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Decisione

52.2019.409

Interventi edilizi formalmente autorizzati ma in contrasto col diritto materiale

26 febbraio 2021Italiano22 min

utilizzabili per il lavoro (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3 con rinvii; STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015 consid. 7.4, 52.2007.341

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.409

Lugano

26

febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 9 settembre 2019 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 3 luglio 2019 (n. 3351) del

Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 contro la

risoluzione del 6 dicembre 2018 con la quale il Municipio di Pura gli ha

negato la licenza edilizia per la chiusura laterale e la copertura del corpo

scale esterno dello stabile al mapp. __________ di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. CO 1, qui

resistente, è proprietario di un appartamento nello stabile Residenza __________,

che sorge su un fondo in pendio (mapp. __________) situato in zona

semi-estensiva (Rse), il quale confina verso nord con la part. __________8 di RI

1. L'edificio plurifamiliare è costituito di due blocchi articolati sulla

verticale, per complessivi tre piani e altrettanti appartamenti. Sulla facciata

nord-ovest si trova un corpo scale esterno, che permette l'accesso alle unità

abitative. Il manufatto è coperto da un tetto leggermente inclinato, installato

quasi alla quota della copertura piana del blocco superiore e sorretto da due

pali di metallo appoggiati al parapetto della piattaforma tra le rampe di scale.

b. La costruzione dello stabile, compreso il corpo scale ma non il tetto che lo

copre, è stata autorizzata con licenza edilizia in variante del 29 ottobre 2012

(avviso cantonale n. 81267 del 2 ottobre 2012).

c. Il 27 ottobre 2017 CO 1 ha chiesto al Municipio - anche in rappresentanza di

altri proprietari (__________ e __________ e __________) - il permesso

parzialmente a posteriori per chiudere lateralmente il corpo scale esterno e

per la sua copertura.

d. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è opposta RI 1,

lamentando segnatamente l'incompletezza della documentazione allegata alla

domanda di costruzione e il superamento dell'indice di sfruttamento (i.s.).

e. L'8 febbraio 2018 l'Esecutivo comunale ha negato la licenza, ritenendo che

gli interventi comportassero la violazione delle disposizioni comunali sulle

distanze, sulle altezze e sull'i.s.

B. a. Con giudizio del 26

settembre 2018 (n. 4416) il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il

gravame presentato da CO 1 e __________, confermando il diniego del permesso

per la chiusura laterale e rinviando gli atti al Municipio per nuova decisione

sulla copertura.

Il Governo ha ritenuto che il corpo scale non andasse considerato né un corpo

tecnico, né una costruzione accessoria, bensì come un'estensione della

costruzione principale. L'autorità ha reputato che gli interventi in

contestazione non comportassero un aumento dell'altezza dell'abitazione, né una

diminuzione della distanza dal confine. Per contro, ha concluso che, una volta

chiuso lateralmente, il corpo scale andasse conteggiato nella superficie utile

lorda (SUL) dell'immobile. Sennonché, l'i.s. era leggermente superiore a quanto

ammissibile (0.502 > 0.5). Ritenendo che non potesse essere ulteriormente incrementato,

ha quindi confermato il diniego del permesso per la chiusura laterale.

L'Esecutivo cantonale ha invece ritenuto che la semplice posa di una copertura

del corpo scale non comportasse un aumento della SUL. Reputando che il

Municipio non si fosse espresso su tale manufatto, gli ha pertanto retrocesso

gli atti per una nuova decisione.

b. Adito dal Comune, con sentenza del 30 ottobre 2018 (inc. 52.2018.493) il

Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa

opposta alla decisione di rinvio.

La Corte cantonale ha ritenuto che, riguardo alla copertura del vano scale, il

giudizio impugnato non ponesse fine al procedimento, ma rappresentasse

unicamente una tappa verso l'emanazione di un giudizio finale. Lo stesso non

fondava nel contempo alcun pregiudizio irreparabile per il Comune. Il Tribunale

ha pure considerato che quand'anche l'accoglimento del ricorso avesse permesso

di rendere una decisione finale sull'oggetto della lite, ciò non avrebbe

consentito di evitare una procedura defatigante e dispendiosa.

C. a. Il 6 dicembre 2018

il Municipio ha nuovamente negato la licenza parzialmente in sanatoria per la

copertura e la chiusura laterale del corpo scale.

b. Con giudizio del 3 luglio 2019 il Consiglio di Stato ha accolto

l'impugnativa inoltrata da CO 1. Ha di conseguenza annullato la risoluzione municipale

e ha retrocesso gli atti al Municipio, affinché rilasciasse la licenza per la

copertura.

Preliminarmente, il Governo ha richiamato la propria pronuncia del 26 settembre

2018. Ha quindi osservato che, sulla base della decisione di rinvio, l'Esecutivo

comunale era chiamato a pronunciarsi unicamente sulla copertura del corpo scale

e che il diniego della licenza per la chiusura laterale fosse passato in

giudicato. Quanto al tetto, il Consiglio di Stato ha ritenuto trattarsi di un

corpo tecnico, concludendo che fosse rispettoso delle norme comunali sulle

distanze e sulle altezze.

D. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la

risoluzione municipale.

La ricorrente sostiene che lo stabile sorpassi l'altezza massima prescritta per

gli edifici principali. Eccepisce inoltre alcune discrepanze secondarie tra i

progetti approvati e quanto realizzato (posizione parapetti). Secondo l'insorgente

non sarebbe quindi ammissibile alcuna modifica dell'opera principale e dunque

neppure l'approvazione della contestata copertura, dal momento che lo stabile sarebbe

stato autorizzato in violazione delle norme materialmente applicabili.

E. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene il resistente, con argomentazioni che verranno

riprese, se necessario, nei considerandi di diritto.

Il Municipio si rimette al giudizio del Tribunale.

b. Con la replica la ricorrente conferma le proprie tesi e domande di giudizio.

Il resistente ha rinunciato a duplicare.

F. In corso d'istruttoria

il giudice delegato ha acquisito dall'Ufficio delle domande di costruzione

(UDC) le licenze edilizie e i vari documenti (piani di progetto, avvisi

cantonali, avvisi di pubblicazione ecc.) concernenti il mapp. __________. Ha

quindi assegnato alle parti un termine per prendere posizione. Delle osservazioni

pervenute si dirà, se del caso, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, già opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, completati dalla

documentazione acquisita dall'UDC (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure la parte

ricorrente sollecita l'assunzione di particolari mezzi di prova.

2. Oggetto della

presente procedura è la posa di un tetto a copertura del corpo scale esterno.

Il manufatto non è mai stato autorizzato dal Municipio. Le valutazioni operate

dal Consiglio di Stato nel giudizio di rinvio del 26 settembre 2018 non

vincolano questa Corte. Improprio è dunque il riferimento del resistente a

qualsiasi forma di res iudicata fondata su quella pronuncia. La

ricorrente sostiene che il tetto non andrebbe approvato, dal momento che lo

stabile principale sarebbe stato autorizzato malgrado violasse il diritto

materiale.

3. Altezze

3.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE l'altezza di un edificio è misurata dal terreno

sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del

parapetto. Per principio l'altezza degli edifici è misurata sulla verticale

delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto superiore

determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno

sistemato perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1,

STA 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 4.2).

Il terreno naturale può essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la

cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante nella misura in cui

supera il limite di 1.50 m a una distanza di 3.00 m dal filo della facciata

(art. 41 LE). Interamente conteggiata è inoltre l'altezza dei terrapieni larghi

meno di 3.00 m.

3.2. L'art. 41 LE si fonda sul presupposto implicito che il terrapieno presenti

una superficie piana, ossia orizzontale. Non vieta comunque di realizzare

terrapieni inclinati. Considerato che questi terrapieni sono meno ingombranti

di quelli sorretti da un muro di sostegno, un simile divieto non sarebbe

nemmeno giustificato. Il trattamento dei terrapieni inclinati non può tuttavia

comportare facilitazioni maggiori di quelle derivanti dall'art. 41 LE. Nel caso

di terrapieni inclinati, l'altezza dell'edificio va quindi determinata tenendo

conto dell'altezza che un ipotetico terrapieno piano avrebbe per rapporto al

terreno naturale sottostante ad una distanza di 3.00 m dal piede della

facciata.

m

3.00 m 3.00

m 1.50

terrapieno

piano terrapieno inclinato

L'altezza di questo

terrapieno virtuale va trattata come quella dei terrapieni piani. Se supera il

limite di 1.50 m fissato dall'art. 41 LE ad una distanza di 3.00 m dal piede

della facciata, l'eccedenza deve quindi essere aggiunta a quella fuori terra

dell'edificio sovrastante.

m 3.00

+

Δ H

m 1.50

Allo stesso modo

vanno trattati i terrapieni, parzialmente inclinati, il cui ciglio si situa a

meno di 3.00 m dal piede della facciata.

m 3.00

+ Δ H

m 1.50

Non

appare invero ragionevole, in questi casi, provocare un aumento degli ingombri,

esigendo la realizzazione di un terrapieno pianeggiante (cfr. per tutto quanto

precede STA 52.2005.304 del 15 dicembre 2005 consid. 3.1, in: RtiD II-2006 n.

18; STA 52.2005.269 del 5 ottobre 2005 consid. 3.1).

3.3. Secondo l'art. 40

cpv. 2 primo periodo LE per edifici contigui l'altezza è misurata per ogni

singolo edificio. Analogamente, soggiunge il secondo periodo, si procede per

costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si

verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12.00 m.

Se questa condizione non è rispettata, l'altezza si misura a partire dal

terreno sistemato sul quale appoggia la facciata a valle del gradone inferiore

sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto del gradone più

alto. Ciò significa che l'altezza della facciata a valle dei corpi superiori,

misurata a partire dal piano di copertura del corpo sottostante, va traslata e

aggiunta a quella dei corpi più bassi. Se l'arretramento minimo è invece

rispettato, l'altezza si misura per ogni singolo corpo.

L'arretramento del gradone superiore va in sostanza misurato a partire dal filo

della facciata rivolta verso valle del gradone inferiore. Determinante ai fini

della verifica dell'adempimento della condizione posta dall'art. 40 cpv. 2 LE è

il punto in cui la facciata rivolta verso valle del gradone inferiore si

avvicina all'estremità dei corpi sporgenti della facciata del gradone

superiore. Decisivo in altri termini è il distacco della sporgenza massima del

gradone superiore dalla rientranza massima del gradone inferiore (cfr. RDAT

I-1996 n. 37 consid. 2.2; STA 52.1995.493 del 27 novembre 1995 consid. 2.2). Se

presenti, fa stato la sporgenza massima dei balconi che occupano più di un

terzo della lunghezza della facciata o sono più larghi di 1.10 m (cfr. art. 41

cpv. 1 RLE; STA 52.2005.161 del 24 agosto 2005 consid. 5.2).

3.4. Giusta l'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Pura (NAPR),

l'altezza degli edifici è misurata conformemente agli art. 40 e 41 LE;

l'altezza di un edificio al colmo è la misura della distanza verticale tra il

terreno sistemato e il punto più alto del tetto. La norma prosegue indicando

che i corpi tecnici (quali vani per scale d'accesso al tetto, vani d'accesso

dal tetto a corpi scale, torrini per ascensori, comignoli, uscite di sicurezza,

collettori solari, antenne) non sono computati nell'altezza; le loro di-mensioni

devono essere contenute entro limiti indispensabili per la loro utilizzazione.

Secondo l'art. 18 lett. d NAPR, l'altezza delle costruzioni in zona Rse non può

essere superiore a 6.50 m, non computando eventuali parapetti in caso di tetti

piani praticabili. Su terreni con pendenza del 20% è ammesso un supplemento di

1.60 m. Su terreni con pendenza uguale o inferiore al 20% è ammesso un

supplemento di 1.00 m, lungo un solo prospetto, per la formazione dell'accesso

all'abitazione e/o all'autorimessa. L'altezza complessiva di 8.10 m su terreni

con pendenza superiore al 20% e di 7.50 m su terreni con pendenza uguale o

inferiore al 20% non può, in ogni caso, essere superata rispetto alla quota del

terreno naturale preesistente. La norma conclude chiarendo che la pendenza del

terreno deve essere misurata sull'asse mediano dell'area che sarà occupata

dalle costruzioni, lungo una linea retta tracciata tra punti situati a una

distanza di 3.00 m a monte e a valle dell'edificio previsto.

3.5.

3.5.1. La ricorrente critica innanzitutto l'abbuono di 1.60 m sull'altezza concesso

per la costruzione dell'abitazione, sostenendo che la pendenza del sedime non

sarebbe superiore al 20%, come richiesto dall'art. 18 lett. d NAPR. Non adduce

tuttavia elementi che permettano di discostarsi dagli accertamenti esperiti dal

geometra revisore, riportati sui piani di verifica annessi alla domanda di

costruzione del 10 giugno 2012. In base a questi ultimi, la pendenza del sedime

passa dal 20% a sud-ovest al 32% a sud-est. La questione non è in ogni caso

determinante, atteso che lo stabile supera comunque l'altezza massima.

3.5.2. L'insorgente sostiene che l'altezza del blocco arretrato dovrebbe essere

computata su quella del corpo sottostante, posto che tra i due non vi sarebbe

l'arretramento di 12.00 m esatto dall'art. 40 cpv. 2 LE. A ragione.

Lo stabile in discussione si compone di due corpi principali articolati sulla

verticale, funzionalmente e strutturalmente interconnessi. Si tratta dunque a

non averne dubbio di una costruzione a gradoni. La sezione A-A della domanda del

2012 prende, come punto di riferimento per la determinazione dell'arretramento,

la facciata rivolta a valle dell'ultimo livello e il balcone del gradone

sottostante, ritenuto che occupa più di 1/3 della facciata (cfr. piano facciata

sud-est). In questo modo l'arretramento richiesto dall'art. 40 cpv. 2 LE

sembrerebbe rispettato. Sennonché, ogni punto della facciata rivolta a valle

del blocco inferiore deve situarsi ad almeno 12.00 m dalla corrispondente

facciata del corpo superiore (cfr. RDAT I-1996 n. 37 consid. 2.2; STA

52.1995.493 citata consid. 2.2), ciò che in concreto non si avvera. Per

rispettare la distanza dal confine, il corpo inferiore si articola in una parte

avanzata, che ospita i balconi, e in una parte più arretrata (cfr. piante di

livello; piani facciate sud-ovest e nord-est). Tra quest'ultima e la facciata

rivolta a valle del corpo superiore ci sono ca. 9.00 m (cfr. pianta livello 2P;

piano facciata nord-est). L'altezza di quella facciata va pertanto riportata sul

blocco sottostante. Misurata dal terreno sistemato ai piedi del corpo minore al

tetto piano del corpo superiore, l'altezza è pari a ca. 8.70 m. Supera perciò

il limite di 8.10 m (= 6.50 m + 1.60 m di abbuono).

3.5.3. Da un raffronto tra i piani di progetto del 2012, quelli del 2008

(oggetto della licenza edilizia del 18 aprile 2008 per un'abitazione

plurifamiliare diversa da quella poi approvata nel 2012) e le sezioni e i piani

allestiti dal geometra revisore per la verifica della pendenza del sedime,

risulta che a valle dell'edificio è stato formato un terrapieno, in parte

inclinato, e che lo stabile poggia su quest'ultimo. A 3.00 m dal piede della

facciata del corpo avanzato, il terrapieno supera il limite di 1.50 m dal

terreno naturale (cfr. sezione A-A; piani delle facciate sud-ovest e nord-est

del 2012). All'altezza dell'edificio va pertanto aggiunta pure la parte eccedente

del terrapieno (cfr. art. 41 cpv. 2 LE), ciò che aggrava ulteriormente la

violazione dell'art. 18 lett. d NAPR.

3.5.4. In base all'ordinamento comunale, il limite di altezza di 8.10 m va

rispettato anche per rapporto al terreno naturale preesistente. Come visto, quest'ultimo

si trova a una quota inferiore rispetto al terreno sistemato, cosicché la norma

comunale è violata pure da questo profilo.

3.5.5. Da questo punto

di vista, lo stabile residenziale in questione configura dunque una costruzione

formalmente autorizzata in contrasto con il diritto materiale (cd. ursprünglich

formell rechtmässige, aber materiell rechtswidrige Baute).

4. Indice di

sfruttamento

4.1. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto

tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie edificabile del fondo.

Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE quale SUL si considera la somma della superficie

dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e

delle pareti nella loro sezione orizzontale. Dal computo della SUL sono escluse

tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il

lavoro. Tra queste figurano i corridoi, le scale e gli ascensori che servono

unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati aperti,

le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge

aperte che non servono come ballatoi (art. 38 cpv. 1 LE).

4.2. Le superfici

delle vie d'accesso ai piani (scale, corridoi ed ascensori) sono di regola

conteggiate nella SUL (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3.1; Felix Huber, Die Ausnützungsziffer,

Zurigo 1986, pag. 58 seg.). Lo si deduce e contrario dalla disposizione

che esclude le superfici di questi percorsi dal computo soltanto quando servono

unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL, siccome non

utilizzabili per l'abitazione o il lavoro. Le superfici delle logge aperte, al

pari di quelle dei portici e dei balconi (aperti), non sono invece conteggiate.

Sono prese in considerazione soltanto se sono chiuse. Fanno tuttavia eccezione

a questa regola le superfici delle logge, che, pur essendo aperte, servono come

ballatoi, ovvero risultano utilizzabili come vie d'accesso per raggiungere

locali destinati all'abitazione o al lavoro. Anche se sono aperte e quindi

esposte, almeno parzialmente, agli agenti atmosferici, per esplicita

disposizione di legge, queste superfici sono conteggiate come SUL. Questa

particolare inflessione al sistema di eccezioni è essenzialmente da ricondurre

all'esigenza di evitare che parti comuni a tutti gli edifici a più piani, quali

Fatti

i corridoi d'accesso a vani computati come SUL, vengano costruite all'esterno,

permettendo in tal modo la realizzazione di maggiori superfici abitabili od

utilizzabili per il lavoro (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3 con rinvii; STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015 consid. 7.4, 52.2007.341

del 6 agosto 2008 consid. 5.1). Ai fini del computo, anche tali superfici

devono quindi essere integrate nei piani dello stabile.

Nella SUL rientra comunque esclusivamente la

superficie effettiva della scala e non quella dei vani occupati dalle relative

rampe su ogni piano (cfr. STA 52.2002.114 del 26 novembre 2002 consid. 4.3,

52.2010.181 del 24 settembre 2010 consid. 3.2).

4.3. In base all'art. 18 lett. b NAPR, in zona Rse l'i.s. massimo è pari a 0.5.

La superficie del mapp. __________ è di 749 m2. Stando al calcolo

degli indici allegato alla domanda in variante per la realizzazione dello

stabile è stato necessario acquistare 120 m2 di superficie

edificabile da un altro sedime (pari a 60 m2 di SUL). Non si precisa

tuttavia di quale mappale si tratti, né risulta agli atti un titolo

giustificativo per il trasferimento di indici, come ad esempio il consenso del proprietario

al coinvolgimento della superficie edificabile del suo fondo (cfr. RtiD I-2002

n. 19 consid. 3.2; RDAT II-1991 n. 38). Non è quindi neppure possibile

verificare se il sedime cedente avesse effettivamente a disposizione 120 m2

di superficie edificabile. Sia come sia, la SUL massima è di 434.50 m2

(= 869 x 0.5), mentre lo stabile ha una SUL di 436.50 m2,

corrispondenti a un i.s. di 0.502. Sennonché, analizzando le planimetrie

relative al calcolo dell'i.s. risulta che nel calcolo il progettista non ha tenuto

conto - oltre che del corpo scale di cui si dirà in appresso - dell'ascensore e

degli atrii che permettono l'accesso alle unità abitative, e ciò in contrasto

con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3; STA

52.2007.341 del 6 agosto 2008 consid. 5.1). Contrariamente a quanto indicato

dal Governo nella sua precedente pronuncia, pure il corpo scale rientrava ab

origine nel computo della SUL, indipendentemente dalla sua chiusura

laterale. Il sorpasso dell'i.s. è dunque ben più consistente di quanto indicato

e tenuto per buono dalle istanze inferiori.

4.4. Anche da questo profilo lo stabile

residenziale è stato di conseguenza formalmente approvato in violazione del

diritto materiale.

5. Nel caso concreto, controversa è

la posa di un tetto a copertura del corpo scale esterno. Dato che l'intervento

concerne (la modifica di) uno stabile situato all'interno della zona

edificabile che è stato formalmente autorizzato, ma in contrasto con il diritto

materiale applicabile, si pone il quesito di quali interventi siano (ancora)

ammissibili e se quello qui in discussione rientri fra questi.

5.1. Il diritto

federale non disciplina espressamente questa particolare fattispecie. Regola

invece il caso delle costruzioni fuori delle zone edificabili che sono state

erette o trasformate legalmente ma che, a seguito di una successiva modifica del

diritto, non sono più conformi alla destinazione

della zona, prevedendo per esse una tutela

(allargata) delle situazioni acquisite (cd. [erweiterte] Besitzstandsgarantie;

cfr. art. 24c e 37a della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700).

5.2. Analogamente, il

diritto cantonale disciplina il caso delle costruzioni esistenti all'interno

delle zone edificabili divenute in contrasto con il nuovo diritto, laddove il

contrasto può concernere sia la conformità di zona sia altre norme edilizie,

come quelle, ad esempio, sulle altezze o sulle distanze. Di queste opere è

consentita la conservazione e la manutenzione, nonché, a determinate

condizioni, la trasformazione (cfr. art. 66

cpv. 1 e 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]

e art. 86 del regolamento della LST del

20 dicembre 2011 [RLst; RL 701.110).

Il diritto cantonale stabilisce

inoltre, all'art. 18 cpv. 1 LE, che la licenza edilizia concessa in contrasto

con le prescrizioni di diritto pubblico, qual è la licenza rilasciata il 29

ottobre 2012, può essere revocata, precisando al cpv. 2 che, se importanti

lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, la revoca è

possibile solo se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'autorità in

errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono. In quest'ultima evenienza

è dovuta un'indennità se il provvedimento equivale a espropriazione

(espropriazione materiale).

5.3. La rinuncia o l'impossibilità di procedere alla revoca di una licenza

rilasciata in contrasto con il diritto non significa che le costruzioni autorizzate

formalmente, ma materialmente abusive, vadano trattate alla stessa stregua di

quelle che, oltre a beneficiare di un permesso, sono conformi al diritto. In

difetto di una specifica norma, non si giustifica neppure di assimilarle alle

costruzioni divenute non conformi al diritto entrato in vigore dopo la loro

costruzione. In quanto formalmente legali, esse beneficiano tuttavia (almeno)

della tutela (cd. Bestandesschutz) derivante dalla validità del permesso

(cd. Bestandeskraft der Bewilligung) e fondata direttamente sugli art. 9

(principio della buona fede) e 26 (garanzia della proprietà) della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101; cfr. Bernhard Waldmann, in: Griffel et al. [curatori],

Fachhandbuch öffentliches

Baurecht - Expertenwissen für die Praxis, Zurigo 2016, n. 6.3 e 6.52; Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie

für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der

Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 25; Magdalena

Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter

besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 34 seg.

e 170). Questa tutela (ridotta) conferisce al beneficiario del permesso il

diritto di utilizzare l'edificio o l'impianto secondo la sua destinazione e di

conservarlo. Il permesso ricomprende inoltre il diritto di effettuare lavori di

manutenzione (inclusi lavori di riparazione, con sostituzione di parti

difettose) e di ammodernamento (che non trascendono l'usuale rinnovamento dell'opera;

ad esempio, per riportare gli impianti tecnici agli standard attuali; cfr. Waldmann, op.

cit., n. 6.52). La situazione non è sostanzialmente

dissimile da quella delle costruzioni materialmente illegali erette

fuori della zona edificabile, il cui ripristino è escluso siccome

sproporzionato o contrario al principio dell'affidamento, oppure a causa del

lungo tempo trascorso, e che, in quanto tali, sono semplicemente tollerate

(cfr., a questo riguardo, STF

1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5-2.2.7, pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384

segg. con commento redazionale di Arnold Marti, secondo il quale, in

applicazione del principio di proporzionalità, oltre ai lavori di manutenzione [inclusi le riparazioni e gli ammodernamenti],

dovrebbero essere ammissibili pure piccoli interventi di modifica, nella misura

in cui non vi sia un consolidamento/aggravamento del contrasto; STA 52.2016.250

del 30 maggio 2018 consid. 2).

5.4. In concreto, il

tetto realizzato sopra il corpo scale esterno è lungo ca. 3.40 m e largo 3.00

m, per una superficie complessiva di 10.20 m2. Lo stesso si erge

quasi allo stesso livello del tetto piano del blocco superiore ed è sorretto da

pali di metallo lunghi 2.90 m, appoggiati al parapetto della piattaforma

intermedia del corpo scale. La posa della copertura non configura evidentemente

un intervento di manutenzione, né di riparazione, tantomeno di rinnovamento. Si

tratta piuttosto di una modifica apportata al corpo scale esterno dello stabile,

nemmeno irrilevante e suscettibile di consolidare/aggravare il contrasto con il

diritto. È dunque a giusta ragione che il Municipio ha negato il permesso in

sanatoria. Il giudizio governativo, che a torto ha annullato il diniego della

licenza e che ne impone il rilascio, va pertanto annullato.

6. 6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di

conseguenza, è annullato il giudizio governativo e ripristinata la risoluzione

municipale che nega la licenza per la copertura del corpo scale esterno.

6.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia per entrambe le sedi ricorsuali è posta a carico del

resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà

all'insorgente, patrocinata, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art.

49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, è annullata la decisione del 3 luglio 2019 (n. 3351) del Consiglio

di Stato, mentre è confermata la risoluzione municipale del 6 dicembre 2018 che

ha negato la licenza per il tetto del corpo scale esterno.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico del resistente, il quale

verserà inoltre alla ricorrente un identico importo (fr. 2'000.-) a titolo di

ripetibili di entrambe le istanze. All'insorgente va restituita la somma di fr.

1'800.- versata a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere