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Decisione

52.2019.489

Commessa pubblica. Offerta lacunosa completata a posteriori. Conformità dei prodotti offerti

25 maggio 2020Italiano21 min

suo, in sede di duplica, il Consorzio CV 1 ha seguito le tesi del committente circa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.489

Lugano

25

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 4 ottobre 2019 di

RI 1

RI 2

RI 3

RI

4

che compongono il Consorzio RI 1,

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 20 settembre 2019 dell'Ente

Ospedaliero Cantonale che in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione

delle prestazioni di progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in

esercizio di sale operatorie prefabbricate interne ha deliberato la commessa

al Consorzio CV 1, formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3;

ritenuto, in

fatto

A. Il 29 marzo 2019

l'Ente ospedaliero Cantonale (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il mandato

di progettazione esecutiva, nonché la fornitura, la posa e la messa in

esercizio di sale operatorie occorrenti presso tre ospedali regionali.

Nel capitolato il committente ha previsto la possibilità di presentare una

variante dell'offerta principale, secondo le seguenti modalità (capitolato,

pag. 13, pos. B-4.).

Ogni concorrente può presentare, oltre all'offerta

base, massimo una ulteriore offerta come variante.

Questa sarà presentata contemporaneamente all'offerta base, compilando una

copia della documentazione di gara in tutte le sue parti e indicando

chiaramente sulla prima pagina (accanto al nome del concorrente) la descrizione

della variante.

Varianti non presentate secondo queste indicazioni non saranno considerate.

Sullo stesso tema, più

avanti, alla pos. E-2.4. (Varianti e opzioni) il committente ha disposto quanto

segue:

E-2.4.1. Varianti

Il committente non richiede alcuna variante, resta

aperta la possibilità ai concorrenti di formulare una proposta alternativa,

vedi punto B-4.

E-2.4.2. Opzioni obbligatorie

Il concorrente ha il dovere di indicare in offerta

almeno una opzione per ciascuna delle seguenti tipologie di fornitura:

a)

configurazione hardware e software

del quadro comandi di sala;

b)

sistemi di ispezionabilità e

punibilità dei canali di ripresa.

E-2.4.3. Opzioni facoltative

Il concorrente ha la possibilità di indicare in

offerta una o più opzioni per ciascuna delle seguenti tipologie di fornitura;

a)

funzione di videoconferenza e

streaming;

b)

possibilità di gestione della

movimentazione dei tavoli operatori;

c)

materiali di rivestimento delle

sale operatorie;

d)

tipologie di rivestimento delle

porte di sala;

e)

sistemi di illuminazione generale

di sala e illuminazione ambientale;

f)

monitoraggio della qualità

dell'aria;

g)

portata utile ai bracci pensili;

h)

estensione delle garanzie sulle

tecnologie mediche;

i)

disponibilità a fornire gli

upgrade/aggiornamenti alle ultime versioni disponibili nel periodo di validità

del contratto.

Rispondendo alla

domanda di un concorrente in merito a come illustrare le opzioni facoltative,

con scritto del 24 aprile 2019 il committente ha precisato che i prezzi erano

da inserire nel modulo d'offerta, mentre per la descrizione ogni concorrente

avrebbe potuto allegare i dettagli delle proprie opzioni su un documento

separato da aggiungere al proprio dossier.

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella di fr. 11'739'496.10 del

Consorzio CV 1 formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3 e quella di fr. 11'146'950.-

del Consorzio RI 1, composto dalle imprese RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 (in seguito:

Consorzio RI 1). Queste due offerte sono state prese in considerazione dalla

stazione appaltante, mentre la terza è stata estromessa dalla gara poiché

incompleta.

C. In sede di valutazione

delle offerte, il committente ha posto per scritto numerose richieste di chiarimento

e di precisazione ai concorrenti, che hanno risposto, fornendo dettagli di cui

si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Dopo di che esso ha deliberato la commessa al Consorzio CV 1, giunto primo in

graduatoria con 575 punti.

D. Contro la predetta

decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio RI

1, posizionatosi secondo con 499 punti, chiedendo l'annullamento della delibera

con conseguente assegnazione della commessa in proprio favore, previa

esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria e conferimento dell'effetto

sospensivo al gravame. Dopo aver eccepito la violazione del proprio diritto di

essere sentito per non aver potuto accedere agli atti del concorso, il

ricorrente ha sostenuto che l'offerta del Consorzio aggiudicatario andava

esclusa poiché contemplava un prodotto non conforme alle esigenze tecniche

fissate dal committente. In particolare, il materiale di rivestimento delle

pareti non sarebbe l'acciaio nichel-cromo, come da capitolato.

E. All'accoglimento del

ricorso si è opposto l'EOC, il quale ha innanzitutto contestato la censura di

violazione del diritto di essere sentito, sostenendo di aver fornito al

ricorrente le informazioni utili per comprendere la valutazione delle offerte.

Per quanto attiene al prodotto proposto dall'aggiudicatario, esso ha precisato

che l'offerta prevedeva pareti per sale operatorie in acciaio inox e, soltanto

quale proposta alternativa, pareti in diverso materiale (Corian). Ha quindi aggiunto

che un approccio formalista dell'esame delle offerte avrebbe comportato

l'esclusione di quella del ricorrente, che presentava diverse anomalie rispetto

alle condizioni di gara.

F. Pure l'aggiudicatario

ha avversato il gravame, sostenendo di aver presentato un'offerta

corrispondente alle esigenze minime richieste dagli atti di gara. In

particolare, l'offerta prevedeva esplicitamente pannelli in acciaio inox,

mentre l'alternativa in Corian era da ritenere una variante.

G. Con la replica l'insorgente

ha avversato le tesi della committenza difendendo la conformità della propria

offerta alle condizioni enunciate dal bando. Dopo aver preso visione degli

atti, ha eccepito l'incompletezza dell'offerta del Consorzio CV 1, che non

sarebbe stata compilata correttamente in tutte le sue parti. Ha inoltre messo

in dubbio l'idoneità dell'aggiudicatario a eseguire la commessa, nonché quella

di un suo subappaltatore. In ogni caso, la valutazione delle offerte operata

dal committente e la relativa assegnazione dei punteggi sarebbe insostenibile.

H. Con la duplica, il

committente ha ribadito le proprie tesi con le precisazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso. Sulle ulteriori censure dell'insorgente circa

le difformità dell'offerta del Consorzio aggiudicatario, l'EOC, premettendo di

aver esercitato un certo margine di apprezzamento in considerazione della

complessità del progetto e nel rispetto del divieto di formalismo eccessivo, ha

confermato l'ammissibilità della stessa, ritenuta sufficientemente chiara e

precisa. Per il resto, ha contestato le tesi avversarie con argomenti che

verranno ripresi, ove occorra, nei seguenti considerandi.

Fatti

I. Dal canto

suo, in sede di duplica, il Consorzio CV 1 ha seguito le tesi del committente circa

la mancata conformità dell'offerta presentata dal ricorrente con alcune

esigenze stabilite negli atti di gara. In particolare, la stessa non

soddisferebbe i requisiti minimi richiesti in relazione alla fornitura di

carrelli ad aggancio porta-apparecchiature e allo spessore delle ante delle

porte di sala operatoria. Ha inoltre contestato di aver presentato un'offerta

incompleta o difettosa. Era semmai il Consorzio RI 1 a meritare l'esclusione

per una serie di omissioni e imprecisioni. Per il resto, ha avversato le

censure del ricorrente con motivi di cui si dirà, nella misura del necessario,

in appresso.

J. Delle ulteriori

prese di posizione delle parti si riferirà, laddove utile, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al

concorso, i membri del Consorzio RI 1 sono senz'altro legittimati a contestare l'assegnazione

della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv.

1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere

all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita

dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con

sufficiente cognizione di causa.

1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua

versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria

della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20

febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).

Considerandi

2.

La censura di

violazione del diritto di essere sentito sollevata dal ricorrente per non aver

avuto accesso agli atti del concorso cade nel vuoto: la visione

dell'incartamento e l'ampia possibilità di esprimersi dinanzi a questo

Tribunale hanno infatti sanato ogni eventuale lesione dei suoi diritti di parte.

3.

3.1. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione

per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1

cpv. 3 lett. b e c CIAP). Al momento della loro apertura le offerte devono

quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle

condizioni stabilite dal bando di concorso e

della relativa documentazione di gara. Il capitolato d'offerta, sottolinea

l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni

sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali

analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Questo, in

particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra

loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più

vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate

in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente

all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte,

chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/

Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).

Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità

può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle

regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato

d'appalto, segnatamente la mancanza di prezzi unitari o di prezzi a corpo (art.

42.

lett. d RLCPubb/CIAP), sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono

alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il

principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di

formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF

2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008

consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n.

47.

pag. 158 segg.; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2013.2 del 24 aprile

2013.

consid. 2.2; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.2

Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non

possono più essere rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17; STA

52.2017.373

del 26 febbraio 2018 consid. 3.2). Tale principio discende dal

divieto di negoziazioni stabilito all'art. 11 lett. c CIAP. Eccezioni a questa

regola sono ammesse soltanto in caso di involontari

errori aritmetici e di scrittura, che possono essere rettificati dal

committente (art. 42 cpv. 2 e 47 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la facoltà di chiedere ai

concorrenti spiegazioni e delucidazioni sul contenuto dell'offerta. Tale possibilità

va comunque riservata a chiarire aspetti dell'offerta e non può invece condurre

a una modifica della stessa (Etienne

Poltier, Droit des marchés publics, Berna 2014, n.354; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo

2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno comunque salvaguardati il principio

della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza (STA

52.2007.214

del 17 ottobre 2007 consid. 2).

4.

Secondo l'insorgente,

l'offerta del Consorzio aggiudicatario avrebbe meritato l'esclusione, tra gli

altri motivi, per aver propo-

sto pareti rivestite di un materiale diverso da quello richiesto dalla stazione

appaltante.

4.1

Il capitolato

d'appalto alle pos. E-6. segg. descriveva gli elementi necessari alla

realizzazione dell'opera e indicava le caratteristiche tecniche e

prestazionali, da intendersi quali requisiti indicativi minimi del livello

qualitativo delle soluzioni attese. Caratteristiche migliori avrebbero contribuito

alla valutazione complessiva dell'offerta, dal punto di vista qualitativo (cfr.

pos. E-6., pag. 40).

Per quanto attiene ai pannelli di rivestimento delle pareti della sale

operatorie, la pos. E-6.2.2. stabiliva che:

I pannelli di rivestimento devono essere

preformati a guscio semplice con bordo smussato, risvoltati sui quattro lati

del perimetro. Il materiale di rivestimento deve essere acciaio nichel-cromo,

con spessore almeno pari a 8/10 mm applicato su lastra di cartongesso di

irrigidimento di spessore non inferiore a 15 mm. […]

Tale disposizione

sembra imporre in maniera vincolante l'utilizzo dell'acciaio nichel-cromo quale

materiale di rivestimento. Ciò appare tuttavia poco compatibile con la

possibilità concessa ai concorrenti di proporre un'opzione facoltativa sui

materiali di rivestimento (cfr. pos. E-2.4.3. lett. c, supra consid. A).

Opzione facoltativa che essi potevano proporre esponendo il relativo prezzo,

senza ulteriori precisazioni, in uno spazio del modulo di offerta (allegato 8,

pag. 9) accanto al codice E-2.4.3.c e alla voce Materiali di rivestimento

sale operatorie. I prezzi delle opzioni alternative non andavano a sommarsi

al totale dell'offerta.

4.2

La questione di sapere se il committente poteva prendere in considerazione

materiali diversi dall'acciaio nichel-cromo può rimanere irrisolta, visto che

la decisione non può comunque essere tutelata per i motivi che seguono.

4.2.1

Come emerge dagli atti, il Consorzio aggiudicatario ha effettivamente previsto

nella propria offerta la fornitura di pareti prefabbricate con rivestimento in

acciaio inox. Tale materiale è infatti indicato nel questionario tecnico

allegato al modulo d'offerta (5b). Nella sua relazione tecnica illustrativa, esso

ha indicato che il rivestimento della sala operatoria

verrà eseguito

utilizzando pannelli di tamponamento realizzati in acciaio inox AISI 304 o in

alternativa con pannelli autoportanti da 12 mm di spessore in Corian Dupont®,

materiale che eccelle in termini di lavorabilità sanificabilità e durevolezza

nel tempo, (opzione facoltativa). Ciò è poi stato ulteriormente confermato

dallo stesso Consorzio CV 1, che in risposta ad una domanda del committente ha

specificato che nell'offerta sono state proposte pareti di rivestimento in

acciaio INOX verniciato, come opzione facoltativa sono state proposte pareti

con finitura in Corian 12 mm Dow Dupont.

Nell'offerta, in relazione alla predetta opzione facoltativa, l'aggiudicatario

ha quindi esposto un prezzo di fr. 20'559.61 per sala.

4.2.2

Ora, dal rapporto di valutazione allestito dal committente risulta che ai

fini dell'assegnazione del punteggio è stato preso in considerazione unicamente

il rivestimento in materiale Corian. La stazione appaltante ha infatti inserito

i dati tecnici forniti dall'uno e dall'altro consorzio concorrente in una

tabella comparativa, modificando tuttavia quelli dichiarati nell'offerta

originale del Consorzio CV 1 in relazione alle tre voci riguardanti il

rivestimento delle pareti. Queste informazioni fornite dal Consorzio CV 1 nel

questionario tecnico, sono state così adattate dal committente:

Unità di misura

Requisiti minimi

Questionario tecnico CV 1

Rapporto di valutazione

tipologia del materiale di rivestimento e spessore

Mm/10

8.

Si, 0.8 mm acciaio inox AISI 304 accoppiato su cartongesso da 18mm

Corian 12 mm

spessore totale del pannello di rivestimento

mm

15.

Si, 19 mm

Corian 12 mm

spessore minimo della termolaccatura

Micrometri

60.

> 60 micron

Corian 12 mm

Le modalità con cui

l'offerta del Consorzio CV 1 è stata valutata, tenendo conto di questa opzione

facoltativa, non sono del tutto chiare. Infatti, il prezzo che l'aggiudicatario

ha esposto per quest'alternativa non ha inciso su quello globale dell'offerta,

che è rimasto invariato nei dati utilizzati dalla stazione appaltante ai fini

della sua valutazione. Nemmeno è chiaro se si tratti di un sovrapprezzo o se la

cifra indicata avrebbe dovuto sostituirsi a un'altra posta del modulo

d'offerta. Gli atti di gara non lo specificavano. Queste carenze

nell'impostazione del bando rendono di fatto impossibile un'aggiudicazione

rispettosa dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra

concorrenti che reggono il diritto degli appalti pubblici. Già per questa

ragione il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. In ogni caso,

entrambe le offerte dovevano essere scartate per i motivi che seguono.

5.

Secondo il

ricorrente, l'aggiudicatario non ha presentato un'offerta completa, avendo

omesso di riempire alcuni spazi del modulo.

5.1

Il modulo di offerta consisteva in nove pagine in cui i concorrenti

dovevano indicare prezzi unitari e totali per le singole prestazioni, suddivise

sui tre ospedali interessati dalla commessa. Quello del Consorzio

aggiudicatario presentava molteplici spazi vuoti laddove occorreva indicare

prezzi unitari e totali (allegato 8, pos. E-6.8.1; E-6.8.3-6.9.2 in relazione a

tutti e tre gli ospedali).

CODICE

FORNITURA E POSA

U.M.

Q

P.U. (CHF)

TOTALE (CHF)

E-6.8

STATIVI PENSILI PER ANESTESIA, CHIRURGIA E SUPPORTO

MONITOR

98'041.75

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

4.

E-6.8.2

Stativo pensile per anestesia

1.

98'041.75

98'041.75

E-6.8.3

Stativo pensile per chirurgia open e laparoscopica

1.

E-6.8.3.1

Carelli di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido

1.

E-6.8.4

Stativo pensile per chirurgia laparoscopica specialistica

1.

E-6.8.5

Braccio porta monitor

3.

E-6.9

LAMPADE SCIALITICHE E TELECAMERE CHIRURGICA ESTERNA

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

1.

E-6.9.1

Sistema scialitico con due corpi lampada

1.

E-6.9.2

Telecamera chirurgica esterna su braccio dedicato

1.

Con l'offerta,

l'aggiudicatario ha inoltrato un supplemento all'allegato 8, ossia un

fascicolo di 109 pagine contenenti i costi dettagliati dell'offerta,

precisando che essendo tali informazioni più dettagliate del necessario, non

era possibile integrarle nel modello del committente.

5.2

In sede di valutazione delle offerte, il committente ha interpellato il

Consorzio CV 1 per scritto. Tra le tante domande poste, esso gli ha chiesto di

precisare le differenti posizioni, così come richiesto nel modulo d'offerta, in

particolare di indicare la corrispondenza tra le posizioni E-6.8.1-6.9.2

e quanto figura sull'offerta di dettaglio.

A questa richiesta il Consorzio CV 1 ha dato seguito indicando in una

tabella, ricalcante il modulo d'offerta, i prezzi unitari e totali delle

posizioni precedentemente lasciate in bianco. Ha quindi ripartito la cifra di

fr. 98'041.75 inizialmente inserita alla pos. E-6.8.2 come segue:

CODICE

FORNITURA E POSA

U.M.

Q

P.U. (CHF)

TOTALE (CHF)

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

4.

1'110.-

4'440.-

E-6.8.2

Stativo pensile per anestesia

1.

12'161.-

12'161.-

E-6.8.3

Stativo pensile per chirurgia open e laparoscopica

1.

8'671.-

8'671.-

E-6.8.3.1

Carelli di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido

1.

2'650.-

2'650.-

E-6.8.4

Stativo pensile per chirurgia laparoscopica specialistica

1.

8'671.-

8'671.-

E-6.8.5

Braccio porta monitor

3.

7'180.-

21'540.-

E-6.8.1

Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili

1.

1'110.-

1'110.-

E-6.9.1

Sistema scialitico con due corpi lampada

1.

29'148.75

29'148.75

E-6.9.2

Telecamera chirurgica esterna su braccio dedicato

1.

9'650.-

9'650.-

TOTALE

98'041.75

5.3

Il committente,

andando oltre alla sua facoltà di indagine, ha così dato la possibilità

all'aggiudicatario di completare e modificare la propria offerta inserendo i

prezzi delle posizioni mancanti e ritoccando quello esposto in relazione alla

pos. 6.8.2. Benché ciò non abbia comportato alcuna variazione del prezzo

complessivo, tale emendamento non può essere tollerato. L'offerta era infatti

incompleta e andava estromessa. Lo imponevano le norme applicabili (art. 40

cpv. 1 e 42 lett. d RLCPubb/CIAP) e le condizioni di gara, che esigevano la

trasmissione del capitolato debitamente compilato in tutte le sue parti e

controfirmato dove richiesto e che sancivano espressamente l'esclusione dell'offerta

in caso di mancanza di prezzi unitari (pos. B-2, pag. 11 e foglio di

correzione, pag. 3). Una simile conclusione non viola il divieto di formalismo

eccessivo. La mancata esposizione di molteplici prezzi e l'inserimento di un

allegato supplementare con l'indicazione dei costi in modo diverso da quello

imposto dalla committenza costituiscono un grave vizio che non poteva essere in

alcun modo sanato. Tanto più che lo scambio di corrispondenza successivo

all'apertura delle offerte ha dimostrato, da un lato, che così come presentata

l'offerta dell'aggiudicatario non era per nulla chiara e comprensibile,

dall'altro, che quest'ultimo era perfettamente in grado di compilare il modulo

d'offerta nelle modalità prescritte, come ha fatto successivamente. Nemmeno

l'importanza e la complessità del progetto permettono di soprassedere su questi

vizi, per nulla irrilevanti. Lo esigono anche qui i

principi della trasparenza e della parità di trattamento. Infine, si deve

rilevare che la necessità di esporre tutti i prezzi secondo le modalità

richieste dal committente era data anche da quanto stabilito alla pos. E-3.2,

secondo cui i prezzi unitari che compongono il prezzo a corpo nel modulo di

offerta di cui all'allegato 8 sono da intendersi validi per la determinazione

del prezzo di migliorie richieste dal committente e/o per eventuali ampliamenti

del mandato ad ulteriori forniture e realizzazioni.

6.

Resta da

esaminare se la commessa può essere aggiudicata al Consorzio insorgente. Al

proposito, il committente e il deliberatario hanno sostenuto che i prodotti

offerti non soddisfano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di

gara.

6.1

La pos. E-6.8.3. del capitolato d'appalto descriveva le caratteristiche

tecniche del pensile per chirurgia open e laparoscopia. Tra queste era

menzionata l'esigenza di un carrello di sostegno apparecchiature ad aggancio

rapido con ripiani interscambiabili. Requisito che era riportato anche nel

questionario tecnico, in cui il ricorrente ha indicato che non avrebbe fornito tale

componente con queste caratteristiche, apponendo "no" nell'apposito

spazio. Nel modulo d'offerta, alla pos. E-6.8.3.1 (carrelli di sostegno

apparecchiature ad aggancio rapido) esso ha quindi esposto il prezzo di fr.

910.-.

A questo proposito, la stazione appaltante ha chiesto per scritto al Consorzio RI

1.

di confermare che il braccio per la chirurgia sarà dotato di un sistema di

aggancio rapido per carrello e di allegare la relativa documentazione oltre

a precisare eventuali impatti sull'offerta. In risposta, il ricorrente ha affermato

quanto segue:

Il carrello (6) per il braccio di chirurgia avrà un costo di 3'390.-

CHF (Offerto nella prima fase carrello per 910.- CHF) vale a dire costi

supplementari di 2'480.- CHF (nei costi inclusi sono il carrello, presa

multifunzionale e cablaggio interno del carrello). La piastra d'aggancio rapido

del carrello al pensile costa 1'000.-, il carrello sarà agganciato ma non

sollevato. […]

È pertanto evidente che

l'insorgente ha modificato la propria offerta, che su questo punto non

rispettava i requisiti richiesti, proponendo un altro prodotto e modificando il

prezzo corrispondente. Già per questo motivo, anche l'offerta del Consorzio RI

1.

doveva essere esclusa.

6.2

Nemmeno le porte

di sala operatoria proposte dall'insorgente erano conformi alle esigenze del

capitolato, che poneva quale requisito uno spessore minimo delle ante di 45 mm

(pos. E-6.6.1 segg.). Quelle del Consorzio RI 1, di soli 40 mm, non possono

essere ritenute conformi. La precisa disposizione formulata dalla stazione

appaltante non ammetteva valori inferiori (cfr. anche la premessa alla pos. E-6,

supra consid. 4.1). La commessa non può pertanto essere aggiudicata al

ricorrente pure per questo motivo.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata

annullata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure

proposte dalle parti.

8.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta alla

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

9.

La tassa di

giustizia è posta a carico delle parti proporzionalmente al reciproco grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza la decisione del 20 settembre 2019 con cui l'Ente Ospedaliero

Cantonale ha aggiudicato le prestazioni di

progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale

operatorie prefabbricate interne al Consorzio CV 1 è annullata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 7'500.- è posta a carico dell'insorgente, del Consorzio CV 1 e

dell'Ente Ospedaliero Cantonale in ragione di fr. 2'500.- ciascuno. Al

Consorzio ricorrente viene restituito l'anticipo spese versato in eccesso dai

suoi membri. Le ripetibili sono compensate.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f. LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera