52.2019.409
Interventi edilizi formalmente autorizzati ma in contrasto col diritto materiale
26 febbraio 2021Italiano22 min
utilizzabili per il lavoro (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3 con rinvii; STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015 consid. 7.4, 52.2007.341
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.409
Lugano
26
febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo
sul ricorso del 9 settembre 2019 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 3 luglio 2019 (n. 3351) del
Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 contro la
risoluzione del 6 dicembre 2018 con la quale il Municipio di Pura gli ha
negato la licenza edilizia per la chiusura laterale e la copertura del corpo
scale esterno dello stabile al mapp. __________ di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1, qui
resistente, è proprietario di un appartamento nello stabile Residenza __________,
che sorge su un fondo in pendio (mapp. __________) situato in zona
semi-estensiva (Rse), il quale confina verso nord con la part. __________8 di RI
1. L'edificio plurifamiliare è costituito di due blocchi articolati sulla
verticale, per complessivi tre piani e altrettanti appartamenti. Sulla facciata
nord-ovest si trova un corpo scale esterno, che permette l'accesso alle unità
abitative. Il manufatto è coperto da un tetto leggermente inclinato, installato
quasi alla quota della copertura piana del blocco superiore e sorretto da due
pali di metallo appoggiati al parapetto della piattaforma tra le rampe di scale.
b. La costruzione dello stabile, compreso il corpo scale ma non il tetto che lo
copre, è stata autorizzata con licenza edilizia in variante del 29 ottobre 2012
(avviso cantonale n. 81267 del 2 ottobre 2012).
c. Il 27 ottobre 2017 CO 1 ha chiesto al Municipio - anche in rappresentanza di
altri proprietari (__________ e __________ e __________) - il permesso
parzialmente a posteriori per chiudere lateralmente il corpo scale esterno e
per la sua copertura.
d. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è opposta RI 1,
lamentando segnatamente l'incompletezza della documentazione allegata alla
domanda di costruzione e il superamento dell'indice di sfruttamento (i.s.).
e. L'8 febbraio 2018 l'Esecutivo comunale ha negato la licenza, ritenendo che
gli interventi comportassero la violazione delle disposizioni comunali sulle
distanze, sulle altezze e sull'i.s.
B. a. Con giudizio del 26
settembre 2018 (n. 4416) il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il
gravame presentato da CO 1 e __________, confermando il diniego del permesso
per la chiusura laterale e rinviando gli atti al Municipio per nuova decisione
sulla copertura.
Il Governo ha ritenuto che il corpo scale non andasse considerato né un corpo
tecnico, né una costruzione accessoria, bensì come un'estensione della
costruzione principale. L'autorità ha reputato che gli interventi in
contestazione non comportassero un aumento dell'altezza dell'abitazione, né una
diminuzione della distanza dal confine. Per contro, ha concluso che, una volta
chiuso lateralmente, il corpo scale andasse conteggiato nella superficie utile
lorda (SUL) dell'immobile. Sennonché, l'i.s. era leggermente superiore a quanto
ammissibile (0.502 > 0.5). Ritenendo che non potesse essere ulteriormente incrementato,
ha quindi confermato il diniego del permesso per la chiusura laterale.
L'Esecutivo cantonale ha invece ritenuto che la semplice posa di una copertura
del corpo scale non comportasse un aumento della SUL. Reputando che il
Municipio non si fosse espresso su tale manufatto, gli ha pertanto retrocesso
gli atti per una nuova decisione.
b. Adito dal Comune, con sentenza del 30 ottobre 2018 (inc. 52.2018.493) il
Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
opposta alla decisione di rinvio.
La Corte cantonale ha ritenuto che, riguardo alla copertura del vano scale, il
giudizio impugnato non ponesse fine al procedimento, ma rappresentasse
unicamente una tappa verso l'emanazione di un giudizio finale. Lo stesso non
fondava nel contempo alcun pregiudizio irreparabile per il Comune. Il Tribunale
ha pure considerato che quand'anche l'accoglimento del ricorso avesse permesso
di rendere una decisione finale sull'oggetto della lite, ciò non avrebbe
consentito di evitare una procedura defatigante e dispendiosa.
C. a. Il 6 dicembre 2018
il Municipio ha nuovamente negato la licenza parzialmente in sanatoria per la
copertura e la chiusura laterale del corpo scale.
b. Con giudizio del 3 luglio 2019 il Consiglio di Stato ha accolto
l'impugnativa inoltrata da CO 1. Ha di conseguenza annullato la risoluzione municipale
e ha retrocesso gli atti al Municipio, affinché rilasciasse la licenza per la
copertura.
Preliminarmente, il Governo ha richiamato la propria pronuncia del 26 settembre
2018. Ha quindi osservato che, sulla base della decisione di rinvio, l'Esecutivo
comunale era chiamato a pronunciarsi unicamente sulla copertura del corpo scale
e che il diniego della licenza per la chiusura laterale fosse passato in
giudicato. Quanto al tetto, il Consiglio di Stato ha ritenuto trattarsi di un
corpo tecnico, concludendo che fosse rispettoso delle norme comunali sulle
distanze e sulle altezze.
D. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la
risoluzione municipale.
La ricorrente sostiene che lo stabile sorpassi l'altezza massima prescritta per
gli edifici principali. Eccepisce inoltre alcune discrepanze secondarie tra i
progetti approvati e quanto realizzato (posizione parapetti). Secondo l'insorgente
non sarebbe quindi ammissibile alcuna modifica dell'opera principale e dunque
neppure l'approvazione della contestata copertura, dal momento che lo stabile sarebbe
stato autorizzato in violazione delle norme materialmente applicabili.
E. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene il resistente, con argomentazioni che verranno
riprese, se necessario, nei considerandi di diritto.
Il Municipio si rimette al giudizio del Tribunale.
b. Con la replica la ricorrente conferma le proprie tesi e domande di giudizio.
Il resistente ha rinunciato a duplicare.
F. In corso d'istruttoria
il giudice delegato ha acquisito dall'Ufficio delle domande di costruzione
(UDC) le licenze edilizie e i vari documenti (piani di progetto, avvisi
cantonali, avvisi di pubblicazione ecc.) concernenti il mapp. __________. Ha
quindi assegnato alle parti un termine per prendere posizione. Delle osservazioni
pervenute si dirà, se del caso, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, già opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, completati dalla
documentazione acquisita dall'UDC (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure la parte
ricorrente sollecita l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. Oggetto della
presente procedura è la posa di un tetto a copertura del corpo scale esterno.
Il manufatto non è mai stato autorizzato dal Municipio. Le valutazioni operate
dal Consiglio di Stato nel giudizio di rinvio del 26 settembre 2018 non
vincolano questa Corte. Improprio è dunque il riferimento del resistente a
qualsiasi forma di res iudicata fondata su quella pronuncia. La
ricorrente sostiene che il tetto non andrebbe approvato, dal momento che lo
stabile principale sarebbe stato autorizzato malgrado violasse il diritto
materiale.
3. Altezze
3.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE l'altezza di un edificio è misurata dal terreno
sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del
parapetto. Per principio l'altezza degli edifici è misurata sulla verticale
delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto superiore
determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno
sistemato perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1,
STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 4.2).
Il terreno naturale può essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la
cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante nella misura in cui
supera il limite di 1.50 m a una distanza di 3.00 m dal filo della facciata
(art. 41 LE). Interamente conteggiata è inoltre l'altezza dei terrapieni larghi
meno di 3.00 m.
3.2. L'art. 41 LE si fonda sul presupposto implicito che il terrapieno presenti
una superficie piana, ossia orizzontale. Non vieta comunque di realizzare
terrapieni inclinati. Considerato che questi terrapieni sono meno ingombranti
di quelli sorretti da un muro di sostegno, un simile divieto non sarebbe
nemmeno giustificato. Il trattamento dei terrapieni inclinati non può tuttavia
comportare facilitazioni maggiori di quelle derivanti dall'art. 41 LE. Nel caso
di terrapieni inclinati, l'altezza dell'edificio va quindi determinata tenendo
conto dell'altezza che un ipotetico terrapieno piano avrebbe per rapporto al
terreno naturale sottostante ad una distanza di 3.00 m dal piede della
facciata.
m
3.00 m 3.00
m 1.50
terrapieno
piano terrapieno inclinato
L'altezza di questo
terrapieno virtuale va trattata come quella dei terrapieni piani. Se supera il
limite di 1.50 m fissato dall'art. 41 LE ad una distanza di 3.00 m dal piede
della facciata, l'eccedenza deve quindi essere aggiunta a quella fuori terra
dell'edificio sovrastante.
m 3.00
+
Δ H
m 1.50
Allo stesso modo
vanno trattati i terrapieni, parzialmente inclinati, il cui ciglio si situa a
meno di 3.00 m dal piede della facciata.
m 3.00
+ Δ H
m 1.50
Non
appare invero ragionevole, in questi casi, provocare un aumento degli ingombri,
esigendo la realizzazione di un terrapieno pianeggiante (cfr. per tutto quanto
precede STA 52.2005.304 del 15 dicembre 2005 consid. 3.1, in: RtiD II-2006 n.
18; STA 52.2005.269 del 5 ottobre 2005 consid. 3.1).
3.3. Secondo l'art. 40
cpv. 2 primo periodo LE per edifici contigui l'altezza è misurata per ogni
singolo edificio. Analogamente, soggiunge il secondo periodo, si procede per
costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si
verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12.00 m.
Se questa condizione non è rispettata, l'altezza si misura a partire dal
terreno sistemato sul quale appoggia la facciata a valle del gradone inferiore
sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto del gradone più
alto. Ciò significa che l'altezza della facciata a valle dei corpi superiori,
misurata a partire dal piano di copertura del corpo sottostante, va traslata e
aggiunta a quella dei corpi più bassi. Se l'arretramento minimo è invece
rispettato, l'altezza si misura per ogni singolo corpo.
L'arretramento del gradone superiore va in sostanza misurato a partire dal filo
della facciata rivolta verso valle del gradone inferiore. Determinante ai fini
della verifica dell'adempimento della condizione posta dall'art. 40 cpv. 2 LE è
il punto in cui la facciata rivolta verso valle del gradone inferiore si
avvicina all'estremità dei corpi sporgenti della facciata del gradone
superiore. Decisivo in altri termini è il distacco della sporgenza massima del
gradone superiore dalla rientranza massima del gradone inferiore (cfr. RDAT
I-1996 n. 37 consid. 2.2; STA 52.1995.493 del 27 novembre 1995 consid. 2.2). Se
presenti, fa stato la sporgenza massima dei balconi che occupano più di un
terzo della lunghezza della facciata o sono più larghi di 1.10 m (cfr. art. 41
cpv. 1 RLE; STA 52.2005.161 del 24 agosto 2005 consid. 5.2).
3.4. Giusta l'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Pura (NAPR),
l'altezza degli edifici è misurata conformemente agli art. 40 e 41 LE;
l'altezza di un edificio al colmo è la misura della distanza verticale tra il
terreno sistemato e il punto più alto del tetto. La norma prosegue indicando
che i corpi tecnici (quali vani per scale d'accesso al tetto, vani d'accesso
dal tetto a corpi scale, torrini per ascensori, comignoli, uscite di sicurezza,
collettori solari, antenne) non sono computati nell'altezza; le loro di-mensioni
devono essere contenute entro limiti indispensabili per la loro utilizzazione.
Secondo l'art. 18 lett. d NAPR, l'altezza delle costruzioni in zona Rse non può
essere superiore a 6.50 m, non computando eventuali parapetti in caso di tetti
piani praticabili. Su terreni con pendenza del 20% è ammesso un supplemento di
1.60 m. Su terreni con pendenza uguale o inferiore al 20% è ammesso un
supplemento di 1.00 m, lungo un solo prospetto, per la formazione dell'accesso
all'abitazione e/o all'autorimessa. L'altezza complessiva di 8.10 m su terreni
con pendenza superiore al 20% e di 7.50 m su terreni con pendenza uguale o
inferiore al 20% non può, in ogni caso, essere superata rispetto alla quota del
terreno naturale preesistente. La norma conclude chiarendo che la pendenza del
terreno deve essere misurata sull'asse mediano dell'area che sarà occupata
dalle costruzioni, lungo una linea retta tracciata tra punti situati a una
distanza di 3.00 m a monte e a valle dell'edificio previsto.
3.5.
3.5.1. La ricorrente critica innanzitutto l'abbuono di 1.60 m sull'altezza concesso
per la costruzione dell'abitazione, sostenendo che la pendenza del sedime non
sarebbe superiore al 20%, come richiesto dall'art. 18 lett. d NAPR. Non adduce
tuttavia elementi che permettano di discostarsi dagli accertamenti esperiti dal
geometra revisore, riportati sui piani di verifica annessi alla domanda di
costruzione del 10 giugno 2012. In base a questi ultimi, la pendenza del sedime
passa dal 20% a sud-ovest al 32% a sud-est. La questione non è in ogni caso
determinante, atteso che lo stabile supera comunque l'altezza massima.
3.5.2. L'insorgente sostiene che l'altezza del blocco arretrato dovrebbe essere
computata su quella del corpo sottostante, posto che tra i due non vi sarebbe
l'arretramento di 12.00 m esatto dall'art. 40 cpv. 2 LE. A ragione.
Lo stabile in discussione si compone di due corpi principali articolati sulla
verticale, funzionalmente e strutturalmente interconnessi. Si tratta dunque a
non averne dubbio di una costruzione a gradoni. La sezione A-A della domanda del
2012 prende, come punto di riferimento per la determinazione dell'arretramento,
la facciata rivolta a valle dell'ultimo livello e il balcone del gradone
sottostante, ritenuto che occupa più di 1/3 della facciata (cfr. piano facciata
sud-est). In questo modo l'arretramento richiesto dall'art. 40 cpv. 2 LE
sembrerebbe rispettato. Sennonché, ogni punto della facciata rivolta a valle
del blocco inferiore deve situarsi ad almeno 12.00 m dalla corrispondente
facciata del corpo superiore (cfr. RDAT I-1996 n. 37 consid. 2.2; STA
52.1995.493 citata consid. 2.2), ciò che in concreto non si avvera. Per
rispettare la distanza dal confine, il corpo inferiore si articola in una parte
avanzata, che ospita i balconi, e in una parte più arretrata (cfr. piante di
livello; piani facciate sud-ovest e nord-est). Tra quest'ultima e la facciata
rivolta a valle del corpo superiore ci sono ca. 9.00 m (cfr. pianta livello 2P;
piano facciata nord-est). L'altezza di quella facciata va pertanto riportata sul
blocco sottostante. Misurata dal terreno sistemato ai piedi del corpo minore al
tetto piano del corpo superiore, l'altezza è pari a ca. 8.70 m. Supera perciò
il limite di 8.10 m (= 6.50 m + 1.60 m di abbuono).
3.5.3. Da un raffronto tra i piani di progetto del 2012, quelli del 2008
(oggetto della licenza edilizia del 18 aprile 2008 per un'abitazione
plurifamiliare diversa da quella poi approvata nel 2012) e le sezioni e i piani
allestiti dal geometra revisore per la verifica della pendenza del sedime,
risulta che a valle dell'edificio è stato formato un terrapieno, in parte
inclinato, e che lo stabile poggia su quest'ultimo. A 3.00 m dal piede della
facciata del corpo avanzato, il terrapieno supera il limite di 1.50 m dal
terreno naturale (cfr. sezione A-A; piani delle facciate sud-ovest e nord-est
del 2012). All'altezza dell'edificio va pertanto aggiunta pure la parte eccedente
del terrapieno (cfr. art. 41 cpv. 2 LE), ciò che aggrava ulteriormente la
violazione dell'art. 18 lett. d NAPR.
3.5.4. In base all'ordinamento comunale, il limite di altezza di 8.10 m va
rispettato anche per rapporto al terreno naturale preesistente. Come visto, quest'ultimo
si trova a una quota inferiore rispetto al terreno sistemato, cosicché la norma
comunale è violata pure da questo profilo.
3.5.5. Da questo punto
di vista, lo stabile residenziale in questione configura dunque una costruzione
formalmente autorizzata in contrasto con il diritto materiale (cd. ursprünglich
formell rechtmässige, aber materiell rechtswidrige Baute).
4. Indice di
sfruttamento
4.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto
tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie edificabile del fondo.
Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE quale SUL si considera la somma della superficie
dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e
delle pareti nella loro sezione orizzontale. Dal computo della SUL sono escluse
tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il
lavoro. Tra queste figurano i corridoi, le scale e gli ascensori che servono
unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti,
le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge
aperte che non servono come ballatoi (art. 38 cpv. 1 LE).
4.2. Le superfici
delle vie d'accesso ai piani (scale, corridoi ed ascensori) sono di regola
conteggiate nella SUL (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3.1; Felix Huber, Die Ausnützungsziffer,
Zurigo 1986, pag. 58 seg.). Lo si deduce e contrario dalla disposizione
che esclude le superfici di questi percorsi dal computo soltanto quando servono
unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL, siccome non
utilizzabili per l'abitazione o il lavoro. Le superfici delle logge aperte, al
pari di quelle dei portici e dei balconi (aperti), non sono invece conteggiate.
Sono prese in considerazione soltanto se sono chiuse. Fanno tuttavia eccezione
a questa regola le superfici delle logge, che, pur essendo aperte, servono come
ballatoi, ovvero risultano utilizzabili come vie d'accesso per raggiungere
locali destinati all'abitazione o al lavoro. Anche se sono aperte e quindi
esposte, almeno parzialmente, agli agenti atmosferici, per esplicita
disposizione di legge, queste superfici sono conteggiate come SUL. Questa
particolare inflessione al sistema di eccezioni è essenzialmente da ricondurre
all'esigenza di evitare che parti comuni a tutti gli edifici a più piani, quali
Fatti
i corridoi d'accesso a vani computati come SUL, vengano costruite all'esterno,
permettendo in tal modo la realizzazione di maggiori superfici abitabili od
utilizzabili per il lavoro (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3 con rinvii; STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015 consid. 7.4, 52.2007.341
del 6 agosto 2008 consid. 5.1). Ai fini del computo, anche tali superfici
devono quindi essere integrate nei piani dello stabile.
Nella SUL rientra comunque esclusivamente la
superficie effettiva della scala e non quella dei vani occupati dalle relative
rampe su ogni piano (cfr. STA 52.2002.114 del 26 novembre 2002 consid. 4.3,
52.2010.181 del 24 settembre 2010 consid. 3.2).
4.3. In base all'art. 18 lett. b NAPR, in zona Rse l'i.s. massimo è pari a 0.5.
La superficie del mapp. __________ è di 749 m2. Stando al calcolo
degli indici allegato alla domanda in variante per la realizzazione dello
stabile è stato necessario acquistare 120 m2 di superficie
edificabile da un altro sedime (pari a 60 m2 di SUL). Non si precisa
tuttavia di quale mappale si tratti, né risulta agli atti un titolo
giustificativo per il trasferimento di indici, come ad esempio il consenso del proprietario
al coinvolgimento della superficie edificabile del suo fondo (cfr. RtiD I-2002
n. 19 consid. 3.2; RDAT II-1991 n. 38). Non è quindi neppure possibile
verificare se il sedime cedente avesse effettivamente a disposizione 120 m2
di superficie edificabile. Sia come sia, la SUL massima è di 434.50 m2
(= 869 x 0.5), mentre lo stabile ha una SUL di 436.50 m2,
corrispondenti a un i.s. di 0.502. Sennonché, analizzando le planimetrie
relative al calcolo dell'i.s. risulta che nel calcolo il progettista non ha tenuto
conto - oltre che del corpo scale di cui si dirà in appresso - dell'ascensore e
degli atrii che permettono l'accesso alle unità abitative, e ciò in contrasto
con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3; STA
52.2007.341 del 6 agosto 2008 consid. 5.1). Contrariamente a quanto indicato
dal Governo nella sua precedente pronuncia, pure il corpo scale rientrava ab
origine nel computo della SUL, indipendentemente dalla sua chiusura
laterale. Il sorpasso dell'i.s. è dunque ben più consistente di quanto indicato
e tenuto per buono dalle istanze inferiori.
4.4. Anche da questo profilo lo stabile
residenziale è stato di conseguenza formalmente approvato in violazione del
diritto materiale.
5. Nel caso concreto, controversa è
la posa di un tetto a copertura del corpo scale esterno. Dato che l'intervento
concerne (la modifica di) uno stabile situato all'interno della zona
edificabile che è stato formalmente autorizzato, ma in contrasto con il diritto
materiale applicabile, si pone il quesito di quali interventi siano (ancora)
ammissibili e se quello qui in discussione rientri fra questi.
5.1. Il diritto
federale non disciplina espressamente questa particolare fattispecie. Regola
invece il caso delle costruzioni fuori delle zone edificabili che sono state
erette o trasformate legalmente ma che, a seguito di una successiva modifica del
diritto, non sono più conformi alla destinazione
della zona, prevedendo per esse una tutela
(allargata) delle situazioni acquisite (cd. [erweiterte] Besitzstandsgarantie;
cfr. art. 24c e 37a della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700).
5.2. Analogamente, il
diritto cantonale disciplina il caso delle costruzioni esistenti all'interno
delle zone edificabili divenute in contrasto con il nuovo diritto, laddove il
contrasto può concernere sia la conformità di zona sia altre norme edilizie,
come quelle, ad esempio, sulle altezze o sulle distanze. Di queste opere è
consentita la conservazione e la manutenzione, nonché, a determinate
condizioni, la trasformazione (cfr. art. 66
cpv. 1 e 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]
e art. 86 del regolamento della LST del
20 dicembre 2011 [RLst; RL 701.110).
Il diritto cantonale stabilisce
inoltre, all'art. 18 cpv. 1 LE, che la licenza edilizia concessa in contrasto
con le prescrizioni di diritto pubblico, qual è la licenza rilasciata il 29
ottobre 2012, può essere revocata, precisando al cpv. 2 che, se importanti
lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, la revoca è
possibile solo se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'autorità in
errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono. In quest'ultima evenienza
è dovuta un'indennità se il provvedimento equivale a espropriazione
(espropriazione materiale).
5.3. La rinuncia o l'impossibilità di procedere alla revoca di una licenza
rilasciata in contrasto con il diritto non significa che le costruzioni autorizzate
formalmente, ma materialmente abusive, vadano trattate alla stessa stregua di
quelle che, oltre a beneficiare di un permesso, sono conformi al diritto. In
difetto di una specifica norma, non si giustifica neppure di assimilarle alle
costruzioni divenute non conformi al diritto entrato in vigore dopo la loro
costruzione. In quanto formalmente legali, esse beneficiano tuttavia (almeno)
della tutela (cd. Bestandesschutz) derivante dalla validità del permesso
(cd. Bestandeskraft der Bewilligung) e fondata direttamente sugli art. 9
(principio della buona fede) e 26 (garanzia della proprietà) della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101; cfr. Bernhard Waldmann, in: Griffel et al. [curatori],
Fachhandbuch öffentliches
Baurecht - Expertenwissen für die Praxis, Zurigo 2016, n. 6.3 e 6.52; Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie
für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der
Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 25; Magdalena
Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter
besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 34 seg.
e 170). Questa tutela (ridotta) conferisce al beneficiario del permesso il
diritto di utilizzare l'edificio o l'impianto secondo la sua destinazione e di
conservarlo. Il permesso ricomprende inoltre il diritto di effettuare lavori di
manutenzione (inclusi lavori di riparazione, con sostituzione di parti
difettose) e di ammodernamento (che non trascendono l'usuale rinnovamento dell'opera;
ad esempio, per riportare gli impianti tecnici agli standard attuali; cfr. Waldmann, op.
cit., n. 6.52). La situazione non è sostanzialmente
dissimile da quella delle costruzioni materialmente illegali erette
fuori della zona edificabile, il cui ripristino è escluso siccome
sproporzionato o contrario al principio dell'affidamento, oppure a causa del
lungo tempo trascorso, e che, in quanto tali, sono semplicemente tollerate
(cfr., a questo riguardo, STF
1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5-2.2.7, pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384
segg. con commento redazionale di Arnold Marti, secondo il quale, in
applicazione del principio di proporzionalità, oltre ai lavori di manutenzione [inclusi le riparazioni e gli ammodernamenti],
dovrebbero essere ammissibili pure piccoli interventi di modifica, nella misura
in cui non vi sia un consolidamento/aggravamento del contrasto; STA 52.2016.250
del 30 maggio 2018 consid. 2).
5.4. In concreto, il
tetto realizzato sopra il corpo scale esterno è lungo ca. 3.40 m e largo 3.00
m, per una superficie complessiva di 10.20 m2. Lo stesso si erge
quasi allo stesso livello del tetto piano del blocco superiore ed è sorretto da
pali di metallo lunghi 2.90 m, appoggiati al parapetto della piattaforma
intermedia del corpo scale. La posa della copertura non configura evidentemente
un intervento di manutenzione, né di riparazione, tantomeno di rinnovamento. Si
tratta piuttosto di una modifica apportata al corpo scale esterno dello stabile,
nemmeno irrilevante e suscettibile di consolidare/aggravare il contrasto con il
diritto. È dunque a giusta ragione che il Municipio ha negato il permesso in
sanatoria. Il giudizio governativo, che a torto ha annullato il diniego della
licenza e che ne impone il rilascio, va pertanto annullato.
6. 6.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di
conseguenza, è annullato il giudizio governativo e ripristinata la risoluzione
municipale che nega la licenza per la copertura del corpo scale esterno.
6.2. Dato l'esito, la
tassa di giustizia per entrambe le sedi ricorsuali è posta a carico del
resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà
all'insorgente, patrocinata, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di
conseguenza, è annullata la decisione del 3 luglio 2019 (n. 3351) del Consiglio
di Stato, mentre è confermata la risoluzione municipale del 6 dicembre 2018 che
ha negato la licenza per il tetto del corpo scale esterno.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico del resistente, il quale
verserà inoltre alla ricorrente un identico importo (fr. 2'000.-) a titolo di
ripetibili di entrambe le istanze. All'insorgente va restituita la somma di fr.
1'800.- versata a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere