Lexipedia

Decisione

52.2019.391

Sanzione disciplinare

11 agosto 2020Italiano18 min

difficili da elucidare. Malgrado la rescissione del mandato, si è comunque dichiarato

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.391

Lugano

11

agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 29 agosto 2019 dell'

RI

1

contro

la decisione del 26 giugno 2019 (n. 269) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. Il 28 gennaio 2019, per il

tramite della loro patrocinatrice, __________, __________ e __________, tutti

ex dipendenti della __________ di __________, hanno segnalato alla Commissione

di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, cui

si erano rivolti nell'ambito di una vertenza aperta nei confronti degli istituti

di previdenza della loro ex datrice di lavoro. A loro dire, l'interessato avrebbe

violato il suo dovere di esercitare la

professione in modo diligente e coscienzioso, stabilendo con il cliente

relazioni chiare, portando avanti il mandato tempestivamente e informando il

cliente degli sviluppi dell'incarico conferitogli. Lamentano in particolare che,

pur essendosi il 10 ottobre 2013 impegnato a confezionare una bozza

dell'allegato di causa da sottoporre loro e malgrado diversi solleciti (sia

orali che scritti), egli non abbia mai tenuto fede alla propria parola sino al

20 ottobre 2016, quando gli è stato revocato il mandato.

B. Preso atto di tale

segnalazione, il 29 gennaio 2019 la Commissione ha aperto nei confronti

dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art.

12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23

giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio

2012 (LAvv; RL 951.100) e 1 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno

2005 (CSD; cura e diligenza).

Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito

mosso contro di lui. Pur ammettendo di avere lungamente rinviato l'allestimento

della versione definitiva della petizione (già abbozzata nel corso del 2013)

poiché assillato da dubbi giuridici, ha negato, malgrado gli scritti ai clienti

con i quali si era assunto la responsabilità della sua inazione durata anni, che

il ritardo nel decidere la strategia processuale da adottare configurasse una

violazione delle regole professionali.

C. Dopo un ulteriore scambio di

allegati, con decisione del 26 giugno 2019, la Commissione ha condannato l'avv.

RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-.

La precedente istanza ha ritenuto data la violazione, rilevando che, se in un

primo momento, aveva tempestivamente e accuratamente tutelato gli interessi dei

suoi mandanti, dall'ottobre 2013 l'interessato

aveva completamente disatteso l'obbligo di diligenza che gli incombeva.

Da un lato, per non avere mai presentato né ai clienti né alla competente

autorità l'allegato di causa che si era ripetutamente impegnato a redigere. Dall'altro,

per non avere segnalato ai suoi mandanti (dando loro l'opportunità di

eventualmente rivolgersi a un altro legale) l'asserita sua difficoltà a

elaborare una strategia definitiva a tutela dei loro interessi. La sanzione è

stata commisurata tenendo conto della colpa (ritenuta di una certa rilevanza),

dell'assenza di segni di autocritica e ravvedimento, dell'assenza di precedenti

disciplinari e del lungo tempo trascorso dai fatti.

D. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ripercorsa la

cronistoria degli eventi, l'insorgente evidenzia anzitutto i delicati quesiti

giuridici che si ponevano e le alternative strategiche che per lui entravano in

considerazione in concreto, sostenendo di averne compiutamente riferito ai suoi

assistiti. Ammette poi di avere lasciato trascorrere diversi mesi prima di

allestire il testo definitivo della petizione già abbozzata nel corso del 2013,

essendo rimasto indeciso sulla migliore via da seguire, visto che gli argomenti

di controparte non potevano essere considerati irrilevanti o errati di primo

acchito. Ritiene comunque di non avere violato il suo obbligo di svolgere la

professione con cura e diligenza, rilevando come i dubbi che lo hanno assillato

siano proprio il frutto di un eccesso di diligenza nell'esaminare la

fattispecie sotto ogni punto di vista, nell'intento di evitare un insuccesso

giudiziario oneroso a carico dei suoi clienti. Ricordato di essersi assunto nei

confronti dei sui assistiti, peraltro forse in maniera eccessivamente severa,

tutta la responsabilità del ritardo nell'introdurre la causa giudiziaria,

contesta il rimprovero della Commissione di non avere mostrato segni di

particolare autocritica nella procedura disciplinare, essendo chiamato, in tale

contesto, a esercitare a sua difesa il suo diritto di essere sentito.

E. In sede di risposta la

Commissione, riconfermandosi nel provvedimento impugnato, si è rimessa al

giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente

e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e

stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina

in modo esaustivo a livello federale

taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole

professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del

28 aprile 1999 concernente la legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e

5007, n. 172.2).

2.2. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la

professione con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua

attività professionale e concerne in primo luogo il rapporto con il proprio

cliente (STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con

rimandi; Walter Fellmann in:

Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II

ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

1161). Tale obbligo concretizza, sul piano disciplinare, il dovere

imposto al mandatario nei confronti del mandante dall'art. 398 cpv. 2 del

codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) di eseguire

fedelmente e diligentemente gli affari affidatigli. La violazione dell'art. 398

cpv. 2 CO non implica tuttavia necessariamente anche una violazione dell'art.

12 lett. a LLCA. L'autorità di disciplina non deve

esaminare la correttezza e l'opportunità degli atti del mandatario. Una

sanzione disciplinare si giustifica soltanto in caso di violazione qualificata,

intenzionale o dovuta a grave negligenza, ai suoi doveri, tale da ledere

gravemente la fiducia riposta nell'avvocato e nella sua professione (cfr. DTF

144 II 473 consid. 4.1 e rif.; STF 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid.

5.1.2; Fellmann, op. cit., n. 15 e

26 ad art. 12; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1154 e 1202).

L'avvocato viola così il suo dovere di diligenza se gestisce gli incarti in

maniera estremamente negligente, per esempio, non rispondendo al suo cliente

malgrado le sue molteplici richieste, rinviando in modo ingiustificato

l'inoltro di un allegato di causa o non prendendo le misure che si impongono

per la tutela degli interessi del cliente (cfr. Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1203).

Il dovere di diligenza richiede segnatamente che il mandato venga portato avanti

con sollecitudine, senza inutili perdite di tempo e che l'avvocato risponda

prontamente alle richieste - verbali o scritte - del proprio mandante (cfr. Fellmann, op. cit., n. 28 e 28b ad art.

12; cfr. pure Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 1205). Disattende il suo dovere di diligenza l'avvocato che, dopo aver

assunto il mandato, rimane passivo e silente per sei mesi malgrado le

sollecitazioni telefoniche ed epistolari del cliente (cfr. decisione n. 28/04

del 6 settembre 2004 della

Commissione ginevrina citata in SJ 2007 II 270). Lo stesso vale per l'avvocato che, dopo l'udienza di conciliazione, aspetta

oltre due anni per inoltrare l'allegato di causa (cfr. Fellmann, op. cit., n. 28), rispettivamente per l'avvocato che

tarda nella presa a carico di un mandato ma che, per nascondere il suo ritardo,

assicura al cliente di avere intrapreso i passi giudiziari utili (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1206).

Potrebbe anche costituire una violazione del dovere di diligenza il fatto per

un avvocato di accettare un mandato in un ambito che non padroneggia, senza

informarne il cliente e senza disporre del tempo necessario all'acquisizione

delle debite conoscenze (cfr. Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1210).

Anche l'informazione del cliente è parte integrante di un esercizio diligente della

professione e di un'attenta tutela degli interessi del mandante. L'avvocato non

deve solo mettere al corrente il cliente a richiesta (cfr. pure art. 400 CO),

ma lo deve anche orientare spontaneamente e immediatamente su tutte le

circostanze che possono influenzare il raggiungimento dello scopo del mandato e

quindi la decisione del mandante di revocare il mandato o perlomeno di modificarlo

(cfr. Fellmann, op. cit., n. 28d, 29,

29a e 30 ad art. 12; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1213; Michel Valticos, in. Michel

Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, n.

21 ad art. 12).

2.3. I principi testé esposti sono essenzialmente

ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la

professione nel rispetto delle leggi,

con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto

nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto

nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come

pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a

livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione

delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid.

2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF

4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 del codice svizzero di

deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli

avvocati (CSD), l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con

coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto

ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Secondo l'art. 2 cpv. 2

CSD, egli esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo

dell'incarico affidatogli.

3. 3.1. Con la decisione

impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che, non avendo mai sottoposto né

ai suoi mandanti (malgrado i loro diversi solleciti) né tantomeno alla

competente autorità l'allegato di causa che si era impegnato ad allestire e

omettendo di segnalare ai suoi clienti i dubbi che lo assillavano così da

permettere loro semmai di rivolgersi a un altro legale, l'avv. RI 1 fosse incorso

in una violazione del suo dovere di cura e diligenza.

3.2. Ora, dagli atti risulta che in data 9

maggio 2012 __________, __________ e __________ hanno conferito al

ricorrente il mandato di rappresentarli in un contenzioso sorto con gli istituti

di previdenza della loro ex datrice di lavoro. Oggetto di controversia erano

dei versamenti effettuati in loro favore, di cui gli istituti in questione

chiedevano il rimborso poiché asseritamente erogati a seguito di un errore

contabile. Dopo un iniziale fitto scambio di corrispondenza tra il giugno 2012 e

il febbraio 2013 con il patrocinatore degli istituti di previdenza (che avevano

frattanto iniziato a compensare i loro asseriti crediti con le rendite di

pensione dovute, cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni dell'11 marzo 2019),

con e-mail del 15 luglio 2013 l'insorgente si è rivolto ai suoi assistiti per metterli

al corrente della situazione. Ha in particolare spiegato loro come, dal profilo

giuridico, la questione della prescrizione del credito in restituzione degli

averi versati in esubero fosse il nodo cruciale della vertenza, che doveva essere

affrontato e risolto da un'autorità giudiziaria (già allora identificata

nel Tribunale cantonale delle assicurazioni), ritenuto come, in esito

all'intensa corrispondenza con il legale delle controparti, le rispettive

concezioni giuridiche in merito al dies a quo (ossia da quando inizia a

decorrere il termine di prescrizione relativa

di un anno) erano inconciliabili

(cfr. doc. B). Il 10 ottobre 2013 si è tenuto un incontro con i clienti

durante il quale si è deciso di intentare (…) una causa per indebito

arricchimento presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e il

ricorrente si è impegnato ad allestire e far pervenire ai clienti nei

giorni successivi una bozza dell'allegato di causa (cfr. e-mail dell'11

febbraio 2014 sub doc. A allegato alla segnalazione). Ciò che non è tuttavia mai

avvenuto. A due mesi da quell'incontro, e dopo svariati vani tentativi di

parlare al telefono con lui, il 12 dicembre 2013 __________ ha sollecitato l'insorgente

via e-mail, rinnovando il richiamo l'11 febbraio 2014, dopo ulteriori due mesi

di inutile attesa (cfr. e-mail citata). Dagli atti emerge poi che con e-mail

del 30 settembre 2014 indirizzata a __________, il ricorrente - pur rilevando

che alcuni temi giuridici da affrontare non gli erano ancora del tutto

chiari - ha affermato di ritenere che occorra saltare il fosso e presentare

una petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni, precisando che -

a dispetto dei dubbi che ancora lo attanagliavano - era inutile

temporeggiare ancora, specificando che il progetto di petizione era

pronto da oltre un anno ma che lo aveva tenuto fermo perché non

interamente convinto che l'impostazione fosse quella giusta. Dopo lunghi

ragionamenti e ricerche giurisprudenziali, aggiungeva, ritengo alla fin

fine che occorra procedere con semplicità, limitandosi a chiedere la condanna

degli istituti di previdenza al pagamento della differenza tra le rendite

pensionistiche riconosciute e le somme effettivamente versate (cfr. doc.

D).

Il 7 marzo 2016 i segnalanti hanno per finire inviato all'insorgente uno

scritto raccomandato con cui hanno manifestato disappunto per il suo

comportamento poco professionale e preoccupazione riguardo alla scadenza di eventuali

termini di prescrizione (cfr. doc. B allegato alla segnalazione). Per tutta

risposta, con scritto del 4 aprile 2016 il ricorrente ha riconosciuto il

ritardo - che ha definito inescusabile, professando "mea culpa,

mea maxima culpa" - e giustificato l'omessa presentazione

dell'allegato di causa con l'insorgenza di alcuni dubbi giuridici in merito

all'impostazione da dare alla pratica. Ribadendo di avere comunque

allestito il progetto di petizione già nel corso del 2013, si è impegnato a

trasmetterlo ai clienti entro 10 giorni al più tardi (cfr. doc. C

allegato alla segnalazione). Ancora una volta l'insorgente non ha tuttavia

tenuto fede al suo impegno. Non avendo ricevuto alcun progetto, il 20 ottobre

2016 i segnalanti hanno revocato il mandato, esprimendo tutto il loro

disappunto per le vuote promesse del loro legale e chiedendo un congruo

rimborso degli importi versati per istruire la pratica (cfr. doc. D

allegato alla segnalazione). Con scritto del 1° dicembre 2016 il ricorrente -

che ha affermato di capire perfettamente la posizione dei segnalanti - ha

nuovamente ammesso di non essere riuscito in tempi ragionevoli a impostare una

strategia processuale definitiva a tutela dei diritti dei suoi clienti,

riconoscendo di essere stato disorientato dal cambio di strategia delle

controparti (allorquando, nell'autunno del 2012, avevano iniziato a compensare

Fatti

i contestati crediti). Pur dando atto dell'inammissibilità del suo

comportamento, ha spiegato di essersi trovato confrontato con una situazione

insolita, che presentava diversi nuovi aspetti legali, particolarmente

difficili da elucidare. Malgrado la rescissione del mandato, si è comunque dichiarato

disponibile per un incontro con i clienti e il loro eventuale nuovo

patrocinatore per sottoporre loro il risultato delle sue verifiche e in

particolare il progetto di petizione (che non ha comunque allegato),

consigliando infine loro di notificare un precetto esecutivo alle controparti.

Non si è invece espresso circa la richiesta di parziale rimborso degli acconti

ricevuti (cfr. doc. E allegato alla segnalazione).

3.3. Ferme queste premesse, a giusta ragione

la precedente istanza ha concluso che l'insorgente ha manifestamente violato il

suo obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza. Come visto, è infatti

certo che, dopo avere in una prima fase accuratamente tutelato gli interessi

dei suoi clienti, in quella successiva il ricorrente ha completamente disatteso

l'obbligo di portare avanti con sollecitudine l'incarico affidatogli. Pur

essendosi impegnato già il 10 ottobre 2013 a predisporre nei giorni successivi

il progetto dell'atto introduttivo della causa e malgrado i ripetuti

solleciti - dapprima telefonici e poi via e-mail - da parte dei clienti, egli ha

omesso per oltre tre anni (fino alla rescissione del mandato il 20 ottobre

2016) di concretizzare il suo intento, e ciò benché ancora il 4 aprile 2016 si

fosse impegnato nei confronti dei suoi mandanti a trasmettere loro il progetto

di petizione entro 10 giorni al più tardi. Una tale - lunghissima -

attesa è chiaramente inammissibile e non può evidentemente essere giustificata

nemmeno con il timore di evitare un insuccesso giudiziario ai clienti (ritenuto

che l'avvocato ha comunque sempre l'obbligo di informare il suo mandante di

chances e rischi di un processo; cfr. Fellmann,

op. cit., n. 29a). Del resto, anche l'interessato parrebbe esserne del tutto consapevole,

considerate le ammissioni contenute nelle missive indirizzate ai suoi clienti. Nella

misura in cui era confrontato con dubbi giuridici che non era manifestamente in

grado di dipanare in tempi ragionevoli, avrebbe poi chiaramente dovuto

prontamente comunicarlo ai suoi clienti per permettere loro di valutare se rivolgersi

semmai a un altro legale, ciò che egli ha pure omesso di fare, venendo così

ancora una volta meno ai suoi doveri professionali.

3.4. Da tutto quanto sopra discende che, avendo tardato oltre tre anni a

sottoporre ai suoi clienti un progetto di petizione a tutela dei loro diritti e

non avendoli avvisati della situazione di incertezza in cui si era venuto a

trovare, l'insorgente ha violato il dovere di

diligenza che incombe all'avvocato e che gli impone di gestire senza inutili

perdite di tempo gli incarichi affidatigli e di informare spontaneamente e

immediatamente i suoi assistiti su tutte le circostanze atte a influenzare la

decisione di revocare o modificare il mandato, disattendendo così l'art. 12

lett. a LLCA, come a ragione concluso dalla precedente istanza.

4. Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta

della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa

o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità

deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della

parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un

interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata

della natura e della gravità della violazione delle regole professionali.

Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso

concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale

fine. Così come avviene peraltro nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del

codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in

particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento

tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del

4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas

Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,

Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, l'avv. RI 1 - omettendo per oltre tre anni, nonostante

svariati solleciti, di sottoporre ai suoi clienti (rispettivamente di inoltrare

alla competente autorità) la petizione che si era impegnato ad allestire per

loro conto, oltre che tralasciando di informarli delle difficoltà in cui si

trovava al fine di consentire loro di valutare se e con quali modalità

mantenere il mandato conferitogli - ha violato in modo piuttosto grave un

principio cardine che regola la professione

di avvocato. Se è ben vero che non ha negato l'assunzione di

responsabilità espressa nei confronti dei suoi clienti nella corrispondenza

agli atti, come correttamente rilevato dalla Commissione, in corso di procedura

il ricorrente ha ripetutamente contestato che il suo comportamento configurasse

una violazione delle regole professionali che s'impongono all'avvocato. Se non

giova quindi al ricorrente il fatto di non avere mostrato segni di autocritica

e ravvedimento nell'ambito del procedimento disciplinare, depongono per contro

a suo favore il lungo tempo trascorso dai fatti (poco meno di quattro anni) e l'assenza

di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la

multa di fr. 500.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è

detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di

quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle

circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della

proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e

appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono

stati in concreto disattesi.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera