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Decisione

52.2019.455

Licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio

7 dicembre 2021Italiano14 min

con una casa d'abitazione bifamiliare, situato a Minusio, in località __________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.455

Lugano

7

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 settembre

2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 21 agosto 2019 (n. 3939) del

Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, CO 2 e CO

3 avverso la risoluzione del 5 febbraio 2018 con cui il municipio di Minusio gli

ha rilasciato la licenza edilizia per ristrutturare e sopraelevare

parzialmente la sua casa bifamiliare (part. __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è comproprietario di un fondo (part. __________)

con una casa d'abitazione bifamiliare, situato a Minusio, in località __________,

nella zona residenziale semi-estensiva R3. L'edificio, articolato su tre

piani (di cui uno seminterrato e due abitabili), è stato realizzato prima del 1972,

anno in cui è stato ristrutturato e sopraelevato di un piano. La facciata nord

dello stabile si avvicina fino a ca. 1.50 m al confine con la part. __________ appartenente

a CO 1 e CO 3 e CO 2 e fino a m 4.65 dalla palazzina su questo fondo.

ESTRATTO MAPPA

B. A seguito di

vicissitudini che non occorre riprendere, con risoluzione del 2 dicembre 2015

il Consiglio di Stato ha annullato una licenza edilizia preliminare che il

Municipio aveva rilasciato a RI 1 per la parziale ristrutturazione e

sopraelevazione di un piano del suddetto edificio. Tale giudizio è stato

confermato nell'esito da questo Tribunale il 17 marzo 2017 (STA 52.2016.28):

premesso come lo stabile sia una costruzione in contrasto con le norme sulle

distanze da confine e tra edifici entrate in vigore dopo la sua edificazione,

la Corte cantonale ha in particolare ritenuto che il progetto (che sovvertiva

radicalmente l'identità di quello esistente dal profilo qualitativo e

quantitativo) travalicasse i limiti degli interventi ammessi dagli art. 66 cpv.

2 lett. a della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL

701.100) e dall'art. 86 cpv. 3 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011

(RLst; RL 701.110). Norme cantonali, queste, alle quali il più permissivo art. 63

cpv. 2 delle norme d'attuazione del piano regolatore di Minusio (NAPR) doveva

cedere il passo.

C. a. Il 17 giugno 2017, RI

1 ha inoltrato una nuova domanda di costruzione per ristrutturare parzialmente

e sopraelevare il suo stabile nella parte ovest, trasformando in duplex l'appartamento

esistente al primo piano. Il progetto prevede in particolare di aggiungere un

corpo (lungo m 8.80 e largo fino a m 6.10), arretrato rispetto alla facciata

sottostante, che disterà poco più di m 4 dal confine con la part. __________ e

m 8 ca. dal relativo stabile.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato nuovamente

l'opposizione dei vicini CO 1e CO 3 e CO 2.

c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 102645), il 5 febbraio 2018 il

Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo le

opposizioni pervenute.

D. Con giudizio del 21

agosto 2019, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza,

accogliendo il ricorso contro di essa interposto dai comproprietari della part.

__________. Il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto, seppur

ridimensionato rispetto al precedente, fosse ancora da assimilare a una

trasformazione sostanziale dell'edificio esistente, lesiva degli art. 66 LST e

86 RLst. Il nuovo volume determinerebbe infatti un aumento di SUL non

trascurabile (+15%, a cui va aggiunto un ampliamento del soggiorno al 1° piano

del 2000) e altererebbe in modo importante l'aspetto esterno dello stabile

(visto che si estende per oltre 1/3 della sua lunghezza), senza porsi in un

rapporto di subordinazione. Dal profilo delle distanze, conformemente alla

giurisprudenza, la sopraelevazione sarebbe inoltre inammissibile anche se la

parte aggiunta è arretrata dai piani sottostanti (che non rispettano le

distanze minime da confine e tra edifici). Ha infine

negato l'applicabilità

dell'art. 63 NAPR, per gli stessi motivi già emersi nella precedente procedura.

E. RI 1 impugna ora il

predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia. Ripercorsi i fatti,

il ricorrente ribadisce in sostanza come il progetto comporti solo un modesto

ampliamento. La trasformazione sarebbe contenuta, sia dal profilo qualitativo

che quantitativo, ponendosi in un rapporto di subordinazione con le

preesistenze, conformemente a quanto consentono gli art. 66 LST e 86 RLst:

insostenibile sarebbe l'opposta deduzione del Governo, che si sarebbe in modo

inammissibile scostato dalla valutazione del Municipio. All'intervento,

aggiunge, non osterebbe inoltre alcun contrasto con il diritto. Lo stesso

sarebbe infine ammissibile anche dal profilo della ponderazione degli interessi

e del principio di proporzionalità.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si limita a riconfermare il contenuto

dell'avviso cantonale. Il Municipio chiede invece che il gravame sia accolto,

sostenendo che la sopraelevazione rispetterebbe i parametri di zona e sarebbe

conforme all'art. 63 cpv. 2 NAPR (che permette la sopraelevazione di edifici in

contrasto con il diritto). CO 1e CO 3 e CO 2 postulano dal canto loro il

rigetto del ricorso, ribadendo in sostanza le loro tesi, sposate dal Governo.

G. Con la replica e le

dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e

domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi.

Considerato, in diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (cfr. art. 21

cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della vertenza emergono

con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Il

sopralluogo genericamente sollecitato dall'insorgente non appare idoneo ad

apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del

presente giudizio.

Considerandi

2.

Nella zona

residenziale R3, la distanza minima tra edifici è di 8.00 m (art. 3 cpv. 1

lett. b NAPR), mentre quella minima dai confini è di 4.00 m (art. 4 cpv. 1

lett. b NAPR).

In concreto, come già accertato nel

precedente giudizio, è pacifico che lo stabile esistente del ricorrente, costruito prima degli anni '70 - prima cioè

dell'entrata in vigore dell'attuale PR (2008), ma pure di quello precedente (PR

1989) - non rispetta le distanze

minime da confine e tra edifici di cui sopra. Lo stabile si avvicina infatti

fino a m 1.50 ca. al confine verso il fondo dei resistenti e fino a m 4.65 alla loro palazzina.

Conformemente a quanto già stabilito da questo Tribunale (STA 52.2016.28

citata consid. 3.1), si tratta dunque di una costruzione esistente in contrasto

con il diritto entrato in vigore posteriormente alla sua realizzazione. A

ragione il Governo ha quindi valutato l'ammissibilità della controversa

trasformazione (sopraelevazione) alla luce degli art. 66 LST e 86 RLst. Come

indicato nel citato giudizio a cui si rimanda (STA 52.2016.28 citata consid.

3.2, 3.2.1 e 3.2.3), inapplicabile è invece l'art. 63 NAPR richiamato dal

Municipio con la risposta (pag. 5), nella misura in cui consente di effettuare

a edifici situati a distanze inferiori a quelle prescritte dagli art. 3 e 4

NAPR, ampliamenti verticali che travalicano quanto ammissibile in base al

diritto cantonale (cfr. pure STF 1C_133/2019 del 9 giugno 2020 consid. 2,

riguardante proprio tale norma). Nemmeno il ricorrente lo contesta.

3.

3.1. Secondo

l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della

proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la

conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo

diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cosidetta Erweiterungs-garantie)

a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo

apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2

lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non

conformi ad altre norme edilizie (ossia per le quali il contrasto col nuovo

diritto non è da ricondurre alla conformità di zona; cfr. art. 66 cpv. 2 lett.

b LST e 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a)

non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone

l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di

contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto col nuovo diritto non

pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.

Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base

all'art. 39 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992.

(RLE; RL 705.110), abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 147;

cfr. messaggio n. 6309 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9

dicembre 2009, ad art. 65), che permetteva non soltanto di mantenere le opere

edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il

diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare

trasformazioni di una certa importanza, purché non sostanziali, se il contrasto

col nuovo diritto non pregiudicava in modo apprezzabile l'interesse pubblico o

quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994

n. 46 consid. 3.2). Secondo costante giurisprudenza, la trasformazione è

considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione

preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione,

ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando

aggrava i momenti di contrasto col nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I

limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo

conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto

esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano,

soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce

del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;

RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n. 46; Adelio

Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 515 seg. ad art. 70

LALPT). Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di

costruzioni esistenti in contrasto col diritto posteriore non si giustifica un

eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli interventi che, valutati

secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela delle situazioni

acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi, un risultato che

l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD

II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; STA 52.2017.659 del 14 giugno 2019

consid. 4.1, 52.2016.28 citata consid. 3.2.2, 52.2015.372 del 19 settembre 2016 consid. 4.2,

52.2013.199

del 16 settembre 2014 consid. 3.1, 52.2009.60 del 1° aprile 2009

consid. 2, 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).

3.2

In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede in particolare di

innalzare l'edificio in questione nella parte ovest, in modo da trasformare in

duplex l'appartamento al primo piano. Il nuovo corpo, assimilabile alla torre

di un attico coperta da un tetto piano, sarà leggermente arretrato rispetto

alle facciate sottostanti e occuperà circa 2/5 (m 8.80) della lunghezza dello stabile

(m 21.50 ca.). Il progetto determinerà un aumento di superficie utile lorda

(SUL) di 48 m², pari a ca. 15% (considerata la SUL attuale di 306.50 m²,

secondo il calcolo aggiornato allegato al progetto), a cui va aggiunto l'intervento

di cui l'edificio ha già beneficiato nel 2000 (ampliamento del soggiorno al

primo piano con chiusura della terrazza; cfr. doc. F). A differenza del

progetto sfociato nella citata sentenza del 17 marzo 2017, l'incremento di SUL risulta

nondimeno più contenuto (cfr. in tal senso, il limite indicativo del 30 per

cento ritenuto dalla giurisprudenza, STA 52.2018.21 del 25 febbraio 2019

consid. 8.2 e rimandi). La sopraelevazione non è comunque irrilevante, nella

misura in cui comporta l'aggiunta di un nuovo ingombro alto un piano sulla

parte ovest (oltre a delle modifiche al piano inferiore, con anche nuove

aperture), che cambierà in modo apprezzabile - perlomeno su questo versante - l'aspetto

esteriore dell'edificio (che visto da nord-ovest apparirà come una casa trasformata

di tre piani fuori terra, cfr. facciate e sezioni agli atti; cfr. pure

rendering doc. E, che dà però conto solo di una vista da est). Non trascurabile

è del resto anche il costo prospettato dell'intervento (fr. 250'000.-, secondo

il formulario della domanda di costruzione). In queste circostanze, ci si può

quindi effettivamente chiedere se, tanto dal profilo quantitativo che qualitativo,

l'ampliamento verticale si ponga ancora in un rapporto di subordinazione per

rapporto alle preesistenze rispettivamente se la trasformazione alteri in

misura significativa l'identità della costruzione ai sensi dell'art. 86 cpv. 3

lett. a RLst. Se da questo profilo il Governo, con la sua conclusione

affermativa, abbia travalicato i limiti del potere di cognizione che l'autonomia

comunale ancora gli riservava nel controllo dell'applicazione del diritto

cantonale delegato è ad ogni modo questione che può rimanere aperta. Anche se

non modificasse in misura importante l'identità dell'edificio esistente, non si

può infatti ignorare come la controversa trasformazione consolidi i momenti di

contrasto esistenti ai sensi della giurisprudenza: anche se il nuovo corpo

viene arretrato, lo stabile da sopraelevare resta posto alla minor distanza da

confine (< 4 m) e tra edifici (< 8 m; cfr. planimetria geometra agli atti

da cui risulta che, anche in corrispondenza della parte ovest da innalzare, vi

è un ammanco pari ad almeno 1 m). Ciò che in base alla prassi e dottrina

sviluppate sotto il vecchio art. 39 RLE e tutt'ora valide non è però

ammissibile: una sopraelevazione è infatti di

principio esclusa anche se l'aggiunta rimane arretrata rispetto ai piani

sottostanti, che non rispettano le distanze legali minime (cfr. STA 52.2016.28

citata consid. 3.2.3, 52.2015.372 citata consid. 4.4, 52.1997.246 del 10

novembre 1997 consid. 2.2; Scolari,

op. cit., n. 1176 ad art. 39 LE con illustrazione). Ora, non vi è motivo

di scostarsi da questa giurisprudenza, con cui il ricorrente non si confronta e

che il suo patrocinatore ha peraltro fatto valere proprio in uno dei recenti

casi citati poc'anzi (cfr. STA 52.2015.372 del

19.

settembre 2016). Del resto, posto che l'altezza delle parti superiori

arretrate è di regola riportata sulla facciata sottostante (cfr. RtiD I-2011 n.

19.

consid. 3.1; STA 52.2015.404 del 7 marzo 2017 consid. 7.2; Scolari, op. cit., n. 1234 ad art. 40/41

LE; cfr. pure art. 43 RLE), non si può neppure ignorare come il nuovo corpo

determini un nuovo ingombro sulla facciata situata a distanze inferiori a

quelle minime prescritte e, entro questi termini, perpetui la difformità con il

diritto esistente.

Dispositivo

Per questi motivi, il giudizio impugnato che ha annullato la licenza

edilizia, applicando correttamente la giurisprudenza in materia, deve essere

confermato.

4. 4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,

secondo soccombenza, ritenuto che il Comune ne va esente, essendo comparso in

causa per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). L'insorgente rifonderà ai resistenti, assistiti da un legale,

un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Lo

stesso rifonderà inoltre ai resistenti complessivi fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera