52.2019.489
Commessa pubblica. Offerta lacunosa completata a posteriori. Conformità dei prodotti offerti
25 maggio 2020Italiano21 min
suo, in sede di duplica, il Consorzio CV 1 ha seguito le tesi del committente circa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2019.489
Lugano
25
maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 4 ottobre 2019 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI
4
che compongono il Consorzio RI 1,
patrocinate
da: PA 1
contro
la decisione del 20 settembre 2019 dell'Ente
Ospedaliero Cantonale che in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione
delle prestazioni di progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in
esercizio di sale operatorie prefabbricate interne ha deliberato la commessa
al Consorzio CV 1, formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 marzo 2019
l'Ente ospedaliero Cantonale (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il mandato
di progettazione esecutiva, nonché la fornitura, la posa e la messa in
esercizio di sale operatorie occorrenti presso tre ospedali regionali.
Nel capitolato il committente ha previsto la possibilità di presentare una
variante dell'offerta principale, secondo le seguenti modalità (capitolato,
pag. 13, pos. B-4.).
Ogni concorrente può presentare, oltre all'offerta
base, massimo una ulteriore offerta come variante.
Questa sarà presentata contemporaneamente all'offerta base, compilando una
copia della documentazione di gara in tutte le sue parti e indicando
chiaramente sulla prima pagina (accanto al nome del concorrente) la descrizione
della variante.
Varianti non presentate secondo queste indicazioni non saranno considerate.
Sullo stesso tema, più
avanti, alla pos. E-2.4. (Varianti e opzioni) il committente ha disposto quanto
segue:
E-2.4.1. Varianti
Il committente non richiede alcuna variante, resta
aperta la possibilità ai concorrenti di formulare una proposta alternativa,
vedi punto B-4.
E-2.4.2. Opzioni obbligatorie
Il concorrente ha il dovere di indicare in offerta
almeno una opzione per ciascuna delle seguenti tipologie di fornitura:
a)
configurazione hardware e software
del quadro comandi di sala;
b)
sistemi di ispezionabilità e
punibilità dei canali di ripresa.
E-2.4.3. Opzioni facoltative
Il concorrente ha la possibilità di indicare in
offerta una o più opzioni per ciascuna delle seguenti tipologie di fornitura;
a)
funzione di videoconferenza e
streaming;
b)
possibilità di gestione della
movimentazione dei tavoli operatori;
c)
materiali di rivestimento delle
sale operatorie;
d)
tipologie di rivestimento delle
porte di sala;
e)
sistemi di illuminazione generale
di sala e illuminazione ambientale;
f)
monitoraggio della qualità
dell'aria;
g)
portata utile ai bracci pensili;
h)
estensione delle garanzie sulle
tecnologie mediche;
i)
disponibilità a fornire gli
upgrade/aggiornamenti alle ultime versioni disponibili nel periodo di validità
del contratto.
Rispondendo alla
domanda di un concorrente in merito a come illustrare le opzioni facoltative,
con scritto del 24 aprile 2019 il committente ha precisato che i prezzi erano
da inserire nel modulo d'offerta, mentre per la descrizione ogni concorrente
avrebbe potuto allegare i dettagli delle proprie opzioni su un documento
separato da aggiungere al proprio dossier.
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella di fr. 11'739'496.10 del
Consorzio CV 1 formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3 e quella di fr. 11'146'950.-
del Consorzio RI 1, composto dalle imprese RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 (in seguito:
Consorzio RI 1). Queste due offerte sono state prese in considerazione dalla
stazione appaltante, mentre la terza è stata estromessa dalla gara poiché
incompleta.
C. In sede di valutazione
delle offerte, il committente ha posto per scritto numerose richieste di chiarimento
e di precisazione ai concorrenti, che hanno risposto, fornendo dettagli di cui
si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Dopo di che esso ha deliberato la commessa al Consorzio CV 1, giunto primo in
graduatoria con 575 punti.
D. Contro la predetta
decisione è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio RI
1, posizionatosi secondo con 499 punti, chiedendo l'annullamento della delibera
con conseguente assegnazione della commessa in proprio favore, previa
esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria e conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame. Dopo aver eccepito la violazione del proprio diritto di
essere sentito per non aver potuto accedere agli atti del concorso, il
ricorrente ha sostenuto che l'offerta del Consorzio aggiudicatario andava
esclusa poiché contemplava un prodotto non conforme alle esigenze tecniche
fissate dal committente. In particolare, il materiale di rivestimento delle
pareti non sarebbe l'acciaio nichel-cromo, come da capitolato.
E. All'accoglimento del
ricorso si è opposto l'EOC, il quale ha innanzitutto contestato la censura di
violazione del diritto di essere sentito, sostenendo di aver fornito al
ricorrente le informazioni utili per comprendere la valutazione delle offerte.
Per quanto attiene al prodotto proposto dall'aggiudicatario, esso ha precisato
che l'offerta prevedeva pareti per sale operatorie in acciaio inox e, soltanto
quale proposta alternativa, pareti in diverso materiale (Corian). Ha quindi aggiunto
che un approccio formalista dell'esame delle offerte avrebbe comportato
l'esclusione di quella del ricorrente, che presentava diverse anomalie rispetto
alle condizioni di gara.
F. Pure l'aggiudicatario
ha avversato il gravame, sostenendo di aver presentato un'offerta
corrispondente alle esigenze minime richieste dagli atti di gara. In
particolare, l'offerta prevedeva esplicitamente pannelli in acciaio inox,
mentre l'alternativa in Corian era da ritenere una variante.
G. Con la replica l'insorgente
ha avversato le tesi della committenza difendendo la conformità della propria
offerta alle condizioni enunciate dal bando. Dopo aver preso visione degli
atti, ha eccepito l'incompletezza dell'offerta del Consorzio CV 1, che non
sarebbe stata compilata correttamente in tutte le sue parti. Ha inoltre messo
in dubbio l'idoneità dell'aggiudicatario a eseguire la commessa, nonché quella
di un suo subappaltatore. In ogni caso, la valutazione delle offerte operata
dal committente e la relativa assegnazione dei punteggi sarebbe insostenibile.
H. Con la duplica, il
committente ha ribadito le proprie tesi con le precisazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso. Sulle ulteriori censure dell'insorgente circa
le difformità dell'offerta del Consorzio aggiudicatario, l'EOC, premettendo di
aver esercitato un certo margine di apprezzamento in considerazione della
complessità del progetto e nel rispetto del divieto di formalismo eccessivo, ha
confermato l'ammissibilità della stessa, ritenuta sufficientemente chiara e
precisa. Per il resto, ha contestato le tesi avversarie con argomenti che
verranno ripresi, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Fatti
I. Dal canto
suo, in sede di duplica, il Consorzio CV 1 ha seguito le tesi del committente circa
la mancata conformità dell'offerta presentata dal ricorrente con alcune
esigenze stabilite negli atti di gara. In particolare, la stessa non
soddisferebbe i requisiti minimi richiesti in relazione alla fornitura di
carrelli ad aggancio porta-apparecchiature e allo spessore delle ante delle
porte di sala operatoria. Ha inoltre contestato di aver presentato un'offerta
incompleta o difettosa. Era semmai il Consorzio RI 1 a meritare l'esclusione
per una serie di omissioni e imprecisioni. Per il resto, ha avversato le
censure del ricorrente con motivi di cui si dirà, nella misura del necessario,
in appresso.
J. Delle ulteriori
prese di posizione delle parti si riferirà, laddove utile, più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al
concorso, i membri del Consorzio RI 1 sono senz'altro legittimati a contestare l'assegnazione
della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv.
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita
dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con
sufficiente cognizione di causa.
1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua
versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria
della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).
Considerandi
2.
La censura di
violazione del diritto di essere sentito sollevata dal ricorrente per non aver
avuto accesso agli atti del concorso cade nel vuoto: la visione
dell'incartamento e l'ampia possibilità di esprimersi dinanzi a questo
Tribunale hanno infatti sanato ogni eventuale lesione dei suoi diritti di parte.
3.
3.1. Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione
per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1
cpv. 3 lett. b e c CIAP). Al momento della loro apertura le offerte devono
quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle
condizioni stabilite dal bando di concorso e
della relativa documentazione di gara. Il capitolato d'offerta, sottolinea
l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni
sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali
analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Questo, in
particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra
loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più
vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate
in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente
all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte,
chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/
Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).
Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità
può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle
regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato
d'appalto, segnatamente la mancanza di prezzi unitari o di prezzi a corpo (art.
42.
lett. d RLCPubb/CIAP), sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono
alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il
principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di
formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF
2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008
consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n.
47.
pag. 158 segg.; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2013.2 del 24 aprile
2013.
consid. 2.2; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
3.2
Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non
possono più essere rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17; STA
52.2017.373
del 26 febbraio 2018 consid. 3.2). Tale principio discende dal
divieto di negoziazioni stabilito all'art. 11 lett. c CIAP. Eccezioni a questa
regola sono ammesse soltanto in caso di involontari
errori aritmetici e di scrittura, che possono essere rettificati dal
committente (art. 42 cpv. 2 e 47 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la facoltà di chiedere ai
concorrenti spiegazioni e delucidazioni sul contenuto dell'offerta. Tale possibilità
va comunque riservata a chiarire aspetti dell'offerta e non può invece condurre
a una modifica della stessa (Etienne
Poltier, Droit des marchés publics, Berna 2014, n.354; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo
2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno comunque salvaguardati il principio
della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza (STA
52.2007.214
del 17 ottobre 2007 consid. 2).
4.
Secondo l'insorgente,
l'offerta del Consorzio aggiudicatario avrebbe meritato l'esclusione, tra gli
altri motivi, per aver propo-
sto pareti rivestite di un materiale diverso da quello richiesto dalla stazione
appaltante.
4.1
Il capitolato
d'appalto alle pos. E-6. segg. descriveva gli elementi necessari alla
realizzazione dell'opera e indicava le caratteristiche tecniche e
prestazionali, da intendersi quali requisiti indicativi minimi del livello
qualitativo delle soluzioni attese. Caratteristiche migliori avrebbero contribuito
alla valutazione complessiva dell'offerta, dal punto di vista qualitativo (cfr.
pos. E-6., pag. 40).
Per quanto attiene ai pannelli di rivestimento delle pareti della sale
operatorie, la pos. E-6.2.2. stabiliva che:
I pannelli di rivestimento devono essere
preformati a guscio semplice con bordo smussato, risvoltati sui quattro lati
del perimetro. Il materiale di rivestimento deve essere acciaio nichel-cromo,
con spessore almeno pari a 8/10 mm applicato su lastra di cartongesso di
irrigidimento di spessore non inferiore a 15 mm. […]
Tale disposizione
sembra imporre in maniera vincolante l'utilizzo dell'acciaio nichel-cromo quale
materiale di rivestimento. Ciò appare tuttavia poco compatibile con la
possibilità concessa ai concorrenti di proporre un'opzione facoltativa sui
materiali di rivestimento (cfr. pos. E-2.4.3. lett. c, supra consid. A).
Opzione facoltativa che essi potevano proporre esponendo il relativo prezzo,
senza ulteriori precisazioni, in uno spazio del modulo di offerta (allegato 8,
pag. 9) accanto al codice E-2.4.3.c e alla voce Materiali di rivestimento
sale operatorie. I prezzi delle opzioni alternative non andavano a sommarsi
al totale dell'offerta.
4.2
La questione di sapere se il committente poteva prendere in considerazione
materiali diversi dall'acciaio nichel-cromo può rimanere irrisolta, visto che
la decisione non può comunque essere tutelata per i motivi che seguono.
4.2.1
Come emerge dagli atti, il Consorzio aggiudicatario ha effettivamente previsto
nella propria offerta la fornitura di pareti prefabbricate con rivestimento in
acciaio inox. Tale materiale è infatti indicato nel questionario tecnico
allegato al modulo d'offerta (5b). Nella sua relazione tecnica illustrativa, esso
ha indicato che il rivestimento della sala operatoria
verrà eseguito
utilizzando pannelli di tamponamento realizzati in acciaio inox AISI 304 o in
alternativa con pannelli autoportanti da 12 mm di spessore in Corian Dupont®,
materiale che eccelle in termini di lavorabilità sanificabilità e durevolezza
nel tempo, (opzione facoltativa). Ciò è poi stato ulteriormente confermato
dallo stesso Consorzio CV 1, che in risposta ad una domanda del committente ha
specificato che nell'offerta sono state proposte pareti di rivestimento in
acciaio INOX verniciato, come opzione facoltativa sono state proposte pareti
con finitura in Corian 12 mm Dow Dupont.
Nell'offerta, in relazione alla predetta opzione facoltativa, l'aggiudicatario
ha quindi esposto un prezzo di fr. 20'559.61 per sala.
4.2.2
Ora, dal rapporto di valutazione allestito dal committente risulta che ai
fini dell'assegnazione del punteggio è stato preso in considerazione unicamente
il rivestimento in materiale Corian. La stazione appaltante ha infatti inserito
i dati tecnici forniti dall'uno e dall'altro consorzio concorrente in una
tabella comparativa, modificando tuttavia quelli dichiarati nell'offerta
originale del Consorzio CV 1 in relazione alle tre voci riguardanti il
rivestimento delle pareti. Queste informazioni fornite dal Consorzio CV 1 nel
questionario tecnico, sono state così adattate dal committente:
Unità di misura
Requisiti minimi
Questionario tecnico CV 1
Rapporto di valutazione
tipologia del materiale di rivestimento e spessore
Mm/10
8.
Si, 0.8 mm acciaio inox AISI 304 accoppiato su cartongesso da 18mm
Corian 12 mm
spessore totale del pannello di rivestimento
mm
15.
Si, 19 mm
Corian 12 mm
spessore minimo della termolaccatura
Micrometri
60.
> 60 micron
Corian 12 mm
Le modalità con cui
l'offerta del Consorzio CV 1 è stata valutata, tenendo conto di questa opzione
facoltativa, non sono del tutto chiare. Infatti, il prezzo che l'aggiudicatario
ha esposto per quest'alternativa non ha inciso su quello globale dell'offerta,
che è rimasto invariato nei dati utilizzati dalla stazione appaltante ai fini
della sua valutazione. Nemmeno è chiaro se si tratti di un sovrapprezzo o se la
cifra indicata avrebbe dovuto sostituirsi a un'altra posta del modulo
d'offerta. Gli atti di gara non lo specificavano. Queste carenze
nell'impostazione del bando rendono di fatto impossibile un'aggiudicazione
rispettosa dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra
concorrenti che reggono il diritto degli appalti pubblici. Già per questa
ragione il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. In ogni caso,
entrambe le offerte dovevano essere scartate per i motivi che seguono.
5.
Secondo il
ricorrente, l'aggiudicatario non ha presentato un'offerta completa, avendo
omesso di riempire alcuni spazi del modulo.
5.1
Il modulo di offerta consisteva in nove pagine in cui i concorrenti
dovevano indicare prezzi unitari e totali per le singole prestazioni, suddivise
sui tre ospedali interessati dalla commessa. Quello del Consorzio
aggiudicatario presentava molteplici spazi vuoti laddove occorreva indicare
prezzi unitari e totali (allegato 8, pos. E-6.8.1; E-6.8.3-6.9.2 in relazione a
tutti e tre gli ospedali).
CODICE
FORNITURA E POSA
U.M.
Q
P.U. (CHF)
TOTALE (CHF)
E-6.8
STATIVI PENSILI PER ANESTESIA, CHIRURGIA E SUPPORTO
MONITOR
98'041.75
E-6.8.1
Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili
n°
4.
E-6.8.2
Stativo pensile per anestesia
n°
1.
98'041.75
98'041.75
E-6.8.3
Stativo pensile per chirurgia open e laparoscopica
n°
1.
E-6.8.3.1
Carelli di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido
n°
1.
E-6.8.4
Stativo pensile per chirurgia laparoscopica specialistica
n°
1.
E-6.8.5
Braccio porta monitor
n°
3.
E-6.9
LAMPADE SCIALITICHE E TELECAMERE CHIRURGICA ESTERNA
E-6.8.1
Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili
n°
1.
E-6.9.1
Sistema scialitico con due corpi lampada
n°
1.
E-6.9.2
Telecamera chirurgica esterna su braccio dedicato
n°
1.
Con l'offerta,
l'aggiudicatario ha inoltrato un supplemento all'allegato 8, ossia un
fascicolo di 109 pagine contenenti i costi dettagliati dell'offerta,
precisando che essendo tali informazioni più dettagliate del necessario, non
era possibile integrarle nel modello del committente.
5.2
In sede di valutazione delle offerte, il committente ha interpellato il
Consorzio CV 1 per scritto. Tra le tante domande poste, esso gli ha chiesto di
precisare le differenti posizioni, così come richiesto nel modulo d'offerta, in
particolare di indicare la corrispondenza tra le posizioni E-6.8.1-6.9.2
e quanto figura sull'offerta di dettaglio.
A questa richiesta il Consorzio CV 1 ha dato seguito indicando in una
tabella, ricalcante il modulo d'offerta, i prezzi unitari e totali delle
posizioni precedentemente lasciate in bianco. Ha quindi ripartito la cifra di
fr. 98'041.75 inizialmente inserita alla pos. E-6.8.2 come segue:
CODICE
FORNITURA E POSA
U.M.
Q
P.U. (CHF)
TOTALE (CHF)
E-6.8.1
Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili
n°
4.
1'110.-
4'440.-
E-6.8.2
Stativo pensile per anestesia
n°
1.
12'161.-
12'161.-
E-6.8.3
Stativo pensile per chirurgia open e laparoscopica
n°
1.
8'671.-
8'671.-
E-6.8.3.1
Carelli di sostegno apparecchiature ad aggancio rapido
n°
1.
2'650.-
2'650.-
E-6.8.4
Stativo pensile per chirurgia laparoscopica specialistica
n°
1.
8'671.-
8'671.-
E-6.8.5
Braccio porta monitor
n°
3.
7'180.-
21'540.-
E-6.8.1
Sistema di ancoraggio e piastra di ancoraggio elementi pensili
n°
1.
1'110.-
1'110.-
E-6.9.1
Sistema scialitico con due corpi lampada
n°
1.
29'148.75
29'148.75
E-6.9.2
Telecamera chirurgica esterna su braccio dedicato
n°
1.
9'650.-
9'650.-
TOTALE
98'041.75
5.3
Il committente,
andando oltre alla sua facoltà di indagine, ha così dato la possibilità
all'aggiudicatario di completare e modificare la propria offerta inserendo i
prezzi delle posizioni mancanti e ritoccando quello esposto in relazione alla
pos. 6.8.2. Benché ciò non abbia comportato alcuna variazione del prezzo
complessivo, tale emendamento non può essere tollerato. L'offerta era infatti
incompleta e andava estromessa. Lo imponevano le norme applicabili (art. 40
cpv. 1 e 42 lett. d RLCPubb/CIAP) e le condizioni di gara, che esigevano la
trasmissione del capitolato debitamente compilato in tutte le sue parti e
controfirmato dove richiesto e che sancivano espressamente l'esclusione dell'offerta
in caso di mancanza di prezzi unitari (pos. B-2, pag. 11 e foglio di
correzione, pag. 3). Una simile conclusione non viola il divieto di formalismo
eccessivo. La mancata esposizione di molteplici prezzi e l'inserimento di un
allegato supplementare con l'indicazione dei costi in modo diverso da quello
imposto dalla committenza costituiscono un grave vizio che non poteva essere in
alcun modo sanato. Tanto più che lo scambio di corrispondenza successivo
all'apertura delle offerte ha dimostrato, da un lato, che così come presentata
l'offerta dell'aggiudicatario non era per nulla chiara e comprensibile,
dall'altro, che quest'ultimo era perfettamente in grado di compilare il modulo
d'offerta nelle modalità prescritte, come ha fatto successivamente. Nemmeno
l'importanza e la complessità del progetto permettono di soprassedere su questi
vizi, per nulla irrilevanti. Lo esigono anche qui i
principi della trasparenza e della parità di trattamento. Infine, si deve
rilevare che la necessità di esporre tutti i prezzi secondo le modalità
richieste dal committente era data anche da quanto stabilito alla pos. E-3.2,
secondo cui i prezzi unitari che compongono il prezzo a corpo nel modulo di
offerta di cui all'allegato 8 sono da intendersi validi per la determinazione
del prezzo di migliorie richieste dal committente e/o per eventuali ampliamenti
del mandato ad ulteriori forniture e realizzazioni.
6.
Resta da
esaminare se la commessa può essere aggiudicata al Consorzio insorgente. Al
proposito, il committente e il deliberatario hanno sostenuto che i prodotti
offerti non soddisfano i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di
gara.
6.1
La pos. E-6.8.3. del capitolato d'appalto descriveva le caratteristiche
tecniche del pensile per chirurgia open e laparoscopia. Tra queste era
menzionata l'esigenza di un carrello di sostegno apparecchiature ad aggancio
rapido con ripiani interscambiabili. Requisito che era riportato anche nel
questionario tecnico, in cui il ricorrente ha indicato che non avrebbe fornito tale
componente con queste caratteristiche, apponendo "no" nell'apposito
spazio. Nel modulo d'offerta, alla pos. E-6.8.3.1 (carrelli di sostegno
apparecchiature ad aggancio rapido) esso ha quindi esposto il prezzo di fr.
910.-.
A questo proposito, la stazione appaltante ha chiesto per scritto al Consorzio RI
1.
di confermare che il braccio per la chirurgia sarà dotato di un sistema di
aggancio rapido per carrello e di allegare la relativa documentazione oltre
a precisare eventuali impatti sull'offerta. In risposta, il ricorrente ha affermato
quanto segue:
Il carrello (6) per il braccio di chirurgia avrà un costo di 3'390.-
CHF (Offerto nella prima fase carrello per 910.- CHF) vale a dire costi
supplementari di 2'480.- CHF (nei costi inclusi sono il carrello, presa
multifunzionale e cablaggio interno del carrello). La piastra d'aggancio rapido
del carrello al pensile costa 1'000.-, il carrello sarà agganciato ma non
sollevato. […]
È pertanto evidente che
l'insorgente ha modificato la propria offerta, che su questo punto non
rispettava i requisiti richiesti, proponendo un altro prodotto e modificando il
prezzo corrispondente. Già per questo motivo, anche l'offerta del Consorzio RI
1.
doveva essere esclusa.
6.2
Nemmeno le porte
di sala operatoria proposte dall'insorgente erano conformi alle esigenze del
capitolato, che poneva quale requisito uno spessore minimo delle ante di 45 mm
(pos. E-6.6.1 segg.). Quelle del Consorzio RI 1, di soli 40 mm, non possono
essere ritenute conformi. La precisa disposizione formulata dalla stazione
appaltante non ammetteva valori inferiori (cfr. anche la premessa alla pos. E-6,
supra consid. 4.1). La commessa non può pertanto essere aggiudicata al
ricorrente pure per questo motivo.
7.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata
annullata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure
proposte dalle parti.
8.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta alla
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
9.
La tassa di
giustizia è posta a carico delle parti proporzionalmente al reciproco grado di
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza la decisione del 20 settembre 2019 con cui l'Ente Ospedaliero
Cantonale ha aggiudicato le prestazioni di
progettazione esecutiva, fornitura, posa e messa in esercizio di sale
operatorie prefabbricate interne al Consorzio CV 1 è annullata.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 7'500.- è posta a carico dell'insorgente, del Consorzio CV 1 e
dell'Ente Ospedaliero Cantonale in ragione di fr. 2'500.- ciascuno. Al
Consorzio ricorrente viene restituito l'anticipo spese versato in eccesso dai
suoi membri. Le ripetibili sono compensate.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f. LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera