52.2019.372
Iscrizione nel catalogo elettorale di un Comune - determinazione del domicilio
9 gennaio 2020Italiano17 min
ha infine ritenuto ininfluente l'intenzione espressa di tornare stabilmente a CO
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.372
Lugano
9 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 14 agosto 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 5 giugno 2019 (n. 2796) del
Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso
l'iscrizione di RI 1 nel catalogo elettorale 2019 del Comune di CO 2;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Durante il mese
di gennaio del 2019 il CO 2 ha pubblicato il catalogo elettorale, aggiornato al
31 dicembre 2018, dei cittadini aventi diritto di voto nel Comune, tra cui
figurava anche RI 1.
B. Il 30 gennaio
2019 CO 1, cittadina di CO 2, è insorta dinanzi al Consiglio di Stato contro
l'iscrizione di RI 1 nel citato catalogo elettorale, postulandone lo stralcio.
A sostegno della propria impugnativa essa si è richiamata alla residenza
effettiva dell'interessato nel Comune di CO 3, dove si troverebbero i suoi
legami affettivi e professionali, vista la presenza della compagna e dei tre
figli della coppia, nonché del suo studio di __________. CO 1 ritiene inoltre
che il tempo trascorso da RI 1 a CO 2 sia unicamente riconducibile alla carica
di sindaco, ma che ciò non sarebbe sufficiente per determinare in quel Comune
il centro dei suoi interessi, viste anche le sue assenze dalle sedute
municipali e la domanda di revoca dell'Esecutivo comunale su cui la popolazione
è stata chiamata ad esprimersi il 10 febbraio 2019.
C. Con giudizio del
5 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO 1.
Dopo avere rievocato il quadro normativo applicabile e riassunto il percorso
personale, professionale e politico dell'interessato, l'Esecutivo cantonale ha
considerato che - malgrado il sussistere di un forte legame con CO 2, dovuto
anche all'attività politica quale sindaco - il centro degli interessi di RI 1
si trovasse in realtà a CO 3, Comune nel quale effettivamente risiede (a
beneficio di un'autorizzazione di soggiorno), dove vivono la compagna e i figli
avuti da quest'ultima e in cui esercita la sua attività lavorativa. Il Governo
ha infine ritenuto ininfluente l'intenzione espressa di tornare stabilmente a CO
2 una volta conclusa l'edificazione dell'abitazione, per cui è stata rilasciata
una licenza edilizia.
D. Avverso
quest'ultima pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene anzitutto che il
trasferimento a CO 3 della compagna e dei figli sarebbe momentaneo, in attesa
del completamento dell'edificazione della nuova casa di CO 2, ribadisce che il
centro dei propri interessi sarebbe rimasto in quest'ultimo Comune, dove
peraltro la pressione fiscale è maggiore rispetto a CO 3. Sul piano politico
egli afferma che con la rielezione alla carica di sindaco, avvenuta il 19
maggio 2019, la popolazione di CO 2 lo avrebbe riconosciuto come abitante del
Comune. Tale carica politica implicherebbe inoltre frequenti pernottamenti a CO
2 presso l'appartamento di sua proprietà, le contestazioni in proposito
formulate dagli avversari politici sarebbero prive di qualsiasi fondamento. RI
1 chiede infine che al suo gravame sia concesso l'effetto sospensivo, in quanto
la conferma della decisione governativa priverebbe il Comune di CO 2 del
proprio sindaco e comporterebbe il rischio che, qualora l'impugnativa fosse
accolta, il Municipio dovrebbe nuovamente essere ricostituito.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Alla medesima conclusione pervengono sia CO 1 sia il CO 2, con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Il CO 3 si è
invece rimesso al giudizio di questa Corte.
F. In sede di
replica RI 1 ribadisce sostanzialmente le tesi e le domande di giudizio
espresse nel ricorso. Nella duplica CO 1 e il CO 2 si limitano a confermare il
contenuto delle rispettive risposte.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo al momento dell'inoltro
dell'impugnativa era data dall'art. 161 cpv. 2 della previgente legge
sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (vLEDP; BU 1998, 365), mentre
ora discende dall'art. 132 cpv. 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici
del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100). RI 1, direttamente toccato dalla
decisione impugnata nonché parte del procedimento dinanzi al Consiglio di
Stato, è legittimato a agire in giudizio (art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.000). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza procedere a accertamenti istruttori (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. L'art.
106.
lett. e della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) prevede
che tra i vari compiti del Municipio vi è quello di tenere e aggiornare, nelle forme previste dalle
leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici e il registro della popolazione.
Ai sensi dell'art. 7 vLEDP (applicabile alla fattispecie ritenuto che per
prassi questa Corte applica il diritto in vigore al momento della prima
decisione resa su ricorso [cfr. mutatis mutandis, RDAT II-1994 n. 22
consid. 3], corrispondente per quanto qui interessa agli attuali art. 5 cpv. 1
e art. 8 lett. a LEDP) il Municipio - riservata facoltà di delega decisionale
ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della LOC - pubblica
annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della
cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre, in cui sono
iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale,
cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il
quale il catalogo è allestito. L'art. 8 vLEDP precisa le modalità con cui
l'Esecutivo comunale tiene aggiornato il catalogo elettorale.
2.2
Secondo l'art. 24
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in
qualsiasi luogo del Paese (cpv. 1) e ha il diritto di lasciare la Svizzera e di
entrarvi (cpv. 2).
In questo senso, in
base all'art. 6 LOC, è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione
di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio statuito dalla LOC si
riallaccia in larga misura a quello retto dall'art. 23 del codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 201), il quale a sua volta è basato su
due principi: il primo è quello della necessità del domicilio, stante il quale ogni
persona deve necessariamente possedere un domicilio. Il secondo invece impone,
per ragioni pratiche, l'unità dello stesso, di modo che ogni persona non può
avere più di un domicilio (RDAT II-1999 n. 3 consid. 4). Secondo costante
giurisprudenza, la costituzione del domicilio presuppone l'adempimento di due
condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un
determinato luogo, e quella soggettiva dell'intenzione concretamente
manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 137 II 122
consid. 3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid.
3.1, 127 V 237 consid. 1; STA 52.2006.48 del 17 ottobre 2006 consid. 3; Guido Corti, Pareri del Consulente
giuridico del Consiglio di Stato, in: RDAT 1990, pag. 305 consid. 4; Eros Ratti, Il Comune, vol. I, Losone
1987, pag. 58 segg.).
2.3
Vi è residenza
quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato,
costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo
apparire come il centro delle sue relazioni personali (DTF 125 III 100 consid. 3, 119 III 54 consid. 2; Heinz
Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, III ed., Berna 2012, n. 09.24). L'intenzione di
stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze
e deve essere riconoscibile per i terzi (DTF 136 II 405 consid. 4.3; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n.
09.27). La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente (DTF 134 V 236
consid. 2.1). Non basta, in particolare, dichiarare di voler costituire il
proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per
l'art. 6 LOC, l'intenzione deve essere suffragata dall'effettiva residenza nel
luogo prescelto (Eros Ratti, op. cit., pag. 60). Se una
persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in
entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita
individuando tutti i fattori che potrebbero rilevarsi importanti; il centro
della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli
elementi inerenti la sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i
legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a
quelli con altri luoghi o paesi (DTF 125 III 100 consid. 3, 81 II 319 consid.
3; STF P5/05 del 6 gennaio 2006 consid. 2; Ratti,
op. cit., pag. 64). Ognuno di questi elementi tuttavia, preso
singolarmente, non costituisce nulla più di un indizio; il deposito dei
documenti presso il controllo abitanti, l'esercizio di diritti politici, il
pagamento delle imposte, non sono da soli determinanti per fondare il domicilio
civile (STF 2C_173/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.2 e rinvii ivi citati). Come
poc'anzi esposto, il soggiorno della persona interessata in un determinato
luogo deve essere durevole. Ciò non significa che essa debba rimanervi per
sempre, bensì che la sua permanenza non sia solamente momentanea (nicht
vorübergehend; cfr. Eugen Bucher,
in: Berner Kommentar, III ed. 1976, n. 22 ad art. 23 CC), sebbene anche un soggiorno
temporaneo - la cui durata risulta definita e caratterizzata dallo spostamento
del centro degli interessi - può fondare il domicilio in tale luogo (cfr. STF
5A_270/2012 del 24 settembre 2012 consid. 4.2; Daniel
Staehelin, in: Basler Kommentar, VI ed. 2018, n. 7 ad art. 23 CC, con
rif.). Per prassi una simile durata minima è fissata in un anno. Va infine
considerato che l'intenzione futura di trasferirsi nuovamente - a causa di un
mutamento delle circostanze - non esclude che il domicilio si trovi nel luogo
che si desidera lasciare (cfr. DTF 143 II 233 consid. 2.5.2; Bucher, op. cit., n. 22 ad art. 23 CC; Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 23
CC).
2.4
L'allestimento e
la tenuta del catalogo elettorale implicano che, al fine di iscrivere un
cittadino in tale elenco, il Municipio deve verificare che l'interessato
adempia gli elementi oggettivi e soggettivi del domicilio in quel Comune ai
sensi degli art. 6 LOC e 23 CC. Un simile accertamento non si limita infatti a
determinare il luogo in cui il la persona in questione risiede e che ha
concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia
anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi
durevolmente, che può essere dedotto dalle circostanze oggettive.
3.
3.1. Come
esposto in narrativa il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO
1.
contro l'iscrizione di RI 1 nel catalogo elettorale di CO 2, poiché ha
ritenuto che il centro degli interessi e delle relazioni personali di
quest'ultimo si trovasse a CO 3. L'insorgente vi soggiorna al beneficio di
un'autorizzazione valida dal 1° luglio 2018, al fine di trascorrere il maggior
tempo possibile insieme alla compagna e ai tre figli (nati rispettivamente nel __________,
__________ e __________) frutto di tale relazione. Il Governo ha quindi considerato
preponderante il fatto che RI 1 risiede unitamente a questi ultimi -
domiciliati a CO 3, dove i figli frequentano le scuole - in un appartamento
preso in locazione dalla compagna in __________, situato proprio nelle
immediate vicinanze dello studio di __________ di cui è titolare e dove è
attivo professionalmente dal 1995. Pur riconoscendo i legami che lo uniscono
ancora a CO 2, in ragione in particolare della carica politica assunta e della
presenza di immobili di sua proprietà, l'Esecutivo cantonale ha concluso che
non vi fossero elementi comprovanti un suo effettivo soggiorno e una vita
sociale nel Comune __________, ritenendo ininfluente l'intenzione di
stabilirvisi insieme ai familiari al termine dei lavori di costruzione
dell'abitazione situata al mapp. __________.
3.2
L'insorgente non
contesta di avere richiesto di poter soggiornare a CO 3 per stare vicino ai
familiari ivi domiciliati, ciò che sarebbe stato accettato da entrambi i Comuni
interessati, senza che CO 2 lo abbia stralciato dal catalogo elettorale ai
sensi degli art. 8 vLEDP e 106 lett. e LOC al momento dell'ottenimento del
permesso di soggiorno da parte di CO 3 nel luglio del 2018; egli ribadisce nondimeno
che il centro dei propri interessi si troverebbe tuttora a CO 2, Comune dove è
sempre stato domiciliato, in cui vivono i figli avuti dalla moglie da cui si è
separato, dove può vantare una ventennale carriera politica e nel quale
vorrebbe tornare a risiedere insieme alla compagna e ai tre figli piccoli al
termine dei lavori di costruzione dell'abitazione situata al mapp. __________
di sua proprietà. RI 1 sostiene che il suo trasferimento e quello dei familiari
a CO 3 sarebbe provvisorio e dovuto proprio ai citati lavori di edificazione,
ritenuto che l'appartamento, sito sul fondo n. __________ di CO 2 costituito in
proprietà per piani, da egli acquistato e occupato unitamente alla nuova
compagna e ai figli a seguito della separazione dalla moglie non fosse
sufficientemente spazioso per i bisogni della neocostituita famiglia. Il
ricorrente precisa inoltre che a causa delle attività di sindaco del Comune di CO
2, vi pernotterebbe spesso presso un appartamento di sua proprietà, adibito ad
uso personale (cfr. gravame del 14 agosto 2019, pag. 9; replica del 18 novembre
2019, pagg. 3 e 12). Le affermazioni e le prove prodotte da CO 1, secondo cui
il citato appartamento sarebbe vuoto e in base alle quali egli sarebbe assente
da CO 2 non corrisponderebbero alla realtà, così come le dichiarazioni del
municipale (e avversario politico) __________, secondo cui egli sarebbe assente
dalla maggior parte delle sedute dell'Esecutivo comunale.
3.3
In concreto
occorre considerare che se da una parte è vero che a CO 2 il ricorrente è nato
e cresciuto, vi ha vissuto la maggior parte della sua vita, è proprietario di
alcuni beni immobiliari, ha dei forti legami familiari (in special modo con i
figli avuti dalla moglie) e ha da oltre un ventennio un ruolo di primo piano nella
politica locale, dall'altra va debitamente tenuto conto che i suoi più stretti
congiunti hanno trasferito il proprio domicilio a CO 3, dove dal 1995 RI 1
svolge la sua attività lavorativa, situazione, questa, che perdura da più di un
anno e mezzo. A questo proposito è d'uopo rilevare come i rapporti con la
compagna e i tre figli piccoli risultano centrali e decisivi, prevalendo su
quelli con i figli avuti dalla moglie (da cui - come detto - è separato), con i
quali non risiede, e sull'interesse legato alla carica di sindaco di CO 2. Si
deve poi ritenere che a CO 3 i figli avuti dall'attuale compagna frequentano le
scuole, ciò che ancor più conforta la tesi secondo cui il legame in seno alla
comunità familiare di RI 1 è forte e costituisce il centro della vita dei
membri della stessa. La presenza dell'insorgente a CO 3 è rafforzata inoltre
dal fatto che in questo Comune egli vi esercita da decenni la propria attività
professionale di __________, è dunque innegabile che debba esservi presente una
parte rilevante del suo tempo; d'altronde proprio per questa ragione la
compagna ha deciso di prendere in locazione un appartamento nelle immediate
vicinanze dello studio di __________ dell'interessato, con il quale i familiari
risiedono dal luglio del 2018.
L'attività politica che
da diversi anni RI 1 svolge a CO 2 (che dalle prove fornite dinanzi al Governo
sembra essere effettiva e assidua), la conseguente presenza anche in questo
Comune nell'appartamento posseduto in proprietà per piani al mapp. __________ (al
proposito occorre precisare che le prove fornite da CO 1 dinanzi al Consiglio
di Stato non appaiono invero suscettibili di dimostrare la totale assenza
dell'insorgente da CO 2), così come pure il fatto che qui vi intrattenga delle
strette relazioni affettive e più in generale sociali costituiscono elementi
che indicano l'esistenza di un legame importante con il Comune ______. Ciò,
come pure la volontà di ritornare insieme alla compagna e i figli a risiedere a
CO 2 al momento in cui la costruzione dell'abitazione situata al mapp. __________
di sua proprietà sarà completata, non basta ancora per affermare che sia in
questo Comune che si trova attualmente il centro dei suoi interessi personali,
a fronte del fatto che è a CO 3 che vive con la sua famiglia e lavora. Anche
gli spostamenti e i pernottamenti a CO 2 legati alla carica politica che il
ricorrente sostiene di effettuare non permettono di giungere ad altra
conclusione. Ferme queste premesse, non è nemmeno necessario approfondire se un
allontanamento temporaneo e limitato nel tempo, dovuto a motivi contingenti
quali quelli evocati dall'insorgente in relazione all'edificazione della nuova
abitazione, possa permettere di mantenere il domicilio in un determinato luogo.
Occorre, infatti, considerare che nel caso in esame nessun elemento all'incarto
permette di prevedere un rientro a breve termine di RI 1 a CO 2. Al contrario
il ricorrente risiede ormai da oltre un anno e mezzo - ovvero dal luglio del
2018.
- a CO 3, mentre le opere di costruzione dell'edificio di cui al mapp. __________
di CO 2, previste per una durata di 18 mesi, si trovano in realtà a uno stato
iniziale, in quanto RI 1 è stato autorizzato unicamente a effettuare i lavori
preliminari di pulizia del fondo e di accesso al sedime (cfr. scritto del 29
novembre 2018 del CO 2).
In definitiva, nonostante
la presenza di numerosi elementi che attestano un forte attaccamento dell'insorgente
al territorio del Comune __________ di cui è sindaco, si deve ammettere che è a
CO 3, luogo in cui risiede ormai dal luglio del 2018 con la compagna e i figli
comuni e dove svolge la propria attività professionale, che RI 1 possiede il
centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali. Ragione per
cui è in quest'ultimo Comune che si trova il suo domicilio, e pertanto deve
essere iscritto nel catalogo elettorale, indipendentemente dalle conseguenze
che ciò comporterà per la sua attività politica e per la composizione del CO 2.
Il ricorrente avrà comunque la possibilità di spostare nuovamente il proprio
domicilio a CO 2 al momento in cui - come peraltro desiderato - dovesse
trasferirsi, unitamente ai familiari, nell'abitazione che vorrebbe costruire al
mapp. _______ di sua proprietà, evenienza che tuttavia allo stato attuale non
sembra potersi avverare in tempi brevi.
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere
respinto, con conseguente conferma del giudizio governativo impugnato.
4.2
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza di RI 1 (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il
quale è inoltre tenuto a rifondere a CO 1, assistita da un avvocato,
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, già anticipate
dall'insorgente, rimangono a suo carico.
3.
RI 1
rifonderà a CO 1 l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere