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Decisione

52.2019.484

Diniego autorizzazione gerenza ristorante

6 marzo 2020Italiano19 min

escludendo l'esistenza di una situazione eccezionale ai sensi della norma, il Servizio

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.484

Lugano

6

marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 2 ottobre 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4150) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente

avverso la decisione dell'11 gennaio 2019 con cui la Polizia cantonale,

Servizio autorizzazioni, commercio e giochi gli ha negato l'autorizzazione alla

gerenza del Ristorante __________ di Paradiso;

ritenuto, in

fatto

A. Il 17 dicembre 2018 RI

1 ha chiesto alla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e

giochi (di seguito: il Servizio autorizzazioni), il rilascio

dell'autorizzazione alla gerenza del Ristorante __________ di Paradiso.

Dopo vicissitudini che

non occorre evocare, con decisione dell'11 gennaio 2019 il Servizio

autorizzazioni ha respinto la suddetta richiesta in virtù degli art. 9 cpv. 1 lett.

a della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno

2010 (Lear; RL 942.100) e 74 lett. e del relativo

regolamento del 16 marzo 2011 (RLear; RL 942.110), avendo rilevato sul

casellario giudiziale l'iscrizione a carico dell'istante della condanna del 27

settembre 2018 per guida in stato di inattitudine (veicolo a motore,

concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue), reato

prevedibilmente riportato nell'estratto del casellario giudiziale destinato a

privati sino al 26 settembre 2021.

B. Adito da RI 1, con

decisione del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

inoltrato avverso il citato provvedimento, confermandolo.

Disattesa la censura di carente motivazione della decisione impugnata, ritenuto

che l'eventuale difetto sarebbe comunque stato sanato in sede ricorsuale. Il

Governo cantonale ha esposto il quadro giuridico applicabile, rilevando come il

principio, secondo cui l'autorizzazione a condurre un esercizio pubblico non è

concessa o è revocata a colui che è stato condannato per reati intenzionali

alla pena detentiva o alla pena pecuniaria fintanto che l'iscrizione non è stata

cancellata dal casellario giudiziale (art. 9 cpv. 1 Lear), è mitigato dalla

facoltà concessa al Servizio autorizzazioni di consentire eccezioni nei casi di

pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei

limiti di pena del decreto d'accusa (art. 9 cpv. 2 Lear). Norma, quest'ultima,

che conferirebbe al Servizio preposto un vasto potere di apprezzamento. Di

seguito, evidenziato come l'interessato fosse stato condannato ad una pena

pecuniaria (sospesa) di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.- cadauna e ad una

multa di fr. 500.- per violazione dell'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), l'Esecutivo

cantonale ha considerato che, dovendosi qualificare la violazione come

infrazione grave siccome concernente una

concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16 cpv. 1

lett. b LCStr in combinazione con art. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea

federale

concernente

Fatti

i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 15 giugno 2012; RS

741.13), non fosse in concreto applicabile l'art. 9 cpv. 2 Lear. Pertanto,

escludendo l'esistenza di una situazione eccezionale ai sensi della norma, il Servizio

autorizzazioni avrebbe fatto un uso corretto e adeguato del proprio potere di

apprezzamento. A maggior ragione, ha annotato il Governo, che l'infrazione

commessa si porrebbe in contrasto con uno degli scopi perseguiti dalla Lear,

che consiste nella lotta contro l'abuso di alcol (cfr. art. 73 e 74 RLear).

Rilevato inoltre come la decisione di mettersi alla guida malgrado l'assunzione

volontaria di alcol dimostrerebbe una certa fragilità nel modo di rapportarsi a

tale sostanza, il Governo ha poi ritenuto che il diniego dell'autorizzazione

fosse rispettoso del principio della proporzionalità, posto ch'esso non

pregiudicherebbe la possibilità di ottenerla non appena cancellata l'iscrizione

dal casellario e non impedirebbe all'interessato di lavorare nel settore della

ristorazione, seppur non come gerente. Per finire, l'Esecutivo cantonale ha

negato la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,

essendo il gravame, a suo parere, fin dall'inizio sprovvisto di esito

favorevole.

C. Avverso il predetto giudizio

governativo, RI 1 si aggrava dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

preliminarmente l'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio e, in via principale, l'annullamento della decisione del

Servizio autorizzazioni e di quella governativa che la conferma, l'accertamento

dell'illiceità della prima e, in accoglimento dell'istanza, il rilascio dell'autorizzazione

richiesta. In via subordinata, postula invece, oltre al suddetto accertamento,

il rinvio degli atti al Governo per una nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

Rilevato che l'infrazione

commessa non è avvenuta in campo professionale, il ricorrente censura anzitutto

la violazione della sua libertà economica. Di seguito, contesta l'applicazione

del diritto e l'uso erroneo del potere di apprezzamento che le norme in

questione conferiscono all'autorità decidente. In sostanza, a suo avviso, l'art.

9 cpv. 1 lett. a Lear non sarebbe applicabile in concreto, ma quand'anche lo

fosse, sarebbe dato un caso d'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear, posto che

la pena inflittagli porterebbe a considerare l'infrazione commessa come un

reato di minore gravità. Il diniego dell'autorizzazione

per un singolo ed isolato episodio di guida in stato di inattitudine sarebbe

inoltre arbitrario. Da ultimo, l'insorgente critica la decisione del Governo di

negargli l'assistenza giudiziaria.

D. a. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

Servizi generali della Polizia cantonale con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, nei considerandi di diritto.

b. Con la replica, il

ricorrente si riconferma essenzialmente nelle proprie tesi e conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 2

Lear. Certa è la legittimazione attiva

dell'insorgente, particolarmente toccato dal giudizio impugnato (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art.

68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, integrati dal DA 4146/2018 del 27 settembre 2018 prodotto dal

ricorrente a richiesta della Corte, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti chiedono

l'assunzione di particolari prove. I quesiti sollevati sono del resto di natura

prettamente giuridica.

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art.

5.

Lear, la conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.

Secondo il Messaggio del 1° aprile 2009 (n.

6193) del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sugli

esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LEsPubb; BU 1995, 335; di seguito: Messaggio), la norma intende evidenziare come la

professione del gerente, cioè della persona fisica, titolare del diploma

cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l'autorizzazione alla

conduzione di un determinato esercizio pubblico (cfr. art. 4 cpv. 2 Lear) e che

è responsabile della conduzione di quest'ultimo e garantisce, con la sua

presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti (cfr. art. 21 cpv. 1 Lear), non sia di principio liberamente accessibile a chiunque. L'esercizio di

tale professione è infatti assoggettato all'ottenimento di un'apposita

autorizzazione di polizia, ritenuto che l'attività di gerente, se non

correttamente praticata, presenta un pericolo per la salute pubblica (cfr.

Messaggio, ad art. 5 pag. 20).

2.2

L'autorizzazione è rilasciata quando sono adempiuti i requisiti strutturali

(art. 7 Lear) e personali (art. 8 cpv. 1 Lear) richiesti dalla legge. È quindi

revocata allorquando i presupposti per il suo rilascio non sono più adempiuti

(art. 9 cpv. 3 Lear). Giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. a Lear, l'autorizzazione è

inoltre rifiutata o revocata a chi è stato condannato per reati intenzionali

alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata

cancellata dal casellario giudiziale. In base al cpv. 2 della norma,

tuttavia, il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi

di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei

limiti di pena del decreto d'accusa. Altri motivi di revoca sono previsti

dall'art. 45 Lear (in combinazione con l'art. 105 RLear), ad esempio per il

caso di ripetuta trasgressione, preceduta da misure sanzionatorie, segnatamente

alla Lear medesima ed al suo regolamento d'applicazione (lett. b).

Secondo il Messaggio, per

reati intenzionali ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a Lear s'intendono

principalmente quelli contemplati dal Codice penale svizzero del 21 dicembre

1937.

(CPS; RS 311.0), nonché le disposizioni penali previste da altre leggi

federali e cantonali, segnatamente dalla legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dalla legge federale concernente i

provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN;

RS 822.41), nonché quelle legate all'omissione dei versamenti dei contributi

sociali (ad art. 9 pag. 24). Il decreto d'accusa cui fa riferimento l'art. 9

cpv. 2 Lear è disciplinato dagli art. 352 segg. del Codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0). Esso è emesso

dal pubblico ministero se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono

stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti e

qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di

una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, è ritenuta sufficiente

l'irrogazione di una multa o di una pena pecuniaria non superiore a 180

aliquote giornaliere oppure di una pena detentiva non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1

lett. a, b e d CPP). Le pene di cui al cpv. 1 lettere b-d possono essere

cumulate, sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei

mesi; il cumulo con la multa è sempre possibile (art. 352 cpv. 3 CPP).

2.3

Riguardo alla

condizione di non aver subito condanne, va rilevato che simile requisito, già

previsto dal previgente art. 27 cpv. 1 lett. a LesPubb, è contemplato sia a

livello federale che cantonale per l'esercizio di altre professioni soggette ad

un regime autorizzativo. L'art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) stabilisce

infatti che, per poter essere iscritto nel registro cantonale degli avvocati, l'avvocato

deve (tra l'altro) non aver subìto condanne penali pronunciate per fatti

incompatibili con la professione di avvocato, salvo che tali condanne non

figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati (cfr.

pure art. 8 lett. a della legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre

2002; LAvv; RL 951.100). Dal canto suo, l'art. 22 cpv. 2 lett. b della legge

sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100) sancisce che, per essere

iscritto nel registro dei notai, il candidato deve (tra l'altro) non essere

stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati

intenzionali contrari alla dignità della professione (cfr. pure art. 3 lett. b

del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015; RN; RL 952.110). A sua volta, l'art.

8.

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge sull'esercizio delle professioni di

fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100) stabilisce che l'autorità di

vigilanza rilascia l'autorizzazione all'istante che (tra l'altro) gode di

ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile, ciò che non è il

caso, in particolare, di chi è stato condannato in Svizzera per reati

intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria

superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a

sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è stato

condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere

oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). A differenza delle

citate normative, l'art. 9 cpv. 1 lett. a Lear sembra invero far dipendere il

rifiuto dell'autorizzazione dalla mera sussistenza di una condanna per un reato

intenzionale. Dallo scopo della norma discende tuttavia che i reati

intenzionali cui la norma fa riferimento sono soltanto quelli che sono

incompatibili con la professione di gerente, tali cioè da far ritenere che

quest'ultimo non è in grado di garantire un corretto e diligente esercizio dell'attività,

senza il quale possono essere pregiudicati gli interessi, in particolare la

salute pubblica, tutelati dalla legge (cfr. STF 2C_860/2010 del 2 marzo 2011

consid. 3.2.1. e 3.2.3, 2C_627/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.4.1;

sentenza del Tribunale cantonale amministrativo di Zurigo [di seguito: sentenza

ZH] del 6 ottobre 2010 [VB.2010.00167] consid. 2.3 e 6.7.1; cfr. pure, mutatis

mutandis, DTF 137 II 425 consid. 6.1; STA 52.2013.588 del 4 settembre 2014

consid. 4). Lo si deduce anche dai reati menzionati nel Messaggio (cfr., supra,

consid. 2.2). Per contro, di principio irrilevante è se il reato in questione

sia stato commesso durante il lavoro o nel tempo libero (STF 2C_860/2010

citata, consid. 3.2.3; DTF 137 II 425 consid. 6.1). Affinché possa giustificare

il diniego dell'autorizzazione, il reato deve inoltre presentare una certa

gravità (DTF 137 II 425 consid. 6.1; sentenza ZH citata, consid. 2.3). In quest'ordine

di idee, l'art. 9 cpv. 2 Lear stabilisce appunto che l'autorità può discostarsi

da quanto previsto al cpv. 1 lett. a, ovvero rilasciare (rispettivamente non

revocare) l'autorizzazione qualora il reato sia da considerare di minore gravità.

Tale norma è chiara espressione del principio della proporzionalità. Nel

determinare se il comportamento in questione sia o meno compatibile con la

professione di gerente, l'autorità gode infatti di un ampio margine di

apprezzamento, che deve tuttavia esercitare nel rispetto del principio di

proporzionalità. Deve quindi considerare la natura dell'infrazione commessa e

la gravità del comportamento all'origine della condanna e porlo in relazione

con le qualità personali che richiede l'esercizio della professione di gerente.

La locuzione "consentire eccezioni alla lett. a"

non

si deve quindi intendere in senso stretto, cioè nel senso che l'autorità

possa prescindere dal diniego dell'autorizzazione soltanto eccezionalmente, ma

che - conformemente allo scopo della norma ed al principio di proporzionalità -

l'autorità debba sempre valutare se, tenuto conto di tutte le circostanze, la

condotta dell'interessato appaia così grave - nell'ottica di un corretto e

diligente esercizio dell'attività di gerente - da stare in un rapporto

ragionevole con il rifiuto (o la revoca) dell'autorizzazione. La natura e l'entità

della pena, pur non essendo decisive, hanno evidentemente un certo peso, come

ben si deduce dalla precisazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear, che permette di ritenere

di regola di minore gravità i reati sanzionati mediante decreto d'accusa.

Determinante resta comunque sempre una valutazione caso per caso, tenendo conto

di tutte le circostanze concrete (precedenti, ecc.).

3.

Il ricorrente

censura anzitutto la violazione della sua libertà economica. Inoltre contesta l'applicazione

del diritto e l'uso erroneo del potere di apprezzamento che l'art. 9 Lear

conferisce all'autorità decidente.

3.1

La libertà

economica, garantita dall'art. 27 cpv. 1 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), include in

particolare il libero accesso ad un'attività economica privata ed il suo

esercizio (cpv. 2). Essa protegge ogni attività economica privata esercitata a

titolo professionale e volta al conseguimento di un guadagno o di un reddito

(DTF 132 I 97 consid. 2.1; 131 I 133 consid. 4). Anche chi esercita la

professione di gerente può quindi di principio richiamarsi alla garanzia costituzionale

in parola (STF 2C_627/2009 citata 2.1). Come ogni libertà fondamentale, anche

la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni.

Giusta l'art. 36 Cost., le restrizioni devono avere una base legale (cpv. 1),

essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti

fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e

rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4). I Cantoni

possono dunque apportare delle restrizioni di polizia al diritto di esercitare

liberamente un'attività economica al fine di tutelare l'ordine pubblico, la

salute, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali come pure di

prevedere delle limitazioni fondate su motivi di politica sociale, a patto che

queste misure poggino su di una base legale e si limitino, conformemente al

principio di proporzionalità, a quanto ne-

cessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF 125 I

276, consid. 3a e riferimenti). La proporzionalità dev'essere data a livello

dei contenuti della norma stessa. Nella misura in cui essa conferisce

all'autorità un determinato potere di apprezzamento, proporzionale deve però

essere anche la sua applicazione al caso concreto (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I,

Berna 1994, pag. 417; Paul Richli,

Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Basilea 2007, pag.

95.

e segg.).

3.2

Come esposto in

narrativa, il Servizio autorizzazioni ha negato al ricorrente l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gerente a causa

della condanna penale subìta per guida in stato di inattitudine

(veicolo a motore, concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue).

Il contestato diniego è stato pronunciato in base agli art. 9 cpv. 1 lett. a

Lear e 74 lett. e RLear. Quest'ultimo

sancisce che è compito del gerente di

vigilare al rispetto dei divieti di

vendere bevande alcoliche a minori, di fumare in locali inadeguati e di

incoraggiare il consumo di bevande alcoliche.

Il ricorrente contesta

anzitutto che l'infrazione ascrittagli configuri un reato correlato all'esercizio

della professione di gerente, a maggior ragione che sarebbe avvenuta durante il

tempo libero. L'art. 9 cpv. 1 lett. a Lear sarebbe pertanto a priori

inapplicabile. La tesi non può essere seguita. Come accennato, il gerente è

responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica tanto all'interno

dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico

(art. 21a cpv. 1 Lear, art. 73 cpv. 1 RLear). A tale

scopo deve prendere tutte le misure necessarie affinché l'esercizio venga

gestito senza generare disturbi all'ordine pubblico (art. 21a cpv. 2 Lear, art.

83.

cpv. 1 RLear). In questo contesto, assume particolare rilevanza il rapporto

con le bevande alcoliche. Giusta l'art. 23 cpv. 1 Lear, il gerente non deve infatti

servire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni ed alle

persone che si trovano in stato di ebrietà. Oltre a dover mettere a

disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo

inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più

economica (art. 24 cpv. 1 Lear), al gerente è fatto divieto di incentivare il

consumo di alcol, ven-

dendo bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta

(happy-hour e 2x1), distribuendo bevande alcoliche a favore di persone

minorenni, come premio per la vincita di giochi organizzati, quali tombole,

lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi

analoghi, nonché impiegando personale il cui scopo è quello di incentivare il

maggior consumo di bevande alcoliche (art. 25 Lear). Ferme queste premesse, non

può dirsi che un reato correlato a un consumo eccessivo di alcol, qual è quello

della guida in stato di inattitudine/ebrietà, sia del tutto estraneo all'esercizio della professione di

gerente. È in effetti evidente che, tenuto conto degli scopi dell'autorizzazione

a condurre un esercizio pubblico, ravvisabili segnatamente nella protezione

(della salute) della clientela e, più in generale, nell'interesse pubblico ad

una gestione rispettabile ed affidabile, un consumo eccessivo di alcol è

suscettibile, a prescindere che avvenga durante il lavoro o nel tempo libero,

di influire sulla capacità del gerente di garantire una corretta conduzione. Da

questo profilo, si deve pertanto ritenere che l'infrazione commessa rientra di

principio tra i reati contemplati dall'art. 9 cpv. 1 lett. a Lear, disposto

che, da un lato, configura una sufficiente base legale per il diniego dell'autorizzazione

e, dall'altro, risponde ad un interesse pubblico preponderante, ossia

quello di impedire l'esercizio della professione a quegli operatori che, per i

reati commessi, non offrono sufficienti garanzie per una conduzione esente da

problemi. Ciò detto, occorre ancora valutare se, in concreto, il reato in

discussione giustifichi il controverso provvedimento, ovvero la proporzionalità

di quest'ultimo, di cui l'art. 9 cpv. 2 Lear è come detto espressione. In

concreto, la pena pecuniaria irrogata all'insorgente rientra nei limiti del

decreto d'accusa (45 < 180 aliquote giornaliere) e, da questo profilo, non

appare quindi di particolare gravità. Il Servizio autorizzazioni ha tuttavia

ritenuto, con l'avallo dell'Esecutivo cantonale, che fosse nondimeno

giustificato negare l'autorizzazione richiesta, poiché, come spiega in sede di

risposta (pag. 4), l'aver guidato in stato d'inattitudine con una

concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue non è considerabile

un reato di lieve entità, da qualsiasi punto si voglia giudicare la situazione.

Si tratta infatti, sottolinea l'autorità dipartimentale, di un delitto, punito

dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr con una pena

detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria, qualificato come infrazione grave dall'art. 16 cpv. 1 lett. b LCStr, concernente la revoca della

licenza. La tesi non è condivisibile. Senza voler sminuire la gravità del reato

stradale di cui si è reso colpevole il ricorrente, occorre(va) infatti

considerare che qui non si tratta(va) di sanzionare ulteriormente tale

comportamento, bensì di valutare se quest'ultimo fosse/sia tale da incrinare

l'affidamento della clientela e delle istituzioni nelle capacità dell'insorgente

di assicurare una gestione rispettabile ed

affidabile dell'esercizio pubblico per il quale ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione,

che comprende anche l'implementazione delle misure volte a combattere l'abuso

di alcol. Ora, in quest'ottica non si vede come un'unica condanna per guida in

stato di inattitudine/ebrietà, ancorché con una concentrazione qualificata di

alcol nell'alito (0.59 mg/l > 0.4 mg/l), sia suscettibile di fondare un tale

giudizio. Si tratta peraltro di un quantitativo che non lascia trasparire,

neppure il Servizio autorizzazioni lo pretende, un problema di dipendenza dall'alcol

(cfr. art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr). Ne deriva che, alla luce

delle concrete circostanze del caso, il precedente penale a carico del

ricorrente non poteva/può essere ritenuto un motivo sufficiente di diniego

della relativa autorizzazione professionale. L'avviso contrario del Servizio

autorizzazioni e del Governo è lesivo del principio di proporzionalità e, di

riflesso, della libertà economica dell'insorgente. Non può dunque essere

tutelato.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione dell'11

gennaio 2019 del Servizio autorizzazioni, ed il giudizio governativo che la

conferma. Non essendo addotti, né altrimenti rilevabili dall'incarto, altri

motivi ostativi, gli atti sono rinviati all'autorità dipartimentale affinché

rilasci l'autorizzazione richiesta.

4.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato rifonderà all'insorgente, patrocinato, congrue

ripetibili per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Di conseguenza, va

considerata priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 28 agosto 2019

(n. 4150) del Consiglio di Stato e la decisione dell'11 gennaio 2019 della Polizia

cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, sono annullate;

1.2

gli atti sono rinviati alla

Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, affinché

rilasci l'autorizzazione alla gerenza richiesta.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere