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Decisione

52.2019.375

Commessa pubblica. Bando di concorso per l'aggiudicazione del controllo degli impianti a combustione. Criteri di idoneità. Ponderazione del criterio di aggiudicazione riferito al prezzo

16 gennaio 2020Italiano23 min

risultare conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 127 V 57, 122 V 19; Ulrich Häfelin/Georg

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.375

Lugano

16 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia

Ponti

statuendo

sul ricorso del 16 agosto 2019 di

RI

1

contro

il bando del concorso indetto dal Municipio del Comune

di CO 1 il 9 agosto 2019 per aggiudicare il controllo degli impianti a

combustione di competenza comunale (19° ciclo);

ritenuto, in

fatto

A. Il 9 agosto 2019

il Comune di CO 1, rappresentato dal suo Municipio, ha indetto un pubblico

concorso - retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura

libera - per aggiudicare il controllo degli impianti a combustione di

competenza comunale (19° ciclo; FU 64/2019 pag. 7553 segg.). L'avviso di gara

precisa che il servizio comprende l'esecuzione dei controlli degli impianti a

combustione alimentati a olio o gas con potenza termica pari o inferiore a 1 MW

e legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW situati sul territorio

comunale e che la fatturazione ai singoli proprietari è eseguita

dall'amministrazione comunale tramite il sistema bidirezionale del ConComDat.

L'avviso di gara enuncia i seguenti criteri di idoneità (punto n. 4), ripresi

nel capitolato d'oneri (pos. 2.3.1):

oltre a ottemperare i criteri di idoneità previsti

dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, gli offerenti devono eseguire in proprio i

controlli e rispettare le seguenti condizioni d'idoneità:

·

essere in possesso

dell'abilitazione cantonale rilasciata dalla SPAAS per eseguire i controlli

ufficiali della combustione in impianti alimentati olio EL o gas e una potenza

termica pari o inferiore a 1 MW (CCA);

·

essere in possesso

dell'abilitazione cantonale rilasciata dalla SPAAS quale CCM, quella per gli "Impianti

a legna ≤ 70 kW" e/o i "Motori stazionari";

·

autocertificazione di non aver mai

subito richiami da parte dell'autorità di vigilanza;

·

ogni controllore non può disporre

di più di 3500 impianti con un grado d'occupazione al 100% rispettivamente in

proporzione con un grado d'occupazione parziale;

·

in caso di sospensione o revoca

dell'abilitazione cantonale, il contratto è immediatamente rescisso per gravi

motivi. Nel caso di un Consorzio, se la sospensione o revoca dell'abilitazione

cantonale riguarda uno solo dei controllori abilitati, facenti parte del

Consorzio stesso, il Municipio ha la facoltà di decidere in merito

all'applicazione della presente condizione d'idoneità.

Il documento annuncia

inoltre che la commessa sarà aggiudicata tenendo conto dei seguenti criteri e

relativi fattori di ponderazione:

1)

prezzo e attendibilità 50%

2)

esperienza 50%

Per quanto attiene al

primo criterio, il capitolato precisa quanto segue:

La nota concernente il criterio del prezzo e

attendibilità è composta per la metà in base al miglior prezzo e per la metà in

relazione all'offerta che più si avvicina al preventivo di riferimento

(attendibilità). Il quale corrisponde alla media tra il preventivo del

committente e la media delle offerte ritenute valide.

Il preventivo di riferimento relativo alla valutazione

dell'attendibilità del prezzo viene depositato in busta chiusa presso la

Cancelleria Comunale all'apertura del concorso. Lo stesso verrà comunicato e

verbalizzato al momento dell'apertura delle offerte. […]

L'ente banditore ha ammesso il consorzio tra offerenti (avviso di gara

punto n. 7) con la seguente precisazione (capitolato, pag. 15, pos. 5).

È ammesso il consorziamento unicamente tra controllori

abilitati. La commessa deve essere eseguita unicamente da parte di controllori

abilitati, indicati nel capitolato da pagina 2 a pagina 5. In caso contrario il

mandato verrà revocato immediatamente.

B. RI 1 è insorto

contro la documentazione di gara dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e la pubblicazione di un nuovo bando di concorso che

riprenda il modello cantonale senza modifiche di rilievo, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame. Dopo aver segnalato alcune imprecisioni nel

testo del capitolato d'oneri e modulo d'offerta, il ricorrente ha contestato il

criterio di idoneità che impone di disporre dell'abilitazione cantonale

rilasciata dalla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo

(SPAAS) del Dipartimento del territorio quale CCM (controllori della

combustione mandatari), ritenendolo discriminatorio nei confronti di tutti i

controllori abilitati unicamente quali CCA (controllori della

combustione abilitati). Vi sarebbero infatti soltanto 8 controllori in possesso

di tale titolo contro i 39 CCA. Il medesimo ha inoltre avversato la

ponderazione (50%) del criterio di aggiudicazione riferito al prezzo e alla sua

attendibilità. In merito a quest'ultimo aspetto ha segnalato l'assenza di

informazioni sui parametri applicati per l'allestimento del preventivo di

riferimento. L'insorgente ha quindi messo in luce alcune differenze con il

modello cantonale proposto dalla SPAAS.

C. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il committente, il quale ha innanzitutto eccepito la

carenza di legittimazione dell'insorgente poiché in quanto controllore della

combustione CCA non adempirebbe i presupposti per partecipare alla gara.

Nemmeno la modifica di tale condizione permetterebbe al ricorrente di accedere

al concorso, dal momento che gli incarichi che gli sono già stati affidati da

altri comuni fanno sì che il numero massimo (3'500) di impianti attribuibili a

un singolo controllore sarebbe superato. D'altro canto, la commessa concerne il

controllo di 6'500 impianti, con la conseguenza che da solo il ricorrente non

sarebbe in grado di eseguirla. Nel merito l'ente banditore ha difeso la

pertinenza del criterio di idoneità che limita l'accesso alla gara ai controllori

della combustione mandatari, cosiddetti CCM, i quali, a differenza dei

controllori della combustione abilitati (CCA), sono autorizzati a utilizzare le

piattaforme e i sistemi informatici di censimento e fatturazione che le

autorità cantonali hanno messo a punto, esigendone l'utilizzo da parte dei

Comuni. Il criterio non sarebbe discriminatorio ritenuta da un lato la predetta

esigenza e dall'altro la possibilità per i controllori CCA di intervenire in

consorzio con i controllori CCM. Per quanto attiene ai criteri di

aggiudicazione, la stazione appaltante ha precisato che la ponderazione del

criterio del prezzo è conforme ai dettami dell'art. 53 cpv. 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL

730.110), ritenuto che rappresenta il 25% preso singolarmente e il 50%

unito a quello dell'attendibilità del prezzo.

D. Con la replica e

la duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni con precisazioni di cui

si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

In quanto professionista attivo nel settore della commessa, il ricorrente, è

legittimato a contestare gli elementi del bando di concorso (art. 15 cpv. 1bis

lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto

dall'ente

banditore, il medesimo è potenzialmente in grado di prendere parte alla gara,

eventualmente consorziandosi, previa modifica della condizione che ne riserva

l'accesso ai soli controllori CCM.

Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente

e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per

statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2. 2.1. I Comuni sono incaricati del controllo degli impianti a

combustione alimentati con olioEL o a gas con una potenza termica

pari o inferiore ad 1 MW e degli impianti a combustione alimentati a legna con

una potenza termica pari o inferiore a 70 kW (art. 5 del regolamento di

applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 6 maggio

2015; ROIAt; RL 834.350). Essi possono procedervi direttamente o affidare

l'esecuzione a terzi (art. 7 cpv. 1 ROIAt), fermo restando che i controlli

possono essere eseguiti unicamente da persone che dispongono di

un'autorizzazione rilasciata dalla SPAAS (art. 8 cpv. 1 ROIAt). La SPAAS

fornisce ai Comuni la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di

emanare apposite direttive (art. 3 lett. b ROIAt). In materia di controlli

della combustione degli impianti alimentati con olio, gas e potenza termica

pari o inferiore a 1MW e degli impianti a legna con potenza termica pari o

inferiore a 70 kW la SPAAS ha emanato una direttiva, che aggiorna regolarmente;

l'ultima versione è stata emanata il 22 agosto 2019 a valere dal 1° settembre

2019. Per quanto qui di interesse, l'art. 11 cpv. 1 della direttiva prevede che

Fatti

i Municipi conferiscono o rinnovano entro la fine del ciclo di controlli in

corso, ma al più tardi entro l'ultimo giorno del ciclo di base, l'incarico a

uno o più controllori per l'esecuzione dei controlli della combustione di

competenza comunale secondo la LCPubb e in base alle linee guida descritte

nell'allegato 1 alla medesima direttiva. Per quanto attiene alla fatturazione

dei controlli, l'art. 12 cpv. 1 della direttiva stabilisce che questa è

regolata nelle singole ordinanze municipali per il controllo degli impianti a

combustione, che ne determinano importi e modalità. La fatturazione ai privati,

soggiunge il cpv. 2, compete per principio alla cancelleria comunale e le

prestazioni relative al controllo dell'impianto sono conteggiate all'autorità

comunale al proprietario dell'impianto mediante il sistema bidirezionale del

software ConComDat. L'importo del controllo è comprensivo della tassa

cantonale, la quale viene riversata dai Comuni al Cantone. L'Allegato 1 alla

direttiva fornisce le linee guida per l'avvio della procedura di concorso. In

particolare indica il tipo di procedura da adottare (libera, a invito, incarico

diretto) a seconda del numero di impianti da controllare, fissa a un massimo di

1760 i controlli annui per controllore (3500 per ciclo) e a 6 anni la durata

massima totale dell'incarico a seguito di rinnovo. Il menzionato allegato

indica inoltre che i modelli di bando di concorso sono disponibili online e,

alla voce d) Modelli di bando di concorso uguali per tutti, precisa quanto

segue:

·

Utilizzo unicamente di modelli di

bando approvati

·

Modelli di bando con criteri di

aggiudicazione non modificabili

·

Divieto di subappalto

Alla voce e)

Tariffario di riferimento la SPAAS ha menzionato il Tariffario cantonale

controlli combustione dal 19° ciclo dell'associazione controllori della

combustione della Svizzera italiana (ACCSI), precisando che gli importi

indicati sono intesi come tariffario massimo applicabile e che importi

inferiori del 25% sono da considerarsi sotto costo.

2.2. Le ordinanze amministrative, quale è la predetta direttiva, non

costituiscono norme giuridiche (DTF 121 II 478 consid. 2b). Non stabilendo

alcun diritto o obbligo per i cittadini, esse obbligano unicamente le autorità

subordinate a quella che le ha rilasciate, al fine di regolarne il

comportamento interno. Le direttive sono perciò vincolanti per

l'amministrazione, ma non per il giudice, il quale può farvi ricorso nei casi

in cui concernono questioni di ordine tecnico o se servono a precisare il

contenuto di nozioni contemplate da leggi e ordinanze, nella prospettiva di

assicurarne un'applicazione uniforme nei confronti degli amministrati.

Quest'ultimo può comunque scostarsene, nella misura in cui esse non dovessero

risultare conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 127 V 57, 122 V 19; Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016 n. 81 segg.).

D'altro canto gli amministrati non possono prevalersi della violazione di

un'ordinanza amministrativa né pretendere che sia correttamente applicata al

proprio caso (Häfelin/

Müller/ Uhlmann, op. cit., n. 87).

3. Il bando di concorso è un documento mediante il

quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata

di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte,

rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la

fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni

che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla

legge ai fini dell'adozione del provvedimento

di aggiudicazione. L'avviso di concorso

e i relativi atti costituiscono la lex specialis del procedimento

e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono

rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo,

specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della

parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n.

47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).

Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente

banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità

di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra

gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo

dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Ipotesi,

questa, che si verifica quando quest'ultimo è

esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali

l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza

del diritto e la buona fede (DTF 119

Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In particolare, nell'ambito

di contestazioni dirette contro il bando e i relativi

documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma

deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti

non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla

materia, sprovviste di valide ragioni o

altrimenti lesive dei diritti costituzionali (cfr. STA 52.2017.42 del 24

aprile 2017 consid. 2, 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 2).

4. 4.1. In

virtù dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione

garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo

criteri oggettivi e verificabili. In Ticino, siffatte disposizioni si trovano

nel RLCPubb/CIAP. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP

prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di

idoneità. Queste norme impongono al

committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono

soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto

le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in

modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non

soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle

offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

4.2. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di

concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2017.302

del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.498 dell'8

gennaio 2016, 52.2015.369 del 23 ottobre 2015, 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

4.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e

criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri

che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente

dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze. Nella determinazione dei criteri

di idoneità il committente fruisce di un margine discrezionale relativamente

ampio, che è tenuto ad esercitare in modo oggettivo, in funzione delle

particolarità della commessa e nel rispetto dei principi generali della

legislazione sugli appalti pubblici. Censurabili da parte dell'autorità di

ricorso sono soltanto i criteri di idoneità che procedono da un esercizio

abusivo del potere discrezionale riconosciuto al committente o che violano

altrimenti il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di

trattamento, della promozione di un'efficace concorrenza o della trasparenza

(cfr. RtiD II-2012, n. 27 consid. 2.1; STA

52.2002.59 del 26 febbraio 2002 consid. 2.1).

5. 5.1. Il

ricorrente ha contestato il criterio di idoneità che impone il possesso

dell'abilitazione quale CCM. L'ente banditore ha illustrato i motivi di questa

scelta, spiegando che soltanto questi controllori sono autorizzati a utilizzare

le piattaforme e i sistemi informatici di censimento e fatturazione che le

autorità cantonali hanno messo a punto, esigendone l'utilizzo da parte dei

Comuni. In particolare si tratta del sistema Ceris, a cui sono collegati

i censimenti di tutti gli impianti presenti negli edifici (comprensivo di

storico), con le anagrafiche dei proprietari, degli amministratori ecc.

Ossia un sistema dinamico che permette di aggiornare in automatico e a

cadenze regolari i cambiamenti. Vista questa esigenza, ha soggiunto il

Municipio, si giustificherebbe la richiesta di disporre di

(almeno)

un'abilitazione CCM, in luogo del solo CCA. Tale limitazione non

restringerebbe in modo inammissibile la concorrenza. Da un lato perché vi sono

almeno 8 controllori in possesso di questo titolo, dall'altro perché i

controllori CCA non sono esclusi del tutto ritenuto che possono consorziarsi

con un controllore CCM.

5.2. L'insorgente stesso, in sede replica, ha ammesso che i controllori CCM

sono gli unici a disporre dell'autorizzazione all'inserimento di dati, modifica

e aggiornamento nell'apposita piattaforma cantonale (Ceris). Ha tuttavia

escluso la necessità di disporre di un controllore abilitato CCM per eseguire i

controlli. Il committente potrebbe infatti stipulare un contratto di

mantenimento e aggiornamento dei dati sul portale Ceris con un controllore CCM.

5.3. I motivi addotti dall'ente banditore a sostegno della scelta di limitare

l'accesso alla gara ai soli controllori abilitati quali CCM appaiono pertinenti

e oggettivi. La restrizione deriva infatti dall'esigenza pratica di affidare la

commessa a persone abilitate a intervenire direttamente nella raccolta dei dati

sulla piattaforma informatica Ceris. Il numero di controllori che dispongono di

questa abilitazione non è del resto così esiguo da far apparire il criterio

discriminatorio o di eccessivo ostacolo alla libera concorrenza.

Tanto più che, dalle argomentazioni del committente emerge l'intenzione dello

stesso di permettere ai controllori in possesso della sola autorizzazione come

CCA di intervenire in consorzio con i CCM. Esso, nelle sue prese di posizione,

ha infatti messo in evidenza la necessità di disporre di almeno un CCM

per l'ottimale esecuzione della commessa e lasciato intendere che il consorzio

tra controllori mitiga la predetta limitazione alla partecipazione al concorso.

Dagli atti di gara, tuttavia, tale possibilità non emerge affatto. La clausola

con cui il committente ha ammesso il consorzio tra offerenti precisa infatti

che questo può avvenire unicamente tra controllori abilitati, senza specificare

la natura dell'abilitazione. Visto che i criteri di idoneità impongono il

possesso di entrambe le autorizzazioni, la regola sul consorzio non può che

riferirsi a controllori abilitati (anche) come CCM.

Il Municipio ha d'altra parte stabilito che ogni controllore non può disporre

di più di 3500 impianti e ammesso che un controllore non sarebbe pertanto in

grado di assumere da solo la commessa, che prevede il controllo di 6500

impianti. Viste queste circostanze, si giustifica senz'altro di modificare gli

atti del concorso nel senso che il consorzio è ammesso unicamente tra

controllori abilitati di cui almeno uno come CCM, affinché un concorrente in

buona fede possa comprenderle nel senso auspicato dall'ente banditore. Ciò

comporta tuttavia una modifica sostanziale delle condizioni di accesso alla

gara e impone quindi l'annullamento del bando di concorso.

6. 6.1. L'insorgente

ha contestato la ponderazione (50%) del criterio di aggiudicazione riferito al

prezzo e alla sua attendibilità. In merito a quest'ultimo aspetto, ha inoltre

segnalato l'assenza di informazioni sui parametri applicati per l'allestimento

del preventivo. Oltre a ciò, ha criticato l'assenza di ulteriori criteri di

aggiudicazione, contrariamente a quanto previsto nel modello fornito dagli

uffici cantonali.

6.2. L'art. 53 cpv. 1

RLCPubb/CIAP prevede che quali criteri di aggiudicazione possono essere

considerati il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di

servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,

la compatibilità ambientale e il valore tecnico. Purché siano in relazione alla

commessa, soggiunge in cpv. 2, ne possono essere indicati altri, quali ad

esempio il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti. Il

cpv. 3 della norma prevede inoltre che, ad eccezione delle commesse per la

fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo,

almeno un altro criterio di aggiudicazione.

L'art. 53 cpv. 5 RLCPubb/CIAP stabilisce inoltre che di regola la ponderazione

di un singolo criterio non deve superare il 50%.

In una sentenza del 2002

(STA 52.2001.453 del 7 gennaio 2002), emanata quando era in vigore il

vecchio regolamento del 1° ottobre 2001 (BU 2001, 323), il Tribunale cantonale

amministrativo ha chiaramente spiegato che

la norma applicabile all'epoca (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) aveva valenza di

pura e semplice raccomandazione stante il suo contenuto letterale,

caratterizzato dall'uso della forma verbale condizionale (la ponderazione di un

singolo criterio non dovrebbe superare il 50%). Nel nuovo regolamento il

dovrebbe è diventato un deve, nel contesto però di una

prescrizione aperta dalla locuzione "di regola", che la priva di

qualsiasi carattere imperativo lasciando spazio ad un regime derogatorio.

Altrimenti detto, in circostanze particolari nulla impedisce ad un committente

di assegnare a singoli criteri di aggiudicazione una ponderazione superiore al

50%.

6.3. Nel caso di specie il committente ha stabilito due criteri di

aggiudicazione: prezzo e attendibilità del prezzo da una parte, ponderato al

50% ed esperienza dall'altra. Esso non ha quindi ponderato alcun criterio di

aggiudicazione in misura superiore al 50%; le critiche dell'insorgente sono

infondate.

Per quanto attiene al preventivo di riferimento, che il committente ha

annunciato di utilizzare per la valutazione dell'attendibilità delle offerte, vista

la natura della commessa non si intravedono motivi per cui il bando dovrebbe

contenere indicazioni sui parametri impiegati per la sua definizione. Nulla

impone in particolare al committente di riprendere quale preventivo il

tariffario stabilito dall'ACCSI, a cui la direttiva della SPAAS fa riferimento

quale prezzo massimo. Anche questa censura va pertanto respinta.

6.4. La contestazione accennata dal ricorrente in merito all'assenza di

ulteriori criteri di aggiudicazione non merita particolare approfondimento già

perché non sostanzia alcuna violazione del diritto. Infatti, l'insorgente non

può pretendere che il committente si conformi in tutto e per tutto al modello

di capitolato d'oneri cantonale, il quale non costituisce una base legale (cfr.

supra consid. 2.2). Inoltre, anche nella definizione dei criteri di

aggiudicazione il committente gode di ampia libertà di apprezzamento, che nel

caso concreto è stata esercitata nei limiti dei dettami dell'art. 53

RLCPubb/CIAP.

7. L'insorgente

ha pure contestato il modulo d'offerta, segnalando che lo stesso,

contrariamente al modello cantonale, non pre-

vede l'esposizione dei prezzi per tutti i compiti che il controllore può essere

chiamato a svolgere.

Al proposito l'ente banditore ha spiegato di aver semplificato il modulo

d'offerta rispetto al modello proposto dalla SPAAS distinguendo unicamente tra

le tariffe per singolo intervento per prima misura e controllo periodico (punto

n. 1, pag. 17 del fascicolo di gara) e le tariffe per condizioni e

prestazioni particolari eventualmente richieste (punto n. 2). Nella seconda

categoria il committente ha incluso gli appuntamenti mancati (senza alcun

preavviso) e il secondo controllo di verifica (dopo un intervento) e

ha inoltre richiesto di indicare una tariffa oraria a regia. Quest'ultima

categoria riunisce quindi senza distinzione tutte le prestazioni che il

controllore può essere chiamato a svolgere. Premesso che anche in questo caso

valgono le considerazioni precedenti riguardo all'impossibilità per il

ricorrente di pretendere che il committente riprenda il modello fornito dalla

SPAAS senza modifiche, la scelta di prevedere una tariffa unica per le attività

esulanti da quelle precisamente indicate non presta il fianco alla critica. Il

ricorrente non sostiene che vi siano prestazioni che necessitino di essere

retribuite ognuna con una propria tariffa oraria o che i concorrenti siano altrimenti

pregiudicati dall'allestire un'offerta attendibile. D'altra parte, benché il

modello cantonale distingua le prestazioni secondo una casistica piuttosto

dettagliata (cfr. doc. D pag. 14 e seg.), il modulo d'offerta contestato non

presenta differenze da un profilo sostanziale.

8. Da

respingere, siccome infondate o non convenientemente motivate, le ulteriori

censure dell'insorgente.

In particolare, non occorre che il bando preveda un termine per l'iscrizione

alla gara essendo sufficiente che sia indicato quello per l'inoltro di domande

in forma scritta, nonché delle offerte.

Priva di ogni fondamento è pure la censura secondo cui il committente dovrebbe

vietare agli aggiudicatari qualsiasi attività commerciale non strettamente

legata o in conflitto con il mandato su tutto il territorio comunale, anziché subordinarla

all'accordo del committente. Anche tale disposizione rientra nel margine di

apprezzamento di cui dispone la stazione appaltante e non si scorgono seri

motivi per renderla più restrittiva.

9. Visto

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il bando di

concorso, comprendente la documentazione di gara, va quindi annullato. Il

committente provvederà a rinviare ai concorrenti le offerte pervenutegli, senza

aprirle. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente e del

committente secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. il bando di concorso indetto il 9

agosto 2019 dal Municipio del Comune di CO 1 per aggiudicare il controllo degli impianti a combustione di competenza

comunale (19° ciclo) è annullato;

1.2. l'ente banditore rinvierà ai

concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente e del Comune di CO 1

in misura di un mezzo (fr. 1'000.-) ciascuno. Al ricorrente è restituito

l'anticipo versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera