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Decisione

52.2019.515

Allontanamento dalla Svizzera - riduzione delle ripetibili

1 ottobre 2020Italiano13 min

sia accolto, in quanto la decisione impugnata sarebbe arbitraria e fondata su un

Source ti.ch

Incarto n.

52.2019.515

Lugano

1

ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 21 ottobre 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 16 ottobre 2019 (n. 4987) del

Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la decisione

di allontanamento dal territorio svizzero pronunciata nei suoi confronti il

20 settembre 2019 dall'Amministrazione federale delle dogane;

ritenuto, in

fatto

A. Il 12 settembre 2001

il cittadino indiano e iraniano RI 1 (1969) è entrato in Svizzera tramite un

visto turistico della durata di tre mesi per rendere visita alla cittadina

elvetica E__________ (1966), incinta, con la quale intendeva successivamente

convolare a nozze. Dalla loro relazione è nata, il 23 ottobre 2001, P__________.

Raccolto il preavviso favorevole dell'allora Ufficio federale degli stranieri,

l'11 febbraio 2002 il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di

dimora annuale fondato sull'allora vigente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita

l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS; RU 1986 1971) (casi

personali particolarmente rigorosi), sottoposto alla condizione di vivere

insieme a E__________, dalla cui unione sono nate, il 14 ottobre 2003, le

figlie __________ e __________.

B. Nel novembre 2003, RI

1 e E__________ si sono separati definitivamente. Il 6 febbraio 2006, il

Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere

il rinnovo del permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 31

marzo 2006 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata

confermata dalle varie autorità di ricorso adite e in ultima istanza anche dal

Tribunale federale.

C. Benché privo di una

valida autorizzazione di soggiorno, RI 1 non ha mai lasciato il suolo Svizzero

e nel corso degli anni ha a più riprese inoltrato delle domande d'asilo e di

rilascio di un permesso di dimora, poi sistematicamente respinte dalle varie

autorità interpellate. Nel nostro Paese egli ha poi più volte delinquito

rendendosi per lo più autore di furti all'interno di negozi.

Il 14 maggio 2019 egli ha quindi presentato una nuova domanda di rilascio di un

permesso di dimora per motivi umanitari dinanzi alle autorità del Canton

Lucerna, invocando l'esistenza di un caso di rigore.

D. Il 20 settembre 2019, mentre stava viaggiando in treno

verso __________, RI 1 è incappato in un controllo del Corpo delle

Guardie di confine. Constatato che questi era privo di un valido permesso di

soggiorno e risultava colpito da un divieto d'entrata in Svizzera, con decisione

di quel medesimo giorno l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha

pronunciato nei suoi confronti una decisione di allontanamento giusta l'art. 64

della legge federale legge federale

sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), poiché la sua presenza sul

nostro territorio costituiva una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici.

Al medesimo è dunque stato fatto ordine di lasciare immediatamente la Svizzera,

ritenuto che un suo eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.

E. Con decisione del 16

ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 contro

la suddetta decisione.

Il Governo ha ritenuto giustificato il provvedimento dal momento che l'interessato

non dispone più dal 2005 di alcun valido permesso di soggiorno in Svizzera,

Paese dove oltretutto vige nei suoi confronti un divieto d'entrata, è

sprovvisto di documenti di legittimazione, e visti i suoi precedenti penali,

costituisce una minaccia per l'ordine pubblico. Ha inoltre rilevato che il

rapporto con le figlie, che vivono in Svizzera, non è tale da permettergli di

invocare con successo il diritto alla tutela della vita privata e familiare ai sensi

dell'art. 8 della convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU; RS

0.101).

F. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la

stessa sia annullata unitamente alla decisione dell'AFD da essa tutelata.

Rimprovera al Consiglio di Stato di non essersi confrontato con le sue

argomentazioni ricorsuali. Rileva che, come già fatto presente alla precedente

istanza di giudizio, al momento dei fatti rilevanti egli aveva pendente davanti

all'ufficio della migrazione del Canton Lucerna una domanda di rilascio di un

permesso di dimora per motivi umanitari. Le autorità lucernesi gli avevano

confermato per scritto che pendente quel procedimento, egli non doveva temere

alcuna misura esecutiva di allontanamento. Precisa inoltre che al momento del

controllo da parte delle guardie di confine, egli stava rientrando in treno da __________

dove si era recato per far visita alle proprie figlie, per cui anche in quell'occasione

non aveva affatto lasciato il territorio elvetico, dove la sua presenza sarebbe

comunque da tempo tollerata.

G. All'accoglimento del

gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, che l'AFD, quest'ultima con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Chiamato a prendere posizione sul ricorso, l'Amt für Migration del Canton

Lucerna è rimasto silente.

H. In sede di replica il

ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni e

domande di giudizio, così come fatto dall'AFD con allegato di duplica. Dal

canto suo invece il Consiglio di Stato non ha duplicato.

Fatti

I. Con

scritto del 3 settembre 2020 RI 1 ha comunicato, per il tramite del suo

patrocinatore, al Tribunale di avere ottenuto il 6 agosto 2020 dalle autorità

lucernesi un permesso di dimora B. Chiede quindi nuovamente che il suo gravame

sia accolto, in quanto la decisione impugnata sarebbe arbitraria e fondata su un

accertamento dei fatti errato. Ribadisce in sostanza quanto già sollevato nelle

sue precedenti comparse scritte.

Delle osservazioni inoltrate dall'AFD a tale proposito si dirà se del caso nei

considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). L'impugnativa, tempestiva

giusta l'art. 64 cpv. 3 LStrI e presentata da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

L'art. 64 cpv. 1 LStrI dispone che le autorità competenti emanano

una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero: che

non è in possesso del permesso necessario (lett. a); che non adempie o non

adempie più le condizioni d'entrata giusta l'art. 5 della medesima legge (lett.

b); cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato

dopo un soggiorno autorizzato (lett. c).

Giusta l'art. 5 LStrI, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere

in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del

confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi

finanziari necessari al soggiorno (lett. b);

non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le

relazioni internazionali della Svizzera (lett. c); e non dev'essere

oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione

ai sensi dell'articolo 66a o

66abis del

codice penale (CP) o dell'articolo 49a o

49abis del

codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) (lett. d).

3.

Nel caso di

specie è pacifico che al momento in cui l'AFD ha emanato la querelata decisione

di allontanamento il ricorrente era sprovvisto (ormai da lungo tempo) di un

permesso che lo autorizzava a risiedere in Svizzera e di un documento di

legittimazione valido. Considerati i numerosi precedenti penali a suo carico e

l'esistenza nei suoi confronti di un divieto d'entrata pronunciato il 5 luglio

2011.

dall'allora Ufficio federale della migrazione e valido fino al 6 luglio

2021, l'AFD poteva ritenere sulla base degli elementi liquidi a sua disposizione

che egli adempisse le condizioni previste dall'art. 64 cpv. 1 LStrI per poter

essere immediatamente allontanato in via ordinaria. Nulla importa a questo

proposito che in occasione del controllo RI 1 si trovasse sul treno poiché

proveniente dall'Italia o perché salito a __________, dove, secondo quanto da

lui sostenuto, si era recato per rendere visita alle figlie.

Risulta tuttavia dagli atti come già in sede di ricorso dinanzi al Consiglio di

Stato l'insorgente avesse chiaramente indicato e dimostrato (cfr. doc. 4

prodotto con tale gravame) che a quel tempo era pendente davanti all'Amt für

Migration del Canton Lucerna una procedura per il rilascio a suo favore di un

permesso di dimora per casi di rigore in materia di asilo, la quale si trovava

ancora in fase di istruzione. Ora, questo fatto avrebbe dovuto indurre il

Governo, che nel suo giudizio ha completamente ignorato tale aspetto, ad

approfondire la questione e, se del caso, ad interpellare le autorità lucernesi,

le quali tra l'altro - come emerso in questa sede (cfr. doc. 6) - con scritto

del 22 luglio 2019 avevano garantito al patrocinatore del ricorrente che sino

alla conclusione di quel procedimento quest'ultimo avrebbe potuto continuare a

risiedere nel Canton Lucerna senza temere l'adozione di misure di esecuzione

nei suoi confronti. Viste le circostanze, la precedente istanza di giudizio non

poteva dunque evadere il ricorso di RI 1, respingendolo, senza tenere conto che in un altro Cantone era in corso

una procedura volta a regolarizzare la sua posizione dal profilo del diritto

degli stranieri. Per evidenti ragioni di economia processuale essa avrebbe

dovuto piuttosto attendere l'esito di quel procedimento prima di decidere in

merito alla legittimità o meno del contestato provvedimento d'espulsione.

Sia come sia, resta comunque il fatto che in esito alla suddetta procedura il

6.

agosto 2020 RI 1 ha ottenuto dalle

autorità lucernesi un permesso di dimora B con la possibilità di svolgere un'attività

lucrativa. Il che significa, evidentemente, che egli non può essere allontanato

dalla Svizzera, non essendo riuniti i requisiti posti dall'art. 64 cpv. 1 LStrI

per adottare nei suoi confronti una simile misura.

4.

4.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della

decisione impugnata e di quella dell'AFD da essa tutelata.

4.2

Visto l'esito, non si prelevano né tasse né spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però versare al

ricorrente, in quanto assistito da un

avvocato, un'adeguata indennità a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi. L'art. 49 cpv. 1 LPAmm dispone infatti che le autorità di

ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla

controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Questa norma,

la quale non fissa i parametri per la commisurazione delle ripetibili, precisa

che le parti possono presentare una nota delle loro spese. L'art. 10 cpv. 1 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310)

precisa che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle

spese sopportate nell'interesse del cliente. Secondo l'art. 11 cpv. 5 di tale regolamento, le ripetibili sono

fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio. Giusta l'art. 12 del medesimo regolamento, nelle pratiche in cui il valore non è

determinato o determinabile, le ripetibili sono invece stabilite in base al

tempo di lavoro applicando la tariffa oraria di fr. 280.- per l'avvocato e di

fr. 120.- per il praticante. In caso di manifesta sproporzione tra il valore

litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa e

nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa

lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti

disposizioni (art. 13 cpv. 1 del regolamento). L'autorità competente determina

le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche

l'imposta sul valore aggiunto (art. 14 cpv. 1 del regolamento).

In concreto, il ricorrente chiede ora che gli sia assegnato un importo

di fr. 2'066.70 a titolo di ripetibili sulla base della nota prodotta dal suo

patrocinatore, che indica un onorario di fr. 1'878.45 e delle spese per

complessivi fr. 40.60 oltre a fr. 147.75 di IVA. Tale conteggio si basa

su di un dispendio di tempo di 8.17 ore a fr. 230.- l'una. Ora, il dispendio di

tempo esposto dal legale appare manifestamente eccessivo, segnatamente per

quanto riguarda il numero di ore dedicate alla preparazione e alla redazione degli

allegati. Il mandato ricevuto per il patrocinio di RI 1 non può essere infatti considerato

complesso, non richiedendo un impegno tale come quello che ha indicato nella

sua nota d'onorario. Esso si è tradotto concretamente nell'allestimento, dinanzi

al Consiglio di Stato, di un gravame di una pagina e mezza, e, a questo

Tribunale, di un ricorso praticamente identico a quello precedente pure di una

pagina e mezza, che non ha comportato per il patrocinatore la necessità di

approfondire ulteriori questioni oltre a quelle già trattate in prima istanza,

nonché di un breve allegato di replica di circa una pagina. Il legale del

ricorrente ha quindi informato il Tribunale dell'ottenimento da parte di quest'ultimo

di un permesso di dimora dove ha riproposto quanto già abbondantemente

illustrato in precedenza. Per il che, questo Tribunale ritiene che un onorario

di fr. 1'380.-, corrispondente a complessive 6 ore di lavoro remunerate in base

alla tariffa oraria esposta allestita dal patrocinatore di fr. 230.-, appare

adeguato all'impegno richiesto e al grado di difficoltà per la trattazione di

un mandato di complessità analoga. Per quanto riguarda le spese occasionate dal

patrocinio, l'importo esposto appare corretto. Di conseguenza al ricorrente

deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili per entrambe le sedi che,

arrotondata, ammonta a fr. 1'527.-, IVA compresa.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza

sono annullate:

1.1

la risoluzione

del 16 ottobre 2019 (n. 4987) del Consiglio di Stato;

1.2

la

decisione di allontanamento del 20 settembre 2019

dell'Amministrazione federale delle dogane.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 1'527.- a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere