52.2019.391
Sanzione disciplinare
11 agosto 2020Italiano18 min
difficili da elucidare. Malgrado la rescissione del mandato, si è comunque dichiarato
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.391
Lugano
11
agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 29 agosto 2019 dell'
RI
1
contro
la decisione del 26 giugno 2019 (n. 269) con cui la
Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.
500.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 gennaio 2019, per il
tramite della loro patrocinatrice, __________, __________ e __________, tutti
ex dipendenti della __________ di __________, hanno segnalato alla Commissione
di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, cui
si erano rivolti nell'ambito di una vertenza aperta nei confronti degli istituti
di previdenza della loro ex datrice di lavoro. A loro dire, l'interessato avrebbe
violato il suo dovere di esercitare la
professione in modo diligente e coscienzioso, stabilendo con il cliente
relazioni chiare, portando avanti il mandato tempestivamente e informando il
cliente degli sviluppi dell'incarico conferitogli. Lamentano in particolare che,
pur essendosi il 10 ottobre 2013 impegnato a confezionare una bozza
dell'allegato di causa da sottoporre loro e malgrado diversi solleciti (sia
orali che scritti), egli non abbia mai tenuto fede alla propria parola sino al
20 ottobre 2016, quando gli è stato revocato il mandato.
B. Preso atto di tale
segnalazione, il 29 gennaio 2019 la Commissione ha aperto nei confronti
dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art.
12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23
giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio
2012 (LAvv; RL 951.100) e 1 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno
2005 (CSD; cura e diligenza).
Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso contro di lui. Pur ammettendo di avere lungamente rinviato l'allestimento
della versione definitiva della petizione (già abbozzata nel corso del 2013)
poiché assillato da dubbi giuridici, ha negato, malgrado gli scritti ai clienti
con i quali si era assunto la responsabilità della sua inazione durata anni, che
il ritardo nel decidere la strategia processuale da adottare configurasse una
violazione delle regole professionali.
C. Dopo un ulteriore scambio di
allegati, con decisione del 26 giugno 2019, la Commissione ha condannato l'avv.
RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-.
La precedente istanza ha ritenuto data la violazione, rilevando che, se in un
primo momento, aveva tempestivamente e accuratamente tutelato gli interessi dei
suoi mandanti, dall'ottobre 2013 l'interessato
aveva completamente disatteso l'obbligo di diligenza che gli incombeva.
Da un lato, per non avere mai presentato né ai clienti né alla competente
autorità l'allegato di causa che si era ripetutamente impegnato a redigere. Dall'altro,
per non avere segnalato ai suoi mandanti (dando loro l'opportunità di
eventualmente rivolgersi a un altro legale) l'asserita sua difficoltà a
elaborare una strategia definitiva a tutela dei loro interessi. La sanzione è
stata commisurata tenendo conto della colpa (ritenuta di una certa rilevanza),
dell'assenza di segni di autocritica e ravvedimento, dell'assenza di precedenti
disciplinari e del lungo tempo trascorso dai fatti.
D. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripercorsa la
cronistoria degli eventi, l'insorgente evidenzia anzitutto i delicati quesiti
giuridici che si ponevano e le alternative strategiche che per lui entravano in
considerazione in concreto, sostenendo di averne compiutamente riferito ai suoi
assistiti. Ammette poi di avere lasciato trascorrere diversi mesi prima di
allestire il testo definitivo della petizione già abbozzata nel corso del 2013,
essendo rimasto indeciso sulla migliore via da seguire, visto che gli argomenti
di controparte non potevano essere considerati irrilevanti o errati di primo
acchito. Ritiene comunque di non avere violato il suo obbligo di svolgere la
professione con cura e diligenza, rilevando come i dubbi che lo hanno assillato
siano proprio il frutto di un eccesso di diligenza nell'esaminare la
fattispecie sotto ogni punto di vista, nell'intento di evitare un insuccesso
giudiziario oneroso a carico dei suoi clienti. Ricordato di essersi assunto nei
confronti dei sui assistiti, peraltro forse in maniera eccessivamente severa,
tutta la responsabilità del ritardo nell'introdurre la causa giudiziaria,
contesta il rimprovero della Commissione di non avere mostrato segni di
particolare autocritica nella procedura disciplinare, essendo chiamato, in tale
contesto, a esercitare a sua difesa il suo diritto di essere sentito.
E. In sede di risposta la
Commissione, riconfermandosi nel provvedimento impugnato, si è rimessa al
giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente
e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e
stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina
in modo esaustivo a livello federale
taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole
professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del
28 aprile 1999 concernente la legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e
5007, n. 172.2).
2.2. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la
professione con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua
attività professionale e concerne in primo luogo il rapporto con il proprio
cliente (STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con
rimandi; Walter Fellmann in:
Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II
ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
1161). Tale obbligo concretizza, sul piano disciplinare, il dovere
imposto al mandatario nei confronti del mandante dall'art. 398 cpv. 2 del
codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) di eseguire
fedelmente e diligentemente gli affari affidatigli. La violazione dell'art. 398
cpv. 2 CO non implica tuttavia necessariamente anche una violazione dell'art.
12 lett. a LLCA. L'autorità di disciplina non deve
esaminare la correttezza e l'opportunità degli atti del mandatario. Una
sanzione disciplinare si giustifica soltanto in caso di violazione qualificata,
intenzionale o dovuta a grave negligenza, ai suoi doveri, tale da ledere
gravemente la fiducia riposta nell'avvocato e nella sua professione (cfr. DTF
144 II 473 consid. 4.1 e rif.; STF 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid.
5.1.2; Fellmann, op. cit., n. 15 e
26 ad art. 12; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1154 e 1202).
L'avvocato viola così il suo dovere di diligenza se gestisce gli incarti in
maniera estremamente negligente, per esempio, non rispondendo al suo cliente
malgrado le sue molteplici richieste, rinviando in modo ingiustificato
l'inoltro di un allegato di causa o non prendendo le misure che si impongono
per la tutela degli interessi del cliente (cfr. Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1203).
Il dovere di diligenza richiede segnatamente che il mandato venga portato avanti
con sollecitudine, senza inutili perdite di tempo e che l'avvocato risponda
prontamente alle richieste - verbali o scritte - del proprio mandante (cfr. Fellmann, op. cit., n. 28 e 28b ad art.
12; cfr. pure Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1205). Disattende il suo dovere di diligenza l'avvocato che, dopo aver
assunto il mandato, rimane passivo e silente per sei mesi malgrado le
sollecitazioni telefoniche ed epistolari del cliente (cfr. decisione n. 28/04
del 6 settembre 2004 della
Commissione ginevrina citata in SJ 2007 II 270). Lo stesso vale per l'avvocato che, dopo l'udienza di conciliazione, aspetta
oltre due anni per inoltrare l'allegato di causa (cfr. Fellmann, op. cit., n. 28), rispettivamente per l'avvocato che
tarda nella presa a carico di un mandato ma che, per nascondere il suo ritardo,
assicura al cliente di avere intrapreso i passi giudiziari utili (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1206).
Potrebbe anche costituire una violazione del dovere di diligenza il fatto per
un avvocato di accettare un mandato in un ambito che non padroneggia, senza
informarne il cliente e senza disporre del tempo necessario all'acquisizione
delle debite conoscenze (cfr. Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1210).
Anche l'informazione del cliente è parte integrante di un esercizio diligente della
professione e di un'attenta tutela degli interessi del mandante. L'avvocato non
deve solo mettere al corrente il cliente a richiesta (cfr. pure art. 400 CO),
ma lo deve anche orientare spontaneamente e immediatamente su tutte le
circostanze che possono influenzare il raggiungimento dello scopo del mandato e
quindi la decisione del mandante di revocare il mandato o perlomeno di modificarlo
(cfr. Fellmann, op. cit., n. 28d, 29,
29a e 30 ad art. 12; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1213; Michel Valticos, in. Michel
Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, n.
21 ad art. 12).
2.3. I principi testé esposti sono essenzialmente
ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la
professione nel rispetto delle leggi,
con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto
nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto
nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come
pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a
livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione
delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid.
2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF
4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del codice svizzero di
deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli
avvocati (CSD), l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con
coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto
ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Secondo l'art. 2 cpv. 2
CSD, egli esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo
dell'incarico affidatogli.
3. 3.1. Con la decisione
impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che, non avendo mai sottoposto né
ai suoi mandanti (malgrado i loro diversi solleciti) né tantomeno alla
competente autorità l'allegato di causa che si era impegnato ad allestire e
omettendo di segnalare ai suoi clienti i dubbi che lo assillavano così da
permettere loro semmai di rivolgersi a un altro legale, l'avv. RI 1 fosse incorso
in una violazione del suo dovere di cura e diligenza.
3.2. Ora, dagli atti risulta che in data 9
maggio 2012 __________, __________ e __________ hanno conferito al
ricorrente il mandato di rappresentarli in un contenzioso sorto con gli istituti
di previdenza della loro ex datrice di lavoro. Oggetto di controversia erano
dei versamenti effettuati in loro favore, di cui gli istituti in questione
chiedevano il rimborso poiché asseritamente erogati a seguito di un errore
contabile. Dopo un iniziale fitto scambio di corrispondenza tra il giugno 2012 e
il febbraio 2013 con il patrocinatore degli istituti di previdenza (che avevano
frattanto iniziato a compensare i loro asseriti crediti con le rendite di
pensione dovute, cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni dell'11 marzo 2019),
con e-mail del 15 luglio 2013 l'insorgente si è rivolto ai suoi assistiti per metterli
al corrente della situazione. Ha in particolare spiegato loro come, dal profilo
giuridico, la questione della prescrizione del credito in restituzione degli
averi versati in esubero fosse il nodo cruciale della vertenza, che doveva essere
affrontato e risolto da un'autorità giudiziaria (già allora identificata
nel Tribunale cantonale delle assicurazioni), ritenuto come, in esito
all'intensa corrispondenza con il legale delle controparti, le rispettive
concezioni giuridiche in merito al dies a quo (ossia da quando inizia a
decorrere il termine di prescrizione relativa
di un anno) erano inconciliabili
(cfr. doc. B). Il 10 ottobre 2013 si è tenuto un incontro con i clienti
durante il quale si è deciso di intentare (…) una causa per indebito
arricchimento presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e il
ricorrente si è impegnato ad allestire e far pervenire ai clienti nei
giorni successivi una bozza dell'allegato di causa (cfr. e-mail dell'11
febbraio 2014 sub doc. A allegato alla segnalazione). Ciò che non è tuttavia mai
avvenuto. A due mesi da quell'incontro, e dopo svariati vani tentativi di
parlare al telefono con lui, il 12 dicembre 2013 __________ ha sollecitato l'insorgente
via e-mail, rinnovando il richiamo l'11 febbraio 2014, dopo ulteriori due mesi
di inutile attesa (cfr. e-mail citata). Dagli atti emerge poi che con e-mail
del 30 settembre 2014 indirizzata a __________, il ricorrente - pur rilevando
che alcuni temi giuridici da affrontare non gli erano ancora del tutto
chiari - ha affermato di ritenere che occorra saltare il fosso e presentare
una petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni, precisando che -
a dispetto dei dubbi che ancora lo attanagliavano - era inutile
temporeggiare ancora, specificando che il progetto di petizione era
pronto da oltre un anno ma che lo aveva tenuto fermo perché non
interamente convinto che l'impostazione fosse quella giusta. Dopo lunghi
ragionamenti e ricerche giurisprudenziali, aggiungeva, ritengo alla fin
fine che occorra procedere con semplicità, limitandosi a chiedere la condanna
degli istituti di previdenza al pagamento della differenza tra le rendite
pensionistiche riconosciute e le somme effettivamente versate (cfr. doc.
D).
Il 7 marzo 2016 i segnalanti hanno per finire inviato all'insorgente uno
scritto raccomandato con cui hanno manifestato disappunto per il suo
comportamento poco professionale e preoccupazione riguardo alla scadenza di eventuali
termini di prescrizione (cfr. doc. B allegato alla segnalazione). Per tutta
risposta, con scritto del 4 aprile 2016 il ricorrente ha riconosciuto il
ritardo - che ha definito inescusabile, professando "mea culpa,
mea maxima culpa" - e giustificato l'omessa presentazione
dell'allegato di causa con l'insorgenza di alcuni dubbi giuridici in merito
all'impostazione da dare alla pratica. Ribadendo di avere comunque
allestito il progetto di petizione già nel corso del 2013, si è impegnato a
trasmetterlo ai clienti entro 10 giorni al più tardi (cfr. doc. C
allegato alla segnalazione). Ancora una volta l'insorgente non ha tuttavia
tenuto fede al suo impegno. Non avendo ricevuto alcun progetto, il 20 ottobre
2016 i segnalanti hanno revocato il mandato, esprimendo tutto il loro
disappunto per le vuote promesse del loro legale e chiedendo un congruo
rimborso degli importi versati per istruire la pratica (cfr. doc. D
allegato alla segnalazione). Con scritto del 1° dicembre 2016 il ricorrente -
che ha affermato di capire perfettamente la posizione dei segnalanti - ha
nuovamente ammesso di non essere riuscito in tempi ragionevoli a impostare una
strategia processuale definitiva a tutela dei diritti dei suoi clienti,
riconoscendo di essere stato disorientato dal cambio di strategia delle
controparti (allorquando, nell'autunno del 2012, avevano iniziato a compensare
Fatti
i contestati crediti). Pur dando atto dell'inammissibilità del suo
comportamento, ha spiegato di essersi trovato confrontato con una situazione
insolita, che presentava diversi nuovi aspetti legali, particolarmente
difficili da elucidare. Malgrado la rescissione del mandato, si è comunque dichiarato
disponibile per un incontro con i clienti e il loro eventuale nuovo
patrocinatore per sottoporre loro il risultato delle sue verifiche e in
particolare il progetto di petizione (che non ha comunque allegato),
consigliando infine loro di notificare un precetto esecutivo alle controparti.
Non si è invece espresso circa la richiesta di parziale rimborso degli acconti
ricevuti (cfr. doc. E allegato alla segnalazione).
3.3. Ferme queste premesse, a giusta ragione
la precedente istanza ha concluso che l'insorgente ha manifestamente violato il
suo obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza. Come visto, è infatti
certo che, dopo avere in una prima fase accuratamente tutelato gli interessi
dei suoi clienti, in quella successiva il ricorrente ha completamente disatteso
l'obbligo di portare avanti con sollecitudine l'incarico affidatogli. Pur
essendosi impegnato già il 10 ottobre 2013 a predisporre nei giorni successivi
il progetto dell'atto introduttivo della causa e malgrado i ripetuti
solleciti - dapprima telefonici e poi via e-mail - da parte dei clienti, egli ha
omesso per oltre tre anni (fino alla rescissione del mandato il 20 ottobre
2016) di concretizzare il suo intento, e ciò benché ancora il 4 aprile 2016 si
fosse impegnato nei confronti dei suoi mandanti a trasmettere loro il progetto
di petizione entro 10 giorni al più tardi. Una tale - lunghissima -
attesa è chiaramente inammissibile e non può evidentemente essere giustificata
nemmeno con il timore di evitare un insuccesso giudiziario ai clienti (ritenuto
che l'avvocato ha comunque sempre l'obbligo di informare il suo mandante di
chances e rischi di un processo; cfr. Fellmann,
op. cit., n. 29a). Del resto, anche l'interessato parrebbe esserne del tutto consapevole,
considerate le ammissioni contenute nelle missive indirizzate ai suoi clienti. Nella
misura in cui era confrontato con dubbi giuridici che non era manifestamente in
grado di dipanare in tempi ragionevoli, avrebbe poi chiaramente dovuto
prontamente comunicarlo ai suoi clienti per permettere loro di valutare se rivolgersi
semmai a un altro legale, ciò che egli ha pure omesso di fare, venendo così
ancora una volta meno ai suoi doveri professionali.
3.4. Da tutto quanto sopra discende che, avendo tardato oltre tre anni a
sottoporre ai suoi clienti un progetto di petizione a tutela dei loro diritti e
non avendoli avvisati della situazione di incertezza in cui si era venuto a
trovare, l'insorgente ha violato il dovere di
diligenza che incombe all'avvocato e che gli impone di gestire senza inutili
perdite di tempo gli incarichi affidatigli e di informare spontaneamente e
immediatamente i suoi assistiti su tutte le circostanze atte a influenzare la
decisione di revocare o modificare il mandato, disattendendo così l'art. 12
lett. a LLCA, come a ragione concluso dalla precedente istanza.
4. Ferme queste premesse,
resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può
essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il
divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta
della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa
o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità
deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della
parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un
interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata
della natura e della gravità della violazione delle regole professionali.
Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene peraltro nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del
codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in
particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento
tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del
4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
4.2. In concreto, l'avv. RI 1 - omettendo per oltre tre anni, nonostante
svariati solleciti, di sottoporre ai suoi clienti (rispettivamente di inoltrare
alla competente autorità) la petizione che si era impegnato ad allestire per
loro conto, oltre che tralasciando di informarli delle difficoltà in cui si
trovava al fine di consentire loro di valutare se e con quali modalità
mantenere il mandato conferitogli - ha violato in modo piuttosto grave un
principio cardine che regola la professione
di avvocato. Se è ben vero che non ha negato l'assunzione di
responsabilità espressa nei confronti dei suoi clienti nella corrispondenza
agli atti, come correttamente rilevato dalla Commissione, in corso di procedura
il ricorrente ha ripetutamente contestato che il suo comportamento configurasse
una violazione delle regole professionali che s'impongono all'avvocato. Se non
giova quindi al ricorrente il fatto di non avere mostrato segni di autocritica
e ravvedimento nell'ambito del procedimento disciplinare, depongono per contro
a suo favore il lungo tempo trascorso dai fatti (poco meno di quattro anni) e l'assenza
di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la
multa di fr. 500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è
detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di
quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle
circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della
proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e
appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono
stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,
secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera