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Decisione

52.2019.368

Sanzione disciplinare

9 dicembre 2020Italiano34 min

b. Il 13 dicembre 2017 l'avv. RI 1 ha fatto spiccare nei confronti dell'ing. N__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.368

Lugano

9

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso dell'8 agosto 2019 dell'

avv.

RI 1,

patrocinato

da: avv. PA 1,

contro

la decisione del 26 giugno 2019 (n. 256) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 19 dicembre 2011

l'avv. RI 1 è intervenuto come notaio in favore dell'ing. N__________ e dei

membri della sua famiglia per perfezionare un contratto successorio

relativamente al patrimonio della moglie C__________, che ha pure designato il

notaio stesso quale esecutore testamentario. Lo stesso giorno, il notaio RI 1

ha rogato un altro atto pubblico con il quale C__________ ha donato la nuda

proprietà dei propri immobili ai figli, costituendo nel contempo un diritto di

usufrutto vita natural durante a favore suo e del marito.

b. Il 13 dicembre 2017 l'avv. RI 1 ha fatto spiccare nei confronti dell'ing. N__________

un precetto esecutivo per un importo di fr. 500'000.- in nome e per conto della

__________ SA di Lugano, società di cui quest'ultimo era stato amministratore

delegato dall'aprile 2014 al luglio 2017, prima che, nel novembre di quell'anno

(insieme ad altre persone) costituisse una società concorrente per operare nel

medesimo settore d'attività.

c. Il 23 gennaio 2018 l'ing. N__________ ha segnalato il comportamento

dell'avv. RI 1 alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione). Il

denunciante ha in particolare rimproverato al legale di essere incorso in un

conflitto d'interessi per aver funto prima da notaio per la sua famiglia (ed

essere stato designato esecutore testamentario da sua moglie) e rappresentare

ora la __________ SA contro di lui, per il recupero di un presunto credito di

fr. 500'000.-. Il precetto esecutivo sarebbe poi stato spiccato in maniera

vessatoria, senza che in precedenza fosse mai stato preteso alcun pagamento.

d. Preso atto di tale segnalazione, il 25 gennaio 2018 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta

violazione del dovere di cura e diligenza e del divieto di conflitto

d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], 16 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100], 11, 12 e 13 del codice

svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).

e. Sebbene l'interessato avesse contestato ogni addebito mosso contro di lui,

con decisione del 26 aprile 2018, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al

pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'200.- per i fatti segnalati

dall'ing. N__________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione

delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare disatteso l'addebito

avanzato dal segnalante di violazione dell'obbligo di cura e diligenza,

ritenendo che non vi fossero elementi per considerare abusiva l'esecuzione

promossa nei suoi confronti. Ha per contro concluso che il denunciato fosse

incorso in un conflitto d'interessi, commisurando la sanzione alla luce della

gravità dell'infrazione e di un precedente dell'interessato.

f. Con sentenza del 18 marzo 2019 (STA 52.2018.279) il Tribunale cantonale

amministrativo ha confermato tale sanzione, respingendo il ricorso interposto

dall'avv. RI 1. In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l'avv. RI 1,

alla luce delle informazioni riservate relative alla situazione personale e

patrimoniale del segnalante di cui era venuto a conoscenza nell'ambito della

sua precedente attività di notaio, fosse effettivamente incorso in un conflitto

di interessi, addirittura concretizzatosi nel momento in cui aveva fatto

spiccare il precetto esecutivo.

B. a. Nel frattempo, il

27 aprile 2018, nel comunicargli l'esito del procedimento disciplinare, la

Commissione ha invitato il denunciante N__________, in caso di contenzioso

giudiziario con la __________ SA, a segnalarle se l'avv. RI 1 fungerà ulteriormente

da patrocinatore della citata società.

b. Con e-mail del 6 dicembre 2018 l'ing. N__________ ha quindi segnalato che,

nel procedimento penale per tentata coazione avviato nei confronti di due

vertici della __________ SA (per i fatti relativi alla notifica del suddetto

precetto esecutivo e altri due precetti), l'avv. RI 1 patrocinava uno dei due

imputati ( S__________, presidente del consiglio di amministrazione). A

sostegno della sua affermazione ha prodotto copia dei verbali di interrogatorio

e dei decreti di accusa emanati nei confronti di quest'ultimo e di un altro

organo della società.

c. Preso atto di tale circostanza, il 27 marzo 2019 la Commissione ha

notificato all'avv. RI 1 l'apertura d'ufficio di un nuovo procedimento

disciplinare nei suoi confronti per presunta violazione degli art. 12 lett. c

LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD (conflitto d'interessi).

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui. Dopo avere espresso le sue perplessità per il coinvolgimento

dell'avv. __________ (a lui subentrato nel citato contratto successorio), ha

indicato di assistere nel procedimento penale unicamente S__________ e non la __________

SA, che non sarebbe nemmeno parte. Ha poi sostenuto che le eventuali

informazioni riservate sulla situazione patrimoniale dell'ing. N__________

acquisite nell'ambito della rogazione del citato contratto successorio non

abbiano alcuna rilevanza per il procedimento penale (ovvero per stabilire se

l'inoltro del citato precetto esecutivo da parte del signor S__________

configuri il reato di tentata coazione). Ha pertanto negato la sussistenza di

qualsivoglia conflitto d'interessi.

C. Con decisione del 26 giugno

2019, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa

disciplinare di fr. 2'000.-. In sintesi, ripercorsi i fatti, la precedente

istanza ha dapprima rilevato come - contrariamente a quanto ritenuto nella sua

precedente decisione - la notifica del precetto esecutivo, all'epoca

considerata non abusiva ma frattanto rivelatasi costitutiva del reato di

tentata coazione, costituisse un'ulteriore violazione delle norme professionali.

Ha quindi rilevato come risultasse sanzionabile ora non solo l'aver promosso

un'esecuzione dal carattere vessatorio a carico di un ex cliente, ma anche

l'aver difeso la sua controparte in una procedura penale, sempre legata alle

medesime circostanze delle quali l'avv. RI 1 godeva di una sicura conoscenza di

fatti sensibili. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della

gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari dell'interessato.

D. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ribaditi i suoi dubbi sul ruolo dell'avv. __________ nella vicenda e censurata

una violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente nega anzitutto

la violazione del dovere di diligenza rimproveratagli, contestando che le

circostanze legate alla notifica del precetto esecutivo siano decisamente

cambiate rispetto a quando la Commissione e questo Tribunale hanno reso le

loro precedenti decisioni. Considerato come il substrato fattuale sia identico

a quello già valutato, contesta quindi che la Commissione potesse ritornare

sulla propria decisione. Rileva poi come la questione di sapere se l'esecuzione

in questione fosse vessatoria sia ancora sub iudice, considerato che

contro il decreto di accusa emanato dal procuratore pubblico è stata interposta

opposizione. Ricorda peraltro che il fatto di allestire un precetto esecutivo

che si rivela poi infondato non costituisce una violazione delle regole

professionali. Ad ogni modo, sostiene di avere agito con cura e diligenza,

l'ipotesi di un ingente danno per la società essendo senz'altro credibile (come

dimostrerebbe anche il mancato avvio da parte del magistrato penale di un

procedimento nei suoi confronti). Quanto al conflitto di interessi che gli

viene rinfacciato, contesta che la procedura penale condotta nei confronti di

S__________ sia riferita alle medesime circostanze delle quali avrebbe

potuto avere un'eventuale conoscenza in virtù della precedente rogazione del

contratto successorio (che sarebbero in ogni caso irrilevanti in quel

contesto).

E. In

sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel

provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

F. In replica il ricorrente si

è a sua volta riconfermato nel proprio gravame. La Commissione non ha

presentato una duplica.

G. Così richiesto, il

ricorrente ha confermato al Tribunale che il predetto decreto d'accusa non è

tuttora sfociato in un giudizio penale cresciuto in giudicato (cfr. suo scritto

del 30 settembre 2020).

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto

richiamato relativo alla precedente sanzione disciplinare del 26 aprile 2018

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Da respingere sono in primo

luogo le generiche "perplessità" che il ricorrente solleva

relativamente al recapito della Commissione presso lo studio dell'avv. __________,

come pure al fatto che quest'ultimo abbia trasmesso la precedente segnalazione

dell'ing. N__________ alla Commissione di disciplina notarile (cfr. scritto del

25 gennaio 2018 sub doc. 3). Qui oggetto di controversia non è anzitutto

quest'ultimo atto, ma solo la decisione del 26 giugno 2019 con cui la

Commissione lo ha sanzionato con una multa di fr. 2'000.-. Procedura, questa,

alla quale l'avv. __________ - che sarebbe "subentrato"

all'insorgente nell'ambito del contratto successorio all'origine delle

procedure disciplinari - non ha manifestamente partecipato. Irrilevante è per

contro il fatto che tutti gli atti del procedimento siano notificati presso lo

studio del presidente della Commissione, tale essendo il recapito di questa

autorità (cfr. art. 2 del regolamento della Commissione di disciplina degli

avvocati del 18 luglio 2013).

3.

3.1. L'insorgente lamenta una duplice violazione del suo diritto di essere

sentito. Anzitutto perché la Commissione avrebbe aperto la procedura

disciplinare solo per una possibile violazione del divieto di conflitti

d'interessi ex art. 12 lett. c LLCA, ma poi - in sede di decisione e senza

dargli la facoltà di pronunciarsi in merito - sarebbe sorprendentemente tornata

sulla questione dell'avvio della procedura esecutiva nei confronti dell'ing. N__________,

in revisione della precedente decisione disciplinare, sanzionandolo per

violazione dell'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza (art.

12 lett. a LLCA). Inoltre, non avrebbe neppure motivato sufficientemente la

decisione su questo punto.

3.2. L'obiezione del ricorrente non appare destituita di fondamento. Il diritto di essere sentito ancorato all'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101) assicura infatti

alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le

tocca nella loro situazione giuridica (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II

218 consid. 2.3). Se è ben vero che, in linea di massima, dal diritto di essere

sentito non deriva la facoltà per le parti di esprimersi preventivamente

sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (cfr. DTF 132 II 485

consid. 3.4), d'altra parte, quando l'autorità prevede di fondare la sua

decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura

anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa e poteva presupporre la

pertinenza, il diritto di essere sentito esige comunque che sia data loro la

possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1, 131 V 9

consid. 5.4.1; STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 4.1, 2C_356/2017

del 10 novembre 2017 consid. 4.3; cfr. inoltre, sentenza del Tribunale

cantonale di San Gallo del 7 settembre 2006 in GVP 2006 n. 4, confermata da STF

2P.318/2006 e 2A.733/2006 del 27 luglio 2007 consid. 6.1). Ciò che, in concreto,

non risulta tuttavia essere avvenuto. Il 27 marzo 2019 la Commissione si è

infatti limitata a notificare al ricorrente l'apertura di un procedimento

disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. c LLCA, art. 16

LAvv, art. 11+12+13 CSD (conflitto di interessi). Ha inoltre precisato che la

fattispecie traeva origine dal precedente procedimento no. 205

sanzionato con nostra decisione del 26.04.2018, confermata dal Tribunale

amministrativo con sentenza di data 18.03.2019, indicando che da

puntuali accertamenti effettuati era emerso che anche dopo la sopraccitata

decisione l'interessato aveva continuato a patrocinare il signor S__________

nell'ambito del procedimento penale di cui al decreto d'accusa 5819/2018 del PP

__________ presenziando attivamente agli interrogatori del medesimo. In

queste circostanze, non è quindi ben dato di vedere come l'insorgente potesse

attendersi che la Commissione - senza neppure prospettargli una revoca ("revisione")

della sua precedente decisione - sarebbe ritornata sulla violazione dell'obbligo

di cura e diligenza su cui aveva già statuito, relativamente all'emissione del

precetto esecutivo nei confronti del segnalante. Non occorre comunque

soffermarsi oltre su tale aspetto, come pure sulla scarna motivazione dell'autorità

disciplinare su questo punto, considerato che - da questo profilo - la

decisione impugnata non può comunque essere confermata nel merito (cfr. infra,

consid. 4).

4. Come appena detto, oggetto

del contendere è anzitutto la decisione con cui la Commissione ha deciso di

ritornare sulla sua precedente decisione del 26 aprile 2018 - con cui aveva

ritenuto di non sanzionare l'avv. RI 1 per i fatti relativi alla procedura

esecutiva avviata nei confronti del denunciante - e, considerando le

circostanze decisamente

cambiate, ha ravvisato una violazione del

dovere di cura e diligenza e l'ha punito di conseguenza.

4.1. Per consolidata giurisprudenza, il carattere imperativo del diritto

pubblico impone che un atto amministrativo in contrasto con il diritto positivo

possa essere modificato se la sicurezza del diritto non impone in concreto che

esso venga mantenuto. Le decisioni amministrative cresciute in giudicato dal

profilo formale possono quindi essere revocate (o modificate) nella misura in

cui siano adempiute determinate condizioni. Considerato che né la LLCA, né la

legge di procedura amministrativa regola il problema della revocabilità delle

decisioni, tornano applicabili i principi sviluppati dalla dottrina e dalla

giurisprudenza (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306

consid. 7a; Pierre Tschannen/Ulrich

Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed., Berna

2014, § 31, n. 37; Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San

Gallo 2020, n. 1226 seg.). In generale, la revocabilità di un atto

amministrativo dipende pertanto dal confronto tra l'interesse all'attuazione

del diritto oggettivo e quello della sicurezza giuridica, rispettivamente del

principio della buona fede (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid.

7a, 115 Ib 152 consid. 3a; STA 52.2010.91-151 del 13 agosto 2010 consid. 2.1 e rimandi; Tschannen/Zimmerli/Müller,

op. cit., § 31, n. 49 segg.; Häfelin/

Müller/Ulhmann, op. cit., n. 1227). Il secondo prevale di regola

sul primo e impedisce la revoca se (a) la decisione in questione ha creato

diritti soggettivi a favore del destinatario, (b) la decisione è stata emanata

dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati

esaurientemente esaminati e valutati, (c) l'interessato abbia in buona fede

fatto uso dei suoi diritti. Queste regole non sono però assolute. D'un canto,

la revoca può ancora intervenire anche in dette ipotesi, segnatamente laddove è

richiesta da un interesse pubblico eminente. D'altro canto, le esigenze della

sicurezza giuridica possono essere prioritarie anche quando le tre suddette

ipotesi non sono realizzate (cfr. DTF 143 II 1 consid. 5.1, 139 II 185 consid.

10.2.3, 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a; STA 52.2010.91-151 citata

consid. 2.1 e rimandi; Häfelin/Müller/Ulhmann,

op. cit., n. 1231 segg.).

4.2. Le decisioni in materia disciplinare sono atti amministrativi equivalenti

a pronunce giudiziarie (urteilsähnliche Verwaltungsakten; décisions

analogues à des jugements; cfr. su questo tipo di decisioni e quelle che

hanno invece effetti durevoli [Dauerverfügungen, décisions à éffets

durables]: Tschannen/Zimmerli/

Müller, op. cit., § 28, n. 76 segg.; Pierre

Moor/Etienne Pol-tier, Droit administratif, Volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pag. 384; DTF 124 V 150 consid.

7a). Le stesse sono precedute da un procedimento in cui l'autorità disciplinare

accerta compiutamente i fatti (previa istruttoria, cfr. art. 16 LAvv e 25

LPAmm) e applica d'ufficio il diritto (art. 31 LPAmm), in particolare vagliando

la sussistenza materiale di una determinata infrazione (conclusasi) e

infliggendo, se del caso, una sanzione. Le decisioni dell'autorità disciplinare

(quali quelle che non danno seguito a una segnalazione rispettivamente luogo a

una misura disciplinare) possono successivamente rivelarsi errate per un vizio

originario (segnatamente per un errore sui fatti o nell'applicazione del

diritto). Un'irregolarità posteriore all'atto, in particolare per modifica del

quadro legale o delle circostanze di fatto, non è invece per sua natura

possibile (tale ipotesi essendo riservata ai soli atti amministrativi che

esplicano effetti durevoli: cfr. DTF 124 V 150 consid. 7a; Moor/Poltier, op. cit., pag. 384; Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., §

31 n. 12; Hä-felin/Müller/Uhlmann,

op. cit., n. 1230).

Proprio perché si pronunciano su una fattispecie conclusa, esplicando i

loro effetti una sola volta, e vengono emesse al termine di una procedura

completa - che, sebbene non implichi una ponderazione degli interessi, è atta a

chiarire le specifiche questioni di fatto e di diritto che si pongono

(segnatamente la sussistenza o meno di una violazione alle regole

professionali; cfr. Moor/

Poltier, op. cit., pag. 395; cfr. pure, in senso analogo: STF 1C_56/2007

del 4 marzo 2008 consid. 4.2.2) -, vi è da ritenere che l'interesse della

sicurezza giuridica rispettivamente del principio del buona fede si oppongano

in linea di massima a una modifica delle decisioni in ambito disciplinare

(segnatamente di quelle a discapito dell'interessato). Una revoca va quindi

ammessa con cautela, in particolare laddove siano dati motivi simili a quelli

che giustificherebbero una revisione di un giudizio di un'autorità giudiziaria

(cfr. art. 57 LPAmm), quali l'insorgere di elementi di prova rilevanti o fatti preesistenti

(cosiddetti pseudo-nova), che l'autorità non conosceva al tempo del

precedente procedimento (cfr. per analogia, DTF 124 V 150 E. 7a, 121 II 273 consid.

1a/bb; STF 2C_810/2010 del 20 settembre 2011 consid. 3.2).

4.3.

4.3.1. In concreto, nella precedente decisione del 26 aprile 2018, cresciuta in

giudicato, la Commissione - pur prendendo atto che il segnalante aveva sporto

una querela per minaccia e coazione nei confronti degli organi di __________ SA

- aveva considerato che l'avv. RI 1 avesse agito quale rappresentante e non

creditore dell'escusso e che dagli atti non emergessero elementi per ritenere

che il precetto esecutivo nei confronti dell'ing. N__________ fosse stato

spiccato con modalità vessatorie. Aveva quindi negato l'esistenza di una

violazione del dovere di cura e diligenza, senza dar seguito, su questo punto,

alla segnalazione.

4.3.2. Come accennato, con la risoluzione qui impugnata la precedente istanza

ha invece rimesso in discussione tale decisione. Ha in particolare reputato che

fosse intervenuto un fatto nuovo e cioè il patrocinio del signor S__________

da parte dell'avv. RI 1 nell'ambito della procedura penale avviata dall'ing. N__________

per titolo di coazione in relazione al precetto esecutivo di fr. 500'000.-

fattogli notificare dalla società __________. Ha quindi considerato come ora

le circostanze fossero decisamente cambiate in quanto questa fattispecie

si è sviluppata e si è potuta chiarire. Ha in particolare rilevato che nell'ambito

di quel procedimento era stato sentito l'imputato S__________, che era poi

stato condannano mediante decreto d'accusa del 28 novembre 2018 per ripetuta

tentata coazione, e meglio

"per aver […] agendo in correità con __________,

membro e direttrice della __________ SA, tentato indebitamente, di costringere __________,

__________ e N__________, già membri del consiglio d'amministrazione della

stessa società, a pagare alla __________ SA, __________, da lui amministrata,

ingenti e sproporzionate somme di denaro, inoltrando il 13 dicembre 2018,

tramite il rappresentante legale della società, tre domande d'esecuzione agli

Uffici di esecuzione di __________ e __________, facendo notificare loro, il 15

e 18 dicembre 2017, un precetto esecutivo ciascuno menzionante, quale causa del

credito, un preteso "indennizzo" di CHF 200'000.- nei confronti di __________

e di CHF 500'000.- ciascuno nei confronti di __________ e N__________, come

pure per impedire loro di avviare una nuova attività imprenditoriale nello

stesso settore economico in cui è attiva la __________ SA, senza riuscire nel

suo intento, in quanto gli accusatori privati hanno rifiutato di dar seguito a

tale richiesta, interponendo tempestiva opposizione".

La Commissione ha quindi stabilito che tale fattispecie - frattanto ben

definita e collegata ai fatti oggetto della precedente sanzione (per

violazione del divieto di conflitto d'interessi) - concretizzasse un'ulteriore

lesione delle norme deontologiche (aggiungendo peraltro che sulla qualifica

dal profilo deontologico della procedura esecutiva si sarebbe anche

espresso questo Tribunale, nella citata sentenza del 18 marzo 2019). In

definitiva, ha concluso che risultasse ora sanzionabile non solo l'aver

promosso un'esecuzione dal carattere giudicato vessatorio a carico di un ex

cliente, ma anche di aver difeso la sua controparte in una procedura

penale, sempre legata alle medesime circostanze delle quali l'avv. RI 1 godeva

di una sicura conoscenza di fatti sensibili.

4.3.3. Seppur non del tutto chiara, da questa motivazione emerge in buona

sostanza che la Commissione - oltre a punire l'avv. RI 1 per un ulteriore

conflitto di interessi (di cui si dirà più avanti, cfr. infra, consid.

5) - ha in particolare deciso di ritornare sulla sua decisione di non

sanzionare il ricorrente per violazione del dovere di cura e diligenza per due

motivi: (1) il patrocinio del ricorrente di S__________ in sede penale e (2)

il citato decreto d'accusa emesso nei confronti di quest'ultimo il 28 novembre

2019 (che ha ritenuto vessatoria l'esecuzione, avviata tramite l'avv. RI 1, nei

confronti dell'ing. N__________ e di altre due persone).

4.4.

4.4.1. Ora, se in generale si può ammettere che la Commissione possa rivedere e

revocare d'ufficio una propria decisione cresciuta in giudicato (con cui non ha

dato seguito a una denuncia rispettivamente non ha ritenuto data una

determinata violazione di una regola professionale), ci sarebbe anzitutto da

chiedersi se - in concreto - non glielo impedisse la sentenza del 18 marzo 2019

di questo Tribunale (a cui era stata devoluta la decisione del 26 aprile 2018, per

quanto si possa dar atto che questa Corte non si era pronunciata su questo

punto, rimasto incontestato, cfr. al riguardo DTF 107 V 84 consid. 1; Tschannen/Zimmerli/Mül-ler, op. cit., §

31, n. 27). A prescindere da tale aspetto, è comunque evidente che le

circostanze addotte dalla Commissione non potrebbero giustificare una revoca

della sua precedente decisione (né, di riflesso, una sanzione per violazione

dell'obbligo di cura e diligenza, cfr. su quest'ultimo punto, DTF 130 II 270

consid. 3.2.2; STF 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1), per i motivi

che seguono.

4.4.2. Anzitutto è palese che il patrocinio del ricorrente di S__________ in

sede penale (così come risulta dal verbale d'interrogatorio del 23 ottobre 2018

e dal citato decreto d'accusa), costituisce un fatto nuovo (vero nova),

posteriore alla predetta decisione del 26 aprile 2018, e come tale

insuscettibile di rimetterla in discussione (cfr. supra, consid. 4.2).

4.4.3. Analoga conclusione vale per il decreto d'accusa del 28 novembre 2018

emesso dal procuratore pubblico nei confronti di S__________. E questo già

solo perché tale decreto, come accennato, non è tuttora sfociato in una

condanna penale cresciuta in giudicato (cfr. scritto del 30 settembre 2020 del

ricorrente), per modo che i fatti in esso contenuti (anche se pseudo-nova)

non possono essere ritenuti assodati.

A titolo abbondanziale, giova comunque rilevare che - in generale - ai fini

della revoca di una decisione non basta il solo fatto che la stessa si riveli

eventualmente errata a seguito di una decisione posteriore emessa da un'altra autorità.

Al contrario occorre sempre soppesare gli interessi in gioco e valutare tutte

le circostanze del caso (cfr. supra, consid. 4.1 e 4.2), inclusa la

portata di eventuali carenze d'istruttoria commesse dall'autorità decidente (ad

es. nell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti o nella possibilità di

sospendere la procedura in attesa dell'esito di un altro procedimento, cfr. al

riguardo DTF 110 Ib 364 consid. 2b e c, 93 I 390 consid. 2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Zurigo 2018, n. 946).

4.5. Stante quanto precede, su questo punto la decisione impugnata non

può pertanto essere confermata.

5. 5.1.

5.1.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA,

l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli

delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà

nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del

mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di

rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale

della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett.

a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la

professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito

dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130

Considerandi

II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza

limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto

gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF

1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).

5.1.2

Da questo dovere generale di

fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia

rappresentanza. L'avvocato non può in generale

rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno

interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi

completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il

Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di

principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente

- un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea

Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes

gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il

divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i

quali sussiste una connessione fattuale,

bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3;

Fellmann, op. cit., n. 103 e segg. ad art. 12; Walter

Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).

5.1.3

Il dovere di fedeltà verso il mandante

perdura anche dopo la fine del

rapporto contrattuale. L'avvocato deve pertanto evitare conflitti d'interesse

anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si

tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che

tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la

salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009

citata consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di

patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata

dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del

singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è

escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a

conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto

professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che

sussista anche solo la possibilità di un

utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite

(cfr. STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata

qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto

d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito

della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e

del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La

probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico

concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del

legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi.

Importante è pure il tempo trascorso, benché anche

dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente

dimenticati (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii;

2A_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019

consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7).

5.1.4

Questi principi

valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste,

segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali

dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà

che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della

norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio

cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato,

ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid.

3.4

e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF

2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann,

Anwaltsrechts, n. 411).

5.1.5

Il rischio di

incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì

concreto ancorché non materializzato. Non è

quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B_510/2018

citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata

dal TF).

5.2

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati

dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme

deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui

riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono

una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali

sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid.

3.1.1; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art.

1.

CSD, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con

coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico, astenendosi da tutto ciò

che potrebbe intaccare la sua credibilità. L'art. 11 CSD riafferma inoltre il

dovere dell'avvocato di evitare ogni conflitto tra gli interessi del suo

cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene

rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto

secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il

rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di

interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1),

precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di

violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di

essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti

interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui

l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto

professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando

la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un

pregiudizio.

5.3

5.3.1

In concreto, come già accennato, nel dicembre 2011 l'insorgente era

intervenuto in veste di notaio a favore della famiglia dell'ing. N__________,

rogando un atto di donazione della nuda proprietà degli immobili della moglie ai

figli e di costituzione di un diritto di usufrutto vita natural durante a

favore di lei e del marito, nonché un contratto successorio con cui la moglie

aveva disposto del suo patrimonio a favore dei figli e del coniuge e designato il

notaio quale esecutore testamentario. Contratto, quest'ultimo, in relazione al

quale il ricorrente aveva prestato il suo consiglio, rispettivamente aveva

preparato delle modifiche, ancora nell'ottobre del 2017 (cfr. STA 52.2018.279

citata consid. 3.2). Nel dicembre del 2017, l'insorgente ha per contro fatto

spiccare nei confronti dello stesso ing. N__________ - a nome e per conto della

__________ SA - un precetto esecutivo di fr. 500'000.- (a titolo di indennizzo

del pregiudizio che egli avrebbe causato alla società con la sua attività di

amministratore e/o consulente tramite la I__________). Per tale comportamento -

così come ricordato in narrativa - l'insorgente era stato sanzionato dalla

Commissione il 26 aprile 2018 con una multa fr. 1'200.- per violazione del

divieto di conflitto di interessi, che questo Tribunale ha confermato con la

sentenza del 18 marzo 2019 (STA 52.2018.279). Richiamando gli obblighi di

informazione e di consiglio che incombono a un notaio in ambito matrimoniale e

successorio (i quali implicano che egli debba essere ragguagliato in modo

completo sulla situazione finanziaria e personale delle parti), questo

Tribunale aveva in particolare ritenuto che, rogando i due citati atti pubblici

per l'ing. N__________, il ricorrente fosse necessariamente venuto a conoscenza

di aspetti salienti concernenti la sua sfera privata e patrimoniale (coperti

dal segreto professionale). Aveva quindi confermato che, assumendo l'incarico

conferitogli dalla __________ SA - i cui interessi erano chiaramente

contrapposti a quelli dell'ing. N__________ (per cui aveva come detto funto da

notaio, dalla cui moglie era stato designato esecutore testamentario e con cui

oltretutto intratteneva da anni rapporti privati) -, egli avesse corso il

rischio concreto di incappare in un conflitto d'interessi e che il conflitto si

fosse addirittura materializzato nel momento in cui aveva fatto spiccare il

citato precetto esecutivo. Il Tribunale aveva infine rilevato che un conflitto

avrebbe dovuto essere riconosciuto quand'anche il denunciante non fosse più

stato cliente dell'insorgente, ritenuto come il legale non potesse escludere la

possibilità di utilizzare nello svolgimento del nuovo mandato a favore della __________

SA - anche solo inconsapevolmente - le informazioni coperte dal segreto

professionale acquisite in qualità di notaio (cfr. STA 52.2018.279 citata

consid. 3.2).

5.3.2

Come visto, a seguito dell'inoltro del precetto esecutivo nei confronti

dell'ing. N__________ (e altri due precetti), è stato avviato un procedimento

penale nei confronti di due vertici della __________ SA (segnatamente per

tentata coazione). Procedimento nell'ambito del quale l'insorgente ha assunto

il controverso patrocinio di uno di loro ( S__________, presidente del

consiglio di amministrazione), presenziando ai relativi interrogatori. Motivo

per il quale la Commissione lo ha ora nuovamente sanzionato, ravvisando un'ulteriore

lesione del divieto di conflitto di interessi.

5.3.3

Ora, tutto sommato, non appare effettivamente scorretto ritenere che,

assumendo questa difesa penale, l'insorgente abbia leso di nuovo tale divieto.

È ben vero che, a differenza della precedente fattispecie esaminata da questo

Tribunale, il ricorrente non rappresenta la __________ SA ai fini dell'incasso

del credito nei confronti dell'ing. N__________, bensì un organo della società

che ha promosso l'esecuzione. È però altrettanto vero che le due procedure sono

evidentemente correlate e anche in quella penale assume sicuro rilievo la

questione della fondatezza o meno del credito posto in esecuzione dalla __________

SA rispettivamente del suo carattere abusivo. In questo ambito - come del resto

nel procedimento esecutivo - non si può quindi escludere che, per svolgere al

meglio il mandato penale assunto, il ricorrente possa far capo, anche solo

inconsapevolmente, a informazioni sulla situazione personale, professionale e

patrimoniale dell'asserito debitore (e potenziale vittima) N__________, il

quale sin dal 2014 - ovvero in tempi in cui l'avv. RI 1 era ancora suo notaio e

persona di fiducia - svolgeva per la __________ SA attività di amministrazione

e/o consulenza anche di natura contabile (tramite la __________, ben nota al

ricorrente, cfr. contratto successorio del 19 dicembre 2011 che si riferiva

anche proprio a tale società, cfr. premessa D e ad 6; cfr. anche verbale S__________,

pag. 3). A fronte dell'ampiezza delle conoscenze acquisite nell'ambito della

sua precedente attività di notaio a favore dell'ex mandante (i cui interessi sono

chiaramente contrapposti a quelli del suo attuale cliente) e dello stretto

rapporto di fiducia instauratosi nel corso dei lunghi anni

di relazioni sia professionali che private, non può insomma essere esclusa la

possibilità che il ricorrente utilizzi, anche solo inconsapevolmente, nel

contesto della procedura penale circostanze apprese, sotto

garanzia del segreto professionale, nello svolgimento del precedente incarico

(per il quale ancora nell'ottobre 2017 aveva prestato il proprio consiglio, cfr.

STA 52.2018.279 citata consid. 3.2).

Da tutto quanto sopra discende che l'insorgente avrebbe dovuto verificare con maggiore

attenzione l'opportunità di assumere

la difesa di S__________ per quindi

giungere alla conclusione che il fatto di patrocinarlo nell'ambito di un

procedimento penale avviato a seguito della denuncia sporta da un suo ex cliente

lo avrebbe posto di fronte ad un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale

situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo

2010.

consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste

circostanze, assumendo la difesa del presidente della __________ SA, l'avv. RI

1.

è quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.

6.

Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1

prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come

del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna in

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art.

17, n. 23 segg.).

6.2

In

concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola

professionale fondamentale. La violazione appare ancor più grave considerato

che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale

e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si

stava ponendo con l'assunzione del patrocinio penale in favore del presidente

della __________ SA. Tanto più che, pochi

mesi prima, era stato sanzionato dalla Commissione per un'analoga violazione,

legata allo stesso complesso di fatti. Non giova inoltre all'insorgente

il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si

può trascurare che egli ha a suo carico ben due precedenti disciplinari,

entrambi relativamente recenti. Il 22 giugno 2015 gli è stata infatti inflitta

una multa di fr. 400.- per avere violato il suo obbligo di cura e diligenza

nell'ambito dello svolgimento di un mandato di esecutore testamentario. Come

visto, per essere incorso in un conflitto d'interessi, il

26.

aprile 2018 la Commissione gli ha irrogato una multa di fr. 1'200.-, poi

confermata da questo Tribunale con decisione del 18 marzo 2019.

Alla luce di tutto quanto esposto, considerando

che una delle due violazioni ritenute dalla Commissione è caduta (consid. 4),

si giustifica tuttavia di ridurre la multa inflitta dalla precedente istanza a

fr. 1'500.-. La sanzione così commisurata, situata

ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta

adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del

principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti

disciplinari del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei

principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

7.

7.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è

annullata e riformata nel senso che al ricorrente è inflitta una multa di fr.

1'500.-, per la violazione ascrittagli, così come indicato al precedente

considerando.

7.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato

ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente,

ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa

propria, e ciò sia che l'avvocato agisca personalmente, sia che si faccia

patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera in concreto

(cfr. STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013 e rimandi, 90.2011.15 del 7 febbraio

2012).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 26 giugno 2019 (n. 256) della Commissione di disciplina degli

avvocati è annullata e riformata nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta una multa

di

fr. 1'500.-.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va

retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera