente rivelarsi errate per un vizio
originario (segnatamente per un errore sui fatti o nell'applicazione del
diritto). Un'irregolarità posteriore all'atto, in particolare per modifica del
quadro legale o delle circostanze di fatto, non è invece per sua natura
possibile (tale ipotesi essendo riservata ai soli atti amministrativi che
esplicano effetti durevoli: cfr. DTF 124 V 150 consid. 7a; Moor/Poltier, op. cit., pag. 384; Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., §
31 n. 12; Hä-felin/Müller/Uhlmann,
op. cit., n. 1230).
Proprio perché si pronunciano su una fattispecie conclusa, esplicando i
loro effetti una sola volta, e vengono emesse al termine di una procedura
completa - che, sebbene non implichi una ponderazione degli interessi, è atta a
chiarire le specifiche questioni di fatto e di diritto che si pongono
(segnatamente la sussistenza o meno di una violazione alle regole
professionali; cfr. Moor/
Poltier, op. cit., pag. 395; cfr. pure, in senso analogo: STF 1C_56/2007
del 4 marzo 2008 consid. 4.2.2) -, vi è da ritenere che l'interesse della
sicurezza giuridica rispettivamente del principio del buona fede si oppongano
in linea di massima a una modifica delle decisioni in ambito disciplinare
(segnatamente di quelle a discapito dell'interessato). Una revoca va quindi
ammessa con cautela, in particolare laddove siano dati motivi simili a quelli
che giustificherebbero una revisione di un giudizio di un'autorità giudiziaria
(cfr. art. 57 LPAmm), quali l'insorgere di elementi di prova rilevanti o fatti preesistenti
(cosiddetti pseudo-nova), che l'autorità non conosceva al tempo del
precedente procedimento (cfr. per analogia, DTF 124 V 150 E. 7a, 121 II 273 consid.
1a/bb; STF 2C_810/2010 del 20 settembre 2011 consid. 3.2).
4.3.
4.3.1. In concreto, nella precedente decisione del 26 aprile 2018, cresciuta in
giudicato, la Commissione - pur prendendo atto che il segnalante aveva sporto
una querela per minaccia e coazione nei confronti degli organi di __________ SA
- aveva considerato che l'avv. RI 1 avesse agito quale rappresentante e non
creditore dell'escusso e che dagli atti non emergessero elementi per ritenere
che il precetto esecutivo nei confronti dell'ing. N__________ fosse stato
spiccato con modalità vessatorie. Aveva quindi negato l'esistenza di una
violazione del dovere di cura e diligenza, senza dar seguito, su questo punto,
alla segnalazione.
4.3.2. Come accennato, con la risoluzione qui impugnata la precedente istanza
ha invece rimesso in discussione tale decisione. Ha in particolare reputato che
fosse intervenuto un fatto nuovo e cioè il patrocinio del signor S__________
da parte dell'avv. RI 1 nell'ambito della procedura penale avviata dall'ing. N__________
per titolo di coazione in relazione al precetto esecutivo di fr. 500'000.-
fattogli notificare dalla società __________. Ha quindi considerato come ora
le circostanze fossero decisamente cambiate in quanto questa fattispecie
si è sviluppata e si è potuta chiarire. Ha in particolare rilevato che nell'ambito
di quel procedimento era stato sentito l'imputato S__________, che era poi
stato condannano mediante decreto d'accusa del 28 novembre 2018 per ripetuta
tentata coazione, e meglio
"per aver […] agendo in correità con __________,
membro e direttrice della __________ SA, tentato indebitamente, di costringere __________,
__________ e N__________, già membri del consiglio d'amministrazione della
stessa società, a pagare alla __________ SA, __________, da lui amministrata,
ingenti e sproporzionate somme di denaro, inoltrando il 13 dicembre 2018,
tramite il rappresentante legale della società, tre domande d'esecuzione agli
Uffici di esecuzione di __________ e __________, facendo notificare loro, il 15
e 18 dicembre 2017, un precetto esecutivo ciascuno menzionante, quale causa del
credito, un preteso "indennizzo" di CHF 200'000.- nei confronti di __________
e di CHF 500'000.- ciascuno nei confronti di __________ e N__________, come
pure per impedire loro di avviare una nuova attività imprenditoriale nello
stesso settore economico in cui è attiva la __________ SA, senza riuscire nel
suo intento, in quanto gli accusatori privati hanno rifiutato di dar seguito a
tale richiesta, interponendo tempestiva opposizione".
La Commissione ha quindi stabilito che tale fattispecie - frattanto ben
definita e collegata ai fatti oggetto della precedente sanzione (per
violazione del divieto di conflitto d'interessi) - concretizzasse un'ulteriore
lesione delle norme deontologiche (aggiungendo peraltro che sulla qualifica
dal profilo deontologico della procedura esecutiva si sarebbe anche
espresso questo Tribunale, nella citata sentenza del 18 marzo 2019). In
definitiva, ha concluso che risultasse ora sanzionabile non solo l'aver
promosso un'esecuzione dal carattere giudicato vessatorio a carico di un ex
cliente, ma anche di aver difeso la sua controparte in una procedura
penale, sempre legata alle medesime circostanze delle quali l'avv. RI 1 godeva
di una sicura conoscenza di fatti sensibili.
4.3.3. Seppur non del tutto chiara, da questa motivazione emerge in buona
sostanza che la Commissione - oltre a punire l'avv. RI 1 per un ulteriore
conflitto di interessi (di cui si dirà più avanti, cfr. infra, consid.
5) - ha in particolare deciso di ritornare sulla sua decisione di non
sanzionare il ricorrente per violazione del dovere di cura e diligenza per due
motivi: (1) il patrocinio del ricorrente di S__________ in sede penale e (2)
il citato decreto d'accusa emesso nei confronti di quest'ultimo il 28 novembre
2019 (che ha ritenuto vessatoria l'esecuzione, avviata tramite l'avv. RI 1, nei
confronti dell'ing. N__________ e di altre due persone).
4.4.
4.4.1. Ora, se in generale si può ammettere che la Commissione possa rivedere e
revocare d'ufficio una propria decisione cresciuta in giudicato (con cui non ha
dato seguito a una denuncia rispettivamente non ha ritenuto data una
determinata violazione di una regola professionale), ci sarebbe anzitutto da
chiedersi se - in concreto - non glielo impedisse la sentenza del 18 marzo 2019
di questo Tribunale (a cui era stata devoluta la decisione del 26 aprile 2018, per
quanto si possa dar atto che questa Corte non si era pronunciata su questo
punto, rimasto incontestato, cfr. al riguardo DTF 107 V 84 consid. 1; Tschannen/Zimmerli/Mül-ler, op. cit., §
31, n. 27). A prescindere da tale aspetto, è comunque evidente che le
circostanze addotte dalla Commissione non potrebbero giustificare una revoca
della sua precedente decisione (né, di riflesso, una sanzione per violazione
dell'obbligo di cura e diligenza, cfr. su quest'ultimo punto, DTF 130 II 270
consid. 3.2.2; STF 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1), per i motivi
che seguono.
4.4.2. Anzitutto è palese che il patrocinio del ricorrente di S__________ in
sede penale (così come risulta dal verbale d'interrogatorio del 23 ottobre 2018
e dal citato decreto d'accusa), costituisce un fatto nuovo (vero nova),
posteriore alla predetta decisione del 26 aprile 2018, e come tale
insuscettibile di rimetterla in discussione (cfr. supra, consid. 4.2).
4.4.3. Analoga conclusione vale per il decreto d'accusa del 28 novembre 2018
emesso dal procuratore pubblico nei confronti di S__________. E questo già
solo perché tale decreto, come accennato, non è tuttora sfociato in una
condanna penale cresciuta in giudicato (cfr. scritto del 30 settembre 2020 del
ricorrente), per modo che i fatti in esso contenuti (anche se pseudo-nova)
non possono essere ritenuti assodati.
A titolo abbondanziale, giova comunque rilevare che - in generale - ai fini
della revoca di una decisione non basta il solo fatto che la stessa si riveli
eventualmente errata a seguito di una decisione posteriore emessa da un'altra autorità.
Al contrario occorre sempre soppesare gli interessi in gioco e valutare tutte
le circostanze del caso (cfr. supra, consid. 4.1 e 4.2), inclusa la
portata di eventuali carenze d'istruttoria commesse dall'autorità decidente (ad
es. nell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti o nella possibilità di
sospendere la procedura in attesa dell'esito di un altro procedimento, cfr. al
riguardo DTF 110 Ib 364 consid. 2b e c, 93 I 390 consid. 2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Zurigo 2018, n. 946).
4.5. Stante quanto precede, su questo punto la decisione impugnata non
può pertanto essere confermata.
5. 5.1.
5.1.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA,
l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli
delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà
nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del
mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di
rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale
della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett.
a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la
professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito
dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130
Considerandi
II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza
limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto
gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF
1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).
5.1.2
Da questo dovere generale di
fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia
rappresentanza. L'avvocato non può in generale
rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno
interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi
completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il
Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di
principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente
- un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea
Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes
gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il
divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i
quali sussiste una connessione fattuale,
bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3;
Fellmann, op. cit., n. 103 e segg. ad art. 12; Walter
Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).
5.1.3
Il dovere di fedeltà verso il mandante
perdura anche dopo la fine del
rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse
anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si
tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che
tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la
salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009
citata consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di
patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata
dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del
singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è
escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a
conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto
professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che
sussista anche solo la possibilità di un
utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite
(cfr. STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata
qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto
d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito
della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e
del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La
probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico
concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del
legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi.
Importante è pure il tempo trascorso, benché anche
dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente
dimenticati (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii;
2A_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019
consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7).
5.1.4
Questi principi
valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste,
segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali
dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà
che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della
norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio
cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato,
ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid.
3.4
e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF
2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann,
Anwaltsrechts, n. 411).
5.1.5
Il rischio di
incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì
concreto ancorché non materializzato. Non è
quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B_510/2018
citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata
dal TF).
5.2
I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati
dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme
deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui
riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono
una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali
sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid.
3.1.1; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art.
1.
CSD, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con
coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico, astenendosi da tutto ciò
che potrebbe intaccare la sua credibilità. L'art. 11 CSD riafferma inoltre il
dovere dell'avvocato di evitare ogni conflitto tra gli interessi del suo
cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene
rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto
secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il
rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di
interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1),
precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di
violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di
essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti
interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui
l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto
professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando
la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un
pregiudizio.
5.3
5.3.1
In concreto, come già accennato, nel dicembre 2011 l'insorgente era
intervenuto in veste di notaio a favore della famiglia dell'ing. N__________,
rogando un atto di donazione della nuda proprietà degli immobili della moglie ai
figli e di costituzione di un diritto di usufrutto vita natural durante a
favore di lei e del marito, nonché un contratto successorio con cui la moglie
aveva disposto del suo patrimonio a favore dei figli e del coniuge e designato il
notaio quale esecutore testamentario. Contratto, quest'ultimo, in relazione al
quale il ricorrente aveva prestato il suo consiglio, rispettivamente aveva
preparato delle modifiche, ancora nell'ottobre del 2017 (cfr. STA 52.2018.279
citata consid. 3.2). Nel dicembre del 2017, l'insorgente ha per contro fatto
spiccare nei confronti dello stesso ing. N__________ - a nome e per conto della
__________ SA - un precetto esecutivo di fr. 500'000.- (a titolo di indennizzo
del pregiudizio che egli avrebbe causato alla società con la sua attività di
amministratore e/o consulente tramite la I__________). Per tale comportamento -
così come ricordato in narrativa - l'insorgente era stato sanzionato dalla
Commissione il 26 aprile 2018 con una multa fr. 1'200.- per violazione del
divieto di conflitto di interessi, che questo Tribunale ha confermato con la
sentenza del 18 marzo 2019 (STA 52.2018.279). Richiamando gli obblighi di
informazione e di consiglio che incombono a un notaio in ambito matrimoniale e
successorio (i quali implicano che egli debba essere ragguagliato in modo
completo sulla situazione finanziaria e personale delle parti), questo
Tribunale aveva in particolare ritenuto che, rogando i due citati atti pubblici
per l'ing. N__________, il ricorrente fosse necessariamente venuto a conoscenza
di aspetti salienti concernenti la sua sfera privata e patrimoniale (coperti
dal segreto professionale). Aveva quindi confermato che, assumendo l'incarico
conferitogli dalla __________ SA - i cui interessi erano chiaramente
contrapposti a quelli dell'ing. N__________ (per cui aveva come detto funto da
notaio, dalla cui moglie era stato designato esecutore testamentario e con cui
oltretutto intratteneva da anni rapporti privati) -, egli avesse corso il
rischio concreto di incappare in un conflitto d'interessi e che il conflitto si
fosse addirittura materializzato nel momento in cui aveva fatto spiccare il
citato precetto esecutivo. Il Tribunale aveva infine rilevato che un conflitto
avrebbe dovuto essere riconosciuto quand'anche il denunciante non fosse più
stato cliente dell'insorgente, ritenuto come il legale non potesse escludere la
possibilità di utilizzare nello svolgimento del nuovo mandato a favore della __________
SA - anche solo inconsapevolmente - le informazioni coperte dal segreto
professionale acquisite in qualità di notaio (cfr. STA 52.2018.279 citata
consid. 3.2).
5.3.2
Come visto, a seguito dell'inoltro del precetto esecutivo nei confronti
dell'ing. N__________ (e altri due precetti), è stato avviato un procedimento
penale nei confronti di due vertici della __________ SA (segnatamente per
tentata coazione). Procedimento nell'ambito del quale l'insorgente ha assunto
il controverso patrocinio di uno di loro ( S__________, presidente del
consiglio di amministrazione), presenziando ai relativi interrogatori. Motivo
per il quale la Commissione lo ha ora nuovamente sanzionato, ravvisando un'ulteriore
lesione del divieto di conflitto di interessi.
5.3.3
Ora, tutto sommato, non appare effettivamente scorretto ritenere che,
assumendo questa difesa penale, l'insorgente abbia leso di nuovo tale divieto.
È ben vero che, a differenza della precedente fattispecie esaminata da questo
Tribunale, il ricorrente non rappresenta la __________ SA ai fini dell'incasso
del credito nei confronti dell'ing. N__________, bensì un organo della società
che ha promosso l'esecuzione. È però altrettanto vero che le due procedure sono
evidentemente correlate e anche in quella penale assume sicuro rilievo la
questione della fondatezza o meno del credito posto in esecuzione dalla __________
SA rispettivamente del suo carattere abusivo. In questo ambito - come del resto
nel procedimento esecutivo - non si può quindi escludere che, per svolgere al
meglio il mandato penale assunto, il ricorrente possa far capo, anche solo
inconsapevolmente, a informazioni sulla situazione personale, professionale e
patrimoniale dell'asserito debitore (e potenziale vittima) N__________, il
quale sin dal 2014 - ovvero in tempi in cui l'avv. RI 1 era ancora suo notaio e
persona di fiducia - svolgeva per la __________ SA attività di amministrazione
e/o consulenza anche di natura contabile (tramite la __________, ben nota al
ricorrente, cfr. contratto successorio del 19 dicembre 2011 che si riferiva
anche proprio a tale società, cfr. premessa D e ad 6; cfr. anche verbale S__________,
pag. 3). A fronte dell'ampiezza delle conoscenze acquisite nell'ambito della
sua precedente attività di notaio a favore dell'ex mandante (i cui interessi sono
chiaramente contrapposti a quelli del suo attuale cliente) e dello stretto
rapporto di fiducia instauratosi nel corso dei lunghi anni
di relazioni sia professionali che private, non può insomma essere esclusa la
possibilità che il ricorrente utilizzi, anche solo inconsapevolmente, nel
contesto della procedura penale circostanze apprese, sotto
garanzia del segreto professionale, nello svolgimento del precedente incarico
(per il quale ancora nell'ottobre 2017 aveva prestato il proprio consiglio, cfr.
STA 52.2018.279 citata consid. 3.2).
Da tutto quanto sopra discende che l'insorgente avrebbe dovuto verificare con maggiore
attenzione l'opportunità di assumere
la difesa di S__________ per quindi
giungere alla conclusione che il fatto di patrocinarlo nell'ambito di un
procedimento penale avviato a seguito della denuncia sporta da un suo ex cliente
lo avrebbe posto di fronte ad un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale
situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo
2010.
consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste
circostanze, assumendo la difesa del presidente della __________ SA, l'avv. RI
1.
è quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
6.
Ferme queste premesse, resta da
verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
6.1
In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1
prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa
può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il
divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.
Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere
nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.
art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),
l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come
del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr.
STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,
2183-2187; Tomas Poledna in
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art.
17, n. 23 segg.).
6.2
In
concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola
professionale fondamentale. La violazione appare ancor più grave considerato
che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale
e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si
stava ponendo con l'assunzione del patrocinio penale in favore del presidente
della __________ SA. Tanto più che, pochi
mesi prima, era stato sanzionato dalla Commissione per un'analoga violazione,
legata allo stesso complesso di fatti. Non giova inoltre all'insorgente
il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si
può trascurare che egli ha a suo carico ben due precedenti disciplinari,
entrambi relativamente recenti. Il 22 giugno 2015 gli è stata infatti inflitta
una multa di fr. 400.- per avere violato il suo obbligo di cura e diligenza
nell'ambito dello svolgimento di un mandato di esecutore testamentario. Come
visto, per essere incorso in un conflitto d'interessi, il
26.
aprile 2018 la Commissione gli ha irrogato una multa di fr. 1'200.-, poi
confermata da questo Tribunale con decisione del 18 marzo 2019.
Alla luce di tutto quanto esposto, considerando
che una delle due violazioni ritenute dalla Commissione è caduta (consid. 4),
si giustifica tuttavia di ridurre la multa inflitta dalla precedente istanza a
fr. 1'500.-. La sanzione così commisurata, situata
ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta
adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del
principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti
disciplinari del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei
principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
7.
7.1. Stante tutto quanto
precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è
annullata e riformata nel senso che al ricorrente è inflitta una multa di fr.
1'500.-, per la violazione ascrittagli, così come indicato al precedente
considerando.
7.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato
ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente,
ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa
propria, e ciò sia che l'avvocato agisca personalmente, sia che si faccia
patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera in concreto
(cfr. STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013 e rimandi, 90.2011.15 del 7 febbraio
2012).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 26 giugno 2019 (n. 256) della Commissione di disciplina degli
avvocati è annullata e riformata nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta una multa
di
fr. 1'500.-.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va
retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera