52.2019.462
Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS
27 ottobre 2021Italiano25 min
I ALC). Come detto, il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.462
Lugano
27
ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo
sul ricorso del 26 settembre 2019 di
RI
1
rappresentato
da: RA 1
contro
la risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3972) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 1° ottobre 2018 della Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto del rilascio di
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora
UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. Il cittadino italiano RI 1
(1966) - beneficiario di permessi per confinanti UE/AELS dal 1989 - ha ottenuto
a partire dal 14 maggio 2012 un permesso di dimora UE/AELS con termine di
controllo fissato al 13 maggio 2017 per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera,
notificandosi in un monolocale di 45 m² in via R__________ a __________.
Nel nostro Paese egli ha lavorato quale muratore dipendente
fino all'aprile 2006, quando ha avviato una propria attività nel medesimo
settore con la __________, che nel marzo 2007 è stata costituita in società a
garanzia limitata con sede attualmente in via L__________ a __________, di cui egli
è responsabile tecnico nonché socio e gerente con firma individuale.
RI 1 è coniugato con la connazionale __________ (1967),
residente a __________ (Provincia di __________), con la quale ha avuto due
figlie.
B. a. Il 10 maggio 2017 RI 1 ha
chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha quindi provveduto ai necessari
accertamenti. Il 6 marzo 2018, le __________ SA hanno dichiarato che l'interessato
non ha alcun contratto di fornitura attivo. Il 22 giugno 2018, RI 1 è stato interrogato
dalla Polizia cantonale. Al termine della sua verbalizzazione egli ha notificato
all'Autorità il cambiamento di indirizzo, retroattivamente dal 1° giugno, indicando
di essersi trasferito da via R__________ in un monolocale in via __________,
sempre a __________.
b. Il 1° ottobre 2018 la Sezione della popolazione ha
respinto la domanda di RI 1 volta al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS,
decidendo nel contempo di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS. Gli ha
inoltre fissato un termine fino al 1° dicembre successivo per lasciare il
territorio svizzero.
L'Autorità ha ritenuto che l'interessato, venendo in Svizzera unicamente per lavorare,
non soggiornasse in maniera concreta e continua nel nostro Paese e che il centro dei suoi interessi personali fosse situato
in Italia. Ha quindi concluso che il suo soggiorno era fittizio e di comodo al
mero scopo di mantenere il proprio permesso di dimora B UE/AELS e ottenere in
seguito quello di domicilio. Il provvedimento
è stato reso sulla base dell'art. 6 par. 1 e 5 allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,
sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.
112.681) e degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22
maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 96 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019
rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20])
e 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio del 21 agosto 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI
1.
Il Governo ha ritenuto
anch'esso che il centro dei suoi interessi personali si trovasse all'estero,
dove risiede la moglie e una delle figlie, avendo in Svizzera soltanto quelli
professionali, concludendo che la sua dimora nel nostro Paese non era reale ed
effettiva, bensì fittizia e di comodo. Visto che per i motivi testé addotti
il permesso era automaticamente decaduto con la conseguenza che l'interessato
disattendeva la condizione per mantenere il permesso di dimora (ovvero quella di
risiedere stabilmente nello Stato ospitante) e ottenere quello di domicilio,
l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto necessario esaminare la proporzionalità
della misura intrapresa.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento
e postulando il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. In via subordinata
egli chiede che gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS e, in via
ancor più subordinata, di essere posto al beneficio di un permesso per
confinanti UE/AELS.
Sostiene di avere il
centro dei propri interessi nel nostro Paese, dove ha pure fondato una ditta
che assorbe gran parte del suo tempo libero, e di recarsi nella residenza di __________,
dove abitano moglie e figlia che lavorano con lui, prevalentemente di domenica
e durante le vacanze. Ritiene che il provvedimento sia lesivo in ogni caso del
principio della proporzionalità e di quello dell'uguaglianza giuridica, affermando
di essere ben integrato in Svizzera, dove non ha mai subìto delle condanne
penali.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Con decreto del 2 dicembre
2019, il giudice delegato preposto alla causa ha dichiarato irricevibile, siccome
inoltrato tardivamente, l'allegato di replica presentato da RI 1 il 29 novembre
2019.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione
federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]).
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario
procedere all'audizione di Rolando Stoppa, del sindaco __________, di __________
(proprietaria dell'appartamento in via R__________ preso in locazione da RI 1),
e dell'arch. __________, che il ricorrente chiede di sentire in merito alle sue
relazioni personali intrattenute con loro, in quanto tale mezzo di prova non è
suscettibile di apportare a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali per il
giudizio che è chiamato a rendere. Tanto più che i testi menzionati hanno
rilasciato una loro dichiarazione scritta versata agli atti dinnanzi al
Consiglio di Stato.
1.2. La decisione
dipartimentale impugnata è stata adottata prima delle modifiche alla LStrI,
entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La vertenza va quindi esaminata, nella
misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione precedente
(cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF
2C_1072/2019 del 25 marzo 2020 consid. 7.1).
2. Per la risoluzione della
presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se il ricorrente adempie le
condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20
maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020
consid.3).
2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini
elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente
Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un
documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per esercitare
un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni,
per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese.
Del resto, nel 2012 egli ha ottenuto un permesso di soggiorno
proprio per lavorare in Svizzera sulla base dell'art. 6 par. 1 allegato I ALC, secondo cui il lavoratore dipendente
cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o
superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato
ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a
decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5
anni.
2.2. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS non
è, in quanto tale, prevista dall'ALC. Infatti, giusta l'art. 5 OLCP, viene rilasciata ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA (nella
versione fino al 31 dicembre 2018), nonché in conformità degli accordi di
domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
2.2.1. Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI
dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere
rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni
in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di
dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un
permesso di dimora (cpv. 2 lett. a),
sempre che non sussistono motivi di
revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett.
b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta
di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene
una lingua nazionale (cpv. 4).
L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di
domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal
richiedente nonché il suo grado d'integrazione. Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA,
il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato
di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha
raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il
livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le
lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare
alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).
L'art. 34 LStrI,
avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di
un'autorizzazione di domicilio. Ne discende che le autorità amministrative competenti in materia di
polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio
potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone che,
nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti tengono
conto non solo degli interessi pubblici e della situazione personale, ma pure
del grado d'integrazione dello straniero.
2.2.2. Dal profilo del
diritto internazionale, il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra
la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) e la Dichiarazione
del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3)
non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto si applicano solo ai
cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 132 II 65 consid.
2.3 e riferimenti; STF 2A.23/2002 dell'8 aprile 2002 consid. 1.3).
La Svizzera ha però concluso, il 10 agosto 1964, con l'Italia
un accordo relativo al reclutamento della manodopera denominato Accordo tra la
Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in
Svizzera (RS 0.142.114.548) poi completato da un Protocollo finale e dalle
Dichiarazioni comuni delle delegazioni delle due parti contraenti ove vengono
trattati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nell'Accordo. A
seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è stata adottata la prassi secondo la quale i
lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in
Svizzera dopo 5 anni di soggiorno
regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStrI, emanate dalla Segreteria
di Stato della migrazione SEM, ad 0.2.1.3 nella sua versione riveduta e
modificata del 1° giugno 2019). L'art.
10 n. 1 dell'Accordo italo-svizzero del
10 agosto 1964 dispone comunque che
l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalla legislazione
svizzera in materia di stranieri come pure dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 testé menzionata. Visto che quest'ultima Dichiarazione non prevede
nulla in proposito dal profilo materiale, nella presente fattispecie risulta
pertanto applicabile la legislazione nazionale. In effetti, gli Accordi
internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di diritto degli stranieri
non escludono l'applicazione delle disposizioni di diritto interno permettenti
di rifiutare o revocare un permesso per motivi di polizia (DTF 119 IV 65, 120 Ib 360; STF 2C_315/2008 del
27 giugno 2008 consid. 3.1). Del
resto, l'applicazione di tali Accordi non esonera lo straniero dal
dimostrare la propria integrazione (Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli,
Handbuch zum Migrationsrecht, V - Anwesenheitsregelung, Bewilligungsarten und
deren Umwandlung, 2020, n. 3.3.1.d, pag. 172).
In concreto, il ricorrente è titolare di un permesso di
dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa da oltre 5 anni e nessuno ha mai
messo in discussione che egli ha sempre lavorato regolarmente nel nostro Paese.
Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata,
RI 1 ha diritto, in linea di principio, al rilascio di un permesso di
domicilio. Sapere se possa essergli conferito, è un aspetto che riguarda il
merito della vertenza.
3. Ai
fini del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare se fino alla
maturazione del diritto all'ottenimento dello stesso, ovvero quando era
titolare del permesso di dimora UE/AELS, il ricorrente abbia effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul
nostro territorio.
3.1.
3.1.1. Giusta l'art. 4 ALC, il diritto di soggiorno e di
accesso a un'attività economica (dipendente o indipendente) è garantito fatte
salve le disposizioni dell'art. 10 e conformemente all'allegato I. Per l'art. 2
paragrafo 1 allegato I, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di
soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra
parte contraente conformemente ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un
permesso in tal senso deve avere la volontà di stabilirsi sul territorio di una
delle parti contraenti per esercitarvi un'attività lavorativa reale ed
effettiva (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.1 con richiami
concernenti sia i lavoratori autonomi che quelli dipendenti).
3.1.2. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di
un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità
competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato l ALC).
La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un
cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC
non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2.;
134 IV 57 consid. 4). Ciò significa che quando le condizioni previste
dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una
determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine
pubblico per un diniego (art. 5 allegato l ALC), il documento richiesto va
concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno,
limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4. 4; 136 II 329 consid. 2. e
3).
3.1.3. Anche in
relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone
sono tuttavia riservati i casi di abuso di
diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o
revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3). Per
giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno.
Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in
consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie
di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale
delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone,
l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non
viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a
tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid.
9 seg.; STF 2C_1041/2019 precitata consid. 6.3, 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018
consid. 4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo
2018 consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del
25 agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2
con riferimenti anche alla prassi della CGUE).
3.2. In relazione alla
decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le
interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le
assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la
validità della carta di soggiorno (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par.
6 allegato I ALC).
Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il
mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata
dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in
parola è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che
riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437;
cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC,
anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito
o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade
dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è
spazio per una ponderazione di interessi: determinante
è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente
dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli
con il permesso di assenza.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in
vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale
fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente
dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima
del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo
o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti
le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in
Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro
Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid.
5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid.
4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine
durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi
periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso
dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che
costituisce per lo straniero il centro dei
propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente
un caso ticinese; Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.8 segg.). Recentemente, il Tribunale federale ha rivisto
questi principi giurisprudenziali, precisando che l'aspetto del centro degli
interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il criterio principale
su cui basarsi. La nostra Massima Istanza ha precisato che se una persona
straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare
un'attività lucrativa dipendente in
Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo ragione per la quale
ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro
Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid.
2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2).
3.3. Benché
allo straniero competa un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura
(art. 90 LStrI), la prova del sussistere delle condizioni per la pronuncia di
una revoca del permesso di soggiorno o del suo decadimento incombe nella sua
sostanza all'autorità (STF 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1;
2C_1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008
consid. 2.2).
4. Come accennato in
narrativa, la Sezione della popolazione ha deciso di non rilasciare
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS a RI 1 e di non rinnovargli il permesso
di dimora UE/AELS, ritenendo che egli non soggiornasse in maniera concreta e
continua nel nostro Cantone in quanto il centro
dei suoi interessi personali si troverebbe in Italia e si recherebbe in
Svizzera unicamente per motivi di lavoro. Ha quindi concluso che il suo
soggiorno era fittizio e di comodo al mero scopo di mantenere il proprio
permesso di dimora B UE/AELS. Decisione che su ricorso il Consiglio di Stato ha
tutelato dopo avere considerato come tale autorizzazione fosse automaticamente
decaduta, di modo che l'interessato disattendeva la condizione per mantenere il
permesso di dimora (ovvero quella di risiedere stabilmente nello Stato
ospitante) e ottenere quello di domicilio.
5. Preliminarmente, occorre
considerare che, come ha recentemente giudicato il Tribunale federale in
fattispecie analoghe (STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2 e 3 e 2C_1041/2019
del 10 novembre 2020 consid. 5 e 6), una costellazione come quella appena
illustrata non configura - come è stato ritenuto dal Dipartimento e, più
esplicitamente, dal Consiglio di Stato - un caso di decadenza
dell'autorizzazione di dimora UE/AELS; situazione, questa, che può
eventualmente presentarsi soltanto nei casi in cui le condizioni per il
rilascio del permesso erano inizialmente date ma sono successivamente venute a
mancare (in particolare, a causa di una partenza per l'estero), ma non se viene
sostenuto che esse farebbero da sempre difetto
(art. 61 cpv. 2 LStrI di principio applicabile, come precedentemente indicato,
anche in relazione ai permessi UE/AELS; STF 2C_52/2014 del 23 ottobre
2014 consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato
Fatti
I ALC). Come detto, il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti
un minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il
legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a
quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un
soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 ove viene spiegato
come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di principio
continuato, fatto salvo ben precise costellazioni; vedasi anche la STF 2C_762/2020
del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Ne consegue che lo spostamento
del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la
decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni
previste dalla legge, ovvero se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno
sei mesi o vi ritorna prima dello scadere di tale termine ma solo per breve
tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (STF 2C_762/2020 precitata consid.
2.3 e rinvii).
6. 6.1.
Tornando al caso in rassegna, nell'ambito delle verifiche predisposte sulla
presenza regolare del ricorrente sul nostro territorio, l'Autorità
dipartimentale ha rilevato che:
-
pur essendosi notificato quale
residente presso il Comune di __________,
di fatto durante il
tempo libero dal lavoro RI 1 rientra rego-
larmente in Italia, più
precisamente a __________, dove risiede sua mo-
glie __________ e le sue
figlie maggiorenni;
- RI 1 è comproprietario (50%) di un'abitazione a __________
in cui
vive sua moglie e una delle sue figlie maggiorenni;
- la
moglie di RI 1 risulta titolare di un permesso per fronta-
lieri
G UE/AELS per lavorare per la __________
Sagl con sede a __________,
via L__________, della quale egli è socio e ge-
rente;
- dagli accertamenti della
Polizia si è potuto stabilire che la moglie di RI 1
vive a soli 500 metri dal
valico doganale di __________
e che ogni giorni egli entra
ed esce in continuazione dal suddetto
valico doganale, nonché
da quello a __________, nella fascia oraria tra le
ore 06:12 e le ore 22:36
(dati confermati dalle Guardie di confine);
- nonostante
faccia parte della Società impresari e costruttori Ticino, sul terri-
torio
svizzero egli non ha parenti come pure nessun altro genere di legame
personale
e non impiega nemmeno parte del suo tempo libero;
- RI 1 ha segnalato il suo cambio d'indirizzo, da via R__________
a
via
L__________, __________, con effetto 1° giugno 2018 unicamente dopo la
verbalizzazione
del 22 giugno 2018 e inoltre, al termine del verbale, egli si è
rifiutato
di mostrare il suo appartamento dicendo che non poteva a causa
dei
suoi impegni lavorativi.
6.2. Innanzitutto, va preso atto che nessuno ha mai messo in discussione
che RI 1 lavori regolarmente nel nostro Paese. Determinante ai fini del
giudizio è piuttosto la questione di sapere se egli disponga effettivamente di
un alloggio nel nostro Paese.
Ferma questa premessa, non risulta - e nemmeno è stato
preteso dal Consiglio di Stato - che l'insorgente abbia soggiornato all'estero
per un periodo continuato di più di sei mesi. Né viene sostenuto che egli
avrebbe fatto ritorno nel suo appartamento soltanto per brevi periodi, prima
della scadenza del citato termine. Ancor meno che egli si sia recato fuori del
territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che superino i
due mesi, come prevede il paragrafo III del Protocollo finale riferito
all'articolo 11 dell'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964.
Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto assumono le
Autorità inferiori, il fatto che l'insorgente abbia all'estero i propri
interessi personali costituiti principalmente dalla famiglia residente a __________,
dove egli e sua moglie sono comproprietari di un'abitazione, non è determinante
tenuto conto dell'attuale prassi giurisprudenziale, l'aspetto del centro degli interessi avendo una portata circoscritta e
non costituendo il criterio principale su cui basarsi, dal momento che se una
persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero ma continua a
esercitare un'attività lucrativa dipendente
in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo per cui
ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro
Paese.
L'Autorità
dipartimentale ha inoltre rilevato che RI 1 aveva notificato il 22 giugno 2018 il cambiamento d'indirizzo da via R__________
a via L__________ soltanto dopo essere stato interrogato dalla Polizia,
nonostante vi si fosse trasferito già il 1° giugno 2018, e si era rifiutato di
mostrare l'appartamento al termine del suo interrogatorio, invocando imprecisati
impegni lavorativi, che unicamente il 1° settembre 2018 la Polizia cantonale
ha potuto controllare, trovandolo perfettamente arredato e abitato. Modo di
agire questo, ha soggiunto dal canto suo il Consiglio di Stato, per non tradire la sua situazione e rifornire il
monolocale allo scopo di mostrare gli agenti di viverci in modo reale e
concreto.
Ora, tale indizio non
è ancora sufficiente per poter concludere che RI 1 non dispone di un alloggio
in Svizzera. Per poter decidere la domanda di rilascio del permesso di
domicilio, occorreva piuttosto verificare in primo luogo se egli aveva
soggiornato continuamente e regolarmente nel nostro Paese nel corso dei cinque
anni durante i quali era al beneficio del permesso di dimora, periodo durante
il quale era stato notificato in via R__________ fino alla fine di maggio del
2018. Sennonché, poco o nulla è dato di sapere in merito. Si sa solo, da una
parte, che il 6 marzo 2018 le __________ SA hanno dichiarato che in via R__________
l'interessato non aveva alcun contratto di fornitura attivo e, dall'altra, che
nel corso del verbale di interrogatorio di polizia del 22 giugno 2018 il ricorrente ha dichiarato di pagare la luce e
l'acqua potabile del monolocale ad __________, proprietaria dello stabile che
dispone di altri due appartamenti, uno in cui vivrebbe quest'ultima e un altro
preso in locazione da un'altra persona.
Ora, non risulta che sia stato richiesto il conteggio del
consumo di energia elettrica dell'ente locato e che __________ sia stata
sentita in proposito. La sua dichiarazione versata agli atti dinnanzi al
Consiglio di Stato non è di alcun ausilio, non riportando nulla circa la
presenza di RI 1 nell'appartamento.
7. Stante quanto precede si
giustifica pertanto di rinviare gli atti direttamente
alla Sezione della popolazione, affinché si pronunci nuovamente sulla presente
vertenza dopo avere esperito gli accertamenti testé menzionati.
Se essa giungerà alla conclusione che RI 1 ha soggiornato in
maniera continua e regolare in Svizzera durante un periodo di almeno cinque
anni, gli rilascerà un permesso di domicilio. In caso negativo, verificherà se
le condizioni relative all'ALC sono rispettate e se all'insorgente potrà essere
rinnovato il permesso di dimora UE/AELS o essergli rilasciato un permesso per
confinanti UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.
8. 8.1. Tenuto conto delle considerazioni che precedono il
ricorso va dunque parzialmente accolto, con il conseguente annullamento
della decisione dipartimentale impugnata e di quella governativa che la tutela.
8.2. Con l'emanazione del
presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
8.3. Per giurisprudenza, il
rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi
istruttori, con esito aperto, comporta che
chi ricorre venga considerato come vincente (STF 2C_1041/2019
precitata consid. 8.2
e rinvio). Di conseguenza non si preleva la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
8.4. Lo Stato del Cantone
Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato,
un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1. la
risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. SIMIC __________) della Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni e quella del 21 agosto 2019 (n.
3972) del Consiglio di Stato sono annullate;
1.2. gli atti
sono retrocessi all'Autorità dipartimentale per nuovo esame, così come indicato
ai considerandi.
Considerandi
2.
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito
l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese
processuali.
3.
Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà al ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere