52.2019.448
Consorzio di pubblica utilità per la manutenzione di strade fuori zona edificabile - non inclusione di un'azienda di telecomunicazioni
23 maggio 2022Italiano19 min
gli altri mezzi a cui può fare capo l'ente pubblico (cfr. art. 8 LCM; Alessandro Crespi, Il contributo di
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.448
Lugano
23
maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 23 settembre
2019 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3746) con cui
il Consiglio di Stato ha costituito il Consorzio di manutenzione delle strade
fuori zona edificabile del Comune di _______ respingendo nel contempo l'opposizione presentata
dall'insorgente che chiedeva di non esservi inclusa;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione del 29 agosto 2018 (n. 3923; FU
2018 7383) il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità della
manutenzione delle strade fuori zona edificabile del Comune di _______. Queste
garantiscono l'accesso ad abitati e singoli edifici, a beni particolari di
proprietà del Comune e di sue aziende, di altri enti pubblici e privati, a manufatti
stradali, a diversi impianti (ferroviari, di produzione e trasporto di
elettricità, di trasmissione di dati multimediali e di difesa nazionale). Il
Governo ha inoltre previsto l'istituzione di un unico consorzio in sostituzione
dei consorzi e degli enti esistenti per tale scopo sul territorio comunale, ai
fini di ottenere maggiore dinamicità e sicurezza d'intervento, conseguendo anche
vantaggi dal profilo organizzativo ed economico.
B. Il 21 agosto 2019
l'Esecutivo cantonale, costatato il passaggio in giudicato della risoluzione
appena descritta, ha costituito il consorzio obbligatorio Consorzio di
manutenzione delle strade fuori zona edificabile di _______ (Consorzio). Nel contempo esso ha respinto le opposizioni
pervenutegli durante il periodo di pubblicazione, tra le quali quella del 12
ottobre 2018 di RI 1 , che contestava la propria inclusione nel costituendo
ente.
C. Contro la predetta
pronuncia governativa la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento nella misura in cui conferma la sua
inclusione nel Consorzio. A sostegno dell'impugnativa, corredata di una replica,
RI 1 invoca la legislazione federale in materia di telecomunicazioni, che
sancirebbe la gratuità dell'utilizzo del suolo pubblico per i concessionari dei
servizi di telecomunicazione. Norme che, in virtù principio della forza
derogatoria del diritto federale, prevarrebbero su quelle cantonali relative ai
contributi consortili.
D. Con la risposta,
assistita da una duplica, la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del
territorio si oppone all'accoglimento del gravame con argomenti che verranno
discussi in seguito.
E. Ritenuta la necessità
di coinvolgere nella procedura gli altri interessati per permettere loro di
presentare una risposta al ricorso e stante il loro numero, il 21 febbraio 2022
il giudice delegato all'istruzione della causa ha assegnato il relativo termine
sino a venerdì 25 marzo 2022, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale del 22
febbraio 2022 (n. GB-TI80-0000000686).
F. a. Con istanza
del 1° marzo 2022, rispettivamente con risposta del 4 marzo successivo, il
Consiglio di Stato, da un lato, il Comune di _______
e la __________ (N__________), dall'altro, hanno postulato la revoca
dell'effetto sospensivo del ricorso. Il Comune, nella misura dello 0.78%,
rispettivamente la N__________, per lo 0.25%, si sono inoltre dichiarati
disposti a subentrare nella quota parte del 1.03% di pertinenza della
ricorrente a titolo transitorio, sino alla definizione
del merito della vertenza. Gli istanti hanno prodotto la dichiarazione dell'insorgente secondo cui essa
non si opponeva in questi termini alla domanda.
b. Con decisione dell'8 marzo 2022 il
giudice delegato ha accolto la richiesta cautelare, concedendo l'effetto
sospensivo al gravame e la ripartizione provvisoria degli oneri così come
proposto. Il dispositivo della pronuncia è stato pubblicato sul Foglio
ufficiale del 9 marzo 2022 (n. GB-TI80-0000000710).
G. Nel termine di
pubblicazione non sono giunte ulteriori prese di posizione.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 10 cpv. 3 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons; RL
723.100). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100)
e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Il principio
della forza derogatoria del diritto federale, sancito dall'art. 49 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), osta all'adozione o all'applicazione di norme giuridiche cantonali
negli ambiti disciplinati esaustivamente dal diritto federale; negli altri
campi i Cantoni possono emanare norme giuridiche che non violino né il senso né
lo spirito del diritto federale e che non pregiudichino la sua realizzazione
(DTF 130 I 279 consid. 2.2 con rinvii).
3. L'art. 35 della
legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10) regola
l'utilizzazione di aree di uso comune nell'ambito delle telecomunicazioni. Il
suo cpv. 1 prevede che i proprietari di dette
aree (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) sono
tenuti ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzarle
per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto
tali istallazioni non pregiudichino l'uso comune. Ai sensi del cpv. 2 i
fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la
destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per
il ripristino dello stato originario; sono tenuti a spostare le loro linee se
il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la
presenza delle stesse. Il cpv. 4 della medesima norma precisa che l'autorizzazione
in favore dei fornitori di servizi di telecomunicazione va concessa con
procedura semplice e rapida; oltre alle tasse a copertura delle spese, non è
possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area di uso comune,
a meno che tale uso ne sia pregiudicato.
L'art. 37 cpv. 1 LTC stabilisce che le linee per la trasmissione di
informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di
proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate
o acquisite da terzi.
4. 4.1. Giusta
l'art. 1 LCons qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da
realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali. Quando da
queste opere derivi vantaggio a tutta la collettività o a più di un interessato
e sia inoltre riconosciuta la loro pubblica utilità, esse devono essere
eseguite e mantenute a mezzo e a spese dei consorzi (art. 3 cpv. 1 LCons).
Laddove l'interesse pubblico lo
richieda il Consiglio di Stato può, dietro istanza di uno o più interessati o
d'ufficio, decretare l'istituzione di consorzi obbligatori per l'esecuzione di
qualsivoglia altra opera (art. 29 LCons). L'art. 30 LCons precisa che detti consorzi sono regolati
dalle norme previste dagli art. 4-22 e 25-28 della medesima legge.
4.2. Per l'art. 4
LCons, nel caso di opere di
interesse generale, dovranno fare parte del consorzio tutti i Comuni, gli altri
enti pubblici e le aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende private che
esercitano un'attività di interesse generale, ai quali dalle opere derivi un
vantaggio (cpv. 1); nel caso, invece, di opere di prevalente interesse
particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati e le persone
giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, ai quali dalle opere derivi un
vantaggio particolare (cpv. 2). Le spese saranno ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al
vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1 LCons). Nel caso di consorzi costituiti secondo l'art. 4 cpv. 1
LCons il Comune può prelevare contributi a carico dei proprietari e dei
titolari di diritti reali o di altri diritti in applicazione della legge sui
contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100; art. 5 cpv. 2
LCons).
4.3. Secondo l'art. 6
LCons, sulla domanda di uno o più
interessati o sulla proposta del dicastero competente e ritenuta la presunzione
di pubblica utilità, il Consiglio di Stato ordina: la compilazione del progetto
delle opere da eseguirsi (lett. a); la perizia della spesa occorrente (lett.
b); ove ne sia il caso, i rilievi tecnici delle località che hanno relazione
colle opere, la formazione delle relative mappe di comprensorio, la
classificazione delle zone che potranno risentire vantaggio e la stima delle
proprietà o degli enti soggetti al consorzio (lett. c); il riparto della spesa
fra gli interessati (lett. d). Approvati gli atti, il Consiglio di Stato dichiara
la pubblica utilità delle opere e ordina il deposito degli atti stessi, durante
il termine di un mese, presso gli uffici dei registri dei distretti interessati
e presso il Dipartimento competente, affinché gli interessati possano prenderne
conoscenza (art. 8 cpv. 1 LCons). Il decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale
del Cantone, con l'elenco degli interessati, a ciascuno dei quali dovrà essere
comunicato per posta un esemplare della pubblicazione (art. 8 cpv. 2 LCons).
Nel caso di consorzi per opere di interesse generale secondo l'art. 4 cpv. 1 LCons,
agli interessati viene pure trasmesso un rapporto di sintesi relativo al
contenuto dei documenti di cui all'art. 6 lett. b e d LCons (art. 8 cpv. 3
LCons).
Ogni opposizione deve, sotto perenzione,
essere insinuata al Consiglio di Stato per iscritto entro il termine di
deposito ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LCons (art. 9 LCons).
Secondo l'art. 10 LCons i ricorsi che
contestano la pubblica utilità sono decisi dal Gran Consiglio (cpv. 1);
cresciuta in giudicato la dichiarazione di pubblica utilità, il Consiglio di
Stato si pronuncia sulle altre opposizioni e costituisce il consorzio,
fissandone la sede (cpv. 2); contro le decisioni del Gran Consiglio e del
Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv.
3). Il consorzio acquista la personalità giuridica per il fatto del decreto
governativo che l'istituisce (art. 11 LCons).
5. 5.1. Così come
in sede di opposizione, la ricorrente non contesta di possedere infrastrutture
tecniche nel comprensorio interessato e riconosce che dal profilo del diritto
cantonale la propria integrazione nel costituendo ente appare corretta. Essa,
tuttavia, ritiene che i tributi che in qualità di consorziata sarebbe chiamata
a versare per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse generale,
che qualifica come contributi di miglioria, non sarebbero delle semplici tasse
a copertura delle spese che l'art. 35 cpv. 4 LTC permetterebbe di
prelevare, ma la controprestazione dovuta per l'utilizzo delle strade site
fuori della zona edificabile di _______,
ovvero di un'area di uso comune, ciò che detta disposizione invece vieta. I
vantaggi che ridonderebbero alla sua infrastruttura dalla manutenzione delle
strade non potrebbero essere scissi dalla possibilità di usarle. Donde la
violazione del principio della preminenza del diritto federale sancito
dall'art. 49 Cost.
5.2. Secondo il
Consiglio di Stato, invece, l'art. 35 cpv. 4 LTC regolerebbe unicamente la
questione giuridica relativa all'autorizzazione rilasciata dai proprietari di
aree di uso comune, segnatamente strade (non, pertanto, di fondi appartenenti
ai beni amministrativi o patrimoniali), ai concessionari di servizi di
comunicazione per l'utilizzo di tali aree per la costruzione e l'esercizio di
linee e telefoni pubblici, in quanto esse non ne pregiudichino l'uso comune. Il
contributo consortile richiesto alla ricorrente non sarebbe una tassa di utilizzazione,
ma un contributo di miglioria (controprestazione dei vantaggi quali maggior
sicurezza e raggiungibilità che ridondano alle proprietà e infrastrutture
dell'insorgente) richiesto sulla base di una normativa cantonale che
regolerebbe altre questioni giuridiche e perseguirebbe scopi diversi rispetto alla
LTC. Esso viene peraltro prelevato dal Consorzio, ente appositamente costituito
per la manutenzione razionale ed efficace delle infrastrutture stradali
interessate, non dal proprietario delle stesse.
6. 6.1. L'art. 35
LTC concerne l'utilizzazione delle aree di uso comune; esso si rivolge
indistintamente agli enti pubblici e ai privati, la natura del proprietario del
fondo non essendo determinante. Per quanto concerne i beni pubblici, solo
quelli appartenenti ai beni demaniali di uso comune ricadono, pertanto, nel
campo di applicazione di questa norma, mentre i beni pubblici patrimoniali e
quelli demaniali amministrativi (o amministrativi in senso stretto) ne sono
esclusi.
6.2. Quella per
l'utilizzazione di aree di uso comune dell'art. 35 LTC è autorizzazione sui
generis. In quanto fattispecie autorizzativa prevista dal diritto federale,
essa sostituisce i permessi di diritto cantonale o comunale per l'utilizzazione
del suolo pubblico sicché non vi è più spazio per ulteriori autorizzazioni o
concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico. Facendo dipendere da una
procedura autorizzativa la possibilità di utilizzare le aree di uso comune, il
Legislatore federale ha voluto garantire il coordinamento dei diversi
interventi, evitando il ripetersi di lavori sulle medesime strade a distanza di
breve tempo (André Werner Moser, Der
öffentliche Grund und seine Benützung, Berna 2011, pag. 298). Esso ha inoltre
inteso semplificare le procedure per lo sviluppo della rete di impianti di
comunicazione, in particolare in aree pubbliche che, vista la natura
federalista del Paese, sottostanno a regolamentazioni differenti in ogni
Cantone. L'utilizzo del demanio per la posa di condotte eccede infatti l'uso
comune e soggiace pertanto a un regime autorizzativo, per il quale può essere
prelevata una tassa (Markus Rüssli,
Nutzung öffentlicher Sachen für die Verlegung von Leitungen, in: ZBl 102/2001
pag. 350 segg., 354; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 579).
6.3. Già previsto
dall'abrogato art. 5 della legge federale concernente gli impianti elettrici a
corrente forte e a corrente debole del 24 giugno 1902 (LIE; RS 734.0; v-art. 5
LIE) al quale in gran parte si ispira l'art. 35 LTC, il principio della
gratuità dell'utilizzo di aree di uso comune si prefigge di non penalizzare i
nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione che non dispongono ancora,
contrariamente all'allora Telecom PTT, di una rete istallata gratuitamente
prima della liberalizzazione del mercato (STF 2A.304/2001 del 22 novembre 2001
consid. 2c).
Tale principio non è,
tuttavia, assoluto. Innanzitutto l'art. 35 cpv. 2 LTC prevede che i fornitori
di servizi di telecomunicazione sopportino le spese per il ripristino dello
stato originario del fondo interessato. Se occorre l'intervento del
proprietario (su richiesta dei fornitori di servizi o per rimediare a un
carente ripristino), questi può, inoltre, fatturare le prestazioni fornite. In
secondo luogo, l'art. 35 cpv. 4 LTC permette allo Stato di percepire una tassa
amministrativa a copertura delle spese della procedura di autorizzazione (per
esempio l'esame degli atti oppure anche alcune operazioni tecniche relative al
cantiere, come la verifica finale dei lavori). Da ultimo, sempre sulla base
dell'art. 35 cpv. 4 LTC un indennizzo può entrare in linea di conto in caso sia
pregiudicato l'uso comune. Il pregiudizio può essere sia durevole (per esempio,
necessità di spostare certe istallazioni esistenti) o temporaneo (per esempio,
organizzazione di una deviazione con posa di segnaletica; per quanto precede: STF
2A.304/2001 cit. consid. 3c).
7. 7.1. Il
Consorzio in parola, nel cui comprensorio è incluso l'intero territorio di _______ e alcune zone di Comuni vicini, è
stato costituito come alla Perizia aggiornata al 1° marzo 2018, ovvero
la relazione tecnica stilata dall'ing. __________, corredata di piani e tabelle
(cfr. dichiarazione di pubblica utilità citata e doc. 1 allegato alla risposta
dipartimentale dell'8 novembre 2019). Secondo questo documento, il tipo di Consorzio
che si intende creare per il Comune di _______
permetterà di eseguire sia la manutenzione corrente della rete stradale situata
al di fuori della zona edificabile sia di costituirsi Ente esecutore per la
costruzione di nuovi tratti stradali (pag. 5).
7.2. Per quanto
concerne la quota di partecipazione al Consorzio a carico di RI 1, considerato
alla stregua di un ente federale, è dell'1.03%, essa è stata calcolata
tenendo conto della lunghezza dei tratti e del tipo di strade su cui la
ricorrente ha un interesse, dato in particolare dalla presenza di reti di
telefonia e multimediali di sua competenza.
7.3. Come spiegato in
precedenza le spese per le opere sono ripartite tra i membri del consorzio in
proporzione del vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1 LCons). Sotto questo
profilo quelli consortili sono pertanto contribuiti di miglioria, per i quali
valgono, come per le tasse, il principio della copertura dei costi e quello
dell'equivalenza (RDAT I-1999 n. 409 consid. 2b).
Fatti
I contributi consortili
si differenziano comunque da quelli di miglioria, laddove se il gettito dei
primi deve permettere di coprire interamente i costi dell'opera (sono, difatti,
l'unico mezzo di finanziamento di cui dispone il consorzio), i secondi vengono
prelevati solo per quella parte di opera per la quale ridonda un particolare
vantaggio al contribuente, che la legge limita generalmente a una determinata
percentuale complessiva del costo dell'opera, che per il resto è finanziata con
gli altri mezzi a cui può fare capo l'ente pubblico (cfr. art. 8 LCM; Alessandro Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, Milano 1964, pag. 25).
Sempre per questo motivo, a differenza dei contributi di miglioria, che di
regola sono prelevati una volta tanto, quelli consortili vengono prelevati
dapprima in occasione dell'esecuzione delle opere e in seguito per la loro
manutenzione (Adelio Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, n. 357).
7.4. Anche se negli
atti costitutivi non viene detto esplicitamente, vi è da ritenere che quello in
parola sia un consorzio costituito per opere di interesse generale secondo
l'art. 4 cpv. 1 LCons.
Intanto secondo la
perizia sono state rilevate unicamente strade ritenute idonee a espletare un
servizio di allacciamento con precipuo interesse pubblico, ovvero quelle ritenute
indispensabili per formare una rete di strade fuori della zona edificabile e di
interesse pubblico del Comune di _______
(relazione tecnica pag. 10 seg.). Si tratta, infatti, di opere viarie che
permettono l'accesso, oltre che ad abitati e a edifici singoli, anche a beni
particolari di proprietà del Comune e di sue aziende, di altri enti pubblici e
privati, tra i quali vi sono pure gli impianti di trasmissione di dati
multimediali.
Sono quindi stati
chiamati a fare parte del Consorzio unicamente enti, suddivisi in comuni,
enti federali (tra i quali figura RI 1), enti cantonali, enti
patriziali, consorzi, cooperative elettriche e, limitatamente
a quelle che hanno scopi di pubblica utilità (sistemi informativi, produzione e
distribuzione energia elettrica, turismo) società anonime (relazione
tecnica pag. 14 segg.). Per contro, non sono coinvolti singoli proprietari o
titolari di diritti reali o di altri diritti, a carico dei quali il Comune potrà
dunque semmai prelevare contributi sulla base della LCM (art. 5 cpv. 2 LCons).
Deve inoltre essere
precisato che, al di là di quanto riportato nella relazione tecnica (pag. 5;
cfr. supra, consid. 6), il Consorzio è stato istituito a fini meramente
manutentivi (cfr. dichiarazione di pubblica utilità).
7.5. Determinante, in
concreto, è che la ricorrente viene chiamata a fare parte del Consorzio in
qualità di ente federale in proporzione ai suoi interessi, individuati nella
possibilità di accedere alle proprie infrastrutture per la loro manutenzione
tramite le strade affidate alla cura del Consorzio. Strade che sono aperte,
seppur nei limiti dello scopo per le quali sono state edificate, al libero
transito di chiunque e che costituiscono dunque aree di uso comune ai sensi
dell'art. 35 LTC. A ragione, pertanto, l'insorgente sostiene che quello
richiesto è di fatto un corrispettivo per l'utilizzo di aree di uso comune che,
tuttavia, non rientra in nessuno dei casi per i quali il diritto federale permette
la percezione di contributi (supra, consid. 6.3). L'inclusione della
ricorrente nel novero dei consorziati cozza dunque col principio di gratuità
sancito dall'art. 35 LTC e, pertanto, viola il principio della forza
derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.).
Nulla muta al riguardo
l'avere affidato a un consorzio il compito di prelevare il contributo né
tantomeno che la ricorrente sia già membro di altri consorzi.
Questa Corte non vede
del resto alcun motivo per scostarsi da quanto considerato dal Tribunale
federale, proprio in un caso che concerne il nostro Cantone, in relazione al
cessato art. 5 LIE, a cui come visto l'art. 35 LTC si ispira. Mutatis
mutandis, se l'operatore ha di principio diritto di fare capo alle aree di uso
comune quali strade aperte al pubblico per la costruzione e l'esercizio di
linee e telefoni pubblici, opere che possono incidere in maniera elevata
sull'uso del suolo, esso deve anche poterle percorrere gratuitamente, poiché
sarebbe illogico subordinare questo utilizzo meno incisivo al pagamento di
prestazioni in denaro (DTF 97 I 67 consid. 5).
7.6. L'inclusione della
ricorrente nel Consorzio è dunque contraria all'art. 35 LTC.
8. Il ricorso deve
dunque essere accolto, escludendo l'insorgente dal novero degli enti chiamati a
farvi parte.
9. Con l'emanazione
del presente giudizio decade la misura provvisoria adottata dal giudice
delegato circa la ripartizione della quota della ricorrente. Tema che,
tuttavia, esula dalla presente procedura. Spetterà ora al Consiglio di Stato di
chinarsi sul nuovo riparto tra i consorziati della quota della ricorrente (art.
27 lett. a LCons).
10. La tassa di giustizia è posta in
capo allo Stato. Esso, infatti, non solo ha resistito al ricorso, ma figura
anche tra gli enti chiamati a fare parte obbligatoriamente del costituendo
ente. Vi è dunque da ritenere che esso abbia agito anche a tutela di interessi
pecuniari propri (art. 47 cpv. 6 LPAmm). In qualità di unico resistente, è
inoltre tenuto a versare all'insorgente un importo per le ripetibili di questa
sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
11. La presente decisione viene
notificata tramite pubblicazione del suo dispositivo nel Foglio ufficiale (art.
19 cpv. 1 lett. c LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata nella misura in cui include RI 1 nel novero
degli enti chiamati a far parte del Consorzio di manutenzione delle strade
fuori zona edificabile del Comune di _______.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della Repubblica e Cantone Ticino,
che verserà inoltre pari importo per ripetibili alla ricorrente. A quest'ultima
dev'essere retrocesso l'importo di fr. 4'000.- anticipato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Pubblicazione nel Foglio ufficiale.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere