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Decisione

52.2019.462

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

27 ottobre 2021Italiano25 min

I ALC). Come detto, il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.462

Lugano

27

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo

sul ricorso del 26 settembre 2019 di

RI

1

rappresentato

da: RA 1

contro

la risoluzione del 21 agosto 2019 (n. 3972) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 1° ottobre 2018 della Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto del rilascio di

un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora

UE/AELS;

ritenuto, in

fatto

A. Il cittadino italiano RI 1

(1966) - beneficiario di permessi per confinanti UE/AELS dal 1989 - ha ottenuto

a partire dal 14 maggio 2012 un permesso di dimora UE/AELS con termine di

controllo fissato al 13 maggio 2017 per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera,

notificandosi in un monolocale di 45 m² in via R__________ a __________.

Nel nostro Paese egli ha lavorato quale muratore dipendente

fino all'aprile 2006, quando ha avviato una propria attività nel medesimo

settore con la __________, che nel marzo 2007 è stata costituita in società a

garanzia limitata con sede attualmente in via L__________ a __________, di cui egli

è responsabile tecnico nonché socio e gerente con firma individuale.

RI 1 è coniugato con la connazionale __________ (1967),

residente a __________ (Provincia di __________), con la quale ha avuto due

figlie.

B. a. Il 10 maggio 2017 RI 1 ha

chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha quindi provveduto ai necessari

accertamenti. Il 6 marzo 2018, le __________ SA hanno dichiarato che l'interessato

non ha alcun contratto di fornitura attivo. Il 22 giugno 2018, RI 1 è stato interrogato

dalla Polizia cantonale. Al termine della sua verbalizzazione egli ha notificato

all'Autorità il cambiamento di indirizzo, retroattivamente dal 1° giugno, indicando

di essersi trasferito da via R__________ in un monolocale in via __________,

sempre a __________.

b. Il 1° ottobre 2018 la Sezione della popolazione ha

respinto la domanda di RI 1 volta al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS,

decidendo nel contempo di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS. Gli ha

inoltre fissato un termine fino al 1° dicembre successivo per lasciare il

territorio svizzero.

L'Autorità ha ritenuto che l'interessato, venendo in Svizzera unicamente per lavorare,

non soggiornasse in maniera concreta e continua nel nostro Paese e che il centro dei suoi interessi personali fosse situato

in Italia. Ha quindi concluso che il suo soggiorno era fittizio e di comodo al

mero scopo di mantenere il proprio permesso di dimora B UE/AELS e ottenere in

seguito quello di domicilio. Il provvedimento

è stato reso sulla base dell'art. 6 par. 1 e 5 allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,

sulla libera circolazione delle persone del

21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.

112.681) e degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22

maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 96 della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019

rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20])

e 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24

ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio del 21 agosto 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI

1.

Il Governo ha ritenuto

anch'esso che il centro dei suoi interessi personali si trovasse all'estero,

dove risiede la moglie e una delle figlie, avendo in Svizzera soltanto quelli

professionali, concludendo che la sua dimora nel nostro Paese non era reale ed

effettiva, bensì fittizia e di comodo. Visto che per i motivi testé addotti

il permesso era automaticamente decaduto con la conseguenza che l'interessato

disattendeva la condizione per mantenere il permesso di dimora (ovvero quella di

risiedere stabilmente nello Stato ospitante) e ottenere quello di domicilio,

l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto necessario esaminare la proporzionalità

della misura intrapresa.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento

e postulando il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. In via subordinata

egli chiede che gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS e, in via

ancor più subordinata, di essere posto al beneficio di un permesso per

confinanti UE/AELS.

Sostiene di avere il

centro dei propri interessi nel nostro Paese, dove ha pure fondato una ditta

che assorbe gran parte del suo tempo libero, e di recarsi nella residenza di __________,

dove abitano moglie e figlia che lavorano con lui, prevalentemente di domenica

e durante le vacanze. Ritiene che il provvedimento sia lesivo in ogni caso del

principio della proporzionalità e di quello dell'uguaglianza giuridica, affermando

di essere ben integrato in Svizzera, dove non ha mai subìto delle condanne

penali.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. Con decreto del 2 dicembre

2019, il giudice delegato preposto alla causa ha dichiarato irricevibile, siccome

inoltrato tardivamente, l'allegato di replica presentato da RI 1 il 29 novembre

2019.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione

federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]).

Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;

RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario

procedere all'audizione di Rolando Stoppa, del sindaco __________, di __________

(proprietaria dell'appartamento in via R__________ preso in locazione da RI 1),

e dell'arch. __________, che il ricorrente chiede di sentire in merito alle sue

relazioni personali intrattenute con loro, in quanto tale mezzo di prova non è

suscettibile di apportare a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali per il

giudizio che è chiamato a rendere. Tanto più che i testi menzionati hanno

rilasciato una loro dichiarazione scritta versata agli atti dinnanzi al

Consiglio di Stato.

1.2. La decisione

dipartimentale impugnata è stata adottata prima delle modifiche alla LStrI,

entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La vertenza va quindi esaminata, nella

misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione precedente

(cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF

2C_1072/2019 del 25 marzo 2020 consid. 7.1).

2. Per la risoluzione della

presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se il ricorrente adempie le

condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20

maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020

consid.3).

2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini

elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente

Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati

contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano

alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un

documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per esercitare

un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni,

per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese.

Del resto, nel 2012 egli ha ottenuto un permesso di soggiorno

proprio per lavorare in Svizzera sulla base dell'art. 6 par. 1 allegato I ALC, secondo cui il lavoratore dipendente

cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o

superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato

ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a

decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5

anni.

2.2. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS non

è, in quanto tale, prevista dall'ALC. Infatti, giusta l'art. 5 OLCP, viene rilasciata ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA (nella

versione fino al 31 dicembre 2018), nonché in conformità degli accordi di

domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

2.2.1. Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI

dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere

rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni

in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di

dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un

permesso di dimora (cpv. 2 lett. a),

sempre che non sussistono motivi di

revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett.

b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta

di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene

una lingua nazionale (cpv. 4).

L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di

domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal

richiedente nonché il suo grado d'integrazione. Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA,

il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato

di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha

raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il

livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le

lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare

alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).

L'art. 34 LStrI,

avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di

un'autorizzazione di domicilio. Ne discende che le autorità amministrative competenti in materia di

polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio

potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone che,

nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti tengono

conto non solo degli interessi pubblici e della situazione personale, ma pure

del grado d'integrazione dello straniero.

2.2.2. Dal profilo del

diritto internazionale, il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra

la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) e la Dichiarazione

del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3)

non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto si applicano solo ai

cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 132 II 65 consid.

2.3 e riferimenti; STF 2A.23/2002 dell'8 aprile 2002 consid. 1.3).

La Svizzera ha però concluso, il 10 agosto 1964, con l'Italia

un accordo relativo al reclutamento della manodopera denominato Accordo tra la

Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in

Svizzera (RS 0.142.114.548) poi completato da un Protocollo finale e dalle

Dichiarazioni comuni delle delegazioni delle due parti contraenti ove vengono

trattati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nell'Accordo. A

seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è stata adottata la prassi secondo la quale i

lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in

Svizzera dopo 5 anni di soggiorno

regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStrI, emanate dalla Segreteria

di Stato della migrazione SEM, ad 0.2.1.3 nella sua versione riveduta e

modificata del 1° giugno 2019). L'art.

10 n. 1 dell'Accordo italo-svizzero del

10 agosto 1964 dispone comunque che

l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalla legislazione

svizzera in materia di stranieri come pure dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 testé menzionata. Visto che quest'ultima Dichiarazione non prevede

nulla in proposito dal profilo materiale, nella presente fattispecie risulta

pertanto applicabile la legislazione nazionale. In effetti, gli Accordi

internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di diritto degli stranieri

non escludono l'applicazione delle disposizioni di diritto interno permettenti

di rifiutare o revocare un permesso per motivi di polizia (DTF 119 IV 65, 120 Ib 360; STF 2C_315/2008 del

27 giugno 2008 consid. 3.1). Del

resto, l'applicazione di tali Accordi non esonera lo straniero dal

dimostrare la propria integrazione (Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli,

Handbuch zum Migrationsrecht, V - Anwesenheitsregelung, Bewilligungsarten und

deren Umwandlung, 2020, n. 3.3.1.d, pag. 172).

In concreto, il ricorrente è titolare di un permesso di

dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa da oltre 5 anni e nessuno ha mai

messo in discussione che egli ha sempre lavorato regolarmente nel nostro Paese.

Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata,

RI 1 ha diritto, in linea di principio, al rilascio di un permesso di

domicilio. Sapere se possa essergli conferito, è un aspetto che riguarda il

merito della vertenza.

3. Ai

fini del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare se fino alla

maturazione del diritto all'ottenimento dello stesso, ovvero quando era

titolare del permesso di dimora UE/AELS, il ricorrente abbia effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul

nostro territorio.

3.1.

3.1.1. Giusta l'art. 4 ALC, il diritto di soggiorno e di

accesso a un'attività economica (dipendente o indipendente) è garantito fatte

salve le disposizioni dell'art. 10 e conformemente all'allegato I. Per l'art. 2

paragrafo 1 allegato I, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di

soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra

parte contraente conformemente ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un

permesso in tal senso deve avere la volontà di stabilirsi sul territorio di una

delle parti contraenti per esercitarvi un'attività lavorativa reale ed

effettiva (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.1 con richiami

concernenti sia i lavoratori autonomi che quelli dipendenti).

3.1.2. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di

un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità

competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato l ALC).

La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un

cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC

non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2.;

134 IV 57 consid. 4). Ciò significa che quando le condizioni previste

dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una

determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine

pubblico per un diniego (art. 5 allegato l ALC), il documento richiesto va

concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno,

limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4. 4; 136 II 329 consid. 2. e

3).

3.1.3. Anche in

relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone

sono tuttavia riservati i casi di abuso di

diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o

revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3). Per

giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno.

Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in

consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie

di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale

delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone,

l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non

viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a

tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid.

9 seg.; STF 2C_1041/2019 precitata consid. 6.3, 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018

consid. 4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo

2018 consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del

25 agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2

con riferimenti anche alla prassi della CGUE).

3.2. In relazione alla

decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le

interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le

assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la

validità della carta di soggiorno (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par.

6 allegato I ALC).

Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il

mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata

dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in

parola è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che

riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul

domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437;

cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002,

FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC,

anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito

o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade

dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è

spazio per una ponderazione di interessi: determinante

è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente

dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli

con il permesso di assenza.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in

vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale

fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente

dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima

del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo

o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti

le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in

Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro

Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid.

5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid.

4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine

durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi

periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso

dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che

costituisce per lo straniero il centro dei

propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente

un caso ticinese; Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.8 segg.). Recentemente, il Tribunale federale ha rivisto

questi principi giurisprudenziali, precisando che l'aspetto del centro degli

interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il criterio principale

su cui basarsi. La nostra Massima Istanza ha precisato che se una persona

straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare

un'attività lucrativa dipendente in

Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo ragione per la quale

ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro

Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid.

2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2).

3.3. Benché

allo straniero competa un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura

(art. 90 LStrI), la prova del sussistere delle condizioni per la pronuncia di

una revoca del permesso di soggiorno o del suo decadimento incombe nella sua

sostanza all'autorità (STF 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1;

2C_1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008

consid. 2.2).

4. Come accennato in

narrativa, la Sezione della popolazione ha deciso di non rilasciare

un'autorizzazione di domicilio UE/AELS a RI 1 e di non rinnovargli il permesso

di dimora UE/AELS, ritenendo che egli non soggiornasse in maniera concreta e

continua nel nostro Cantone in quanto il centro

dei suoi interessi personali si troverebbe in Italia e si recherebbe in

Svizzera unicamente per motivi di lavoro. Ha quindi concluso che il suo

soggiorno era fittizio e di comodo al mero scopo di mantenere il proprio

permesso di dimora B UE/AELS. Decisione che su ricorso il Consiglio di Stato ha

tutelato dopo avere considerato come tale autorizzazione fosse automaticamente

decaduta, di modo che l'interessato disattendeva la condizione per mantenere il

permesso di dimora (ovvero quella di risiedere stabilmente nello Stato

ospitante) e ottenere quello di domicilio.

5. Preliminarmente, occorre

considerare che, come ha recentemente giudicato il Tribunale federale in

fattispecie analoghe (STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2 e 3 e 2C_1041/2019

del 10 novembre 2020 consid. 5 e 6), una costellazione come quella appena

illustrata non configura - come è stato ritenuto dal Dipartimento e, più

esplicitamente, dal Consiglio di Stato - un caso di decadenza

dell'autorizzazione di dimora UE/AELS; situazione, questa, che può

eventualmente presentarsi soltanto nei casi in cui le condizioni per il

rilascio del permesso erano inizialmente date ma sono successivamente venute a

mancare (in particolare, a causa di una partenza per l'estero), ma non se viene

sostenuto che esse farebbero da sempre difetto

(art. 61 cpv. 2 LStrI di principio applicabile, come precedentemente indicato,

anche in relazione ai permessi UE/AELS; STF 2C_52/2014 del 23 ottobre

2014 consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato

Fatti

I ALC). Come detto, il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti

un minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il

legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a

quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un

soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 ove viene spiegato

come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di principio

continuato, fatto salvo ben precise costellazioni; vedasi anche la STF 2C_762/2020

del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Ne consegue che lo spostamento

del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la

decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni

previste dalla legge, ovvero se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno

sei mesi o vi ritorna prima dello scadere di tale termine ma solo per breve

tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (STF 2C_762/2020 precitata consid.

2.3 e rinvii).

6. 6.1.

Tornando al caso in rassegna, nell'ambito delle verifiche predisposte sulla

presenza regolare del ricorrente sul nostro territorio, l'Autorità

dipartimentale ha rilevato che:

-

pur essendosi notificato quale

residente presso il Comune di __________,

di fatto durante il

tempo libero dal lavoro RI 1 rientra rego-

larmente in Italia, più

precisamente a __________, dove risiede sua mo-

glie __________ e le sue

figlie maggiorenni;

- RI 1 è comproprietario (50%) di un'abitazione a __________

in cui

vive sua moglie e una delle sue figlie maggiorenni;

- la

moglie di RI 1 risulta titolare di un permesso per fronta-

lieri

G UE/AELS per lavorare per la __________

Sagl con sede a __________,

via L__________, della quale egli è socio e ge-

rente;

- dagli accertamenti della

Polizia si è potuto stabilire che la moglie di RI 1

vive a soli 500 metri dal

valico doganale di __________

e che ogni giorni egli entra

ed esce in continuazione dal suddetto

valico doganale, nonché

da quello a __________, nella fascia oraria tra le

ore 06:12 e le ore 22:36

(dati confermati dalle Guardie di confine);

- nonostante

faccia parte della Società impresari e costruttori Ticino, sul terri-

torio

svizzero egli non ha parenti come pure nessun altro genere di legame

personale

e non impiega nemmeno parte del suo tempo libero;

- RI 1 ha segnalato il suo cambio d'indirizzo, da via R__________

a

via

L__________, __________, con effetto 1° giugno 2018 unicamente dopo la

verbalizzazione

del 22 giugno 2018 e inoltre, al termine del verbale, egli si è

rifiutato

di mostrare il suo appartamento dicendo che non poteva a causa

dei

suoi impegni lavorativi.

6.2. Innanzitutto, va preso atto che nessuno ha mai messo in discussione

che RI 1 lavori regolarmente nel nostro Paese. Determinante ai fini del

giudizio è piuttosto la questione di sapere se egli disponga effettivamente di

un alloggio nel nostro Paese.

Ferma questa premessa, non risulta - e nemmeno è stato

preteso dal Consiglio di Stato - che l'insorgente abbia soggiornato all'estero

per un periodo continuato di più di sei mesi. Né viene sostenuto che egli

avrebbe fatto ritorno nel suo appartamento soltanto per brevi periodi, prima

della scadenza del citato termine. Ancor meno che egli si sia recato fuori del

territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che superino i

due mesi, come prevede il paragrafo III del Protocollo finale riferito

all'articolo 11 dell'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964.

Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto assumono le

Autorità inferiori, il fatto che l'insorgente abbia all'estero i propri

interessi personali costituiti principalmente dalla famiglia residente a __________,

dove egli e sua moglie sono comproprietari di un'abitazione, non è determinante

tenuto conto dell'attuale prassi giurisprudenziale, l'aspetto del centro degli interessi avendo una portata circoscritta e

non costituendo il criterio principale su cui basarsi, dal momento che se una

persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero ma continua a

esercitare un'attività lucrativa dipendente

in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo per cui

ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro

Paese.

L'Autorità

dipartimentale ha inoltre rilevato che RI 1 aveva notificato il 22 giugno 2018 il cambiamento d'indirizzo da via R__________

a via L__________ soltanto dopo essere stato interrogato dalla Polizia,

nonostante vi si fosse trasferito già il 1° giugno 2018, e si era rifiutato di

mostrare l'appartamento al termine del suo interrogatorio, invocando imprecisati

impegni lavorativi, che unicamente il 1° settembre 2018 la Polizia cantonale

ha potuto controllare, trovandolo perfettamente arredato e abitato. Modo di

agire questo, ha soggiunto dal canto suo il Consiglio di Stato, per non tradire la sua situazione e rifornire il

monolocale allo scopo di mostrare gli agenti di viverci in modo reale e

concreto.

Ora, tale indizio non

è ancora sufficiente per poter concludere che RI 1 non dispone di un alloggio

in Svizzera. Per poter decidere la domanda di rilascio del permesso di

domicilio, occorreva piuttosto verificare in primo luogo se egli aveva

soggiornato continuamente e regolarmente nel nostro Paese nel corso dei cinque

anni durante i quali era al beneficio del permesso di dimora, periodo durante

il quale era stato notificato in via R__________ fino alla fine di maggio del

2018. Sennonché, poco o nulla è dato di sapere in merito. Si sa solo, da una

parte, che il 6 marzo 2018 le __________ SA hanno dichiarato che in via R__________

l'interessato non aveva alcun contratto di fornitura attivo e, dall'altra, che

nel corso del verbale di interrogatorio di polizia del 22 giugno 2018 il ricorrente ha dichiarato di pagare la luce e

l'acqua potabile del monolocale ad __________, proprietaria dello stabile che

dispone di altri due appartamenti, uno in cui vivrebbe quest'ultima e un altro

preso in locazione da un'altra persona.

Ora, non risulta che sia stato richiesto il conteggio del

consumo di energia elettrica dell'ente locato e che __________ sia stata

sentita in proposito. La sua dichiarazione versata agli atti dinnanzi al

Consiglio di Stato non è di alcun ausilio, non riportando nulla circa la

presenza di RI 1 nell'appartamento.

7. Stante quanto precede si

giustifica pertanto di rinviare gli atti direttamente

alla Sezione della popolazione, affinché si pronunci nuovamente sulla presente

vertenza dopo avere esperito gli accertamenti testé menzionati.

Se essa giungerà alla conclusione che RI 1 ha soggiornato in

maniera continua e regolare in Svizzera durante un periodo di almeno cinque

anni, gli rilascerà un permesso di domicilio. In caso negativo, verificherà se

le condizioni relative all'ALC sono rispettate e se all'insorgente potrà essere

rinnovato il permesso di dimora UE/AELS o essergli rilasciato un permesso per

confinanti UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.

8. 8.1. Tenuto conto delle considerazioni che precedono il

ricorso va dunque parzialmente accolto, con il conseguente annullamento

della decisione dipartimentale impugnata e di quella governativa che la tutela.

8.2. Con l'emanazione del

presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al

gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.

8.3. Per giurisprudenza, il

rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi

istruttori, con esito aperto, comporta che

chi ricorre venga considerato come vincente (STF 2C_1041/2019

precitata consid. 8.2

e rinvio). Di conseguenza non si preleva la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

8.4. Lo Stato del Cantone

Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato,

un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione del 1° ottobre 2018 (n. SIMIC __________) della Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni e quella del 21 agosto 2019 (n.

3972) del Consiglio di Stato sono annullate;

1.2. gli atti

sono retrocessi all'Autorità dipartimentale per nuovo esame, così come indicato

ai considerandi.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia. All'insorgente va restituito

l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo per le presunte spese

processuali.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà al ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere