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Decisione

52.2019.448

Consorzio di pubblica utilità per la manutenzione di strade fuori zona edificabile - non inclusione di un'azienda di telecomunicazioni

23 maggio 2022Italiano19 min

gli altri mezzi a cui può fare capo l'ente pubblico (cfr. art. 8 LCM; Alessandro Crespi, Il contributo di

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.448

Lugano

23

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 23 settembre

2019 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3746) con cui

il Consiglio di Stato ha costituito il Consorzio di manutenzione delle strade

fuori zona edificabile del Comune di _______ respingendo nel contempo l'opposizione presentata

dall'insorgente che chiedeva di non esservi inclusa;

ritenuto, in

fatto

A. Con risoluzione del 29 agosto 2018 (n. 3923; FU

2018 7383) il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità della

manutenzione delle strade fuori zona edificabile del Comune di _______. Queste

garantiscono l'accesso ad abitati e singoli edifici, a beni particolari di

proprietà del Comune e di sue aziende, di altri enti pubblici e privati, a manufatti

stradali, a diversi impianti (ferroviari, di produzione e trasporto di

elettricità, di trasmissione di dati multimediali e di difesa nazionale). Il

Governo ha inoltre previsto l'istituzione di un unico consorzio in sostituzione

dei consorzi e degli enti esistenti per tale scopo sul territorio comunale, ai

fini di ottenere maggiore dinamicità e sicurezza d'intervento, conseguendo anche

vantaggi dal profilo organizzativo ed economico.

B. Il 21 agosto 2019

l'Esecutivo cantonale, costatato il passaggio in giudicato della risoluzione

appena descritta, ha costituito il consorzio obbligatorio Consorzio di

manutenzione delle strade fuori zona edificabile di _______ (Consorzio). Nel contempo esso ha respinto le opposizioni

pervenutegli durante il periodo di pubblicazione, tra le quali quella del 12

ottobre 2018 di RI 1 , che contestava la propria inclusione nel costituendo

ente.

C. Contro la predetta

pronuncia governativa la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento nella misura in cui conferma la sua

inclusione nel Consorzio. A sostegno dell'impugnativa, corredata di una replica,

RI 1 invoca la legislazione federale in materia di telecomunicazioni, che

sancirebbe la gratuità dell'utilizzo del suolo pubblico per i concessionari dei

servizi di telecomunicazione. Norme che, in virtù principio della forza

derogatoria del diritto federale, prevarrebbero su quelle cantonali relative ai

contributi consortili.

D. Con la risposta,

assistita da una duplica, la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del

territorio si oppone all'accoglimento del gravame con argomenti che verranno

discussi in seguito.

E. Ritenuta la necessità

di coinvolgere nella procedura gli altri interessati per permettere loro di

presentare una risposta al ricorso e stante il loro numero, il 21 febbraio 2022

il giudice delegato all'istruzione della causa ha assegnato il relativo termine

sino a venerdì 25 marzo 2022, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale del 22

febbraio 2022 (n. GB-TI80-0000000686).

F. a. Con istanza

del 1° marzo 2022, rispettivamente con risposta del 4 marzo successivo, il

Consiglio di Stato, da un lato, il Comune di _______

e la __________ (N__________), dall'altro, hanno postulato la revoca

dell'effetto sospensivo del ricorso. Il Comune, nella misura dello 0.78%,

rispettivamente la N__________, per lo 0.25%, si sono inoltre dichiarati

disposti a subentrare nella quota parte del 1.03% di pertinenza della

ricorrente a titolo transitorio, sino alla definizione

del merito della vertenza. Gli istanti hanno prodotto la dichiarazione dell'insorgente secondo cui essa

non si opponeva in questi termini alla domanda.

b. Con decisione dell'8 marzo 2022 il

giudice delegato ha accolto la richiesta cautelare, concedendo l'effetto

sospensivo al gravame e la ripartizione provvisoria degli oneri così come

proposto. Il dispositivo della pronuncia è stato pubblicato sul Foglio

ufficiale del 9 marzo 2022 (n. GB-TI80-0000000710).

G. Nel termine di

pubblicazione non sono giunte ulteriori prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dall'art. 10 cpv. 3 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons; RL

723.100). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100)

e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Il principio

della forza derogatoria del diritto federale, sancito dall'art. 49 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), osta all'adozione o all'applicazione di norme giuridiche cantonali

negli ambiti disciplinati esaustivamente dal diritto federale; negli altri

campi i Cantoni possono emanare norme giuridiche che non violino né il senso né

lo spirito del diritto federale e che non pregiudichino la sua realizzazione

(DTF 130 I 279 consid. 2.2 con rinvii).

3. L'art. 35 della

legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10) regola

l'utilizzazione di aree di uso comune nell'ambito delle telecomunicazioni. Il

suo cpv. 1 prevede che i proprietari di dette

aree (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) sono

tenuti ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzarle

per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto

tali istallazioni non pregiudichino l'uso comune. Ai sensi del cpv. 2 i

fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la

destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per

il ripristino dello stato originario; sono tenuti a spostare le loro linee se

il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la

presenza delle stesse. Il cpv. 4 della medesima norma precisa che l'autorizzazione

in favore dei fornitori di servizi di telecomunicazione va concessa con

procedura semplice e rapida; oltre alle tasse a copertura delle spese, non è

possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area di uso comune,

a meno che tale uso ne sia pregiudicato.

L'art. 37 cpv. 1 LTC stabilisce che le linee per la trasmissione di

informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di

proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate

o acquisite da terzi.

4. 4.1. Giusta

l'art. 1 LCons qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da

realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali. Quando da

queste opere derivi vantaggio a tutta la collettività o a più di un interessato

e sia inoltre riconosciuta la loro pubblica utilità, esse devono essere

eseguite e mantenute a mezzo e a spese dei consorzi (art. 3 cpv. 1 LCons).

Laddove l'interesse pubblico lo

richieda il Consiglio di Stato può, dietro istanza di uno o più interessati o

d'ufficio, decretare l'istituzione di consorzi obbligatori per l'esecuzione di

qualsivoglia altra opera (art. 29 LCons). L'art. 30 LCons precisa che detti consorzi sono regolati

dalle norme previste dagli art. 4-22 e 25-28 della medesima legge.

4.2. Per l'art. 4

LCons, nel caso di opere di

interesse generale, dovranno fare parte del consorzio tutti i Comuni, gli altri

enti pubblici e le aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende private che

esercitano un'attività di interesse generale, ai quali dalle opere derivi un

vantaggio (cpv. 1); nel caso, invece, di opere di prevalente interesse

particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati e le persone

giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, ai quali dalle opere derivi un

vantaggio particolare (cpv. 2). Le spese saranno ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al

vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1 LCons). Nel caso di consorzi costituiti secondo l'art. 4 cpv. 1

LCons il Comune può prelevare contributi a carico dei proprietari e dei

titolari di diritti reali o di altri diritti in applicazione della legge sui

contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100; art. 5 cpv. 2

LCons).

4.3. Secondo l'art. 6

LCons, sulla domanda di uno o più

interessati o sulla proposta del dicastero competente e ritenuta la presunzione

di pubblica utilità, il Consiglio di Stato ordina: la compilazione del progetto

delle opere da eseguirsi (lett. a); la perizia della spesa occorrente (lett.

b); ove ne sia il caso, i rilievi tecnici delle località che hanno relazione

colle opere, la formazione delle relative mappe di comprensorio, la

classificazione delle zone che potranno risentire vantaggio e la stima delle

proprietà o degli enti soggetti al consorzio (lett. c); il riparto della spesa

fra gli interessati (lett. d). Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara

la pubblica utilità delle opere e ordina il deposito degli atti stessi, durante

il termine di un mese, presso gli uffici dei registri dei distretti interessati

e presso il Dipartimento competente, affinché gli interessati possano prenderne

conoscenza (art. 8 cpv. 1 LCons). Il decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale

del Cantone, con l'elenco degli interessati, a ciascuno dei quali dovrà essere

comunicato per posta un esemplare della pubblicazione (art. 8 cpv. 2 LCons).

Nel caso di consorzi per opere di interesse generale secondo l'art. 4 cpv. 1 LCons,

agli interessati viene pure trasmesso un rapporto di sintesi relativo al

contenuto dei documenti di cui all'art. 6 lett. b e d LCons (art. 8 cpv. 3

LCons).

Ogni opposizione deve, sotto perenzione,

essere insinuata al Consiglio di Stato per iscritto entro il termine di

deposito ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LCons (art. 9 LCons).

Secondo l'art. 10 LCons i ricorsi che

contestano la pubblica utilità sono decisi dal Gran Consiglio (cpv. 1);

cresciuta in giudicato la dichiarazione di pubblica utilità, il Consiglio di

Stato si pronuncia sulle altre opposizioni e costituisce il consorzio,

fissandone la sede (cpv. 2); contro le decisioni del Gran Consiglio e del

Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv.

3). Il consorzio acquista la personalità giuridica per il fatto del decreto

governativo che l'istituisce (art. 11 LCons).

5. 5.1. Così come

in sede di opposizione, la ricorrente non contesta di possedere infrastrutture

tecniche nel comprensorio interessato e riconosce che dal profilo del diritto

cantonale la propria integrazione nel costituendo ente appare corretta. Essa,

tuttavia, ritiene che i tributi che in qualità di consorziata sarebbe chiamata

a versare per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse generale,

che qualifica come contributi di miglioria, non sarebbero delle semplici tasse

a copertura delle spese che l'art. 35 cpv. 4 LTC permetterebbe di

prelevare, ma la controprestazione dovuta per l'utilizzo delle strade site

fuori della zona edificabile di _______,

ovvero di un'area di uso comune, ciò che detta disposizione invece vieta. I

vantaggi che ridonderebbero alla sua infrastruttura dalla manutenzione delle

strade non potrebbero essere scissi dalla possibilità di usarle. Donde la

violazione del principio della preminenza del diritto federale sancito

dall'art. 49 Cost.

5.2. Secondo il

Consiglio di Stato, invece, l'art. 35 cpv. 4 LTC regolerebbe unicamente la

questione giuridica relativa all'autorizzazione rilasciata dai proprietari di

aree di uso comune, segnatamente strade (non, pertanto, di fondi appartenenti

ai beni amministrativi o patrimoniali), ai concessionari di servizi di

comunicazione per l'utilizzo di tali aree per la costruzione e l'esercizio di

linee e telefoni pubblici, in quanto esse non ne pregiudichino l'uso comune. Il

contributo consortile richiesto alla ricorrente non sarebbe una tassa di utilizzazione,

ma un contributo di miglioria (controprestazione dei vantaggi quali maggior

sicurezza e raggiungibilità che ridondano alle proprietà e infrastrutture

dell'insorgente) richiesto sulla base di una normativa cantonale che

regolerebbe altre questioni giuridiche e perseguirebbe scopi diversi rispetto alla

LTC. Esso viene peraltro prelevato dal Consorzio, ente appositamente costituito

per la manutenzione razionale ed efficace delle infrastrutture stradali

interessate, non dal proprietario delle stesse.

6. 6.1. L'art. 35

LTC concerne l'utilizzazione delle aree di uso comune; esso si rivolge

indistintamente agli enti pubblici e ai privati, la natura del proprietario del

fondo non essendo determinante. Per quanto concerne i beni pubblici, solo

quelli appartenenti ai beni demaniali di uso comune ricadono, pertanto, nel

campo di applicazione di questa norma, mentre i beni pubblici patrimoniali e

quelli demaniali amministrativi (o amministrativi in senso stretto) ne sono

esclusi.

6.2. Quella per

l'utilizzazione di aree di uso comune dell'art. 35 LTC è autorizzazione sui

generis. In quanto fattispecie autorizzativa prevista dal diritto federale,

essa sostituisce i permessi di diritto cantonale o comunale per l'utilizzazione

del suolo pubblico sicché non vi è più spazio per ulteriori autorizzazioni o

concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico. Facendo dipendere da una

procedura autorizzativa la possibilità di utilizzare le aree di uso comune, il

Legislatore federale ha voluto garantire il coordinamento dei diversi

interventi, evitando il ripetersi di lavori sulle medesime strade a distanza di

breve tempo (André Werner Moser, Der

öffentliche Grund und seine Benützung, Berna 2011, pag. 298). Esso ha inoltre

inteso semplificare le procedure per lo sviluppo della rete di impianti di

comunicazione, in particolare in aree pubbliche che, vista la natura

federalista del Paese, sottostanno a regolamentazioni differenti in ogni

Cantone. L'utilizzo del demanio per la posa di condotte eccede infatti l'uso

comune e soggiace pertanto a un regime autorizzativo, per il quale può essere

prelevata una tassa (Markus Rüssli,

Nutzung öffentlicher Sachen für die Verlegung von Leitungen, in: ZBl 102/2001

pag. 350 segg., 354; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 579).

6.3. Già previsto

dall'abrogato art. 5 della legge federale concernente gli impianti elettrici a

corrente forte e a corrente debole del 24 giugno 1902 (LIE; RS 734.0; v-art. 5

LIE) al quale in gran parte si ispira l'art. 35 LTC, il principio della

gratuità dell'utilizzo di aree di uso comune si prefigge di non penalizzare i

nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione che non dispongono ancora,

contrariamente all'allora Telecom PTT, di una rete istallata gratuitamente

prima della liberalizzazione del mercato (STF 2A.304/2001 del 22 novembre 2001

consid. 2c).

Tale principio non è,

tuttavia, assoluto. Innanzitutto l'art. 35 cpv. 2 LTC prevede che i fornitori

di servizi di telecomunicazione sopportino le spese per il ripristino dello

stato originario del fondo interessato. Se occorre l'intervento del

proprietario (su richiesta dei fornitori di servizi o per rimediare a un

carente ripristino), questi può, inoltre, fatturare le prestazioni fornite. In

secondo luogo, l'art. 35 cpv. 4 LTC permette allo Stato di percepire una tassa

amministrativa a copertura delle spese della procedura di autorizzazione (per

esempio l'esame degli atti oppure anche alcune operazioni tecniche relative al

cantiere, come la verifica finale dei lavori). Da ultimo, sempre sulla base

dell'art. 35 cpv. 4 LTC un indennizzo può entrare in linea di conto in caso sia

pregiudicato l'uso comune. Il pregiudizio può essere sia durevole (per esempio,

necessità di spostare certe istallazioni esistenti) o temporaneo (per esempio,

organizzazione di una deviazione con posa di segnaletica; per quanto precede: STF

2A.304/2001 cit. consid. 3c).

7. 7.1. Il

Consorzio in parola, nel cui comprensorio è incluso l'intero territorio di _______ e alcune zone di Comuni vicini, è

stato costituito come alla Perizia aggiornata al 1° marzo 2018, ovvero

la relazione tecnica stilata dall'ing. __________, corredata di piani e tabelle

(cfr. dichiarazione di pubblica utilità citata e doc. 1 allegato alla risposta

dipartimentale dell'8 novembre 2019). Secondo questo documento, il tipo di Consorzio

che si intende creare per il Comune di _______

permetterà di eseguire sia la manutenzione corrente della rete stradale situata

al di fuori della zona edificabile sia di costituirsi Ente esecutore per la

costruzione di nuovi tratti stradali (pag. 5).

7.2. Per quanto

concerne la quota di partecipazione al Consorzio a carico di RI 1, considerato

alla stregua di un ente federale, è dell'1.03%, essa è stata calcolata

tenendo conto della lunghezza dei tratti e del tipo di strade su cui la

ricorrente ha un interesse, dato in particolare dalla presenza di reti di

telefonia e multimediali di sua competenza.

7.3. Come spiegato in

precedenza le spese per le opere sono ripartite tra i membri del consorzio in

proporzione del vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1 LCons). Sotto questo

profilo quelli consortili sono pertanto contribuiti di miglioria, per i quali

valgono, come per le tasse, il principio della copertura dei costi e quello

dell'equivalenza (RDAT I-1999 n. 409 consid. 2b).

Fatti

I contributi consortili

si differenziano comunque da quelli di miglioria, laddove se il gettito dei

primi deve permettere di coprire interamente i costi dell'opera (sono, difatti,

l'unico mezzo di finanziamento di cui dispone il consorzio), i secondi vengono

prelevati solo per quella parte di opera per la quale ridonda un particolare

vantaggio al contribuente, che la legge limita generalmente a una determinata

percentuale complessiva del costo dell'opera, che per il resto è finanziata con

gli altri mezzi a cui può fare capo l'ente pubblico (cfr. art. 8 LCM; Alessandro Crespi, Il contributo di

miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, Milano 1964, pag. 25).

Sempre per questo motivo, a differenza dei contributi di miglioria, che di

regola sono prelevati una volta tanto, quelli consortili vengono prelevati

dapprima in occasione dell'esecuzione delle opere e in seguito per la loro

manutenzione (Adelio Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, n. 357).

7.4. Anche se negli

atti costitutivi non viene detto esplicitamente, vi è da ritenere che quello in

parola sia un consorzio costituito per opere di interesse generale secondo

l'art. 4 cpv. 1 LCons.

Intanto secondo la

perizia sono state rilevate unicamente strade ritenute idonee a espletare un

servizio di allacciamento con precipuo interesse pubblico, ovvero quelle ritenute

indispensabili per formare una rete di strade fuori della zona edificabile e di

interesse pubblico del Comune di _______

(relazione tecnica pag. 10 seg.). Si tratta, infatti, di opere viarie che

permettono l'accesso, oltre che ad abitati e a edifici singoli, anche a beni

particolari di proprietà del Comune e di sue aziende, di altri enti pubblici e

privati, tra i quali vi sono pure gli impianti di trasmissione di dati

multimediali.

Sono quindi stati

chiamati a fare parte del Consorzio unicamente enti, suddivisi in comuni,

enti federali (tra i quali figura RI 1), enti cantonali, enti

patriziali, consorzi, cooperative elettriche e, limitatamente

a quelle che hanno scopi di pubblica utilità (sistemi informativi, produzione e

distribuzione energia elettrica, turismo) società anonime (relazione

tecnica pag. 14 segg.). Per contro, non sono coinvolti singoli proprietari o

titolari di diritti reali o di altri diritti, a carico dei quali il Comune potrà

dunque semmai prelevare contributi sulla base della LCM (art. 5 cpv. 2 LCons).

Deve inoltre essere

precisato che, al di là di quanto riportato nella relazione tecnica (pag. 5;

cfr. supra, consid. 6), il Consorzio è stato istituito a fini meramente

manutentivi (cfr. dichiarazione di pubblica utilità).

7.5. Determinante, in

concreto, è che la ricorrente viene chiamata a fare parte del Consorzio in

qualità di ente federale in proporzione ai suoi interessi, individuati nella

possibilità di accedere alle proprie infrastrutture per la loro manutenzione

tramite le strade affidate alla cura del Consorzio. Strade che sono aperte,

seppur nei limiti dello scopo per le quali sono state edificate, al libero

transito di chiunque e che costituiscono dunque aree di uso comune ai sensi

dell'art. 35 LTC. A ragione, pertanto, l'insorgente sostiene che quello

richiesto è di fatto un corrispettivo per l'utilizzo di aree di uso comune che,

tuttavia, non rientra in nessuno dei casi per i quali il diritto federale permette

la percezione di contributi (supra, consid. 6.3). L'inclusione della

ricorrente nel novero dei consorziati cozza dunque col principio di gratuità

sancito dall'art. 35 LTC e, pertanto, viola il principio della forza

derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.).

Nulla muta al riguardo

l'avere affidato a un consorzio il compito di prelevare il contributo né

tantomeno che la ricorrente sia già membro di altri consorzi.

Questa Corte non vede

del resto alcun motivo per scostarsi da quanto considerato dal Tribunale

federale, proprio in un caso che concerne il nostro Cantone, in relazione al

cessato art. 5 LIE, a cui come visto l'art. 35 LTC si ispira. Mutatis

mutandis, se l'operatore ha di principio diritto di fare capo alle aree di uso

comune quali strade aperte al pubblico per la costruzione e l'esercizio di

linee e telefoni pubblici, opere che possono incidere in maniera elevata

sull'uso del suolo, esso deve anche poterle percorrere gratuitamente, poiché

sarebbe illogico subordinare questo utilizzo meno incisivo al pagamento di

prestazioni in denaro (DTF 97 I 67 consid. 5).

7.6. L'inclusione della

ricorrente nel Consorzio è dunque contraria all'art. 35 LTC.

8. Il ricorso deve

dunque essere accolto, escludendo l'insorgente dal novero degli enti chiamati a

farvi parte.

9. Con l'emanazione

del presente giudizio decade la misura provvisoria adottata dal giudice

delegato circa la ripartizione della quota della ricorrente. Tema che,

tuttavia, esula dalla presente procedura. Spetterà ora al Consiglio di Stato di

chinarsi sul nuovo riparto tra i consorziati della quota della ricorrente (art.

27 lett. a LCons).

10. La tassa di giustizia è posta in

capo allo Stato. Esso, infatti, non solo ha resistito al ricorso, ma figura

anche tra gli enti chiamati a fare parte obbligatoriamente del costituendo

ente. Vi è dunque da ritenere che esso abbia agito anche a tutela di interessi

pecuniari propri (art. 47 cpv. 6 LPAmm). In qualità di unico resistente, è

inoltre tenuto a versare all'insorgente un importo per le ripetibili di questa

sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

11. La presente decisione viene

notificata tramite pubblicazione del suo dispositivo nel Foglio ufficiale (art.

19 cpv. 1 lett. c LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata nella misura in cui include RI 1 nel novero

degli enti chiamati a far parte del Consorzio di manutenzione delle strade

fuori zona edificabile del Comune di _______.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della Repubblica e Cantone Ticino,

che verserà inoltre pari importo per ripetibili alla ricorrente. A quest'ultima

dev'essere retrocesso l'importo di fr. 4'000.- anticipato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere